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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 2369/2022
Oggi 04/11/2025 h.11,00 innanzi al giudice dott. ssa Maria Teresa Latella sono comparsi: Per_parte_attrice l'avv.to/gli avv.ti MANTEGAZZA Lisa la quale esibisce prova della notifica per pubblici proclami e copia della visura catastale e presso la conservatoria dalla quale ultima risulta che dall'agosto 96 , data dell'informatizzazione, non vi sono state movimentazioni Insiste in domanda Il giudice pronuncia sentenza ex art 281 sexies come qui di seguito allegata al presente verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
(C.F.: , C.F._1
difeso dall'avv. Gianni Mantegazza
CONTRO Per_
fu n. il 3.5.1874 in persona degli eredi Controparte_1 CP_2
Persona_2
Conclusioni delle parti
Per l'attore
In via principale:
nel merito: accertato che per oltre venti anni l'attore ha detenuto il possesso esclusivo e pacifico dell'immobile, per cui è causa, dichiararlo proprietario esclusivo, per l'intera quota di proprietà, per intervenuta usucapione, dell'immobile, così catastalmente identificato: C.T. del
Comune di Lazzate, foglio 7, mappale n. 111, Prato 1, Ha 0.05.90, reddito dominicale euro
3,05, reddito agrario euro 3,35; così come risultante dalla relativa visura catastale (doc. 5).
Il tutto con vittoria di spese nel caso di opposizione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Il signor ha convenuto le sig.re e in persona dei rispettivi Pt_1 Persona_2 CP_1 eredi chiedendo accertarsi nei loro confronti l'intervenuta usucapione di un immobile sito in
Lazzate identificato al C.T. di detto comune con il foglio 7, mappale n. 111 che prospetta su una via pubblica.
Ha allegato che, come attestato dalla mappa catastale, nelle immediate vicinanze è opposto il mappale n. 473 di proprietà della società (già CP_3 Controparte_4
[...
acquisto nell'ottobre del 1987, ed identificato catastalmente con successivo atto del settembre 2002.
L'attore è stato socio della e a far tempo dall'ottobre del 1987, e, visto lo stato di CP_3 abbandono del mappale n. 111, su cui erano cresciuti rovi e piante infestanti, che andavano ad interessare anche la limitrofa proprietà al mappale n. 473, ha iniziato personalmente, avvalendosi anche dei mezzi meccanici della società di cui era socio, a curare la pulizia del mappale n. 111.Ciò era avvenuto ininterrottamente fino alla fine dell'anno 1995 quando, date le condizioni di salute, incaricava della pulizia e manutenzione dell'area il sig. Parte_2
[...]
Ha prodotto documentazione fotografica che ritrae l'area e confermerebbe l'uso attuale a prativo del mappale n. 111.
Sussistendo le condizioni per la declaratoria di usucapione ha convenuto le comproprietarie del mappale n. 111, le signore e in persona degli eredi Controparte_1 Persona_2
pag. 2/5 Ma mentre per , che risulta deceduta in data 20.11.1951 (doc.6) è stato Controparte_1 accertato anche il decesso dei componenti del nucleo familiare ed eredi , è stato invece, impossibile risalire, per assenza di ogni indicazione sul luogo e data di nascita, alla seconda comproprietaria: gli accertamenti eseguiti presso l'anagrafe del Comune di Lazzate non avevano infatti dato esito alcuno.
Ha chiesto pertanto di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami
Nel corso del giudizio , nessuno essendosi costituito per controparte, con il deposito delle memorie istruttorie l'attore ha dato atto che il aveva nelle more provveduto alla CP_5 realizzazione di un parcheggio pubblico limitrofo al mappale , realizzando una recinzione come richiesto ed autorizzato dall'attore personalmente. Inoltre la società Markos, proprietaria del mappale n.455, aveva chiesto e ottenuto dal signor una servitù di transito sul mappale n. Pt_1
111 e l' chiesto ed ottenuto servitù di transito sui mappali in. 451 di proprietà di società Pt_1
sul mappale n. 472 di proprietà di società con sede in Cantù e sul CP_6 CP_7 mappale n. 473 di proprietà della società per accedere alla via Pascoli, dal mappale n. CP_6
111.
Successivamente al deposito della memoria è stato sentito un teste ed all'odierna udienza la causa viene posta in decisione.
2.I principi di diritto in materia
Si premette che nel giudizio in cui si chiede accertarsi l'usucapione vi è litisconsorzio necessario dal lato passivo nei confronti di tutti i soggetti che siano intestatari del bene oggetto della domanda ("in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro" (Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 2006 n. 6163 fra le tante)
Quanto poi all'ipotesi in cui il soggetto titolare risulti deceduto e non risultino identificati ulteriori eredi non occorre la nomina di un curatore dell'eredità giacente se vi è prova che siano state svolte accurate indagini in merito
Quanto alla prova dei presupposti in merito "E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. L'utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di pag. 3/5 proprietà sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. L'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso."( Cass. 4931/2022)
Nel caso poi di comproprietà indivisa l'usucapione è comunque possibile ove sia dimostrato il possesso esclusivo da parte di chi domanda l'accertamento dell'usucapione, ed un comportamento che lo dimostri in modo tale da escludere il compossesso altrui.
3. le risultanze probatorie: beni facenti parte del patrimonio indisponibile
Si premette sotto il profilo dell'integrazione del contraddittorio che da un lato sono state svolte accurate indagini circa la discendenza di nata nel 1874, che i suoi eredi Controparte_1 risultano tutti deceduti e non risultano altri eredi viventi.
Quanto a re in realtà non vi è neppure prove dell'esistenza in vita. Per_2
Dunque il contraddittorio nei confronti dei proprietari risultanti dalle visure immobiliari risulta regolarmente instaurato nei confronti di e le relative notifiche effettuate Controparte_1 correttamente tramite pubblici proclami
Quanto a come già precisato la visura catastale non è idonea alla prova Persona_2 dell'esistenza in vita che dalle ricerche anagrafiche viceversa non risulta dimostrata.
Venendo al merito il teste ha confermato che per conto dell'attore ha per oltre il Tes_1 ventennio provveduto alla conservazione e manutenzione del terreno di cui si discute :il corpus risulta dunque provato.
Quanto all'animus è la scrittura del 3.3.2023 intervenuta tra lo stesso ed i titolari di Pt_1 diritti sui terreni confinanti ed il riconoscimento di servitù in proposito, a darne la dimostrazione.
Essa è idonea a dimostrare non solo l'intenzione dell'attore a comportarsi e mostrarsi come proprietario ma altresì l'esistenza di un pubblico riconoscimento in tal senso .
Sarà onere delle parti di tale atto provvedere in seguito alla trascrizione delle costituzioni di servitù volontarie ivi richiamate.
Anche l'animus risulta pertanto provato e la domanda può essere accolta risultando del resto le circostanze aderenti alle risultanze sia delle visure catastali che immobiliari prodotte all'odierna udienza ( da cui non risultano passaggi nel ventennio così dovendo leggersi il relativo documento)
4.Spese di lite
Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione al riconoscimento del diritto in capo all'attore pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, e ritenuta la propria competenza giurisdizionale ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda
ACCERTA che è proprietario esclusivo e per l'intera quota di proprietà, per effetto Parte_1 dell' intervenuta usucapione, dell'immobile, così catastalmente identificato: C.T. del Comune di Lazzate, foglio 7, mappale n. 111, Prato 1, Ha 0.05.90, reddito dominicale euro 3,05, reddito agrario euro 3,35
ORDINA al conservatore dei registri immobiliari competente le trascrizioni ed annotazioni di legge
Nulla sulle spese
Così deciso in Monza il 4.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 2369/2022
Oggi 04/11/2025 h.11,00 innanzi al giudice dott. ssa Maria Teresa Latella sono comparsi: Per_parte_attrice l'avv.to/gli avv.ti MANTEGAZZA Lisa la quale esibisce prova della notifica per pubblici proclami e copia della visura catastale e presso la conservatoria dalla quale ultima risulta che dall'agosto 96 , data dell'informatizzazione, non vi sono state movimentazioni Insiste in domanda Il giudice pronuncia sentenza ex art 281 sexies come qui di seguito allegata al presente verbale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
(C.F.: , C.F._1
difeso dall'avv. Gianni Mantegazza
CONTRO Per_
fu n. il 3.5.1874 in persona degli eredi Controparte_1 CP_2
Persona_2
Conclusioni delle parti
Per l'attore
In via principale:
nel merito: accertato che per oltre venti anni l'attore ha detenuto il possesso esclusivo e pacifico dell'immobile, per cui è causa, dichiararlo proprietario esclusivo, per l'intera quota di proprietà, per intervenuta usucapione, dell'immobile, così catastalmente identificato: C.T. del
Comune di Lazzate, foglio 7, mappale n. 111, Prato 1, Ha 0.05.90, reddito dominicale euro
3,05, reddito agrario euro 3,35; così come risultante dalla relativa visura catastale (doc. 5).
Il tutto con vittoria di spese nel caso di opposizione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Il signor ha convenuto le sig.re e in persona dei rispettivi Pt_1 Persona_2 CP_1 eredi chiedendo accertarsi nei loro confronti l'intervenuta usucapione di un immobile sito in
Lazzate identificato al C.T. di detto comune con il foglio 7, mappale n. 111 che prospetta su una via pubblica.
Ha allegato che, come attestato dalla mappa catastale, nelle immediate vicinanze è opposto il mappale n. 473 di proprietà della società (già CP_3 Controparte_4
[...
acquisto nell'ottobre del 1987, ed identificato catastalmente con successivo atto del settembre 2002.
L'attore è stato socio della e a far tempo dall'ottobre del 1987, e, visto lo stato di CP_3 abbandono del mappale n. 111, su cui erano cresciuti rovi e piante infestanti, che andavano ad interessare anche la limitrofa proprietà al mappale n. 473, ha iniziato personalmente, avvalendosi anche dei mezzi meccanici della società di cui era socio, a curare la pulizia del mappale n. 111.Ciò era avvenuto ininterrottamente fino alla fine dell'anno 1995 quando, date le condizioni di salute, incaricava della pulizia e manutenzione dell'area il sig. Parte_2
[...]
Ha prodotto documentazione fotografica che ritrae l'area e confermerebbe l'uso attuale a prativo del mappale n. 111.
Sussistendo le condizioni per la declaratoria di usucapione ha convenuto le comproprietarie del mappale n. 111, le signore e in persona degli eredi Controparte_1 Persona_2
pag. 2/5 Ma mentre per , che risulta deceduta in data 20.11.1951 (doc.6) è stato Controparte_1 accertato anche il decesso dei componenti del nucleo familiare ed eredi , è stato invece, impossibile risalire, per assenza di ogni indicazione sul luogo e data di nascita, alla seconda comproprietaria: gli accertamenti eseguiti presso l'anagrafe del Comune di Lazzate non avevano infatti dato esito alcuno.
Ha chiesto pertanto di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami
Nel corso del giudizio , nessuno essendosi costituito per controparte, con il deposito delle memorie istruttorie l'attore ha dato atto che il aveva nelle more provveduto alla CP_5 realizzazione di un parcheggio pubblico limitrofo al mappale , realizzando una recinzione come richiesto ed autorizzato dall'attore personalmente. Inoltre la società Markos, proprietaria del mappale n.455, aveva chiesto e ottenuto dal signor una servitù di transito sul mappale n. Pt_1
111 e l' chiesto ed ottenuto servitù di transito sui mappali in. 451 di proprietà di società Pt_1
sul mappale n. 472 di proprietà di società con sede in Cantù e sul CP_6 CP_7 mappale n. 473 di proprietà della società per accedere alla via Pascoli, dal mappale n. CP_6
111.
Successivamente al deposito della memoria è stato sentito un teste ed all'odierna udienza la causa viene posta in decisione.
2.I principi di diritto in materia
Si premette che nel giudizio in cui si chiede accertarsi l'usucapione vi è litisconsorzio necessario dal lato passivo nei confronti di tutti i soggetti che siano intestatari del bene oggetto della domanda ("in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro" (Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 2006 n. 6163 fra le tante)
Quanto poi all'ipotesi in cui il soggetto titolare risulti deceduto e non risultino identificati ulteriori eredi non occorre la nomina di un curatore dell'eredità giacente se vi è prova che siano state svolte accurate indagini in merito
Quanto alla prova dei presupposti in merito "E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. L'utilizzo del terreno per la coltivazione, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di pag. 3/5 proprietà sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus. L'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso."( Cass. 4931/2022)
Nel caso poi di comproprietà indivisa l'usucapione è comunque possibile ove sia dimostrato il possesso esclusivo da parte di chi domanda l'accertamento dell'usucapione, ed un comportamento che lo dimostri in modo tale da escludere il compossesso altrui.
3. le risultanze probatorie: beni facenti parte del patrimonio indisponibile
Si premette sotto il profilo dell'integrazione del contraddittorio che da un lato sono state svolte accurate indagini circa la discendenza di nata nel 1874, che i suoi eredi Controparte_1 risultano tutti deceduti e non risultano altri eredi viventi.
Quanto a re in realtà non vi è neppure prove dell'esistenza in vita. Per_2
Dunque il contraddittorio nei confronti dei proprietari risultanti dalle visure immobiliari risulta regolarmente instaurato nei confronti di e le relative notifiche effettuate Controparte_1 correttamente tramite pubblici proclami
Quanto a come già precisato la visura catastale non è idonea alla prova Persona_2 dell'esistenza in vita che dalle ricerche anagrafiche viceversa non risulta dimostrata.
Venendo al merito il teste ha confermato che per conto dell'attore ha per oltre il Tes_1 ventennio provveduto alla conservazione e manutenzione del terreno di cui si discute :il corpus risulta dunque provato.
Quanto all'animus è la scrittura del 3.3.2023 intervenuta tra lo stesso ed i titolari di Pt_1 diritti sui terreni confinanti ed il riconoscimento di servitù in proposito, a darne la dimostrazione.
Essa è idonea a dimostrare non solo l'intenzione dell'attore a comportarsi e mostrarsi come proprietario ma altresì l'esistenza di un pubblico riconoscimento in tal senso .
Sarà onere delle parti di tale atto provvedere in seguito alla trascrizione delle costituzioni di servitù volontarie ivi richiamate.
Anche l'animus risulta pertanto provato e la domanda può essere accolta risultando del resto le circostanze aderenti alle risultanze sia delle visure catastali che immobiliari prodotte all'odierna udienza ( da cui non risultano passaggi nel ventennio così dovendo leggersi il relativo documento)
4.Spese di lite
Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione al riconoscimento del diritto in capo all'attore pag. 4/5
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, e ritenuta la propria competenza giurisdizionale ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda
ACCERTA che è proprietario esclusivo e per l'intera quota di proprietà, per effetto Parte_1 dell' intervenuta usucapione, dell'immobile, così catastalmente identificato: C.T. del Comune di Lazzate, foglio 7, mappale n. 111, Prato 1, Ha 0.05.90, reddito dominicale euro 3,05, reddito agrario euro 3,35
ORDINA al conservatore dei registri immobiliari competente le trascrizioni ed annotazioni di legge
Nulla sulle spese
Così deciso in Monza il 4.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 5/5