TRIB
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2024, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 5015/2022 R.G. vertente
TRA
C.F. e P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Giovanni
Spataro ( ) e Luigi Monaco ( ), giusta C.F._1 C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso in riassunzione proposto innanzi al TAR Calabria
(Catanzaro) ed assunto al n. R.G. 1533/2018;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P. Controparte_1
I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in P.IVA_2 giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar in Fiumicino Persona_1
(RM) del 23/01/2023 (rep. n. 37.590) - dagli Avv.ti Angela Maria Laganà (C.F.
) e Giacinto Greco ( ), giusta procura C.F._3 C.F._4 rilasciata in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta, nonché dagli Avv. ti
Maria Teresa Pugliano e Caterina Battaglia, per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovi difensori in aggiunta ai precedenti del 16/01/2024;
-
CONVENUTA- 1
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
, (C.F. e P.I. in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
-
CONVENUTA-
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/01/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio innanzi al
[...]
Tribunale di Catanzaro, l' in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma (RM) alla Via Ciro il
Grande n.21, nonché l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire
[...] accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di appalto di cui alla nota prot. n.2280/00000931 del 28.05.2007, posto in essere tra la
e l' per le ragioni di Controparte_3 Controparte_4 cui al punto I) dell'atto di citazione;
2) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della dichiarazione resa dalla controparte con la quale risolveva il contratto per inadempimento della attrice ed incamerava la cauzione definitiva per l'importo di € 33.544,00 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale per le ragioni di cui al punto II) dell'atto di citazione;
3) Per l'effetto di quanto argomentato ai punti sub I) e sub II) dell'atto di citazione e della conclamata violazione, da parte convenuta, dell'obbligo a contrarre, previo accertamento della responsabilità dello stesso ai sensi degli artt.
2043 e ss., 1337 e 1338 c.c., condannare il predetto Istituto al rimborso, in favore dell'attrice, di tutte le spese sostenute per le trattative, allo svincolo e/o rimborso della cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria n.13/F89/21161 del valore di € 33.544,00 e al rimborso del relativo premio, nonché al pagamento della somma di € 200.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei
2 danni sofferti da parte attrice come indicati al motivo sub III) dell'atto di citazione;
4) Condannare in ogni caso l'Ente convenuto alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, del giudizio proposto innanzi al Tar (Catanzaro) CP_2 ed assunto al n. RG. 1533/2018, nonché del presente giudizio di riassunzione, il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto di seguito:
-che con lettera del 07/11/2006 n. 2280, l' , Controparte_4 invitava la a partecipare alla licitazione privata per Parte_1
l'affidamento dei lavori di rifacimento dei servizi igienici situati nella sede della Direzione
Provinciale di Cosenza del medesimo;
CP_1
-che nelle more delle operazioni di selezione, con nota prot. 02/07/In del 16/01/2007, la
, risultata migliore offerente, inviava all'Istituto Parte_1 appaltante la documentazione di rito, tra cui anche la polizza fideiussoria n.13.F89.21161 a titolo di cauzione definitiva, per un ammontare complessivo di € 33.544,00;
-che, successivamente, l'Ente appaltante, con nota prot. n.2280/00000931 del
28/05/2007, aggiudicava definitivamente alla società l'appalto in questione, per un importo netto pari ad € 317.464,00 oltre € 2.000,00 per oneri di sicurezza;
-che nella nota predetta, inviata in duplice copia alla stessa impresa, l'Amministrazione convenuta asseriva, tra l'altro: “la presente ha valore di contratto e potrà essere sottoposta a registrazione in caso d'uso”;
- che, nelle prescrizioni contenute nel suddetto documento, si disponeva che uno dei due esemplari avrebbe dovuto essere datato, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante della società aggiudicataria, nonché restituito “firmato a questa Sede
Regionale... a stretto giro di posta”;
-che il legale rappresentante della società attrice firmava e apponeva la data del
30/05/2007 al documento, restituendone una copia alla stazione appaltante;
-che in seguito, la società attrice segnalava, più volte, alla stazione appaltante la nullità del presunto contratto d'appalto innanzi richiamato, sia per la carenza dei requisiti formali richiesti ad substantiam, sia per la mancata ottemperanza agli specifici, prodromici obblighi procedimentali di esclusiva spettanza della stessa Amministrazione;
3 - che, nel frattempo, l'impresa attrice manifestava all'Ente appaltante la necessità di addivenire alla regolare e valida stipula del contratto de quo, stante l'interesse della ad impegnare le proprie risorse in forza di un valido ed Parte_1 efficace contratto di appalto, al fine di godere delle garanzie di legge, anche nell'eventualità di un contenzioso;
- che, tuttavia, la stazione appaltante continuava a ritenere la validità del contratto di appalto asseritamente perfezionato in data 30/05/2007 e, senza alcuna previa convocazione, pretendeva di procedere alla consegna dei lavori in data 10/07/2007;
- che, quindi, l'impresa aggiudicataria si rifiutava di accettare la consegna dei lavori in tali condizioni e reiterava la propria richiesta di poter stipulare validamente il contratto d'appalto;
- che la stazione appaltante, convocava, con nota del 10/07/2007, l'odierna attrice per il giorno 13/07/2007 presso la sede della di Cosenza, al fine Organizzazione_1 di procedere alla consegna dei lavori;
-che il legale rappresentante della società, preso atto della comunicazione ricevuta da parte della stazione appaltante, evidenziava all'Amministrazione resistente, con nota del
11/07/2007, che la citata nota prot. 2280/00000931 del 28/05/2007 non poteva considerarsi contratto in quanto neanche preceduta dal verbale, sottoscritto da entrambe le parti, attestante il permanere delle condizioni che consentono l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n.554/1999;
- che con la medesima nota l'odierna attrice, pur ancora disponibile a stipulare il contratto e fortemente interessata alla regolare esecuzione dei lavori, si vedeva costretta a chiedere cautelativamente, all'Istituto appaltante, lo svincolo della cauzione definitiva, attesa la persistente mancanza di un valido contratto d'appalto;
-che l' dava riscontro alla suddetta comunicazione con nota prot. CP_1
n.2280/000001230 del 12/07/2007, nella quale venivano contestati i rilievi mossi dall'impresa;
- che, dunque, in data 13/07/2007 la non si presentava Parte_1 nel luogo stabilito per ricevere la consegna dei lavori;
-che pertanto, la stazione appaltante, con nota prot. 2280/1249 del 17/07/2007, fissava, tra l'altro, una nuova convocazione, nel medesimo luogo, per il 24/07/2007 “per la
4 consegna dei lavori... con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il nuovo termine sopra indicato l'istituto procederà alla risoluzione del contratto... e ad incamerare la cauzione”.
- che a siffatta missiva veniva offerto riscontro dall'impresa con una nuova comunicazione del 23/07/2007, nella quale veniva ribadita l'omissione, da parte della stazione appaltante, di numerosi prodromici incombenti procedimentali nell'appalto de quo, tra i quali la mancata verifica dei conteggi di cui al comma 7 dell'art. 90, D.P.R.
n.554/1999;
- che in data 24/07/2007, il legale rappresentante della Parte_1 si presentava nel luogo stabilito in seconda convocazione e, richiamandosi a quanto già esposto nella suddetta nota del 23/07/2007, rifiutava la consegna dei lavori, rimanendo comunque disponibile alla valida stipulazione del contratto d'appalto.
- che, in seguito, con nota prot. n. 2280/1384 del 09/08/2007, l'Istituto appaltante, replicava alla nota del 23/07/2007, considerando, tra l'altro, le proprie gravi omissioni procedimentali come “inosservanza formale”.
- che con ulteriore nota prot. n.2280/1406 del 03/09(2007, l resistente CP_1 comunicava all'impresa attrice l'avvio della “procedura di risoluzione del contratto per mancata accettazione della consegna dei lavori”.
- che con nota del 17/09/2007, la ribadiva che non vi Parte_1 poteva essere risoluzione contrattuale poiché alcun valido contratto era stato realizzato tra le parti.
- che, nonostante ciò, l' con la nota prot. n.2280/ 1812 del 29/10/2007 riferiva CP_1 che: “si comunica che, ai sensi dell'art. 129, comma 7, del D.P.R. 21/12/1999 n.554, si ritiene la decaduta dall'aggiudicazione con consequenziale incameramento della Parte_1 cauzione di cui alla polizza n.13/F89/21161 della Parte_2
.
[...]
- che, infine, con nota prot. n.2280/1812 del 22/11/2007, l'Ente resistente chiedeva al citato Istituto assicurativo di versare, in proprio favore, l'importo garantito con la polizza fideiussoria più volte evidenziata, ossia la somma di € 33.544,00.;
- che, pertanto, al fine di risolvere la sopra descritta controversia, veniva instaurato un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria di Catanzaro;
5 - che con memoria difensiva del 14/04/2008 l' contestava la domanda posta CP_1 dall'odierna attrice eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del Org_2
- che con sentenza n. 250/2012 del 10/02/2012, il Tribunale di Catanzaro declinava la propria giurisdizione per esserne dotato il giudice amministrativo;
- che avverso tale sentenza, la proponeva appello Parte_1 iscritto al R.G. n. 424/2013, poi definito con sentenza n. 659/2018 pubblicata il
09/04/2018, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro respingeva l'appello, denegando la propria giurisdizione e confermando la sentenza del giudice di prime cure;
-che dunque, la promuoveva ricorso in riassunzione Parte_1 innanzi al Tar Calabria-Catanzaro, assunto al R.G. n. 1533/2018;
-che, con ordinanza n. 1866/2021, il TAR – Catanzaro sollevava d'ufficio il CP_2 conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, sospendendo il giudizio;
-che, con ordinanza n. 27747/2022, depositata in data 22/09/2022, la Cassazione definitivamente pronunciando sul ricorso n. 27314/2021 per regolamento di giurisdizione, così decideva: “La Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale ordinario di
Catanzaro, dinanzi al quale rimette le parti, e cassa le sentenze declinatorie del Tribunale e della Corte
d'Appello di Catanzaro”.
- che, tanto premesso, vista la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, la ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Catanzaro, Parte_1 al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Con comparsa del 23/01/2023, si è costituito l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo al Tribunale di Catanzaro di voler dichiarare l'improponibilità, inammissibilità, infondatezza della domanda spiegata da controparte, con vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge.
La causa è stata, quindi, istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti e, con provvedimento del 03/04/2023, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/01/2024.
6 Nel frattempo, con memoria di costituzione del 16/01/2024, si sono costituiti in giudizio unitamente ed in aggiunta ai precedenti difensori dell' gli Avv.ti Maria Teresa CP_1
Pugliano e Caterina Battaglia.
Infine, all'udienza del 18/01/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, dalla documentazione versata in atti, si osserva che l' Sede CP_1
Provinciale di Cosenza, in data 30/05/2007 trasmetteva alla ditta
[...]
la lettera di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di rifacimento Parte_1 dei servizi igienici dello stabile di Cosenza in duplice copia, contenente CP_1
l'indicazione espressa che “la presente ha valore di contratto e potrà essere sottoposta a registrazione in caso d'uso”, affinché uno dei due esemplari fosse datato e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante e restituito alla a stretto giro di posta (v. Controparte_5 doc. n. 8 fasc. parte convenuta).
Pertanto, l' convenuto ha preteso che quest'ultima ricevesse la consegna dei lavori, CP_1 asserendo che la nota prot. n. 2280/00000931 del 28/05/2007 (v. doc. n. 5 fasc. parte convenuta), con la quale era stata comunicata alla Parte_1
l'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto dell'appalto, avesse valore di contratto.
Inoltre, parte convenuta, nel proprio atto difensivo, ha precisato che il Capitolato Speciale di Appalto prevedeva agli artt. 6 e 7 che la lettera di aggiudicazione costituisse contratto e la registrazione della stessa fosse prevista solo in caso d'uso (v. doc. n. 9 fasc. parte convenuta).
Conseguentemente, l' con nota del 10/07/2007 ha convocato la ditta esecutrice CP_1 dei lavori al fine di procedere alla consegna degli stessi in data 13/07/2007 ai sensi dell'art. 130 del Regolamento n. 554/1999 (v. doc. n. 10 fasc. parte convenuta).
Ancora, è stato documentalmente provato in giudizio ed è risultato incontestato che:
a) l'impresa attrice, con nota dell'11/07/2007 lamentava la mancata sottoscrizione del contratto di appalto, rifiutando la consegna dei lavori poiché la stessa sarebbe dovuta
7 avvenire dopo la stipula del contratto, non sussistendo tra l'altro alcuna procedura d'urgenza (v. doc. n. 15 fasc. parte convenuta);
b) che l' respingeva la richiesta così come formulata da parte attrice, adducendo CP_1 che: “la lettera di partecipazione costituisce il contratto e la registrazione della stessa e prevista solo in caso d'uso, la stessa lettera di aggiudicazione n. 931 del 28/05/2007 firmata per accettazione il
30/05/2007 da codesta ditta prevede espressamente che ha valore di contratto” (v. doc. n. 11 fasc. parte convenuta);
c) che la con ulteriore nota del 23/07/2007 ribadiva Parte_1 nuovamente che il contratto di appalto sottoscritto in data 30/05/2007 fosse in realtà inesistente o, comunque da considerarsi nullo, per violazione di norma imperative ex art. 1418 c.c. (v. doc. n. 16 fasc. parte convenuta);
d) che l'odierna convenuta, con comunicazione del 09/08/2007, respingeva quanto formulato da parte dell'impresa attrice e con successiva nota comunicava l'avvio della procedura di risoluzione del contratto di appalto per mancata consegna dei lavori da parte della , secondo quanto previsto dall'art. 129 comma 7 Parte_1 del D.P.R. n. 554/1999 (v. doc. n. 17 e n. 18 fasc. parte convenuta).
e) che, con comunicazione del 29/10/2007, l' dichiarava l'odierna impresa attrice CP_1 decaduta dall'aggiudicazione dell'appalto con consequenziale incameramento della cauzione di cui alla polizza n. 13/F89/21161 della Organizzazione_3
(v. doc. n. 19 fasc. parte convenuta).
[...]
Orbene, alla luce della documentazione in atti e della ricostruzione storica della vicenda in esame, si ritiene che la procedura seguita e attuata dall' non sia conforme ai CP_1 principi espressamente sanciti in materia di appalti pubblici.
In particolare, l'art.11. del D. Lgs. n.163/2006, applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame, ribadisce che: “l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta
(comma7)” e “diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (comma 8)”; solo dopo che “l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace … la stipulazione del contratto di appalto … ha luogo entro il termine di sessanta giorni (comma 9)” e “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (comma 10)”.
Tale norma, dunque, afferma la regola dell'obbligatorietà della stipula del contratto a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ponendo il principio
8 della netta separazione della fase dell'evidenza pubblica caratterizzata dall'esame delle offerte e dalla verifica dei requisiti dei concorrenti, dalla fase privatistica contrassegnata dalla nascita delle obbligazioni contrattuali.
Da tale importante principio ne consegue che tra l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto di appalto, l'Amministrazione appaltante ha il dovere di effettuare una serie ben precisa di adempimenti e di verifiche, dirette, tra l'altro, ad appurare la persistenza dell'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori e che possono anche condurre alla revoca dell'aggiudicazione stessa.
Quanto appena rilevato trova un puntuale riscontro nella precisa e rigida sequenza procedimentale concernente la fase relativa all'aggiudicazione definitiva ed al successivo perfezionamento della volontà contrattuale.
Al riguardo, anche la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:
“Il rapporto contrattuale non sorge con l'aggiudicazione definitiva che non equivale all'accettazione dell'offerta, così come codificato dall'art. 11 comma 7 del Dlgs n. 163/2006.Nessun vincolo contrattuale, dunque, sorge per effetto dell'aggiudicazione definitiva, né può ritenersi instaurato in rapporto negoziale di fatto, posto che nei contratti della P. A. è ormai consolidato il principio per il quale la forma scritta del contratto è necessaria ad substantiam” (cfr. Cass. n. 1752/2007).
E ancora: “costituisce ius receptum, fondato sul dato testuale desumibile dall'art. 16 del R.D. n.
2440/1923, che i contratti stipulati con la pubblica Amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, rappresentando esso strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della P.A. nell'interesse sia del cittadino sia sella stessa Amministrazione. È indubitabile che solo tale forma solenne è in grado di agevolare l'espletamento della funzione di controllo e di garantire la concreta osservanza dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost” (Cass. n.
9428/2001; Cass. n. 14099/2004).
Inoltre, tale orientamento si riscontra anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato secondo cui “deve ritenersi superato il principio... secondo il quale l'aggiudicazione, nei casi di procedure selettive con criteri automatici (asta pubblica, licitazione privata) teneva luogo della stipulazione del contratto, onde quest'ultima aveva efficacia meramente riproduttiva del vincolo negoziale già sorto ed efficace” (ex multis,
9 Cass. Sez. Unite n.5807 del 1998, Consiglio di Stato 25.07.2001 n.4065; T.A.R. Bari, sez. I,
26.07.2005, n. 3395).
Infine, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs. n. 163/2006, in capo all'Amministrazione appaltante sussiste l'obbligo giuridico di concludere la procedura di gara con la stipula del contratto di appalto entro il termine di 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che si ritiene pienamente condivisibile, nella fattispecie in esame non è ammissibile la stipulazione del contratto contestualmente all'atto di aggiudicazione, anche perché la stazione appaltante, prima di procedere alla già menzionata stipula, avrebbe dovuto quantomeno aspettare la decorrenza del termine dilatorio suddetto, dopo aver atteso agli oneri di pubblicità di cui all'art. 79 del D.lgs. n.163/2006.
Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcuna prova in giudizio in ordine all'esistenza di circostanze di particolare urgenza che avrebbero consentito all' in quanto P.A. di CP_1 non attendere il decorso del detto termine, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 11, comma 10 D.lgs. n. 163/2006.
Oltretutto, è emerso ancora che l'odierno convenuto non ha neanche osservato quanto stabilito dall'art. 90, comma 7, del D.P.R. n.554/1999 secondo il quale: “la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2.”.
Da ultimo, si osserva come in nessun caso le disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale di Appalto possono derogare ad una norma imperativa, così come posta dal previgente art. 11 D.lgs. n. 163/2006.
Conseguentemente, non si ritengono condivisibili le argomentazioni di parte convenuta, secondo le quali la lettera di aggiudicazione dell'appalto avrebbe valore di contratto vero e proprio (v. art. 6 e 7 Capitolato Speciale di Appalto, all. in atti).
Infine, dalla lettura della norma relativa agli appalti, si rileva che la stazione appaltante convenuta sia incorsa in un'altra violazione di legge e, in particolare, nell'inosservanza dell'art.71, comma 3, D.P.R. 21.12.1999 n.554, il quale recita: “In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano
10 concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il contratto di appalto, asseritamente stipulato contestualmente al provvedimento di aggiudicazione definitiva, deve essere considerato tamquam non esset per violazione della normativa primaria contenuta nel D. Lgs. n.163/2006, applicabile ratione temporis.
Per tali motivi, si ritiene che l'Amministrazione convenuta sia incorsa in responsabilità precontrattuale, per il principio secondo cui “nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa” (cfr. Cons. di Stato n.
21/2021).
Ciò premesso, quindi, nella fattispecie in esame, rilevata l'assenza di responsabilità in capo alla nella fase delle trattative precontrattuali, si deve Parte_1 concludere che l'incameramento della cauzione dell'importo di € 33.544,00 realizzata dall' convenuto sia del tutto illegittima e, di conseguenza, deve essere disposto lo CP_1 svincolo della polizza fideiussoria stipulata dall'impresa attrice.
Non può invece essere accolta la domanda della restituzione in favore della Parte_1 della somma percepita dall' in virtù della citata polizza, in quanto il beneficiario
[...] CP_1 era la stazione appaltante in caso di inadempimento della impresa appaltatrice e non vi era alcuna reciprocità. Pertanto, non è legittimata la a richiedere la somma di € Parte_1
33.544,00 nonostante l'illegittima escussione della garanzia da parte dell' in quanto CP_1 la eventuale domanda di ripetizione delle somme versate e non dovute spettano al garante e non al contraente. Al più si può riconoscere, a titolo di spese sostenute per la stipula del contratto di appalto poi non avvenuta le somme versate a titolo di premio assicurativo da parte della impresa.
Invero, l'attrice chiede il rimborso delle spese sostenute per le trattative e tale può considerarsi quella relative al costo della polizza fideiussoria n.13/F89/21161 stipulata dalla con la agenzia di Rende per l'importo di Parte_1 Parte_2
€ 269,00 oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo.
11 Per il resto l'impresa attrice non quantifica né specifica le ulteriori spese sostenute a tal fine.
Per ciò che concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno così come avanzata da parte attrice, in termini di danno emergente quale la perdita di chances legata all'impossibilità di far valere nelle future contrattazioni, il requisito economico corrispondente alla mancata fatturazione dei lavori intesa come mancata qualificazione del curriculum e danno da lucro cessante, quale utile economico che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto de quo, deve osservarsi come l'impresa attrice nulla abbia provato in giudizio in ordine a tali voci di danno.
Al riguardo, occorre rammentare che in tema di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, inquadrabile nel più ampio genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., è indispensabile provare: a) la sussistenza di un evento dannoso;
b) che il danno lamentato sia qualificabile come danno ingiusto e, comunque, non qualificabile come interesse di mero fatto;
c) che sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) che l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, non si ravvisa alcuna prova circa l'evento di danno e il nesso causale tra il preteso danno e la condotta della p.a..
Per tali motivi, la richiesta di risarcimento dei danni sofferti da parte attrice per un ammontare pari a € 200.000,00 è da respingere in quanto non supportata da alcun elemento probatorio.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere parzialmente la domanda avanzata da parte della , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, si dichiara la nullità del contratto di appalto di cui alla nota prot. n.2280/00000931 del 28.05.2007, posto in essere tra la e l' ; dichiara la nullità della dichiarazione resa Parte_1 CP_1 dall' con cui è stato risolto il suddetto contratto per inadempimento della attrice ed CP_1
è stata incamerata la cauzione;
condanna l' a versare in favore della CP_1 [...]
, a titolo di spese sostenute per la stipula del contratto d'appalto per cui è Parte_1
12 causa, la somma di € 269,00, quale premio della polizza fideiussoria n. 13/F89/21161, oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo.
In ordine alle spese dei precedenti giudizi dinanzi al Tribunale di Catanzaro e alla Corte
d'appello, definiti con sentenze poi cassate dalla Suprema Corte, vale il principio secondo cui la soccombenza si determina, con riferimento unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Cassazione, facendo applicazione dei parametri all'epoca vigenti ratione temporis.
In ragione dell'accoglimento solamente parziale delle domande attoree, si dichiarano compensate per un mezzo le spese di lite del presente giudizio, ponendo il restante mezzo a carico dell' spese che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, CP_1 facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000) con esclusione della fase di trattazione e istruttoria in quanto esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte
- accoglie parzialmente la domanda proposta da in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' in persona del CP_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto,
- dichiara la nullità del contratto di appalto di cui alla nota prot. n.2280/00000931 del
28.05.2007 tra la e l' Parte_1 CP_1
- dichiara la nullità della dichiarazione resa dall' con cui è stato risolto il suddetto CP_1 contratto per inadempimento della ed è stata incamerata Parte_1 la cauzione di cui alla polizza fideiussoria n. 13/F89/21161 stipulata dalla Parte_1 con la “ agenzia di
[...] Parte_2 Pt_2
- condanna l' a versare in favore della , a titolo CP_1 Parte_1 di spese sostenute per la stipula del contratto d'appalto per cui è causa, la somma di €
269,00, quale premio della polizza fideiussoria n. 13/F89/21161, oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla “
[...]
; Parte_1
13 - condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1
spese del giudizio n. 276/2008 r.g. svoltosi dinanzi al Tribunale di Catanzaro, in favore di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente pro tempore, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv.ti Giovanni Spataro e Luigi Monaco;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese del giudizio n. 424/2013 r.g. svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, in favore di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, che si liquidano in complessivi € 2.604,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente pro tempore, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Giovanni Spataro e Luigi Monaco;
- dichiara non dovuto dalla il versamento dell'ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
-dichiara compensate per un mezzo le spese di lite del presente giudizio, ponendo il restante mezzo a carico dell' spese che vengono liquidate per l'intero in complessivi € CP_1
4.217,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. - per la parte non compensata - in favore degli Avv.ti
Giovanni Spataro e Luigi Monaco.
Catanzaro, lì 22/05/2024 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
14
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 5015/2022 R.G. vertente
TRA
C.F. e P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Giovanni
Spataro ( ) e Luigi Monaco ( ), giusta C.F._1 C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso in riassunzione proposto innanzi al TAR Calabria
(Catanzaro) ed assunto al n. R.G. 1533/2018;
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P. Controparte_1
I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in P.IVA_2 giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar in Fiumicino Persona_1
(RM) del 23/01/2023 (rep. n. 37.590) - dagli Avv.ti Angela Maria Laganà (C.F.
) e Giacinto Greco ( ), giusta procura C.F._3 C.F._4 rilasciata in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta, nonché dagli Avv. ti
Maria Teresa Pugliano e Caterina Battaglia, per procura allegata alla memoria di costituzione di nuovi difensori in aggiunta ai precedenti del 16/01/2024;
-
CONVENUTA- 1
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
, (C.F. e P.I. in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
-
CONVENUTA-
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/01/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio innanzi al
[...]
Tribunale di Catanzaro, l' in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma (RM) alla Via Ciro il
Grande n.21, nonché l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire
[...] accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di appalto di cui alla nota prot. n.2280/00000931 del 28.05.2007, posto in essere tra la
e l' per le ragioni di Controparte_3 Controparte_4 cui al punto I) dell'atto di citazione;
2) Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della dichiarazione resa dalla controparte con la quale risolveva il contratto per inadempimento della attrice ed incamerava la cauzione definitiva per l'importo di € 33.544,00 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale per le ragioni di cui al punto II) dell'atto di citazione;
3) Per l'effetto di quanto argomentato ai punti sub I) e sub II) dell'atto di citazione e della conclamata violazione, da parte convenuta, dell'obbligo a contrarre, previo accertamento della responsabilità dello stesso ai sensi degli artt.
2043 e ss., 1337 e 1338 c.c., condannare il predetto Istituto al rimborso, in favore dell'attrice, di tutte le spese sostenute per le trattative, allo svincolo e/o rimborso della cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria n.13/F89/21161 del valore di € 33.544,00 e al rimborso del relativo premio, nonché al pagamento della somma di € 200.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei
2 danni sofferti da parte attrice come indicati al motivo sub III) dell'atto di citazione;
4) Condannare in ogni caso l'Ente convenuto alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, del giudizio proposto innanzi al Tar (Catanzaro) CP_2 ed assunto al n. RG. 1533/2018, nonché del presente giudizio di riassunzione, il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto di seguito:
-che con lettera del 07/11/2006 n. 2280, l' , Controparte_4 invitava la a partecipare alla licitazione privata per Parte_1
l'affidamento dei lavori di rifacimento dei servizi igienici situati nella sede della Direzione
Provinciale di Cosenza del medesimo;
CP_1
-che nelle more delle operazioni di selezione, con nota prot. 02/07/In del 16/01/2007, la
, risultata migliore offerente, inviava all'Istituto Parte_1 appaltante la documentazione di rito, tra cui anche la polizza fideiussoria n.13.F89.21161 a titolo di cauzione definitiva, per un ammontare complessivo di € 33.544,00;
-che, successivamente, l'Ente appaltante, con nota prot. n.2280/00000931 del
28/05/2007, aggiudicava definitivamente alla società l'appalto in questione, per un importo netto pari ad € 317.464,00 oltre € 2.000,00 per oneri di sicurezza;
-che nella nota predetta, inviata in duplice copia alla stessa impresa, l'Amministrazione convenuta asseriva, tra l'altro: “la presente ha valore di contratto e potrà essere sottoposta a registrazione in caso d'uso”;
- che, nelle prescrizioni contenute nel suddetto documento, si disponeva che uno dei due esemplari avrebbe dovuto essere datato, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante della società aggiudicataria, nonché restituito “firmato a questa Sede
Regionale... a stretto giro di posta”;
-che il legale rappresentante della società attrice firmava e apponeva la data del
30/05/2007 al documento, restituendone una copia alla stazione appaltante;
-che in seguito, la società attrice segnalava, più volte, alla stazione appaltante la nullità del presunto contratto d'appalto innanzi richiamato, sia per la carenza dei requisiti formali richiesti ad substantiam, sia per la mancata ottemperanza agli specifici, prodromici obblighi procedimentali di esclusiva spettanza della stessa Amministrazione;
3 - che, nel frattempo, l'impresa attrice manifestava all'Ente appaltante la necessità di addivenire alla regolare e valida stipula del contratto de quo, stante l'interesse della ad impegnare le proprie risorse in forza di un valido ed Parte_1 efficace contratto di appalto, al fine di godere delle garanzie di legge, anche nell'eventualità di un contenzioso;
- che, tuttavia, la stazione appaltante continuava a ritenere la validità del contratto di appalto asseritamente perfezionato in data 30/05/2007 e, senza alcuna previa convocazione, pretendeva di procedere alla consegna dei lavori in data 10/07/2007;
- che, quindi, l'impresa aggiudicataria si rifiutava di accettare la consegna dei lavori in tali condizioni e reiterava la propria richiesta di poter stipulare validamente il contratto d'appalto;
- che la stazione appaltante, convocava, con nota del 10/07/2007, l'odierna attrice per il giorno 13/07/2007 presso la sede della di Cosenza, al fine Organizzazione_1 di procedere alla consegna dei lavori;
-che il legale rappresentante della società, preso atto della comunicazione ricevuta da parte della stazione appaltante, evidenziava all'Amministrazione resistente, con nota del
11/07/2007, che la citata nota prot. 2280/00000931 del 28/05/2007 non poteva considerarsi contratto in quanto neanche preceduta dal verbale, sottoscritto da entrambe le parti, attestante il permanere delle condizioni che consentono l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n.554/1999;
- che con la medesima nota l'odierna attrice, pur ancora disponibile a stipulare il contratto e fortemente interessata alla regolare esecuzione dei lavori, si vedeva costretta a chiedere cautelativamente, all'Istituto appaltante, lo svincolo della cauzione definitiva, attesa la persistente mancanza di un valido contratto d'appalto;
-che l' dava riscontro alla suddetta comunicazione con nota prot. CP_1
n.2280/000001230 del 12/07/2007, nella quale venivano contestati i rilievi mossi dall'impresa;
- che, dunque, in data 13/07/2007 la non si presentava Parte_1 nel luogo stabilito per ricevere la consegna dei lavori;
-che pertanto, la stazione appaltante, con nota prot. 2280/1249 del 17/07/2007, fissava, tra l'altro, una nuova convocazione, nel medesimo luogo, per il 24/07/2007 “per la
4 consegna dei lavori... con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il nuovo termine sopra indicato l'istituto procederà alla risoluzione del contratto... e ad incamerare la cauzione”.
- che a siffatta missiva veniva offerto riscontro dall'impresa con una nuova comunicazione del 23/07/2007, nella quale veniva ribadita l'omissione, da parte della stazione appaltante, di numerosi prodromici incombenti procedimentali nell'appalto de quo, tra i quali la mancata verifica dei conteggi di cui al comma 7 dell'art. 90, D.P.R.
n.554/1999;
- che in data 24/07/2007, il legale rappresentante della Parte_1 si presentava nel luogo stabilito in seconda convocazione e, richiamandosi a quanto già esposto nella suddetta nota del 23/07/2007, rifiutava la consegna dei lavori, rimanendo comunque disponibile alla valida stipulazione del contratto d'appalto.
- che, in seguito, con nota prot. n. 2280/1384 del 09/08/2007, l'Istituto appaltante, replicava alla nota del 23/07/2007, considerando, tra l'altro, le proprie gravi omissioni procedimentali come “inosservanza formale”.
- che con ulteriore nota prot. n.2280/1406 del 03/09(2007, l resistente CP_1 comunicava all'impresa attrice l'avvio della “procedura di risoluzione del contratto per mancata accettazione della consegna dei lavori”.
- che con nota del 17/09/2007, la ribadiva che non vi Parte_1 poteva essere risoluzione contrattuale poiché alcun valido contratto era stato realizzato tra le parti.
- che, nonostante ciò, l' con la nota prot. n.2280/ 1812 del 29/10/2007 riferiva CP_1 che: “si comunica che, ai sensi dell'art. 129, comma 7, del D.P.R. 21/12/1999 n.554, si ritiene la decaduta dall'aggiudicazione con consequenziale incameramento della Parte_1 cauzione di cui alla polizza n.13/F89/21161 della Parte_2
.
[...]
- che, infine, con nota prot. n.2280/1812 del 22/11/2007, l'Ente resistente chiedeva al citato Istituto assicurativo di versare, in proprio favore, l'importo garantito con la polizza fideiussoria più volte evidenziata, ossia la somma di € 33.544,00.;
- che, pertanto, al fine di risolvere la sopra descritta controversia, veniva instaurato un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria di Catanzaro;
5 - che con memoria difensiva del 14/04/2008 l' contestava la domanda posta CP_1 dall'odierna attrice eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del Org_2
- che con sentenza n. 250/2012 del 10/02/2012, il Tribunale di Catanzaro declinava la propria giurisdizione per esserne dotato il giudice amministrativo;
- che avverso tale sentenza, la proponeva appello Parte_1 iscritto al R.G. n. 424/2013, poi definito con sentenza n. 659/2018 pubblicata il
09/04/2018, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro respingeva l'appello, denegando la propria giurisdizione e confermando la sentenza del giudice di prime cure;
-che dunque, la promuoveva ricorso in riassunzione Parte_1 innanzi al Tar Calabria-Catanzaro, assunto al R.G. n. 1533/2018;
-che, con ordinanza n. 1866/2021, il TAR – Catanzaro sollevava d'ufficio il CP_2 conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, sospendendo il giudizio;
-che, con ordinanza n. 27747/2022, depositata in data 22/09/2022, la Cassazione definitivamente pronunciando sul ricorso n. 27314/2021 per regolamento di giurisdizione, così decideva: “La Corte dichiara la giurisdizione del Tribunale ordinario di
Catanzaro, dinanzi al quale rimette le parti, e cassa le sentenze declinatorie del Tribunale e della Corte
d'Appello di Catanzaro”.
- che, tanto premesso, vista la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, la ha riassunto la causa innanzi al Tribunale di Catanzaro, Parte_1 al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Con comparsa del 23/01/2023, si è costituito l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo al Tribunale di Catanzaro di voler dichiarare l'improponibilità, inammissibilità, infondatezza della domanda spiegata da controparte, con vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge.
La causa è stata, quindi, istruita mediante le sole allegazioni documentali fornite dalle parti e, con provvedimento del 03/04/2023, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/01/2024.
6 Nel frattempo, con memoria di costituzione del 16/01/2024, si sono costituiti in giudizio unitamente ed in aggiunta ai precedenti difensori dell' gli Avv.ti Maria Teresa CP_1
Pugliano e Caterina Battaglia.
Infine, all'udienza del 18/01/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, dalla documentazione versata in atti, si osserva che l' Sede CP_1
Provinciale di Cosenza, in data 30/05/2007 trasmetteva alla ditta
[...]
la lettera di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di rifacimento Parte_1 dei servizi igienici dello stabile di Cosenza in duplice copia, contenente CP_1
l'indicazione espressa che “la presente ha valore di contratto e potrà essere sottoposta a registrazione in caso d'uso”, affinché uno dei due esemplari fosse datato e sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante e restituito alla a stretto giro di posta (v. Controparte_5 doc. n. 8 fasc. parte convenuta).
Pertanto, l' convenuto ha preteso che quest'ultima ricevesse la consegna dei lavori, CP_1 asserendo che la nota prot. n. 2280/00000931 del 28/05/2007 (v. doc. n. 5 fasc. parte convenuta), con la quale era stata comunicata alla Parte_1
l'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto dell'appalto, avesse valore di contratto.
Inoltre, parte convenuta, nel proprio atto difensivo, ha precisato che il Capitolato Speciale di Appalto prevedeva agli artt. 6 e 7 che la lettera di aggiudicazione costituisse contratto e la registrazione della stessa fosse prevista solo in caso d'uso (v. doc. n. 9 fasc. parte convenuta).
Conseguentemente, l' con nota del 10/07/2007 ha convocato la ditta esecutrice CP_1 dei lavori al fine di procedere alla consegna degli stessi in data 13/07/2007 ai sensi dell'art. 130 del Regolamento n. 554/1999 (v. doc. n. 10 fasc. parte convenuta).
Ancora, è stato documentalmente provato in giudizio ed è risultato incontestato che:
a) l'impresa attrice, con nota dell'11/07/2007 lamentava la mancata sottoscrizione del contratto di appalto, rifiutando la consegna dei lavori poiché la stessa sarebbe dovuta
7 avvenire dopo la stipula del contratto, non sussistendo tra l'altro alcuna procedura d'urgenza (v. doc. n. 15 fasc. parte convenuta);
b) che l' respingeva la richiesta così come formulata da parte attrice, adducendo CP_1 che: “la lettera di partecipazione costituisce il contratto e la registrazione della stessa e prevista solo in caso d'uso, la stessa lettera di aggiudicazione n. 931 del 28/05/2007 firmata per accettazione il
30/05/2007 da codesta ditta prevede espressamente che ha valore di contratto” (v. doc. n. 11 fasc. parte convenuta);
c) che la con ulteriore nota del 23/07/2007 ribadiva Parte_1 nuovamente che il contratto di appalto sottoscritto in data 30/05/2007 fosse in realtà inesistente o, comunque da considerarsi nullo, per violazione di norma imperative ex art. 1418 c.c. (v. doc. n. 16 fasc. parte convenuta);
d) che l'odierna convenuta, con comunicazione del 09/08/2007, respingeva quanto formulato da parte dell'impresa attrice e con successiva nota comunicava l'avvio della procedura di risoluzione del contratto di appalto per mancata consegna dei lavori da parte della , secondo quanto previsto dall'art. 129 comma 7 Parte_1 del D.P.R. n. 554/1999 (v. doc. n. 17 e n. 18 fasc. parte convenuta).
e) che, con comunicazione del 29/10/2007, l' dichiarava l'odierna impresa attrice CP_1 decaduta dall'aggiudicazione dell'appalto con consequenziale incameramento della cauzione di cui alla polizza n. 13/F89/21161 della Organizzazione_3
(v. doc. n. 19 fasc. parte convenuta).
[...]
Orbene, alla luce della documentazione in atti e della ricostruzione storica della vicenda in esame, si ritiene che la procedura seguita e attuata dall' non sia conforme ai CP_1 principi espressamente sanciti in materia di appalti pubblici.
In particolare, l'art.11. del D. Lgs. n.163/2006, applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame, ribadisce che: “l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta
(comma7)” e “diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (comma 8)”; solo dopo che “l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace … la stipulazione del contratto di appalto … ha luogo entro il termine di sessanta giorni (comma 9)” e “il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (comma 10)”.
Tale norma, dunque, afferma la regola dell'obbligatorietà della stipula del contratto a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ponendo il principio
8 della netta separazione della fase dell'evidenza pubblica caratterizzata dall'esame delle offerte e dalla verifica dei requisiti dei concorrenti, dalla fase privatistica contrassegnata dalla nascita delle obbligazioni contrattuali.
Da tale importante principio ne consegue che tra l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto di appalto, l'Amministrazione appaltante ha il dovere di effettuare una serie ben precisa di adempimenti e di verifiche, dirette, tra l'altro, ad appurare la persistenza dell'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori e che possono anche condurre alla revoca dell'aggiudicazione stessa.
Quanto appena rilevato trova un puntuale riscontro nella precisa e rigida sequenza procedimentale concernente la fase relativa all'aggiudicazione definitiva ed al successivo perfezionamento della volontà contrattuale.
Al riguardo, anche la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:
“Il rapporto contrattuale non sorge con l'aggiudicazione definitiva che non equivale all'accettazione dell'offerta, così come codificato dall'art. 11 comma 7 del Dlgs n. 163/2006.Nessun vincolo contrattuale, dunque, sorge per effetto dell'aggiudicazione definitiva, né può ritenersi instaurato in rapporto negoziale di fatto, posto che nei contratti della P. A. è ormai consolidato il principio per il quale la forma scritta del contratto è necessaria ad substantiam” (cfr. Cass. n. 1752/2007).
E ancora: “costituisce ius receptum, fondato sul dato testuale desumibile dall'art. 16 del R.D. n.
2440/1923, che i contratti stipulati con la pubblica Amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, rappresentando esso strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della P.A. nell'interesse sia del cittadino sia sella stessa Amministrazione. È indubitabile che solo tale forma solenne è in grado di agevolare l'espletamento della funzione di controllo e di garantire la concreta osservanza dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, sanciti dall'art. 97 Cost” (Cass. n.
9428/2001; Cass. n. 14099/2004).
Inoltre, tale orientamento si riscontra anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato secondo cui “deve ritenersi superato il principio... secondo il quale l'aggiudicazione, nei casi di procedure selettive con criteri automatici (asta pubblica, licitazione privata) teneva luogo della stipulazione del contratto, onde quest'ultima aveva efficacia meramente riproduttiva del vincolo negoziale già sorto ed efficace” (ex multis,
9 Cass. Sez. Unite n.5807 del 1998, Consiglio di Stato 25.07.2001 n.4065; T.A.R. Bari, sez. I,
26.07.2005, n. 3395).
Infine, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs. n. 163/2006, in capo all'Amministrazione appaltante sussiste l'obbligo giuridico di concludere la procedura di gara con la stipula del contratto di appalto entro il termine di 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che si ritiene pienamente condivisibile, nella fattispecie in esame non è ammissibile la stipulazione del contratto contestualmente all'atto di aggiudicazione, anche perché la stazione appaltante, prima di procedere alla già menzionata stipula, avrebbe dovuto quantomeno aspettare la decorrenza del termine dilatorio suddetto, dopo aver atteso agli oneri di pubblicità di cui all'art. 79 del D.lgs. n.163/2006.
Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcuna prova in giudizio in ordine all'esistenza di circostanze di particolare urgenza che avrebbero consentito all' in quanto P.A. di CP_1 non attendere il decorso del detto termine, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 11, comma 10 D.lgs. n. 163/2006.
Oltretutto, è emerso ancora che l'odierno convenuto non ha neanche osservato quanto stabilito dall'art. 90, comma 7, del D.P.R. n.554/1999 secondo il quale: “la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2.”.
Da ultimo, si osserva come in nessun caso le disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale di Appalto possono derogare ad una norma imperativa, così come posta dal previgente art. 11 D.lgs. n. 163/2006.
Conseguentemente, non si ritengono condivisibili le argomentazioni di parte convenuta, secondo le quali la lettera di aggiudicazione dell'appalto avrebbe valore di contratto vero e proprio (v. art. 6 e 7 Capitolato Speciale di Appalto, all. in atti).
Infine, dalla lettura della norma relativa agli appalti, si rileva che la stazione appaltante convenuta sia incorsa in un'altra violazione di legge e, in particolare, nell'inosservanza dell'art.71, comma 3, D.P.R. 21.12.1999 n.554, il quale recita: “In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano
10 concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il contratto di appalto, asseritamente stipulato contestualmente al provvedimento di aggiudicazione definitiva, deve essere considerato tamquam non esset per violazione della normativa primaria contenuta nel D. Lgs. n.163/2006, applicabile ratione temporis.
Per tali motivi, si ritiene che l'Amministrazione convenuta sia incorsa in responsabilità precontrattuale, per il principio secondo cui “nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa” (cfr. Cons. di Stato n.
21/2021).
Ciò premesso, quindi, nella fattispecie in esame, rilevata l'assenza di responsabilità in capo alla nella fase delle trattative precontrattuali, si deve Parte_1 concludere che l'incameramento della cauzione dell'importo di € 33.544,00 realizzata dall' convenuto sia del tutto illegittima e, di conseguenza, deve essere disposto lo CP_1 svincolo della polizza fideiussoria stipulata dall'impresa attrice.
Non può invece essere accolta la domanda della restituzione in favore della Parte_1 della somma percepita dall' in virtù della citata polizza, in quanto il beneficiario
[...] CP_1 era la stazione appaltante in caso di inadempimento della impresa appaltatrice e non vi era alcuna reciprocità. Pertanto, non è legittimata la a richiedere la somma di € Parte_1
33.544,00 nonostante l'illegittima escussione della garanzia da parte dell' in quanto CP_1 la eventuale domanda di ripetizione delle somme versate e non dovute spettano al garante e non al contraente. Al più si può riconoscere, a titolo di spese sostenute per la stipula del contratto di appalto poi non avvenuta le somme versate a titolo di premio assicurativo da parte della impresa.
Invero, l'attrice chiede il rimborso delle spese sostenute per le trattative e tale può considerarsi quella relative al costo della polizza fideiussoria n.13/F89/21161 stipulata dalla con la agenzia di Rende per l'importo di Parte_1 Parte_2
€ 269,00 oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo.
11 Per il resto l'impresa attrice non quantifica né specifica le ulteriori spese sostenute a tal fine.
Per ciò che concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno così come avanzata da parte attrice, in termini di danno emergente quale la perdita di chances legata all'impossibilità di far valere nelle future contrattazioni, il requisito economico corrispondente alla mancata fatturazione dei lavori intesa come mancata qualificazione del curriculum e danno da lucro cessante, quale utile economico che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto de quo, deve osservarsi come l'impresa attrice nulla abbia provato in giudizio in ordine a tali voci di danno.
Al riguardo, occorre rammentare che in tema di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, inquadrabile nel più ampio genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., è indispensabile provare: a) la sussistenza di un evento dannoso;
b) che il danno lamentato sia qualificabile come danno ingiusto e, comunque, non qualificabile come interesse di mero fatto;
c) che sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) che l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A.
Orbene, dalla documentazione versata in atti, non si ravvisa alcuna prova circa l'evento di danno e il nesso causale tra il preteso danno e la condotta della p.a..
Per tali motivi, la richiesta di risarcimento dei danni sofferti da parte attrice per un ammontare pari a € 200.000,00 è da respingere in quanto non supportata da alcun elemento probatorio.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere parzialmente la domanda avanzata da parte della , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, si dichiara la nullità del contratto di appalto di cui alla nota prot. n.2280/00000931 del 28.05.2007, posto in essere tra la e l' ; dichiara la nullità della dichiarazione resa Parte_1 CP_1 dall' con cui è stato risolto il suddetto contratto per inadempimento della attrice ed CP_1
è stata incamerata la cauzione;
condanna l' a versare in favore della CP_1 [...]
, a titolo di spese sostenute per la stipula del contratto d'appalto per cui è Parte_1
12 causa, la somma di € 269,00, quale premio della polizza fideiussoria n. 13/F89/21161, oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo.
In ordine alle spese dei precedenti giudizi dinanzi al Tribunale di Catanzaro e alla Corte
d'appello, definiti con sentenze poi cassate dalla Suprema Corte, vale il principio secondo cui la soccombenza si determina, con riferimento unitario, in relazione all'esito finale e definitivo della lite, che è dovuto alla sentenza della Cassazione, facendo applicazione dei parametri all'epoca vigenti ratione temporis.
In ragione dell'accoglimento solamente parziale delle domande attoree, si dichiarano compensate per un mezzo le spese di lite del presente giudizio, ponendo il restante mezzo a carico dell' spese che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, CP_1 facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 52.001 e € 260.000) con esclusione della fase di trattazione e istruttoria in quanto esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte
- accoglie parzialmente la domanda proposta da in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' in persona del CP_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto,
- dichiara la nullità del contratto di appalto di cui alla nota prot. n.2280/00000931 del
28.05.2007 tra la e l' Parte_1 CP_1
- dichiara la nullità della dichiarazione resa dall' con cui è stato risolto il suddetto CP_1 contratto per inadempimento della ed è stata incamerata Parte_1 la cauzione di cui alla polizza fideiussoria n. 13/F89/21161 stipulata dalla Parte_1 con la “ agenzia di
[...] Parte_2 Pt_2
- condanna l' a versare in favore della , a titolo CP_1 Parte_1 di spese sostenute per la stipula del contratto d'appalto per cui è causa, la somma di €
269,00, quale premio della polizza fideiussoria n. 13/F89/21161, oltre interessi a tasso legale dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla “
[...]
; Parte_1
13 - condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1
spese del giudizio n. 276/2008 r.g. svoltosi dinanzi al Tribunale di Catanzaro, in favore di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente pro tempore, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv.ti Giovanni Spataro e Luigi Monaco;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese del giudizio n. 424/2013 r.g. svoltosi dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, in favore di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, che si liquidano in complessivi € 2.604,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente pro tempore, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avv.ti Giovanni Spataro e Luigi Monaco;
- dichiara non dovuto dalla il versamento dell'ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
-dichiara compensate per un mezzo le spese di lite del presente giudizio, ponendo il restante mezzo a carico dell' spese che vengono liquidate per l'intero in complessivi € CP_1
4.217,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. - per la parte non compensata - in favore degli Avv.ti
Giovanni Spataro e Luigi Monaco.
Catanzaro, lì 22/05/2024 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
14