Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
.G. n. 473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 939/2022 del Tribunale di Savona promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Salvetti, ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Omboni 1, come da mandato in atti
Appellanti contro
, e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Stefania Poggi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Loano, Via Ricciardi 9, come da mandato in atti
Appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
2022, emessa dal Tribunale Civile di Savona, Dott. Luigi Acquarone, a definizione della vertenza R.G. n. 2628 / 2020 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: In Via Pregiudiziale: Dichiarare Inammissibile l'appello Incidentale proposto e per
l'effetto respingere le domande tutte di parte appellante incidentale. In Via Principale: 1)
Accogliere l'appello in via principale con tutte le sue domande e per l'effetto riformare la sentenza di prime cure e conseguentemente Rigettare le domande di reintegra e manutenzione del possesso azionate da parti ricorrenti, appellate e comunque tutte le domande proposte anche in appello incidentale. 2) Rigettare tutte le domande conseguenti dalle stesse avanzate in primo grado sia di ordine risarcitorio, perché prive di alcuna prova di danno e quanto alla condanna ex art. 614 bis cpc per quanto riportato in narrativa perché infondata nei presupposti non essendoci stata alcuna violazione del possesso, né alcun ritardo nell'esecuzione sia dell'ordinanza esecutiva a chiusura della fase cautelare e nell'esecuzione della sentenza che qui si impugna, per quanto risultante dal doc. 17 in atti
e dalla relazione del 5 maggio 2023 del Geom. . 3) Condannare parti Parte_3 appellate a restituire la somma di € 3.075,49, saldata alle stesse (doc. 19 prime cure) a seguito della fase cautelare, agli odierni appellanti. 4) Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio dell'intero primo e secondo grado di giudizio, in favore di parti appellanti, come liquidate ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 55 / 2014 come novellato successivamente. In Via Istruttoria, si chiede: A) l'Ammissione a testi dei Sigg.ri
[...]
, , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
, e dei quali ci si riserva di indicare il domicilio, sui
[...] Parte_3 Testimone_7 seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione verbale “Vero che…”: 1) Il terreno contrassegnato dal mappale 1076 di proprietà dei resistenti è stato delimitato dal muretto a secco, nei confini del mappale verso l'argine del fiume Merula sino all'anno 2007? Testi:
, , 2) Dall'acquisto (anno 2007), da parte dei Testimone_1 Testimone_6 Testimone_7 Pt_1
/ il terreno era stato recintato nei confini verso l'argine del fiume Merula, da paletti Pt_2
e traccianti di plastica e da una recinzione di colore arancione che ne impediva l'accesso?
Testi: , , 3) A seguito di discussioni sul confine Testimone_1 Testimone_6 Testimone_7
dello stesso e violazioni ripetute della proprietà da parte di terzi, nel mese di agosto 2018, i resistenti con l'ausilio del loro tecnico delineavano, ancor meglio, i confini del loro terreno apponendo pali, ceppi oltre che mantenere il tracciante atto a segnarne il limite? Testi:
, , , 4) Sin Testimone_2 Testimone_1 Tes_3 Testimone_6 Testimone_7 dall'acquisto del terreno del 2007 da parte dei resistenti e successivamente anche nell'agosto 2018, i hanno sempre e regolarmente manutenuto la loro porzione Parte_4 di terreno, anche con l'aiuto di terze persone, sino al confine della stessa, inizialmente, delineato da una recinzione arancione e poi da pali, paline e ceppi e tracciante? Testi:
[...]
, e 5) Tra il confine segnato dai Tes_1 Tes_3 Testimone_6 Testimone_7
proprietari del mappale 1076 e il muro di cinta di sassi crescevano solamente erba ed infestanti, ma non canne di bambù, che venivano regolarmente potati dal Sig. Testimone_1
e da persone incaricate dalla proprietà? Testi: , e Testimone_1 Tes_3 Testimone_6
6) I resistenti hanno sempre pulito sia l'erba che gli infestanti all'interno del Testimone_7
proprio terreno e della strada vicinale per permettere il passaggio a terzi? Testi:
[...]
, e 7) I resistenti hanno sempre pulito, Tes_1 Tes_3 Testimone_6 Testimone_7 sino all'inizio della presente vertenza, la strada vicinale “Boschi da Marino” dalle erbacce, come richiesto loro dal , autorizzando il transito sulla stessa a terzi? Testi: Controparte_4
, e 8) La delimitazione dei pali, Testimone_1 Tes_3 Testimone_6 Testimone_7 ceppi e dei traccianti in corrispondenza del lato verso l'argine del fiume Merula del mappale
1076 ha sempre permesso la sosta provvisoria delle vetture degli ospiti dei Sigg.ri e Pt_1
il passaggio sulla Strada Boschi da Marino - Ponte Romano a veicoli di terzi e Pt_2
l'accesso al pozzo sito nella proprietà dei ricorrenti? Testi: , Testimone_1 Tes_3
e 9) L'accesso alla strada vicinale e la sosta provvisoria a Testimone_6 Testimone_7
terzi sulla stessa, in corrispondenza del pozzo confinante, ricompreso nel mappale 1328, sono sempre stati garantiti da parte dei resistenti, senza che dapprima il muretto a secco e poi la recinzione e i ceppi di confine apposti dai / creassero intralcio? Testi: Pt_1 Pt_2
, e 10) Testimone_4 Testimone_1 Tes_3 Testimone_6 Testimone_7
L'accesso ai mappali 1328 e 1329 (ex 434) è sempre stato possibile dalla strada vicinale confinante, ma anche dalla Via Argine Sinistro del fiume e dalla Via Pagliano? Testi:
, , e Testimone_4 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_6
11) La fotografia prodotta al doc. 16 di parte resistente, con data 28 giugno Testimone_7
2008, riporta le condizioni a quell'epoca del terreno ricompreso tra i mappali 434 (oggi 1328
/ 1329) e 1076 e quindi la presenza della recinzione in plastica arancione, in corrispondenza del confine del mappale 1076 dei Sigg.ri e Testi: , Pt_1 Pt_2 Testimone_1 Tes_3
e 12) Almeno dal 28 giugno 2008 il terreno dei resistenti era Testimone_6 Testimone_7
recintato da una rete di plastica arancione che ne delimitava il confine con la strada vicinale
“Boschi da Marino”? Testi: , e 13) Testimone_1 Tes_3 Testimone_6 Testimone_7
L'attuale muro di sassi, verso l'argine del fiume Merula, fu costruito nel 2007 dai ed Pt_1
in quanto avevano dovuto parificare il terreno sul quale era stata realizzata la loro Pt_2 villa ed al fine di sostenere le fondamenta della stessa? Testi: , , Testimone_1 Testimone_6
, . 14) L'attuale muro di sassi fu costruito Testimone_7 Tes_3 Testimone_2 all'interno della proprietà / quindi in posizione arretrata rispetto al confine del Pt_1 Pt_2
loro mappale inizialmente segnato da un muretto a secco, in posizione avanzata ed esistito sino al 2007, proprio per esigenze di contenimento strutturali? Testi: , Testimone_1 Tes_6
, , 15) Dalla data di costruzione (anno 2007) dell'attuale
[...] Testimone_7 Tes_3
muro di sassi, il confine del mappale che sporge più in là del muro di circa 5/5,3 metri Pt_1
è sempre stato segnato da paletti, paline e ceppi ed inizialmente da una rete arancione di plastica e poi negli anni a seguire da traccianti, come emerge sia dalla fotografia n. 16, che dalle fotografie n. 23 a e 23b? Testi: , , , Testimone_1 Testimone_6 Testimone_7 Tes_3
16) Coloro che venivano in visita dai / regolarmente parcheggiavano le
[...] Pt_1 Pt_2
proprie vetture o sulla strada vicinale libera al transito o previo spostamento dei traccianti di confine, anche nel terreno adiacente al muro di sassi, ma al di fuori dello stesso? Testi:
[...]
, Prina Ester. B) Oltre a quanto già richiesto, si chiede che venga ammessa C.T.U. Tes_1
sullo stato dei luoghi che descriva, compiuto ogni necessario sopralluogo ed accertamento, con facoltà di ricorrere ad ausiliare verifiche topografiche in loco, quale sia la porzione di terreno contesa, fra il fondo, contrassegnato dal Fg. 40, mappale n. 1076 di proprietà delle parti attrici ed i fondi contrassegnati dal Fg. 40, mappali 1328 unito al 1329 di parti convenute
e la Strada Vicinale “Boschi da Marino” n. 164, come sopra descritta, definendo anche gli spazi occupati dalla strada vicinale interclusa tra i mappali.”
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, - rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione;
- previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito;
- previo se del caso esperimento dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado meglio individuati in comparsa di costituzione con appello incidentale in data 28/08/2023, in relazione alle istanze formulate dagli esponenti in seconda memoria ex art.183 VI comma cpc datata 16/03/2022 e terza memoria datata 05/04/2022; IN VIA PRINCIPALE - respingere integralmente l'avversario gravame;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE a conferma, reitera ed integrazione per quanto occorrer possa di quanto già richiesto nel giudizio rg.2628/2020: - in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Savona, nella persona del Giudice dott. Luigi
Acquarone, n.939/2022, pubblicata il 11/11/2022 Repert. n.1178/2022 resa nel procedimento portante il n.r.g.2628/2020 non notificata, - disporre nei confronti dei signori
(CF: ) residente in [...] C.F._1 8 e della signora (CF: ) residente in [...] C.F._2
Damiano 10/7, l'immediata reintegrazione e/o manutenzione dei signori , Controparte_1
e ai sensi di legge, e/o i provvedimenti ritenuti più opportuni Controparte_2 CP_3
ai sensi degli artt.1168 s.s. c.c., e ad ogni diverso e migliore titolo, in particolare: - Ordinando agli stessi, a miglior precisazione dell'ordinanza emessa in data 21/06/2021 dall'Ill.mo
Tribunale, ed in parziale riforma del provvedimento impugnato, la rimozione integrale della recinzione con nastri, cartello e paletti apposti dai signori e a chiusura della Pt_2 Pt_1
porzione di terreno raffigurata nelle fotografie prodotte in giudizio di prime cure sub.2, recinzione successivamente modificata come da fotografie allegate sub.10 in prime cure (a tutt'oggi presente sui luoghi e raffigurata nelle fotografie allegate sub.8 nel presente grado di giudizio) e di ogni eventuale ulteriore materiale apposto su tale area nelle more del procedimento, o come meglio, con ciò rendendo nuovamente fruibile per tutto il suo sviluppo, e quindi per tutta la lunghezza dei due fondi frontisti nella titolarità rispettiva dei resistenti e dei ricorrenti, il sedime dell'antica vicinale, collocato a partire dal piede del muro in pietra posto a delimitazione della proprietà e la porzione di terreno a latere Parte_4
della medesima, fino al ciglio del canneto rappresentato nelle fotografie prodotte sub.2 e 5 in allegato al ricorso possessorio di prime cure, terreno da sempre usufruito dai signori
, e;
- con ogni conseguente pronuncia in ordine alla rimessa in P_ CP_2 CP_3
pristino stato dell'accesso, ed al divieto di riposizionamento di qualsivoglia ostacolo al libero transito sull'area in esame, e delle condizioni di manutenzione del terreno specie ove abbiano ad aggravarsi nelle more del giudizio, nonché con espressa e accessoria condanna dei signori e alla rifusione dei danni subiti dai ricorrenti per Parte_1 Parte_2
l'impossibilità di godere del terreno e di procedere fra l'altro alla raccolta delle canne, dall'anno 2020 al 12/06/2023, nella misura meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Tribunale determinata anche ex art.1226 c.c. per ciascun giorno di spoglio e/o molestia arrecati;
- Con espressa conferma della condanna ex art.614 bis cpc delle controparti alla corresponsione dell'indennità giornaliera determinata in prime dal Tribunale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di reintegra e/o manutenzione emanato in via provvisoria
e/o di quello emanando, a decorrere dalla data dell'ordinanza del 21/6/2021, mai correttamente eseguita così come quanto disposto con la successiva sentenza in oggi impugnata;
- Con condanna altresì dei resistenti alla refusione delle spese di entrambe le fasi del procedimento oltre spese generali 15% iva e cpa e quelle di mediazione oltre che del presente giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 1168 e/o 1170 c.c. , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Savona, e per Parte_1 Parte_2
sentirli condannare alla rimozione della recinzione posta a chiusura della porzione del mappale n.1076, con condanna al risarcimento dei danni subiti e richiesta di applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.
I ricorrenti, a sostegno della domanda, deducevano che: -dal 1992 erano comproprietari di un terreno, non recintato e con entrostante pozzo, sito in e censito al C.T. al Foglio CP_4
n.40, mappale 434, al quale si accedeva dalla confinante strada vicinale Boschi da Marino, larga circa m. 3 e delimitata sul lato opposto da muretto di confine, che la separava dal fondo censito al Foglio n. 40, mappale n. 1076; -detto ultimo mappale veniva acquistato da e i quali, già nel 2014, effettuavano su di esso dei lavori con Parte_1 Parte_2
spostamento del muretto di confine ed invasione della strada vicinale, la cui larghezza era stata ridotta in quel tratto a m. 1,70; -in forza di tale opere la distanza tra il pozzo di cui al mappale n. 434 ed il nuovo muretto risultava ridotta da m. 8 a m. 6,30 circa;
-i ricorrenti avevano da sempre utilizzato il mappale n. 434 come posteggio e lo avevano da sempre curato, provvedendo alla pulizia ed alla manutenzione per tutta la sua consistenza, ritenendosi esclusivi proprietari di tutta l'area, salvo la residua porzione del sedime della vicinale non occupato da e che ritenevano di comune proprietà Parte_1 Parte_2
per la secolare destinazione a passaggio;
-nel gennaio 2020 e Parte_1 Parte_2
posizionavano paletti uniti da nastri e cartello di divieto di accesso a chiusura della porzione di terreno oggetto di contestazione e, pertanto, i ricorrenti – dato atto del subito spoglio ovvero comunque molestia nel possesso - chiedevano di essere reintegrati nell'esercizio del possesso pedonale e carrabile sul residuo sedime della strada vicinale e sul terreno recintato.
Si costituivano in giudizio e rispettivamente madre e figlio, i Parte_2 Parte_1 quali eccepivano, in via preliminare, l'intervenuta decadenza dall'azione intrapresa dai ricorrenti e, nel merito, l'inesistenza dell'animus spoliandi, risultando l'avvenuta apposizione dei segnali di confine all'esito di misurazioni e riscontri catastali ed in ossequio alle risultanze da esse derivate. Deducevano di aver acquistato già in data 07.08.2007 il terreno censito al foglio 40, mappale 1076, e che da quella data avevano sempre utilizzato l'intera proprietà provvedendo anche alla manutenzione della porzione confinante con la strada vicinale ed operando le opportune pulizie dagli infestanti che crescevano durante il periodo primaverile ed estivo. Facevano presente che già nel 2014 era insorta una controversia tra le parti in relazione ad asserite sottrazione di parti di terreno, al punto che nel 2016, a seguito di un confronto con il proprietario di altro confinante mappale n. 712, , era Persona_1
emerso che costui aveva costruito sul proprio cespite un fabbricato senza rispettare le prescritte distanze legali con conseguenti successivi rilievi effettuati da tecnici volti a definire i confini tra il mappale n. 1076 e gli altri, e sottolineavano che nel 2018, all'esito di tale trattativa, era stata poi individuata l'esatta linea di confine del mappale n. 1076, anche con la strada vicinale e con il mappale n. 434, con conseguente avvenuta apposizione di pali e ceppi e definizione della questione insorta con , con atto avanti il Notaio Persona_1
di Albenga. Persona_2
Il Tribunale di Savona, istruita la causa con escussione di testi, rilevava che la porzione di mappale oggetto di causa, interclusa dal nastro che collegava i paletti, era stata oggetto per molti anni, sia prima dell'acquisto da parte dei resistenti che in quello successivo, di attività periodica di manutenzione ed utilizzo ad opera dei ricorrenti e, pertanto, appariva illegittima la condotta di interclusione posta in essere dai resistenti, da ricondurre all'ipotesi di spoglio.
Pertanto, statuiva che: “in accoglimento del ricorso possessorio proposto da P_
, e , DA ed
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_1 Parte_2 all'immediata rimozione della recinzione posta a chiusura della porzione del mappale n.
1076 per cui è causa e segnatamente, onde consentirne il libero accesso ai ricorrenti, limitatamente alla parte posta dal muretto edificato dai resistenti fino al ciglio dell'inizio del canneto;
visto l'art. 614 bis C.P.C, INDICA fin d'ora l'applicazione nei confronti di Parte_1 ed , della sanzione pecuniaria di € 30,00= per ogni mese, in caso di Parte_2
mancato adempimento del presente provvedimento o successive violazione dello stesso;
RESPINGE le ulteriori domande proposte da , e Controparte_1 Controparte_2
, DA ed , in via tra loro solidale, al CP_3 Parte_1 Parte_2
pagamento a favore di , e , delle spese Controparte_1 Controparte_2 CP_3 processuali che liquida, in € 76,00= per esborsi e € 2.055,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.”
, e depositavano istanza per la Controparte_1 Controparte_2 CP_3
prosecuzione del giudizio di merito dolendosi del fatto che e Parte_2 Parte_1
non avevano provveduto al corretto adempimento di quanto previsto dal Tribunale in sede possessoria, poiché la recinzione risultava ancora presente e tale da impedire il libero transito sull'intero sedime del mappale n. 1076. Sostenevano che la recinzione doveva essere integralmente e non solo parzialmente eliminata e, quindi, in tutta la parte oltre il muretto e fino al canneto, per lasciare libera ed accessibile l'intera area oggetto di causa e non solo una parte limitata di essa. Concludevano, quindi, chiedendo ordinarsi la rimozione integrale della recinzione con nastri, cartello e paletti apposti dai convenuti sul mappale oggetto di causa con conseguente rimessa in pristino stato dell'accesso al terreno, e la condanna alla rifusione dei danni subiti per l'impossibilità di godere del terreno e di procedere fra l'altro alla raccolta delle canne dall'anno 2020, con condanna ex art. 614 bis
C.P.C. alla corresponsione di una indennità giornaliera per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di reintegra e/o manutenzione.
Si costituivano anche nel giudizio di merito e chiedendo la Parte_2 Parte_1
reiezione della domanda possessoria con condanna degli attori anche al risarcimento del danno per lite temeraria. Rilevavano di avere provveduto all'esecuzione del provvedimento possessorio mediante la rimozione della recinzione posta a confine del mappale n. 1076, per consentire il libero accesso ai ricorrenti, limitatamente alla parte posta dal muretto edificato dai resistenti fino al ciglio dell'inizio del canneto.
Il Giudice di primo grado, con l'impugnata sentenza, così statuiva: “ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo, ad integrazione del proprio provvedimento possessorio emesso in data 21.6.2021 DA ed Parte_1 Pt_2
a consentire agli attori , e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'accesso al mappale n. 1076 nella parte dello stesso limitrofa all'inizio della cancellata onde consentire loro il parcheggio per attingere acqua dal pozzo (così come documentato dalla foto n. 6 datata 7.7.2021 prodotta dai convenuti) e l'accesso al mappale per un “comodo” raggiungimento, solo pedonale, del canneto in ogni sua parte per tutta la lunghezza del mappale mediante un corridoio di larghezza di m. 1,30 dall'inizio della zona a canneto;
CONFERMA l'applicazione ex art. 614 bis C.P.C, nei confronti di ed Parte_1 Pt_2
, della sanzione pecuniaria di € 30,00= per ogni mese, in caso di mancato
[...]
adempimento del presente provvedimento o successive violazione dello stesso;
RESPINGE le ulteriori domande proposte da , e;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase di giudizio.”
Avverso la pronuncia proponevano appello i quali insistevano Parte_2 Parte_1
per il rigetto delle domande di reintegra e manutenzione del possesso avanzate da P_
, e sia delle domande risarcitorie, perché prive di
[...] Controparte_2 CP_3
alcuna prova di danno, sia di condanna ex art. 614 bis c.p.c. perché infondata nei presupposti non essendoci stata alcuna violazione del possesso, né alcun ritardo nell'esecuzione sia dell'ordinanza esecutiva a chiusura della fase cautelare sia nell'esecuzione della sentenza impugnata. In particolare, parte appellante, censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Mancata individuazione dei confini del mappale 1076; 2) Mancato riconoscimento dell'esistenza di una strada vicinale interposta tra i mappali delle parti in causa, vincolata all'obbligo di transito e accertamento giudiziale di una servitù non necessaria;
3) Violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove: errata valutazione delle dichiarazioni dei sommari informatori ed errata valutazione dei documenti prodotti in causa;
4) Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); 5) Violazione dell'art.116 c.p.c. in ordine alla discrezionalità consentita;
6) Violazione dell'art. 116 c.p.c. per non aver il Giudice valutato di ammettere le istanze istruttorie nella fase di merito;
7)
Decadenza dei ricorrenti dalla proposizione dell'azione di reintegrazione o manutenzione del possesso.
Si costituivano in giudizio , e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 respingere integralmente l'appello avversario, disponendo nei confronti di Parte_2
e la condanna alla rimozione integrale della recinzione con nastri, cartello e paletti Parte_1
apposti a chiusura della porzione di terreno per cui è causa e di ogni eventuale ulteriore materiale apposto su tale area, al fine di rendere nuovamente fruibile per tutto il suo sviluppo il sedime dell'antica vicinale e la porzione di terreno a latere della medesima, con espressa conferma della condanna ex art. 614 bis c.p.c. alla corresponsione dell'indennità giornaliera per ogni giorno di ritardo dell'esecuzione del provvedimento di reintegra e/o manutenzione emanato. Spiegavano, altresì, appello incidentale lamentando l'erroneità della statuizione di primo grado laddove: non ha ordinato la rimozione dell'intera recinzione con paletti e nastro posizionata dai e così da consentire nuovamente il pieno uso della strada Pt_1 Pt_2 vicinale per tutta la lunghezza del canneto e dell'area immediatamente adiacente alla stessa;
a fronte del fatto che gli appellati hanno allegato di aver subito, come sopra evidenziato, un danno in re ipsa, non ha motivato in ordine alla possibilità o meno di provvedere equitativamente sulla domanda svolta, ha provveduto alla compensazione delle spese di lite, atteso appunto il rigetto della domanda risarcitoria, nonostante essendo questa
“palesemente accessoria e rimessa alla totale discrezione del Giudice” e pertanto l'eventuale mancato accoglimento non doveva avere rilievo con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 14.1.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 14.01.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello è dedotta l'erroneità della sentenza impugnata, in quanto si è pronunciata prescindendo da qualsiasi delimitazione dell'area di terreno oggetto del preteso spoglio ovvero turbativa del possesso, “lasciando totale incertezza tra le parti, sia con
l'ordinanza esecutiva del 21 giugno 2021 che con il successivo provvedimento definitorio della possessoria.”
Ora, se è vero che l'esatta individuazione dei confini del mappale n. 1076, anche a seguito del dedotto spostamento del muretto, ha effettivamente determinato, come rilevato dal
Tribunale, l'effettuazione di rilievi e misurazioni ad opera di tecnici, essendo pacifica l'apposizione all'uopo di paletti nel 2018, va ribadito che il possesso del diritto reale minore
(di passaggio) oggetto della presente controversia, prescinde dalla delimitazione dei confini e pertanto il motivo non giustifica in alcun modo la riforma della pronuncia di primo grado.
Anche il fatto, sottolineato da parte appellante, che il teste non si sia orientato Tes_8 nelle fotografie prodotte e rammostrategli non spiega rilievo ai fini dell'accoglimento del motivo.
Con il secondo motivo è dedotto il “mancato riconoscimento dell'esistenza di una strada vicinale interposta tra i mappali delle parti in causa, vincolata all'obbligo di transito e l'accertamento giudiziale di una servitu' non necessaria”.
Con il terzo motivo è dedotta l'erronea valutazione delle prove.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta che la sentenza appellata abbia pronunciato ultra petitum.
Con il quinto motivo parte appellante lamenta la violazione dell'art.116 c.p.c. in ordine alla discrezionalità consentita.
Con il sesto motivo parte appellante si duole della violazione dell'art. 116 c.p.c. per la mancata ammissione delle istanze istruttorie nella fase di merito.
Con l'ultimo motivo è dedotta l'erroneità della pronuncia laddove non statuisce la decadenza dall'azione svolta.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e nella stessa narrativa dell'atto introduttivo del giudizio d'appello richiamati nelle diverse ragioni di doglianza.
Orbene, in parte motiva la pronuncia di primo grado afferma: “va, quindi, specificato che
ed dovranno consentire agli attori l'accesso al mappale n. 1076 Parte_1 Parte_2 nella parte dello stesso limitrofa all'inizio della cancellata onde consentire il parcheggio per attingere acqua dal pozzo (così come documentato dalla foto n. 6 datata 7.7.2021 prodotta dai convenuti) e altresì consentire l'accesso al mappale per un “comodo” raggiungimento
(solo pedonale), del canneto in ogni sua parte per tutta la lunghezza del mappale e, si ritiene in tal senso adeguato e sufficiente per tale finalità un corridoio di larghezza di m. 1,30 dall'inizio della zona a canneto”.
Ciò a fronte del fatto che non è emerso con chiarezza, successivamente all'interdetto, se sia possibile un “comodo” raggiungimento del canneto in ogni sua parte per tutta la lunghezza del mappale, ovvero solo per un tratto.
Parte appellante lamenta altresì che non vi fosse necessita di svolgere il giudizio di merito, con ciò all'evidenza cadendo in contraddizione, in quanto in precedenza aveva lamentato la mancanza di chiarezza dell'interdetto.
L'ultrapetizione si riferisce alla presenza di una statuizione in ordine alla sussistenza di servitù di passo, per il riconoscimento della quale non era mai stata svolta azione giudiziale.
Il dispositivo della sentenza reca: “ad integrazione del proprio provvedimento possessorio emesso in data 21.6.2021 DA ed a consentire agli Parte_1 Parte_2 attori , e , l'accesso al mappale n. 1076 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 nella parte dello stesso limitrofa all'inizio della cancellata onde consentire loro il parcheggio per attingere acqua dal pozzo (così come documentato dalla foto n. 6 datata 7.7.2021 prodotta dai convenuti) e l'accesso al mappale per un “comodo” raggiungimento, solo pedonale, del canneto in ogni sua parte per tutta la lunghezza del mappale mediante un corridoio di larghezza di m. 1,30 dall'inizio della zona a canneto”.
Tale statuizione costituirebbe, secondo parte appellante, l'accertamento indebito di un diritto reale di servitù di passaggio pedonale.
Tale assunto è privo di pregio essendo chiaramente indicato il passaggio di fatto, con conseguente tutela del possesso del diritto reale minore. In nessun modo la sentenza si esprime in termini di riconoscimento di un diritto di servitù svincolato dalla tutela dell'esercizio di fatto del passaggio.
La censura attinente all'esistenza della Strada Vicinale ricompresa tra i mappali confinanti, gravata da vincolo di pubblico transito, riguarda il fatto che la sentenza appellata non la abbia ritenuta “circostanza tale di per sé da impedire ai ricorrenti di continuare ad accedere liberamente come in precedenza, alla porzione oggetto di causa”.
La parte appellante si duole del fatto che il riconoscimento del passaggio rappresenterebbe
“una sorta di loro diritto all'immissione nel possesso anche della Strada Vicinale ricompresa;
circostanza che non può verificarsi per il vincolo pubblico che grava su di essa”. Gli stessi appellanti danno atto che l'azione da loro svolta per addivenire al regolamento dei confini ex art.959 C.C. veniva respinta.
Effettivamente la sentenza n 64/2023 del Tribunale di Savona statuiva che i fondi oggetto di causa - cioè i terreni censiti al mappale 1076, di proprietà degli attori, e quelli censiti ai mappali 1328, unito al 1329 (già mapp. 434), di proprietà dei convenuti – “non possono considerarsi privi di un confine certo, essendo gli stessi separati dalla strada vicinale n. 164
(“Boschi da Marino al Ponte Romano”). Proprio la presenza di tale strada vicinale – che oltre ad essere pacifica risulta chiaramente dalla documentazione versata in atti dalle parti (doc.
7 produzioni parte attrice;
doc. 8 e 19 produzioni parte convenuta) – sopprime l'incertezza della demarcazione tra i terreni, delimitando l'estensione attuale delle proprietà individuali che insistono sugli stessi fondi”.
Tale statuizione dimostrerebbe, per parte appellante, la non necessarietà di determinare una servitù di passo pedonale.
Gli appellati richiamano la nota prot.25835 del 7/10/2021 del che reca Controparte_5 che “eventuali recinzioni… dovranno comunque garantire il vincolo di uso pubblico esistente” , dando atto che solo una richiesta congiunta dei frontisti avrebbe potuto portare alla – eventuale - eliminazione del vincolo, richiesta inesistente stante la evidenziata volontà di essere tutelati nel possesso anche della strada vicinale, uti cives ed uti singuli.
Premesso che, come anzidetto, non si è statuita la sussistenza di alcuna servitù, vi è da dire che la presenza della strada vicinale non determina in alcun modo la illegittimità della tutela possessoria concessa. Questa si fonda sulla prova del passaggio, dell'ubicazione dello stesso e delle modalità del suo esercizio, come emersa dalla svolta istruttoria e non rimane impedita dalla presenza della strada vicinale, anch'essa adibita al medesimo passaggio.
Né risulta omessa da parte della sentenza impugnata la valutazione di dichiarazioni di rilievo da parte dei testi escussi.
Parte appellante sottolinea che ha affermato di avere pulito la zona oggetto del Testimone_1
passaggio in quanto di sua proprietà, circostanza confermata dalla teste , che ha Tes_3
detto di non avere visto altri farlo, mentre il teste , colui che ha fatto lo Persona_1
scavo della fondazione su cui poggia il muretto che delimita la proprietà dei convenuti/appellanti, ha riferito che in quel contesto temporale (2005 o 2006) qualche volta aveva visto auto parcheggiate sul sito, ignorando a chi appartenessero. Assumono quindi gli appellanti che almeno nel periodo degli scavi (2005 /2006) il possesso sul terreno da parte dei ricorrenti non era stato esercitato ma era stato interrotto dalle operazioni compiute dal teste. Richiama ancora la parte le dichiarazioni rese dal geom. , perito di parte e Testimone_5
tecnico dei ricorrenti che ricordava che in occasione di un sopralluogo avvenuto nel 2018:
“quando andai erano presenti i signori e ed il e e mi Pt_1 Pt_2 Per_1 Pt_1 Pt_2 avevano detto che pulivano loro l'area e non so per quale profondità (direi in ogni caso oltre i paletti presenti); … in quell'occasione avevo già notato la presenza di paletti delimitativi dell'area; non ricordo la posizione precisa direi si trovavano sul lato lungo e si potevano vedere dalla strada;
non ricordo se fossero o meno anche nastri”.
Nessuno dei testi quindi avrebbe indicato con precisione gli asseriti (dalla parte in allora ricorrente) interventi di pulizia del fondo, né quando sarebbero stati apposti i nastri delimitanti i confini la proprietà / e quindi l'asserita turbativa del terreno Pt_1 Pt_2
posseduto dai ricorrenti, considerato anche che il teste avrebbe confermato il Tes_8
libero accesso alla proprietà dei ricorrenti, mentre incaricato dalla nel Tes_4 P_
2010 di effettuare un rilevo nella zona per determinare i confini del mappale 434 (poi diventato nel prosieguo 1328 /1329) e che poi nel 2020 ha effettuato l'accatastamento del pozzo, ha dichiarato: i nastri bianco rosso ancora non erano presenti;
direi nel 2020 non sono certo”.
Orbene, sul punto la sentenza impugnata ha affermato che quanto, all'avvenuta apposizione di pali e ceppi (indicativamente nel 2018) per segnare i confini tra il mappale n. 1076 con la strada vicinale confinante e il mappale n. 434 (confermata anche dai testi , Tes_2 [...]
e ) non risultava comunque circostanza tale di per sé da impedire ai Tes_1 Tes_5
ricorrenti di continuare ad accedere liberamente come in precedenza, alla porzione oggetto di causa.
Né parte appellante allega circostanze di segno contrario.
Sostiene invece che non si possa considerare tempestiva l'azione possessoria, atteso che
è trascorso oltre un anno dal 30 agosto 2018 – data di delimitazione dei confini, al 12 febbraio 2020 – data di proposizione della mediazione civile obbligatoria da parte dei ricorrenti.
Tale assunto è privo di pregio, non dovendosi fare riferimento, quale indicazione temporale del sofferto spoglio, alla delimitazione dei confini, con conseguente irrilevanza anche delle dichiarazioni testimoniali sul punto, bensì alla apposizione dei nastri ad unire i paletti.
Questa condotta ha integrato lo spoglio dell'esercizio del passaggio attraverso il mappale
1076, come in precedenza esercitato.
Gli appellanti sostengono che ì i docc.ti 16 e 20 del fascicolo di primo grado costituiscono prova che la recinzione sia stata apposta con nastri, in epoca precedente al 10 novembre 2019 (essendo questa asseritamente la data delle fotografie prodotte). Il Tribunale afferma che dalle deposizioni dei testi (vd. in particolare , , , ) può Tes_9 Per_1 Tes_10 Tes_11 ritenersi che l'apposizione sia risalente alla fine del 2019 o all'inizio del 2020, con conseguente tempestività del ricorso. Non sussiste contraddizione sul punto.
Se proprio dalle dichiarazioni rese dai testi citati dall'appellante si evince che prima del 2020
l'area era libera, neppure vengono in rilievo elementi di segno contrario dai documenti che riguardano la (irrilevante ai fini di causa) delimitazione dei confini (si v. – Relazione del
Geom. dell'anno 2008). Quanto alle fotografie prodotte in giudizio dello stato dei Per_3
luoghi alla data del 10 novembre 2019 (delle quali parte appellata contesta la tardività in quanto prodotte in sede di terza memoria senza elementi che ne confermassero la data), il fatto che asseritamente rappresentano lo stato dei luoghi al 10 novembre 2011, indica una circostanza che comunque permette di valutare in termini di tempestività la tutela azionata in quanto il ricorso sarebbe comunque infrannuale.
La sentenza di primo grado afferma altresì che dopo il 2007 è possibile che la manutenzione e la pulizia di quella parte del mappale n. 1076 sia avvenuto sia ad opera dei ricorrenti come già in precedenza (testi , , , ), sia ad opera dei resistenti Tes_9 Per_1 Tes_12 Tes_10
(testi , ), evidenziando che “ non va a tale proposito sottaciuto che il Testimone_1 Tes_3 Pt_1
e la non risiedono nella zona stabilmente, ma vi si recano saltuariamente e tale Pt_2
circostanza, poichè anche la manutenzione ad opera dei ricorrenti non avveniva in modo continuativo, ma solo un paio di volte all'anno, giustifica le due parallele attività manutentive avvenute separatamente ed in tempi diversi;
certamente, prima dell'apposizione del nastro,
l'area in questione veniva anche utilizzata, sia pure per il tempo necessario per attingere acqua dal pozzo posto sul mappale n. 434 o nelle circostanza in cui veniva effettuata la pulizia o venivano prelevate le canne dal limitrofo canneto, anche ad uso parcheggio temporaneo di mezzi (testi , , , ).” Tes_8 Tes_12 Tes_9 Tes_10
Lamentano gli appellanti che la sentenza non ha considerato il contratto di locazione sottoscritto, prima della vendita del terreno agli odierni appellanti e poi risolto con scrittura privata del 7 agosto 2007, a dimostrazione del fatto che prima della vendita del terreno agli odierni appellanti, il mappale 1076 era gravato da locazione e quindi in possesso di chi ne sfruttava le coltivazioni;
lamentano anche che non sia stato considerato che la Sig.ra isulta essere residente in . Sul punto deve osservarsi che per ciò che rileva Pt_2 CP_4
la sentenza si riferisce al periodo successivo al 2007, escludendosi quindi il rilievo della citata locazione, mentre il riferimento alla residenza (la contestazione peraltro riguarda la sola riporta la valutazione di una situazione di fatto, vale a dire che il e la Pt_2 Pt_1
on risiedono nella zona stabilmente. Pt_2
L'istruttoria svolta appare del tutto esaustiva, non avendo omesso l'accertamento di alcuna circostanza di rilievo ai fini decisori.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello principale.
Gli appellati svolgono appello incidentale assumendo che la sentenza di primo grado è invece meritevole di riforma nella misura in cui non ha ordinato l'integrale rimozione della recinzione oggetto del procedimento possessorio, limitando il riconoscimento del possesso dei ricorrenti/appellati ad una porzione della stessa pari a 1.30 metri di larghezza per un transito solo pedonale.
Doveva quindi, in accoglimento dell'appello incidentale, essere consentito il pieno uso della strada vicinale per tutta la lunghezza del canneto e dell'area immediatamente adiacente alla stessa.
Il realtà, in conformità all'esito dell'istruttoria, è stato oggetto di tutela il percorso come emerso, al duplice fine di raggiungere il cannetto e raccogliere l'acqua dal pozzo, e, pertanto, non è legittima alcuna estensione dello stesso, che non trova ragione giustificatrice nell'esercizio di fatto.
Circa il mancato riconoscimento del danno e la operata compensazione delle spese di lite, la sentenza di primo grado reca: “Il fatto che le parti abbiano continuano anche nella presente fase ad insistere nelle rispettive domande (gli attori anche in quelle che sono state ritenute infondate oltre alla intervenuta proposizione di domanda risarcitoria in relazione alla quale non è intervenuta alcuna specifica allegazione e i convenuti nelle eccezioni, anche processuali, già formulate e ritenute infondate) e la circostanza che effettivamente il provvedimento possessorio emesso potesse creare problemi interpretativi, rappresentano giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale.”
Gli appellanti incidentali, con riferimento al preteso danno si limitano a dedurre che è evidente che i ricorrenti hanno allegato di aver subito, come sopra evidenziato, un danno in re ipsa e che il Giudicante avrebbe dovuto in ogni caso argomentare sulla possibilità o meno di provvedere equitativamente sulla domanda così svolta. Nessuna indicazione su quale sarebbe la allegazione, che peraltro non si riviene. Ma ciò che più sottolinea la parte
è che il rigetto di tale domanda non dovrebbe influire sulla statuizione in ordine alle spese di lite, in quanto trattasi di domanda “rimessa alla totale discrezione del giudice” L'assunto non è condivisibile. A fronte della completa motivazione che ha determinato l'integrale compensazione delle spese di lite, giova evidenziare la infondatezza della doglianza in ordine alla mancata liquidazione del danno, trattandosi di decisione la cui motivazione non risulta inficiata da motivi d'appello. All'evidenza peraltro la domanda, in quanto tale, è necessariamente rimessa al vaglio del giudicante, e non vi sono motivi di escluderne il rilievo con riferimento alla soccombenza.
Conclusivamente, anche l'appello incidentale deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti anche nel presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico della parte appellante principale ed incidentale.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 rigetta l'appello incidentale proposto da , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, CP_3
e per l'effetto conferma la sentenza n 939/2022 del Tribunale di Savona.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico della parte appellante principale ed incidentale.
Genova, 15.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno