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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/03/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE dott. Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE in esito all'udienza del 31 gennaio 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 227 dell'anno 2021, proposta da: con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Caput, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bortolotta e Maria Carmela Lampariello, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
e con sede legale in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Pierfrancesco Caput, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bortolotta e Maria Carmela
Lampariello, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. CP_2
Francesca Corda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace CP_3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari depositato il 10 ottobre 2011, aveva CP_2
convenuto in giudizio le società attuali appellanti e il (allora CP_3 Controparte_4
al fine di domandare l'accertamento della nullità della clausola appositiva
[...]
del termine inserita in una serie di contratti di lavoro subordinato stipulati con la Org_1 con e con il , l'avvenuta conseguente instaurazione di un Controparte_5 CP_3
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal primo contratto convertito e la condanna delle parti convenute, in solido, alla sua riammissione in servizio, alla regolarizzazione della sua posizione lavorativa, all'attribuzione, in suo favore, della dovuta anzianità lavorativa, scatti, avanzamenti automatici e, quindi, ricostruzione di carriera, al pagamento delle differenze retributive e al versamento delle differenze contributive maturate, al risarcimento dei danni da omessi versamenti, mancata ricostruzione o unicità della carriera previdenziale, al pagamento delle retribuzioni relative agli intervalli non lavorati e ai periodi non lavorati successivi alla formale costituzione in mora, al risarcimento dei danni subiti per indebita interruzione dell'attualità del rapporto e/o per violazione del diritto di precedenza e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, legge 183/10, oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno causato dalla tardività della prestazione retributiva e risarcitoria.
In particolare, il ricorrente aveva, innanzitutto, premesso di avere lavorato, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che aveva avuto corso dal 3 luglio 2007 al
30 novembre 2007, alle dipendenze della con qualifica Controparte_6
di operatore unico aeroportuale e inquadramento nel livello 7°, C.C.N.L. Org_2
Successivamente, aveva proseguito il ricorrente, a far data dal 16 novembre 2009, la sua posizione lavorativa era stata ceduta, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alla presso Controparte_5
la quale aveva prestato la propria attività lavorativa, in virtù di ulteriori contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento nell'8° livello CCNL CAI, nel periodo compreso tra il 1 aprile 2010 e il 28 febbraio 2011.
In data 29 marzo 2011, aveva aggiunto il ricorrente, aveva ceduto il ramo Controparte_5
d'azienda handling dell'aeroporto di Cagliari, presso il quale egli prestava servizio, al
[...]
alle dipendenze del quale aveva, quindi, lavorato, con qualifica, Controparte_4
mansioni, inquadramento e sede lavorativa invariati, in virtù di un ulteriore contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che era ancora in corso dal 1 giugno 2011, con scadenza prevista per il 31 ottobre 2011.
Il ricorrente aveva, quindi, allegato che tutti i rapporti di lavoro erano stati conclusi fittiziamente come part time a 20 ore settimanali, benché in realtà si fossero svolti a tempo pieno e, anzi, con l'effettuazione media di tre ore di lavoro straordinario giornaliero, che la retribuzione mensile
2 era stata pari a circa €. 1.1000,00 mensili per 14 mensilità e che aveva costantemente offerto le proprie prestazioni di lavoro alla data di scadenza di ogni rapporto a termine.
Il ricorrente aveva, inoltre, sostenuto che tutti i contratti intercorsi con le società convenute fossero nulli nella parte appositiva del termine per svariate ragioni: il primo, in particolare, quello che aveva avuto corso dal 3 luglio 2007 al 30 novembre 2007, nel quale l'apposizione del termine era stata motivata con riferimento all'esigenza di sostituzione del personale, assente con diritto alla conservazione del posto nell'ambito del programma di ferie e/o esigenze addestrative, era nullo per genericità, indeterminatezza ed inesistenza della motivazione, quelli successivi al primo erano nulli per violazione dei limiti percentuali stabiliti dall'art.
2. D.Lgs. 368/2001, tutti erano nulli per violazione dei limiti del 10% e del 15% stabiliti dal e per Organizzazione_3
mancata sottoscrizione preventiva o contestuale del contratto di lavoro, oltre che in quanto carenti di reale legittima causa giustificativa, per difetto di indicazione scritta della medesima e per genericità, indeterminatezza e contraddittorietà della motivazione causate dalla sovrapposizione di motivi diversi.
In ogni caso, aveva evidenziato il ricorrente, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 28 settembre 1999, 1999/70/CE, aveva chiarito che ai lavoratori a tempo determinato spettano eguali diritti e trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e, pertanto, egli aveva comunque maturato il diritto al riconoscimento dell'anzianità lavorativa e retributiva e ai relativi avanzamenti di grado, qualifica e mansioni ed all'attribuzione dei relativi scatti per i periodi lavorati e, quindi, anche il conseguente diritto a tutte le relative differenze retributive.
Dopo avere, infine, precisato di avere provveduto, con racc. a.r. del 21 gennaio 2011, all'impugnazione di tutti i contratti a termine sopra indicati, alla costituzione in mora delle società convenute e alla formale offerta delle proprie prestazioni di lavoro, il ricorrente aveva, quindi, formulato in via principale le conclusioni sopra richiamate.
Si era costituito in giudizio il che aveva contestato la Controparte_4
domanda, invocandone il rigetto.
Avevano resistito in giudizio anche e Parte_1 Controparte_7
con difesa comune, trasfusa in separate, ma sostanzialmente identiche, memorie.
In concomitanza con la proposizione della causa di merito, il ricorrente aveva domandato, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'immediata riammissione in servizio, che era stata ordinata al convenuto con provvedimento d'urgenza del 12 gennaio 2012. CP_4
Unitamente alla memoria depositata il 31 marzo 2015, il Controparte_4 aveva prodotto la copia del “verbale di conciliazione in sede sindacale”, sottoscritto da
[...]
e dallo stesso in data 11 ottobre 2013, in forza del quale era stato CP_2 CP_4
3 convenuto che il rapporto di lavoro già costituito in esecuzione dell'ordinanza cautelare fosse modificato, a decorrere dal 1 novembre 2013, con il riconoscimento di un'anzianità convenzionale decorrente dal 1 aprile 2011, l'adozione di un orario part time all'80% (30 ore settimanali) e l'inquadramento nel livello 7° operaio OUA e, a decorrere dal 1 gennaio 2014, con l'inquadramento nel 6° livello operaio OUA e che a fosse riconosciuta la somma CP_2 forfettaria netta di €. 6.500,00 “a transigere degli arretrati dovuti dalla data della citata ordinanza di reintegro fino all'effettivo reintegro operato dal ”, il tutto dietro CP_3 rinuncia, da parte del lavoratore, ad ogni pretesa fatta valere contro il nell'ambito del CP_4 presente giudizio, ad eccezione di quella collegata all'accertamento di una maggiore anzianità aziendale. Nell'accordo, il lavoratore era stato inoltre espressamente riconosciuto “libero di coltivare tutte le proprie domande nei confronti di e di qualunque società che non CP_5 sia il ”. Controparte_8
Il Tribunale di Cagliari aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall'attuale appellato, statuendo quanto segue:
“1) dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 2 luglio 2007 oggetto di controversia;
2) condanna e al pagamento in favore CP_9 Controparte_7
del ricorrente, a titolo risarcitorio, di una somma pari ad euro 3.483,32, come quantificata in parte motiva, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo;
3) dichiara, altresì, che ha diritto al riconoscimento di un'anzianità di servizio CP_2
che tenga conto di tutti i periodi lavorati in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato oggetto di controversia, a far data dal primo contratto stipulato con decorrenza dal 3 luglio
2007 e fino alla pronuncia della sentenza;
4) rigetta la domanda di condanna di e al pagamento delle Parte_1 Controparte_5 differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio per le ragioni di cui in parte motiva;
5) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte ricorrente dei restanti Controparte_5
due terzi, già dedotta la parte di tali due terzi riferibile a Controparte_4
che liquida in complessivi €. 912,00 per la fase cautelare e in complessivi €. 2.203,75
[...] per la fase di merito, di cui €. 620,00 per la fase decisoria, quale compenso professionale, euro
2.000,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%, accessori dovuti per legge”.
Il primo giudice, in particolare, dopo avere dato atto che, con sentenza del 16 aprile 2015, alla luce del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 11 ottobre 2013, era stata
4 dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di riammissione in servizio del lavoratore, aveva dichiarato, sempre sulla base delle pattuizioni contenute nel suddetto verbale, l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche sulle domande, proposte da nei confronti del , al fine di ottenere il risarcimento del danno e il CP_2 CP_3
pagamento delle differenze retributive, aveva escluso, per effetto della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., che le due società odierne appellanti potessero avvalersi degli effetti della transazione sopra richiamata, aveva disatteso l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso formulata dalle società odierne appellanti e aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra ed decorrente dal 3 luglio 2007 al 30 novembre 2007, CP_2 Org_1
rilevando come tale contratto, pur presente in atti, non recasse la sottoscrizione del lavoratore, che sarebbe stata da apporre antecedentemente o in concomitanza con l'inizio delle prestazioni, e aggiungendo che, comunque, il predetto termine era affetto da nullità anche per insussistenza delle ragioni giustificatrici indicate nella clausola appositiva del termine in questione, non avendo le parti resistenti dato prova della effettiva esistenza della ragione sostitutiva addotta a giustificazione del termine.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello e Parte_1 [...]
Parte_2
ha resistito.
[...]
Il è rimasto contumace. CP_3
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle società appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 479/2021 resa inter partes nel giudizio di cui al n. r.g. 5090/11 dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro – pubblicata in data 29.4.2021, rigettare integralmente le domande proposte dal sig. , in quanto infondate sia in CP_2
fatto che in diritto alla luce delle motivazioni espresse nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado. Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato:
“…l'Ecc.ma Corte D'Appello, rigettata ogni contraria istanza, voglia confermare la sentenza gravata ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'apposizione del termine al successivo contratto a termine intercorso tra le parti, per le ragioni indicate in ricorso introduttivo e sopra ribadite, e l'esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato o la conseguente conversione dei rapporti lavorativi in un unico rapporto a tempo indeterminato con
5 decorrenza dal primo in ordine cronologico dei contratti stipulati o rapporti a termine riconosciuto nullo nella parte appositiva del termine o comunque dal momento ritenuto di giustizia con conferma delle ulteriori statuizioni contenute nella sentenza quanto alla riammissione in servizio e relative condizioni contrattuali, all'indennità risarcitoria e al pagamento in aggiunta all'indennità risarcitoria delle differenze retributive derivanti dalla ricostruzione della progressione di carriera”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di risoluzione per muto consenso.
Con un primo motivo le due società appellanti hanno riproposto l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso già formulata in primo grado, rilevando come il Tribunale non avesse valutato tre circostanze decisive: a) l'arco di tempo intercorso tra la scadenza dei contratti a tempo determinato e l'instaurazione del giudizio, avvenuta a distanza di oltre quattro anni dalla sottoscrizione del primo contratto;
b) il passaggio di Zucco, nel 2013, alle dipendenze del
, senza avere il medesimo dedotto e/o eccepito alcunché con riferimento al CP_3 pregresso rapporto di lavoro;
c) il regime di “stabilità reale” di cui il lavoratore aveva goduto sin dalla data sopra indicata, idoneo a privare di rilievo le considerazioni normalmente svolte al fine di escludere la significatività dell'inerzia prolungata.
Il motivo di appello è infondato.
In conformità agli indirizzi consolidati della Suprema Corte, ritiene, infatti, il Collegio che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (così, tra le altre, Cass. 13535/2015).
Non può, però, dirsi che tale volontà sia emersa nel caso di specie in cui, a partire dal 3 luglio
2007 e fino all'ottobre 2011, l'appellato aveva accettato quattro assunzioni a tempo determinato presso l'aeroporto di Cagliari, mostrando così un obiettivo interesse all'esecuzione del rapporto di lavoro, ancora certamente sussistente alla data in cui aveva depositato il ricorso introduttivo di questo giudizio, il 10 ottobre 2011, essendo allora ancora vigente l'ultimo contratto a tempo determinato, quello datato 30 maggio 2011.
Il ricorso era anche stato preceduto da una contestazione stragiudiziale della validità dei contratti a termine, con lettere ricevute dalle società appellanti il 21 gennaio 2011 (doc. 4 di parte appellata), con le quali l'attuale appellato aveva manifestato, mentre era ancora in corso il
6 penultimo contratto stipulato, la volontà di far valere le proprie ragioni in punto di illegittimità parziale dei contratti a termine stipulati e di riprendere l'attività lavorativa.
D'altra parte, il fatto che i rapporti a termine oggetto del giudizio avessero avuto luogo alle dipendenze di datori di lavoro via via diversi era dipeso, non dalla volontà del lavoratore di occuparsi presso terzi, ma unicamente dalla circostanza, evidentemente estranea alla volontà del medesimo, che il settore aeroportuale cui egli era addetto fosse passato dall'una all'altra azienda per effetto delle cessioni pacificamente intervenute.
Vi è poi da osservare, quanto al regime di stabilità di cui il lavoratore avrebbe goduto, come lo stesso si sia instaurato solo in corso di causa e non possa, quindi, essere valutato per stabilire se i contratti a termine impugnati si fossero risolti per mutuo consenso, valutazione che ovviamente deve essere fatta con riferimento all'epoca di instaurazione del giudizio, senza poter tenere conto delle vicende successive alla medesima.
Né può considerarsi dirimente, nel senso sostenuto dalle società appellanti, il precedente di questa Corte in cui, in una controversia analoga, era stata accolta l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso (sentenza n. 254/2016, estensore dott. Nurcis).
In quella fattispecie, infatti, il lavoratore, all'atto del deposito del ricorso giudiziale, era già stato
“stabilizzato” dal da ben sei anni e aveva, quindi, anche concluso l'ultimo dei CP_3
contratti a termine impugnati da più di sei anni (si veda, per un caso analogo, Cass. 21876/15), sicché la questione si poneva in ben altri termini rispetto all'attuale vicenda, nella quale, invece, come già osservato, alla data di introduzione del presente giudizio l'ultimo dei contratti a termine impugnati era ancora in corso e nella quale, quindi, l'atteggiamento remissivo mantenuto dal lavoratore in occasione della cessazione dei precedenti contratti a termine non era stato frutto di disinteresse, ma era stato piuttosto finalizzato a favorire una nuova chiamata o una possibile stabilizzazione (si veda anche Cass. 20704/15).
2. Effetti della conciliazione con . CP_3
Con un secondo motivo di appello le due società hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che e non Parte_1 Controparte_5
potessero avvalersi degli effetti della conciliazione in sede sindacale intercorsa il 11 ottobre 2013 tra il lavoratore e il , già CP_3 Controparte_10
Il primo giudice, infatti, hanno sostenuto le appellanti, aveva esaminato soltanto la transazione intervenuta tra il lavoratore ed il , omettendo invece di procedere all'analisi del testo CP_4 dell'accordo intervenuto tra le stesse appellanti e il , e, a causa di ciò, aveva errato CP_4
nella ricostruzione della volontà delle parti in merito al preteso coinvolgimento delle stesse nel presente giudizio.
Il detto accordo, hanno, infatti, osservato le società appellanti, avrebbe dovuto indurre il primo
7 giudice a dichiarare cessata la materia del contendere anche nei loro confronti, visto che, alla luce degli accordi intercorsi con il , nei quali tale ultimo soggetto aveva CP_3
espressamente rinunciato a qualsiasi indennizzo e/o manleva nei confronti delle società appellanti e alla chiamata in garanzia nei confronti delle medesime, queste ultime avrebbero dovuto essere tenute indenni da ogni statuizione sfavorevole della sentenza.
Inoltre, hanno proseguito le appellanti, nel contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra e , per un verso, si era impegnata a manlevare e mantenere CP_5 CP_3 CP_5
indenne il solo per responsabilità, obbligazioni, pretese, azioni, danni, costi e esborsi CP_4 derivanti dall'esercizio, in data anteriore a quella di efficacia del contratto di cessione, del ramo d'azienda ceduto, mentre nella fattispecie in oggetto la vertenza riguardava, non un'attività riferibile all'esercizio del ramo d'azienda ceduto, ma un'attività posta in essere da terzi, e cioè da e, per altro verso, il si era obbligato a tenere indenne da ogni Org_1 CP_4 CP_5 responsabilità, obbligazione, pretesa, azione, danno, costo e esborso derivanti dall'esercizio, in data successiva a quella di efficacia del contratto di cessione, del ramo d'azienda ceduto, cosicché le conseguenze della presente controversia, che aveva avuto inizio successivamente alla data di efficacia del contratto di cessione, sarebbero dovute rimanere a carico del . CP_4
D'altronde, hanno aggiunto le società appellanti, poiché esse, ai sensi dell'art. 2112 c.c., erano responsabili in solido con il per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del CP_4 trasferimento, l'adempimento, da parte del , avrebbe dovuto avere effetto liberatorio CP_4
anche nei loro confronti.
Anche il secondo motivo di appello deve essere disatteso.
Quanto, in particolare, agli effetti favorevoli della transazione conclusa tra il lavoratore e il
, il Collegio ritiene di condividere il ragionamento svolto dal primo giudice, il quale CP_4
nella sentenza impugnata aveva ritenuto tali effetti non estensibili alle società appellanti.
Infatti, il Tribunale, applicando un principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. 6 dicembre
2017 n. 29249) che anche il Collegio condivide, aveva escluso l'applicabilità al caso in esame dell'art. 1304 c.c., il quale presuppone una solidarietà di tipo genetico, cioè la contestualità in senso giuridico dei comportamenti dei soggetti passivi dell'obbligazione al momento della conciliazione, contestualità che, nella fattispecie, invece difettava, dato che la responsabilità solidale delle due società appellanti con il nei confronti del lavoratore non CP_3 dipendeva dall'unicità del fatto generatore (contratto o fatto illecito), ma era dettata dalla legge a meri fini di tutela (cioè è solidarietà di tipo funzionale e non genetica).
Il primo giudice, nello specifico, ha correttamente affermato che il principio previsto dall'articolo 1304 c.c. opera unicamente nei casi di obbligazioni che siano solidali fin dal loro momento genetico, per cui è estranea all'ambito di applicazione della norma la responsabilità del
8 cessionario disciplinata dall'articolo 2112 c.c., ipotesi in cui la solidarietà si realizza in un momento successivo, sorge cioè al momento della cessione dell'azienda e si aggiunge all'obbligazione originaria del cedente, realizzando un accollo cumulativo ex lege, in un'ottica di garanzia per il creditore.
Come detto, dal riportato principio questa Corte non ha motivo di discostarsi, dovendosi, tra l'altro, ritenere che l'articolo 1304 c.c. postuli, per la sua concreta applicabilità, la sussistenza di un negozio transattivo stipulato in relazione ad un'obbligazione gravante su più debitori in solido per l'intero debito solidale.
Nella fattispecie, la circostanza che la transazione conclusa il 11 ottobre 2013 non avesse avuto ad oggetto l'intero contenuto dell'obbligazione gravante in solido tra le appellanti e il CP_3
emerge dallo stesso testo contrattuale, letto complessivamente, compresa la parte con cui
[...]
l'appellato si era riservato di agire contro le attuali appellanti.
Quanto, poi, agli effetti degli accordi contrattuali intercorsi tra il , da un lato, e CP_3
e dall'altro, è sufficiente osservare che, per un verso, il CP_5 CP_5 Parte_1
Tribunale di Cagliari non aveva condannato le due società appellanti per effetto di una manleva cui sarebbero state tenute nei confronti del , bensì in virtù dell'applicazione diretta CP_4 dell'art. 2112 c.c., e che, per altro verso, si tratta di accordi non opponibili al lavoratore, terzo rispetto ai medesimi.
Non può, quindi, esservi dubbio, in ragione delle indicate considerazioni, che CP_2
avesse mantenuto il suo diritto di azione nei confronti delle società appellanti, quali condebitrici solidali delle pretese risarcitorie e retributive avanzate con il ricorso.
3. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 del D.lgs. 368 del 2001, degli artt. 1362 e seguenti c.c. e dell'art. 421 c.p.c.
Con un terzo motivo, le società appellanti hanno censurato il capo della sentenza con cui il primo giudice aveva ritenuto privo di effetto il termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 3 luglio 2007, in quanto carente della sottoscrizione del lavoratore.
Le società appellanti hanno, in particolare, lamentato che il Tribunale non avesse tenuto in considerazione il fatto che, per giurisprudenza maggioritaria, la produzione del documento contenente il regolamento contrattuale possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione, così potendosi dare luogo, tramite un'attività processuale quale la produzione in giudizio, ad un effetto sostanziale, quale la conclusione del contratto.
Nel caso di specie, hanno proseguito le appellanti, controparte aveva prodotto in giudizio il contratto senza mai revocare in dubbio le obbligazioni contrattuali pattuite, sia in relazione al contenuto, sia in relazione alla durata, senza contare che, ad ogni modo, la copia del contratto a termine, pur se consegnato al lavoratore con la sola sottoscrizione del datore di lavoro, era
9 assolutamente valida atteso che l'appellato era stato reso edotto del vincolo di durata del rapporto di lavoro e aveva accettato le condizioni illustrate dal datore medesimo, per come dimostrato dall'avvenuto svolgimento di attività lavorativa espletata nel periodo indicato in contratto, percependo la corrispondente retribuzione.
Inoltre, hanno aggiunto le appellanti, il primo giudice non aveva disposto gli accertamenti necessari per verificare la reale ed effettiva volontà delle parti in merito alla sottoscrizione del contratto, mentre avrebbe dovuto disporre d'ufficio gli incombenti necessari, anche in via testimoniale, ad accertare la verità dei fatti relativi alla dedotta mancata sottoscrizione del contratto di lavoro a termine.
Il motivo di appello è infondato.
L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede, infatti, a norma dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la forma scritta “ad substantiam” (Cass. 2774/18).
Quanto alla invocata equipollenza, pertanto, se è vero che, secondo il consolidato indirizzo della
Suprema Corte, nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, è vero anche che tale perfezionamento, oltre che essere condizionato alla circostanza che l'altro contraente sia parte del giudizio, avviene, comunque, con efficacia “ex nunc”, cioè dal momento della produzione in giudizio, nel quale si realizza l'incontro delle volontà negoziali, non, invece, “ex tunc”, cioè dalla data di stipulazione del contratto (si vedano, tra le altre, Cass. 1525/2018, Cass.
5919/2016), e neanche, per quanto di rilievo nella presente fattispecie, dalla data di inizio della effettiva prestazione convenuta.
E' noto, peraltro, che, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, “l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato” (così, tra le tante, Cass. 27974/18).
Il principio di equipollenza della produzione giudiziale alla sottoscrizione risulta, quindi, privo di utilità ai fini voluti dalle appellanti.
Per altro verso, è, altresì, noto che l'art. 2725 c.c. prevede che, nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la prova per testimoni è ammessa solo nel caso in cui il contraente abbia, senza propria colpa, perduto il relativo documento, circostanza mai allegata dalle appellanti nel corso del giudizio.
Ben ha fatto, quindi, il primo giudice, in difetto, nel documento, della necessaria sottoscrizione
10 del lavoratore, a non svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria e a dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine inserita nel relativo testo contrattuale.
4. e 5. Il quarto e il quinto motivo di appello (l'avere il Tribunale posto erroneamente a carico delle appellanti l'onere di provare circostanze di fatto non contestate dalla controparte e l'avere, comunque, il Tribunale imputato alle società appellanti carenze assertorie e probatorie insussistenti) risultano assorbiti, considerato che essi attengono ad una ulteriore ragione di nullità, ravvisata dal primo giudice, della clausola appositiva del termine inserita nel contratto di lavoro subordinato decorrente dal 3 luglio 2007 (la mancata dimostrazione, da parte delle appellanti, della effettiva sussistenza della ragione sostitutiva posta a giustificazione dell'apposizione del termine di durata), ragione di nullità che, peraltro, alla stregua di quanto affermato in ordine al terzo motivo di appello, risulta priva di rilevanza.
6.Omessa pronuncia e comunque violazione ed erronea interpretazione dell'articolo 2112
c.c. Vizio di ultra-petizione. Difetto di legittimazione passiva di con riferimento CP_5
al contratto a termine dichiarato illegittimo.
Con un sesto motivo è stata censurata la decisione del primo giudice per avere la stessa considerato , attualmente quale legittimato passivo CP_5 Controparte_1 dell'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con Org_1
Si afferma che ciò sarebbe avvenuto arbitrariamente ed al di là delle richieste dell'appellato, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, poiché non avrebbe CP_2
mai allegato, né chiesto di provare, di avere operato presso quella parte di asset costituito dalla
Orga che dapprima era transitato in e successivamente era, solo in parte, confluito in Pt_1
CP_5
Sotto ulteriori profili le società appellanti hanno, inoltre, evidenziato che l'attuale appellato non era compreso negli elenchi nominativi del personale transitato e che, comunque, la responsabilità solidale posta a carico del cedente e del cessionario dall'art. 2112 c.c. riguarda soltanto le situazioni consolidatesi nel patrimonio del lavoratore al momento del trasferimento, cioè i diritti soggettivi veri e propri, e, oltretutto, solo i crediti, non anche la pretesa reintegra nel posto di lavoro, che aveva costituito la domanda principale proposta dal lavoratore.
Tali doglianze non possono essere condivise.
Sotto il primo profilo, si deve ritenere che la censura degli appellanti derivi da una erronea ricognizione del contenuto dell'atto introduttivo, poiché al punto 2) dello stesso, a pag. 2, con formulazione chiara al punto da esimere da ulteriori motivazioni, è affermato che la posizione lavorativa di era stata ceduta ad a seguito della CP_2 Controparte_7 cessione parziale alla stessa da parte di in applicazione dell'art. 2112 c.c. e con CP_9
decorrenza dal 16 novembre 2009.
11 La prova dell'esistenza delle vicende societarie sopra indicate è, d'altronde, documentale
(produzioni 2 e 3 allegate al ricorso introduttivo): dalla ( Controparte_6 Org_1
il rapporto era poi proseguito con a seguito di fusione per
[...] Controparte_5
incorporazione di in operazione realizzata con contestuale scissione Org_1 Parte_1 parziale e conferimento del ramo d'azienda al quale il lavoratore era stato addetto ad CP_5
[...]
non ha mai contestato che ciò fosse avvenuto, essendosi limitata nel primo grado di CP_5
giudizio ad affermare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al contratto a termine stipulato da con per il fatto che i crediti asseritamente vantati dal CP_2 Org_1
ricorrente in relazione al contratto medesimo non erano, a suo dire, ancora entrati a far parte del patrimonio dello stesso alla data del trasferimento d'azienda.
Quanto agli ulteriori profili evidenziati dalle appellanti, risulta irrilevante l'affermazione che non fosse inserito negli elenchi del personale transitato: ovviamente ciò si era verificato CP_2 poiché egli non faceva parte del personale a tempo indeterminato e l'oggetto del presente giudizio è, appunto, l'accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro in discussione.
Accertamento qui effettuato, la cui conseguenza, secondo la pacifica portata dell'art. 2112 c.c., è che il rapporto di lavoro instaurato fin dal 3 luglio 2007 con si deve considerare a Org_1
tempo indeterminato e che esso, dalla data del trasferimento d'azienda, era quindi transitato, con tutti i relativi effetti, in capo all'attuale Controparte_1
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado aveva applicato l'art. 2112 c.c. e aveva ravvisato la responsabilità solidale delle società e per i crediti Parte_1 Controparte_5
rivendicati da (nessun ordine di reintegra è invece stato adottato nei confronti delle due CP_2 società), in quanto, se è vero che alla data dell'incorporazione dell' il contratto a Org_1 termine in discussione era scaduto e per tale ragione l'appellato non risultava nell'elenco dei dipendenti da assorbire da parte di è anche vero che la responsabilità solidale del Parte_1 cessionario dell'azienda – a qualsiasi titolo – opera per tutti i crediti dei lavoratori impegnati nel ramo di azienda trasferito, anche di quelli il cui rapporto di lavoro è temporaneamente inattivo, ma che hanno già maturato il diritto alla conversione a tempo indeterminato e alla relativa indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 della legge n. 183/2010, come avvenuto appunto per per le ragioni sopra evidenziate. CP_2
7.Reiterazione delle allegazioni sulla legittimità del secondo contratto stipulato ex articolo 2
D. lg. 368/01.
Nell'appello è stata rinnovata l'affermazione della legittimità del secondo e del terzo contratto a termine, stipulati ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 368/2001, e sono state reiterate tutte le considerazioni
12 già svolte sul punto negli atti del primo grado di giudizio.
Il punto è da ritenersi assorbito a causa dell'accertata illegittimità del primo contratto a termine, che ha determinato la riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 3 luglio 2007, come anche evidenziato dal primo giudice.
8. Reiterazione di tutte le istanze, anche istruttorie, eccezioni ed argomentazioni della memoria difensiva di primo grado non oggetto di statuizione inter partes.
Con un ottavo motivo di appello le società appellanti hanno riproposto tutte le istanze e deduzioni già formulate in primo grado, su cui il Tribunale non si era espressamente pronunciato.
In conformità a quanto già ritenuto nella pronuncia appellata, le stesse sono da considerarsi assorbite a seguito dell'accertata illegittimità del primo contratto a tempo determinato.
Sulla base di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto deve, quindi, essere rigettato, in quanto è infondato, e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico delle due società appellanti in solido e distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte delle società appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
-
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e da Parte_1 Controparte_7 condanna le società appellanti, in solido, al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 9.991,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte delle società appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 4 marzo 2024.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Angelo Lucio Caredda
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE dott. Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE in esito all'udienza del 31 gennaio 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 227 dell'anno 2021, proposta da: con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Caput, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bortolotta e Maria Carmela Lampariello, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
e con sede legale in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
Pierfrancesco Caput, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bortolotta e Maria Carmela
Lampariello, giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. CP_2
Francesca Corda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace CP_3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari depositato il 10 ottobre 2011, aveva CP_2
convenuto in giudizio le società attuali appellanti e il (allora CP_3 Controparte_4
al fine di domandare l'accertamento della nullità della clausola appositiva
[...]
del termine inserita in una serie di contratti di lavoro subordinato stipulati con la Org_1 con e con il , l'avvenuta conseguente instaurazione di un Controparte_5 CP_3
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal primo contratto convertito e la condanna delle parti convenute, in solido, alla sua riammissione in servizio, alla regolarizzazione della sua posizione lavorativa, all'attribuzione, in suo favore, della dovuta anzianità lavorativa, scatti, avanzamenti automatici e, quindi, ricostruzione di carriera, al pagamento delle differenze retributive e al versamento delle differenze contributive maturate, al risarcimento dei danni da omessi versamenti, mancata ricostruzione o unicità della carriera previdenziale, al pagamento delle retribuzioni relative agli intervalli non lavorati e ai periodi non lavorati successivi alla formale costituzione in mora, al risarcimento dei danni subiti per indebita interruzione dell'attualità del rapporto e/o per violazione del diritto di precedenza e al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, legge 183/10, oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno causato dalla tardività della prestazione retributiva e risarcitoria.
In particolare, il ricorrente aveva, innanzitutto, premesso di avere lavorato, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che aveva avuto corso dal 3 luglio 2007 al
30 novembre 2007, alle dipendenze della con qualifica Controparte_6
di operatore unico aeroportuale e inquadramento nel livello 7°, C.C.N.L. Org_2
Successivamente, aveva proseguito il ricorrente, a far data dal 16 novembre 2009, la sua posizione lavorativa era stata ceduta, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alla presso Controparte_5
la quale aveva prestato la propria attività lavorativa, in virtù di ulteriori contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento nell'8° livello CCNL CAI, nel periodo compreso tra il 1 aprile 2010 e il 28 febbraio 2011.
In data 29 marzo 2011, aveva aggiunto il ricorrente, aveva ceduto il ramo Controparte_5
d'azienda handling dell'aeroporto di Cagliari, presso il quale egli prestava servizio, al
[...]
alle dipendenze del quale aveva, quindi, lavorato, con qualifica, Controparte_4
mansioni, inquadramento e sede lavorativa invariati, in virtù di un ulteriore contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che era ancora in corso dal 1 giugno 2011, con scadenza prevista per il 31 ottobre 2011.
Il ricorrente aveva, quindi, allegato che tutti i rapporti di lavoro erano stati conclusi fittiziamente come part time a 20 ore settimanali, benché in realtà si fossero svolti a tempo pieno e, anzi, con l'effettuazione media di tre ore di lavoro straordinario giornaliero, che la retribuzione mensile
2 era stata pari a circa €. 1.1000,00 mensili per 14 mensilità e che aveva costantemente offerto le proprie prestazioni di lavoro alla data di scadenza di ogni rapporto a termine.
Il ricorrente aveva, inoltre, sostenuto che tutti i contratti intercorsi con le società convenute fossero nulli nella parte appositiva del termine per svariate ragioni: il primo, in particolare, quello che aveva avuto corso dal 3 luglio 2007 al 30 novembre 2007, nel quale l'apposizione del termine era stata motivata con riferimento all'esigenza di sostituzione del personale, assente con diritto alla conservazione del posto nell'ambito del programma di ferie e/o esigenze addestrative, era nullo per genericità, indeterminatezza ed inesistenza della motivazione, quelli successivi al primo erano nulli per violazione dei limiti percentuali stabiliti dall'art.
2. D.Lgs. 368/2001, tutti erano nulli per violazione dei limiti del 10% e del 15% stabiliti dal e per Organizzazione_3
mancata sottoscrizione preventiva o contestuale del contratto di lavoro, oltre che in quanto carenti di reale legittima causa giustificativa, per difetto di indicazione scritta della medesima e per genericità, indeterminatezza e contraddittorietà della motivazione causate dalla sovrapposizione di motivi diversi.
In ogni caso, aveva evidenziato il ricorrente, l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 28 settembre 1999, 1999/70/CE, aveva chiarito che ai lavoratori a tempo determinato spettano eguali diritti e trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e, pertanto, egli aveva comunque maturato il diritto al riconoscimento dell'anzianità lavorativa e retributiva e ai relativi avanzamenti di grado, qualifica e mansioni ed all'attribuzione dei relativi scatti per i periodi lavorati e, quindi, anche il conseguente diritto a tutte le relative differenze retributive.
Dopo avere, infine, precisato di avere provveduto, con racc. a.r. del 21 gennaio 2011, all'impugnazione di tutti i contratti a termine sopra indicati, alla costituzione in mora delle società convenute e alla formale offerta delle proprie prestazioni di lavoro, il ricorrente aveva, quindi, formulato in via principale le conclusioni sopra richiamate.
Si era costituito in giudizio il che aveva contestato la Controparte_4
domanda, invocandone il rigetto.
Avevano resistito in giudizio anche e Parte_1 Controparte_7
con difesa comune, trasfusa in separate, ma sostanzialmente identiche, memorie.
In concomitanza con la proposizione della causa di merito, il ricorrente aveva domandato, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'immediata riammissione in servizio, che era stata ordinata al convenuto con provvedimento d'urgenza del 12 gennaio 2012. CP_4
Unitamente alla memoria depositata il 31 marzo 2015, il Controparte_4 aveva prodotto la copia del “verbale di conciliazione in sede sindacale”, sottoscritto da
[...]
e dallo stesso in data 11 ottobre 2013, in forza del quale era stato CP_2 CP_4
3 convenuto che il rapporto di lavoro già costituito in esecuzione dell'ordinanza cautelare fosse modificato, a decorrere dal 1 novembre 2013, con il riconoscimento di un'anzianità convenzionale decorrente dal 1 aprile 2011, l'adozione di un orario part time all'80% (30 ore settimanali) e l'inquadramento nel livello 7° operaio OUA e, a decorrere dal 1 gennaio 2014, con l'inquadramento nel 6° livello operaio OUA e che a fosse riconosciuta la somma CP_2 forfettaria netta di €. 6.500,00 “a transigere degli arretrati dovuti dalla data della citata ordinanza di reintegro fino all'effettivo reintegro operato dal ”, il tutto dietro CP_3 rinuncia, da parte del lavoratore, ad ogni pretesa fatta valere contro il nell'ambito del CP_4 presente giudizio, ad eccezione di quella collegata all'accertamento di una maggiore anzianità aziendale. Nell'accordo, il lavoratore era stato inoltre espressamente riconosciuto “libero di coltivare tutte le proprie domande nei confronti di e di qualunque società che non CP_5 sia il ”. Controparte_8
Il Tribunale di Cagliari aveva accolto parzialmente la domanda proposta dall'attuale appellato, statuendo quanto segue:
“1) dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 2 luglio 2007 oggetto di controversia;
2) condanna e al pagamento in favore CP_9 Controparte_7
del ricorrente, a titolo risarcitorio, di una somma pari ad euro 3.483,32, come quantificata in parte motiva, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo;
3) dichiara, altresì, che ha diritto al riconoscimento di un'anzianità di servizio CP_2
che tenga conto di tutti i periodi lavorati in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato oggetto di controversia, a far data dal primo contratto stipulato con decorrenza dal 3 luglio
2007 e fino alla pronuncia della sentenza;
4) rigetta la domanda di condanna di e al pagamento delle Parte_1 Controparte_5 differenze retributive conseguenti alla ricostruzione dell'anzianità di servizio per le ragioni di cui in parte motiva;
5) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte ricorrente dei restanti Controparte_5
due terzi, già dedotta la parte di tali due terzi riferibile a Controparte_4
che liquida in complessivi €. 912,00 per la fase cautelare e in complessivi €. 2.203,75
[...] per la fase di merito, di cui €. 620,00 per la fase decisoria, quale compenso professionale, euro
2.000,00, oltre spese forfettarie in misura del 15%, accessori dovuti per legge”.
Il primo giudice, in particolare, dopo avere dato atto che, con sentenza del 16 aprile 2015, alla luce del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 11 ottobre 2013, era stata
4 dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di riammissione in servizio del lavoratore, aveva dichiarato, sempre sulla base delle pattuizioni contenute nel suddetto verbale, l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche sulle domande, proposte da nei confronti del , al fine di ottenere il risarcimento del danno e il CP_2 CP_3
pagamento delle differenze retributive, aveva escluso, per effetto della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., che le due società odierne appellanti potessero avvalersi degli effetti della transazione sopra richiamata, aveva disatteso l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso formulata dalle società odierne appellanti e aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra ed decorrente dal 3 luglio 2007 al 30 novembre 2007, CP_2 Org_1
rilevando come tale contratto, pur presente in atti, non recasse la sottoscrizione del lavoratore, che sarebbe stata da apporre antecedentemente o in concomitanza con l'inizio delle prestazioni, e aggiungendo che, comunque, il predetto termine era affetto da nullità anche per insussistenza delle ragioni giustificatrici indicate nella clausola appositiva del termine in questione, non avendo le parti resistenti dato prova della effettiva esistenza della ragione sostitutiva addotta a giustificazione del termine.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello e Parte_1 [...]
Parte_2
ha resistito.
[...]
Il è rimasto contumace. CP_3
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle società appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 479/2021 resa inter partes nel giudizio di cui al n. r.g. 5090/11 dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro – pubblicata in data 29.4.2021, rigettare integralmente le domande proposte dal sig. , in quanto infondate sia in CP_2
fatto che in diritto alla luce delle motivazioni espresse nel presente atto e negli scritti difensivi di primo grado. Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato:
“…l'Ecc.ma Corte D'Appello, rigettata ogni contraria istanza, voglia confermare la sentenza gravata ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'apposizione del termine al successivo contratto a termine intercorso tra le parti, per le ragioni indicate in ricorso introduttivo e sopra ribadite, e l'esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato o la conseguente conversione dei rapporti lavorativi in un unico rapporto a tempo indeterminato con
5 decorrenza dal primo in ordine cronologico dei contratti stipulati o rapporti a termine riconosciuto nullo nella parte appositiva del termine o comunque dal momento ritenuto di giustizia con conferma delle ulteriori statuizioni contenute nella sentenza quanto alla riammissione in servizio e relative condizioni contrattuali, all'indennità risarcitoria e al pagamento in aggiunta all'indennità risarcitoria delle differenze retributive derivanti dalla ricostruzione della progressione di carriera”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di risoluzione per muto consenso.
Con un primo motivo le due società appellanti hanno riproposto l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso già formulata in primo grado, rilevando come il Tribunale non avesse valutato tre circostanze decisive: a) l'arco di tempo intercorso tra la scadenza dei contratti a tempo determinato e l'instaurazione del giudizio, avvenuta a distanza di oltre quattro anni dalla sottoscrizione del primo contratto;
b) il passaggio di Zucco, nel 2013, alle dipendenze del
, senza avere il medesimo dedotto e/o eccepito alcunché con riferimento al CP_3 pregresso rapporto di lavoro;
c) il regime di “stabilità reale” di cui il lavoratore aveva goduto sin dalla data sopra indicata, idoneo a privare di rilievo le considerazioni normalmente svolte al fine di escludere la significatività dell'inerzia prolungata.
Il motivo di appello è infondato.
In conformità agli indirizzi consolidati della Suprema Corte, ritiene, infatti, il Collegio che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (così, tra le altre, Cass. 13535/2015).
Non può, però, dirsi che tale volontà sia emersa nel caso di specie in cui, a partire dal 3 luglio
2007 e fino all'ottobre 2011, l'appellato aveva accettato quattro assunzioni a tempo determinato presso l'aeroporto di Cagliari, mostrando così un obiettivo interesse all'esecuzione del rapporto di lavoro, ancora certamente sussistente alla data in cui aveva depositato il ricorso introduttivo di questo giudizio, il 10 ottobre 2011, essendo allora ancora vigente l'ultimo contratto a tempo determinato, quello datato 30 maggio 2011.
Il ricorso era anche stato preceduto da una contestazione stragiudiziale della validità dei contratti a termine, con lettere ricevute dalle società appellanti il 21 gennaio 2011 (doc. 4 di parte appellata), con le quali l'attuale appellato aveva manifestato, mentre era ancora in corso il
6 penultimo contratto stipulato, la volontà di far valere le proprie ragioni in punto di illegittimità parziale dei contratti a termine stipulati e di riprendere l'attività lavorativa.
D'altra parte, il fatto che i rapporti a termine oggetto del giudizio avessero avuto luogo alle dipendenze di datori di lavoro via via diversi era dipeso, non dalla volontà del lavoratore di occuparsi presso terzi, ma unicamente dalla circostanza, evidentemente estranea alla volontà del medesimo, che il settore aeroportuale cui egli era addetto fosse passato dall'una all'altra azienda per effetto delle cessioni pacificamente intervenute.
Vi è poi da osservare, quanto al regime di stabilità di cui il lavoratore avrebbe goduto, come lo stesso si sia instaurato solo in corso di causa e non possa, quindi, essere valutato per stabilire se i contratti a termine impugnati si fossero risolti per mutuo consenso, valutazione che ovviamente deve essere fatta con riferimento all'epoca di instaurazione del giudizio, senza poter tenere conto delle vicende successive alla medesima.
Né può considerarsi dirimente, nel senso sostenuto dalle società appellanti, il precedente di questa Corte in cui, in una controversia analoga, era stata accolta l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso (sentenza n. 254/2016, estensore dott. Nurcis).
In quella fattispecie, infatti, il lavoratore, all'atto del deposito del ricorso giudiziale, era già stato
“stabilizzato” dal da ben sei anni e aveva, quindi, anche concluso l'ultimo dei CP_3
contratti a termine impugnati da più di sei anni (si veda, per un caso analogo, Cass. 21876/15), sicché la questione si poneva in ben altri termini rispetto all'attuale vicenda, nella quale, invece, come già osservato, alla data di introduzione del presente giudizio l'ultimo dei contratti a termine impugnati era ancora in corso e nella quale, quindi, l'atteggiamento remissivo mantenuto dal lavoratore in occasione della cessazione dei precedenti contratti a termine non era stato frutto di disinteresse, ma era stato piuttosto finalizzato a favorire una nuova chiamata o una possibile stabilizzazione (si veda anche Cass. 20704/15).
2. Effetti della conciliazione con . CP_3
Con un secondo motivo di appello le due società hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che e non Parte_1 Controparte_5
potessero avvalersi degli effetti della conciliazione in sede sindacale intercorsa il 11 ottobre 2013 tra il lavoratore e il , già CP_3 Controparte_10
Il primo giudice, infatti, hanno sostenuto le appellanti, aveva esaminato soltanto la transazione intervenuta tra il lavoratore ed il , omettendo invece di procedere all'analisi del testo CP_4 dell'accordo intervenuto tra le stesse appellanti e il , e, a causa di ciò, aveva errato CP_4
nella ricostruzione della volontà delle parti in merito al preteso coinvolgimento delle stesse nel presente giudizio.
Il detto accordo, hanno, infatti, osservato le società appellanti, avrebbe dovuto indurre il primo
7 giudice a dichiarare cessata la materia del contendere anche nei loro confronti, visto che, alla luce degli accordi intercorsi con il , nei quali tale ultimo soggetto aveva CP_3
espressamente rinunciato a qualsiasi indennizzo e/o manleva nei confronti delle società appellanti e alla chiamata in garanzia nei confronti delle medesime, queste ultime avrebbero dovuto essere tenute indenni da ogni statuizione sfavorevole della sentenza.
Inoltre, hanno proseguito le appellanti, nel contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra e , per un verso, si era impegnata a manlevare e mantenere CP_5 CP_3 CP_5
indenne il solo per responsabilità, obbligazioni, pretese, azioni, danni, costi e esborsi CP_4 derivanti dall'esercizio, in data anteriore a quella di efficacia del contratto di cessione, del ramo d'azienda ceduto, mentre nella fattispecie in oggetto la vertenza riguardava, non un'attività riferibile all'esercizio del ramo d'azienda ceduto, ma un'attività posta in essere da terzi, e cioè da e, per altro verso, il si era obbligato a tenere indenne da ogni Org_1 CP_4 CP_5 responsabilità, obbligazione, pretesa, azione, danno, costo e esborso derivanti dall'esercizio, in data successiva a quella di efficacia del contratto di cessione, del ramo d'azienda ceduto, cosicché le conseguenze della presente controversia, che aveva avuto inizio successivamente alla data di efficacia del contratto di cessione, sarebbero dovute rimanere a carico del . CP_4
D'altronde, hanno aggiunto le società appellanti, poiché esse, ai sensi dell'art. 2112 c.c., erano responsabili in solido con il per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del CP_4 trasferimento, l'adempimento, da parte del , avrebbe dovuto avere effetto liberatorio CP_4
anche nei loro confronti.
Anche il secondo motivo di appello deve essere disatteso.
Quanto, in particolare, agli effetti favorevoli della transazione conclusa tra il lavoratore e il
, il Collegio ritiene di condividere il ragionamento svolto dal primo giudice, il quale CP_4
nella sentenza impugnata aveva ritenuto tali effetti non estensibili alle società appellanti.
Infatti, il Tribunale, applicando un principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. 6 dicembre
2017 n. 29249) che anche il Collegio condivide, aveva escluso l'applicabilità al caso in esame dell'art. 1304 c.c., il quale presuppone una solidarietà di tipo genetico, cioè la contestualità in senso giuridico dei comportamenti dei soggetti passivi dell'obbligazione al momento della conciliazione, contestualità che, nella fattispecie, invece difettava, dato che la responsabilità solidale delle due società appellanti con il nei confronti del lavoratore non CP_3 dipendeva dall'unicità del fatto generatore (contratto o fatto illecito), ma era dettata dalla legge a meri fini di tutela (cioè è solidarietà di tipo funzionale e non genetica).
Il primo giudice, nello specifico, ha correttamente affermato che il principio previsto dall'articolo 1304 c.c. opera unicamente nei casi di obbligazioni che siano solidali fin dal loro momento genetico, per cui è estranea all'ambito di applicazione della norma la responsabilità del
8 cessionario disciplinata dall'articolo 2112 c.c., ipotesi in cui la solidarietà si realizza in un momento successivo, sorge cioè al momento della cessione dell'azienda e si aggiunge all'obbligazione originaria del cedente, realizzando un accollo cumulativo ex lege, in un'ottica di garanzia per il creditore.
Come detto, dal riportato principio questa Corte non ha motivo di discostarsi, dovendosi, tra l'altro, ritenere che l'articolo 1304 c.c. postuli, per la sua concreta applicabilità, la sussistenza di un negozio transattivo stipulato in relazione ad un'obbligazione gravante su più debitori in solido per l'intero debito solidale.
Nella fattispecie, la circostanza che la transazione conclusa il 11 ottobre 2013 non avesse avuto ad oggetto l'intero contenuto dell'obbligazione gravante in solido tra le appellanti e il CP_3
emerge dallo stesso testo contrattuale, letto complessivamente, compresa la parte con cui
[...]
l'appellato si era riservato di agire contro le attuali appellanti.
Quanto, poi, agli effetti degli accordi contrattuali intercorsi tra il , da un lato, e CP_3
e dall'altro, è sufficiente osservare che, per un verso, il CP_5 CP_5 Parte_1
Tribunale di Cagliari non aveva condannato le due società appellanti per effetto di una manleva cui sarebbero state tenute nei confronti del , bensì in virtù dell'applicazione diretta CP_4 dell'art. 2112 c.c., e che, per altro verso, si tratta di accordi non opponibili al lavoratore, terzo rispetto ai medesimi.
Non può, quindi, esservi dubbio, in ragione delle indicate considerazioni, che CP_2
avesse mantenuto il suo diritto di azione nei confronti delle società appellanti, quali condebitrici solidali delle pretese risarcitorie e retributive avanzate con il ricorso.
3. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 del D.lgs. 368 del 2001, degli artt. 1362 e seguenti c.c. e dell'art. 421 c.p.c.
Con un terzo motivo, le società appellanti hanno censurato il capo della sentenza con cui il primo giudice aveva ritenuto privo di effetto il termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 3 luglio 2007, in quanto carente della sottoscrizione del lavoratore.
Le società appellanti hanno, in particolare, lamentato che il Tribunale non avesse tenuto in considerazione il fatto che, per giurisprudenza maggioritaria, la produzione del documento contenente il regolamento contrattuale possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione, così potendosi dare luogo, tramite un'attività processuale quale la produzione in giudizio, ad un effetto sostanziale, quale la conclusione del contratto.
Nel caso di specie, hanno proseguito le appellanti, controparte aveva prodotto in giudizio il contratto senza mai revocare in dubbio le obbligazioni contrattuali pattuite, sia in relazione al contenuto, sia in relazione alla durata, senza contare che, ad ogni modo, la copia del contratto a termine, pur se consegnato al lavoratore con la sola sottoscrizione del datore di lavoro, era
9 assolutamente valida atteso che l'appellato era stato reso edotto del vincolo di durata del rapporto di lavoro e aveva accettato le condizioni illustrate dal datore medesimo, per come dimostrato dall'avvenuto svolgimento di attività lavorativa espletata nel periodo indicato in contratto, percependo la corrispondente retribuzione.
Inoltre, hanno aggiunto le appellanti, il primo giudice non aveva disposto gli accertamenti necessari per verificare la reale ed effettiva volontà delle parti in merito alla sottoscrizione del contratto, mentre avrebbe dovuto disporre d'ufficio gli incombenti necessari, anche in via testimoniale, ad accertare la verità dei fatti relativi alla dedotta mancata sottoscrizione del contratto di lavoro a termine.
Il motivo di appello è infondato.
L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede, infatti, a norma dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la forma scritta “ad substantiam” (Cass. 2774/18).
Quanto alla invocata equipollenza, pertanto, se è vero che, secondo il consolidato indirizzo della
Suprema Corte, nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, è vero anche che tale perfezionamento, oltre che essere condizionato alla circostanza che l'altro contraente sia parte del giudizio, avviene, comunque, con efficacia “ex nunc”, cioè dal momento della produzione in giudizio, nel quale si realizza l'incontro delle volontà negoziali, non, invece, “ex tunc”, cioè dalla data di stipulazione del contratto (si vedano, tra le altre, Cass. 1525/2018, Cass.
5919/2016), e neanche, per quanto di rilievo nella presente fattispecie, dalla data di inizio della effettiva prestazione convenuta.
E' noto, peraltro, che, in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, “l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato” (così, tra le tante, Cass. 27974/18).
Il principio di equipollenza della produzione giudiziale alla sottoscrizione risulta, quindi, privo di utilità ai fini voluti dalle appellanti.
Per altro verso, è, altresì, noto che l'art. 2725 c.c. prevede che, nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la prova per testimoni è ammessa solo nel caso in cui il contraente abbia, senza propria colpa, perduto il relativo documento, circostanza mai allegata dalle appellanti nel corso del giudizio.
Ben ha fatto, quindi, il primo giudice, in difetto, nel documento, della necessaria sottoscrizione
10 del lavoratore, a non svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria e a dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine inserita nel relativo testo contrattuale.
4. e 5. Il quarto e il quinto motivo di appello (l'avere il Tribunale posto erroneamente a carico delle appellanti l'onere di provare circostanze di fatto non contestate dalla controparte e l'avere, comunque, il Tribunale imputato alle società appellanti carenze assertorie e probatorie insussistenti) risultano assorbiti, considerato che essi attengono ad una ulteriore ragione di nullità, ravvisata dal primo giudice, della clausola appositiva del termine inserita nel contratto di lavoro subordinato decorrente dal 3 luglio 2007 (la mancata dimostrazione, da parte delle appellanti, della effettiva sussistenza della ragione sostitutiva posta a giustificazione dell'apposizione del termine di durata), ragione di nullità che, peraltro, alla stregua di quanto affermato in ordine al terzo motivo di appello, risulta priva di rilevanza.
6.Omessa pronuncia e comunque violazione ed erronea interpretazione dell'articolo 2112
c.c. Vizio di ultra-petizione. Difetto di legittimazione passiva di con riferimento CP_5
al contratto a termine dichiarato illegittimo.
Con un sesto motivo è stata censurata la decisione del primo giudice per avere la stessa considerato , attualmente quale legittimato passivo CP_5 Controparte_1 dell'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con Org_1
Si afferma che ciò sarebbe avvenuto arbitrariamente ed al di là delle richieste dell'appellato, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, poiché non avrebbe CP_2
mai allegato, né chiesto di provare, di avere operato presso quella parte di asset costituito dalla
Orga che dapprima era transitato in e successivamente era, solo in parte, confluito in Pt_1
CP_5
Sotto ulteriori profili le società appellanti hanno, inoltre, evidenziato che l'attuale appellato non era compreso negli elenchi nominativi del personale transitato e che, comunque, la responsabilità solidale posta a carico del cedente e del cessionario dall'art. 2112 c.c. riguarda soltanto le situazioni consolidatesi nel patrimonio del lavoratore al momento del trasferimento, cioè i diritti soggettivi veri e propri, e, oltretutto, solo i crediti, non anche la pretesa reintegra nel posto di lavoro, che aveva costituito la domanda principale proposta dal lavoratore.
Tali doglianze non possono essere condivise.
Sotto il primo profilo, si deve ritenere che la censura degli appellanti derivi da una erronea ricognizione del contenuto dell'atto introduttivo, poiché al punto 2) dello stesso, a pag. 2, con formulazione chiara al punto da esimere da ulteriori motivazioni, è affermato che la posizione lavorativa di era stata ceduta ad a seguito della CP_2 Controparte_7 cessione parziale alla stessa da parte di in applicazione dell'art. 2112 c.c. e con CP_9
decorrenza dal 16 novembre 2009.
11 La prova dell'esistenza delle vicende societarie sopra indicate è, d'altronde, documentale
(produzioni 2 e 3 allegate al ricorso introduttivo): dalla ( Controparte_6 Org_1
il rapporto era poi proseguito con a seguito di fusione per
[...] Controparte_5
incorporazione di in operazione realizzata con contestuale scissione Org_1 Parte_1 parziale e conferimento del ramo d'azienda al quale il lavoratore era stato addetto ad CP_5
[...]
non ha mai contestato che ciò fosse avvenuto, essendosi limitata nel primo grado di CP_5
giudizio ad affermare il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al contratto a termine stipulato da con per il fatto che i crediti asseritamente vantati dal CP_2 Org_1
ricorrente in relazione al contratto medesimo non erano, a suo dire, ancora entrati a far parte del patrimonio dello stesso alla data del trasferimento d'azienda.
Quanto agli ulteriori profili evidenziati dalle appellanti, risulta irrilevante l'affermazione che non fosse inserito negli elenchi del personale transitato: ovviamente ciò si era verificato CP_2 poiché egli non faceva parte del personale a tempo indeterminato e l'oggetto del presente giudizio è, appunto, l'accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro in discussione.
Accertamento qui effettuato, la cui conseguenza, secondo la pacifica portata dell'art. 2112 c.c., è che il rapporto di lavoro instaurato fin dal 3 luglio 2007 con si deve considerare a Org_1
tempo indeterminato e che esso, dalla data del trasferimento d'azienda, era quindi transitato, con tutti i relativi effetti, in capo all'attuale Controparte_1
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado aveva applicato l'art. 2112 c.c. e aveva ravvisato la responsabilità solidale delle società e per i crediti Parte_1 Controparte_5
rivendicati da (nessun ordine di reintegra è invece stato adottato nei confronti delle due CP_2 società), in quanto, se è vero che alla data dell'incorporazione dell' il contratto a Org_1 termine in discussione era scaduto e per tale ragione l'appellato non risultava nell'elenco dei dipendenti da assorbire da parte di è anche vero che la responsabilità solidale del Parte_1 cessionario dell'azienda – a qualsiasi titolo – opera per tutti i crediti dei lavoratori impegnati nel ramo di azienda trasferito, anche di quelli il cui rapporto di lavoro è temporaneamente inattivo, ma che hanno già maturato il diritto alla conversione a tempo indeterminato e alla relativa indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 della legge n. 183/2010, come avvenuto appunto per per le ragioni sopra evidenziate. CP_2
7.Reiterazione delle allegazioni sulla legittimità del secondo contratto stipulato ex articolo 2
D. lg. 368/01.
Nell'appello è stata rinnovata l'affermazione della legittimità del secondo e del terzo contratto a termine, stipulati ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 368/2001, e sono state reiterate tutte le considerazioni
12 già svolte sul punto negli atti del primo grado di giudizio.
Il punto è da ritenersi assorbito a causa dell'accertata illegittimità del primo contratto a termine, che ha determinato la riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 3 luglio 2007, come anche evidenziato dal primo giudice.
8. Reiterazione di tutte le istanze, anche istruttorie, eccezioni ed argomentazioni della memoria difensiva di primo grado non oggetto di statuizione inter partes.
Con un ottavo motivo di appello le società appellanti hanno riproposto tutte le istanze e deduzioni già formulate in primo grado, su cui il Tribunale non si era espressamente pronunciato.
In conformità a quanto già ritenuto nella pronuncia appellata, le stesse sono da considerarsi assorbite a seguito dell'accertata illegittimità del primo contratto a tempo determinato.
Sulla base di tutte le motivazioni svolte, l'appello proposto deve, quindi, essere rigettato, in quanto è infondato, e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore indeterminabile basso della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico delle due società appellanti in solido e distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte delle società appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
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P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da e da Parte_1 Controparte_7 condanna le società appellanti, in solido, al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 9.991,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte delle società appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 4 marzo 2024.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Angelo Lucio Caredda
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