CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Giovanni Casella Consigliere
dott. Andrea Onesti Consigliere Ausiliario nella pubblica udienza del6 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 296/2024 del Tribunale di
US SI ( Giudice dr.ssa Molinari ) promossa con ricorso
DA
PartitaIVA_1
con il patrocinio dell'avv. PILUSO PIERPAOLO ,
[...] C.F._1
elettivamente domiciliato CORSO DI PORTA NUOVA 19 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. GIANDUIA GABRIELE Controparte_1 P.IVA_2
, dell'avv. ALBE' GIORGIO ) C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio legale A&A- Albè & Associati
Studio Legale via Durini n. 5 Milano
APPELLATO _ APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. con il patrocinio degli avv. Nadia Perego CP_2 P.IVA_3
e dell'avv. Roberto Maio , elettivamente C.F._4 C.F._5 doomiciliato in Milano via Savarè n.1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L' CP_4
Come da ricorso depositato in data 21 Agosto 2024
PER CP_1
Come da memoria depositata in data 19.11.2024 e note di conclusioni 2 dicembre
2024
PER l' CP_2
Come da memoria depositata in data 25.11.2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 296/2024 il Tribunale di US SI pronunciando sull'opposizione proposta, con separati ricorsi poi riuniti ) da avverso CP_1 la cartella di pagamento n. 117 2021 00021487 60 00 ( dell'importo complessivo di euro 7624,77 a titolo di contributi previdenziali anni 2015-2016-2017-2018- CP_4
2020 , oneri di riscossione spettanti ad ) e avverso Controparte_3
l'avviso di addebito n. 417 2022 00025183 10 000 ( dell'importo complessivo CP_2
di euro 73674, 68 di cui euro 43664,77 per contributi non versati ) ha così deciso:
“ Dichiara non sussistente il credito azionato la cartella di pagamento n. 117 2021
00021487 60 00 e l'avviso di addebito n. n. 417 2022 00025183 10 000 . Spese di lite compensate fra le parti. “
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , i fatti oggetto della controversia così come risultano dalle allegazioni delle parti in primo grado.
A seguito di ripetuti accessi ispettivi condotti presso di cui l'ultimo CP_1 avvenuto nil 31.1.2019 , è stato notificato in data 3.4.2019 a ed al CP_1 sig. , quale amministratore unico della società , il verbale di Persona_1
accertamento n. VA 00000/ 2019- 352 -01 del 2.4.2019 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese con il quale gli ispettori hanno accertato , in sintesi, che i rapporti tra e e CA non fossero effettivamente riconducibili CP_1
ad un appalto genuino
Gli ispettori hanno allora ritenuto la riconducibilità a di lavoratori di Parte_1
e CA;
è stato accertato in conseguenza : l'omesso versamento per l'importo di euro 43,.664,77 a titolo di contributi per il periodo marzo 2016 – 12
Agosto 2018 oltre ad euro 19733,73 a titolo di somme aggiuntive determinate secondo il regime dell'evasione contributiva;
l'omesso versamento di premi assicurativi , che saranno quantificati e richiesti con successivo provvedimento
CP_4
In relazione ai lavoratori dipendenti di è stato poi contestato : CP_1
per quanto concerne la signora l'errato inquadramento nella Parte_2 voce di tariffa della retribuzione imponibile totalmente scritto alla voce 0722 ( personale adibito a lavori di ufficio con l'utilizzo delle normali attrezzature elettriche
) anziché per la misura del 30% , sotto le voci di tariffa 6282 ( verniciatura ) e 6283( metalizzazione ) ; conseguentemente è stato contestato a l'omesso CP_1 versamento di premi assicurativi .
Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza delle conclusioni ispettive in ordina alla sussistenza nella fattispecie di un appalto non genuino. Ha osservato testualmente: “ Le dichiarazioni raccolte dagli ispettori … non consentono di ritenere fondata la tesi della non genuinità dell'appalto: risulta infatti che i contatti tra il personale di e di quello di sono avvenuti per CP_1
organizzare il lavoro e avere contezza dello stato di avanzamento del lavoro e ciò mediante i rispettivi referenti . Non vi è prova che i referenti di abbiano CP_1 direttamente interferito sulle modalità di esecuzione del servizio da parte del personale di . La circostanza che il personale dell'appaltatore abbia impartito ai dipendenti dell'appaltatore delle disposizioni inerenti al risultato delle prestazioni , non è di per sé indice di appalto fraudolento , occorre infatti che le disposizioni impartite siano riconducibili i al potere direttivo del datore di lavoro , in quanto inerenti le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative . Le dichiarazioni prodotte dall' provano che la gestione dei rapporti di lavoro del CP_2
personale di – anche sotto il profilo amministrativo – è stata di competenza esclusiva di tale società . Per quanto riguarda la subappaltatrice CA , con la quale non ha trattenuto un rapporto diretto, le pretese degli istituti CP_1
convenuti opposti sono parimenti infondate : non vi è prova in atti di ingerenza – né sotto l'aspetto organizzativo né sotto quello gestionale – da parte di CP_1 verso CA e/o verso il personale della stessa “ .
Per quanto riguarda la posizione , il Tribunale ha osservato che “ Parte_2
è stata assunta dal 1.9.2015 al 31.12.2019 alle dipendenze di con Pt_2 CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrata al livello 4° del CCNL
Metalmeccanici Piccola e Media Industria , con orario di lavoro a tempo part-time 6 ore . Ha allegato l'opponente che la signora ha svolto Parte_2 esclusivamente attività amministrativa e del sistema qualità . E' emerso , in effetti , dall'istruttoria che la dipendente anche se andava in produzione non agiva direttamente sulla stessa , ma si limitava a controllare ed , in ogni caso , tale mansione costituiva solo il 30% della sua attività lavorativa . Tanto è vero che nel momento in cui ha trasferito a gennaio 2018 la produzione della sede CP_1 di a quella di US SI, la signora fino a marzo 2018, ha Pt_3 Pt_2 seguitato ad operare presso la sede di , unitamente agli altri addetti Pt_3 all'amministrazione ”.
Ha proposto appello l' l' chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto CP_4
dell'opposizione . L , proponendo appello incidentale , ha chiesto , in riforma della sentenza , il CP_2 rigetto dell'opposizione .
Ha resistito chiedendo il rigetto degli appelli;
proponendo appello CP_1
incidentale condizionato ( v. foglio di precisazione delle conclusioni in data 2 dicembre 2024 ) la società , in caso , di accoglimento dell'appello incid4entale dell , ha chiesto alla Corte di “ dichiarare che nulla è dovuto da per il CP_2 CP_1
periodo antecedente il mese di novembre 2017 e determinare le eventuali somme aggiuntive secondo il regime dell'omissione ex art. 116, comma 8 , lettera a) legge
388 del 2000 e , per l'effetto , ricalcolare in riduzione i contributi , le sanzioni , gli interessi e gli oneri di riscossione “.
non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_3 contumace.
All'udienza del 6 Marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
APPELLO PRINCIPALE DELL' CP_4
Con un primo articolato e diffuso motivo di appello l censura la sentenza “ in CP_4 quanto contrasta evidentemente con gli elementi probatori emersi in sede ispettiva che hanno trovato integrale conferma all'esito della lunga istruttoria svolta in corso di causa , istruttoria della quale non v'è traccia alcuna nella sentenza in questione pur avendo il primo giudice escusso ben tredici testi …”
Richiamando diffusamente le risultanze istruttorie l'appellante conclude che “ è dunque pacificamente emerso che il personale della impiegato in esecuzione CP_5 delle lavorazioni presso veniva previamente selezionato da , CP_1 Per_1 amministratore unico di quest'ultima , il quale si riservava , all'esito dell'incontro con la persona inviata dalla , la decisione circa il suo impiego in azienda per il CP_5 tramite della Cooperativa. I lavoratori della cooperativa non erano dunque affatto impiegati in esecuzione di un effettivo servizio con organizzazione dei mezzi , esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro sugli addetti e assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore , bensì erano organicamente inseriti nell'organizzazione produttiva della pseudo committente , che li gestiva CP_1 direttamente ( anche attraverso i propri dipendenti EH IB Ur , detto IB e e ne utilizzava illecitamente le prestazioni lavorative , mentre la Persona_2 cooperativa quale soggetto interposto , assumeva la mera titolarità formale dei rapporti di lavoro. Analoga interposizione si realizzava a decorrere dal 7.1.2019 per il tramite della cooperativa CA , che assumeva la lavoratrice Parte_4
, per fornire mera manodopera alla pseudo committente , alla stessa CP_1 stregua delle dipendenti della SCT …”.
Con un secondo motivo censura la sentenza in relazione alla posizione CP_4 Pt_2
.
[...]
L'appellante rileva la contraddittorietà ed illogicità della sentenza rispetto alle risultanze istruttorie.
Osserva : “ Pur avendo ( il Tribunale ) correttamente evidenziato che l'istruttoria svolta in corso di causa ha confermato la circostanza sin dall'inizio dedotta dall , vale a dire il fatto che nel periodo temporale oggetto di accertamento Pt_5 ispettivo la signora si fosse recata nel reparto produzione al fine di svolgere Pt_2
la propria attività di controllo qualità sia pure nella ridotta percentuale del 30% della propria attività lavorativa …ha inopinatamente disatteso l'inquadramento tariffario proposto da in conformità alle percentuali sopra riportate rigettando CP_4
la richiesta di integrazione premio conseguentemente avanzata dall' “. Pt_5
APPELLO INCIDENTALE DELL' CP_2
Con un unico articolato motivo di appello l' , richiamando le risultanze CP_2 documentali e le dichiarazioni rese dai lavoratori sia in sede ispettiva sia nell'istruttoria resa in Tribunale , assume l'erroneità della sentenza laddove il
Tribunale ha ritenuto non provata la non genuinità dell'appalto di cui è causa .
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente , in ragione della loro oggettiva connessione sono, ad avviso del collegio, fondati .
In merito al primo motivo dell'appello dell' ed al motivo di appello dell il CP_4 CP_2
Collegio ritiene , contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che nella fattispecie non sia ravvisabile la sussistenza di un appalto genuino, avendo l'istruttoria palesato l'instaurazione di una somministrazione illecita di manodopera.
Com'è noto, i requisiti costitutivi del contratto di appalto sono: a) compimento dell'opera o del servizio verso un corrispettivo e b) assunzione di tale obbligo da parte di un imprenditore che agisce in maniera autonoma rispetto al suo committente, assumendosene il rischio e organizzando autonomamente i mezzi necessari. Quando un soggetto utilizza la prestazione lavorativa di personale non assunto direttamente bensì fornito da un altro soggetto (a tal fine autorizzato) si profila l'istituto della somministrazione di lavoro.
La somministrazione si distingue dall'appalto per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore: nel contratto di appalto l'organizzazione risulta dall'esercizio da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto medesimo e dall'assunzione del rischio di impresa, sempre da parte dell'appaltatore.
Ciò posto, affinché un appalto sia considerato genuino è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto di appalto, ossia, l'organizzazione autonoma del lavoro combinata al rischio di impresa e l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Per l'individuazione di un appalto lecito, anche aziendale e labour intensive, il giudice deve quindi svolgere un accertamento complesso volto alla verifica di entrambi i requisiti sopra menzionati, poiché la mancanza di anche uno soltanto dei due requisiti comporta l'illiceità dell'appalto generando, di conseguenza, la fattispecie dell'interposizione di manodopera, vietata ex lege.
Anche recentemente la Suprema Corte (vedi Cass., 12/04/2024, n.10005) ha avuto modo di ribadire, in relazione al concetto giuridico di appalto "labour intensive", che, “a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 18455 del 2023). È stato, inoltre ribadito che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020, Cass.
n. 30624/2023)”.
La Suprema Corte ha in particolare anche affermato in relazione agli appalti c.d. leggeri ( come quello in esame per espressa ammissione della stessa : v. CP_1
pag. 13 memoria di appello ) che “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009;
Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889)
Tenuto conto di tali principi ritiene il Collegio che nella fattispecie dalle risultanze istruttorie emerga come fossero realmente i dipendenti di a coordinare Parte_6
e dirigere direttamente i dipendenti dell'appaltatrice.
In tal senso , ad avviso del Collegio , va riconosciuta , nella libera valutazione del giudice, particolare e preminente attendibilità alle concordi dichiarazioni rese , per così dire “ a caldo “ ed al di là di ogni strategia difensiva , già in sede ispettiva da numerosi lavoratori dell'appaltatrice. .
ha fra l'altro dichiarato ( doc. 23 fasc. in primo grado;
) : “ Il Parte_7 CP_4 sig. , dipendente della e responsabile della produzione , ci diceva Per_2 CP_1
cosa dovevamo fare e controllava che fossero osservati i tempi per il montaggio …il sig. mi diceva se dovevo spostarmi allo smontaggio o al controllo qualità del Per_2 lavoro ….”
ha dichiarato ( doc. 26 fasc. ) : “ IB della ditta ci Parte_8 CP_4 CP_1
controllava nel lavoro, controllando i tempi e , richiamando chi non li rispettasse e verificando la corretta esecuzione del lavoro ….”
ha dichiarato ( doc. 27 fasc. : “…IB mi ha dato il Parte_9 CP_4
telaio ed i pezzi da montare , dicendomi cosa dovevo fare , come metterli …IB non mi ha detto subito il tempo in cui avrei dovuto eseguire il montaggio sul telaio . me lo ha detto dopo pochi giorni … Le direttive venivano date direttamente a tutti noi addetti al montaggio da IB che teneva sotto controllo i tempi di esecuzione …Dopo circa un paio di mesi dall'inizio della mia attività ci è stato riferito che noi della cooperativa dovevamo lavorare in una zona prestabilita e che le referenti erano
e …e ER . IB comunque continuava a controllare il nostro lavoro ed era Pt_4 al di sopra di e di ER in quanto diceva a e a noi direttamente se Pt_4 Pt_4 stavamo lavorando bene e che se non fossimo andate bene saremmo rimaste a casa
….”
ha dichiarato ( doc. 29 fasc. ) : “ …I temppi di esecuzione del Testimone_1 CP_4 lavoro venivano controllati da IB che passava tra le postazioni e ci diceva cosa dovevamo fare e organizzava tutti noi addetti al montaggio …IB gestiva il lavoro di tutti ed i tempi… “
ha dichiarato ( doc. 30 fasc. ) : “ IB ci dava le postazioni e Testimone_2 CP_4
controllava il nostro lavoro indicando i tempi di esecuzione . IB ci diceva quello che dovevamo fare , quali telai dovevamo lavorare … IB ci rimproverava e si lamentava con noi delle nostre pause ed interruzioni ….”. Anche se e ER Pt_4 sono state individuate come preposte , c'era sempre il controllo di IB che dava i tempi di lavoro di noi lavoratrici . Preciso che è capitato , che oltre ad BI , anche
della abbia dato ordini sia a me che ad altre colleghe della Per_2 CP_1 cooperativa ….
Va osservato inoltre che le lavoratrici suddette , già in sede ispettiva , hanno riferito anche di aver avuto , prima dell'assunzione da parte dell'appaltatrice , un colloquio preliminare con , amministratore unico di . Persona_1 CP_1 Tali dichiarazioni , rese in sede ispettiva , sono state totalmente confermate dalle lavoratrici indicate allorchè sono state sentite , in qualità di testi , in sede di istruttoria ( v. verbali di udienza 19.1.2023, 5.5.2023, 26.6.2023 , 13.10.2023 ).
Un coro di lavoratrici ha quindi confermato concordemente già in sede ispettiva di essere state nei fatti assoggettate direttamente , nell'ambito dell'attività resa e pur quando parte appaltatrice ha individuato figure referenti , al potere organizzativo e direttivo , attinente alle modalità esecutive della prestazione , di dipendenti di
. CP_1
Ne consegue , alla luce dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità , la non genuinità degli appalti oggetto di causa e la sussistenza di una illecita somministrazione di lavoro.
Si deve aggiungere che , come giustamente osserva l in memoria , il fenomeno CP_4
interpositorio abusivo “ha visto il coinvolgimento di una ulteriore società - GI.
[...]
- che con le stesse modalità della ha assunto la titolarità formale del CP_7 CP_5 rapporto di lavoro della signora , per somministrare Parte_4
abusivamente a decorrere dal 7.1.2019 la lavoratrice in questione già formalmente in carico alla S.C.T. fino al 21.12.2018 ….”
Sentita già in sede ispettiva ( doc. 15 fasc. ) ha infatti Parte_4 CP_4
dichiarato di aver lavorato fino al 21.12.2018 presso come socia e CP_1 dipendente della e di aver ripreso a lavorare il 7.1.2019 con le stesse modalità CP_5 allorchè “ mi hanno fatto firmare un nuovo contratto con il nome di un'altra cooperativa , ma mi hanno riferito che non sarebbe cambiato nulla ….le mie mansioni non sono cambiate ed ho continuato a lavorare con le altre lavoratrici della al montaggio….”. CP_5
°°°
Per quanto riguarda la posizione della signora , l' ha Parte_2 CP_4 contestato l'errato inquadramento nella voce di tariffa della retribuzione imponibile totalmente scritto alla voce 0722 ( personale adibito a lavori di ufficio con l'utilizzo delle normali attrezzature elettriche ) anziché per la misura del 30% , sotto le voci di tariffa 6282 ( verniciatura ) e 6283 ( metalizzazione ) .
La conclusione cui è pervenuto l' è , ad avviso del collegio, fondata tenuto Pt_5 conto delle dichiarazioni anche in tal caso maggiormente attendibili rese per così dire a caldo dalla stessa n sede ispettiva ( doc. 22 fasc. in appello ) in Pt_2 CP_4 data 27.6.2018 .
a infatti dichiarato di essere occupata alle dipendenze di dal Pt_2 CP_1
2015 con la qualifica di addetta al servizio qualità precisando : “ Mi occupo di redigere le certificazioni qualità richieste dal cliente…. Nello svolgimento del mio lavoro effettuo accessi in reparto per controllo qualità e questo per circa il 30% del tempo lavorato … “.
In presenza di tale dichiarazione non appare decisivo in senso contrario il richiamo da parte di ( v. pag. 15 della memoria in appello ) alle dichiarazioni rese CP_1
dalla stessa e dalla teste nel corso dell'istruttoria orale espletata Pt_2 Tes_3 dal Tribunale e per le quali il controllo qualità veniva svolto da in ufficio Pt_2 senza che la stessa si recasse direttamente in produzione .
Si osserva che lo stesso Tribunale ha già rilevato che “ è emerso in effetti dall'istruttoria che la dipendente anche se andava in produzione ….si limitava a controllare ed , in ogni caso , tale mansione costituiva solo il 30% della sua attività lavorativa “.
°°°°°
Appare infondato l'appello incidentale condizionato proposto da , in CP_1 seguito all'appello incidentale dell , con nota di conclusioni in data 2.12.2024. CP_2
L'appellante assume , richiamando sostanzialmente il doc. 3 prodotto in primo grado che dal contratto prodotto risulta che l'appalto con ha avuto decorrenza solo dal novembre 2017 .
L'assunto è pero smentito dall'esito e dai riferimenti temporali contenuti nel verbale di accertamento già sopra richiamato ed alla base dell'avviso di addebito opposto;
la stessa società peraltro ( v. pagina 4 punto o 9 del ricorso introduttivo del giudizio in data 18 gennaio 2023 ) ammette di aver affidato lavori in appalto alla società dall'anno 2016.
Appare poi infondata anche la richiesta applicazione del regime sanzionatorio correlato alla omissione e non all'evasione.
In relazione al regime delle sanzioni si deve infatti ritenere che la fattispecie in esame sia riconducibile alla più grave ipotesi dell'evasione contributiva : secondo la lettera b) dell'art.116 VIII comma L.23 dicembre 2000 n. 388 l'evasione è “connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.
Il Collegio osserva che alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. 3 maggio 2016 n. 8745; Cass. 16 settembre 2013 n. 21074; Cass. 25 giugno 2012
n.10509) per la ricorribilità del meno grave regime sanzionatorio dell'omissione contributiva è necessario che tutti gli adempimenti siano stati effettuati, mancando solo il pagamento del dovuto, mentre “il termine occultamento non indica necessariamente la assoluta mancanza di qualsiasi elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celato all'ente previdenziale (e quindi occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione” (così:
Cass. 27 dicembre 2011 n.28966). Né induce ad una diversa conclusione l'argomentazione della mancanza di prova dell'esistenza di un dolo specifico di occultare : ciò in quanto in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla lett. b) della disposizione in esame “ stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni” in relazione al fatto che la non implausibile mancanza di riscontri successivi consente de facto al datore di lavoro infedele di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare un versamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto (così Cass. 27 dicembre 2011 n. 28966 cit.) Ne “discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate e, dall'altro e al contempo, fa presumere la esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti” fatta salva la possibilità di vincere tale presunzione, proprio in quanto non assoluta, “con onere probatorio a carico del datore inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perché, ad es., gli adempimenti sono derivati da una negligenza o da altre circostanza)” (così : Cass. 27 dicembre 2011 n.28966 cit.), onere di allegazione e prova non assolto dalla società. Nella fattispecie , accertata la diversità tra la situazione "rappresentata" (id est: quella formalmente risultante dai documenti) e quella "effettiva" (id est: quella emersa all'esito della verifica prima ispettiva e poi giudiziale ), deve ritenersi integrata la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell'evasione per essere configurabile l'occultamento "dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi" che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.
In conclusione , In riforma della sentenza n. 296/2024 del Tribunale di US SI vanno rigettate le opposizioni proposte da con i ricorsi introduttivi dei Parte_10 procedimenti riuniti in primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di e sono liquidate in CP_1 favore di e , tenuto conto del valore della causa e dell'istruttoria svolta in CP_4 CP_2 primo grado , ex d.m. 55/2014 , come modificato dal d.m. 147/2022 , nell'importo specificato in dispositivo ( per euro 3000,00 per il primo grado , euro 2000,00 CP_4 per il grado di appello;
per : euro 4800,00 per il primo grado , euro 3500,00 per CP_2 il grado di appello ).
Spese compensate fra le altre parti processuali , attesa la contumacia di
[...]
. Controparte_3
PQM
In riforma della sentenza n. 296/2024 del Tribunale di US SI rigetta le opposizioni proposte da con i ricorsi introduttivi dei procedimenti Parte_10 riuniti in primo grado;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che in CP_1 favore di liquida in euro 5000,00, oltre spese generali ed oneri di legge ed in CP_4 favore di liquida in euro 8300,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
CP_2
spese compensate per entrambi i gradi fra le altre parti
Si dà atto che sussistono per i presupposti per il versamento ulteriore CP_1 del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 223/2012. Milano 6 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Giovanni Casella Consigliere
dott. Andrea Onesti Consigliere Ausiliario nella pubblica udienza del6 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 296/2024 del Tribunale di
US SI ( Giudice dr.ssa Molinari ) promossa con ricorso
DA
PartitaIVA_1
con il patrocinio dell'avv. PILUSO PIERPAOLO ,
[...] C.F._1
elettivamente domiciliato CORSO DI PORTA NUOVA 19 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. GIANDUIA GABRIELE Controparte_1 P.IVA_2
, dell'avv. ALBE' GIORGIO ) C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio legale A&A- Albè & Associati
Studio Legale via Durini n. 5 Milano
APPELLATO _ APPELLANTE INCIDENTALE
C.F. con il patrocinio degli avv. Nadia Perego CP_2 P.IVA_3
e dell'avv. Roberto Maio , elettivamente C.F._4 C.F._5 doomiciliato in Milano via Savarè n.1
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L' CP_4
Come da ricorso depositato in data 21 Agosto 2024
PER CP_1
Come da memoria depositata in data 19.11.2024 e note di conclusioni 2 dicembre
2024
PER l' CP_2
Come da memoria depositata in data 25.11.2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 296/2024 il Tribunale di US SI pronunciando sull'opposizione proposta, con separati ricorsi poi riuniti ) da avverso CP_1 la cartella di pagamento n. 117 2021 00021487 60 00 ( dell'importo complessivo di euro 7624,77 a titolo di contributi previdenziali anni 2015-2016-2017-2018- CP_4
2020 , oneri di riscossione spettanti ad ) e avverso Controparte_3
l'avviso di addebito n. 417 2022 00025183 10 000 ( dell'importo complessivo CP_2
di euro 73674, 68 di cui euro 43664,77 per contributi non versati ) ha così deciso:
“ Dichiara non sussistente il credito azionato la cartella di pagamento n. 117 2021
00021487 60 00 e l'avviso di addebito n. n. 417 2022 00025183 10 000 . Spese di lite compensate fra le parti. “
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , i fatti oggetto della controversia così come risultano dalle allegazioni delle parti in primo grado.
A seguito di ripetuti accessi ispettivi condotti presso di cui l'ultimo CP_1 avvenuto nil 31.1.2019 , è stato notificato in data 3.4.2019 a ed al CP_1 sig. , quale amministratore unico della società , il verbale di Persona_1
accertamento n. VA 00000/ 2019- 352 -01 del 2.4.2019 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese con il quale gli ispettori hanno accertato , in sintesi, che i rapporti tra e e CA non fossero effettivamente riconducibili CP_1
ad un appalto genuino
Gli ispettori hanno allora ritenuto la riconducibilità a di lavoratori di Parte_1
e CA;
è stato accertato in conseguenza : l'omesso versamento per l'importo di euro 43,.664,77 a titolo di contributi per il periodo marzo 2016 – 12
Agosto 2018 oltre ad euro 19733,73 a titolo di somme aggiuntive determinate secondo il regime dell'evasione contributiva;
l'omesso versamento di premi assicurativi , che saranno quantificati e richiesti con successivo provvedimento
CP_4
In relazione ai lavoratori dipendenti di è stato poi contestato : CP_1
per quanto concerne la signora l'errato inquadramento nella Parte_2 voce di tariffa della retribuzione imponibile totalmente scritto alla voce 0722 ( personale adibito a lavori di ufficio con l'utilizzo delle normali attrezzature elettriche
) anziché per la misura del 30% , sotto le voci di tariffa 6282 ( verniciatura ) e 6283( metalizzazione ) ; conseguentemente è stato contestato a l'omesso CP_1 versamento di premi assicurativi .
Il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza delle conclusioni ispettive in ordina alla sussistenza nella fattispecie di un appalto non genuino. Ha osservato testualmente: “ Le dichiarazioni raccolte dagli ispettori … non consentono di ritenere fondata la tesi della non genuinità dell'appalto: risulta infatti che i contatti tra il personale di e di quello di sono avvenuti per CP_1
organizzare il lavoro e avere contezza dello stato di avanzamento del lavoro e ciò mediante i rispettivi referenti . Non vi è prova che i referenti di abbiano CP_1 direttamente interferito sulle modalità di esecuzione del servizio da parte del personale di . La circostanza che il personale dell'appaltatore abbia impartito ai dipendenti dell'appaltatore delle disposizioni inerenti al risultato delle prestazioni , non è di per sé indice di appalto fraudolento , occorre infatti che le disposizioni impartite siano riconducibili i al potere direttivo del datore di lavoro , in quanto inerenti le concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative . Le dichiarazioni prodotte dall' provano che la gestione dei rapporti di lavoro del CP_2
personale di – anche sotto il profilo amministrativo – è stata di competenza esclusiva di tale società . Per quanto riguarda la subappaltatrice CA , con la quale non ha trattenuto un rapporto diretto, le pretese degli istituti CP_1
convenuti opposti sono parimenti infondate : non vi è prova in atti di ingerenza – né sotto l'aspetto organizzativo né sotto quello gestionale – da parte di CP_1 verso CA e/o verso il personale della stessa “ .
Per quanto riguarda la posizione , il Tribunale ha osservato che “ Parte_2
è stata assunta dal 1.9.2015 al 31.12.2019 alle dipendenze di con Pt_2 CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrata al livello 4° del CCNL
Metalmeccanici Piccola e Media Industria , con orario di lavoro a tempo part-time 6 ore . Ha allegato l'opponente che la signora ha svolto Parte_2 esclusivamente attività amministrativa e del sistema qualità . E' emerso , in effetti , dall'istruttoria che la dipendente anche se andava in produzione non agiva direttamente sulla stessa , ma si limitava a controllare ed , in ogni caso , tale mansione costituiva solo il 30% della sua attività lavorativa . Tanto è vero che nel momento in cui ha trasferito a gennaio 2018 la produzione della sede CP_1 di a quella di US SI, la signora fino a marzo 2018, ha Pt_3 Pt_2 seguitato ad operare presso la sede di , unitamente agli altri addetti Pt_3 all'amministrazione ”.
Ha proposto appello l' l' chiedendo , in riforma della sentenza , il rigetto CP_4
dell'opposizione . L , proponendo appello incidentale , ha chiesto , in riforma della sentenza , il CP_2 rigetto dell'opposizione .
Ha resistito chiedendo il rigetto degli appelli;
proponendo appello CP_1
incidentale condizionato ( v. foglio di precisazione delle conclusioni in data 2 dicembre 2024 ) la società , in caso , di accoglimento dell'appello incid4entale dell , ha chiesto alla Corte di “ dichiarare che nulla è dovuto da per il CP_2 CP_1
periodo antecedente il mese di novembre 2017 e determinare le eventuali somme aggiuntive secondo il regime dell'omissione ex art. 116, comma 8 , lettera a) legge
388 del 2000 e , per l'effetto , ricalcolare in riduzione i contributi , le sanzioni , gli interessi e gli oneri di riscossione “.
non si è costituita ed è stata dichiarata Controparte_3 contumace.
All'udienza del 6 Marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
APPELLO PRINCIPALE DELL' CP_4
Con un primo articolato e diffuso motivo di appello l censura la sentenza “ in CP_4 quanto contrasta evidentemente con gli elementi probatori emersi in sede ispettiva che hanno trovato integrale conferma all'esito della lunga istruttoria svolta in corso di causa , istruttoria della quale non v'è traccia alcuna nella sentenza in questione pur avendo il primo giudice escusso ben tredici testi …”
Richiamando diffusamente le risultanze istruttorie l'appellante conclude che “ è dunque pacificamente emerso che il personale della impiegato in esecuzione CP_5 delle lavorazioni presso veniva previamente selezionato da , CP_1 Per_1 amministratore unico di quest'ultima , il quale si riservava , all'esito dell'incontro con la persona inviata dalla , la decisione circa il suo impiego in azienda per il CP_5 tramite della Cooperativa. I lavoratori della cooperativa non erano dunque affatto impiegati in esecuzione di un effettivo servizio con organizzazione dei mezzi , esercizio dei poteri tipici del datore di lavoro sugli addetti e assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore , bensì erano organicamente inseriti nell'organizzazione produttiva della pseudo committente , che li gestiva CP_1 direttamente ( anche attraverso i propri dipendenti EH IB Ur , detto IB e e ne utilizzava illecitamente le prestazioni lavorative , mentre la Persona_2 cooperativa quale soggetto interposto , assumeva la mera titolarità formale dei rapporti di lavoro. Analoga interposizione si realizzava a decorrere dal 7.1.2019 per il tramite della cooperativa CA , che assumeva la lavoratrice Parte_4
, per fornire mera manodopera alla pseudo committente , alla stessa CP_1 stregua delle dipendenti della SCT …”.
Con un secondo motivo censura la sentenza in relazione alla posizione CP_4 Pt_2
.
[...]
L'appellante rileva la contraddittorietà ed illogicità della sentenza rispetto alle risultanze istruttorie.
Osserva : “ Pur avendo ( il Tribunale ) correttamente evidenziato che l'istruttoria svolta in corso di causa ha confermato la circostanza sin dall'inizio dedotta dall , vale a dire il fatto che nel periodo temporale oggetto di accertamento Pt_5 ispettivo la signora si fosse recata nel reparto produzione al fine di svolgere Pt_2
la propria attività di controllo qualità sia pure nella ridotta percentuale del 30% della propria attività lavorativa …ha inopinatamente disatteso l'inquadramento tariffario proposto da in conformità alle percentuali sopra riportate rigettando CP_4
la richiesta di integrazione premio conseguentemente avanzata dall' “. Pt_5
APPELLO INCIDENTALE DELL' CP_2
Con un unico articolato motivo di appello l' , richiamando le risultanze CP_2 documentali e le dichiarazioni rese dai lavoratori sia in sede ispettiva sia nell'istruttoria resa in Tribunale , assume l'erroneità della sentenza laddove il
Tribunale ha ritenuto non provata la non genuinità dell'appalto di cui è causa .
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente , in ragione della loro oggettiva connessione sono, ad avviso del collegio, fondati .
In merito al primo motivo dell'appello dell' ed al motivo di appello dell il CP_4 CP_2
Collegio ritiene , contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che nella fattispecie non sia ravvisabile la sussistenza di un appalto genuino, avendo l'istruttoria palesato l'instaurazione di una somministrazione illecita di manodopera.
Com'è noto, i requisiti costitutivi del contratto di appalto sono: a) compimento dell'opera o del servizio verso un corrispettivo e b) assunzione di tale obbligo da parte di un imprenditore che agisce in maniera autonoma rispetto al suo committente, assumendosene il rischio e organizzando autonomamente i mezzi necessari. Quando un soggetto utilizza la prestazione lavorativa di personale non assunto direttamente bensì fornito da un altro soggetto (a tal fine autorizzato) si profila l'istituto della somministrazione di lavoro.
La somministrazione si distingue dall'appalto per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore: nel contratto di appalto l'organizzazione risulta dall'esercizio da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto medesimo e dall'assunzione del rischio di impresa, sempre da parte dell'appaltatore.
Ciò posto, affinché un appalto sia considerato genuino è necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto di appalto, ossia, l'organizzazione autonoma del lavoro combinata al rischio di impresa e l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Per l'individuazione di un appalto lecito, anche aziendale e labour intensive, il giudice deve quindi svolgere un accertamento complesso volto alla verifica di entrambi i requisiti sopra menzionati, poiché la mancanza di anche uno soltanto dei due requisiti comporta l'illiceità dell'appalto generando, di conseguenza, la fattispecie dell'interposizione di manodopera, vietata ex lege.
Anche recentemente la Suprema Corte (vedi Cass., 12/04/2024, n.10005) ha avuto modo di ribadire, in relazione al concetto giuridico di appalto "labour intensive", che, “a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 18455 del 2023). È stato, inoltre ribadito che, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020, Cass.
n. 30624/2023)”.
La Suprema Corte ha in particolare anche affermato in relazione agli appalti c.d. leggeri ( come quello in esame per espressa ammissione della stessa : v. CP_1
pag. 13 memoria di appello ) che “una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009;
Cass. n. 9624 del 2008)” (così Cass. 18/11/2019, n. 29889)
Tenuto conto di tali principi ritiene il Collegio che nella fattispecie dalle risultanze istruttorie emerga come fossero realmente i dipendenti di a coordinare Parte_6
e dirigere direttamente i dipendenti dell'appaltatrice.
In tal senso , ad avviso del Collegio , va riconosciuta , nella libera valutazione del giudice, particolare e preminente attendibilità alle concordi dichiarazioni rese , per così dire “ a caldo “ ed al di là di ogni strategia difensiva , già in sede ispettiva da numerosi lavoratori dell'appaltatrice. .
ha fra l'altro dichiarato ( doc. 23 fasc. in primo grado;
) : “ Il Parte_7 CP_4 sig. , dipendente della e responsabile della produzione , ci diceva Per_2 CP_1
cosa dovevamo fare e controllava che fossero osservati i tempi per il montaggio …il sig. mi diceva se dovevo spostarmi allo smontaggio o al controllo qualità del Per_2 lavoro ….”
ha dichiarato ( doc. 26 fasc. ) : “ IB della ditta ci Parte_8 CP_4 CP_1
controllava nel lavoro, controllando i tempi e , richiamando chi non li rispettasse e verificando la corretta esecuzione del lavoro ….”
ha dichiarato ( doc. 27 fasc. : “…IB mi ha dato il Parte_9 CP_4
telaio ed i pezzi da montare , dicendomi cosa dovevo fare , come metterli …IB non mi ha detto subito il tempo in cui avrei dovuto eseguire il montaggio sul telaio . me lo ha detto dopo pochi giorni … Le direttive venivano date direttamente a tutti noi addetti al montaggio da IB che teneva sotto controllo i tempi di esecuzione …Dopo circa un paio di mesi dall'inizio della mia attività ci è stato riferito che noi della cooperativa dovevamo lavorare in una zona prestabilita e che le referenti erano
e …e ER . IB comunque continuava a controllare il nostro lavoro ed era Pt_4 al di sopra di e di ER in quanto diceva a e a noi direttamente se Pt_4 Pt_4 stavamo lavorando bene e che se non fossimo andate bene saremmo rimaste a casa
….”
ha dichiarato ( doc. 29 fasc. ) : “ …I temppi di esecuzione del Testimone_1 CP_4 lavoro venivano controllati da IB che passava tra le postazioni e ci diceva cosa dovevamo fare e organizzava tutti noi addetti al montaggio …IB gestiva il lavoro di tutti ed i tempi… “
ha dichiarato ( doc. 30 fasc. ) : “ IB ci dava le postazioni e Testimone_2 CP_4
controllava il nostro lavoro indicando i tempi di esecuzione . IB ci diceva quello che dovevamo fare , quali telai dovevamo lavorare … IB ci rimproverava e si lamentava con noi delle nostre pause ed interruzioni ….”. Anche se e ER Pt_4 sono state individuate come preposte , c'era sempre il controllo di IB che dava i tempi di lavoro di noi lavoratrici . Preciso che è capitato , che oltre ad BI , anche
della abbia dato ordini sia a me che ad altre colleghe della Per_2 CP_1 cooperativa ….
Va osservato inoltre che le lavoratrici suddette , già in sede ispettiva , hanno riferito anche di aver avuto , prima dell'assunzione da parte dell'appaltatrice , un colloquio preliminare con , amministratore unico di . Persona_1 CP_1 Tali dichiarazioni , rese in sede ispettiva , sono state totalmente confermate dalle lavoratrici indicate allorchè sono state sentite , in qualità di testi , in sede di istruttoria ( v. verbali di udienza 19.1.2023, 5.5.2023, 26.6.2023 , 13.10.2023 ).
Un coro di lavoratrici ha quindi confermato concordemente già in sede ispettiva di essere state nei fatti assoggettate direttamente , nell'ambito dell'attività resa e pur quando parte appaltatrice ha individuato figure referenti , al potere organizzativo e direttivo , attinente alle modalità esecutive della prestazione , di dipendenti di
. CP_1
Ne consegue , alla luce dei richiamati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità , la non genuinità degli appalti oggetto di causa e la sussistenza di una illecita somministrazione di lavoro.
Si deve aggiungere che , come giustamente osserva l in memoria , il fenomeno CP_4
interpositorio abusivo “ha visto il coinvolgimento di una ulteriore società - GI.
[...]
- che con le stesse modalità della ha assunto la titolarità formale del CP_7 CP_5 rapporto di lavoro della signora , per somministrare Parte_4
abusivamente a decorrere dal 7.1.2019 la lavoratrice in questione già formalmente in carico alla S.C.T. fino al 21.12.2018 ….”
Sentita già in sede ispettiva ( doc. 15 fasc. ) ha infatti Parte_4 CP_4
dichiarato di aver lavorato fino al 21.12.2018 presso come socia e CP_1 dipendente della e di aver ripreso a lavorare il 7.1.2019 con le stesse modalità CP_5 allorchè “ mi hanno fatto firmare un nuovo contratto con il nome di un'altra cooperativa , ma mi hanno riferito che non sarebbe cambiato nulla ….le mie mansioni non sono cambiate ed ho continuato a lavorare con le altre lavoratrici della al montaggio….”. CP_5
°°°
Per quanto riguarda la posizione della signora , l' ha Parte_2 CP_4 contestato l'errato inquadramento nella voce di tariffa della retribuzione imponibile totalmente scritto alla voce 0722 ( personale adibito a lavori di ufficio con l'utilizzo delle normali attrezzature elettriche ) anziché per la misura del 30% , sotto le voci di tariffa 6282 ( verniciatura ) e 6283 ( metalizzazione ) .
La conclusione cui è pervenuto l' è , ad avviso del collegio, fondata tenuto Pt_5 conto delle dichiarazioni anche in tal caso maggiormente attendibili rese per così dire a caldo dalla stessa n sede ispettiva ( doc. 22 fasc. in appello ) in Pt_2 CP_4 data 27.6.2018 .
a infatti dichiarato di essere occupata alle dipendenze di dal Pt_2 CP_1
2015 con la qualifica di addetta al servizio qualità precisando : “ Mi occupo di redigere le certificazioni qualità richieste dal cliente…. Nello svolgimento del mio lavoro effettuo accessi in reparto per controllo qualità e questo per circa il 30% del tempo lavorato … “.
In presenza di tale dichiarazione non appare decisivo in senso contrario il richiamo da parte di ( v. pag. 15 della memoria in appello ) alle dichiarazioni rese CP_1
dalla stessa e dalla teste nel corso dell'istruttoria orale espletata Pt_2 Tes_3 dal Tribunale e per le quali il controllo qualità veniva svolto da in ufficio Pt_2 senza che la stessa si recasse direttamente in produzione .
Si osserva che lo stesso Tribunale ha già rilevato che “ è emerso in effetti dall'istruttoria che la dipendente anche se andava in produzione ….si limitava a controllare ed , in ogni caso , tale mansione costituiva solo il 30% della sua attività lavorativa “.
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Appare infondato l'appello incidentale condizionato proposto da , in CP_1 seguito all'appello incidentale dell , con nota di conclusioni in data 2.12.2024. CP_2
L'appellante assume , richiamando sostanzialmente il doc. 3 prodotto in primo grado che dal contratto prodotto risulta che l'appalto con ha avuto decorrenza solo dal novembre 2017 .
L'assunto è pero smentito dall'esito e dai riferimenti temporali contenuti nel verbale di accertamento già sopra richiamato ed alla base dell'avviso di addebito opposto;
la stessa società peraltro ( v. pagina 4 punto o 9 del ricorso introduttivo del giudizio in data 18 gennaio 2023 ) ammette di aver affidato lavori in appalto alla società dall'anno 2016.
Appare poi infondata anche la richiesta applicazione del regime sanzionatorio correlato alla omissione e non all'evasione.
In relazione al regime delle sanzioni si deve infatti ritenere che la fattispecie in esame sia riconducibile alla più grave ipotesi dell'evasione contributiva : secondo la lettera b) dell'art.116 VIII comma L.23 dicembre 2000 n. 388 l'evasione è “connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.
Il Collegio osserva che alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. 3 maggio 2016 n. 8745; Cass. 16 settembre 2013 n. 21074; Cass. 25 giugno 2012
n.10509) per la ricorribilità del meno grave regime sanzionatorio dell'omissione contributiva è necessario che tutti gli adempimenti siano stati effettuati, mancando solo il pagamento del dovuto, mentre “il termine occultamento non indica necessariamente la assoluta mancanza di qualsiasi elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celato all'ente previdenziale (e quindi occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione” (così:
Cass. 27 dicembre 2011 n.28966). Né induce ad una diversa conclusione l'argomentazione della mancanza di prova dell'esistenza di un dolo specifico di occultare : ciò in quanto in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla lett. b) della disposizione in esame “ stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni” in relazione al fatto che la non implausibile mancanza di riscontri successivi consente de facto al datore di lavoro infedele di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare un versamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto (così Cass. 27 dicembre 2011 n. 28966 cit.) Ne “discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate e, dall'altro e al contempo, fa presumere la esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti” fatta salva la possibilità di vincere tale presunzione, proprio in quanto non assoluta, “con onere probatorio a carico del datore inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perché, ad es., gli adempimenti sono derivati da una negligenza o da altre circostanza)” (così : Cass. 27 dicembre 2011 n.28966 cit.), onere di allegazione e prova non assolto dalla società. Nella fattispecie , accertata la diversità tra la situazione "rappresentata" (id est: quella formalmente risultante dai documenti) e quella "effettiva" (id est: quella emersa all'esito della verifica prima ispettiva e poi giudiziale ), deve ritenersi integrata la situazione tipica che dà luogo al più grave regime sanzionatorio dell'evasione per essere configurabile l'occultamento "dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi" che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti.
In conclusione , In riforma della sentenza n. 296/2024 del Tribunale di US SI vanno rigettate le opposizioni proposte da con i ricorsi introduttivi dei Parte_10 procedimenti riuniti in primo grado.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di e sono liquidate in CP_1 favore di e , tenuto conto del valore della causa e dell'istruttoria svolta in CP_4 CP_2 primo grado , ex d.m. 55/2014 , come modificato dal d.m. 147/2022 , nell'importo specificato in dispositivo ( per euro 3000,00 per il primo grado , euro 2000,00 CP_4 per il grado di appello;
per : euro 4800,00 per il primo grado , euro 3500,00 per CP_2 il grado di appello ).
Spese compensate fra le altre parti processuali , attesa la contumacia di
[...]
. Controparte_3
PQM
In riforma della sentenza n. 296/2024 del Tribunale di US SI rigetta le opposizioni proposte da con i ricorsi introduttivi dei procedimenti Parte_10 riuniti in primo grado;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che in CP_1 favore di liquida in euro 5000,00, oltre spese generali ed oneri di legge ed in CP_4 favore di liquida in euro 8300,00, oltre spese generali ed oneri di legge;
CP_2
spese compensate per entrambi i gradi fra le altre parti
Si dà atto che sussistono per i presupposti per il versamento ulteriore CP_1 del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 223/2012. Milano 6 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau