CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/03/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 182 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guendalina Ruvio, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lara Burtone per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d con gli
Avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in Notar di Fiumicino del 22 marzo 2024 Persona_1
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello e note sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025
Per l'Ente appellato: v. memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 ottobre 2021, la adiva il Tribunale Parte_1 di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere appreso, a seguito di richiesta del 20 giugno 2021 ed attraverso la visualizzazione del proprio CP_ cassetto previdenziale , di una Nota di Rettifica attiva per il periodo di Dicembre
2020, emessa il 21 giugno 2021, con un importo a debito per l'azienda di € 5.832,98, importo comprensivo di sanzioni ed interessi, poi divenuto di € 5.857,78 come da successiva nota del 20 luglio 2021. CP_ L' aveva emesso la rettifica in base all'art. 1 co. 1175 L. n. 296 del 2006, a titolo di revoca delle agevolazioni di cui agli artt. 3 e 27 del D.L. 104 del 2020 nonché dell'incentivo di cui all'art. 1 c. 10 della L. n. 160 del 27 Dicembre 2019.
L'art. 3 succitato accordava l'esonero dal pagamento dei contributi per le imprese beneficiarie di ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020 che non avessero richiesto trattamenti di integrazione salariale ex art. 1 del D.L. 104/2020.
L'art. 27 stesso D.L. esonerava dal pagamento del 30% dei contributi i datori di lavoro la cui sede ricade in determinate aree svantaggiate, tra le quali la Sicilia (c.d. sud), di cui la società ricorrente aveva fruito. Controparte_2
L'art. 1 c. 10 della L. 160 del 2019 incentivava le assunzioni di infra-trentacinquenni con un incentivo pari al 50 % dei contributi dovuti dai datori. CP_ La revoca e la conseguente pretesa creditoria dell' verso la società ricorrente nasceva da asserite irregolarità contributive verificatesi nei periodi indicati nelle note di rettifica ed ostative al riconoscimento degli anzidetti benefici.
Convinta della propria regolarità contributiva, risultante dal DURC Prot. CP_
del 25 settembre 2020, la società ricorrente aveva invitato l' Parte_3 all'annullamento in autotutela delle note di rettifica, ottenendo però riscontro negativo, posto che l'Istituto aveva ribadito la sussistenza di irregolarità afferenti alla gestione
. CP_3
Di qui un ricorso amministrativo, però ancora pendente alla data di presentazione del ricorso giudiziario.
Illustrate le proprie argomentazioni in diritto, la società concludeva chiedendo CP_ dichiararsi infondata la pretesa creditoria dell' e la vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l che, esposte le sue difese, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 157/2024 del 21 marzo 2024 il Tribunale adito rigettava il ricorso e compensava le spese.
Pag. 2 di 7 Riassunte le tesi delle parti, il Tribunale ha preliminarmente osservato, concordando CP_ con l' , che “il datore di lavoro è sempre perfettamente consapevole dell'ammontare dei contributi da pagare, dovendo applicare aliquote predefinite”.
Il primo giudice ha poi richiamato giurisprudenza secondo la quale l'omessa segnalazione dell'irregolarità, con invito a sanare entro 15 giorni (segnalazione prevista dall'art. 7 D.M. 24 ottobre 2007), non determina l'illegittimità del diniego del DURC ma CP_ semmai di una responsabilità risarcitoria dell' .
Il primo giudice ha riportato il testo dell'art. 1 co. 1175 della L. n. 296 del 2006, per poi osservare che il “ non deve essere inteso in senso materiale come un documento in Pt_4 possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero
l'emissione”.
Il Tribunale ha proseguito con il richiamo al D.M. n. 24 ottobre 2007, osservando, sempre sulla scorta di giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, “che la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato”.
Nella specie nulla di tutto ciò era avvenuto. In contrario alla tesi della ricorrente, il fatto che, formalmente, il fosse stato rilasciato non comportava l'infondatezza Pt_4 CP_ delle richieste dell' di cui alle note di rettifica, dal momento che, come da orientamento della giurisprudenza di legittimità, doveva darsi prevalenza al dato sostanziale dell'effettiva sussistenza della regolarità contributiva, perché valorizzando, viceversa, il dato meramente formale dell'emissione del DURC ci si porrebbe in contrasto con la ratio dell'art. 1 co. 1175 della L. n. 296 del 2006 che è quella di attenersi “alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”, altrimenti ingiustificatamente riconosciuti al datore di lavoro in realtà non regolarmente adempiente.
Era poi lo stesso datore di lavoro ad essere onerato di provare di avere diritto agli sgravi e, dunque, la regolarità della contribuzione versata. La società ricorrente non aveva adempiuto l'onere in questione, limitandosi ad affermare ma non a provare di avere effettuato il regolare versamento del contributo , a fronte del “documento CP_3 attestante l'irregolarità contributiva per la gestione , relativamente al mese di CP_3 dicembre 2020 (periodo non contestato)”.
Di qui la statuizione di rigetto.
Pag. 3 di 7 La soccombente propone appello e chiede, con la riforma della sentenza, “dichiararsi la illegittimità e/o la nullità delle note di rettifica per il periodo di Dicembre 2020, emessa il
21/06/2021, contenente un importo a debito per l'azienda pari a Euro 5.832,98, importo comprensivo di sanzioni ed interessi;
e avverso la nota di rettifica resa disponibile tramite cassetto previdenziale il 16/07/2021, per un importo a debito, comprensivo di
Sanzioni ed Interessi, di Euro 5.857,78 recando la data di emissione del 20/07/202, con conseguenziale riconoscimento delle agevolazioni previste dall'Art. 3 del DL 104 del 2020
e di cui all'art 27 del medesimo decreto, nonché l'incentivo di cui all'art. 1 c. 10 della L. n.
160 del 27 Dicembre 2019.” CP_ Si è qui costituito l' , che ha chiesto il rigetto del gravame.
L'appellante dapprima richiama giurisprudenza di merito secondo cui, per esigenze di stabilità e certezza, il successivo accertamento di irregolarità contributive non potrebbe legittimare il recupero degli sgravi nel frattempo fruiti sulla base di DURC già emessi CP_ con preclusione per l' di procedere alla revoca di agevolazioni di cui l'azienda interessata abbia fruito durante i periodi per i quali era in possesso di Documento anzidetto.
Altro richiamo alla giurisprudenza di merito concerne l'applicazione dell'art. 7 del D.M. CP_ del 24 ottobre 2007; l'omesso invio da parte dell' della comunicazione di irregolarità contributiva con annesso invito a provvedere alla sanatoria sarebbe preclusivo dell'emissione di note di rettifica per l'addebito ed il recupero dei benefici contributivi già riconosciuti al datore di lavoro.
Dopo uno schema riassuntivo (pag. 13 ricorso in appello) delle modifiche richieste, tanto in fatto quanto in diritto, alla sentenza impugnata, l'appellante, con il primo motivo, censura l'affermazione del Tribunale circa il mancato assolvimento dell'onere della società di provare il regolare adempimento delle obbligazioni contributive, adempimento che, viceversa, emergeva già dai documenti nn. 3, 4 e 5 allegati al ricorso introduttivo di primo grado.
Con il secondo motivo, l'appellante insiste sul mancato invio, da parte dell'Istituto, della comunicazione dell'irregolarità contributiva e dell'invito a provvedere alla regolarizzazione, mancando il quale l'Istituto stesso non potrebbe procedere all'unilaterale emissione di note di rettifica, che non possono essere equiparate al suddetto invito, in quanto esse non illustrano il complesso della situazione contributiva della ditta né quali possono essere le conseguenze per la ditta stessa dell'eventuale mancata regolarizzazione. Tale modus procedendi condurrebbe anche a gravi difficoltà finanziarie per le imprese, soggette a perdite ingenti a causa di una pregressa e non segnalata omissione contributiva magari di poche decine a centinaia di euro. Pertanto,
Pag. 4 di 7 come sancito sempre da giurisprudenza di merito richiamata in ricorso, le note di rettifica dovevano considerarsi nulle per violazione della procedura prevista dalla legge.
Altro errore del Tribunale era consistito “nel non verificare l'importo delle omissioni contributive e nell'avallare il recupero delle agevolazioni”.
*********
Il primo motivo di appello è infondato.
I documenti nn. 3, 4 e 5 allegati al fascicolo di parte di primo grado (identica la numerazione per il fascicolo in appello), consistono:
a) Doc. 3 – nella richiesta del 2 luglio 2021 inoltrata in via telematica dalla CP_
all' , con la quale la società “comunica che dalla consultazione del Pt_1 cassetto previdenziale risulta che l'azienda sia in regola per poter beneficiare dei benefici contributivi di cui legittimamente fruisce” e di conseguenza chiede CP_ all' “di voler annullare la nota di rettifica dando comunicazione allo CP_ scrivente”, cui segue la risposta dell' nei termini appresso trascritti “in riferimento alla nota in oggetto (quella di rettifica n.d.r.), si riscontra che la stessa è stata emessa a seguito di DURC INPS_25484473 del 22/03/2021, che risulta negativo per irregolarità afferenti alla gestione . Ciò determina il CP_3 recupero delle agevolazioni fruite nei flussi Uniemens relativi ai periodi antecedenti al indicato. Si conferma pertanto la nota di rettifica”. Pt_4 CP_ b) Doc. 4 – nella richiesta del 23 luglio 2021 inviata telematicamente all dalla e sostanzialmente identica alla precedente, posto che reca il seguente Pt_1 testo: “ Nota Oggetto: nota di rettifica periodo 12/2020 In relazione alla nota in oggetto, emessa ai sensi dell'art. 1 c. 1175 della legge 296/2006, si comunica che l'azienda, nel periodo considerato, era in regola per poter beneficiare delle agevolazioni contributive di cui legittimamente ha fruito , come attestato d DURC prot. . Si prega di prenderne nota e di voler annullare la nota di Parte_3 CP_ rettifica”. Testualmente identica alla precedente la nota di riscontro dell :
“in riferimento alla nota in oggetto, si riscontra che la stessa è stata emessa a seguito di DURC INPS_25484473 del 22/03/2021, che risulta negativo per irregolarità afferenti alla gestione . Ciò determina il recupero delle CP_3 agevolazioni fruite nei flussi Uniemens relativi ai periodi antecedenti al Pt_4 indicato. Si conferma pertanto la nota di rettifica”;
c) Doc. 5 – si tratta semplicemente del DURC prot. . Parte_3
I primi due documenti (3 e 4) non provano assolutamente nulla, se non la persistenza, dopo la contestazione della , della ragione di controversia fra le parti, non Pt_1 CP_ avendo l' accolto la richiesta di annullamento delle note di rettifica.
Pag. 5 di 7 Il DURC prot. attestava bensì la regolarità contributiva della Parte_3 Pt_1 CP_ nei confronti sia dell' sia dell' , ma con riferimento ad un periodo diverso da CP_3 quello in relazione al quale si era verificato l'inadempimento posto a base delle note di rettifica. Come si legge nel summenzionato DURC, trattasi di documento che “ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla CP_ stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell' , dell' e della CNCE per le CP_3 imprese che svolgono attività dell'edilizia” (grassetto dell'estensore). Come si evince sempre dallo stesso DURC, la relativa richiesta era stata presentata il 25 settembre
2020, quindi l'attestazione di regolarità contributiva si riferiva a quella data, senza viceversa interessare minimamente il periodo successivo. E come rappresenta la stessa
, e come emerge dalle note di rettifica dalla stessa prodotte, il periodo di Pt_1 competenza in cui si è verificato l'inadempimento contributivo è il dicembre 2020, del tutto estraneo, per quanto appena detto, all'attestazione di regolarità contenuta nel
DURC prot. . In relazione al detto periodo di competenza, come Parte_3 correttamente rilevato dal Tribunale, la società appellante non ha fornito alcuna prova di avere regolarmente adempiuto.
Il secondo motivo di appello è inammissibile e comunque anch'esso infondato.
Il Tribunale ha espressamente richiamato giurisprudenza di legittimità (soprattutto
Cass. sez. lav. 25 ottobre 2018 n. 27109) secondo la quale l'omesso invio, ex art. 7
D.M. 24 ottobre 2007 della comunicazione di irregolarità e dell'invito a sanarla non è ostativa al recupero degli sgravi contributivi indebitamente percepiti, salva l'eventuale responsabilità risarcitoria dell'Ente previdenziale. L'appellante non ha minimamente censurato l'adesione del Tribunale a questo indirizzo interpretativo, non spiegando perché lo stesso dovrebbe ritenersi errato e limitandosi a richiamare pronunce di merito bensì conformi al proprio assunto, ma anteriori all'intervento in senso opposto, chiarificatore e nomofilattico della Suprema Corte. Manca dunque una esposizione ragionata e specifica degli argomenti critici verso la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo. Peraltro, l'indirizzo interpretativo fatto proprio dal Tribunale ha poi trovato non poche conferme (Cass. Sez.
Lav. 17 agosto 2022 n. 24854, Cass. 15 dicembre 2022 n. 36846, Cass. Sez. Lav. 19 luglio 2023 n. 21378, Cass. Sez. Lav. 2 dicembre 2024 n. 30788), per cui, non ravvisandosi motivo per discostarsi da un orientamento ormai ampiamente consolidato, la censura è anche infondata.
Chiaramente inammissibile il terzo ed ultimo motivo di appello, con cui la si è Pt_1 testualmente limitata ad affermare che il Tribunale avrebbe errato “nel non verificare
Pag. 6 di 7 l'importo delle omissioni contributive e nell'avallare il recupero delle agevolazioni”, senza ulteriori specificazioni e chiarimenti.
Di qui l'integrale rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione di compensi compresi fra i minimi ed i medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause del terzo CP_ scaglione di valore, visto l'importo preteso a titolo restitutorio dall' . Non viene tuttavia liquidata la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto dell'immediatezza della decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A la sentenza n. 157/2024 del 21 marzo 2024 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
C O N D A N N A
La società appellante a rifondere all'Ente appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
Pag. 7 di 7
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 182 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guendalina Ruvio, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lara Burtone per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d con gli
Avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in Notar di Fiumicino del 22 marzo 2024 Persona_1
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello e note sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025
Per l'Ente appellato: v. memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8 ottobre 2021, la adiva il Tribunale Parte_1 di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere appreso, a seguito di richiesta del 20 giugno 2021 ed attraverso la visualizzazione del proprio CP_ cassetto previdenziale , di una Nota di Rettifica attiva per il periodo di Dicembre
2020, emessa il 21 giugno 2021, con un importo a debito per l'azienda di € 5.832,98, importo comprensivo di sanzioni ed interessi, poi divenuto di € 5.857,78 come da successiva nota del 20 luglio 2021. CP_ L' aveva emesso la rettifica in base all'art. 1 co. 1175 L. n. 296 del 2006, a titolo di revoca delle agevolazioni di cui agli artt. 3 e 27 del D.L. 104 del 2020 nonché dell'incentivo di cui all'art. 1 c. 10 della L. n. 160 del 27 Dicembre 2019.
L'art. 3 succitato accordava l'esonero dal pagamento dei contributi per le imprese beneficiarie di ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020 che non avessero richiesto trattamenti di integrazione salariale ex art. 1 del D.L. 104/2020.
L'art. 27 stesso D.L. esonerava dal pagamento del 30% dei contributi i datori di lavoro la cui sede ricade in determinate aree svantaggiate, tra le quali la Sicilia (c.d. sud), di cui la società ricorrente aveva fruito. Controparte_2
L'art. 1 c. 10 della L. 160 del 2019 incentivava le assunzioni di infra-trentacinquenni con un incentivo pari al 50 % dei contributi dovuti dai datori. CP_ La revoca e la conseguente pretesa creditoria dell' verso la società ricorrente nasceva da asserite irregolarità contributive verificatesi nei periodi indicati nelle note di rettifica ed ostative al riconoscimento degli anzidetti benefici.
Convinta della propria regolarità contributiva, risultante dal DURC Prot. CP_
del 25 settembre 2020, la società ricorrente aveva invitato l' Parte_3 all'annullamento in autotutela delle note di rettifica, ottenendo però riscontro negativo, posto che l'Istituto aveva ribadito la sussistenza di irregolarità afferenti alla gestione
. CP_3
Di qui un ricorso amministrativo, però ancora pendente alla data di presentazione del ricorso giudiziario.
Illustrate le proprie argomentazioni in diritto, la società concludeva chiedendo CP_ dichiararsi infondata la pretesa creditoria dell' e la vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l che, esposte le sue difese, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 157/2024 del 21 marzo 2024 il Tribunale adito rigettava il ricorso e compensava le spese.
Pag. 2 di 7 Riassunte le tesi delle parti, il Tribunale ha preliminarmente osservato, concordando CP_ con l' , che “il datore di lavoro è sempre perfettamente consapevole dell'ammontare dei contributi da pagare, dovendo applicare aliquote predefinite”.
Il primo giudice ha poi richiamato giurisprudenza secondo la quale l'omessa segnalazione dell'irregolarità, con invito a sanare entro 15 giorni (segnalazione prevista dall'art. 7 D.M. 24 ottobre 2007), non determina l'illegittimità del diniego del DURC ma CP_ semmai di una responsabilità risarcitoria dell' .
Il primo giudice ha riportato il testo dell'art. 1 co. 1175 della L. n. 296 del 2006, per poi osservare che il “ non deve essere inteso in senso materiale come un documento in Pt_4 possesso dell'azienda, ma sta a significare che per fruire di benefici contributivi devono sussistere tutte le condizioni di regolarità contributiva aziendale che ne giustificherebbero
l'emissione”.
Il Tribunale ha proseguito con il richiamo al D.M. n. 24 ottobre 2007, osservando, sempre sulla scorta di giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, “che la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato”.
Nella specie nulla di tutto ciò era avvenuto. In contrario alla tesi della ricorrente, il fatto che, formalmente, il fosse stato rilasciato non comportava l'infondatezza Pt_4 CP_ delle richieste dell' di cui alle note di rettifica, dal momento che, come da orientamento della giurisprudenza di legittimità, doveva darsi prevalenza al dato sostanziale dell'effettiva sussistenza della regolarità contributiva, perché valorizzando, viceversa, il dato meramente formale dell'emissione del DURC ci si porrebbe in contrasto con la ratio dell'art. 1 co. 1175 della L. n. 296 del 2006 che è quella di attenersi “alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi”, altrimenti ingiustificatamente riconosciuti al datore di lavoro in realtà non regolarmente adempiente.
Era poi lo stesso datore di lavoro ad essere onerato di provare di avere diritto agli sgravi e, dunque, la regolarità della contribuzione versata. La società ricorrente non aveva adempiuto l'onere in questione, limitandosi ad affermare ma non a provare di avere effettuato il regolare versamento del contributo , a fronte del “documento CP_3 attestante l'irregolarità contributiva per la gestione , relativamente al mese di CP_3 dicembre 2020 (periodo non contestato)”.
Di qui la statuizione di rigetto.
Pag. 3 di 7 La soccombente propone appello e chiede, con la riforma della sentenza, “dichiararsi la illegittimità e/o la nullità delle note di rettifica per il periodo di Dicembre 2020, emessa il
21/06/2021, contenente un importo a debito per l'azienda pari a Euro 5.832,98, importo comprensivo di sanzioni ed interessi;
e avverso la nota di rettifica resa disponibile tramite cassetto previdenziale il 16/07/2021, per un importo a debito, comprensivo di
Sanzioni ed Interessi, di Euro 5.857,78 recando la data di emissione del 20/07/202, con conseguenziale riconoscimento delle agevolazioni previste dall'Art. 3 del DL 104 del 2020
e di cui all'art 27 del medesimo decreto, nonché l'incentivo di cui all'art. 1 c. 10 della L. n.
160 del 27 Dicembre 2019.” CP_ Si è qui costituito l' , che ha chiesto il rigetto del gravame.
L'appellante dapprima richiama giurisprudenza di merito secondo cui, per esigenze di stabilità e certezza, il successivo accertamento di irregolarità contributive non potrebbe legittimare il recupero degli sgravi nel frattempo fruiti sulla base di DURC già emessi CP_ con preclusione per l' di procedere alla revoca di agevolazioni di cui l'azienda interessata abbia fruito durante i periodi per i quali era in possesso di Documento anzidetto.
Altro richiamo alla giurisprudenza di merito concerne l'applicazione dell'art. 7 del D.M. CP_ del 24 ottobre 2007; l'omesso invio da parte dell' della comunicazione di irregolarità contributiva con annesso invito a provvedere alla sanatoria sarebbe preclusivo dell'emissione di note di rettifica per l'addebito ed il recupero dei benefici contributivi già riconosciuti al datore di lavoro.
Dopo uno schema riassuntivo (pag. 13 ricorso in appello) delle modifiche richieste, tanto in fatto quanto in diritto, alla sentenza impugnata, l'appellante, con il primo motivo, censura l'affermazione del Tribunale circa il mancato assolvimento dell'onere della società di provare il regolare adempimento delle obbligazioni contributive, adempimento che, viceversa, emergeva già dai documenti nn. 3, 4 e 5 allegati al ricorso introduttivo di primo grado.
Con il secondo motivo, l'appellante insiste sul mancato invio, da parte dell'Istituto, della comunicazione dell'irregolarità contributiva e dell'invito a provvedere alla regolarizzazione, mancando il quale l'Istituto stesso non potrebbe procedere all'unilaterale emissione di note di rettifica, che non possono essere equiparate al suddetto invito, in quanto esse non illustrano il complesso della situazione contributiva della ditta né quali possono essere le conseguenze per la ditta stessa dell'eventuale mancata regolarizzazione. Tale modus procedendi condurrebbe anche a gravi difficoltà finanziarie per le imprese, soggette a perdite ingenti a causa di una pregressa e non segnalata omissione contributiva magari di poche decine a centinaia di euro. Pertanto,
Pag. 4 di 7 come sancito sempre da giurisprudenza di merito richiamata in ricorso, le note di rettifica dovevano considerarsi nulle per violazione della procedura prevista dalla legge.
Altro errore del Tribunale era consistito “nel non verificare l'importo delle omissioni contributive e nell'avallare il recupero delle agevolazioni”.
*********
Il primo motivo di appello è infondato.
I documenti nn. 3, 4 e 5 allegati al fascicolo di parte di primo grado (identica la numerazione per il fascicolo in appello), consistono:
a) Doc. 3 – nella richiesta del 2 luglio 2021 inoltrata in via telematica dalla CP_
all' , con la quale la società “comunica che dalla consultazione del Pt_1 cassetto previdenziale risulta che l'azienda sia in regola per poter beneficiare dei benefici contributivi di cui legittimamente fruisce” e di conseguenza chiede CP_ all' “di voler annullare la nota di rettifica dando comunicazione allo CP_ scrivente”, cui segue la risposta dell' nei termini appresso trascritti “in riferimento alla nota in oggetto (quella di rettifica n.d.r.), si riscontra che la stessa è stata emessa a seguito di DURC INPS_25484473 del 22/03/2021, che risulta negativo per irregolarità afferenti alla gestione . Ciò determina il CP_3 recupero delle agevolazioni fruite nei flussi Uniemens relativi ai periodi antecedenti al indicato. Si conferma pertanto la nota di rettifica”. Pt_4 CP_ b) Doc. 4 – nella richiesta del 23 luglio 2021 inviata telematicamente all dalla e sostanzialmente identica alla precedente, posto che reca il seguente Pt_1 testo: “ Nota Oggetto: nota di rettifica periodo 12/2020 In relazione alla nota in oggetto, emessa ai sensi dell'art. 1 c. 1175 della legge 296/2006, si comunica che l'azienda, nel periodo considerato, era in regola per poter beneficiare delle agevolazioni contributive di cui legittimamente ha fruito , come attestato d DURC prot. . Si prega di prenderne nota e di voler annullare la nota di Parte_3 CP_ rettifica”. Testualmente identica alla precedente la nota di riscontro dell :
“in riferimento alla nota in oggetto, si riscontra che la stessa è stata emessa a seguito di DURC INPS_25484473 del 22/03/2021, che risulta negativo per irregolarità afferenti alla gestione . Ciò determina il recupero delle CP_3 agevolazioni fruite nei flussi Uniemens relativi ai periodi antecedenti al Pt_4 indicato. Si conferma pertanto la nota di rettifica”;
c) Doc. 5 – si tratta semplicemente del DURC prot. . Parte_3
I primi due documenti (3 e 4) non provano assolutamente nulla, se non la persistenza, dopo la contestazione della , della ragione di controversia fra le parti, non Pt_1 CP_ avendo l' accolto la richiesta di annullamento delle note di rettifica.
Pag. 5 di 7 Il DURC prot. attestava bensì la regolarità contributiva della Parte_3 Pt_1 CP_ nei confronti sia dell' sia dell' , ma con riferimento ad un periodo diverso da CP_3 quello in relazione al quale si era verificato l'inadempimento posto a base delle note di rettifica. Come si legge nel summenzionato DURC, trattasi di documento che “ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla CP_ stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell' , dell' e della CNCE per le CP_3 imprese che svolgono attività dell'edilizia” (grassetto dell'estensore). Come si evince sempre dallo stesso DURC, la relativa richiesta era stata presentata il 25 settembre
2020, quindi l'attestazione di regolarità contributiva si riferiva a quella data, senza viceversa interessare minimamente il periodo successivo. E come rappresenta la stessa
, e come emerge dalle note di rettifica dalla stessa prodotte, il periodo di Pt_1 competenza in cui si è verificato l'inadempimento contributivo è il dicembre 2020, del tutto estraneo, per quanto appena detto, all'attestazione di regolarità contenuta nel
DURC prot. . In relazione al detto periodo di competenza, come Parte_3 correttamente rilevato dal Tribunale, la società appellante non ha fornito alcuna prova di avere regolarmente adempiuto.
Il secondo motivo di appello è inammissibile e comunque anch'esso infondato.
Il Tribunale ha espressamente richiamato giurisprudenza di legittimità (soprattutto
Cass. sez. lav. 25 ottobre 2018 n. 27109) secondo la quale l'omesso invio, ex art. 7
D.M. 24 ottobre 2007 della comunicazione di irregolarità e dell'invito a sanarla non è ostativa al recupero degli sgravi contributivi indebitamente percepiti, salva l'eventuale responsabilità risarcitoria dell'Ente previdenziale. L'appellante non ha minimamente censurato l'adesione del Tribunale a questo indirizzo interpretativo, non spiegando perché lo stesso dovrebbe ritenersi errato e limitandosi a richiamare pronunce di merito bensì conformi al proprio assunto, ma anteriori all'intervento in senso opposto, chiarificatore e nomofilattico della Suprema Corte. Manca dunque una esposizione ragionata e specifica degli argomenti critici verso la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo. Peraltro, l'indirizzo interpretativo fatto proprio dal Tribunale ha poi trovato non poche conferme (Cass. Sez.
Lav. 17 agosto 2022 n. 24854, Cass. 15 dicembre 2022 n. 36846, Cass. Sez. Lav. 19 luglio 2023 n. 21378, Cass. Sez. Lav. 2 dicembre 2024 n. 30788), per cui, non ravvisandosi motivo per discostarsi da un orientamento ormai ampiamente consolidato, la censura è anche infondata.
Chiaramente inammissibile il terzo ed ultimo motivo di appello, con cui la si è Pt_1 testualmente limitata ad affermare che il Tribunale avrebbe errato “nel non verificare
Pag. 6 di 7 l'importo delle omissioni contributive e nell'avallare il recupero delle agevolazioni”, senza ulteriori specificazioni e chiarimenti.
Di qui l'integrale rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione di compensi compresi fra i minimi ed i medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause del terzo CP_ scaglione di valore, visto l'importo preteso a titolo restitutorio dall' . Non viene tuttavia liquidata la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto dell'immediatezza della decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A la sentenza n. 157/2024 del 21 marzo 2024 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
C O N D A N N A
La società appellante a rifondere all'Ente appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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