TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti (g.o.p.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 419/2021, promossa da:
(cod. fisc. - partita IVA n. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Montorio al Vomano (TE), c.da SS Trinità, Zona
Industriale, s.n.c., nonché , in qualità di trasgressore Parte_2 obbligato in solido, nato a [...] al Vomano (TE) in data 8/06/1964 (cod. fisc.
) ed ivi residente, in Via Beretra n. 8, entrambi elettivamente C.F._1 domiciliati in Teramo, Corso De Michetti n. 67, nello studio dell'Avv. Alessio De Iuliis e dell'Avv. Annalisa De Iuliis, entrambi del foro di Teramo, che li rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso depositato telematicamente
RICORRENTI
CONTRO
l' , sede territoriale di Teramo, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di Teramo, via F. Franchi n. 37, rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla dott.ssa Alfonsina Palmieri, funzionario in servizio presso la stessa sede.
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza - ingiunzione ITL n. 28/2021 del 2/02/2021, notificata in data
8/02/2021 dell'importo di euro 2.362,60 emessa a seguito di verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019007056/T01 del 6/07/2020, notificato ai ricorrenti nella loro qualità spiegata in epigrafe in data
15/07/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- Conferma l'ordinanza - ingiunzione ITL n. 28/2021 del 2/02/2021, notificata in data
8/02/2021; Con
- Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore dell , liquidate in euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 429 comma 1 secondo periodo c.p.c., indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Teramo lì 29/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale