Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 22/07/2025, n. 14602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14602 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14602/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04811/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4811 del 2025, proposto da
AL RO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Barillà e Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata in data 22.12.2023, nr domanda 34186, e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento, con ordine di pronunciarsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Dicastero intimato;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico;
Rilevato che:
- con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato e depositato il 16.4.2025 l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 22.12.2023 domanda ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- l’amministrazione si è costituita in resistenza con comparsa di stile;
- in data 8.7.2025, parte ricorrente ha depositato:
a) la nota con cui ha manifestato al Ministero dell’istruzione e del merito l’intenzione di iscriversi ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, conv. con modif. dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e ha al contempo formalizzato la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo in questione;
b) la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, “essendo ormai irrimediabilmente mutato il quadro fattuale, alla luce delle sopravvenienze, di cui si è dato atto” ;
- che alla camera di consiglio del 15.7.2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che - in assenza, tra l’altro, dell’opposizione della parte resistente - non resti al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO