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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1250/2022 R.G.C., trattenuta in decisione all'udienza di p.c. del 21.01.2025, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20) scaduti in data
5.03.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Orazio del foro di Parte_1
Lanciano ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Altino (CH) alla Via
Nazionale n. 587, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona del responsabile della Direzione di Credit Controparte_1
Management sig.ra e per essa in qualità di procuratrice Controparte_2
GE. in persona del suo procuratore p.t. , Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Griffanti del foro di Milano ed elettivamente presso e nel suo studio in Milano alla Via Barona n. 12, in forza di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 258/2022 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 07.07.2022 – Somministrazione. Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 258/2022 pubblicata il 7.07.2022 dal Tribunale Ordinario di Lanciano,
Giudice dott. Cesare D'Annunzio, a definizione del giudizio n. 115/2020 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
a) in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato in via monitoria per i motivi esposti sub 1) della parte in fatto del presente atto e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 430/2019 del 28.10.2019 emesso dal
Tribunale Ordinario di Lanciano nel procedimento iscritto al n. 985/2019 R.G.;
b) in via principale e nel merito: in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto e in ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
c) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Sig. Pt_1
e, per gli effetti, confermare la Sentenza n. 258/2022, pronunciata in data 05
[...]
luglio 2022 dal Tribunale di Lanciano a definizione del giudizio R.G. n. 115/2020.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA ai sensi di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 115/2020 promosso da contro on atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
430/2019 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.412,45 a fronte di fatture emesse per forniture di energia elettrica e gas nel periodo 2008/2019) di cui aveva invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta, contestando l'opposizione– il Tribunale di Lanciano così statuiva: “ • revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 430/19 DI - 985/19 RG emesso dal Tribunale di Lanciano il 28/10/2019 ; • condanna al Parte_1 pagamento dell'importo di € 9.904,95 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ed al pagamento delle spese per la fase monitoria nell 'ammontare liquidato nel decreto ingiuntivo • Condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.600,00 per compensi, oltre Controparte_1
15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA. • Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1 Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno dell'opposizione l'opponente aveva: - eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle fatture azionate, per l'intervenuto decorso del termine quinquennale, sostenendo altresì l'erroneità dei conteggi applicati, ritenendo eccessive le quantità di energia elettrica fatturate;
- eccepito che nella fattura relativa al periodo dicembre 2008 – gennaio 2011 erano stati contemplati periodi già compresi in precedenti fatture, pagate.
1.2 Dava ancora atto che la società convenuta opposta si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, rilevando altresì che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto mediante la diffida del 19 giugno 2015, rifiutata dal destinatario il 26 giugno
2015.
1.3 Rappresentava, inoltre, che nel corso del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo in sede di conciliazione presso la CCIAA locale, che tuttavia non era stato eseguito dall'opponente, sicché le parti avevano invocato il prosieguo del giudizio.
1.4 Il giudice rigettava in primo luogo l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice, ritenendo la diffida del 19 giugno 2015, inviata dalla società convenuta con raccomandata a/r, rifiutata il successivo 26 giugno 2015, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione;
diffida peraltro reiterata l'11 febbraio 2019, regolarmente ricevuta dal destinatario.
Considerava che il rifiuto della raccomandata costituiva atto equiparabile all'avvenuta ricezione: infatti l'invio era stato effettuato al soggetto e all'indirizzo corrispondenti alle intestazioni delle fatture, e l'atto era pervenuto a tale indirizzo ove non era stato recapitato per motivo non imputabile al mittente.
Evidenziava che il rilievo dell'attore, con riferimento al fatto che il rifiuto poteva ritenersi legittimo in quanto il plico era indirizzato al civico n. 24 anziché al civico n. 24/A, era insufficiente a privare tale invio dei necessari requisiti per giungere al destinatario, indicato chiaramente nella persona dell'attore, e comunque quest'ultimo non aveva allegato alcuna circostanza utile a far ritenere che l'omessa indicazione del sub a del civico avesse avuto una effettiva incidenza ai fini dell'esito della notifica, senza considerare che tali affermazioni miravano in sostanza a privare di ogni rilievo l'operato dell'agente postale che aveva certificato il richiamato rifiuto.
1.5 Nel merito, il giudice sottolineava che non vi era contestazione in ordine alla esistenza tra le parti del contratto di fornitura del gas e del contratto di fornitura di energia elettrica, entrambi presso l'indirizzo dell'attore in Contrada Boccagrande 24/A di Paglieta.
Rilevava, inoltre, che le doglianze dell'opponente si soffermavano sull'ammontare dei consumi di energia elettrica, mentre nulla veniva osservato sulla effettiva sussistenza dei rapporti di fornitura, che quindi non potevano mettersi in dubbio, né vi erano contestazioni in ordine all'ammontare del corrispettivo dovuto per la fornitura di gas, pure ricompreso nel provvedimento monitorio, e dei quantitativi fatturati.
Ad avviso del giudicante, l'assenza di tali specifici rilievi non consentiva l'ingresso alla richiesta CTU, né lo permetteva il contenuto della comunicazione a/r del 12 maggio 2010 inviata dall'opponente alla , poiché i dati ivi riportati non avevano formato CP_1
oggetto di verifica né erano state proposte a confronto fatture precedenti ai periodi in contestazione dalle quali desumere il contestato esorbitante consumo rispetto al dato abituale.
Evidenziava che successivamente veniva inviata la fattura 7000008188 dell'11 maggio 2011 relativa al periodo dicembre 2008 – gennaio 2011, ove l'emittente aveva spiegato i motivi della ritardata emissione della stessa, con facoltà di rateizzazione dell'importo, ma a fronte di tale invio non vi era stata alcuna iniziativa, da parte dell'attore, volta a verificare la funzionalità del contatore.
Parte opponente depositava, al riguardo, documentazione attestante il pagamento di fatture riferite ai periodi dicembre 2008/gennaio 2009 e giugno/luglio 2010, mentre la società opposta sottolineava che tali documenti si riferivano non ai consumi ma alle ulteriori componenti di prezzo (equivalente perequazione Autorità), alla quota energia servizi di vendita e alla quota potenza.
Il giudice di prime cure riteneva che tali ulteriori componenti fossero state già riportate e addebitate all'attore nelle fatture che aveva pagato, per cui l'importo ingiunto doveva essere ridotto degli importi già corrisposti, pari ad €. 507,50.
Concludeva, pertanto, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della minore somma dovuta. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnato provvedimento sulla scorta dei seguenti tre motivi di appello: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 c.c. nonché insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito applicato la presunzione di conoscenza del destinatario, senza che fosse stata data la prova del rifiuto della raccomandata da parte del destinatario;
2) Erronea valutazione delle prove nonché omessa, insufficiente ed illogica motivazione sul punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito ritenuto provata una circostanza (prova del quantum) su un documento avversario mai depositato;
3) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita la e per Controparte_1
essa la procuratrice contestando il gravame, del quale ha Controparte_3
invocato il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con richiesta di conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. La causa è stata assunta una prima volta in decisione dinanzi a Collegio diversamente composto, all'esito della camera di consiglio da remoto del 31.01.2024 svolta in relazione all'udienza di P.C. (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) del
23.01.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In seguito, con variazione tabellare immediatamente esecutiva del 15.10.2024 la Presidente della Corte ha disposto la riassegnazione delle cause trattenute a sentenza da collegi comprendenti (quale relatore e presidente) il dott. , non deliberate dopo il Persona_1 collocamento in quiescenza di quest'ultimo, con riassegnazione della presente causa al nuovo relatore dott.ssa Carla Ciofani.
Con decreto del Presidente della Sezione civile in data 22.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del giorno 21.01.2025 “per la nuova assunzione in decisione da parte del collegio comprendente il nuovo relatore cui la causa è stata assegnata”.
All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 23.01.2025, svolta in relazione all'udienza del 21.01.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale nella misura minima di gg. 20+20.
5. Va subito disatteso il primo motivo di appello.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto la diffida del 19 giugno 2015, inviata a mezzo raccomandata rifiutata in data 26 giugno 2015, quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, sul presupposto che il rifiuto fosse atto equiparabile all'avvenuta ricezione.
Si duole del fatto che il giudice ha trascurato di affrontare la questione relativa alla mancata indicazione della persona che aveva rifiutato la raccomandata, ovvero se a rifiutare fosse stato il destinatario o altri soggetti destinati al ritiro, attese le diverse conseguenze connesse a tali differenti fattispecie.
Deduce che la mancata indicazione del soggetto che ha rifiutato la raccomandata comporta il mancato perfezionamento della notifica in assenza del meccanismo della c.d. “compiuta giacenza”, per cui è da ritenersi nulla e/o inesistente, con conseguente intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria.
5.2. Rileva il Collegio che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “… l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali...” e “…la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario…” (Cass. n. 34212/2021).
La Suprema Corte ha anche escluso l'applicabilità alla comunicazione effettuata con lettera raccomandata della normativa prevista per la notificazione degli atti giudiziari che prevede la necessaria indicazione, da parte dell'agente postale, di colui che rifiuta il plico, ritenendo invece, con riferimento alla richiamata lettera raccomandata, che “…l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto, destinatario oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico, che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso e, dunque, legittimità e validità della notificazione …” (Cass. n.
17062/2016).
Nel caso di specie, come è facilmente evincibile dall'esame della busta e del relativo avviso di ricevimento, l'agente postale nello spazio riservato al “destinatario” ha barrato (tra le tante presenti) l'opzione “rifiuta”, evidentemente riferendosi proprio dal destinatario.
6. Anche il secondo motivo di appello deve essere disatteso.
6.1. Con tale motivo l'appellante, nel richiamare la distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenzia che grava sulla creditrice opposta, odierna appellata, la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto di somministrazione e dall'adempimento della prestazione di erogazione dell'energia elettrica, prova comprensiva anche dell'onere di dimostrare la quantità di energia e gas effettivamente erogata.
Sottolinea di aver ripetutamente contestato il quantum riportato nelle bollette, sia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che con missiva del 12 maggio 2010, e che, a fronte di tali doglianze, la società appellata non ha assolto adeguatamente al proprio onere probatorio, in particolare sotto il profilo della corrispondenza tra i dati indicati nelle bollette e quelli di lettura dei contatori, avendo omesso di produrre in giudizio la certificazione dei consumi, ossia i dati di lettura dei distributori indicanti i consumi per ciascun periodo di riferimento.
Sulla scorta di tali considerazioni, denuncia che il giudice di primo grado è incorso in errore allorché ha ritenuto provati i consumi così come fatturati sulla base di documentazione (la certificazione dei consumi rilasciata dai distributori incaricati della relativa lettura) in realtà non prodotta dalla odierna appellata.
Contesta inoltre di aver limitato le proprie doglianze ai soli consumi di energia elettrica, ribadendo di aver ricompreso nelle proprie lagnanze anche quelli riferiti alla fornitura di gas.
6.2. Il Collegio ritiene innanzi tutto utile ricordare i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e all'azione di adempimento contrattuale.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito, sicché il creditore/opposto assume la veste di attore sostanziale ed ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto, quali l'esistenza e l'ammontare del credito vantato, mentre il debitore/opponente è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi e/o modificativi del medesimo credito (Cass. n. 25499/2021; Cass. n. 24629/2015).
Resta peraltro fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un “prudente” apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice d'appello.
6.3. Nel caso di specie, che tra le parti siano ripassati un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica ed uno per la fornitura di gas è dato incontestato, così come non risulta che, nel giudizio di primo grado, parte appellante abbia ricompreso nelle proprie doglianze anche l'entità dei consumi di gas o il quantum preteso dalla società ricorrente a fronte di detti consumi.
In particolare dall'esame dell'atto di opposizione, oltre a rilevarsi un mero generico richiamo a massime giurisprudenziali riguardanti la prova che il fornitore deve offrire nel caso in cui l'utente contesti i consumi riportati in bolletta, non si evincono specifiche contestazioni in ordine ai consumi, essendo stata solo richiamata una precedente missiva del 2010 contenente segnalazioni riguardanti alcune anomalie in ordine alla fatturazione dei consumi di energia elettrica, segnatamente: la mancata emissione bimestrale delle fatture, l'avvenuta emissione solo in data 11.04.2011 della fattura n. 7000008188 dell'importo di € 2.489,00 relativa alla fornitura di energia elettrica relativa al periodo Dicembre 2008/gennaio 2011 riguardante peraltro consumi già in precedenza fatturati e pagati, il fatto che i consumi rilevati erano superiori rispetto ai normali consumi registrati dal precedente gestore Enel, il fatto che gli importi addebitati erano incongruenti sulla base delle dimensioni dell'immobile e degli occupanti, nonché sulla base del tipo di consumo domestico e degli importi fatturati dal precedente gestore.
Se dunque le contestazioni relative ai consumi di gas si rivelano tardive, quelle relative all'Energia elettrica in parte sono irrilevanti (quella relativa alla mancata emissione bimestrale delle fatture, quella relativa all'emissione di unica bolletta in data 11.04.2011 relativa al periodo dicembre 2008/gennaio 2011), in parte (quelle relative al pagamento con due fatture del 2009 e del 2010 di alcune voci poi di nuovo inserite nella fattura dell'11.04.2011) sono state accolte dal primo giudice, che per l'effetto, ha ridotto l'importo oggetto dell'originaria ingiunzione, in parte, sono genericamente formulate con deduzione di asserita eccessività dei consumi fatturati rispetto a quelli fatturati dal precedente gestore
Enel ed a quelli congruenti con un consumo domestico e con le dimensioni dell'immobile ed il numero degli abitanti (al riguardo va invero rilevato che in alcun modo l'appellante in primo grado ha prodotto documentazione attestante i precedenti consumi (quelli fatturati dal precedente gestore) limitandosi in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. a far riferimento ai dati pubblicati da ARERA pari ad una spesa media per famiglia di 1.500 Smc per una spesa media di € 714,51).
In ogni caso non risultano in alcun modo contestata la corrispondenza dei consumi riportati a quelli delle letture effettuate, sicché non si può in alcun caso ritenere tempestiva la contestazione.
Se è vero che, come ripetutamente sostenuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III
Ord. n. 34701 del 16.11.2021), la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi ( Cass. n.
19154/2018; Cass. n. 30290/2017; Cass. n. 23699/2016), è altresì vero che l'odierno appellante non ha contestato il regolare funzionamento degli impianti, essendosi limitato a rilevare la mancata produzione in giudizio della certificazione dei consumi emessa dai distributori territorialmente competenti.
Documentazione che, peraltro, è presente con riferimento alla fornitura di gas, mentre per ciò che concerne quella di energia elettrica risulta incontestato che, in ogni caso, le fatture vengono redatte sulla base dei consumi rilevati dai distributori locali (Edistribuzione S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e Publireti Srl per la fornitura di gas).
7. Va infine disatteso il terzo motivo di appello.
7.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui dispone la liquidazione delle spese di lite interamente a suo carico, ritenendo invece che, alla luce della ritenuta soccombenza reciproca, il primo giudice avrebbe dovuto compensarle integralmente e/o parzialmente, per cui chiede la modifica del provvedimento impugnato in tal senso.
7.2. Rileva il Collegio come a fronte della modestissima riduzione operata dal primo giudice al credito azionato in via monitoria dall'opposta (il credito veniva ridotto ad € 9.904,95, con una riduzione di € 507,50 su un totale originario di € 10.412,45) vada ritenuta la soccombenza prevalente dell'opponente (che ha a lungo sostenuto, anche nel presente grado di nulla dovere).
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Impresa appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia e con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore compreso tra €.
5.201,00 ed €. 26.000,00, con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.966,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1250/2022 R.G.C., trattenuta in decisione all'udienza di p.c. del 21.01.2025, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20) scaduti in data
5.03.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Orazio del foro di Parte_1
Lanciano ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Altino (CH) alla Via
Nazionale n. 587, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona del responsabile della Direzione di Credit Controparte_1
Management sig.ra e per essa in qualità di procuratrice Controparte_2
GE. in persona del suo procuratore p.t. , Parte_2 Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Griffanti del foro di Milano ed elettivamente presso e nel suo studio in Milano alla Via Barona n. 12, in forza di procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 258/2022 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 07.07.2022 – Somministrazione. Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 258/2022 pubblicata il 7.07.2022 dal Tribunale Ordinario di Lanciano,
Giudice dott. Cesare D'Annunzio, a definizione del giudizio n. 115/2020 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
a) in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato in via monitoria per i motivi esposti sub 1) della parte in fatto del presente atto e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 430/2019 del 28.10.2019 emesso dal
Tribunale Ordinario di Lanciano nel procedimento iscritto al n. 985/2019 R.G.;
b) in via principale e nel merito: in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto e in ogni caso revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
c) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal Sig. Pt_1
e, per gli effetti, confermare la Sentenza n. 258/2022, pronunciata in data 05
[...]
luglio 2022 dal Tribunale di Lanciano a definizione del giudizio R.G. n. 115/2020.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA ai sensi di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 115/2020 promosso da contro on atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
430/2019 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.412,45 a fronte di fatture emesse per forniture di energia elettrica e gas nel periodo 2008/2019) di cui aveva invocato la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta, contestando l'opposizione– il Tribunale di Lanciano così statuiva: “ • revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 430/19 DI - 985/19 RG emesso dal Tribunale di Lanciano il 28/10/2019 ; • condanna al Parte_1 pagamento dell'importo di € 9.904,95 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ed al pagamento delle spese per la fase monitoria nell 'ammontare liquidato nel decreto ingiuntivo • Condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.600,00 per compensi, oltre Controparte_1
15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA. • Sentenza provvisoriamente esecutiva”.
1.1 Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno dell'opposizione l'opponente aveva: - eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle fatture azionate, per l'intervenuto decorso del termine quinquennale, sostenendo altresì l'erroneità dei conteggi applicati, ritenendo eccessive le quantità di energia elettrica fatturate;
- eccepito che nella fattura relativa al periodo dicembre 2008 – gennaio 2011 erano stati contemplati periodi già compresi in precedenti fatture, pagate.
1.2 Dava ancora atto che la società convenuta opposta si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, rilevando altresì che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto mediante la diffida del 19 giugno 2015, rifiutata dal destinatario il 26 giugno
2015.
1.3 Rappresentava, inoltre, che nel corso del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo in sede di conciliazione presso la CCIAA locale, che tuttavia non era stato eseguito dall'opponente, sicché le parti avevano invocato il prosieguo del giudizio.
1.4 Il giudice rigettava in primo luogo l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice, ritenendo la diffida del 19 giugno 2015, inviata dalla società convenuta con raccomandata a/r, rifiutata il successivo 26 giugno 2015, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione;
diffida peraltro reiterata l'11 febbraio 2019, regolarmente ricevuta dal destinatario.
Considerava che il rifiuto della raccomandata costituiva atto equiparabile all'avvenuta ricezione: infatti l'invio era stato effettuato al soggetto e all'indirizzo corrispondenti alle intestazioni delle fatture, e l'atto era pervenuto a tale indirizzo ove non era stato recapitato per motivo non imputabile al mittente.
Evidenziava che il rilievo dell'attore, con riferimento al fatto che il rifiuto poteva ritenersi legittimo in quanto il plico era indirizzato al civico n. 24 anziché al civico n. 24/A, era insufficiente a privare tale invio dei necessari requisiti per giungere al destinatario, indicato chiaramente nella persona dell'attore, e comunque quest'ultimo non aveva allegato alcuna circostanza utile a far ritenere che l'omessa indicazione del sub a del civico avesse avuto una effettiva incidenza ai fini dell'esito della notifica, senza considerare che tali affermazioni miravano in sostanza a privare di ogni rilievo l'operato dell'agente postale che aveva certificato il richiamato rifiuto.
1.5 Nel merito, il giudice sottolineava che non vi era contestazione in ordine alla esistenza tra le parti del contratto di fornitura del gas e del contratto di fornitura di energia elettrica, entrambi presso l'indirizzo dell'attore in Contrada Boccagrande 24/A di Paglieta.
Rilevava, inoltre, che le doglianze dell'opponente si soffermavano sull'ammontare dei consumi di energia elettrica, mentre nulla veniva osservato sulla effettiva sussistenza dei rapporti di fornitura, che quindi non potevano mettersi in dubbio, né vi erano contestazioni in ordine all'ammontare del corrispettivo dovuto per la fornitura di gas, pure ricompreso nel provvedimento monitorio, e dei quantitativi fatturati.
Ad avviso del giudicante, l'assenza di tali specifici rilievi non consentiva l'ingresso alla richiesta CTU, né lo permetteva il contenuto della comunicazione a/r del 12 maggio 2010 inviata dall'opponente alla , poiché i dati ivi riportati non avevano formato CP_1
oggetto di verifica né erano state proposte a confronto fatture precedenti ai periodi in contestazione dalle quali desumere il contestato esorbitante consumo rispetto al dato abituale.
Evidenziava che successivamente veniva inviata la fattura 7000008188 dell'11 maggio 2011 relativa al periodo dicembre 2008 – gennaio 2011, ove l'emittente aveva spiegato i motivi della ritardata emissione della stessa, con facoltà di rateizzazione dell'importo, ma a fronte di tale invio non vi era stata alcuna iniziativa, da parte dell'attore, volta a verificare la funzionalità del contatore.
Parte opponente depositava, al riguardo, documentazione attestante il pagamento di fatture riferite ai periodi dicembre 2008/gennaio 2009 e giugno/luglio 2010, mentre la società opposta sottolineava che tali documenti si riferivano non ai consumi ma alle ulteriori componenti di prezzo (equivalente perequazione Autorità), alla quota energia servizi di vendita e alla quota potenza.
Il giudice di prime cure riteneva che tali ulteriori componenti fossero state già riportate e addebitate all'attore nelle fatture che aveva pagato, per cui l'importo ingiunto doveva essere ridotto degli importi già corrisposti, pari ad €. 507,50.
Concludeva, pertanto, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della minore somma dovuta. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendo la riforma Parte_1 dell'impugnato provvedimento sulla scorta dei seguenti tre motivi di appello: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 c.c. nonché insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito applicato la presunzione di conoscenza del destinatario, senza che fosse stata data la prova del rifiuto della raccomandata da parte del destinatario;
2) Erronea valutazione delle prove nonché omessa, insufficiente ed illogica motivazione sul punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito ritenuto provata una circostanza (prova del quantum) su un documento avversario mai depositato;
3) Erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita la e per Controparte_1
essa la procuratrice contestando il gravame, del quale ha Controparte_3
invocato il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto, con richiesta di conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. La causa è stata assunta una prima volta in decisione dinanzi a Collegio diversamente composto, all'esito della camera di consiglio da remoto del 31.01.2024 svolta in relazione all'udienza di P.C. (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) del
23.01.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In seguito, con variazione tabellare immediatamente esecutiva del 15.10.2024 la Presidente della Corte ha disposto la riassegnazione delle cause trattenute a sentenza da collegi comprendenti (quale relatore e presidente) il dott. , non deliberate dopo il Persona_1 collocamento in quiescenza di quest'ultimo, con riassegnazione della presente causa al nuovo relatore dott.ssa Carla Ciofani.
Con decreto del Presidente della Sezione civile in data 22.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del giorno 21.01.2025 “per la nuova assunzione in decisione da parte del collegio comprendente il nuovo relatore cui la causa è stata assegnata”.
All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 23.01.2025, svolta in relazione all'udienza del 21.01.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale nella misura minima di gg. 20+20.
5. Va subito disatteso il primo motivo di appello.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto la diffida del 19 giugno 2015, inviata a mezzo raccomandata rifiutata in data 26 giugno 2015, quale atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, sul presupposto che il rifiuto fosse atto equiparabile all'avvenuta ricezione.
Si duole del fatto che il giudice ha trascurato di affrontare la questione relativa alla mancata indicazione della persona che aveva rifiutato la raccomandata, ovvero se a rifiutare fosse stato il destinatario o altri soggetti destinati al ritiro, attese le diverse conseguenze connesse a tali differenti fattispecie.
Deduce che la mancata indicazione del soggetto che ha rifiutato la raccomandata comporta il mancato perfezionamento della notifica in assenza del meccanismo della c.d. “compiuta giacenza”, per cui è da ritenersi nulla e/o inesistente, con conseguente intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria.
5.2. Rileva il Collegio che la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “… l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali...” e “…la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario…” (Cass. n. 34212/2021).
La Suprema Corte ha anche escluso l'applicabilità alla comunicazione effettuata con lettera raccomandata della normativa prevista per la notificazione degli atti giudiziari che prevede la necessaria indicazione, da parte dell'agente postale, di colui che rifiuta il plico, ritenendo invece, con riferimento alla richiamata lettera raccomandata, che “…l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto, destinatario oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico, che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso e, dunque, legittimità e validità della notificazione …” (Cass. n.
17062/2016).
Nel caso di specie, come è facilmente evincibile dall'esame della busta e del relativo avviso di ricevimento, l'agente postale nello spazio riservato al “destinatario” ha barrato (tra le tante presenti) l'opzione “rifiuta”, evidentemente riferendosi proprio dal destinatario.
6. Anche il secondo motivo di appello deve essere disatteso.
6.1. Con tale motivo l'appellante, nel richiamare la distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenzia che grava sulla creditrice opposta, odierna appellata, la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto di somministrazione e dall'adempimento della prestazione di erogazione dell'energia elettrica, prova comprensiva anche dell'onere di dimostrare la quantità di energia e gas effettivamente erogata.
Sottolinea di aver ripetutamente contestato il quantum riportato nelle bollette, sia nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che con missiva del 12 maggio 2010, e che, a fronte di tali doglianze, la società appellata non ha assolto adeguatamente al proprio onere probatorio, in particolare sotto il profilo della corrispondenza tra i dati indicati nelle bollette e quelli di lettura dei contatori, avendo omesso di produrre in giudizio la certificazione dei consumi, ossia i dati di lettura dei distributori indicanti i consumi per ciascun periodo di riferimento.
Sulla scorta di tali considerazioni, denuncia che il giudice di primo grado è incorso in errore allorché ha ritenuto provati i consumi così come fatturati sulla base di documentazione (la certificazione dei consumi rilasciata dai distributori incaricati della relativa lettura) in realtà non prodotta dalla odierna appellata.
Contesta inoltre di aver limitato le proprie doglianze ai soli consumi di energia elettrica, ribadendo di aver ricompreso nelle proprie lagnanze anche quelli riferiti alla fornitura di gas.
6.2. Il Collegio ritiene innanzi tutto utile ricordare i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e all'azione di adempimento contrattuale.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito, sicché il creditore/opposto assume la veste di attore sostanziale ed ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto, quali l'esistenza e l'ammontare del credito vantato, mentre il debitore/opponente è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi e/o modificativi del medesimo credito (Cass. n. 25499/2021; Cass. n. 24629/2015).
Resta peraltro fermo che l'art. 116 c.p.c. impone al giudice un “prudente” apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice d'appello.
6.3. Nel caso di specie, che tra le parti siano ripassati un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica ed uno per la fornitura di gas è dato incontestato, così come non risulta che, nel giudizio di primo grado, parte appellante abbia ricompreso nelle proprie doglianze anche l'entità dei consumi di gas o il quantum preteso dalla società ricorrente a fronte di detti consumi.
In particolare dall'esame dell'atto di opposizione, oltre a rilevarsi un mero generico richiamo a massime giurisprudenziali riguardanti la prova che il fornitore deve offrire nel caso in cui l'utente contesti i consumi riportati in bolletta, non si evincono specifiche contestazioni in ordine ai consumi, essendo stata solo richiamata una precedente missiva del 2010 contenente segnalazioni riguardanti alcune anomalie in ordine alla fatturazione dei consumi di energia elettrica, segnatamente: la mancata emissione bimestrale delle fatture, l'avvenuta emissione solo in data 11.04.2011 della fattura n. 7000008188 dell'importo di € 2.489,00 relativa alla fornitura di energia elettrica relativa al periodo Dicembre 2008/gennaio 2011 riguardante peraltro consumi già in precedenza fatturati e pagati, il fatto che i consumi rilevati erano superiori rispetto ai normali consumi registrati dal precedente gestore Enel, il fatto che gli importi addebitati erano incongruenti sulla base delle dimensioni dell'immobile e degli occupanti, nonché sulla base del tipo di consumo domestico e degli importi fatturati dal precedente gestore.
Se dunque le contestazioni relative ai consumi di gas si rivelano tardive, quelle relative all'Energia elettrica in parte sono irrilevanti (quella relativa alla mancata emissione bimestrale delle fatture, quella relativa all'emissione di unica bolletta in data 11.04.2011 relativa al periodo dicembre 2008/gennaio 2011), in parte (quelle relative al pagamento con due fatture del 2009 e del 2010 di alcune voci poi di nuovo inserite nella fattura dell'11.04.2011) sono state accolte dal primo giudice, che per l'effetto, ha ridotto l'importo oggetto dell'originaria ingiunzione, in parte, sono genericamente formulate con deduzione di asserita eccessività dei consumi fatturati rispetto a quelli fatturati dal precedente gestore
Enel ed a quelli congruenti con un consumo domestico e con le dimensioni dell'immobile ed il numero degli abitanti (al riguardo va invero rilevato che in alcun modo l'appellante in primo grado ha prodotto documentazione attestante i precedenti consumi (quelli fatturati dal precedente gestore) limitandosi in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. a far riferimento ai dati pubblicati da ARERA pari ad una spesa media per famiglia di 1.500 Smc per una spesa media di € 714,51).
In ogni caso non risultano in alcun modo contestata la corrispondenza dei consumi riportati a quelli delle letture effettuate, sicché non si può in alcun caso ritenere tempestiva la contestazione.
Se è vero che, come ripetutamente sostenuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III
Ord. n. 34701 del 16.11.2021), la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi ( Cass. n.
19154/2018; Cass. n. 30290/2017; Cass. n. 23699/2016), è altresì vero che l'odierno appellante non ha contestato il regolare funzionamento degli impianti, essendosi limitato a rilevare la mancata produzione in giudizio della certificazione dei consumi emessa dai distributori territorialmente competenti.
Documentazione che, peraltro, è presente con riferimento alla fornitura di gas, mentre per ciò che concerne quella di energia elettrica risulta incontestato che, in ogni caso, le fatture vengono redatte sulla base dei consumi rilevati dai distributori locali (Edistribuzione S.p.a. per la fornitura di energia elettrica e Publireti Srl per la fornitura di gas).
7. Va infine disatteso il terzo motivo di appello.
7.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui dispone la liquidazione delle spese di lite interamente a suo carico, ritenendo invece che, alla luce della ritenuta soccombenza reciproca, il primo giudice avrebbe dovuto compensarle integralmente e/o parzialmente, per cui chiede la modifica del provvedimento impugnato in tal senso.
7.2. Rileva il Collegio come a fronte della modestissima riduzione operata dal primo giudice al credito azionato in via monitoria dall'opposta (il credito veniva ridotto ad € 9.904,95, con una riduzione di € 507,50 su un totale originario di € 10.412,45) vada ritenuta la soccombenza prevalente dell'opponente (che ha a lungo sostenuto, anche nel presente grado di nulla dovere).
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'Impresa appellata, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia e con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione delle cause di valore compreso tra €.
5.201,00 ed €. 26.000,00, con esclusione della voce relativa alla fase di istruttoria/trattazione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello principale consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.966,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.03.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)