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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6259 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 19918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19918 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ODORINO PAOLA presso la quale elettivamente domicilia in Portici 8NA) alla Via Gianturco n.21
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ROMANO ANNA presso la quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla via E. A. Mario n.9
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli il 7.7.1984, rappresentava di essersi separato dalla CP_1
1 moglie in forza di decreto di omologa n. 1763/2019 reso dall'intestato Tribunale in data 12.03.2019
e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla prevedersi in favore della moglie sulla premessa del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 1 aprile 2025.
In data 27/03/2025, si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente ma chiedeva riconoscersi in suo favore un assegno divorzile di importo pari ad Euro
300,00 o, in via subordinata, di importo pari ad Euro 200,00 come disposto in sede di separazione.
All'udienza del 1.04.2025 venivano sentite le parti comparse personalmente e la difesa di parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione della resistente. La difesa di parte resistente insisteva nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Passando alle domande accessorie, la resistente ha avanzato richiesta di assegno divorzile e però, come eccepito dalla difesa di parte ricorrente, la costituzione in giudizio di è CP_1
avvenuta ben oltre il termine previsto dall'art. 473 bis.14 c.p.c., almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, come riportato anche nel decreto di fissazione dell'udienza, ove, peraltro, vi era l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt 38 e 167 c.p.c. La domanda va, dunque, dichiarata inammissibile.
L'esito complessivo esito del giudizio giustificherebbe la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà e la condanna della resistente a rifondere la residua quota in favore di parte ricorrente in applicazione del principio della soccombenza, ma in presenza di un'espressa volontà contraria della parte vincitrice, che in ricorso ha chiesto la compensazione delle spese di lite
(cfr. Cass. N.22106/2007), le stesse vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Napoli il 7.7.1984 (atto n. 69,parte II , S. A,sez. K reg. Atti
[...] CP_1
Matrimonio anno 1984 );
• dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara compensate interamente tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19918 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ODORINO PAOLA presso la quale elettivamente domicilia in Portici 8NA) alla Via Gianturco n.21
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ROMANO ANNA presso la quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla via E. A. Mario n.9
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.09.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli il 7.7.1984, rappresentava di essersi separato dalla CP_1
1 moglie in forza di decreto di omologa n. 1763/2019 reso dall'intestato Tribunale in data 12.03.2019
e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separatamente la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla prevedersi in favore della moglie sulla premessa del peggioramento delle sue condizioni economiche.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 1 aprile 2025.
In data 27/03/2025, si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente ma chiedeva riconoscersi in suo favore un assegno divorzile di importo pari ad Euro
300,00 o, in via subordinata, di importo pari ad Euro 200,00 come disposto in sede di separazione.
All'udienza del 1.04.2025 venivano sentite le parti comparse personalmente e la difesa di parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione della resistente. La difesa di parte resistente insisteva nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
La causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n.
55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di ecce- zione, deve presumersi ininterrotta.
Passando alle domande accessorie, la resistente ha avanzato richiesta di assegno divorzile e però, come eccepito dalla difesa di parte ricorrente, la costituzione in giudizio di è CP_1
avvenuta ben oltre il termine previsto dall'art. 473 bis.14 c.p.c., almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, come riportato anche nel decreto di fissazione dell'udienza, ove, peraltro, vi era l'espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine avrebbe implicato le decadenze di cui agli artt 38 e 167 c.p.c. La domanda va, dunque, dichiarata inammissibile.
L'esito complessivo esito del giudizio giustificherebbe la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà e la condanna della resistente a rifondere la residua quota in favore di parte ricorrente in applicazione del principio della soccombenza, ma in presenza di un'espressa volontà contraria della parte vincitrice, che in ricorso ha chiesto la compensazione delle spese di lite
(cfr. Cass. N.22106/2007), le stesse vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Napoli il 7.7.1984 (atto n. 69,parte II , S. A,sez. K reg. Atti
[...] CP_1
Matrimonio anno 1984 );
• dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata da;
CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara compensate interamente tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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