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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 8105/2016 R.G.
promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
PAOLO elettivamente domiciliata in Perugia Via G. Dottori 85
ATTICE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BARDANI ULISSE elettivamente domiciliato in Perugia Via Bontempi 1
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Il difensore di parte attrice ha precisato le conclusioni invocando le richieste di cui al libello introduttivo:
“accertare la responsabilità del nella causazione del sinistro di Controparte_1
cui in premessa e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al pagamento in favore
1 della SI.ra della somma di € 12.280,45, di cui € 6.839,35 a titolo di Pt_1
risarcimento del danno biologico, € 1.851,60 per inabilità temporanea, € 925,80 inabilità temporanea parziale, € 2.279,78 a titolo di risarcimento per il danno morale
€ 383,92 per spese mediche e riabilitative o di quella diversa che verrà accertata in corso di giudizio e/o equitativamente determinata”.
Il difensore di parte convenuta ha precisato le conclusioni richiamando quanto formulato con comparsa costitutiva:
“dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente convenuto;
in subordine, rigettare la domanda attorea per infondatezza”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In base alla modificazione del novellato art. 132, n. 4 c.p.c. questo giudice onorario è esonerato dalla esposizione integrale di tutte le questioni processuali.
Il contenuto delle richieste delle parti dà contezza alla parte espositiva della odierna pronuncia.
Il presente giudizio ha preso le mosse dall'atto di citazione ritualmente notificato con cui l'attrice ha evocato in giudizio detto Ente per sentire accogliere le suesposte conclusioni. In ordine alla editio actionis ha dedotto (in punto di fatto) quanto segue:
“In data 03.11.2014, nottetempo, verso le ore 18:15 uscendo dalla farmacia “Pupita
Rosati” in via Roma, civico n.10/A, loc.tà Pristino, fraz. di Citerna (PG) inciampava rovinosamente su un pozzetto, insistente sul parcheggio comunale, sporgente rispetto al manto del piano stradale viario, e si procurava gravi danni fisici a causa della omessa
e/o cattiva manutenzione del manto stradale del medesimo parcheggio. A seguito di tale sinistro, la stessa veniva soccorsa al pronto soccorso del nosocomio di Sansepolcro, ove le veniva refertato trauma distorsivo della caviglia sinistra”.
In punto di diritto, ha invocato la responsabilità oggettiva dell'ente ai sensi dell'art. 2051
c.c..
2
La prima udienza di comparizione è stata differita ex art. 168-bis c. 4° c.p.c. al 6.4.17.
Con tempestiva comparsa costitutiva del 3.3.17 l'Ente evocato in giudizio ha formulato le summenzionate conclusioni ed ha allegato documentazione al fine di comprovare la sporgenza del tombino di 2 centimetri (conforme al D.M. 236/89) (v. doc. 2) onde contestare, nello specifico, il “dinamismo connaturato alla cosa” contrapponendovi, infine, il caso fortuito per il contegno della danneggiata.
In rango istruttorio sono stati acquisiti i documenti offerti in produzione dalle parti e, previa incombenti di rito, sono stati espletati i mezzi di prova mediante acquisizione delle prove orali con i testimoni e Tes_1 Tes_2 Tes_3
In via consequenziale, questo giudice onorario ha ritenuto la causa matura per la decisione ed ha rinviato al successivo 17.12.24 per la precisazione delle conclusione cui ha fatto seguito la spedizione della causa a sentenza con termini di rito ex art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
Va, in primo luogo, sgomberato il campo dalla questione preliminare afferente al paventato difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione dell'Ente è priva di pregio e va, pertanto, respinta.
L'attrice ha prodotto la convenzione per la costruzione di un centro commerciale ed abitativo in Comune di frazione di Pistrino del 27.11.1989 (doc.16 memoria CP_1
seconda) da cui si evince, a chiare lettere, la cessione in uso perpetuo in favore dell'ente convenuto relativamente all'area per cui è causa. Di tal che ne discende la infondatezza della questione sollevata in rito dalla parte convenuta.
Quanto alla questione di merito e nella prospettiva di una soluzione di diritto questo giudice onorario ha ritenuto prioritario inquadrare il caso in esame nel novero della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” (v. Corte Cost.
n. 82/1995 e n. 156/1999).
3 La inequivoca sussistenza della custodia in senso tecnico-giuridico del tratto stradale e del tombino in questione è, dunque, un dato oggettivo acquisito al processo per effetto delle argomentazioni già esposte, id est, per via del respingimento della questione afferente all'inconsistente difetto di legittimazione passiva dedotto dall'ente convenuto.
In ordine alla qualificazione della domanda attorea e all'onere probatorio che ne discende, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire al recente orientamento delle SEZIONI UNITE alla stregua del quale “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore non già della colpa, bensì del nesso di causalità (materiale) tra strada in custodia e danno.
Grava, invece, sull'ENTE l'onere della prova liberatoria del - Parte_2
rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo- connotato da
IMPREVEDIBILITÀ e INEVITABILITÀ dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sezioni Unite Ord. 30-6-2022, n. 20943; v. CED Cassazione 2022).
La prova liberatoria (rectius, caso fortuito) ha efficacia esimente in quanto
“spezza” il nesso causale tra strada in custodia e danno (nesso eziologico materiale).
Essa va intesa in senso molto ampio e comprende anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore) oppure il fatto del terzo e financo il fatto dello stesso danneggiato purché costituisca oggettivamente la causa esclusiva del danno (Cass. Civ. n. 26533/2017).
In altri termini, nel caso in scrutinio, tutto il vaglio eseguito da questo giudice onorario
è stato, innanzitutto, incentrato sull'accertamento del fatto lamentato e, dunque, del tipo causale dettato dall'art. 2051 c.c. afferente alla prova della derivazione del danno dalla cosa tenuto conto della condotta specifica posta in essere dalla parte che si assume danneggiata.
4 L'argomentazione posta, in termini più sintetici, può articolarsi anche nel modo seguente:
Il nesso eziologico di tipo materiale non è un mezzo di prova, ma costituisce soltanto la relazione logica emergente dalla cosiddetta preponderanza delle evidenze in base al criterio della causalità adeguata.
Il caso fortuito è fatto giuridico (rilevabile anche d'ufficio) evidente ed estintivo quando ha efficacia estintiva rispetto alla pretesa attorea.
Esso ha efficacia esimente solo se è contraddistinto dalla INEVITABILITA' e dalla
IMPREVEDIBILITA' tali da “fratturare” il nesso causale materiale (cosa in custodia / danno).
Il caso fortuito sussiste solo se ha forza causale efficiente di tipo esclusivo al punto da diventare occasione generatrice l'evento dannoso.
Fatte queste generali premesse, il Tribunale ha passato in rassegna tutte le risultanze istruttorie acquisite agli atti del fascicolo in epigrafe.
In sede di costituzione in giudizio, l'Ente ha prodotto il documento n. 2 dal quale si evince che il tombino ha una grandezza di cm 30 x 30 ed è sopraelevato rispetto al piano-strada di circa 2 cm in modo, dunque, conforme alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al DM 236/1989.
A fronte di tale supporto probatorio non vi è stata alcuna contestazione specifica.
Il che dà luogo alla considerazione aggiuntiva alla stregua della quale la contestazione non sorretta da specifica allegazione/prova deve essere processualmente equiparata alla contestazione generica poiché tale contegno processuale deve essere configurato, alla stregua del condivisibile orientamento della Cassazione, quale comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cass. 10031/2004).
5
Con la seconda memoria (ex art. 183, c. 6° c.p.c.), la parte attrice ha articolato cinque capitoli di prova nessuno dei quali, tuttavia, ha avuto ad oggetto il ribaltamento della circostanza documentata dall'ente in relazione all'altezza di 2 cm del tombino rispetto alla superficie calpestata dalla danneggiata.
Con tale memoria l'attrice ha concluso affermando “con riserva di prova contraria”.
Anche le prove testimoniali hanno lasciato immutata la preponderanza probatoria del documento n. 2 in ragione del quale l'Ente ha espressamente dichiarato la presenza del tombino conforme al regolamento ministeriale n.236/89 che ne impone una altezza contenuta nei due centimetri (doc. 2 comparsa costitutiva).
Le prove orali, per un verso, generiche e, per un altro verso, prive di causalità indicative non hanno ribaltato i contenuti emersi dal documento che precede.
Il testimone ha affermato: Tes_3
sul capo 3) Vero che, in data 03.11.2014, alle ore 18:15 circa, la SI.ra
[...]
si recava presso la situata in Via Roma 10/A, Parte_1 Controparte_2
loc. Pristino, comune di Citerna (PG); sul capo 4) Vero che, in data 03.11.2014, uscendo dalla predetta farmacia, la SI.ra cadeva su di un pozzetto del parcheggio pubblico di via Roma, loc. Pristino, Pt_1 antistante la suddetta Farmacia e si procurava danni fisici. E' inciampata contro il bordo del pozzetto. Vi era poca luce.
Il testimone ha dichiarato di non conoscere i fatti di causa. Tes_1
Il testimone ha risposto affermativamente ai due capitoli di cui alle Tes_2 memoria seconda dell'attrice, ma tali circostanze non hanno rilevanza causale né esplicitano la dinamica del fatto.
Ha risposto: si, è vero. Ho visto i vigili urbani del Corpo di Polizia municipale del
Comune di effettuare contravvenzioni agli autoveicoli in sosta oltre l'orario CP_1
indicato dalla segnaletica ivi apposta nella zona parcheggio pubblico di Via Roma, Loc.
Pristino antistante la come da foto che le si mostra (Cfr. Controparte_2
all. 18);
Si, è vero che è stata di recente effettuata una riparazione del manto stradale attorno al tombino insistente nella predetta zona parcheggio pubblico di Via Roma, loc. Pristino, antistante la da parte del e/o di suoi CP_2 Controparte_2 Controparte_1
6 incaricati.
Sentito nuovamente per ordine del giudice il medesimo testimone ha aggiunto:
Capo 1 si, lo so perché ho la macelleria di fronte. Ho visto la polizia municipale levare contravvenzioni alle auto in zona in base ai tempi del disco orario;
Capo 2 Non ricordo quando accadde il fatto. Ricordo, tuttavia, che la signora era a terra. Vidi la riparazione fatta dal attorno al tombino. Controparte_1
Non ricordo quanto tempo dopo fu fatto tale intervento.
Adr del got Mi riferisco a che conosco di vista. Era a terra dolorante ad una Pt_1
gamba. Non ricordo se fosse la gamba destra o sinistra.
Dalle suesposte considerazioni discende quanto segue: il fatto estintivo dell'altrui pretesa è stato oggetto di ampio supporto probatorio (v. prove documentali comparsa costitutiva e parziali supporti orali), in tal guisa, concretandosi i presupposti anzidetti del caso fortuito.
Più, in particolare,il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale (materiale) non può per definizione essere predicato(Cass. 11802/2016).
Da tale corollario si ricava in via consequenziale l'argomentazione, peraltro, suffragata dal Giudice del diritto secondo cui, soltanto dopo che è stato delibato come sussistente il nesso causale tra dinamica della cosa e danno, subentrerà la regola generale (ex officio applicabile) di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. che pertiene alla causalità materiale relativamente al concorso del fatto colposo del danneggiato (v. Cass.
2482/18).
In altri termini, nel caso in scrutinio, tutto il vaglio eseguito da questo giudice onorario è stato, innanzitutto, incentrato sull'evidente caso fortuito.
Per effetto delle suesposte inequivocabili circostanze fattuali, questo giudice onorario ha ritenuto effettivamente preponderante l'efficacia estintiva dell'altrui pretesa sulla base del CASO FORTUITO.
7 Il caso fortuito è risultato contraddistinto da esclusiva efficienza causale nella causazione del danno.
E' stata dappoi esclusa ogni valenza in ordine ai paventati effetti -ex art. 1227, co.1 c.c.- che, pur incidendo sul nesso di causalità materiale, avrebbero potuto determinare (in mancanza del caso fortuito) il diverso vaglio ai fini della mera riduzione (anche d'ufficio) del giusto dovuto.
Il caso fortuito si attaglia e discende dalla valutazione unitaria ed esclusiva delle circostanze oggetto di prova scritta (doc. 2 comparsa costitutiva dell'ente) e di prova orale.
Il nesso di causalità materiale (cosa in custodia / lesione al braccio) può agevolmente dirsi “spezzato” dalla condotta esclusiva ed avventata della parte attrice alla quale era, peraltro, ben CERTO ed EVIDENTE il tombino sopraelevato per 2 cm rispetto al piano di calpestio.
All'argomento che precede si attaglia, altresì, il cosiddetto DOVERE GENERALE DI
CAUTELA:
L'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'individuo, ma richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.
Pertanto, se la situazione di possibile danno può essere evitata il danneggiato è tenuto inderogabilmente ad adottare ogni cautela atta a prevenire il fatto lesivo.
Il mancato assolvimento di questo inderogabile dovere ha accresciuto, nel caso in scrutinio, l'efficienza causale esclusiva e l'avventata condotta della parte danneggiata che, in considerazione dell'incontestata altezza di due centimetri del tombino, è assurta a occasione unica dell'evento dannoso al punto da spezzare il nesso di causalità materiale tra cosa in custodia e danno (v. SSUU 20943/22).
Alla luce dei predetti principi e in conseguenza delle prove versate in atti, questo giudice onorario è pervenuto alla determinazione in ragione della quale la domanda attorea è priva di pregio e, in quanto infondata, deve essere respinta:
Giacché è incontestata l'altezza di 2 cm del tombino rispetto alla superficie stradale lo è anche il rischio normalmente percepibile dalla parte danneggiata.
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Nell'odierno processo il caso fortuito è stato considerato massimamente evidente per via della forza causale efficiente, peraltro, di tipo esclusivo al punto da divenire occasione generatrice l'evento dannoso paventato dalla parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa ha esaurito le attività dopo la entrata in vigore delle nuove Tariffe
Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei criteri applicativi di detto regime in ragione dei valori minimi inderogabili (Cass.
17613/24) per via della semplicità del caso, della ridotta fase istruttoria e del respingimento della questione sollevata in rito dall'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea e, per l'effetto,
CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore dell'Ente convenuto dei compensi di lite che liquida in € 2.540,00 oltre 15% TF iva e cap.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, in data 8 aprile 2025.
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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