TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/08/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 59/2025 REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 59 / 2025, promossa con ricorso depositato il 08/01/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Daniele Ferrò
e
2) Parte_2
Nato in Varese il 06.07.1976 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Davide Ginelli con il seguente figlio maggiorenne: nato in [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 08.01.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni: 1) Nella casa di Via F.lli Rosselli 51 in Caronno Varesino vi abiterà il padre sig.
[...]
(proprietario dell'immobile) unitamente al figlio Pt_2 Per_1
2) La sig.ra lascerà la casa di Via F.lli Rosselli 51 in Caronno Varesino Parte_1
consegnando le chiavi al Sig. in data 31.1.2025 asportando i propri effetti Parte_2
personali, la data del 31.1.2025 è considerato termine perentorio e non soggetto a proroghe.
3) L'immobile dovrà essere lasciato pulito e in ordine e la sig.ra asporterà i propri Parte_1
effetti personali, oltre alle reti elettriche del letto matrimoniale, il Bimbi, l'affettatrice, la
tenda esterna.
4) Il Sig. è considerato proprietario esclusivo di tutti i mobili della casa di via Parte_2
F.lli Rosselli 51 e pagherà il finanziamento per l'acquisto degli stessi come anche l'integrale
rata del mutuo gravante sull'immobile, essendo ormai proprietario al 100%
5) Fino alla data del 31.1 2025 la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze di Parte_1
gas, luce e a partire dal 1.2.2025 verranno volturate le utenze a nome del sig. Pt_2
dopo aver verificato e registrato i consumi fino alla data del 31.1.2025 o interrotte le utenze
e rifatti i contratti a nome del sig. Parte_2
6) La sig.ra verserà il mantenimento per a partire dal febbraio 2025 ed Parte_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese bonificando l'importo di Euro 300,00 trecento direttamente al
figlio la somma dovrà essere aumentata anno per anno secondo indici Istat a partire Per_1
dal febbraio 2026. Le spese straordinarie per saranno divise al 50%, come anche la Per_1
spesa per le vacanze che trascorrerà con gli amici (spesa massima annuale euro Per_1
600,00 da dividere al 50% tra i genitori). I genitori hanno già concordato che la spesa tesa
all'ottenimento della patente di guida verrà pagata al 50%.
7) I genitori asseconderanno le scelte di in ordine all'eventuale cambiamento di indirizzo Per_1
scolastico o frequentazione di corsi di specializzazione o se dovesse scegliere di Per_1
iniziare una attività lavorativa abbandonando gli studi, in ogni caso la madre verserà
l'importo del mantenimento fino a quando non otterrà l'indipendenza economica, in Per_1 caso di attività lavorativa di con stipendio superiore a 800,00 euro e fino a 1.200,00, Per_1
la sig.ra verserà euro 150,00 centocinquanta al mese. Superati i 1.200,00 euro la Pt_1
sig.ra interromperà il versamento. Pt_1
8) Le spese per il vitto di verranno sostenute integralmente fino al 31.1.2025 data in cui Per_1
la sig.ra lascerà la casa di Caronno Varesino Via F.lli Rosselli 51. Pt_1
9) Il giorno 31.1.2025 ad ore 18,30 alla presenza del legale delle parti Avv. Gardin, la Sig.ra
consegnerà al sig. le chiavi dell'immobile, avendo asportato già Pt_1 Parte_2
per tale data e ora i propri effetti personali. Verrà controllato che la casa sia in buono stato
e verrà fatto verbale con indicati i numeri delle utenze. La sig.ra uscirà da casa entro Pt_1
la mezzanotte e non potrà più accedere all'immobile.
10) Con l'esatto adempimento di quanto sopra indicato le parti dichiarano di non aver nulla più
a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione.
Ai sensi del dpr 30.5.22 e successive modifiche si dichiara che il presente procedimento è
esente dal versamento del contributo unificato.
Con decreto in data 13/1/2025 veniva disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note scritte e contestuale richiesta ad entrambe le parti di indicare le proprie “…disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti” così come espressamente richiesto dall'art. 473-bis. 51 c.p.c.. Nel termine concesso venivano depositate le note scritte (sottoscritte personalmente dalle parti) con le quali veniva data conferma delle condizioni concordate. Non avendo le parti provveduto a fornire le indicazioni espressamente richieste in decreto, il giudice emetteva nuovo decreto di fissazione termine al fine di consentire alle parti di ottemperare a quanto disposto dalla legge.
Stante il mancato integrale adempimento della richiesta, veniva fissata udienza di comparizione personale delle parti. Nelle more, depositata anche la documentazione reddituale del sig. Parte_2
la RA rimetteva il mandato difensivo al procuratore.
[...] Pt_1
All'udienza dell'11/6/2025 comparivano le parti personalmente;
mentre il sig. si Parte_2 costituiva a mezzo di nuovo procuratore, la RA chiedeva un termine per potersi Parte_1 costituire in giudizio con nuovo legale avendo deciso di revocare l'incarico difensivo all'avv. Gardin, facendo comunque presente di non essere più disponibile a confermare le conclusioni a suo tempo proposte con ricorso congiunto.
All'udienza successiva del 25/6/2025, sentite le parti e i rispettivi procuratori circa la rilevanza della revoca del consenso da parte della RA (non più disponibile ad accettare le condizioni Pt_1 concordate con il sig. e che riguardano, con riferimento alla prole, esclusivamente gli Pt_2 aspetti di mantenimento del figlio – ormai maggiorenne – , il Giudice si riservava di riferire Per_1 in camera di consiglio
* * * * * *
Rileva il Collegio che la revoca del consenso da parte della RA nell'ambito del Parte_1 presente procedimento ex art. 473-bis.51 c.p.c., non è ammissibile e non è idonea a far venir meno l'accordo, avente natura negoziale, raggiunto tra le parti al momento del deposito del ricorso sottoscritto da entrambe.
Invero, dato atto che sono state depositate, sin dal momento della scadenza del primo termine concesso, le note scritte (e sottoscritte dalle parti) in sostituzione d'udienza e che la sentenza non è stata emessa avendo il Giudice rilevato che non era stato ottemperato il disposto di cui all'art. 473- bis.51 c.p.c. che impone agli istanti, anche in sede di ricorso congiunto, di offrire al Tribunale indicazioni circa le proprie disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico, si deve evidenziare come il legislatore abbia richiesto tale adempimento per consentire al Giudice (e non alle parti, che già hanno discusso -prima del deposito del ricorso- le condizioni della regolamentazione, addivenendo così ad un accordo avente natura negoziale) di valutare la congruità dell'accordo raggiunto rispetto alle esigenze della prole e la non contrarietà a norme imperative.
Nel caso di specie, preso atto delle indicazioni che sono state messe a disposizione, osserva il Tribunale come la previsione di un contributo al mantenimento di €. 300 a carico della RA Pt_1
– peraltro da versare direttamente al figlio ormai maggiorenne – risulti essere congruo dal momento che la madre ha dichiarato di percepire un reddito netto annuo di €. 19.000=. La perdita del posto di lavoro e la percezione della non costituisce sopravvenienza, essendo risalente a prima del CP_1 deposito del ricorso. Per contro, dalla dichiarazione dei redditi PF 2023 risulta che il sig. Pt_2 ha percepito redditi imponibili di €. 27.118=; egli risulta essere convivente con il figlio e pertanto partecipa al suo mantenimento in via diretta.
Alla luce del fatto che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito di un ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, e dato atto che il consenso raggiunto non può essere revocato per il solo fatto di un successivo ripensamento e/o di una differente valutazione circa la sua congruità, deve essere emessa la sentenza come da espressa richiesta da (differente Parte_2 esito avrebbe il presente giudizio se il sig. non avesse insistito nell'ottenere la pronuncia), Pt_2 secondo le condizioni indicate in ricorso e reiterate nelle note scritte.
Ciò in quanto il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio maggiorenne al quale entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento sino all'indipendenza Per_1 economica. Le ulteriori questioni economiche e patrimoniali tra le parti (che hanno già avuto esecuzione, quanto meno in parte) sono state valutate a suo tempo dalle stesse e il Tribunale non può che prenderne atto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 59 / 2025, promossa con ricorso depositato il 08/01/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Daniele Ferrò
e
2) Parte_2
Nato in Varese il 06.07.1976 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Davide Ginelli con il seguente figlio maggiorenne: nato in [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 08.01.2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni: 1) Nella casa di Via F.lli Rosselli 51 in Caronno Varesino vi abiterà il padre sig.
[...]
(proprietario dell'immobile) unitamente al figlio Pt_2 Per_1
2) La sig.ra lascerà la casa di Via F.lli Rosselli 51 in Caronno Varesino Parte_1
consegnando le chiavi al Sig. in data 31.1.2025 asportando i propri effetti Parte_2
personali, la data del 31.1.2025 è considerato termine perentorio e non soggetto a proroghe.
3) L'immobile dovrà essere lasciato pulito e in ordine e la sig.ra asporterà i propri Parte_1
effetti personali, oltre alle reti elettriche del letto matrimoniale, il Bimbi, l'affettatrice, la
tenda esterna.
4) Il Sig. è considerato proprietario esclusivo di tutti i mobili della casa di via Parte_2
F.lli Rosselli 51 e pagherà il finanziamento per l'acquisto degli stessi come anche l'integrale
rata del mutuo gravante sull'immobile, essendo ormai proprietario al 100%
5) Fino alla data del 31.1 2025 la sig.ra provvederà al pagamento delle utenze di Parte_1
gas, luce e a partire dal 1.2.2025 verranno volturate le utenze a nome del sig. Pt_2
dopo aver verificato e registrato i consumi fino alla data del 31.1.2025 o interrotte le utenze
e rifatti i contratti a nome del sig. Parte_2
6) La sig.ra verserà il mantenimento per a partire dal febbraio 2025 ed Parte_1 Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese bonificando l'importo di Euro 300,00 trecento direttamente al
figlio la somma dovrà essere aumentata anno per anno secondo indici Istat a partire Per_1
dal febbraio 2026. Le spese straordinarie per saranno divise al 50%, come anche la Per_1
spesa per le vacanze che trascorrerà con gli amici (spesa massima annuale euro Per_1
600,00 da dividere al 50% tra i genitori). I genitori hanno già concordato che la spesa tesa
all'ottenimento della patente di guida verrà pagata al 50%.
7) I genitori asseconderanno le scelte di in ordine all'eventuale cambiamento di indirizzo Per_1
scolastico o frequentazione di corsi di specializzazione o se dovesse scegliere di Per_1
iniziare una attività lavorativa abbandonando gli studi, in ogni caso la madre verserà
l'importo del mantenimento fino a quando non otterrà l'indipendenza economica, in Per_1 caso di attività lavorativa di con stipendio superiore a 800,00 euro e fino a 1.200,00, Per_1
la sig.ra verserà euro 150,00 centocinquanta al mese. Superati i 1.200,00 euro la Pt_1
sig.ra interromperà il versamento. Pt_1
8) Le spese per il vitto di verranno sostenute integralmente fino al 31.1.2025 data in cui Per_1
la sig.ra lascerà la casa di Caronno Varesino Via F.lli Rosselli 51. Pt_1
9) Il giorno 31.1.2025 ad ore 18,30 alla presenza del legale delle parti Avv. Gardin, la Sig.ra
consegnerà al sig. le chiavi dell'immobile, avendo asportato già Pt_1 Parte_2
per tale data e ora i propri effetti personali. Verrà controllato che la casa sia in buono stato
e verrà fatto verbale con indicati i numeri delle utenze. La sig.ra uscirà da casa entro Pt_1
la mezzanotte e non potrà più accedere all'immobile.
10) Con l'esatto adempimento di quanto sopra indicato le parti dichiarano di non aver nulla più
a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione.
Ai sensi del dpr 30.5.22 e successive modifiche si dichiara che il presente procedimento è
esente dal versamento del contributo unificato.
Con decreto in data 13/1/2025 veniva disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note scritte e contestuale richiesta ad entrambe le parti di indicare le proprie “…disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti” così come espressamente richiesto dall'art. 473-bis. 51 c.p.c.. Nel termine concesso venivano depositate le note scritte (sottoscritte personalmente dalle parti) con le quali veniva data conferma delle condizioni concordate. Non avendo le parti provveduto a fornire le indicazioni espressamente richieste in decreto, il giudice emetteva nuovo decreto di fissazione termine al fine di consentire alle parti di ottemperare a quanto disposto dalla legge.
Stante il mancato integrale adempimento della richiesta, veniva fissata udienza di comparizione personale delle parti. Nelle more, depositata anche la documentazione reddituale del sig. Parte_2
la RA rimetteva il mandato difensivo al procuratore.
[...] Pt_1
All'udienza dell'11/6/2025 comparivano le parti personalmente;
mentre il sig. si Parte_2 costituiva a mezzo di nuovo procuratore, la RA chiedeva un termine per potersi Parte_1 costituire in giudizio con nuovo legale avendo deciso di revocare l'incarico difensivo all'avv. Gardin, facendo comunque presente di non essere più disponibile a confermare le conclusioni a suo tempo proposte con ricorso congiunto.
All'udienza successiva del 25/6/2025, sentite le parti e i rispettivi procuratori circa la rilevanza della revoca del consenso da parte della RA (non più disponibile ad accettare le condizioni Pt_1 concordate con il sig. e che riguardano, con riferimento alla prole, esclusivamente gli Pt_2 aspetti di mantenimento del figlio – ormai maggiorenne – , il Giudice si riservava di riferire Per_1 in camera di consiglio
* * * * * *
Rileva il Collegio che la revoca del consenso da parte della RA nell'ambito del Parte_1 presente procedimento ex art. 473-bis.51 c.p.c., non è ammissibile e non è idonea a far venir meno l'accordo, avente natura negoziale, raggiunto tra le parti al momento del deposito del ricorso sottoscritto da entrambe.
Invero, dato atto che sono state depositate, sin dal momento della scadenza del primo termine concesso, le note scritte (e sottoscritte dalle parti) in sostituzione d'udienza e che la sentenza non è stata emessa avendo il Giudice rilevato che non era stato ottemperato il disposto di cui all'art. 473- bis.51 c.p.c. che impone agli istanti, anche in sede di ricorso congiunto, di offrire al Tribunale indicazioni circa le proprie disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico, si deve evidenziare come il legislatore abbia richiesto tale adempimento per consentire al Giudice (e non alle parti, che già hanno discusso -prima del deposito del ricorso- le condizioni della regolamentazione, addivenendo così ad un accordo avente natura negoziale) di valutare la congruità dell'accordo raggiunto rispetto alle esigenze della prole e la non contrarietà a norme imperative.
Nel caso di specie, preso atto delle indicazioni che sono state messe a disposizione, osserva il Tribunale come la previsione di un contributo al mantenimento di €. 300 a carico della RA Pt_1
– peraltro da versare direttamente al figlio ormai maggiorenne – risulti essere congruo dal momento che la madre ha dichiarato di percepire un reddito netto annuo di €. 19.000=. La perdita del posto di lavoro e la percezione della non costituisce sopravvenienza, essendo risalente a prima del CP_1 deposito del ricorso. Per contro, dalla dichiarazione dei redditi PF 2023 risulta che il sig. Pt_2 ha percepito redditi imponibili di €. 27.118=; egli risulta essere convivente con il figlio e pertanto partecipa al suo mantenimento in via diretta.
Alla luce del fatto che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito di un ricorso ex art. 473 bis c.p.c., ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, e dato atto che il consenso raggiunto non può essere revocato per il solo fatto di un successivo ripensamento e/o di una differente valutazione circa la sua congruità, deve essere emessa la sentenza come da espressa richiesta da (differente Parte_2 esito avrebbe il presente giudizio se il sig. non avesse insistito nell'ottenere la pronuncia), Pt_2 secondo le condizioni indicate in ricorso e reiterate nelle note scritte.
Ciò in quanto il Tribunale valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio maggiorenne al quale entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento sino all'indipendenza Per_1 economica. Le ulteriori questioni economiche e patrimoniali tra le parti (che hanno già avuto esecuzione, quanto meno in parte) sono state valutate a suo tempo dalle stesse e il Tribunale non può che prenderne atto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: PRENDE ATTO per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.