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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3343/2023
Udienza “cartolare” del 18-3-2025
Il Giudice, viste le conclusioni delle parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3343/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 994/2023, promossa da:
C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
in Porcari (LU), via del Sesto, Zona Industriale Sud 2, in persona delle legali rappresentanti,
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), rappresentate e difese dall'avv. Giorgio Masina (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Siena, via dei Termini C.F._3
n. 6, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICI OPPONENTI
CONTRO
C.F. ), con sede in Siena, piazza Controparte_1 P.IVA_2
Salimbeni n. 3, in persona del dott. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini CP_2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, via del C.F._4
Cavallerizzo n. 4, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
E
(C.F. ), con sede legale in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. Controparte_3 P.IVA_3
24/28, rappresentata dalla procuratrice speciale (C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_4
virtù di procura speciale del 03.11.2023 per atto del notaio rep. n. 4487/2605, con Persona_1
sede legale in Brescia, via Corfù n. 102, in persona del procuratore dott. , Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi (C.F. ) e dall'avv. Luca C.F._5 Fontirossi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._6
Lucca, viale Giuseppe Giusti n. 273, interno 26.
INTERVENUTA
Conclusioni delle parti: per le opponenti: “In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
- Nel merito, dichiarare nullo, inammissibile ed infondato e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e in diritto per tutte le causali di cui in premessa, e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; - In via riconvenzionale nel merito, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalle attrici opponenti per le ragioni di cui in premessa, e conseguentemente condannare al Controparte_1
pagamento in favore della in persona delle legali Parte_1
rappresentanti pro tempore Signore e del complessivo importo di Parte_1 Parte_1
€ 60.899,95 da compensare con l'eventuale somma che sarà ritenuta dovuta alla convenuta opposta all'esito del presente giudizio;
- In via riconvenzionale nel merito, in subordine o comunque in alternativa all'altra domanda riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale l'Ill.mo Tribunale di Lucca ritenesse non violate le norme di cui alla L. 108/96, sempre in via riconvenzionale, si chiede che la convenuta opposta venga condannata al pagamento della somma complessiva di € 59.429,22 in favore delle attrici opponenti per tutte le ragioni di cui in narrativa, da compensare con l'eventuale somma che sarà ritenuta di ragione o giustizia dal
Tribunale adìto all'esito del presente giudizio, disponendone in ogni caso la compensazione con gli importi che eventualmente risultassero essere dovuti alla convenuta opposta. In ogni caso con vittoria di spese legali e compensi professionali e rimborso delle spese tecniche”. per l'opposta: “In via cautelare, voglia rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n. 994/2023 del Tribunale di Lucca. Nel merito voglia rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa ivi compresa quella in via riconvenzionale, perché infondate in fatto ed in diritto e pertanto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata e confermare il decreto ingiuntivo 994/2023 del Tribunale di Lucca. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie, applicati gli istituti della prescrizione e della compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. e tenuto conto della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., condanni la società in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t. e le socie illimitatamente responsabili signore e Parte_1 Parte_1
[...]
[...]
, a pagare e dare a la somma che dovesse risultare di
[...] Controparte_1
giustizia e/o di ragione, oltre interessi convenzionali pattuiti. In ogni caso con vittoria di spese di lite”. per l'intervenuta: “-nel merito, rigettare l'opposizione poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto, unitamente alle domande riconvenzionali formulate;
- sempre nel merito, in ogni caso accertare il difetto di legittimazione passiva di in riferimento alle domande Controparte_3
riconvenzionali formulate. Omissis. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 05.09.23 questo tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 994/2023, con il quale veniva ingiunto alla , quale obbligato principale e a e Parte_1 Parte_1
a , quali fideiussori, il pagamento di € 26.814,73, oltre interessi e spese, a favore di Parte_1
quale debito residuo del conto corrente n. 318018, aperto il Controparte_1
05.02.09 ed estinto il 23.11.23.
Gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per la mancata produzione della serie integrale degli estratti conto dall'origine del rapporto;
la violazione della normativa antiusura relativamente alle condizioni dell'originario contratto del 05.02.2009 e la conseguente gratuità del rapporto;
l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di corrispettivi sull'accordato, di spese e commissioni;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi su interessi e commissioni;
l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e la nullità della fideiussione per violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Chiedevano, in via riconvenzionale, la rideterminazione del corretto dare-avere tra le parti con la condanna della al pagamento della somma di € 58.724,86 a favore delle opponenti, oltre alla CP_1
sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto integrale della Controparte_1
domanda delle opponenti ed eccependo in ogni caso la prescrizione delle rimesse solutorie per il periodo anteriore al decennio dalla notifica della citazione.
Interveniva in giudizio quale cessionaria del credito di chiedendo il rigetto CP_3 CP_6 dell'opposizione ed eccependo, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande riconvenzionali di parte opponente. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto veniva assegnato il termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo;
all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito
In via preliminare, risulta infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per il mancato deposito della serie integrale degli estratti conto dall'origine del rapporto di conto corrente.
Infatti, la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è da considerarsi idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., dal momento che ha prodotto il contratto di conto CP_6 corrente (doc. 2 fascicolo monitorio) e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc. 3 fascicolo monitorio), nel quale risultano specificate tutte le voci per l'attualizzazione del credito.
Inoltre, nella presente fase del giudizio l'opposta ha prodotto tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente nel 2009, allegando anche quelli relativi agli anni dal 2013 al 2016, assenti nel fascicolo della fase monitoria (doc. 5 di parte opposta).
La violazione della L. 108/96
Le opponenti contestano il superamento del tasso soglia usura (in violazione della L. 108/96) da parte del nel contratto di conto corrente stipulato dalla CP_7 Parte_1
e hanno prodotto un elaborato peritale del dottore commercialista
[...] Parte_1 [...]
(doc. 2 di parte opponente). Per_2
Si rileva in primis che i rilievi del dott. si fondano su formule di calcolo (c.d. “all Per_2 inclusive”) difformi rispetto a quelle fissate dalle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti e quindi non rispettano i principi di “omogeneità” e “simmetria” ribaditi dalla sentenza Cass.
SS.UU. n. 19597 del 18 settembre 2020 (che conferma la precedente sentenza Cassazione n.
16303/2018).
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la L. 108/96 impone la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia” calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (Cassazione civile, S.U., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303).
L'interpretazione definitivamente sancita da Cass. S.U. 16303/2018 prima, con riferimento alla commissione di massimo scoperto, e da Cass. S.U. 19597/2020 poi, in relazione agli interessi moratori, prevede espressamente l'utilizzabilità delle rilevazioni Bankitalia ed esclude la fondatezza dei criteri “all inclusive”.
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi
(desumibili esclusivamente dagli estratti conto, peraltro qui non prodotti) e non solo l'aliquota; diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (cfr. Cass. ordinanza n. 2311/2018).
Le opponenti non hanno quindi dimostrato che dal calcolo separato di tutte le voci derivi il superamento del tasso soglia usurario e nemmeno che al rapporto siano stati applicati tassi diversi rispetto a quelli pattuiti.
Peraltro, anche se fosse stato superato il tasso soglia usura – e non è questo il caso – la conseguenza non sarebbe quella della nullità del contratto di conto corrente o della gratuità del rapporto.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha statuito – in un'ipotesi di contratto di mutuo ma applicabile anche al contratto di conto corrente – che non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, ma lo stesso va ricondotto entro la soglia usura quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. (Cassazione civile, S.U., sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675).
Di conseguenza, nei casi in cui i tassi applicati al contratto siano differenti da quelli nominalmente ivi indicato e persino superiori al tasso soglia usura, l'unica conseguenza sarebbe la riconduzione degli stessi entro la soglia usura e/o, comunque, entro il tasso pattuito nell'accordo pattizio.
L'illegittima applicazione del corrispettivo sull'accordato
Le opponenti sostengono l'illegittimità degli addebiti del corrispettivo su accordato dal 2009 al
2022, in quanto rappresenterebbe un onere mai pattuito tra la banca ed il correntista, in violazione della normativa bancaria. L'eccezione risulta generica e comunque infondata, in quanto il corrispettivo sull'accordato è stato introdotto con il d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102 ed ha di fatto sostituito la commissione di massimo scoperto che era espressamente prevista dal contratto.
Si precisa che le opponenti non hanno provato il mancato rispetto dei limiti legali previsti dalla legge;
al contrario dalla perizia allegata risulta rispettato il divieto di superare la soglia dello 0,5% trimestrale dell'importo dell'affidamento, essendo stata applicata proprio l'aliquota dello 0,5%.
L'illegittima capitalizzazione degli interessi
Le opponenti sostengono che il rapporto contrattuale sarebbe viziato da anatocismo, in violazione della Delibera CICR 9 febbraio 2000, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 comma 629 e delle modifiche apportate all'art. 120 TUB dalla L. 49/2016, ma tale eccezione è infondata.
Infatti, è noto che dopo l'entrata in vigore (il 22.04.2000) della delibera CICR 09.02.2000 le parti possono pattuire una clausola anatocistica alle condizioni previste dall'art. 120 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR, ovvero medesima periodicità di capitalizzazione e clausola specificamente approvata dal cliente.
Il contratto di conto corrente bancario in esame è stato stipulato il 05.02.2009 (quindi dopo il
22.04.2000) e di conseguenza le parti potevano pattuire una clausola anatocistica alle predette condizioni.
Nel contratto in questione è presente una clausola di capitalizzazione avente la medesima periodicità degli interessi (così come previsto nelle condizioni economiche allegate al contratto) e la stessa è oggetto di specifica approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c. (doc. 2, pag. 47-48 fascicolo monitorio).
Gli opponenti rilevano, inoltre, che dal 01.01.2014 l'articolo 120 TUB è stato modificato con la conseguenza che non sarebbe più prevista la capitalizzazione degli interessi.
In realtà, il nuovo testo dell'articolo 120 TUB non può applicarsi al caso di specie perché entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto in esame;
del resto, tale norma non aveva immediata precettività, in quanto statuiva che il CICR stabilisse previamente le modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, e pertanto, fino alla emanazione di una delibera CICR, doveva ritenersi inoperante la nuova formulazione dell'art. 120 TUB, che nell'indicare un tendenziale divieto dell'anatocismo nei rapporti bancari, contestualmente rimandava ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi. La delibera CICR 9.02.2000, pertanto, ha continuato ad applicarsi fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3.08.2016, emanata in attuazione dei princìpi fissati dall'art. 120, comma 2,
TUB, come modificato ad opera dell'art. 17 bis D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella L. 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al CICR il potere di fissare modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Trib.
Pavia 141 del 28-1-2019, Trib. Pescara 1194 del 23-8-2018, Trib. Livorno 560 del 16-5-2018, Trib.
Cuneo 738 del 14-7-2017).
La delibera CICR del 03.08.16 ha ribadito le modalità di pattuizione della clausola anatocistica previste dalla delibera del 2000, confermando la legittimità della previsione contrattuale.
L'illegittima applicazione dello ius variandi
Relativamente al c.d. ius variandi, nel contratto di c/c del 2009 è espressamente prevista, e specificamente approvata, la clausola di modifica delle condizioni contrattuali (v. pag. 21 e 47 del contratto). In ogni caso, le questioni sollevate sul punto sono formulate in termini del tutto generici: parte opponente non ha indicato quali variazioni sono contestate e in quali trimestri si sarebbero verificate.
Le ulteriori eccezioni
L'eccezione relativa all'illegittima applicazione dei tassi di interessi sugli utilizzi del fido accordato
è priva di fondamento, in quanto nelle condizioni economiche allegate al contratto sono indicati i tassi per sconfinamenti e scoperti.
E' del tutto infondata anche la generica contestazione relativa all'illegittimo addebito di spese e commissioni e degli interessi di mora, dal momento che sono espressamente pattuiti nel contratto.
Stante l'infondatezza di tutte le contestazioni avanzate relativamente al contratto di conto corrente,
è del tutto infondata anche l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, vanno rigettate l'opposizione e le domande riconvenzionali di parte opponente, con conferma del decreto opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri dello scaglione di valore tra €
26.001,00 ed € 52.000,00 medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione e le domande riconvenzionali di parte opponente, e conferma il decreto opposto.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e intervenuta, liquidate in complessivi € 4.358,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente