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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11/2024 V.G.
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott. Lorenzo Benini Consigliere
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Relatore
Dott.ssa Wilma Longhi Consigliere
Esperto
Dott. Maurizio Pangrazzi Consigliere
Esperto
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile iscritta a ruolo in data 24.02.2024 al n. 11/2024
R.G.V.G., promossa con reclamo d.d. 24.02.2024
DA
, (C.F.: ), quale Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale delle minori Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_2
l'11.09.2022) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Frizzi (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._2
Fax: 0461.1632085) ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via Petrarca n. 8, giusto mandato telematico in atti;
APPELLANTE Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello INTERVENIENTE OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
***
Premesso in punto di fatto che:
1 Con ordinanza n. cron 122 del 30.01.2024 emessa nel procedimento sub
R.G. n 117/2023 MIN. il Tribunale per i Minorenni di Trento aveva disposto il rigetto del ricorso con il quale , quale Parte_1 genitore delle minori , nata a [...] il [...], e Persona_1
, nata a [...] l'[...], chiedeva l'autorizzazione Persona_2
a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 comma 3, T.U. n. 286/98, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico delle figlie necessitati, dunque, della presenza e del supporto paterno. Con reclamo del 24.02.2024 impugnava il Parte_1 provvedimento chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al rilascio dell'autorizzazione ex art. 29-31 T.U. (in via istruttoria: omissis). A tal fine indicava quali motivi di appello l'errata valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, ora reclamante (che ha ormai espiato le sue pene e intrapreso un positivo percorso di rieducazione); il mancato riconoscimento del positivo ruolo genitoriale assolto dal padre (che nonostante i precedenti penale, risulta essere un padre presente, accudente e di forte riferimento per le figlie) con conseguente lesione del diritto alla bi-genitorialità delle minori nonché il mancato rispetto e promozione del diritto all'unità familiare, quale diritto riconosciuto da fonti internazionali (vd. artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e art. 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, gli artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo) e costituzionali (vd. art. 2 Cost., 29 e 30 Cost. nonché il riconoscimento allo straniero dei diritti derivanti da norme internazionali, quali il diritto di formare una famiglia e di mantenere l'unità del nucleo famigliare previsti dall'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Riferiva, infine, anche delle ripercussioni economiche del provvedimento impugnato, alla luce dell'impiego di in Italia a tempo interminato come assistente alla ER persona (con impossibilità per lo stesso di mantenere altrove la stessa capacità reddituale). Nonostante la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, tempestivamente effettuata in data 07.03.2024,
2 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato a mezzo pec, nessuno si costituiva. All'udienza di comparizione del 18.4.2024, dichiarava di aver ER ripreso a corrispondere il contributo al mantenimento delle figlie, nella misura di 100 euro ciascuna (oltre a € 200,00 per la prima figlia avuta dal precedente matrimonio con altra donna). Il Sostituto Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento del reclamo con previsione di un permesso concesso a tempo determinato al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti. Il difensore di aderiva, in ER subordine, alle conclusioni del PG, manifestando la propria disponibilità al deposito documentale dei versamenti effettuati in favore delle minori e la Corte si riservava.
Con ordinanza dd. 18.4.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, la Corte, ritenuta la necessità di acquisire informazioni in merito al contesto ed alle condizioni di vita del reclamante, disponeva che il Servizio Sociale competente effettuasse gli accertamenti necessari e riferisse al Collegio mediante relazione, fissando l'udienza del 26.09.2024 per la trattazione della causa.
All'udienza del 26.09.2024 il difensore di riferiva dell'assenza ER del suo assistito per motivi lavorativi e dell'avvenuto versamento in contanti, in virtù di accordi con le mamme, delle somme dovute a titolo di mantenimento per le figlie nonché della circostanza che è stato ER seguito dal per la dipendenza dall'alcol fino a settembre 2023 in CP_1 quanto in seguito non più convocato dal Servizio. Il P.G. si rimetteva alle decisioni del Collegio mentre il difensore di insisteva per la ER relazione aggiornata. La Corte, preso atti del mancato deposito della relazione del Servizio Welfare di Trento, rinnovava l'ordine di cui all'ordinanza del 18.04.2024 assegnando al Servizio un nuovo termine per il deposito della relazione e rinviando all'udienza del 28.11.2024.
All'udienza del 28.11.2024 il Procuratore Generale si riportava alle conclusioni già formulate all'udienza del 18.04.2024, il difensore di insisteva per l'accoglimento del reclamo e la Corte si riservava. ER
3 Ciò premesso in fatto, la Corte Osserva quanto segue. 1. L'articolo 31, terzo comma del decreto legislativo 286/98, prevede che Tribunale per i Minorenni possa rilasciare -anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale- un'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza in Italia dei familiari di un minore, per “gravi motivi”, connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 21799 del 25 ottobre 2010, hanno chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali (strettamente collegate alla salute del minore) ma può comprendere qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica.
Anche recentemente, le Sezioni Unite hanno ribadito l'appena menzionato e consolidato orientamento giurisprudenziale, con la sentenza 15750 del 12 giugno 2019, precisando come la portata dell'art. 31 cit. non si presti a essere costretta nei limiti angusti dell'emergenza sanitaria o della grave patologia. Al contrario, tale disposizione è ritenuta capace di “...comprendere nel suo ambito qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle situazioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare...”.
Secondo la Corte, l'indagine a tal fine svolta deve essere individualizzata ed effettuata con attenzione per le peculiarità delle situazioni prospettate;
la valutazione del danno conseguente all'allontanamento del genitore deve essere fondata su di un giudizio prognostico che non trascuri l'età del minore, il grado di radicamento nel nostro Paese dello stesso e del nucleo familiare e le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori in caso di rimpatrio dei medesimi. Viene ribadito, inoltre, come vada valorizzata, in siffatte valutazioni, la tenera età del minore. Compito del giudice del merito, quindi, è accertare la sussistenza di
4 “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale e futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare.
2. Come indicato dalle Sezioni Unite (2010, cit.), l'art. 31 prospetta due distinte situazioni giuridiche soggettive: da un lato, il diritto del minore ad avere l'assistenza e la cura del proprio familiare in Italia;
dall'altro, il diritto del familiare a dare assistenza al minore stesso, in ragione della tutela di “quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e della reciproca assistenza dei suoi membri”.
Si tratta di due posizioni complementari, di cui quella del familiare è subordinata a quella del minore, titolare dell'interesse che costituisce l'oggetto primario della tutela riconosciuta dall'art. 31, la cui rubrica recita “Disposizioni a favore dei minori” e individua appunto nel Tribunale per i Minorenni, l'autorità giudiziaria competente a valutare la sussistenza dei “gravi motivi”, che giustificano la portata derogatoria dell'autorizzazione.
L'interesse del familiare riceve, quindi, tutela solo in via riflessa, nella misura in cui sia funzionale salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma e la ragione unica del provvedimento di autorizzazione.
3. Va ora considerato, che l'art. 31, comma III, prevede che l'autorizzazione abbia natura temporanea: questo non esclude la possibilità di proroga, se allo scadere del termine permangono le ragioni giustificative (“i gravi motivi”); né impedisce la revoca prima del termine “quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio”.
Sono altresì disciplinate specificamente due ipotesi di revoca, dovute ad attività del familiare, incompatibili “con le esigenze del minore” o “con la permanenza in Italia”.
Si tratta di due fattispecie che, sono distinte sia quanto ai presupposti fattuali sia quanto a ratio: la prima si spiega in ragione della natura dell'autorizzazione, perché l'ingresso o la permanenza dell'adulto, concessi in deroga, si fondano sul fatto che egli svolga la funzione familiare a favore del minore e del suo sviluppo psicofisico.
5 Quanto alla seconda ipotesi, l'articolo 31 introduce un parametro esterno a quello che costituisce il bene giuridico tutelato dalla norma, in quanto conferisce rilievo ostativo ad attività del familiare, incompatibili con la sua permanenza nel territorio nazionale.
A tale proposito va rilevato che nè l'Avvocatura dello Stato (non costituitasi) né il PG, intervenuto e presente in udienza, hanno segnalato l'esistenza di pendenze penali dalle quali desumere un'attuale e persistente pericolosità sociale, che, a mente degli arresti più recenti della S.C., non può essere meramente presunta: Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 23597 del 02/08/2023 “…In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023)”.
E' pur vero che, come sinteticamente esposto dal Primo Giudice, il reclamante ha alcuni precedenti, risultanti nella relazione inviata della Questura di Trento in data 19.10.2023, ma, a ben vedere, si tratta di una condanna per furto in abitazione (2019), un patteggiamento per bigamia (2022) e un patteggiamento “agli arresti domiciliari” per stupefacenti (2023), violazioni per le quali è stato condannato a pena verosimilmente contenuta, atteso che ne è stata omessa l'indicazione da parte delle Autorità convenute e che è pacifico che egli ha già assolto il suo debito con la giustizia.
Quanto alle segnalazioni relative a violenza o maltrattamenti, non
6 risultano essere intervenuti accertamenti mentre e, con riferimento alla violazione degli obblighi di assistenza materiale, è stata depositata dal difensore di sentenza di assoluzione (cfr. allegato 5 in atti). ER
In ordine alla condizione personale e lavorativa, alla situazione dei rapporti familiari e alla condizione della prole, la più recente relazione del SST, depositata nel novembre 2024, su sollecitazione della Corte, conferma quanto già descritto in modo sostanzialmente positivo, nella relazione depositata in precedenza davanti al Tribunale per i Minorenni, come esposto nei passi che seguono:
“…il signor (Bogotà – Colombia, 04.06.1985) ha Parte_1 mantenuto la residenza nell'alloggio di via G.Galilei 7 con regolare contratto 4+4 (il cui affitto è di €.750,00 comprensivo di utenze). L'unica “entrata economica” del signor è rappresentata dallo ER stipendio di circa €.1370,00 (grazie alla 13esima e al TFR) che gli viene erogato mensilmente. Dal 1 dicembre 2023 ha stipulato un contratto a tempo indeterminato per 35 ore settimanali come “assistente alla persona” di un uomo adulto con una grave disabilità (che necessita di cure e presenza costante), con un orario che lo impegna tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00 (il signore frequenta un Centro Diurno ANFFAS dalle 8.30 alle 16.00) e nelle intere giornate di sabato e Domenica…quando le mattine non è impegnato con il lavoro, trascorre del tempo di relax nell'appartamento dove risulta residente, oppure va per uffici, o è impegnato con varie commissioni”.
Con riferimento alle figlie minori: “ (Trento, 15.05.2021) ER frequenta il primo anno della scuola materna Piccolo Mondo nel quartiere Clarina, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 16.00. I genitori raccontano che frequenta volentieri. Anche le insegnanti riportano ER che ora la frequenza è positiva e attiva …Gradualmente ha avviato alcune relazioni con le bambine più "tranquille" della sezione e ha cominciato a parlare, seppure con frasi molto basiche (le insegnanti hanno attribuito questo “ritiro" alle possibili difficoltà linguistiche perché i genitori hanno detto che in casa parlano solo spagnolo). Ora
partecipa seppure in modo timido, ma con serenità, alla vita della ER scuola. Entrambi i genitori sono presenti sia al momento dell'accompagnamento mattutino che nel ritiro pomeridiano (talvolta
7 assieme, talvolta separati)”;
(Trento, 11.09.2022) ha iniziato a frequentare l'asilo nido Per_2 comunale Viale dei Tigli a metà settembre 2024. Fin da subito le maestre hanno osservato una certa fatica nel distacco dalle figure genitoriali (ad accompagnarla era spesso la madre, ma anche il padre è stato presente nella fase dell'inserimento), tant'è che la bambina veniva portata verso le 10.00 e per le prime settimane non ha accettato di fermarsi a pranzo. Le maestre hanno chiesto ai genitori di anticipare l'arrivo a scuola per permetterle di inserirsi nel gruppo e poter mangiare la merenda insieme agli altri. Quindi ora arriva alle 9.15 e esce dall'asilo subito dopo Per_2 il pranzo, alle 11.45, spesso presa da entrambi i genitori…”. “…Il signor ha raccontato che le bambine trascorrono con lui 3 ER pomeriggi alla settimana, circa dalle 17.00 alle 20.00 (quindi compreso il momento della cena). Poiché questo orario coincide con il suo orario di lavoro, il signor spesso propone alle figlie di rimanere in casa ER
a disegnare o a fare lavoretti (lui racconta che il suo assistito vive in un appartamento di oltre 100mq e quindi lui può usufruire di alcune stanze dove stare con le figlie); talvolta propone di andare al parco o al supermercato vicino a casa e in tal caso il signor si mette ER
d'accordo con il fratello del suo assistito (che necessita di assistenza continuativa) che si prende l'impegno di stare in casa. …Lui ha argomentato che ha preferito fare con e come fa con l'altra ER Per_2 figlia (che incontra - lui dice - regolarmente gli altri 3 pomeriggi della settimana visto che frequenta la prima classe scuole primarie fino alle 16.00)…Rispetto ai rapporti interpersonali tra di loro, il signor ER riporta che non ci sono difficoltà con la signor , si Parte_2 rappresenta come dialoganti e collaboranti;
la signora non Parte_2 sconferma…Conclusa la lettura, il signor ha voluto precisare che ER
– dopo il confronto con la scrivente rispetto ai bisogni delle figlie – ha deciso (insieme alla signora ) di modificare gli orari di Parte_2 visita con le figlie e di tenerle con sé dalle ore 13.00 alle 16.00; vanno nell'alloggio in Via Galilei, se il tempo è sereno cercano di stare al parco, se il tempo è piovoso o freddo stanno a casa a disegnare o fare altri lavoretti….
Tenuto conto delle informazioni aggiornate assunte per il tramite del
8 SST, ritiene il Collegio che l'interazione delle minori con il padre si confermi essere significativa: la presenza del padre è al momento fondamentale non solo dal punto di vista materiale ed economico ma anche dal punto di vista educativo ed affettivo.
Quindi, la documentazione e le informazioni acquisite, se, da un lato, attestano che il padre ha attraversato un periodo di difficoltà personale con condotte anche antisociali, come risulta dalle informazioni della Questura, dall'altro, consentono di apprezzare la sua condizione attuale, il suo inserimento familiare, lavorativo e la positiva relazione con le figlie e la madre di queste: in conclusione, il padre non risulta
“pericoloso” né per la collettività né per la prole.
Inoltre, la descrizione della partecipazione del padre alla vita delle figlie, che frequenta con regolarità, porta a ritenere che l'interruzione della continuità relazionale e del rapporto affettivo con lui è certamente idonea produrre un pregiudizio sull'equilibrio psicofisico delle minori: sussistono, quindi, “gravi motivi”, connessi allo sviluppo delle minori, che subirebbero un pregiudizio dall'allontanamento improvviso del padre, quale conseguenza dell'impossibilità di regolarizzare la posizione in Italia.
Il diniego di autorizzazione ex art. 31 TU, nel bilanciamento tra gli interessi considerati, appare una misura ingiustificata, sproporzionata e inidonea ad assicurare il benessere delle minori nonché, in ultima analisi, il rispetto del loro diritto alla vita familiare.
Per le ragioni esposte, il Collegio, in accoglimento del reclamo, ritiene che il padre delle minori possa essere autorizzato a permanere in Italia un anno, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento. Questo arco temporale si considera sufficiente al reclamante per ottenere una regolarizzazione in via amministrativa della propria posizione, salva la possibilità di eventuale proroga dell'autorizzazione in esame, previa nuova verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
9 Visti gli artt. 31 D.L.vo 286/98 e successive modificazioni (L. 5/07) e 739 c.p.c. in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 122/2024 VG del 30.01.2024
Autorizza
, nato a [...] il Parte_1
04.06.1985, residente a [...],
a permanere per un anno in Italia per motivi di assistenza familiare a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento autorizzativo.
Così deciso in Trento, nella camera di Consiglio del 24.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
10
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott. Lorenzo Benini Consigliere
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Relatore
Dott.ssa Wilma Longhi Consigliere
Esperto
Dott. Maurizio Pangrazzi Consigliere
Esperto
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile iscritta a ruolo in data 24.02.2024 al n. 11/2024
R.G.V.G., promossa con reclamo d.d. 24.02.2024
DA
, (C.F.: ), quale Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale delle minori Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] Persona_2
l'11.09.2022) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Frizzi (C.F.: ; indirizzo PEC: C.F._2
Fax: 0461.1632085) ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), via Petrarca n. 8, giusto mandato telematico in atti;
APPELLANTE Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello INTERVENIENTE OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)
***
Premesso in punto di fatto che:
1 Con ordinanza n. cron 122 del 30.01.2024 emessa nel procedimento sub
R.G. n 117/2023 MIN. il Tribunale per i Minorenni di Trento aveva disposto il rigetto del ricorso con il quale , quale Parte_1 genitore delle minori , nata a [...] il [...], e Persona_1
, nata a [...] l'[...], chiedeva l'autorizzazione Persona_2
a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 comma 3, T.U. n. 286/98, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico delle figlie necessitati, dunque, della presenza e del supporto paterno. Con reclamo del 24.02.2024 impugnava il Parte_1 provvedimento chiedendo il riconoscimento del proprio diritto al rilascio dell'autorizzazione ex art. 29-31 T.U. (in via istruttoria: omissis). A tal fine indicava quali motivi di appello l'errata valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, ora reclamante (che ha ormai espiato le sue pene e intrapreso un positivo percorso di rieducazione); il mancato riconoscimento del positivo ruolo genitoriale assolto dal padre (che nonostante i precedenti penale, risulta essere un padre presente, accudente e di forte riferimento per le figlie) con conseguente lesione del diritto alla bi-genitorialità delle minori nonché il mancato rispetto e promozione del diritto all'unità familiare, quale diritto riconosciuto da fonti internazionali (vd. artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e art. 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, gli artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo) e costituzionali (vd. art. 2 Cost., 29 e 30 Cost. nonché il riconoscimento allo straniero dei diritti derivanti da norme internazionali, quali il diritto di formare una famiglia e di mantenere l'unità del nucleo famigliare previsti dall'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Riferiva, infine, anche delle ripercussioni economiche del provvedimento impugnato, alla luce dell'impiego di in Italia a tempo interminato come assistente alla ER persona (con impossibilità per lo stesso di mantenere altrove la stessa capacità reddituale). Nonostante la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, tempestivamente effettuata in data 07.03.2024,
2 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato a mezzo pec, nessuno si costituiva. All'udienza di comparizione del 18.4.2024, dichiarava di aver ER ripreso a corrispondere il contributo al mantenimento delle figlie, nella misura di 100 euro ciascuna (oltre a € 200,00 per la prima figlia avuta dal precedente matrimonio con altra donna). Il Sostituto Procuratore Generale concludeva per l'accoglimento del reclamo con previsione di un permesso concesso a tempo determinato al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti. Il difensore di aderiva, in ER subordine, alle conclusioni del PG, manifestando la propria disponibilità al deposito documentale dei versamenti effettuati in favore delle minori e la Corte si riservava.
Con ordinanza dd. 18.4.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, la Corte, ritenuta la necessità di acquisire informazioni in merito al contesto ed alle condizioni di vita del reclamante, disponeva che il Servizio Sociale competente effettuasse gli accertamenti necessari e riferisse al Collegio mediante relazione, fissando l'udienza del 26.09.2024 per la trattazione della causa.
All'udienza del 26.09.2024 il difensore di riferiva dell'assenza ER del suo assistito per motivi lavorativi e dell'avvenuto versamento in contanti, in virtù di accordi con le mamme, delle somme dovute a titolo di mantenimento per le figlie nonché della circostanza che è stato ER seguito dal per la dipendenza dall'alcol fino a settembre 2023 in CP_1 quanto in seguito non più convocato dal Servizio. Il P.G. si rimetteva alle decisioni del Collegio mentre il difensore di insisteva per la ER relazione aggiornata. La Corte, preso atti del mancato deposito della relazione del Servizio Welfare di Trento, rinnovava l'ordine di cui all'ordinanza del 18.04.2024 assegnando al Servizio un nuovo termine per il deposito della relazione e rinviando all'udienza del 28.11.2024.
All'udienza del 28.11.2024 il Procuratore Generale si riportava alle conclusioni già formulate all'udienza del 18.04.2024, il difensore di insisteva per l'accoglimento del reclamo e la Corte si riservava. ER
3 Ciò premesso in fatto, la Corte Osserva quanto segue. 1. L'articolo 31, terzo comma del decreto legislativo 286/98, prevede che Tribunale per i Minorenni possa rilasciare -anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale- un'autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza in Italia dei familiari di un minore, per “gravi motivi”, connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 21799 del 25 ottobre 2010, hanno chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali (strettamente collegate alla salute del minore) ma può comprendere qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica.
Anche recentemente, le Sezioni Unite hanno ribadito l'appena menzionato e consolidato orientamento giurisprudenziale, con la sentenza 15750 del 12 giugno 2019, precisando come la portata dell'art. 31 cit. non si presti a essere costretta nei limiti angusti dell'emergenza sanitaria o della grave patologia. Al contrario, tale disposizione è ritenuta capace di “...comprendere nel suo ambito qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell'età o delle situazioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare...”.
Secondo la Corte, l'indagine a tal fine svolta deve essere individualizzata ed effettuata con attenzione per le peculiarità delle situazioni prospettate;
la valutazione del danno conseguente all'allontanamento del genitore deve essere fondata su di un giudizio prognostico che non trascuri l'età del minore, il grado di radicamento nel nostro Paese dello stesso e del nucleo familiare e le prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori in caso di rimpatrio dei medesimi. Viene ribadito, inoltre, come vada valorizzata, in siffatte valutazioni, la tenera età del minore. Compito del giudice del merito, quindi, è accertare la sussistenza di
4 “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale e futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare.
2. Come indicato dalle Sezioni Unite (2010, cit.), l'art. 31 prospetta due distinte situazioni giuridiche soggettive: da un lato, il diritto del minore ad avere l'assistenza e la cura del proprio familiare in Italia;
dall'altro, il diritto del familiare a dare assistenza al minore stesso, in ragione della tutela di “quel particolare bene della vita costituito dall'unità della famiglia e della reciproca assistenza dei suoi membri”.
Si tratta di due posizioni complementari, di cui quella del familiare è subordinata a quella del minore, titolare dell'interesse che costituisce l'oggetto primario della tutela riconosciuta dall'art. 31, la cui rubrica recita “Disposizioni a favore dei minori” e individua appunto nel Tribunale per i Minorenni, l'autorità giudiziaria competente a valutare la sussistenza dei “gravi motivi”, che giustificano la portata derogatoria dell'autorizzazione.
L'interesse del familiare riceve, quindi, tutela solo in via riflessa, nella misura in cui sia funzionale salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma e la ragione unica del provvedimento di autorizzazione.
3. Va ora considerato, che l'art. 31, comma III, prevede che l'autorizzazione abbia natura temporanea: questo non esclude la possibilità di proroga, se allo scadere del termine permangono le ragioni giustificative (“i gravi motivi”); né impedisce la revoca prima del termine “quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio”.
Sono altresì disciplinate specificamente due ipotesi di revoca, dovute ad attività del familiare, incompatibili “con le esigenze del minore” o “con la permanenza in Italia”.
Si tratta di due fattispecie che, sono distinte sia quanto ai presupposti fattuali sia quanto a ratio: la prima si spiega in ragione della natura dell'autorizzazione, perché l'ingresso o la permanenza dell'adulto, concessi in deroga, si fondano sul fatto che egli svolga la funzione familiare a favore del minore e del suo sviluppo psicofisico.
5 Quanto alla seconda ipotesi, l'articolo 31 introduce un parametro esterno a quello che costituisce il bene giuridico tutelato dalla norma, in quanto conferisce rilievo ostativo ad attività del familiare, incompatibili con la sua permanenza nel territorio nazionale.
A tale proposito va rilevato che nè l'Avvocatura dello Stato (non costituitasi) né il PG, intervenuto e presente in udienza, hanno segnalato l'esistenza di pendenze penali dalle quali desumere un'attuale e persistente pericolosità sociale, che, a mente degli arresti più recenti della S.C., non può essere meramente presunta: Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 23597 del 02/08/2023 “…In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023)”.
E' pur vero che, come sinteticamente esposto dal Primo Giudice, il reclamante ha alcuni precedenti, risultanti nella relazione inviata della Questura di Trento in data 19.10.2023, ma, a ben vedere, si tratta di una condanna per furto in abitazione (2019), un patteggiamento per bigamia (2022) e un patteggiamento “agli arresti domiciliari” per stupefacenti (2023), violazioni per le quali è stato condannato a pena verosimilmente contenuta, atteso che ne è stata omessa l'indicazione da parte delle Autorità convenute e che è pacifico che egli ha già assolto il suo debito con la giustizia.
Quanto alle segnalazioni relative a violenza o maltrattamenti, non
6 risultano essere intervenuti accertamenti mentre e, con riferimento alla violazione degli obblighi di assistenza materiale, è stata depositata dal difensore di sentenza di assoluzione (cfr. allegato 5 in atti). ER
In ordine alla condizione personale e lavorativa, alla situazione dei rapporti familiari e alla condizione della prole, la più recente relazione del SST, depositata nel novembre 2024, su sollecitazione della Corte, conferma quanto già descritto in modo sostanzialmente positivo, nella relazione depositata in precedenza davanti al Tribunale per i Minorenni, come esposto nei passi che seguono:
“…il signor (Bogotà – Colombia, 04.06.1985) ha Parte_1 mantenuto la residenza nell'alloggio di via G.Galilei 7 con regolare contratto 4+4 (il cui affitto è di €.750,00 comprensivo di utenze). L'unica “entrata economica” del signor è rappresentata dallo ER stipendio di circa €.1370,00 (grazie alla 13esima e al TFR) che gli viene erogato mensilmente. Dal 1 dicembre 2023 ha stipulato un contratto a tempo indeterminato per 35 ore settimanali come “assistente alla persona” di un uomo adulto con una grave disabilità (che necessita di cure e presenza costante), con un orario che lo impegna tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00 (il signore frequenta un Centro Diurno ANFFAS dalle 8.30 alle 16.00) e nelle intere giornate di sabato e Domenica…quando le mattine non è impegnato con il lavoro, trascorre del tempo di relax nell'appartamento dove risulta residente, oppure va per uffici, o è impegnato con varie commissioni”.
Con riferimento alle figlie minori: “ (Trento, 15.05.2021) ER frequenta il primo anno della scuola materna Piccolo Mondo nel quartiere Clarina, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 16.00. I genitori raccontano che frequenta volentieri. Anche le insegnanti riportano ER che ora la frequenza è positiva e attiva …Gradualmente ha avviato alcune relazioni con le bambine più "tranquille" della sezione e ha cominciato a parlare, seppure con frasi molto basiche (le insegnanti hanno attribuito questo “ritiro" alle possibili difficoltà linguistiche perché i genitori hanno detto che in casa parlano solo spagnolo). Ora
partecipa seppure in modo timido, ma con serenità, alla vita della ER scuola. Entrambi i genitori sono presenti sia al momento dell'accompagnamento mattutino che nel ritiro pomeridiano (talvolta
7 assieme, talvolta separati)”;
(Trento, 11.09.2022) ha iniziato a frequentare l'asilo nido Per_2 comunale Viale dei Tigli a metà settembre 2024. Fin da subito le maestre hanno osservato una certa fatica nel distacco dalle figure genitoriali (ad accompagnarla era spesso la madre, ma anche il padre è stato presente nella fase dell'inserimento), tant'è che la bambina veniva portata verso le 10.00 e per le prime settimane non ha accettato di fermarsi a pranzo. Le maestre hanno chiesto ai genitori di anticipare l'arrivo a scuola per permetterle di inserirsi nel gruppo e poter mangiare la merenda insieme agli altri. Quindi ora arriva alle 9.15 e esce dall'asilo subito dopo Per_2 il pranzo, alle 11.45, spesso presa da entrambi i genitori…”. “…Il signor ha raccontato che le bambine trascorrono con lui 3 ER pomeriggi alla settimana, circa dalle 17.00 alle 20.00 (quindi compreso il momento della cena). Poiché questo orario coincide con il suo orario di lavoro, il signor spesso propone alle figlie di rimanere in casa ER
a disegnare o a fare lavoretti (lui racconta che il suo assistito vive in un appartamento di oltre 100mq e quindi lui può usufruire di alcune stanze dove stare con le figlie); talvolta propone di andare al parco o al supermercato vicino a casa e in tal caso il signor si mette ER
d'accordo con il fratello del suo assistito (che necessita di assistenza continuativa) che si prende l'impegno di stare in casa. …Lui ha argomentato che ha preferito fare con e come fa con l'altra ER Per_2 figlia (che incontra - lui dice - regolarmente gli altri 3 pomeriggi della settimana visto che frequenta la prima classe scuole primarie fino alle 16.00)…Rispetto ai rapporti interpersonali tra di loro, il signor ER riporta che non ci sono difficoltà con la signor , si Parte_2 rappresenta come dialoganti e collaboranti;
la signora non Parte_2 sconferma…Conclusa la lettura, il signor ha voluto precisare che ER
– dopo il confronto con la scrivente rispetto ai bisogni delle figlie – ha deciso (insieme alla signora ) di modificare gli orari di Parte_2 visita con le figlie e di tenerle con sé dalle ore 13.00 alle 16.00; vanno nell'alloggio in Via Galilei, se il tempo è sereno cercano di stare al parco, se il tempo è piovoso o freddo stanno a casa a disegnare o fare altri lavoretti….
Tenuto conto delle informazioni aggiornate assunte per il tramite del
8 SST, ritiene il Collegio che l'interazione delle minori con il padre si confermi essere significativa: la presenza del padre è al momento fondamentale non solo dal punto di vista materiale ed economico ma anche dal punto di vista educativo ed affettivo.
Quindi, la documentazione e le informazioni acquisite, se, da un lato, attestano che il padre ha attraversato un periodo di difficoltà personale con condotte anche antisociali, come risulta dalle informazioni della Questura, dall'altro, consentono di apprezzare la sua condizione attuale, il suo inserimento familiare, lavorativo e la positiva relazione con le figlie e la madre di queste: in conclusione, il padre non risulta
“pericoloso” né per la collettività né per la prole.
Inoltre, la descrizione della partecipazione del padre alla vita delle figlie, che frequenta con regolarità, porta a ritenere che l'interruzione della continuità relazionale e del rapporto affettivo con lui è certamente idonea produrre un pregiudizio sull'equilibrio psicofisico delle minori: sussistono, quindi, “gravi motivi”, connessi allo sviluppo delle minori, che subirebbero un pregiudizio dall'allontanamento improvviso del padre, quale conseguenza dell'impossibilità di regolarizzare la posizione in Italia.
Il diniego di autorizzazione ex art. 31 TU, nel bilanciamento tra gli interessi considerati, appare una misura ingiustificata, sproporzionata e inidonea ad assicurare il benessere delle minori nonché, in ultima analisi, il rispetto del loro diritto alla vita familiare.
Per le ragioni esposte, il Collegio, in accoglimento del reclamo, ritiene che il padre delle minori possa essere autorizzato a permanere in Italia un anno, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento. Questo arco temporale si considera sufficiente al reclamante per ottenere una regolarizzazione in via amministrativa della propria posizione, salva la possibilità di eventuale proroga dell'autorizzazione in esame, previa nuova verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
9 Visti gli artt. 31 D.L.vo 286/98 e successive modificazioni (L. 5/07) e 739 c.p.c. in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento n. 122/2024 VG del 30.01.2024
Autorizza
, nato a [...] il Parte_1
04.06.1985, residente a [...],
a permanere per un anno in Italia per motivi di assistenza familiare a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento autorizzativo.
Così deciso in Trento, nella camera di Consiglio del 24.11.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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