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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2685 2018
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GUASTELLA FRANCESCO e C.F._1
l'avv. SCHININÀ STEFANO;
ricorrente contro
(c.f. ), contumace;
E_ P.IVA_1
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1
contumace; resistenti nonché nei confronti di
, con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_3
litisconsorte necessario avente ad oggetto: retribuzione
Pagina 1 di 10 le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha proposto ricorso deducendo: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della CP_1 E_
dal 3.3.2013 al 3.5.2014 e dal 10.11.2014 al 3.2.2015 occupandosi, quale addetto alle vendite, della promozione e della vendita dei prodotti offerti dalla società datrice di lavoro;
- di aver sovente svolto anche le mansioni di magazziniere;
- di aver sempre seguito il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, ed il sabato dalle
7.30 alle 13.30;
- di essere stato sottoposto al potere direttivo del responsabile aziendale sig. e della sig.ra ; Parte_2 Parte_3
- che la società ha regolarizzato il rapporto di lavoro con esclusivo riferimento al periodo dal 4.7.2013 al 30.4.2014;
- di aver diritto all'inquadramento nel V livello del c.c.n.l. per i dipendenti del settore commercio e terziario, come espressamente riconosciuto dal datore di lavoro per il periodo regolarizzato;
- di essere quindi creditore della somma complessiva di € 25.394,56
a titolo di retribuzione ordinaria, supplementare e straordinaria nonché di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute, t.f.r.
Ha quindi chiesto la declaratoria del rapporto di lavoro come dedotto in ricorso e la condanna del datore al pagamento della somma sopra indicata, nonché alla regolarizzazione contributiva.
Alla prima udienza, il procuratore attoreo ha documentato l'intervenuto fallimento della società resistente ed il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Pagina 2 di 10 Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio nei confronti del Fallimento, limitando la domanda al mero accertamento del rapporto di lavoro, del credito retributivo e dell'obbligo contributivo. Inoltre, con note del
14.11.2024, il ricorrente ha precisato che la domanda di accertamento del rapporto di lavoro e della qualifica sono funzionali alla sola domanda di regolarizzazione contributiva;
e di voler utilizzare il titolo, una volta chiusa la procedura fallimentare, nei soli confronti del datore di lavoro che dovesse ritornare in bonis.
Il è rimasto contumace. CP_2
Successivamente è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , il quale si è costituito evidenziando che la CP_3
procedura fallimentare è stata chiusa nel novembre del 2024 per impossibilità di soddisfacimento dei creditori.
***
Preliminarmente, deve evidenziarsi che dalla visura camerale prodotta dall' emerge sì la chiusura della procedura fallimentare, ma non CP_3
anche la cancellazione della società, che non ne costituisce un effetto automatico dovendo invece il curatore appositamente attivarsi (art. 118 co. 2 l.f.) e pertanto, finché ciò non avviene, la società torna legittimata ad esercitare i propri diritti (cfr. C. 11361/1999, relativa alla normativa previgente, che non prevedeva l'obbligo di cancellazione a fronte della chiusura del fallimento), senza interruzione del giudizio, essendone già parte la società poi dichiarata fallita (cfr. C. 21729/2013).
Alla luce delle conclusioni rassegnate nel ricorso in riassunzione e dei chiarimenti di cui alle note del 14.11.2024, deve ritenersi rinunciata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
Restano dunque da decidere solo la domanda di accertamento del rapporto, del credito retributivo e dell'obbligo contributivo, che il ricorrente ha espressamente dichiarato di voler far valere esclusivamente
Pagina 3 di 10 nei confronti del datore di lavoro nel caso in cui questo dovesse tornare in bonis (cosa poi verificatasi con la chiusura del fallimento senza cancellazione). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiederne la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, purché dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis” (C.
31843/2019), e tale conclusione vale anche laddove il debitore sia dichiarato fallito in corso di giudizio e il creditore renda analoga dichiarazione, senza bisogno che il creditore riassuma il giudizio nei confronti del fallito (cfr. C. 22166/2019, secondo cui: “qualora, nel corso del giudizio, il debitore esecutato sia dichiarato fallito, il processo deve essere interrotto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., e la pretesa dell'opponente va accertata in sede fallimentare. L'eventuale riassunzione del processo nei confronti della curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile al fallimento ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere verso il fallito ove dovesse tornare "in bonis"”).
Venendo quindi al merito di tali domande, l'unico testimone escusso, sig. , ex magazziniere presso la società datrice di lavoro, Testimone_1
ha confermato i fatti indicati in ricorso con esclusivo riferimento al primo dei periodi di lavoro. Egli ha in particolare dichiarato che il ricorrente si occupava delle vendite dei prodotti per l'agricoltura (ad es. fitofarmaci), sementi e coperture di plastica per serre;
che lo stesso l'ha talvolta aiutato a sistemare i prodotti sugli scaffali;
che egli lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00; che ha goduto di una sola settimana di ferie,
Pagina 4 di 10 come dallo stesso riferitogli;
che era sottoposto al potere direttivo dei signori e . Pt_2 Parte_3
Parte ricorrente ha invece rinunciato tanto all'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente quanto alle ulteriori testimonianze ammesse (verbali del 28.10.2021 e del 29.11.2022).
Il rapporto di lavoro dedotto in ricorso è quindi provato esclusivamente con riferimento al primo periodo.
Quanto alla qualifica, dato che nel periodo di lavoro regolare (dal
4.7.2013 al 30.4.2014), integralmente incluso nel periodo di lavoro accertato, il datore di lavoro ha espressamente riconosciuto il quinto livello del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi
(doc. 5 ricorrente), e che è emerso che il rapporto si è svolto sempre secondo le medesime modalità, la giusta retribuzione ex art. 36 Cost., con riferimento al periodo di lavoro nero, non può che essere la stessa del periodo di lavoro regolare.
Deve quindi concludersi nel senso che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 3.3.2013 al 3.5.2014, svolgendo CP_1
mansioni inquadrabili nel quinto livello del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi, con orario dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00, ed ha quindi diritto alla relativa retribuzione.
A tal fine occorre evidenziare che dall'indicazione in ricorso delle somme pretese per ciascun mese si evince che il ricorrente deduce di non aver ricevuto alcuna retribuzione nel periodo di lavoro nero;
e di aver ricevuto solo la retribuzione ordinaria e le mensilità aggiuntive per il periodo di lavoro regolare.
Conseguentemente, al ricorrente spetta la retribuzione ordinaria per il periodo marzo-giugno 2013 e la retribuzione straordinaria da marzo
2013 ad aprile 2014.
Pagina 5 di 10 Sono dovute tredicesima e quattordicesima in quanto previste rispettivamente dall'art. 207 e 208 del c.c.n.l. Dalla lettura del ricorso si evince che il ricorrente pretende tali emolumenti in relazione al periodo marzo-giugno 2013 e novembre – dicembre 2014: di questi due periodi, la pretesa è fondata con esclusivo riferimento al primo, non essendo stato il rapporto provato nel secondo. Quanto alla pretesa relativa al “rateo
2014”, non essendo specificato che si tratta di una mensilità non regolarizzata, deve ritenersi si tratti di maggio 2014: la pretesa è tuttavia infondata perché l'emolumento è dovuto solo se la prestazione è resa per l'intero mese (artt. 207 e 208 c.c.n.l.) mentre il rapporto si è concluso il
3.5.2014.
Il ricorrente ha inoltre diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Infatti, la tesi sino al recente passato assolutamente prevalente, che poneva l'onere della prova sul punto in capo al lavoratore (ex multis C.
12311/2003, 22751/2004, 26985/2009, 8521/2015, 7696/2020), è stata superata dalle recentissime pronunce che hanno al contrario ritenuto tale onere gravante sul datore di lavoro (C. 21780/2022, 14268/2022,
13613/2020, 15652/2018).
L'orientamento più recente si fonda sull'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea. La citata pronuncia 21780/2022, infatti, afferma che “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”; in particolare, il datore di lavoro deve provare “di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente ― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a
Pagina 6 di 10 garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Tale conclusione si basa sulla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia secondo cui il datore di lavoro deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte di Giustizia UE, cause riunite C-569 e C-
570/2016 causa C-619/2016 Controparte_4 CP_5
; causa C- 684/2016 ).
[...] CP_6
Dovendo l'orientamento nazionale conformarsi a quello comunitario, non può che darsi seguito all'orientamento da ultimo espresso dalla
Corte di Cassazione, proprio in quanto conforme ai principi espressi dalla Corte di Giustizia.
Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente, nel periodo accertato, ha goduto di una settimana di ferie.
Sulla scorta di tali premesse il c.t.u. ha così quantificato gli importi dovuti:
- Retribuzione ordinaria marzo 2013 € 1.297,19
- Retribuzione ordinaria aprile 2013 € 1.419,74
- Retribuzione ordinaria maggio 2013 € 1.419,74
- Retribuzione ordinaria giugno 2013 € 1.419,74
- Ratei 13esima 2013 € 473,24
- Ratei 14esima 2013 € 473,24
- Lavoro straordinario marzo 2013 € 618,85
- Lavoro straordinario aprile 2013 € 617,14
- Lavoro straordinario maggio 2013 € 771,42
Pagina 7 di 10 - Lavoro straordinario giugno 2013 € 617,14
- Lavoro straordinario luglio 2013 € 771,42
- Lavoro straordinario agosto 2013 € 384,06
- Lavoro straordinario settembre 2013 € 617,14
- Lavoro straordinario ottobre 2013 € 779,27
- Lavoro straordinario novembre 2013 € 623,42
- Lavoro straordinario dicembre 2013 € 779,27
- Lavoro straordinario gennaio 2014 € 623,42
- Lavoro straordinario febbraio 2014 € 623,42
- Lavoro straordinario marzo 2014 € 623,42
- Lavoro straordinario aprile 2014 € 779,27
- Ferie non godute € 1.342,07
- TFR € 481,69
- IMPORTO COMPLESSIVO € 17.555,31
Il ricorrente non ha svolto alcuna osservazione a tali conclusioni che devono quindi essere recepite in questa sede apparendo esenti da vizi logici.
Deve quindi dichiararsi il credito retributivo del ricorrente nei confronti della nell'ammontare di € 17.555,31 oltre E_
interessi e rivalutazione dall'ultimo giorno di ognuno dei mesi sopra elencati sui relativi importi per le retribuzioni ordinarie e straordinarie, dal 24.12.2013 per la tredicesima 2013, dal 1.7.2013 per la quattordicesima, dal 3.5.2014 per il t.f.r. e per l'indennità di ferie non godute.
Alcun contributo è dovuto in quanto prescritto, essendo decorsi più di cinque anni dalla maturazione alla notifica del ricorso all' CP_3
(22.11.2024).
Pagina 8 di 10 Essendo il ricorrente vittorioso solo su un rapporto di lavoro su due, vi è soccombenza parziale e le spese vanno quindi compensate per metà, con la restante metà a carico della resistente.
Le spese sostenute dall' vanno invece poste a carico del ricorrente, CP_3
essendo questo soccombente sulla domanda di regolarizzazione contributiva.
Le spese di c.t.u. restano a carico del datore di lavoro, integralmente soccombente sulle questioni oggetto della consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- accerta che ha lavorato alle dipendenze di Parte_1 CP_1
dal 3.3.2013 al 3.5.2014 con inquadramento nel quinto livello del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi ed orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00;
- dichiara la tenuta a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
17.555,31 oltre interessi e rivalutazione dall'ultimo giorno di ognuno dei mesi sopra elencati sui relativi importi per le retribuzioni ordinarie e straordinarie, dal 24.12.2013 per la tredicesima 2013, dal 1.7.2013 per la quattordicesima, dal 3.5.2014 per il t.f.r. e per l'indennità di ferie non godute
- rigetta la domanda relativa alla contribuzione;
- condanna la a rifondere a la E_ Parte_1
metà delle spese di lite, liquidate in € 2700 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario al 15%, compensando la restante metà;
- condanna a rifondere all' le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_3
in € 800 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario al 15%;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di E_
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Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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