Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6535/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.5.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il giorno 10 novembre 1968 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Stefania Perillo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. l'Avv. Stefania Perillo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito a Miano, in data 10 gennaio 1990, in regime di comunione dei beni, atto anno 1990 - numero 0020 -registro 01 parte 1 serie I separati consensualmente con verbale del 30 maggio 2003, omologato con decreto del 4 giugno 2003
FATTO
1) le parti manterranno il mutuo e reciproco rispetto;
2) i figli e sono oggi maggiorenni ed entrambi economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
3) il GN si impegna a cedere - trasferire a titolo gratuito, - entro 30 giorni Pt_2 dall'omologazione del divorzio - la propria quota della casa coniugale sita in Baranzate (MI), Via Pietro Calvi n° 4, – immobile Foglio 64 Map. 64 Sub. 1 cat. A/3 e box autorimessa Foglio 64 Map. 64 Sub. 2 cat. C/6 - di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50 % ciascuno, alla moglie SI.ra – assegnata a quest'ultima in fase di separazione personale dei coniugi - Parte_1 con tutto quanto l'arredo e corredo. Il valore di detto immobile è stato stimato in euro 115.000,00 (centoquindicimila/00) come emerge dalla relazione dell'Agenzia Abitare Srls del 13 febbraio 2025 (doc. n. 3 – relazione valutazione immobile di Baranzate (MI), Via Pietro Calvi n. 4). Precisamente, con atto Rep. n. 93013, Raccolta n. 15222 del 20 novembre 2001 – Notaio Dr.
Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano, i Persona_3 GNi e trasferivano ai GNi e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_1
– odierni ricorrenti – la proprietà dell'immobile sito in “Bollate (MI), frazione Baranzate,
[...] via Pietro Calvi n. 4 e precisamente: a) appartamento posto al piano rialzato (primo fuori terra), composto da due locali più servizi con annesso un vano di solaio posto al piano sottotetto. Coerenze da nord in senso orario dell'appartamento: cortile comune, vano scala condominiale, giardino condominiale in uso esclusivo, androne comune. Coerenze da nord in senso orario del solaio: cortile comune, solaio proprietà di terzi sub. 2, vano comune, mappale 108. Detta unità immobiliare risulta così censita al N.C.E.U: partita , in ditta: P.IVA_1 Parte_3
, foglio 64, mappale 64, sub. 1, via Pietro Calvi n. 4, piano T-4, categoria A/3, classe
[...]
1, vani 4,5, RCL 540.000, correntemente inserita nel sistema meccanografico del catasto del Comune di Bollate. b) Box ad uso autorimessa privata posto al piano terra, distinto con il numero 2. Coerenze da nord in senso orario del box: proprietà di terzi al mappale 114, box sub. 3 di proprietà
o aventi causa, cortile comune, box sub. 1 di proprietà o aventi Parte_4 Controparte_3 causa. Detta unità immobiliare risulta così censita al N.C.E.U: partita , in ditta: P.IVA_2 Controparte_1
e , foglio 64, mappale 77, sub. 2, via Pietro Calvi n. 4, piano T, categoria C/6, classe Controparte_2
6, metri quadri 10, RCL 69.000, correntemente inserita nel sistema meccanografico del catasto del Comune di Bollate.” (doc. n. 4 – atto di compravendita Rep. n. 93013, Raccolta n. 15222 del 20 novembre 2001 – Notaio Dr. ; Persona_3
4) i costi annessi e connessi al trasferimento della quota del 50% dell'immobile di cui al punto che precede, dal SI. in favore della SI.ra , tra cui le spese notarili, saranno a carico Pt_2 Pt_1 della NO , la quale individuerà in autonomia il Professionista. Pt_1
5) l'automobile Opel Astra Tg. BX370SF immatricolata nell'anno 2001, già intestata al SI. resterà definitivamente assegnata in via esclusiva ed in proprietà a quest'ultimo, che si Pt_2 impegna a pagare tutte le rate del mutuo della stessa fino all'estinzione, ove non lo avesse già fatto;
6) posta la maggiore età dei figli e il fatto che entrambi sono economicamente autosufficienti, il GN non dovrà più versare alcuna somma a titolo di mantenimento dei figli;
Pt_2
7) in considerazione dell'impegno a trasferire gratuitamente la quota del 50 % del SI. Pt_2 in favore della SI.ra , quest'ultima rinuncia all'assegno di mantenimento previsto in sede di Pt_1 separazione;
8) la NO , a fronte del trasferimento della quota, di cui al punto 3) che Pt_1 precede, rinuncia – altresì - alle spese straordinarie afferente alla casa/abitazione coniugale che il GN non ha versato/corrisposto nei tempi e termini previsti in sede di separazione Pt_2 personale dei coniugi;
9) le parti non avranno null'altro a che pretendere e si diranno soddisfatti dalle condizioni che precedono e non avanzeranno altre richieste economiche l'uno dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Se una tantum Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano, in data 10 gennaio 1990 tra la NO (Codice Fiscale ) e il GN Parte_1 C.F._1
(Codice Fiscale ) Parte_2 C.F._2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
. Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG