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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15584 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56356/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA diciottesima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice OR IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto da nato in [...] il [...], Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso i genitori Parte_2
e nato in [...] il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
07.03.2020, ivi residente, e per essa i genitori e Parte_1 Controparte_1
tutti con il patrocinio dell'avv.to Alfiero Costantini, nei confronti del , Controparte_3 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del Pubblico Ministero.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Persona_1
Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il resistente, in via preliminare, eccepisce l'improcedibilità della domanda, con CP_3 riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; sul punto si ritiene al contrario che il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Difatti le sanzioni processuali – tra le quali va annoverata l'improcedibilità, non sono suscettibili di applicazione per analogia, ed inoltre le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, in quanto costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche che, ove provenienti da paese estero, risultano debitamente tradotte e munite di apostille.
Dall'esame di tale documentazione emerge che i passaggi generazionali che riconducono all'avo italiano risultano tutti in linea maschile.
La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione della cittadinanza è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in forza dei quali è venuta a cadere la limitazione posta dalla legge alla trasmissione per linea femminile, così come è venuta meno la disposizione che stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con uno straniero, e gli effetti di tali pronunce sono stati ritenuti applicabili anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Parte_3 territorialmente competente per la loro residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro;
essi hanno inoltre dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di oltre 10 anni dalla presentazione.
Ebbene, si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21/10/2025
Il giudice
OR IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA diciottesima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice OR IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto da nato in [...] il [...], Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], ivi residente, e per esso i genitori Parte_2
e nato in [...] il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
07.03.2020, ivi residente, e per essa i genitori e Parte_1 Controparte_1
tutti con il patrocinio dell'avv.to Alfiero Costantini, nei confronti del , Controparte_3 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del Pubblico Ministero.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Persona_1
Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il resistente, in via preliminare, eccepisce l'improcedibilità della domanda, con CP_3 riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; sul punto si ritiene al contrario che il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.
Difatti le sanzioni processuali – tra le quali va annoverata l'improcedibilità, non sono suscettibili di applicazione per analogia, ed inoltre le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, in quanto costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche che, ove provenienti da paese estero, risultano debitamente tradotte e munite di apostille.
Dall'esame di tale documentazione emerge che i passaggi generazionali che riconducono all'avo italiano risultano tutti in linea maschile.
La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione della cittadinanza è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in forza dei quali è venuta a cadere la limitazione posta dalla legge alla trasmissione per linea femminile, così come è venuta meno la disposizione che stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con uno straniero, e gli effetti di tali pronunce sono stati ritenuti applicabili anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Parte_3 territorialmente competente per la loro residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro;
essi hanno inoltre dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di oltre 10 anni dalla presentazione.
Ebbene, si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21/10/2025
Il giudice
OR IL