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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2754/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 alleg , dagli avvocati Eliana Scarcello e Salvatore Mondera ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Corigliano-Rossano, alla via Pedace – Palazzo delle Palme;
E (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dagli avvocati Maria Antonietta Di Giovanni e Antonietta Bruno ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Cosenza, alla piazza Gullo, n. 81; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 20/12/2024.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 3/10/2024 ha premesso che in Parte_1 data 27/8/2005 ha contratto matrimonio con Controparte_1
Dall'unione sono nati i figli in data 25/10/2007 e in data Per_1 Persona_2
17/12/2009. La ricorrente ha riferito che l'unione matrimoniale si è disgregata a seguito della condotta del marito che, convintosi del fatto che la moglie intrattiene una relazione extraconiugale con altro uomo, ha iniziato a mantenere comportamenti ostili che hanno reso intollerabile la convivenza. Per tali ragioni ha chiesto la separazione personale, con affidamento condiviso dei figli 2
minori da collocarsi presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei, la previsione del diritto di visita del padre e dell'obbligo a suo carico di provvedere alla corresponsione di un assegno per il mantenimento dei figli di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e con attribuzione per intero a lei dell'assegno unico familiare erogato dall'INPS. Si è costituito in giudizio per chiedere a sua volta la Controparte_1 separazione, ma con addebito alla moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale che avrebbe dato origine alla disgregazione dell'unione familiare. Ha aderito alla domanda di affidamento condiviso dei figli minori, ma con collocamento presso il padre ed assegnazione a lui della casa coniugale, la previsione del diritto di visita da parte della madre e obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile di € 600,00 ed attribuzione a lui per intero dell'assegno unico familiare. Solo in subordine e per l'ipotesi di collocamento dei figli presso la madre ha chiesto al tribunale di contenere il contributo del padre al mantenimento dei figli nell'importo di € 300,00. Alla prima udienza del 10/1/2025, il giudice ha favorito l'accordo tra le parti che, dopo ampia discussione, si sono accordate nel senso di prevedere l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalentemente presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei, il diritto di visita del padre non collocatario da esercitarsi liberamente, tenuto conto che i figli sono prossimi al raggiungimento della maggiore età, e la previsione a carico del padre dell'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e con la possibilità per la di trattenere per intero Parte_1
l'importo dell'assegno unico universale erogato dall'INPS. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini specificati in parte motiva. L'accordo può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse dei figli minori, rispetto ai quali è previsto l'affidamento condiviso e sono regolati gli obblighi di mantenimento, fermi restando gli ulteriori impegni di tipo patrimoniale assunti dalle parti. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimoni a Parte_1 3
2005, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 66, Parte 2 serie A del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- i figli minori nato ad [...], il [...] e Persona_3
nata ad [...], il [...] sono affidati Persona_4 ntrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che è a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori liberamente;
- è obbligato a versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ciascun mese la somma di € 400,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. ISTAT, per il mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza e fermo restando l'impegno delle parti a che l'assegno unico familiare venga percepito per intero da Parte_1
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma