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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3239/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3239/2021 R.G., promossa da:
, nata ad [...] il [...], C.F ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Panozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
ATTRICE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente ad Arezzo, CP_1 C.F._2
via Kennedy, 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Calvanese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Le parti, come da note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 7.11.2024, hanno
1 rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare accertare e dichiarare che tra le parti sussiste una comunione ereditaria di ad oggetto l'immobile Controparte_2
sito in Arezzo Via Cristoforo Colombo n. 2/b, accertato e dichiarato quanto sopra Voglia
l'Ill.mo Giudice adito procedere allo scioglimento della comunione ereditaria di CP_2
nata a [...] il [...] e deceduta ad Arezzo il 21.1.2013 assegnando la piena
[...]
proprietà dell'immobile ad uso abitativo posto in Arezzo, via Cristoforo Colombo, 2/B, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Arezzo, sez. A, foglio, 122, particella 212, sub. 14, cat. A/4, classe, 7, consistenza 5,5 vani (comprensivo della cantina al pian terreno) alla IG.ra . La IG.ra contestualmente all'attribuzione della piena proprietà CP_1 CP_1
dell'immobile sopradescritto, provvederà a corrispondere, a titolo di conguaglio, alla IG.ra l'importo di € 31.000,00= (trentunomila/00) con espressa rinuncia da parte Parte_1
di quest'ultima all'iscrizione di ipoteca legale. Voglia ancora l'Ill.mo Giudice adito ordinare la cancellazione della domanda giudiziale del 17 novembre 2021, Rep. 5656/2021, a favore di trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in Parte_1
data 15 dicembre 2021 al n. 16017 di registro particolare
contro
Spese CP_1
integralmente compensate tra le parti ad eccezione delle spese di registrazione e di trascrizione della emananda sentenza e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che faranno esclusivo ed integrale carico alla SI.ra ”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
sorella chiedendo che sia dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria CP_1
della defunta madre con contestuale vendita dell'immobile posto in Controparte_2
Arezzo, via Colombo, n. 2/b, ritenuto non divisibile, e riparto delle rispettive quote al netto delle spese sostenute dall'attrice per la procedura di mediazione e per il giudizio di divisione.
Si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di scioglimento della CP_1
comunione ereditaria, ma contestando la ricostruzione della massa ereditaria prospettata da parte attrice, chiedendo in via riconvenzionale che sia accertata la donazione in denaro
2 effettuata dalla madre, in vita, a favore dell'attrice nonché i debiti da questa Parte_1
maturati nei confronti della sorella.
Alla prima udienza del 14.06.2022 è stato disposto rinvio al fine di consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo, all'udienza del 24.11.2022 sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.VII cpc, poi regolarmene versate in atti dalle parti. Dopo un primo rinvio per impedimento del teste, all'udienza del 22.02.2024 è stata svolta istruttoria orale. E' stata disposta CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità della scrittura del 10.04.1996. Le operazioni peritali sono state interrotte per il raggiungimento dell'accordo tra le parti che, con le note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 7.11.2024, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, con espressa rinuncia ai termini per le memorie ex art. 190 cpc.
Con decreto del 20.12.2024 la causa è stata poi trattenuta in decisione.
*
Nel merito, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite, non ravvisandosene motivi ostativi.
Dovendosi infatti aderire alla qualifica dell'unico bene immobile caduto in successione come
“non comodamente divisibile”, così come prospettato dalle parti, si prende atto della richiesta di sua assegnazione da parte della coerede , con obbligo di pagamento del CP_1
conguaglio in denaro rispetto all'altra coerede.
Non vi sono osservazioni sul valore del conguaglio, né sulla regolamentazione delle spese, così come entrambi liberamente concordati dalle parti.
Riguardo alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, si dà atto che la stessa è destinata ad essere assorbita, stante la sua efficacia meramente prenotativa rispetto agli effetti della sentenza, all'esito della trascrizione della presente sentenza.
In ragione di ciò, le spese di lite devono essere altresì interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa civile di I Grado iscritta al
N. 3239/2021 R.G., promossa da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
dispone:
3 Assegna a la piena proprietà dell'immobile ad uso abitativo posto in Arezzo, via CP_1
Cristoforo Colombo, 2/B, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Arezzo, sez. A, foglio, 122, particella 212, sub. 14, cat. A/4, classe, 7, consistenza 5,5 vani (comprensivo della cantina al pian terreno), con obbligo di versare a , a titolo di conguaglio, Parte_1
euro 31.000,00= (trentunomila/00) con rinuncia da parte di quest'ultima all'iscrizione dell'ipoteca legale;
Pone a carico di le spese relative alla trascrizione e registrazione della presente CP_1
sentenza;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di Arezzo, con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza non appena passato in giudicato, rimandando alla documentazione tecnica depositata dalle parti per ogni dato tecnico mancante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione al
Conservatore dei pubblici rr.ii. presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di Arezzo.
Arezzo, 20.01.2025 il Giudice
Dott. ssa Lucia Faltoni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3239/2021 R.G., promossa da:
, nata ad [...] il [...], C.F ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Panozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
ATTRICE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente ad Arezzo, CP_1 C.F._2
via Kennedy, 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Calvanese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Le parti, come da note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 7.11.2024, hanno
1 rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare accertare e dichiarare che tra le parti sussiste una comunione ereditaria di ad oggetto l'immobile Controparte_2
sito in Arezzo Via Cristoforo Colombo n. 2/b, accertato e dichiarato quanto sopra Voglia
l'Ill.mo Giudice adito procedere allo scioglimento della comunione ereditaria di CP_2
nata a [...] il [...] e deceduta ad Arezzo il 21.1.2013 assegnando la piena
[...]
proprietà dell'immobile ad uso abitativo posto in Arezzo, via Cristoforo Colombo, 2/B, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Arezzo, sez. A, foglio, 122, particella 212, sub. 14, cat. A/4, classe, 7, consistenza 5,5 vani (comprensivo della cantina al pian terreno) alla IG.ra . La IG.ra contestualmente all'attribuzione della piena proprietà CP_1 CP_1
dell'immobile sopradescritto, provvederà a corrispondere, a titolo di conguaglio, alla IG.ra l'importo di € 31.000,00= (trentunomila/00) con espressa rinuncia da parte Parte_1
di quest'ultima all'iscrizione di ipoteca legale. Voglia ancora l'Ill.mo Giudice adito ordinare la cancellazione della domanda giudiziale del 17 novembre 2021, Rep. 5656/2021, a favore di trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in Parte_1
data 15 dicembre 2021 al n. 16017 di registro particolare
contro
Spese CP_1
integralmente compensate tra le parti ad eccezione delle spese di registrazione e di trascrizione della emananda sentenza e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che faranno esclusivo ed integrale carico alla SI.ra ”. CP_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
sorella chiedendo che sia dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria CP_1
della defunta madre con contestuale vendita dell'immobile posto in Controparte_2
Arezzo, via Colombo, n. 2/b, ritenuto non divisibile, e riparto delle rispettive quote al netto delle spese sostenute dall'attrice per la procedura di mediazione e per il giudizio di divisione.
Si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di scioglimento della CP_1
comunione ereditaria, ma contestando la ricostruzione della massa ereditaria prospettata da parte attrice, chiedendo in via riconvenzionale che sia accertata la donazione in denaro
2 effettuata dalla madre, in vita, a favore dell'attrice nonché i debiti da questa Parte_1
maturati nei confronti della sorella.
Alla prima udienza del 14.06.2022 è stato disposto rinvio al fine di consentire alle parti di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo, all'udienza del 24.11.2022 sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.VII cpc, poi regolarmene versate in atti dalle parti. Dopo un primo rinvio per impedimento del teste, all'udienza del 22.02.2024 è stata svolta istruttoria orale. E' stata disposta CTU grafologica al fine di accertare l'autenticità della scrittura del 10.04.1996. Le operazioni peritali sono state interrotte per il raggiungimento dell'accordo tra le parti che, con le note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 7.11.2024, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte, con espressa rinuncia ai termini per le memorie ex art. 190 cpc.
Con decreto del 20.12.2024 la causa è stata poi trattenuta in decisione.
*
Nel merito, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite, non ravvisandosene motivi ostativi.
Dovendosi infatti aderire alla qualifica dell'unico bene immobile caduto in successione come
“non comodamente divisibile”, così come prospettato dalle parti, si prende atto della richiesta di sua assegnazione da parte della coerede , con obbligo di pagamento del CP_1
conguaglio in denaro rispetto all'altra coerede.
Non vi sono osservazioni sul valore del conguaglio, né sulla regolamentazione delle spese, così come entrambi liberamente concordati dalle parti.
Riguardo alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, si dà atto che la stessa è destinata ad essere assorbita, stante la sua efficacia meramente prenotativa rispetto agli effetti della sentenza, all'esito della trascrizione della presente sentenza.
In ragione di ciò, le spese di lite devono essere altresì interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa civile di I Grado iscritta al
N. 3239/2021 R.G., promossa da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
dispone:
3 Assegna a la piena proprietà dell'immobile ad uso abitativo posto in Arezzo, via CP_1
Cristoforo Colombo, 2/B, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Arezzo, sez. A, foglio, 122, particella 212, sub. 14, cat. A/4, classe, 7, consistenza 5,5 vani (comprensivo della cantina al pian terreno), con obbligo di versare a , a titolo di conguaglio, Parte_1
euro 31.000,00= (trentunomila/00) con rinuncia da parte di quest'ultima all'iscrizione dell'ipoteca legale;
Pone a carico di le spese relative alla trascrizione e registrazione della presente CP_1
sentenza;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di Arezzo, con esonero da ogni responsabilità, di trascrivere la presente sentenza non appena passato in giudicato, rimandando alla documentazione tecnica depositata dalle parti per ogni dato tecnico mancante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione al
Conservatore dei pubblici rr.ii. presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di Arezzo.
Arezzo, 20.01.2025 il Giudice
Dott. ssa Lucia Faltoni
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