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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 7 maggio
2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
2968/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla via Spagnolo - n. 12, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe NIRTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
pec:
Email_1
Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: , in persona ON P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato;
pec: Email_2
Convenuto
OGGETTO: bonus carta docente
Pag. 1 a 12 Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, formula le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, premesso di aver Parte_1
prestato attività lavorativa, quale docente a tempo determinato, alle dipendenze del
[...]
, in forza di più contratti di supplenza annuale o comunque fino al ON termine delle attività didattiche, ha esposto che: per l'anno scolastico 2020/2021 ha prestato attività lavorativa dal 08.10.2020 al 31.08.2021 presso l'I.C. E. B. Beltrami- Rozzano di
Rozzano, per l'anno scolastico 2021/2022 dal 13.09.2021 al 30.06.2022 presso l'I.C. via delle
Betulle di Pieve Emanuele , per l'anno scolastico 2022/2023 dal 05.09.2022 al 30.06.2023 presso l'I.C. De Amicis Maresca di Locri e per l'anno scolastico 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024 presso l'I.C. Brancaleone Africo di Brancaleone;
che per i periodi in cui ha lavorato alle dipendenze del non ha percepito il bonus introdotto dall'art. 1, comma CP_1
121, l. n. 107/2015, cosiddetta carta elettronica del docente, riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
che il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha precisato che la PA deve curare la formazione del personale del servizio scolastico al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
che ai sensi dell'art. 63 e 64 del C.C.N.L. del
29.11.2007 la PA ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza distinzione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato e ha per l'effetto disposto l'annullamento del D.P.C.M. del 23.09.2015, oggi sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016; che una statuizione diversa viola i principi di cui agli artt. 3,35 e 97 della Costituzione;
che la
Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, ha riconosciuto il diritto alla percezione del bonus anche in favore dei docenti assunti a tempo determinato non sussistendo distinzione alcuna, ai fini della formazione, tra questi ultimi e quelli di ruolo;
che
è innegabile il suo diritto alla percezione della carta docente, per come altresì confermato anche dalla giurisprudenza di merito. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Che la
S.V. IL.ma (…) accogliere, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad Parte_1
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, “c.d. Carta Elettronica del Docente”, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e
Pag. 2 a 12 dalla successiva nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, per l'attività lavorativa CP_2
prestata nel corso degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 alle dipendenze del con contratti a tempo determinato;
2) per l'effetto, condannare ON
il , (C.F. , in persona del pro- ON P.IVA_1 CP_3 tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via dei Portoghesi, n. 12, Roma, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) quale somma Parte_1 dovuta a titolo della “c.d. Carta elettronica del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e dalla successiva nota del CP_2
n. 15219 del 15 ottobre 2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del ON con contratti a tempo determinato, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare, infine, il (C.F. ON
, in persona del pro-tempore, con sede in Roma, via Trastevere, P.IVA_1 CP_3
n.76/a, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, via dei Portoghesi, n. 12,
Roma, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Ritualmente incardinatasi la lite, si è costituito il convenuto che ha dedotto CP_1
l'inammissibilità della domanda per omesso assolvimento dell'onere della prova sia in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi non avendo la ricorrente dimostrato la permanenza all'interno del sistema scolastico, che dei presupposti di fatto, nonché l'inammissibilità delle domande dirette ad ottenere il pagamento di somme di denaro a titolo di bonus docente avuto riguardo alla destinazione vincolata del beneficio. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia l'IL.mo Tribunale adito rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite, ovvero compensazione delle stesse nel caso di parziale accoglimento della domanda, tenendo comunque conto - nel caso di soccombenza - della serialità delle questioni affrontate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Pag. 3 a 12 La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del ON
in forza di contratti a tempo determinato e rivendica in questa sede il diritto
[...]
all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La questione oggetto di esame trova radice in un frastagliato panorama normativo e contrattuale di cui è utile dare conto.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_5
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
Pag. 4 a 12 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Successivamente, il ha emanato ON
la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che
"la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Individuate le norme di interesse, va dato atto che i consessi delle giurisdizioni superiori si sono sul punto già pronunciati, in senso favorevole al riconoscimento del diritto oggetto di domanda. É opportuno, a tal fine, darne brevemente conto.
Dapprima, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Pag. 5 a 12 Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_2 specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Successivamente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non ON
anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Sul tema si è inoltre pronunciata la Corte di Cassazione che con sentenza n.
32104/2022 ha affermato, per quanto di maggiore interesse, e che qui ulteriormente si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. che “2.1 La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per
Pag. 6 a 12 ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l.
Pag. 7 a 12 Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che
"1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1.
L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento". 2.6
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma
2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe
Pag. 8 a 12 appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] CP_2
4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994,
n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., CP_2
si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo
"si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente
"dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recente decisione della Corte di
Cassazione del 4-27.10.2023.
Come noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di
Pag. 9 a 12 ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente alla CP_6
sussistenza del diritto dei docenti non di ruolo alla percezione della “Carta docente” e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha pronunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3)
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
Pag. 10 a 12 dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per mera completezza, va in ultimo dato che conto con decreto di inammissibilità n.
7254 del 19.3.2024 la Corte di Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara ex art. 363 bis c.p.c., ha ribadito i principi già enucleati con la citata sentenza n.
29961/2023, in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4 comma 3 l. n. 124/1999, circostanza comunque estranea alla presente controversia.
Applicando le coordinate ermeneutiche sino ad ora ricostruite al caso di specie, deve osservarsi che per quanto riguarda la durata delle supplenze, per ogni anno scolastico oggetto del giudizio, il ricorrente ha ottenuto incarichi fino al termine delle attività didattiche, o comunque, in specie, con riferimento agli anni scolastici per cui è causa, con continuità di servizio, sempre pari o superiore a sei mesi annui, ai sensi dell'art. 4, c. 2, della L. n. 124 del
1999 (v. contratti allegati al ricorso), con riferimento ai quali, secondo i principi da ultimo enucleati dalla Corte di Cassazione, sussiste il diritto alla fruizione Carta Docenti.
Ricorre nel caso di specie l'ulteriore requisito della permanenza nel sistema scolastico, posto che la ricorrente ha dato prova di essere stata assunta a tempo determinato alle dipendenze del , per l'anno scolastico 2024/2025, con ON decorrenza dal 09.09.2024 al 30.06.2025, presso l'Istituto Comprensivo M. Macrì Bianco-
Ferruzzano- Africo Bianco.
Il ricorso, pertanto, è accolto.
Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della “Carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Pag. 11 a 12 Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, considerata la natura lavoristica, visto lo scaglione di riferimento, secondo i valori minimi attesa la serialità del contenzioso, esse sono liquidate in complessivi
€1.184,50, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- condanna il all'attribuzione in favore di ON
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per Parte_1 un valore corrispondente a quello non goduto (4 annualità pari ad € 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2.- condanna il a rimborsare a parte ricorrente le ON spese di lite, che liquida in complessivi €1.184,50, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 06.06.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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