Articolo 58 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 57Articolo 59
Versione
1 gennaio 1992
Art. 58. (Ammissione e assunzione di prove) 1. Il primo comma dell'articolo 356 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Ferma l'applicabilita' della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti".
Nota all'art. 58:
- Il testo dell' art. 356 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove). - Ferma l'applicabilita' della norma di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.
Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4) del secondo comma dell'art. 279, il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecusione dell'istruzione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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