Art. 9. Rilascio del nulla osta
Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".