Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00751/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 468/A;
contro
Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento della Questura della Provincia di Reggio Calabria CAT. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza con la quale in data -OMISSIS- la cittadina straniera -OMISSIS- ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di studio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria;
Vista l’ordinanza cautelare n. 80 del 22 maggio 2025 della Sezione;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. SE AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha agito per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza dalla stessa presentata in data -OMISSIS- volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di studio;
- per resistere al ricorso si è costituita in giudizio, in data 12 maggio 2025, la Questura di Reggio Calabria, con atto di mera forma;
- con l’ordinanza n. 80 del 22 maggio 2025, non appellata, è stata accolta la domanda cautelare e, per l’effetto, sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte della Questura di Reggio Calabria;
RILEVATO che, in data 23 giugno 2025, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio copia del titolo di soggiorno rilasciato alla ricorrente per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis) del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 con scadenza 5 dicembre 2025;
VISTA la memoria depositata in data 23 giugno 2025, con la quale parte resistente chiede che sia dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
RILEVATO che nel corso dell’udienza pubblica del 19 novembre 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato;
RITENUTO che il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche non consenta al Collegio di dichiarare con una pronuncia di merito la cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a., posto che la pretesa della ricorrente, ovvero il bene della vita cui aspira (rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio), non ha trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale;
RITENUTO, tuttavia, che la concorde richiesta dei procuratori delle parti possa essere più propriamente interpretata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in esame ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.;
RITENUTA la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto anche conto della definizione in rito del presente giudizio;
RITENUTO, infine, che sussistano i presupposti per l’ammissione definitiva di parte ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con delibera della Commissione n. -OMISSIS-; e che, con riferimento alla richiesta formulata a verbale dal procuratore di parte ricorrente, vada precisato che le spese indicate con l’ordinanza cautelare n. 80 del 22 maggio 2025 devono ritenersi liquidate nei confronti dell’Erario, in considerazione dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con la citata delibera della Commissione n. -OMISSIS-, ferme restando le verifiche di competenza dell’Amministrazione in ordine all’eventuale pagamento delle spese della fase cautelare nei confronti della parte personalmente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese di lite compensate.
Ammette, in via definitiva, parte ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
SE AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE AS | RI TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.