Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo Presidente
Fabrizio Cosentino Consigliere
Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2233/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di vendita e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avvocato Francesco Cicciù
Parte appellante e
(P.I.: ), rappresentata e difesa in giudizio CP_1 P.IVA_1
dagli avvocati Francesco Caglioti, Luca Vignati e Stefania Zoia
Parte appellata
(C.F.: , rappresentata e difesa in CP_2 C.F._2
giudizio dall'avvocato Giovanni Zagarese
Parte appellata
1
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. In via preliminare si chiede volersi disporre la rinnovazione della CTU ed all'esito della stessa,
2. Accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado n°
271/2019 emessa in data 14/10/2019, e pubblicata in data 15/10/2019 del
Tribunale di Castrovillari.
3. Condannare le parti appellate alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Per “In via preliminare: Respingere l'istanza di CP_1
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata del
Tribunale di Castrovillari n. 271/2019, pubblicata il 15 ottobre 2019 e notificata il 21 ottobre 2019, in quanto infondata e priva dei presupposti di cui all'art. 283 cpc;
In via principale: A) Respingere l'appello proposto da e accertare e dichiarare l'inammissibilità e Parte_1
infondatezza delle domande proposte dall'appellante nei confronti di e respingere le domande stesse;
B) in denegata ipotesi di CP_1
accoglimento in tutto o in parte delle domande formulate da
[...]
nei confronti di accertare e dichiarare la Pt_1 CP_2
decadenza di dall'azione di garanzia svolta nei confronti CP_2
di nonché la prescrizione di tale azione;
C) condannare la CP_1
parte soccombente al pagamento a delle spese processuali di CP_1
entrambi i gradi di giudizio e al rimborso dell'importo di Euro 1.360,55
(importo comprensivo della RDA di Euro 185,81), dalla stessa anticipato a saldo delle competenze dell'arch. di cui alla fattura n. 3 del 29 Per_1
maggio 2019; In via istruttoria: Respingere la richiesta di rinnovazione della CTU svolta dall'appellante”.
2 Per GI AC: “Rigettare l'appello perché infondato;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Castrovillari, ex , e, assumendo CP_3 CP_2
di aver acquistato dal convenuto cento sacchi di colla ” per la CP_4
installazione di un nuovo rivestimento porcellanato da realizzare in sovrapposizione ad un preesistente rivestimento in ceramica smaltata, ha lamentato la cattiva qualità del collante, dimostrata dal fatto che il nuovo rivestimento, a distanza di circa un mese dalla posa in opera, aveva palesato dei rigonfiamenti ed aveva incominciato a staccarsi dal muro. Ha chiesto, pertanto, che l'adito Tribunale: 1) accertasse e dichiarasse che l'inconveniente si era verificato per fatto e colpa imputabile a CP_2
2) condannasse il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti
[...]
dall'attore quantificabili nella misura di€ 10.240,56, o in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso, condannasse la convenuta al pagamento delle spese giudiziali da attribuire al procuratore antistatario. Con comparsa di risposta depositata il 28/06/05, si è costituito in giudizio il quale, in via preliminare, ha CP_2
eccepito la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c. e la prescrizione dell'azione ex art. 1497 c.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, allegando che l'unica ed esclusiva causa del denunciato fenomeno di distacco era da ricondurre alla mancata preparazione - mediante pulizia ed irruvidimento - della superficie sulla quale era avvenuta la posa e all'eccessivo spessore dell'adesivo impiegato, di oltre 2 cm. Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'avversa
3 domanda e, affermando di essere venditore e non produttore del collante
Keraflex, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la CP_1
Autorizzata la chiamata del terzo, si è costituita in giudizio, con
[...]
comparsa del 10.01.2006, la in persona del direttore CP_1
amministrativo e procuratore della società rag. la quale, in Persona_2
via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Rossano, per essere competente il Tribunale di Milano. Sempre in via preliminare, ha eccepito la decadenza dall'azione di garanzia per vizi o mancanza di qualità e la prescrizione dell'azione; nel merito, ha lamentato la pretestuosità della chiamata in garanzia e ha dedotto l'inesistenza di difetti del prodotto “keraflex”. Infine, ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice. Ammesse ed espletate le prove orali (interrogatorio formale di e prove CP_2
testimoniali) e disposta la consulenza tecnica, la causa, all'udienza del
6.6.19, è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Con la sentenza n. 271/2019, resa il 15.10.2019 a definizione del giudizio n. 853/2005 r.g.a.c., il Tribunale di Castrovillari aveva rigettato la domanda dell'attore, qualificata come azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, poiché egli non aveva fornito la prova dei difetti, dei danni e delle conseguenze dannose lamentate e, comunque, dalla c.t.u. non era emersa la riconducibilità delle stesse a difetti del prodotto compravenduto, e dichiarato perciò assorbita la domanda di garanzia proposta da nei confronti di condannando CP_2 CP_1
al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. Parte_1
ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo che: Parte_1
1) il c.t.u. non gli avrebbe consentito di prendere parte ai rilievi tecnici, visto che ai medesimi avrebbe proceduto il 9.2.2017, quindi prima del
31.12.2017, data fissata per il compimento delle operazioni peritali;
2)
4 contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice sulla scorta della c.t.u., la superficie da rivestire non sarebbe stata tale da abbisognare dei giunti di dilatazione ed era stata adeguatamente predisposta per la realizzazione dei lavori e, in ogni caso, la colla utilizzata per procedere al rivestimento sarebbe stata consigliata dal venditore previamente reso edotto del fatto che essa sarebbe stata impiegata per sovrapporre alle vecchie piastrelle le nuove, come emerso dalla prova testimoniale. si è costituita in giudizio, argomentando per CP_1
l'infondatezza dell'appello e reiterando le eccezioni di decadenza dall'azione di garanzia per i vizi del bene compravenduto esperita da e di prescrizione della stessa. Parte_1
si è costituito in giudizio, argomentando per la CP_2
reiezione dell'appello.
Rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la richiesta istruttoria dell'appellante, all'udienza dell'8.10.2024 la causa – assegnata al relatore l'8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il
24.10.2024, data di inizio della decorrenza dei suddetti termini.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate. ha chiesto al Tribunale di Rossano di condannare Parte_1
a risarcirgli i danni subiti a causa della cattiva qualità CP_2
della colla vendutagli dal convenuto per procedere “[…] alla installazione di un nuovo rivestimento porcellanato, della superficie complessiva di mq. 170, da realizzare in sovrapposizione ad un preesistente rivestimento in ceramica smaltata apposto alle mura perimetrali dell'immobile, fino ad un una altezza di mt. 1 circa, che era stato realizzato precedentemente, e
5 di un marciapiede anch'esso preesistente, entrambi di pertinenza al fabbricato sito in Cariati alla Via Verga” (cfr. p. 1 dell'atto di citazione in primo grado).
Più nel dettaglio, egli ha riferito che, per via della scarsa qualità del collante compravenduto, “[…] il nuovo rivestimento, a distanza di circa un mese dalla posa in opera, ha palesato diffusi rigonfiamenti e, subito dopo, numerose parti, hanno incominciato a staccarsi completamente dal muro, mentre il vecchio rivestimento in sottofondo è rimasto ben aderito alla struttura” (ibidem, pp. 1-2).
Il tribunale, premesso che ha agito per far valere la Parte_1
garanzia per i vizi della cosa venduta ai sensi degli articoli 1490 e ss. c.c., avvalendosi delle risultanze della c.t.u. espletata, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata per mancanza di prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale tra gli uni e le altre.
Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi che, visti l'esposizione dei fatti addotta a fondamento della pretesa risarcitoria e il tenore delle conclusioni rassegnate, la domanda proposta da Parte_1
dev'essere qualificata come autonoma azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., secondo il quale in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Per vero, com'è stato chiarito dalla Corte di cassazione, estendendosi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene, il rimedio in parola può essere esperito in alternativa ovvero cumulativamente rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di
6 riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (ex multis,
Cass. civ., sez. II, ord. n. 14986/2021).
Ebbene, la domanda dev'essere rigettata per mancato adempimento dell'onere di allegazione e di prova incombente sull'attore.
Infatti, non ha allegato né dimostrato il nesso Parte_1
eziologico tra l'inadempimento di rappresentato dalla CP_2
vendita colposa di un bene asseritamente viziato e il danno evento, consistito nel rigonfiamento e nel successivo distacco di parte delle piastrelle applicate con il collante compravenduto, né i notevoli danni conseguenza dell'evento dannoso lamentato.
Non soccorre la perizia acclusa all'atto di citazione in primo grado, giacché il perito incaricato ha effettuato una stima dei danni derivanti dal distacco di parte del rivestimento senza fornire alcuna spiegazione circa l'eventuale riconducibilità del fenomeno alle caratteristiche della colla e senza per giunta fornire alcuna puntuale descrizione dei danni conseguenza.
Si rammenta che la parziale inversione dell'onere della prova derivante dall'art. 1218 c.c. inerisce all'imputabilità sul piano soggettivo dell'inadempimento al debitore e, dunque, alla colpa del medesimo, ma non esonera il creditore dall'onere di dimostrare, oltre al titolo della pretesa azionata, il nesso eziologico tra la condotta del debitore e l'evento di danno (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. n. 12760/2024) e i danni conseguenza.
Dalle superiori considerazioni discende la conferma della sentenza impugnata, ogni altra censura rimanendo assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi.
7 Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 febbraio
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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