TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 610/2019
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 2/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti VARCHETTA DANILO DAMIANO e
BOI ANDREA ) VIA LOMBARDIA N. 1 - C.F._2
MACOMER; ricorrente contro
( ), resistente Controparte_1 C.F._3
Conclusioni parte opponente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 615 comma 1 e 618 bis cpc depositato in data 20/12/2019 parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al
Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, CP_1
per chiedere :” in via preliminare : confermare la sospensione
[...]
dell'esecuzione; in via principale nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al procuratore dell'opposta poiché
non antistatario, e pertanto non legittimato a pretendere e richiedere il
pagamento delle spese processuali relative alla sentenza posta in
esecuzione; accertare e dichiarare che la somma richiesta a titolo di spese
processuali sono già state corrisposte al legittimo procuratore antistatario,
avv. Noemi Cova del Foro di Oristano;
accertare e dichiarare sulla base
dei titoli prodotti, la compensazione dei rispettivi crediti, con effetto
decorrente dalla coesistenza degli stessi e pertanto, respingere totalmente
le temerarie richieste preannunciate con l'atto di precetto;
in accoglimento
della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'opposta CP_1
tenuta a pagare all'opponente
[...] Parte_2
la somma di € 4.375,05, ovvero quella maggiore o minore che risulterà
dai conteggi eseguiti in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite da
distrarsi in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di aver
interamente anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun onorario”
A fondamento della domanda ha allegato di avere ricevuto in data
10/12/2019 la notifica di un atto di precetto a firma dell'avv. Daniele
Condemi col quale gli intimava di pagare, entro il termine di legge la complessiva somma di €15.571,36, cosi determinata: quanto a €10.147,25 a titolo di differenze retributive oltre interessi dalla scadenza la saldo in
Pag. 2 di 9 favore dell'opposta; quanto ad €3.600,00 oltre accessori di legge, per spese legali, con distrazione in favore del procuratore antistatario, importi che traevano origine dalla sentenza n. 429/2015 emessa dal Tribunale di
Oristano, Sezione Lavoro.
Ha eccepito che la somma di € 3.600,00 era già stata interamente corrisposta dall'opponente al reale procuratore avente diritto avv. Noemi
Cova del Foro di Oristano, dominus della causa di lavoro, a mezzo di n. 6
bonifici bancari di € 1.605,03 ciascuno.
Ha contestato la qualità di procuratore antistatario dell'avv. Daniele
Condemi in relazione alla causa patrocinata da altro legale.
Nel merito ha confermato che la sentenza n. 429/2015 resa dal Tribunale di
Oristano-sez. lavoro aveva determinato in 10.147,25 le differenze retributive dovute all'opposta tuttavia vi erano altre Controparte_1
due sentenze tra le medesime parti, rese rispettivamente dal Tribunale di
Oristano e successivamente dalla Corte d'appello di Cagliari che vedevano la soccombente nei confronti dell'opponente Controparte_1
e debitrice del complessivo importo di 14.522,30, oltre interessi e rivalutazione, chiedendo in via riconvenzionale la compensazione ex art. 1241 e segg. cc.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato ogni avversa Controparte_1
Pag. 3 di 9 argomentazione, deduzione, eccezione produzione e conclusione.
Ha contestato la competenza del giudice adito in quanto la competenza era del giudice dell'esecuzione, non del giudice del lavoro, pertanto la domanda era inammissibile ed improcedibile.
Ha altresì eccepito la tardività dell'opposizione in quanto notificata oltre i
20 giorni previsti dalla legge dalla notifica del precetto.
Ha affermato che alcuna richiesta di distrazione a procuratore antistatario vi era in precetto e che vi era valida procura, come risultava notificato il titolo azionato, unitamente al precetto, che recava in calce la procura.
Ha altresì affermato che all'opposta non risultava il pagamento al precedente difensore, legittimo, che solo oggi veniva esibito, e nulla eccepiva in tal senso.
Ha aderito alla richiesta di compensazione dei reciproci crediti e debiti scaturenti dai titoli.
Ha chiesto:” Per quanto sopra piaccia, in via pregiudiziale e preliminare
rigettare in quanto proposta davanti al giudice incompetente, in ogni caso
tardiva ed intempestiva l'opposizione avversa. Nel merito, sulla base dei
reciproci crediti, procedere alle compensazioni e dichiarare la minor soma
dovuta in favore della opposta. Con il favore dei compensi e spese d lite.
All'udienza del 23/2/2021 il giudice ha confermato la sospensione
Pag. 4 di 9 dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto.
Con nota del 25/3/2024 e 6/9/2024 l'avv. Condemi Daniele ha dichiarato di essere stato revocato;
nessun nuovo procuratore si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc di parte opponente è stata decisa come in dispositivo e motivazione.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza del giudice adito e di tardività dell'opposizione non sono fondate e devono essere rigettate.
Il precetto è l'atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l'obbligo contenuto nel titolo esecutivo, dandogli avviso che in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Il pignoramento è l'atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata ai danni del debitore.
Nel caso in esame l'espropriazione forzata non è ancora iniziata, essendo stato notificato solo il precetto, e pertanto la competenza risulta essere del giudice adito e non del giudice dell'esecuzione.
Quando si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per inesistenza (anche parziale) del credito come nel caso in specie,
Pag. 5 di 9 trattandosi di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cpc non vi è alcun termine per farla valere se non quello introdotto con la modifica operata all'articolo 615 cpc nel 2016 che ora prevede al secondo comma che:
“l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la
vendita … salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente
dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non
imputabile“,
Nel merito risulta documentale che l'odierno opponente abbia corrisposto la somma di euro 9.630,18 all'avv. Noemi Cova “per spese legali cause di
lavoro primo e secondo grado”(v. doc. da 2 a 6).
In merito alla domanda riconvenzionale di compensazione dei crediti con i debiti fra le medesime parti, si osserva che la compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, di carattere satisfattivo, atteso che va a soddisfare un interesse succedaneo del debitore rappresentato dall'interesse del debitore di estinguere un suo debito a fronte del credito vantato verso il medesimo soggetto che è, al contempo,
suo creditore e debitore.
L'ordinamento consente così a due soggetti obbligati, l'uno obbligato verso l'altro, di estinguere le reciproche obbligazioni per l'ammontare corrispondente.
Pag. 6 di 9 La compensazione può essere legale laddove ha ad oggetto crediti certi,
liquidi ed esigibili, giudiziale quando il credito opposto in compensazione non è liquido ma è di pronta e facile liquidazione e, infine, volontaria, nel caso in cui la compensazione opera per volontà delle parti, al di fuori dei requisiti stabiliti dalla legge.
Nel caso in esame, l'opponente eccepisce la compensazione legale, essendo i crediti vantati dalle parti in causa giudizialmente accertati nell' an e nel quantum, rispettivamente con la sentenza n. 429/15 Tribunale di Oristano e la sentenza n. 215/18 della Corte d'Appello di Cagliari del credito dell'opponente, da lui opposto in compensazione, con la sentenza n. 47/17
del Tribunale di Oristano per il controcredito dell'opposto; alla compensazione ha aderito la opposta.
Dai conteggi, allegati dall'opponente e non contestati, risulta che Per_1
sia debitrice dell'opponente del complessiva somma si euro
[...]
14.522,30, così determinata: € 5.738,25 oltre accessori di legge (per un totale di € 7.280,69) per spese liquidate dal Tribunale di Oristano, sentenza n. 429 dell'anno 2015, in favore del Signor Parte_2
, legittimo erede della compianta Signora €
[...] Persona_2
4.963,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 7.241,61, per spese liquidate dalla Corte d'Appello di Cagliari, sentenza n. 215 dell'anno 2018
Pag. 7 di 9 a conferma della precedente in favore di . Parte_2
Essendo non dovuta la somma di euro 5.423,23 per onorari, portata dal precetto opposto, in quanto già corrisposti al precedente procuratore antistatario, ed essendo il controcredito opposto in compensazione per Euro
14.522,30, maggiore del credito (per sorte capitale euro 10.147,25) per il quale l'opposto ha minacciato l'esecuzione, il precetto va annullato e va dichiarato che non ha diritto a procedere Persona_1
esecutivamente in danno dell'opponente per il credito indicato nel precetto medesimo.
Ne deriva che l'opponente risulta quindi creditore dell'opposta dell'importo di € 4.375,05 e per l'effetto l'opposta è tenuta a pagare in favore dell'opponente la predetta somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e ss.mm. (scaglione da 5201 a 26.000)
valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione:
-in accoglimento dell'opposizione,
-accerta e dichiara sulla base dei titoli agli atti la compensazione fra le parti
Pag. 8 di 9 dei rispettivi crediti e debiti.
-annulla il precetto impugnato siccome portante una pretesa creditoria insussistente per compensazione legale;
-dichiara dovuta, da per i titoli indicati in parte motiva e Persona_1
operata la compensazione, in favore di la Parte_2
somma di Eur 4.375,05.
-condanna a pagare in favore di Persona_1 Parte_2
le spese di lite che liquida in euro 5.000,00 oltre spese
[...]
generali(15%) iva e cpa
28/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 610/2019
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 2/7/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti VARCHETTA DANILO DAMIANO e
BOI ANDREA ) VIA LOMBARDIA N. 1 - C.F._2
MACOMER; ricorrente contro
( ), resistente Controparte_1 C.F._3
Conclusioni parte opponente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 615 comma 1 e 618 bis cpc depositato in data 20/12/2019 parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al
Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, CP_1
per chiedere :” in via preliminare : confermare la sospensione
[...]
dell'esecuzione; in via principale nel merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al procuratore dell'opposta poiché
non antistatario, e pertanto non legittimato a pretendere e richiedere il
pagamento delle spese processuali relative alla sentenza posta in
esecuzione; accertare e dichiarare che la somma richiesta a titolo di spese
processuali sono già state corrisposte al legittimo procuratore antistatario,
avv. Noemi Cova del Foro di Oristano;
accertare e dichiarare sulla base
dei titoli prodotti, la compensazione dei rispettivi crediti, con effetto
decorrente dalla coesistenza degli stessi e pertanto, respingere totalmente
le temerarie richieste preannunciate con l'atto di precetto;
in accoglimento
della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'opposta CP_1
tenuta a pagare all'opponente
[...] Parte_2
la somma di € 4.375,05, ovvero quella maggiore o minore che risulterà
dai conteggi eseguiti in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite da
distrarsi in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di aver
interamente anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun onorario”
A fondamento della domanda ha allegato di avere ricevuto in data
10/12/2019 la notifica di un atto di precetto a firma dell'avv. Daniele
Condemi col quale gli intimava di pagare, entro il termine di legge la complessiva somma di €15.571,36, cosi determinata: quanto a €10.147,25 a titolo di differenze retributive oltre interessi dalla scadenza la saldo in
Pag. 2 di 9 favore dell'opposta; quanto ad €3.600,00 oltre accessori di legge, per spese legali, con distrazione in favore del procuratore antistatario, importi che traevano origine dalla sentenza n. 429/2015 emessa dal Tribunale di
Oristano, Sezione Lavoro.
Ha eccepito che la somma di € 3.600,00 era già stata interamente corrisposta dall'opponente al reale procuratore avente diritto avv. Noemi
Cova del Foro di Oristano, dominus della causa di lavoro, a mezzo di n. 6
bonifici bancari di € 1.605,03 ciascuno.
Ha contestato la qualità di procuratore antistatario dell'avv. Daniele
Condemi in relazione alla causa patrocinata da altro legale.
Nel merito ha confermato che la sentenza n. 429/2015 resa dal Tribunale di
Oristano-sez. lavoro aveva determinato in 10.147,25 le differenze retributive dovute all'opposta tuttavia vi erano altre Controparte_1
due sentenze tra le medesime parti, rese rispettivamente dal Tribunale di
Oristano e successivamente dalla Corte d'appello di Cagliari che vedevano la soccombente nei confronti dell'opponente Controparte_1
e debitrice del complessivo importo di 14.522,30, oltre interessi e rivalutazione, chiedendo in via riconvenzionale la compensazione ex art. 1241 e segg. cc.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato ogni avversa Controparte_1
Pag. 3 di 9 argomentazione, deduzione, eccezione produzione e conclusione.
Ha contestato la competenza del giudice adito in quanto la competenza era del giudice dell'esecuzione, non del giudice del lavoro, pertanto la domanda era inammissibile ed improcedibile.
Ha altresì eccepito la tardività dell'opposizione in quanto notificata oltre i
20 giorni previsti dalla legge dalla notifica del precetto.
Ha affermato che alcuna richiesta di distrazione a procuratore antistatario vi era in precetto e che vi era valida procura, come risultava notificato il titolo azionato, unitamente al precetto, che recava in calce la procura.
Ha altresì affermato che all'opposta non risultava il pagamento al precedente difensore, legittimo, che solo oggi veniva esibito, e nulla eccepiva in tal senso.
Ha aderito alla richiesta di compensazione dei reciproci crediti e debiti scaturenti dai titoli.
Ha chiesto:” Per quanto sopra piaccia, in via pregiudiziale e preliminare
rigettare in quanto proposta davanti al giudice incompetente, in ogni caso
tardiva ed intempestiva l'opposizione avversa. Nel merito, sulla base dei
reciproci crediti, procedere alle compensazioni e dichiarare la minor soma
dovuta in favore della opposta. Con il favore dei compensi e spese d lite.
All'udienza del 23/2/2021 il giudice ha confermato la sospensione
Pag. 4 di 9 dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto.
Con nota del 25/3/2024 e 6/9/2024 l'avv. Condemi Daniele ha dichiarato di essere stato revocato;
nessun nuovo procuratore si è costituito in giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc di parte opponente è stata decisa come in dispositivo e motivazione.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di incompetenza del giudice adito e di tardività dell'opposizione non sono fondate e devono essere rigettate.
Il precetto è l'atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l'obbligo contenuto nel titolo esecutivo, dandogli avviso che in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
Il pignoramento è l'atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata ai danni del debitore.
Nel caso in esame l'espropriazione forzata non è ancora iniziata, essendo stato notificato solo il precetto, e pertanto la competenza risulta essere del giudice adito e non del giudice dell'esecuzione.
Quando si contesta il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata per inesistenza (anche parziale) del credito come nel caso in specie,
Pag. 5 di 9 trattandosi di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cpc non vi è alcun termine per farla valere se non quello introdotto con la modifica operata all'articolo 615 cpc nel 2016 che ora prevede al secondo comma che:
“l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la
vendita … salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente
dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non
imputabile“,
Nel merito risulta documentale che l'odierno opponente abbia corrisposto la somma di euro 9.630,18 all'avv. Noemi Cova “per spese legali cause di
lavoro primo e secondo grado”(v. doc. da 2 a 6).
In merito alla domanda riconvenzionale di compensazione dei crediti con i debiti fra le medesime parti, si osserva che la compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, di carattere satisfattivo, atteso che va a soddisfare un interesse succedaneo del debitore rappresentato dall'interesse del debitore di estinguere un suo debito a fronte del credito vantato verso il medesimo soggetto che è, al contempo,
suo creditore e debitore.
L'ordinamento consente così a due soggetti obbligati, l'uno obbligato verso l'altro, di estinguere le reciproche obbligazioni per l'ammontare corrispondente.
Pag. 6 di 9 La compensazione può essere legale laddove ha ad oggetto crediti certi,
liquidi ed esigibili, giudiziale quando il credito opposto in compensazione non è liquido ma è di pronta e facile liquidazione e, infine, volontaria, nel caso in cui la compensazione opera per volontà delle parti, al di fuori dei requisiti stabiliti dalla legge.
Nel caso in esame, l'opponente eccepisce la compensazione legale, essendo i crediti vantati dalle parti in causa giudizialmente accertati nell' an e nel quantum, rispettivamente con la sentenza n. 429/15 Tribunale di Oristano e la sentenza n. 215/18 della Corte d'Appello di Cagliari del credito dell'opponente, da lui opposto in compensazione, con la sentenza n. 47/17
del Tribunale di Oristano per il controcredito dell'opposto; alla compensazione ha aderito la opposta.
Dai conteggi, allegati dall'opponente e non contestati, risulta che Per_1
sia debitrice dell'opponente del complessiva somma si euro
[...]
14.522,30, così determinata: € 5.738,25 oltre accessori di legge (per un totale di € 7.280,69) per spese liquidate dal Tribunale di Oristano, sentenza n. 429 dell'anno 2015, in favore del Signor Parte_2
, legittimo erede della compianta Signora €
[...] Persona_2
4.963,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 7.241,61, per spese liquidate dalla Corte d'Appello di Cagliari, sentenza n. 215 dell'anno 2018
Pag. 7 di 9 a conferma della precedente in favore di . Parte_2
Essendo non dovuta la somma di euro 5.423,23 per onorari, portata dal precetto opposto, in quanto già corrisposti al precedente procuratore antistatario, ed essendo il controcredito opposto in compensazione per Euro
14.522,30, maggiore del credito (per sorte capitale euro 10.147,25) per il quale l'opposto ha minacciato l'esecuzione, il precetto va annullato e va dichiarato che non ha diritto a procedere Persona_1
esecutivamente in danno dell'opponente per il credito indicato nel precetto medesimo.
Ne deriva che l'opponente risulta quindi creditore dell'opposta dell'importo di € 4.375,05 e per l'effetto l'opposta è tenuta a pagare in favore dell'opponente la predetta somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e ss.mm. (scaglione da 5201 a 26.000)
valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione:
-in accoglimento dell'opposizione,
-accerta e dichiara sulla base dei titoli agli atti la compensazione fra le parti
Pag. 8 di 9 dei rispettivi crediti e debiti.
-annulla il precetto impugnato siccome portante una pretesa creditoria insussistente per compensazione legale;
-dichiara dovuta, da per i titoli indicati in parte motiva e Persona_1
operata la compensazione, in favore di la Parte_2
somma di Eur 4.375,05.
-condanna a pagare in favore di Persona_1 Parte_2
le spese di lite che liquida in euro 5.000,00 oltre spese
[...]
generali(15%) iva e cpa
28/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 9 di 9