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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 742/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, in proprio e quali eredi del Sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentate e difese dall'Avv. Tiziano Balboni, giusta procura in atti,
appellanti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Zinnarello, giusta Controparte_1 procura in atti;
appellato
NONCHE'
l , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Ettore Triolo, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti e atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 15.10.2018 il sig. , premetteva: Controparte_1
- che, nel mese di ottobre 1998, aveva iniziato la sua attività lavorativa come panettiere presso il “Panificio Eroi” di Eroi Valente, con sede in Reggio Calabria, Viale Aldo Moro tr. priv. n. 11/13, senza regolare contratto di registrazione fino al 2001;
- che, in data 01.04.2001, era stato assunto con contratto regolare di lavoro subordinato e successivamente, in data 31.05.2004, era stato licenziato;
- che, in data 14.03.2005, era stato riassunto dalla ditta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma, in data 31.07.2005, era stato nuovamente licenziato;
- che, di comune accordo con la ditta aveva continuato a svolgere l'attività di Pt_1 panettiere senza contratto di registrazione, percependo uno stipendio mensile base, con la promessa da parte della stessa ditta che sarebbe stato assunto regolarmente nel più breve tempo possibile e che alla cessazione dell'attività la stessa ditta gli avrebbe riconosciuto i diritti quali TFR, ferie ecc;
- che, nonostante numerosi solleciti di essere assunto con regolare contratto di lavoro, la ditta (che nel corso degli anni cambiava titolare passando dal sig. alla moglie Persona_1 prima e alla figlia dopo) non regolarizzava il contratto di lavoro;
Parte_2 Parte_1
- che, in data 30.11.2014, mentre lavorava alle dipendenze della nuova titolare,
[...]
aveva deciso di propria iniziativa di interrompere il rapporto di lavoro in quanto Parte_1 non lo riteneva più conveniente, poiché lo stipendio negli ultimi mesi era diminuito passando da un importo mensile di euro 900,00 (per i periodi che vanno da ottobre 1998 a giugno 2014) ad euro 600,00 (per il periodo che va da luglio 2014 a novembre 2014);
- che, qualche tempo dopo, si era recato presso il panificio per chiedere gli arretrati ed il
TFR, ma il sig. gli aveva offerto la somma di € 1.500,00 che il non aveva Pt_1 CP_1 accettato in quanto nettamente inferiore alle somme dovute;
- che in quell'occasione era stato minacciato dal sig. e, successivamente, in Persona_1 data 29.03.2015, anche dal figlio sig. , pertanto, aveva sporto querela nei loro Parte_3 confronti;
- che il sig. aveva lavorato in media 8 ore al giorno, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, CP_1 non aveva mai goduto completamente delle ferie contrattualmente previste e maturate annualmente, non aveva percepito il TFR, ma solo annualmente la tredicesima mensilità in misura fissa come per lo stipendio;
- che le retribuzioni lorde non risultavano aggiornate ai minimi retributivi previsti dal CCNL applicato, e quindi, il lavoratore aveva percepito una somma fissa e non il netto indicato sui cedolini paga;
- che, in data 10.07.2015, aveva fatto stilare al proprio consulente una perizia di parte dalla quale scaturivano le somme allo stesso settanti a vario titolo;
- che, in data 17.07.2015, attraverso il suo legale di fiducia aveva inoltrato richiesta di intervento alla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria e all' ; CP_2
- che, in data 16.12.2015, l gli aveva richiesto idonee prove Controparte_3 documentali e/o testimoniali a sostegno dei fatti indicati nella denuncia che il CP_1 forniva;
- che all'esito dell'indagine era emerso che il aveva effettuato un periodo lavorativo CP_1
“in nero”, dall'8.05.2012 al 30.11.2014, svolgendo le mansioni di operaio liv. A/2 CCNL
Alimentaristi-Artigiani con orario di lavoro a tempo pieno ripartito su n. 5 giorni alla settimana.
Tanto premesso, il sig. chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio CP_1
Calabria, in via preliminare, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del
Panificio Eroi, nonché dei sigg.ri , ed in ordine alla Persona_1 Parte_4 Parte_1 questione di cui era causa e per l'effetto che venissero condannati i convenuti al versamento dei contributi allo stesso spettanti sulle differenze riscontrate;
nonché al risarcimento CP_2 in favore della parte attrice di € 101.131,78 per tutte le somme a saldo di quanto doveva ancora percepire, oltre € 22.204,72 a titolo di TFR lordo per un importo totale complessivo di € 123.336,50 o alla somma maggiore o minore che fosse, in definitiva, emersa in corso di causa;
chiedeva, altresì, il computo sulla somma stessa degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, nonché il pagamento degli onorari e delle spese del giudizio con distrazione in favore dei procuratore antistatari ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento degli ultimi 5 anni di contribuzione o/e a quanto accertato dall' di Reggio Calabria. Controparte_3
Si costituivano in giudizio i convenuti con distinte memorie asserendo che il ricorrente aveva intrattenuto rapporti lavorativi solo con il sig. , allorquando lo stesso era Persona_1 titolare del panificio, ossia dall'aprile del 2001 al maggio 2004 e poi dal marzo 2005 al luglio 2005. Eccepivano, inoltre, la nullità del ricorso introduttivo per omessa indicazione e produzione del CCNL da applicare;
la nullità del ricorso per omessa descrizione delle mansioni svolte;
l'infondatezza delle richieste avanzate dal ricorrente perché l'unico rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente ed i vari titolari del panificio succedutisi nel tempo era quello con il sig. ; la prescrizione di qualsiasi diritto relativo al Persona_1 mancato pagamento di somme richieste dal ricorrente;
la nullità della consulenza tecnica di parte fondata su falsi presupposti;
l'inammissibilità della prova testimoniale di parte ricorrente per mancata articolazione dei capitoli di prova.
La causa veniva istruita con l'acquisizione degli accertamenti espletati dalla locale
Direzione Territoriale del Lavoro e con l'escussione dei testi sulle circostanze articolate dalla resistente Parte_1
Parte ricorrente aveva indicato un solo teste, sig. , ma senza alcuna Tes_1 articolazionedei capitoli di prova, per cui ne era stata dichiarata l'inammissibilità ed erano state acquisite agli atti le dichiarazioni che il sig. aveva reso dinanzi agli Tes_1
Ispettori del Lavoro.
Successivamente, in data 03.11.2021 l'appellato depositava denuncia querela nei confronti dei testimoni escussi precedentemente per falsa testimonianza.
Il G.L con proprio provvedimento fissava l'udienza per l'audizione del teste Testimone_2 al quale i resistenti avevano rinunciato.
Successivamente il G.L disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2 che si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.03.2022, con la quale chiedeva la condanna degli odierni appellanti e del defunto Sig. al Persona_1 pagamento in favore dell'ente dei contributi previdenziali e sanzioni dovuti nella misura che sarà determinata in corso di giudizio, con interessi legali fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con sentenza n. 1196/2022, pubblicata il 31.05.2022, il Tribunale Civile di Reggio Calabria rigettava la domanda nei confronti del defunto Sig. in accogliemneto Per_2 dell'eccezione di prescrizione da quest'ultimo sollevata;
rigettava la domanda nei confronti della sig.ra , per mancanza di prova in ordine alla sussistenza del dedotto Parte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze della stessa.
Il giudicante accoglieva, invece, il ricorso nei confronti di , condannandola la Parte_1
a pagare in favore di la complessiva somma di € 37.947,02, per differenze Controparte_1 retributive e TFR al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze al soddisfo;
condannava inoltre la convenuta a versare all' , a titolo di contribuzione a favore del ricorrente Parte_1 CP_2 sig. , la complessiva somma di € 20.388,00 per contributi relativi al periodo Controparte_1 dal 08.05.2012 al 30.11.2014, oltre sanzioni e altri accessori come per legge dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente e di CTU compensando, invece, le spese legali tra il ricorrente e le altre parti.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello le sigg.re e Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di eredi di , per i motivi che saranno illustrati ed Persona_1 esaminati in successione, per comodità di esposizione.
Si è costituito in giudizio il sig. impugnando e contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso argomentato dedotto e richiesto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto integrale del proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Si è costituito in giudizio anche l' chiedendo il rigetto del gravame in quanto CP_2 inammissibile e infondato.
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del
12.06.2025 loro assegnato hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello parte appellante chiede la modifica della sentenza impugnata in favore di una pronuncia che dichiari la nullità del ricorso proposto dall'appellato per aver omesso di descrivere in modo minuzioso le mansioni concretamente svolte nel panificio, limitandosi ad affermare di svolgere le mansioni di panettiere.
Il primo motivo è infondato.
Si osserva, infatti che, da un lato, al fine di individuare le mansioni svolte dal ricorrente non
è necessaria la minuziosa descrizione dell'attività di panettiere, essendo notorio che include essenzialmente attività manuali e ripetitive volte alla preparazione dell'impasto, alla lievitazione e alla cottura dei prodotti da forno;
dall'altro, che il presente procedimento ha ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro non formalizzato e non altre fattispecie nelle quali è, invece, necessario indicare le concrete modalità di lavoro al fine di poter verificare la fondatezza della domanda, come, ad esempio, nelle fattispecie nelle quali il lavoratore chiede un diverso inquadramento.
Con il secondo e terzo motivo di appello, praticamente sovrapponibili, parte appellante sostiene che la domanda formulata dal nei suoi confronti e accolta dal Giudice di CP_1 primo grado risulta essere infondata, nonché sprovvista di prove, il cui onere gravava interamente sul , avendo il Giudice di primo grado posto alla base del suo CP_1 convincimento solo le deposizioni rese durante l'istruttoria condotta dagli Ispettori del
Lavoro. Ritiene che suddette deposizioni non soltanto hanno un'efficacia probatoria sostanzialmente nulla se non vengono confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, ma si pongono anche in insanabile contrasto con quelle rese nel giudizio di primo grado dai testimoni.
Evidenzia, infatti, come dalle dichiarazioni dei testi e sia emerso che il sig. Tes_3 Tes_4
svolgesse all'esterno del panificio attività di vendita di prodotti agricoli di sua CP_1 produzione utilizzando il bagagliaio aperto della sua autovettura e che tale attività non poteva essere qualificata come accessoria e saltuaria, ma come una vera e propria fonte di reddito dell'appellato.
Anche tali motivi sono infondati.
Come recentemente confermato dalla Suprema Corte “i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne
l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo - detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del
2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)” Cass. civ.
23252/24.
Nel caso di specie le dichiarazioni rese agli ispettori dai sigg.ri e Tes_1 [...]
(parente della titolare del panificio e (cugino del Per_3 Pt_1 Persona_4 lavoratore) appaiono chiare, precise e concordanti: gli stessi hanno, infatti, dichiarato che ogni qualvolta si recavano presso il panificio vedevano l'odierno appellato preparare cornetti e altri prodotti all'interno del laboratorio attiguo al panificio.
Inoltre, sia dalla dichiarazione del sig. che da quella del sig. Persona_3 Per_4
è emerso che gli stessi accompagnavano spesso l'appellato al panificio la mattina
[...] presto all'alba e che in più occasioni lo aveva ripreso al termine della Persona_4 giornata lavorativa, verso le ore 14:00, e ciò accadeva tutte le volte in cui l'appellato era sprovvisto di mezzo di locomozione.
Queste dichiarazioni, dunque, confermano la presenza del sig. nel panificio per CP_1 Pt_1 lo svolgimento dell'attività di panettiere nel rispetto di un preciso orario di lavoro che andava dalle prime ore dell'alba fino alle ore 14.00.
Rileva ben poco che i testi abbiano utilizzato espressioni come “dolciumi” o “prodotti di pasticceria”, rispetto alle quali gli appellanti hanno sottolineato il fatto di non aver mai posseduto un laboratorio di pasticceria, in quanto all'interno dei panifici generalmente si producono oltre ai prodotti salati anche prodotti dolci come croissant, brioches, torte, crostate, biscotti, ciambelle.
A completare tale quadro probatorio soccorrono le allegazioni di e le Parte_1 dichiarazioni rese da un teste dalla stessa indicato in ricorso, al quale, aveva successivamente rinunciato (senza effetto avendo il insistito per l'escussione CP_1 testimoniale): il sig. , corriere della SDA dal 2010 al 2018. Testimone_2
La aveva allegato che il svolgeva altre attività lavorative: 1) l'acquisto di Pt_1 CP_1 forniture di caffè e relative macchinette da alcune ditte produttrici (Agostani S.r.l.), rappresentando che tali merci venivano recapitate al , su espressa indicazione dello CP_1 stesso, presso la propria ditta, tramite corrieri, e che ella appena arrivata la suddetta merce, avvertiva l'appellato, che andava a ritirarla per poi successivamente rivenderla;
2) la vendita porta a porta di prodotti agricoli, che lo stesso affermava di “sua produzione”.
Ora, non vi è alcuna plausibile spiegazione – a dire il vero nemmeno l'appellante tenta di fornirla – che giustifichi la circostanza che il indicasse l'attività della figlia dell'ex CP_1 datore di lavoro come luogo di elezione per il recapito della propria corrispondenza, se non che quello fosse il suo posto di lavoro.
E' bene sottolineare che secondo le complessiva allegazioni della famiglia il CP_4
era un ex dipendente il cui rapporto di lavoro si era definitivamente concluso nel CP_1
2006: perché mai a distanza di quasi un decennio l'appellato avrebbe dovuto continuare a utilizzare il panificio della figlia del suo ex datore di lavoro come una sorta di fermo posta?
Ma ancor di più dirimente appare la testimonianza del corriere della SDA che afferma di aver avuto indicazioni dal collega, che si occupava delle consegne nella zona nella quale risiedeva il , di consegnare i pacchi presso il panificio CP_1 Pt_1
Anche in questo caso l'unica spiegazione possibile è che quello fosse il luogo di lavoro del
. Si deve tenere presente, infatti, che mai la ha allegato che il vendesse i CP_1 Pt_1 CP_1 suoi prodotti di fronte al panificio, essendo questa una circostanza emersa dalle prove testimoniali.
Rimane dunque inspiegabile il motivo per il quale il corriere addetto alla zona nella quale risiedeva il avesse fornito questa informazione al corriere ascoltato in giudizio e CP_1 ancora più inspiegabile la circostanza che il corriere consegnasse i pacchi destinati all'odierno appellato alla sig.ra e non al visto che (come sostenuto Parte_1 CP_1 dai primi due testimoni) egli si trovava quotidianamente all'esterno del panificio per vendere i suoi prodotti agricoli.
Non vi è altra spiegazione che ritenere che in quei frangenti quest'ultimo era all'interno del laboratorio a svolgere le mansioni di panettiere e non poteva abbandonare il lavoro per ritirare i suoi pacchi.
Appare, infine, priva di rilievo la circostanza evidenziata dall'appellante che, nella ricevuta della merce, l'indirizzo del destinatario era indicato come presso in un CP_1 Parte_4 momento nel quale la titolare era la non soltanto visti i frequenti cambi di titolarità del Pt_1 panificio tra tutti i componenti della famiglia, ma soprattutto perché, come visto, quando non era indicato alcunché il corriere, assunte informazioni dal collega, consegnava i pacchi alla che li riceveva per conto del così confermando, come spiegato, la Pt_1 CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro.
In questo quadro non sembra che vi siano quelle “insanabili” contraddizioni tra quanto dichiarato in sede amministrativa e quando dichiarato dai testimoni in giudizio, anzi.
Innanzitutto, occorre evidenziare come entrambe le dichiarazioni rese dai testi di parte appellante confermino la presenza del presso il panificio in questione, seppur CP_1 all'esterno, durante le ore della mattina, circostanza inspiegabilmente del tutto taciuta dalla che ha allegato solo lo svolgimento di attività incompatibili con il lavoro di panettiere, Pt_1
e cioè una vendita porta a porta di prodotti agricoli e una sporadica presenza del in CP_1 occasione del ritiro della merce a lui indirizzata.
Quanto alla circostanza che venisse visto all'esterno del panificio, la prima teste, sig.ra non specifica in quali ore della mattina era solita vedere il sig. mentre era Tes_3 CP_1 intento a vendere i suoi prodotti agricoli utilizzando il bagagliaio aperto della sua autovettura. Al riguardo è difficile pensare che la teste trascorresse l'intera mattinata, sin dalle prime ore dell'alba, sul balcone di casa che affaccia proprio sull'ingresso del panificio.
L'altro teste, sig. , era solito vedere il sig. vendere prodotti agricoli quando si Tes_4 CP_1 recava presso il panificio a comprare il pane, tra le 12:00 e le 13:00, quindi nella tarda mattinata.
Sono proprio le testimonianze rese in primo grado dai testi di parte appellante unitamente al “silenzio” della sul luogo di vendita dei prodotti agricoli, che portano a ritenere che il Pt_1
lavorasse principalmente all'interno del panificio e approfittasse dei “tempi morti”, CP_1 con il consenso della titolare dell'attività commerciale, per vendere all'esterno qualche prodotto agricolo di sua produzione.
Infine, non appare decisiva, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, la circostanza che i testimoni abbiano dichiarato che la porta che conduceva dalla zona del locale adibita alla vendita al laboratorio fosse chiusa, con ciò privando di qualsiasi efficacia probatoria le dichiarazioni degli informatori in sede amministrativa, i quali non avrebbero potuto avere la visuale di ciò che accadeva dentro il laboratorio, posto che gli stessi hanno dichiarato di fermarsi sulla porta dell'attiguo laboratorio, dunque di avere la visuale da un'altra e diversa porta.
4) Con il quarto motivo di censura parte appellante eccepisce che l'appellato non ha provato alcun elemento tipizzante del presunto rapporto di lavoro di cui richiedeva il riconoscimento, in particolare la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa nonché il vincolo di soggezione personale del prestatore nei confronti del datore di lavoro.
Anche il quarto motivo è infondato.
Una volta ritenuto provato che il svolgesse le mansioni di panettiere, per loro natura CP_1 materiali e ripetitive, nel panificio di cui era titolare la non si può che richiamare il Pt_1 consolidato e qui condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base alla quale "La prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere" (Cass. civ, sez. lav., sent. 18692/2007; più di recente cfr. Cass. civ., sez. lav., ord. n. 22846/2022).
Nel caso di specie, la non ha offerto alcun elemento per contrastare l'inferenza Pt_1 presuntiva di cui sopra.
5) Con l'ultimo motivo di censura parte appellante eccepisce che, pur essendo state rigettate le domande di condanna proposte dai ricorrenti nei confronti sia dell'appellante Parte_2 sia del defunto , il Giudice ha ritenuto di compensare le spese legali tra le parti Persona_1 senza addurre alcuna motivazione al riguardo.
Ritiene errata tale decisione in quanto la parte vittoriosa in giudizio dovrebbe essere ristorata dagli oneri inerenti alle attività processuali legate, da nesso causale, all'attività della controparte risultata soccombente che, col proprio comportamento rivelatosi ingiustificato, ha dato causa al processo o al suo protrarsi. Tale motivo è invece fondato.
In effetti il è risultato totalmente soccombente nei confronti e CP_1 Persona_1 Pt_4
, con la conseguenza che deve essere riformato il capo con il quale è stata statuita la
[...] compensazione delle spese di lite tra queste ultime e il . Pt_5
Le spese del primo grado di giudizio, dunque, devono essere poste a carico del ed CP_1 in favore di in proprio e n.q. di erede di e di n. q di Parte_4 Persona_1 Parte_1 erede nella misura indicata in dispositivo sulla base del D.M n 147/22, V Persona_1 scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia
Le spese del presente grado sono poste a carico del nei confronti di in CP_1 Parte_4 proprio e n.q. di erede di e di n. q di erede nella Persona_1 Parte_1 Persona_1 misura indicata in dispositivo sulla base del D.M n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati, atteso che il valore della controversia tra le parti appena citate corrisponde al valore delle spese di lite.
Condanna, invece, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in dispositivo sulla base del D.M n 147/22, V scaglione, valori medi dimidiati. CP_ Spese di lite compensate nei confronti di vista la sua posizione processuale di litis consorte necessario
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dalle sigg.re e contro il sig. Parte_1 Parte_2 [...]
e l' avverso la sentenza n. 1196/2022 del Tribunale Civile di Reggio Calabria, CP_1 CP_2 pubblicata il 31.05.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decide:
1) In accoglimento dell'appello di in proprio e n.q di erede di e Parte_4 Persona_1 [...]
n. q. di erede di , e in parziale riforma della sentenza che nel resto Parte_1 Persona_1 conferma, condanna Praticò al pagamento, in favore di in proprio e n. q di erede di Parte_4
, e di , n. q di erede di , delle spese del primo grado di Persona_1 Parte_1 Persona_1 giudizio che liquida in 6.699,00, oltre accessori di legge;
2) Rigetta l'appello proposto in proprio. Parte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_1 favore di in proprio e n.q e di n. q. di erede di , delle Parte_4 Parte_1 Persona_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.906,00
4) Condanna in proprio al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
CP_ giudizio, in favore di e dell' che liquida in € 7.160,00. Controparte_1
5) Spese di lite compensate nei confronti di . CP_2
Reggio Calabria, così deciso nella camera di Consiglio del 9.07.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Arena Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 742/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, in proprio e quali eredi del Sig. Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentate e difese dall'Avv. Tiziano Balboni, giusta procura in atti,
appellanti
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Zinnarello, giusta Controparte_1 procura in atti;
appellato
NONCHE'
l , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Ettore Triolo, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi scritti e atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 15.10.2018 il sig. , premetteva: Controparte_1
- che, nel mese di ottobre 1998, aveva iniziato la sua attività lavorativa come panettiere presso il “Panificio Eroi” di Eroi Valente, con sede in Reggio Calabria, Viale Aldo Moro tr. priv. n. 11/13, senza regolare contratto di registrazione fino al 2001;
- che, in data 01.04.2001, era stato assunto con contratto regolare di lavoro subordinato e successivamente, in data 31.05.2004, era stato licenziato;
- che, in data 14.03.2005, era stato riassunto dalla ditta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma, in data 31.07.2005, era stato nuovamente licenziato;
- che, di comune accordo con la ditta aveva continuato a svolgere l'attività di Pt_1 panettiere senza contratto di registrazione, percependo uno stipendio mensile base, con la promessa da parte della stessa ditta che sarebbe stato assunto regolarmente nel più breve tempo possibile e che alla cessazione dell'attività la stessa ditta gli avrebbe riconosciuto i diritti quali TFR, ferie ecc;
- che, nonostante numerosi solleciti di essere assunto con regolare contratto di lavoro, la ditta (che nel corso degli anni cambiava titolare passando dal sig. alla moglie Persona_1 prima e alla figlia dopo) non regolarizzava il contratto di lavoro;
Parte_2 Parte_1
- che, in data 30.11.2014, mentre lavorava alle dipendenze della nuova titolare,
[...]
aveva deciso di propria iniziativa di interrompere il rapporto di lavoro in quanto Parte_1 non lo riteneva più conveniente, poiché lo stipendio negli ultimi mesi era diminuito passando da un importo mensile di euro 900,00 (per i periodi che vanno da ottobre 1998 a giugno 2014) ad euro 600,00 (per il periodo che va da luglio 2014 a novembre 2014);
- che, qualche tempo dopo, si era recato presso il panificio per chiedere gli arretrati ed il
TFR, ma il sig. gli aveva offerto la somma di € 1.500,00 che il non aveva Pt_1 CP_1 accettato in quanto nettamente inferiore alle somme dovute;
- che in quell'occasione era stato minacciato dal sig. e, successivamente, in Persona_1 data 29.03.2015, anche dal figlio sig. , pertanto, aveva sporto querela nei loro Parte_3 confronti;
- che il sig. aveva lavorato in media 8 ore al giorno, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, CP_1 non aveva mai goduto completamente delle ferie contrattualmente previste e maturate annualmente, non aveva percepito il TFR, ma solo annualmente la tredicesima mensilità in misura fissa come per lo stipendio;
- che le retribuzioni lorde non risultavano aggiornate ai minimi retributivi previsti dal CCNL applicato, e quindi, il lavoratore aveva percepito una somma fissa e non il netto indicato sui cedolini paga;
- che, in data 10.07.2015, aveva fatto stilare al proprio consulente una perizia di parte dalla quale scaturivano le somme allo stesso settanti a vario titolo;
- che, in data 17.07.2015, attraverso il suo legale di fiducia aveva inoltrato richiesta di intervento alla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria e all' ; CP_2
- che, in data 16.12.2015, l gli aveva richiesto idonee prove Controparte_3 documentali e/o testimoniali a sostegno dei fatti indicati nella denuncia che il CP_1 forniva;
- che all'esito dell'indagine era emerso che il aveva effettuato un periodo lavorativo CP_1
“in nero”, dall'8.05.2012 al 30.11.2014, svolgendo le mansioni di operaio liv. A/2 CCNL
Alimentaristi-Artigiani con orario di lavoro a tempo pieno ripartito su n. 5 giorni alla settimana.
Tanto premesso, il sig. chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio CP_1
Calabria, in via preliminare, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del
Panificio Eroi, nonché dei sigg.ri , ed in ordine alla Persona_1 Parte_4 Parte_1 questione di cui era causa e per l'effetto che venissero condannati i convenuti al versamento dei contributi allo stesso spettanti sulle differenze riscontrate;
nonché al risarcimento CP_2 in favore della parte attrice di € 101.131,78 per tutte le somme a saldo di quanto doveva ancora percepire, oltre € 22.204,72 a titolo di TFR lordo per un importo totale complessivo di € 123.336,50 o alla somma maggiore o minore che fosse, in definitiva, emersa in corso di causa;
chiedeva, altresì, il computo sulla somma stessa degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, nonché il pagamento degli onorari e delle spese del giudizio con distrazione in favore dei procuratore antistatari ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento degli ultimi 5 anni di contribuzione o/e a quanto accertato dall' di Reggio Calabria. Controparte_3
Si costituivano in giudizio i convenuti con distinte memorie asserendo che il ricorrente aveva intrattenuto rapporti lavorativi solo con il sig. , allorquando lo stesso era Persona_1 titolare del panificio, ossia dall'aprile del 2001 al maggio 2004 e poi dal marzo 2005 al luglio 2005. Eccepivano, inoltre, la nullità del ricorso introduttivo per omessa indicazione e produzione del CCNL da applicare;
la nullità del ricorso per omessa descrizione delle mansioni svolte;
l'infondatezza delle richieste avanzate dal ricorrente perché l'unico rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente ed i vari titolari del panificio succedutisi nel tempo era quello con il sig. ; la prescrizione di qualsiasi diritto relativo al Persona_1 mancato pagamento di somme richieste dal ricorrente;
la nullità della consulenza tecnica di parte fondata su falsi presupposti;
l'inammissibilità della prova testimoniale di parte ricorrente per mancata articolazione dei capitoli di prova.
La causa veniva istruita con l'acquisizione degli accertamenti espletati dalla locale
Direzione Territoriale del Lavoro e con l'escussione dei testi sulle circostanze articolate dalla resistente Parte_1
Parte ricorrente aveva indicato un solo teste, sig. , ma senza alcuna Tes_1 articolazionedei capitoli di prova, per cui ne era stata dichiarata l'inammissibilità ed erano state acquisite agli atti le dichiarazioni che il sig. aveva reso dinanzi agli Tes_1
Ispettori del Lavoro.
Successivamente, in data 03.11.2021 l'appellato depositava denuncia querela nei confronti dei testimoni escussi precedentemente per falsa testimonianza.
Il G.L con proprio provvedimento fissava l'udienza per l'audizione del teste Testimone_2 al quale i resistenti avevano rinunciato.
Successivamente il G.L disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2 che si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.03.2022, con la quale chiedeva la condanna degli odierni appellanti e del defunto Sig. al Persona_1 pagamento in favore dell'ente dei contributi previdenziali e sanzioni dovuti nella misura che sarà determinata in corso di giudizio, con interessi legali fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con sentenza n. 1196/2022, pubblicata il 31.05.2022, il Tribunale Civile di Reggio Calabria rigettava la domanda nei confronti del defunto Sig. in accogliemneto Per_2 dell'eccezione di prescrizione da quest'ultimo sollevata;
rigettava la domanda nei confronti della sig.ra , per mancanza di prova in ordine alla sussistenza del dedotto Parte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze della stessa.
Il giudicante accoglieva, invece, il ricorso nei confronti di , condannandola la Parte_1
a pagare in favore di la complessiva somma di € 37.947,02, per differenze Controparte_1 retributive e TFR al lordo di ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze al soddisfo;
condannava inoltre la convenuta a versare all' , a titolo di contribuzione a favore del ricorrente Parte_1 CP_2 sig. , la complessiva somma di € 20.388,00 per contributi relativi al periodo Controparte_1 dal 08.05.2012 al 30.11.2014, oltre sanzioni e altri accessori come per legge dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente e di CTU compensando, invece, le spese legali tra il ricorrente e le altre parti.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello le sigg.re e Parte_1 Parte_2 in proprio e nella qualità di eredi di , per i motivi che saranno illustrati ed Persona_1 esaminati in successione, per comodità di esposizione.
Si è costituito in giudizio il sig. impugnando e contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso argomentato dedotto e richiesto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto integrale del proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Si è costituito in giudizio anche l' chiedendo il rigetto del gravame in quanto CP_2 inammissibile e infondato.
Il decreto ex art 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti che, nel termine del
12.06.2025 loro assegnato hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello parte appellante chiede la modifica della sentenza impugnata in favore di una pronuncia che dichiari la nullità del ricorso proposto dall'appellato per aver omesso di descrivere in modo minuzioso le mansioni concretamente svolte nel panificio, limitandosi ad affermare di svolgere le mansioni di panettiere.
Il primo motivo è infondato.
Si osserva, infatti che, da un lato, al fine di individuare le mansioni svolte dal ricorrente non
è necessaria la minuziosa descrizione dell'attività di panettiere, essendo notorio che include essenzialmente attività manuali e ripetitive volte alla preparazione dell'impasto, alla lievitazione e alla cottura dei prodotti da forno;
dall'altro, che il presente procedimento ha ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro non formalizzato e non altre fattispecie nelle quali è, invece, necessario indicare le concrete modalità di lavoro al fine di poter verificare la fondatezza della domanda, come, ad esempio, nelle fattispecie nelle quali il lavoratore chiede un diverso inquadramento.
Con il secondo e terzo motivo di appello, praticamente sovrapponibili, parte appellante sostiene che la domanda formulata dal nei suoi confronti e accolta dal Giudice di CP_1 primo grado risulta essere infondata, nonché sprovvista di prove, il cui onere gravava interamente sul , avendo il Giudice di primo grado posto alla base del suo CP_1 convincimento solo le deposizioni rese durante l'istruttoria condotta dagli Ispettori del
Lavoro. Ritiene che suddette deposizioni non soltanto hanno un'efficacia probatoria sostanzialmente nulla se non vengono confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, ma si pongono anche in insanabile contrasto con quelle rese nel giudizio di primo grado dai testimoni.
Evidenzia, infatti, come dalle dichiarazioni dei testi e sia emerso che il sig. Tes_3 Tes_4
svolgesse all'esterno del panificio attività di vendita di prodotti agricoli di sua CP_1 produzione utilizzando il bagagliaio aperto della sua autovettura e che tale attività non poteva essere qualificata come accessoria e saltuaria, ma come una vera e propria fonte di reddito dell'appellato.
Anche tali motivi sono infondati.
Come recentemente confermato dalla Suprema Corte “i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne
l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo - detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del
2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)” Cass. civ.
23252/24.
Nel caso di specie le dichiarazioni rese agli ispettori dai sigg.ri e Tes_1 [...]
(parente della titolare del panificio e (cugino del Per_3 Pt_1 Persona_4 lavoratore) appaiono chiare, precise e concordanti: gli stessi hanno, infatti, dichiarato che ogni qualvolta si recavano presso il panificio vedevano l'odierno appellato preparare cornetti e altri prodotti all'interno del laboratorio attiguo al panificio.
Inoltre, sia dalla dichiarazione del sig. che da quella del sig. Persona_3 Per_4
è emerso che gli stessi accompagnavano spesso l'appellato al panificio la mattina
[...] presto all'alba e che in più occasioni lo aveva ripreso al termine della Persona_4 giornata lavorativa, verso le ore 14:00, e ciò accadeva tutte le volte in cui l'appellato era sprovvisto di mezzo di locomozione.
Queste dichiarazioni, dunque, confermano la presenza del sig. nel panificio per CP_1 Pt_1 lo svolgimento dell'attività di panettiere nel rispetto di un preciso orario di lavoro che andava dalle prime ore dell'alba fino alle ore 14.00.
Rileva ben poco che i testi abbiano utilizzato espressioni come “dolciumi” o “prodotti di pasticceria”, rispetto alle quali gli appellanti hanno sottolineato il fatto di non aver mai posseduto un laboratorio di pasticceria, in quanto all'interno dei panifici generalmente si producono oltre ai prodotti salati anche prodotti dolci come croissant, brioches, torte, crostate, biscotti, ciambelle.
A completare tale quadro probatorio soccorrono le allegazioni di e le Parte_1 dichiarazioni rese da un teste dalla stessa indicato in ricorso, al quale, aveva successivamente rinunciato (senza effetto avendo il insistito per l'escussione CP_1 testimoniale): il sig. , corriere della SDA dal 2010 al 2018. Testimone_2
La aveva allegato che il svolgeva altre attività lavorative: 1) l'acquisto di Pt_1 CP_1 forniture di caffè e relative macchinette da alcune ditte produttrici (Agostani S.r.l.), rappresentando che tali merci venivano recapitate al , su espressa indicazione dello CP_1 stesso, presso la propria ditta, tramite corrieri, e che ella appena arrivata la suddetta merce, avvertiva l'appellato, che andava a ritirarla per poi successivamente rivenderla;
2) la vendita porta a porta di prodotti agricoli, che lo stesso affermava di “sua produzione”.
Ora, non vi è alcuna plausibile spiegazione – a dire il vero nemmeno l'appellante tenta di fornirla – che giustifichi la circostanza che il indicasse l'attività della figlia dell'ex CP_1 datore di lavoro come luogo di elezione per il recapito della propria corrispondenza, se non che quello fosse il suo posto di lavoro.
E' bene sottolineare che secondo le complessiva allegazioni della famiglia il CP_4
era un ex dipendente il cui rapporto di lavoro si era definitivamente concluso nel CP_1
2006: perché mai a distanza di quasi un decennio l'appellato avrebbe dovuto continuare a utilizzare il panificio della figlia del suo ex datore di lavoro come una sorta di fermo posta?
Ma ancor di più dirimente appare la testimonianza del corriere della SDA che afferma di aver avuto indicazioni dal collega, che si occupava delle consegne nella zona nella quale risiedeva il , di consegnare i pacchi presso il panificio CP_1 Pt_1
Anche in questo caso l'unica spiegazione possibile è che quello fosse il luogo di lavoro del
. Si deve tenere presente, infatti, che mai la ha allegato che il vendesse i CP_1 Pt_1 CP_1 suoi prodotti di fronte al panificio, essendo questa una circostanza emersa dalle prove testimoniali.
Rimane dunque inspiegabile il motivo per il quale il corriere addetto alla zona nella quale risiedeva il avesse fornito questa informazione al corriere ascoltato in giudizio e CP_1 ancora più inspiegabile la circostanza che il corriere consegnasse i pacchi destinati all'odierno appellato alla sig.ra e non al visto che (come sostenuto Parte_1 CP_1 dai primi due testimoni) egli si trovava quotidianamente all'esterno del panificio per vendere i suoi prodotti agricoli.
Non vi è altra spiegazione che ritenere che in quei frangenti quest'ultimo era all'interno del laboratorio a svolgere le mansioni di panettiere e non poteva abbandonare il lavoro per ritirare i suoi pacchi.
Appare, infine, priva di rilievo la circostanza evidenziata dall'appellante che, nella ricevuta della merce, l'indirizzo del destinatario era indicato come presso in un CP_1 Parte_4 momento nel quale la titolare era la non soltanto visti i frequenti cambi di titolarità del Pt_1 panificio tra tutti i componenti della famiglia, ma soprattutto perché, come visto, quando non era indicato alcunché il corriere, assunte informazioni dal collega, consegnava i pacchi alla che li riceveva per conto del così confermando, come spiegato, la Pt_1 CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro.
In questo quadro non sembra che vi siano quelle “insanabili” contraddizioni tra quanto dichiarato in sede amministrativa e quando dichiarato dai testimoni in giudizio, anzi.
Innanzitutto, occorre evidenziare come entrambe le dichiarazioni rese dai testi di parte appellante confermino la presenza del presso il panificio in questione, seppur CP_1 all'esterno, durante le ore della mattina, circostanza inspiegabilmente del tutto taciuta dalla che ha allegato solo lo svolgimento di attività incompatibili con il lavoro di panettiere, Pt_1
e cioè una vendita porta a porta di prodotti agricoli e una sporadica presenza del in CP_1 occasione del ritiro della merce a lui indirizzata.
Quanto alla circostanza che venisse visto all'esterno del panificio, la prima teste, sig.ra non specifica in quali ore della mattina era solita vedere il sig. mentre era Tes_3 CP_1 intento a vendere i suoi prodotti agricoli utilizzando il bagagliaio aperto della sua autovettura. Al riguardo è difficile pensare che la teste trascorresse l'intera mattinata, sin dalle prime ore dell'alba, sul balcone di casa che affaccia proprio sull'ingresso del panificio.
L'altro teste, sig. , era solito vedere il sig. vendere prodotti agricoli quando si Tes_4 CP_1 recava presso il panificio a comprare il pane, tra le 12:00 e le 13:00, quindi nella tarda mattinata.
Sono proprio le testimonianze rese in primo grado dai testi di parte appellante unitamente al “silenzio” della sul luogo di vendita dei prodotti agricoli, che portano a ritenere che il Pt_1
lavorasse principalmente all'interno del panificio e approfittasse dei “tempi morti”, CP_1 con il consenso della titolare dell'attività commerciale, per vendere all'esterno qualche prodotto agricolo di sua produzione.
Infine, non appare decisiva, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, la circostanza che i testimoni abbiano dichiarato che la porta che conduceva dalla zona del locale adibita alla vendita al laboratorio fosse chiusa, con ciò privando di qualsiasi efficacia probatoria le dichiarazioni degli informatori in sede amministrativa, i quali non avrebbero potuto avere la visuale di ciò che accadeva dentro il laboratorio, posto che gli stessi hanno dichiarato di fermarsi sulla porta dell'attiguo laboratorio, dunque di avere la visuale da un'altra e diversa porta.
4) Con il quarto motivo di censura parte appellante eccepisce che l'appellato non ha provato alcun elemento tipizzante del presunto rapporto di lavoro di cui richiedeva il riconoscimento, in particolare la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa nonché il vincolo di soggezione personale del prestatore nei confronti del datore di lavoro.
Anche il quarto motivo è infondato.
Una volta ritenuto provato che il svolgesse le mansioni di panettiere, per loro natura CP_1 materiali e ripetitive, nel panificio di cui era titolare la non si può che richiamare il Pt_1 consolidato e qui condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base alla quale "La prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere" (Cass. civ, sez. lav., sent. 18692/2007; più di recente cfr. Cass. civ., sez. lav., ord. n. 22846/2022).
Nel caso di specie, la non ha offerto alcun elemento per contrastare l'inferenza Pt_1 presuntiva di cui sopra.
5) Con l'ultimo motivo di censura parte appellante eccepisce che, pur essendo state rigettate le domande di condanna proposte dai ricorrenti nei confronti sia dell'appellante Parte_2 sia del defunto , il Giudice ha ritenuto di compensare le spese legali tra le parti Persona_1 senza addurre alcuna motivazione al riguardo.
Ritiene errata tale decisione in quanto la parte vittoriosa in giudizio dovrebbe essere ristorata dagli oneri inerenti alle attività processuali legate, da nesso causale, all'attività della controparte risultata soccombente che, col proprio comportamento rivelatosi ingiustificato, ha dato causa al processo o al suo protrarsi. Tale motivo è invece fondato.
In effetti il è risultato totalmente soccombente nei confronti e CP_1 Persona_1 Pt_4
, con la conseguenza che deve essere riformato il capo con il quale è stata statuita la
[...] compensazione delle spese di lite tra queste ultime e il . Pt_5
Le spese del primo grado di giudizio, dunque, devono essere poste a carico del ed CP_1 in favore di in proprio e n.q. di erede di e di n. q di Parte_4 Persona_1 Parte_1 erede nella misura indicata in dispositivo sulla base del D.M n 147/22, V Persona_1 scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia
Le spese del presente grado sono poste a carico del nei confronti di in CP_1 Parte_4 proprio e n.q. di erede di e di n. q di erede nella Persona_1 Parte_1 Persona_1 misura indicata in dispositivo sulla base del D.M n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati, atteso che il valore della controversia tra le parti appena citate corrisponde al valore delle spese di lite.
Condanna, invece, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in dispositivo sulla base del D.M n 147/22, V scaglione, valori medi dimidiati. CP_ Spese di lite compensate nei confronti di vista la sua posizione processuale di litis consorte necessario
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dalle sigg.re e contro il sig. Parte_1 Parte_2 [...]
e l' avverso la sentenza n. 1196/2022 del Tribunale Civile di Reggio Calabria, CP_1 CP_2 pubblicata il 31.05.2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così decide:
1) In accoglimento dell'appello di in proprio e n.q di erede di e Parte_4 Persona_1 [...]
n. q. di erede di , e in parziale riforma della sentenza che nel resto Parte_1 Persona_1 conferma, condanna Praticò al pagamento, in favore di in proprio e n. q di erede di Parte_4
, e di , n. q di erede di , delle spese del primo grado di Persona_1 Parte_1 Persona_1 giudizio che liquida in 6.699,00, oltre accessori di legge;
2) Rigetta l'appello proposto in proprio. Parte_1
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_1 favore di in proprio e n.q e di n. q. di erede di , delle Parte_4 Parte_1 Persona_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.906,00
4) Condanna in proprio al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1
CP_ giudizio, in favore di e dell' che liquida in € 7.160,00. Controparte_1
5) Spese di lite compensate nei confronti di . CP_2
Reggio Calabria, così deciso nella camera di Consiglio del 9.07.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Arena Dott.ssa Marialuisa Crucitti