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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10174 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2448/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 30.4.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Carmela Giannetto RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Mario Abbondante RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 30.4.2024 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in
€ 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.2.2021, la sign.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. il 30.7.2001 dal quale era nato il [...] Controparte_1 Persona_1
– esponeva: Sebbene vi sia stato un iniziale periodo di spensierata convivenza, dopo tale periodo di serenità, l'unione coniugale è andata rivelandosi sempre meno felice a causa delle contrastanti personalità e dell'incompatibilità caratteriale sempre più accentuata tra le parti. L'intollerabilità si è realizzata allorquando l'unità familiare e la comunione spirituale è venuta meno per effetto di una condizione di disaffezione e distacco sentimentale tra i coniugi. Ed infatti, negli ultimi anni, tra le parti si è venuto a determinare un rapporto burrascoso e litigioso ed il legame tra essi si è deteriorato al punto tale da rendere insostenibile anche la convivenza. Ed in particolare, l'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza è stata ulteriormente accentuata dai recenti atteggiamenti del Dott. che sono risultati poco collaborativi nelle CP_1
1 2
attività quotidiane e, in alcuni casi, connotati da una vena provocatoria e aggressiva, tali da causare un atteggiamento di soggezione e forte condizionamento nelle scelte ordinarie, riversandosi persino nelle attività lavorative della che ne hanno sensibilmente risentito. Pt_1
Tale situazione conflittuale risulta oggi non più sostenibile e tollerabile anche in ragione del prioritario interesse del figlio, ancora in tenera età.
In primo luogo, non si può che insistere sulla collocazione del figlio minore delle odierne parti in causa presso la madre. Il figlio minore ha il diritto, in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo da entrambi cura, educazione ed istruzione, e conservando intatti anche tutti i rapporti con i parenti dei due rami genitoriali. (…)
Circa la casa coniugale sita in Napoli alla via Filippo Bottazzi 70, di esclusiva proprietà della Sig.
non si potrà che insistere sull'assegnazione della casa familiare alla Sig. Pt_1 Pt_1
Ha chiesto: a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) Disporre che il figlio R_
, affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso ex l. n.
[...]
54/2006, sia collocato prevalentemente presso la madre nella casa coniugale;
c) Assegnare la casa coniugale alla moglie e disporre che il marito asporti parte dei beni ed effetti personali ancora all'interno dell'immobile; d) Disporre che il padre possa vedere il figlio, ancora in tenera età, previo accordo con il genitore collocatario, fermo restando che il minore pernotti sempre presso l'abitazione della madre proprio in virtù della tenera età; e) Disporre che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno autonomamente al proprio sostentamento economico;
f) Disporre che il marito contribuirà al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente;
g) Disporre che le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise in ragione del
50% ciascuno dei coniugi.
Si costituiva il resistente e – non opponendosi alla separazione – deduceva: (…) Non è vero invece che, come si legge nel ricorso avverso, la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa dei recenti atteggiamenti del dott. che sono risultati poco CP_1 collaborativi nelle attività quotidiane, e, in alcuni casi, connotati da una vena provocatoria e aggressiva, tali da causare un atteggiamento di soggezione e forte condizionamento nelle scelte ordinarie, riversandosi persino nelle attività lavorative della che ne hanno sensibilmente Pt_1 risentito. Infatti, diversamente da quanto assume la ricorrente, nel corso degli anni l'unione coniugale è naufragata ed è stata spesso costellata da continui litigi, esclusivamente a causa dei comportamenti via via assunti nel tempo dalla sig.ra , di totale disinteresse e Parte_1 indifferenza nei confronti del marito - trascurando ogni sua esigenza e ogni tipo di attenzione - e di morboso attaccamento della stessa verso la propria famiglia di origine, la quale, secondo la moglie, era deputata a prendere decisioni su ogni situazione familiare, inappellabili dal marito. (…) il resistente ha invece sempre collaborato nella famiglia, e, pur essendo dottore commercialista, è inoccupato da più di cinque anni e privo di redditi: non riesce a trovare un'attività continuativa idonea a garantirgli un reddito dignitoso. Pertanto, diversamente da quanto si assume in ricorso, il dott. da un lato, si è sempre completamente dedicato alla CP_1 cura della casa e della famiglia, provvedendo egli solo agli approvvigionamenti e alle pulizie domestiche e soprattutto ad accudire e a crescere il piccolo , stante l'occupazione Persona_1 lavorativa a tempo pieno della moglie;
dall'altro, non è, evidentemente, economicamente indipendente, essendo infatti privo di patrimonio e di redditi. Per contro, la sig.ra
[...]
ha un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di dirigente Parte_1 percependo un reddito medio annuo di € 40.000,00; inoltre, ha una proprietà immobiliare a lei intestata: la casa familiare sita in Napoli, via Bottazzi n. 70. (…). Ha chiesto: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare i medesimi a vivere separatamente, stabilendo autonomamente la propria residenza, domicilio e dimora, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge. 2) Affidare il figlio minore, a entrambi i Persona_2
2 3
genitori, con collocamento privilegiato del piccolo presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare sita in Napoli, via Bottazzi n. 70, nella quale vivrà con il figlio. 3) Allo scopo di soddisfare l'esigenza del piccolo di conservare e rinsaldare, giorno per giorno, il Persona_1 legame genitoriale che lo lega al proprio padre, autorizzare il padre a vedere e tenere con sé il figlio minore (salvo più ampie modalità per il padre di partecipare alla cura e crescita del piccolo in accordo con la madre) secondo il seguente calendario minimo di visite (…) 4) Determinare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore, nella misura non superiore a €. 200,00, tenuto conto della situazione economica di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza del figlio con il padre, nei quali provvederà direttamente alle esigenze del piccolo, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici istat. 5) Porre a carico della ricorrente, sig.ra , l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento Parte_1 in favore del marito, sig. , pari a €. 350,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici istat. 6) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%. ciascuno, le spese di natura straordinaria necessarie per il figlio
(sanitarie non assistite dal SSN, scolastiche per libri, gite, sportive) da Persona_2 concordare preventivamente tra i genitori.
All'esito dell'udienza presidenziale del 1°.
6.2021 sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affido condiviso del minore ad entrambi con residenza privilegiata presso la madre, prevedendo un regime di visite padre-figlio che escludeva il pernottamento fino al raggiungimento dell'età di 3 anni. Preso atto dello stato di disoccupazione del – dottore commercialista privo di redditi, - e dell'attività CP_1 lavorativa della ricorrente (dipendente della “Leonardo” di Pomigliano d'Arco con retribuzione mensile di € 2.100), della circostanza che la stessa sostiene il mutuo della casa coniugale da lei acquistata (€ 430,00mensili), disponeva a carico del padre il contributo minimo per il figlio nella misura di € 200,00 mensili. Nulla disponeva sulla domanda riconvenzionale di mantenimento formulata dal che “ha tutte le potenzialità per trovare un lavoro consono al suo grado di CP_1 istruzione, alla sua età ed alle pregresse esperienze lavorative”. La suddetta ordinanza è stata reclamata dal per la rimodulazione dei tempi di frequentazione CP_1 del minore, a suo dire troppo limitativi per lui, e la Corte d'Appello, con decreto del 27.10.2021, ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto dinanzi al Gi, nel corso del giudizio, le parti avevano trovato un accordo sulle visite.
Espletata la fase istruttoria a mezzo del libero interrogatorio delle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali dei coniugi, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 30.4.2024.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di addebito della separazione. Per tale motivo il GI ha rigettato - con ordinanza del 31.5.2022 non impugnata – le richieste di prove orali.
3 4
Preliminarmente, nulla va statuito in ordine alla domanda riconvenzionale di mantenimento formulata dal in comparsa in quanto, all'udienza dell'8.9.2022, il procuratore del ha dichiarato CP_1 CP_1 che il suo assistito aveva trovato un lavoro, ed ha prodotto in atti il contratto a tempo indeterminato stipulato con la società IT RL stipulato il 1°.2.2022.
Circa l'affido di (nato il [...]), il Collegio evidenzia che, nonostante gli sforzi Persona_1 Con profusi dal he ha più volte sentito i coniugi per tentare di far raggiungere un accordo sulle visite
(parzialmente raggiunto all'udienza del 15.7.2021), gli stessi hanno perseverato nelle condotte conflittuali generate, da un lato, dalle insistenze del padre nel voler aumentare i giorni di permanenza con sé del figlio (reclamando anche l'ordinanza presidenziale sul punto), e, dall'altro lato della madre che ha sempre manifestato preoccupazione per gli atteggiamenti del a suo dire eccessivi ed a CP_1 tratti ossessivi nei confronti del minore. La ricorrente, infatti, già in sede di udienza presidenziale, aveva evidenziato che il marito non lavorava perché riteneva di doversi occupare in maniera esclusiva del figlio quando lei era al lavoro e che aveva delle “fissazioni” a suo dire patologiche nei suoi confronti che portavano la coppia a continui litigi.
Peraltro, tale incomunicabilità della coppia che ha reso la stessa disfunzionale – a tratti – relativamente alle rispettive capacità genitoriali, sono state evidenziate anche dal ctu.
Il gi ha più volte invitato i coniugi ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, ma nel corso del giudizio non vi è stata alcuna volontà di farlo, neppure singolarmente. La stessa dott.ssa aveva evidenziato la necessità che i coniugi iniziassero un percorso individuale di sostegno Per_3 alla genitorialità ed anche di coppia essendo emerse, dai colloqui con le parti, diverse criticità e difficoltà nella comunicazione della coppia genitoriale che, se non risolte, avrebbero potuto compromettere lo stato emotivo del figlio (pag. 18 della ctu). E' stato anche instaurato dalla un sub-procedimento ex art. 709 ter cpc (con ricorso del Pt_1
6.7.2021) per il diniego (immotivato) del marito di farle condurre con sé al mare il bambino durante le vacanze estive, che si è poi concluso con una soluzione transattiva delle parti a seguito dell'intervento del gi.
Tali condotte hanno reso necessario disporre una ctu in quanto – come pure evidenziato dalla Corte d'Appello – il resistente ha sempre manifestato una condotta ostativa e poco collaborativa.
Orbene, fatta tale premessa, il Tribunale conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori
– che, sul punto, sono sempre stati d'accordo – e come anche concluso dalla dott.ssa Persona_4 nominata ctu la quale, nel dare risposta al quesito sulle capacità genitoriali dei coniugi e sullo stato emotivo e psicofisico del minore, ha dedotto: la coppia genitoriale appare più che in grado di assolvere alla propria funzione di cura e di rispondere ai bisogni del minore ma è necessario che, sia la madre che il padre, si sforzino di risolvere alcune criticità che appaiono essere rappresentate in grande misura dall'assenza di una comunicazione efficace nell'interesse di . L'osservazione R_ del minore non ha fatto emergere criticità, disagio, né alcuna condizione di pregiudizio. ha R_ mostrato un tipo di attaccamento sicuro, permanendo, altresì, da solo con il padre e poi con la madre, in un contesto nuovo, e alla presenza di un estraneo, con estrema serenità. L'esplorazione dell'ambiente nuovo e sconosciuto, alla presenza di un estraneo, lascia emergere che si sente R_ rassicurato dalla presenza della mamma e del padre ai quali si rivolge con lo sguardo e verbalmente, proseguendo nella sua attività di esplorazione. Ha mostrato desiderio di vicinanza fisica ed affettiva con la figura paterna e materna. Il signor e la signora alla presenza di , sono CP_1 Pt_1 R_ apparsi estremamente attenti e concentrati su di lui, mostrando sufficientemente collaborazione e attenzione alle esigenze e ai bisogni dello stesso. (…) Per contro, l'osservazione delle dinamiche familiari e dell'interazione con il minore, ha fatto emergere, nonostante la situazione a forte valenza ansiogena, capacità del signor di CP_1 rispondere in maniera funzionale ai bisogni di , mostrandosi altresì capace di sostegno e R_ accudimento, nonché di saper stimolare l'autonomia di attraverso uno stile educativo R_
4 5
autorevole. Alla luce di quanto emerso, in virtù della tenera età del minore, inevitabilmente i compiti di sviluppo, che caratterizzeranno il ciclo di vita di , fino all'acquisizione di una propria R_ identità definita e distinta, porranno anche i genitori dinanzi a compiti e situazioni a valenza stressogena. Dunque si rende necessario, fin d'ora, che entrambi, attraverso percorsi di terapia individuale e di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, imparino a collaborare e comunicare efficacemente al fine di rappresentare per un'unica realtà a cui poter ispirare la R_ propria identità. La vicinanza fisica ed affettiva, la continuità interattiva ed il significato di una personale relazione con il mondo paterno e materno insieme, sono indispensabili per conservare dentro di sé le immagini parentali su un piano di uguaglianza ed equilibrio, nonché per integrare la rappresentazione interna della coppia genitoriale quale sistema di base e di riferimento di cui il minore ha bisogno per affrontare le tematiche legate al processo di individuazione-separazione. Ciò apporterà serenità e strategie di adattamento con la possibilità di preservare l'attuale benessere osservato.
Circa le modalità di visita del minore con il padre, la ricorrente, negli atti difensivi finali, ha chiesto conferma delle modalità sulle quali aveva statuito il GI: Il padre potrà tenere con sé il figlio a week- end alternati, dal sabato dalle ore 11.00 sino alla domenica sera ore 20.00 per il periodo invernale – ore 21.00 per il periodo estivo, riaccompagnandolo a casa della madre;
ad anni alterni, R_
potrà trascorrere il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 dicembre o primo
[...] gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il dott. potrà tenere con sé il minore per mezza giornata (mattina o CP_1 pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento il minore nella notte della vigilia dell'Epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti;
durante il mese estivo di luglio ed agosto, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di tempo continuativo di almeno sette giorni di seguito al mese, concordandolo con la madre entro il giorno 20 del mese di giugno e tenendo conto altresì degli eventuali impegni lavorativi della Sig.ra e Pt_1 dello stesso. Ha, tuttavia, opposto ancora il suo diniego al pernottamento del figlio presso il padre.
Il resistente ha concluso chiedendo di disporre le seguenti modalità: Il padre potrà tenere con sé il figlio a week-end alternati, dal sabato dalle ore 11.00 sino alla domenica sera ore 20.00 per il periodo invernale – ore 21.00 per il periodo estivo, riaccompagnandolo a casa della madre;
ad anni alterni, potrà trascorrere il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 Persona_1 dicembre o primo gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il dott. potrà tenere con sé il minore per mezza CP_1 giornata (mattina o pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento il minore nella notte della vigilia dell'Epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti;
durante il mese estivo di luglio ed agosto, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di tempo continuativo di almeno sette giorni di seguito al mese, concordandolo con la madre entro il giorno 20 del mese di giugno e tenendo conto altresì degli eventuali impegni lavorativi della
Sig.ra e dello stesso. Si chiede, attesa la disponibilità di tempo del sig. di ampliare il Pt_1 CP_1 periodo di permanenza di col padre durante il mese di luglio e di agosto in almeno 15 Persona_1 giorni continuativi al mese.
Orbene, il Collegio, preso atto di quanto emerso dalla ctu depositata il 24.1.2023, - tenuto conto del fatto che ha ormai compiuto 5 anni e che non sembra possano esservi, ormai, motivi Persona_1 ostativi al pernottamento del minore presso il padre, anche nell'ottica di un consolidamento del rapporto del bambino con il padre, - dispone che il padre terrà con sé il figlio a week-end alternati dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20,00 e lo preleverà a casa della madre dove lo riaccompagnerà.
5 6
Le festività natalizie e pasquali andranno così divise: da il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 dicembre o primo gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il dott. potrà tenere con sé il CP_1 minore per mezza giornata (mattina o pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento il minore nella notte della vigilia dell'Epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti.
Le festività estive saranno trascorse da con il padre per 15 gg anche non consecutivi Persona_1 nei mesi di luglio o di agosto da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Tuttavia, atteso che le parti – come già evidenziato – non hanno ritenuto di seguire i ripetuti inviti del giudice ad intraprendere un serio percorso di sostegno alla genitorialità (come anche suggerito dalla dott.ssa ), il Tribunale ritiene necessario disporre un periodo di monitoraggio a cura del Per_3
G.Tutelare di almeno 12 mesi, al quale devono essere inviati gli atti.
Sulla domanda relativa al mantenimento del figlio.
Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto la ricorrente – che nell'atto introduttivo ha chiesto determinarsi la somma di
€ 350,00 per il figlio, – in sede di atti difensivi finali ha confermato tale domanda. Il resistente ha chiesto conferma della quantificazione adottata dal Gi con ordinanza dell'8.9.2022, allorquando, preso atto della circostanza che il aveva trovato un'occupazione lavorativa CP_1 sottoscrivendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato (versato in atti) con la Adempitalia srl, il Gi aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 300,00 per il minore. Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente - che ha sempre lavorato nel corso del matrimonio – è dipendente della società Leonardo di Pomigliano d'Arco con una retribuzione di € 2.100,00 mensili per 13 mensilità, ma sostiene il mutuo della casa da lei acquistata nel 2014 pari ad € 430,00 mensili.
Il ricorrente, dottore commercialista con pregresse attività lavorative già svolte, – che all'epoca dell'instaurazione del giudizio era privo di reddito (ed aveva depositato certificazione dei redditi pari a zero dell'Agenzia delle Entrate per gli anni dal 2015 al 2020), - nel 2022 ha trovato un nuovo lavoro con una retribuzione lorda iniziale di € 1.047,00. Non sostiene alcun canone di locazione, ma attualmente risiede in una casa di sua proprietà a Villaggio Coppola.
Orbene, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dal minore con la madre (che provvede al mantenimento diretto del figlio con lei convivente) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale (con la quale era stato stabilito l'importo di € 200,00 a carico del padre alla luce dell'allora stato di disoccupazione) nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di la somma di € Controparte_1
350,00 quale contributo al mantenimento del figlia minore, con rivalutazione da ottobre 2025. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del
7.3.2018.
6 7
La casa coniugale è assegnata alla madre che vi risiede con il figlio minore, in assenza, peraltro, di contestazioni sul punto.
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono, possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c;
[...] Co affida il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Persona_1 presso la madre;
3- disciplina gli incontri padre-figlio nei termini di cui in parte motiva;
4- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo Controparte_1 per il mantenimento del figlio minore nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - entro il 1° giorno di ogni mese, con adeguamento
Istat da ottobre 2025; 5- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 109 parte II s. A sez. Z,
Registro atti di matrimonio anno 2001);
7- Compensa le spese di giudizio.
8- Pone definitivamente a carico di ciascuna parte in solido le spese di CTu come già liquidate dal
Gi.
9- Atti al G.tutelare per la vigilanza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.9.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2448/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 30.4.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Carmela Giannetto RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Mario Abbondante RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 30.4.2024 le parti si sono riportate ai rispettivi atti.
Il PM ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno prevedendo almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in
€ 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.2.2021, la sign.ra – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. il 30.7.2001 dal quale era nato il [...] Controparte_1 Persona_1
– esponeva: Sebbene vi sia stato un iniziale periodo di spensierata convivenza, dopo tale periodo di serenità, l'unione coniugale è andata rivelandosi sempre meno felice a causa delle contrastanti personalità e dell'incompatibilità caratteriale sempre più accentuata tra le parti. L'intollerabilità si è realizzata allorquando l'unità familiare e la comunione spirituale è venuta meno per effetto di una condizione di disaffezione e distacco sentimentale tra i coniugi. Ed infatti, negli ultimi anni, tra le parti si è venuto a determinare un rapporto burrascoso e litigioso ed il legame tra essi si è deteriorato al punto tale da rendere insostenibile anche la convivenza. Ed in particolare, l'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza è stata ulteriormente accentuata dai recenti atteggiamenti del Dott. che sono risultati poco collaborativi nelle CP_1
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attività quotidiane e, in alcuni casi, connotati da una vena provocatoria e aggressiva, tali da causare un atteggiamento di soggezione e forte condizionamento nelle scelte ordinarie, riversandosi persino nelle attività lavorative della che ne hanno sensibilmente risentito. Pt_1
Tale situazione conflittuale risulta oggi non più sostenibile e tollerabile anche in ragione del prioritario interesse del figlio, ancora in tenera età.
In primo luogo, non si può che insistere sulla collocazione del figlio minore delle odierne parti in causa presso la madre. Il figlio minore ha il diritto, in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo da entrambi cura, educazione ed istruzione, e conservando intatti anche tutti i rapporti con i parenti dei due rami genitoriali. (…)
Circa la casa coniugale sita in Napoli alla via Filippo Bottazzi 70, di esclusiva proprietà della Sig.
non si potrà che insistere sull'assegnazione della casa familiare alla Sig. Pt_1 Pt_1
Ha chiesto: a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) Disporre che il figlio R_
, affidato ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso ex l. n.
[...]
54/2006, sia collocato prevalentemente presso la madre nella casa coniugale;
c) Assegnare la casa coniugale alla moglie e disporre che il marito asporti parte dei beni ed effetti personali ancora all'interno dell'immobile; d) Disporre che il padre possa vedere il figlio, ancora in tenera età, previo accordo con il genitore collocatario, fermo restando che il minore pernotti sempre presso l'abitazione della madre proprio in virtù della tenera età; e) Disporre che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno autonomamente al proprio sostentamento economico;
f) Disporre che il marito contribuirà al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente;
g) Disporre che le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise in ragione del
50% ciascuno dei coniugi.
Si costituiva il resistente e – non opponendosi alla separazione – deduceva: (…) Non è vero invece che, come si legge nel ricorso avverso, la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa dei recenti atteggiamenti del dott. che sono risultati poco CP_1 collaborativi nelle attività quotidiane, e, in alcuni casi, connotati da una vena provocatoria e aggressiva, tali da causare un atteggiamento di soggezione e forte condizionamento nelle scelte ordinarie, riversandosi persino nelle attività lavorative della che ne hanno sensibilmente Pt_1 risentito. Infatti, diversamente da quanto assume la ricorrente, nel corso degli anni l'unione coniugale è naufragata ed è stata spesso costellata da continui litigi, esclusivamente a causa dei comportamenti via via assunti nel tempo dalla sig.ra , di totale disinteresse e Parte_1 indifferenza nei confronti del marito - trascurando ogni sua esigenza e ogni tipo di attenzione - e di morboso attaccamento della stessa verso la propria famiglia di origine, la quale, secondo la moglie, era deputata a prendere decisioni su ogni situazione familiare, inappellabili dal marito. (…) il resistente ha invece sempre collaborato nella famiglia, e, pur essendo dottore commercialista, è inoccupato da più di cinque anni e privo di redditi: non riesce a trovare un'attività continuativa idonea a garantirgli un reddito dignitoso. Pertanto, diversamente da quanto si assume in ricorso, il dott. da un lato, si è sempre completamente dedicato alla CP_1 cura della casa e della famiglia, provvedendo egli solo agli approvvigionamenti e alle pulizie domestiche e soprattutto ad accudire e a crescere il piccolo , stante l'occupazione Persona_1 lavorativa a tempo pieno della moglie;
dall'altro, non è, evidentemente, economicamente indipendente, essendo infatti privo di patrimonio e di redditi. Per contro, la sig.ra
[...]
ha un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di dirigente Parte_1 percependo un reddito medio annuo di € 40.000,00; inoltre, ha una proprietà immobiliare a lei intestata: la casa familiare sita in Napoli, via Bottazzi n. 70. (…). Ha chiesto: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare i medesimi a vivere separatamente, stabilendo autonomamente la propria residenza, domicilio e dimora, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge. 2) Affidare il figlio minore, a entrambi i Persona_2
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genitori, con collocamento privilegiato del piccolo presso la madre, alla quale assegnare la casa familiare sita in Napoli, via Bottazzi n. 70, nella quale vivrà con il figlio. 3) Allo scopo di soddisfare l'esigenza del piccolo di conservare e rinsaldare, giorno per giorno, il Persona_1 legame genitoriale che lo lega al proprio padre, autorizzare il padre a vedere e tenere con sé il figlio minore (salvo più ampie modalità per il padre di partecipare alla cura e crescita del piccolo in accordo con la madre) secondo il seguente calendario minimo di visite (…) 4) Determinare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore, nella misura non superiore a €. 200,00, tenuto conto della situazione economica di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza del figlio con il padre, nei quali provvederà direttamente alle esigenze del piccolo, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici istat. 5) Porre a carico della ricorrente, sig.ra , l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento Parte_1 in favore del marito, sig. , pari a €. 350,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici istat. 6) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%. ciascuno, le spese di natura straordinaria necessarie per il figlio
(sanitarie non assistite dal SSN, scolastiche per libri, gite, sportive) da Persona_2 concordare preventivamente tra i genitori.
All'esito dell'udienza presidenziale del 1°.
6.2021 sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affido condiviso del minore ad entrambi con residenza privilegiata presso la madre, prevedendo un regime di visite padre-figlio che escludeva il pernottamento fino al raggiungimento dell'età di 3 anni. Preso atto dello stato di disoccupazione del – dottore commercialista privo di redditi, - e dell'attività CP_1 lavorativa della ricorrente (dipendente della “Leonardo” di Pomigliano d'Arco con retribuzione mensile di € 2.100), della circostanza che la stessa sostiene il mutuo della casa coniugale da lei acquistata (€ 430,00mensili), disponeva a carico del padre il contributo minimo per il figlio nella misura di € 200,00 mensili. Nulla disponeva sulla domanda riconvenzionale di mantenimento formulata dal che “ha tutte le potenzialità per trovare un lavoro consono al suo grado di CP_1 istruzione, alla sua età ed alle pregresse esperienze lavorative”. La suddetta ordinanza è stata reclamata dal per la rimodulazione dei tempi di frequentazione CP_1 del minore, a suo dire troppo limitativi per lui, e la Corte d'Appello, con decreto del 27.10.2021, ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto dinanzi al Gi, nel corso del giudizio, le parti avevano trovato un accordo sulle visite.
Espletata la fase istruttoria a mezzo del libero interrogatorio delle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali dei coniugi, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 30.4.2024.
Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di addebito della separazione. Per tale motivo il GI ha rigettato - con ordinanza del 31.5.2022 non impugnata – le richieste di prove orali.
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Preliminarmente, nulla va statuito in ordine alla domanda riconvenzionale di mantenimento formulata dal in comparsa in quanto, all'udienza dell'8.9.2022, il procuratore del ha dichiarato CP_1 CP_1 che il suo assistito aveva trovato un lavoro, ed ha prodotto in atti il contratto a tempo indeterminato stipulato con la società IT RL stipulato il 1°.2.2022.
Circa l'affido di (nato il [...]), il Collegio evidenzia che, nonostante gli sforzi Persona_1 Con profusi dal he ha più volte sentito i coniugi per tentare di far raggiungere un accordo sulle visite
(parzialmente raggiunto all'udienza del 15.7.2021), gli stessi hanno perseverato nelle condotte conflittuali generate, da un lato, dalle insistenze del padre nel voler aumentare i giorni di permanenza con sé del figlio (reclamando anche l'ordinanza presidenziale sul punto), e, dall'altro lato della madre che ha sempre manifestato preoccupazione per gli atteggiamenti del a suo dire eccessivi ed a CP_1 tratti ossessivi nei confronti del minore. La ricorrente, infatti, già in sede di udienza presidenziale, aveva evidenziato che il marito non lavorava perché riteneva di doversi occupare in maniera esclusiva del figlio quando lei era al lavoro e che aveva delle “fissazioni” a suo dire patologiche nei suoi confronti che portavano la coppia a continui litigi.
Peraltro, tale incomunicabilità della coppia che ha reso la stessa disfunzionale – a tratti – relativamente alle rispettive capacità genitoriali, sono state evidenziate anche dal ctu.
Il gi ha più volte invitato i coniugi ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, ma nel corso del giudizio non vi è stata alcuna volontà di farlo, neppure singolarmente. La stessa dott.ssa aveva evidenziato la necessità che i coniugi iniziassero un percorso individuale di sostegno Per_3 alla genitorialità ed anche di coppia essendo emerse, dai colloqui con le parti, diverse criticità e difficoltà nella comunicazione della coppia genitoriale che, se non risolte, avrebbero potuto compromettere lo stato emotivo del figlio (pag. 18 della ctu). E' stato anche instaurato dalla un sub-procedimento ex art. 709 ter cpc (con ricorso del Pt_1
6.7.2021) per il diniego (immotivato) del marito di farle condurre con sé al mare il bambino durante le vacanze estive, che si è poi concluso con una soluzione transattiva delle parti a seguito dell'intervento del gi.
Tali condotte hanno reso necessario disporre una ctu in quanto – come pure evidenziato dalla Corte d'Appello – il resistente ha sempre manifestato una condotta ostativa e poco collaborativa.
Orbene, fatta tale premessa, il Tribunale conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori
– che, sul punto, sono sempre stati d'accordo – e come anche concluso dalla dott.ssa Persona_4 nominata ctu la quale, nel dare risposta al quesito sulle capacità genitoriali dei coniugi e sullo stato emotivo e psicofisico del minore, ha dedotto: la coppia genitoriale appare più che in grado di assolvere alla propria funzione di cura e di rispondere ai bisogni del minore ma è necessario che, sia la madre che il padre, si sforzino di risolvere alcune criticità che appaiono essere rappresentate in grande misura dall'assenza di una comunicazione efficace nell'interesse di . L'osservazione R_ del minore non ha fatto emergere criticità, disagio, né alcuna condizione di pregiudizio. ha R_ mostrato un tipo di attaccamento sicuro, permanendo, altresì, da solo con il padre e poi con la madre, in un contesto nuovo, e alla presenza di un estraneo, con estrema serenità. L'esplorazione dell'ambiente nuovo e sconosciuto, alla presenza di un estraneo, lascia emergere che si sente R_ rassicurato dalla presenza della mamma e del padre ai quali si rivolge con lo sguardo e verbalmente, proseguendo nella sua attività di esplorazione. Ha mostrato desiderio di vicinanza fisica ed affettiva con la figura paterna e materna. Il signor e la signora alla presenza di , sono CP_1 Pt_1 R_ apparsi estremamente attenti e concentrati su di lui, mostrando sufficientemente collaborazione e attenzione alle esigenze e ai bisogni dello stesso. (…) Per contro, l'osservazione delle dinamiche familiari e dell'interazione con il minore, ha fatto emergere, nonostante la situazione a forte valenza ansiogena, capacità del signor di CP_1 rispondere in maniera funzionale ai bisogni di , mostrandosi altresì capace di sostegno e R_ accudimento, nonché di saper stimolare l'autonomia di attraverso uno stile educativo R_
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autorevole. Alla luce di quanto emerso, in virtù della tenera età del minore, inevitabilmente i compiti di sviluppo, che caratterizzeranno il ciclo di vita di , fino all'acquisizione di una propria R_ identità definita e distinta, porranno anche i genitori dinanzi a compiti e situazioni a valenza stressogena. Dunque si rende necessario, fin d'ora, che entrambi, attraverso percorsi di terapia individuale e di un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, imparino a collaborare e comunicare efficacemente al fine di rappresentare per un'unica realtà a cui poter ispirare la R_ propria identità. La vicinanza fisica ed affettiva, la continuità interattiva ed il significato di una personale relazione con il mondo paterno e materno insieme, sono indispensabili per conservare dentro di sé le immagini parentali su un piano di uguaglianza ed equilibrio, nonché per integrare la rappresentazione interna della coppia genitoriale quale sistema di base e di riferimento di cui il minore ha bisogno per affrontare le tematiche legate al processo di individuazione-separazione. Ciò apporterà serenità e strategie di adattamento con la possibilità di preservare l'attuale benessere osservato.
Circa le modalità di visita del minore con il padre, la ricorrente, negli atti difensivi finali, ha chiesto conferma delle modalità sulle quali aveva statuito il GI: Il padre potrà tenere con sé il figlio a week- end alternati, dal sabato dalle ore 11.00 sino alla domenica sera ore 20.00 per il periodo invernale – ore 21.00 per il periodo estivo, riaccompagnandolo a casa della madre;
ad anni alterni, R_
potrà trascorrere il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 dicembre o primo
[...] gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il dott. potrà tenere con sé il minore per mezza giornata (mattina o CP_1 pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento il minore nella notte della vigilia dell'Epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti;
durante il mese estivo di luglio ed agosto, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di tempo continuativo di almeno sette giorni di seguito al mese, concordandolo con la madre entro il giorno 20 del mese di giugno e tenendo conto altresì degli eventuali impegni lavorativi della Sig.ra e Pt_1 dello stesso. Ha, tuttavia, opposto ancora il suo diniego al pernottamento del figlio presso il padre.
Il resistente ha concluso chiedendo di disporre le seguenti modalità: Il padre potrà tenere con sé il figlio a week-end alternati, dal sabato dalle ore 11.00 sino alla domenica sera ore 20.00 per il periodo invernale – ore 21.00 per il periodo estivo, riaccompagnandolo a casa della madre;
ad anni alterni, potrà trascorrere il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 Persona_1 dicembre o primo gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il dott. potrà tenere con sé il minore per mezza CP_1 giornata (mattina o pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento il minore nella notte della vigilia dell'Epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti;
durante il mese estivo di luglio ed agosto, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di tempo continuativo di almeno sette giorni di seguito al mese, concordandolo con la madre entro il giorno 20 del mese di giugno e tenendo conto altresì degli eventuali impegni lavorativi della
Sig.ra e dello stesso. Si chiede, attesa la disponibilità di tempo del sig. di ampliare il Pt_1 CP_1 periodo di permanenza di col padre durante il mese di luglio e di agosto in almeno 15 Persona_1 giorni continuativi al mese.
Orbene, il Collegio, preso atto di quanto emerso dalla ctu depositata il 24.1.2023, - tenuto conto del fatto che ha ormai compiuto 5 anni e che non sembra possano esservi, ormai, motivi Persona_1 ostativi al pernottamento del minore presso il padre, anche nell'ottica di un consolidamento del rapporto del bambino con il padre, - dispone che il padre terrà con sé il figlio a week-end alternati dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20,00 e lo preleverà a casa della madre dove lo riaccompagnerà.
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Le festività natalizie e pasquali andranno così divise: da il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 dicembre o primo gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il dott. potrà tenere con sé il CP_1 minore per mezza giornata (mattina o pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento il minore nella notte della vigilia dell'Epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti.
Le festività estive saranno trascorse da con il padre per 15 gg anche non consecutivi Persona_1 nei mesi di luglio o di agosto da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Tuttavia, atteso che le parti – come già evidenziato – non hanno ritenuto di seguire i ripetuti inviti del giudice ad intraprendere un serio percorso di sostegno alla genitorialità (come anche suggerito dalla dott.ssa ), il Tribunale ritiene necessario disporre un periodo di monitoraggio a cura del Per_3
G.Tutelare di almeno 12 mesi, al quale devono essere inviati gli atti.
Sulla domanda relativa al mantenimento del figlio.
Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto la ricorrente – che nell'atto introduttivo ha chiesto determinarsi la somma di
€ 350,00 per il figlio, – in sede di atti difensivi finali ha confermato tale domanda. Il resistente ha chiesto conferma della quantificazione adottata dal Gi con ordinanza dell'8.9.2022, allorquando, preso atto della circostanza che il aveva trovato un'occupazione lavorativa CP_1 sottoscrivendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato (versato in atti) con la Adempitalia srl, il Gi aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di € 300,00 per il minore. Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente - che ha sempre lavorato nel corso del matrimonio – è dipendente della società Leonardo di Pomigliano d'Arco con una retribuzione di € 2.100,00 mensili per 13 mensilità, ma sostiene il mutuo della casa da lei acquistata nel 2014 pari ad € 430,00 mensili.
Il ricorrente, dottore commercialista con pregresse attività lavorative già svolte, – che all'epoca dell'instaurazione del giudizio era privo di reddito (ed aveva depositato certificazione dei redditi pari a zero dell'Agenzia delle Entrate per gli anni dal 2015 al 2020), - nel 2022 ha trovato un nuovo lavoro con una retribuzione lorda iniziale di € 1.047,00. Non sostiene alcun canone di locazione, ma attualmente risiede in una casa di sua proprietà a Villaggio Coppola.
Orbene, tenuto conto della prevalenza del tempo trascorso dal minore con la madre (che provvede al mantenimento diretto del figlio con lei convivente) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale (con la quale era stato stabilito l'importo di € 200,00 a carico del padre alla luce dell'allora stato di disoccupazione) nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di la somma di € Controparte_1
350,00 quale contributo al mantenimento del figlia minore, con rivalutazione da ottobre 2025. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del
7.3.2018.
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La casa coniugale è assegnata alla madre che vi risiede con il figlio minore, in assenza, peraltro, di contestazioni sul punto.
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono, possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- pronuncia la separazione personale dei coniugi E Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c;
[...] Co affida il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Persona_1 presso la madre;
3- disciplina gli incontri padre-figlio nei termini di cui in parte motiva;
4- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo Controparte_1 per il mantenimento del figlio minore nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva - entro il 1° giorno di ogni mese, con adeguamento
Istat da ottobre 2025; 5- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 109 parte II s. A sez. Z,
Registro atti di matrimonio anno 2001);
7- Compensa le spese di giudizio.
8- Pone definitivamente a carico di ciascuna parte in solido le spese di CTu come già liquidate dal
Gi.
9- Atti al G.tutelare per la vigilanza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.9.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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