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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 16.10.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3059/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.2017/2024 pubblicata il 24/10/2024
TRA
e in proprio e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
e rappresentati e difesi Parte_3 Parte_4 dall'avv.to Annalisa Nicotera
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Funeroli
APPELLATO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.04.2022 presso il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro gli attuali appellanti (unitamente a poi deceduta in corso di causa con successiva Parte_4 riassunzione da parte degli altri ricorrenti attualmente appellanti), in proprio e quali eredi di Parte_3 assumevano di aver diritto al risarcimento dei danni iure proprio
e iure hereditatis per effetto del decesso del loro congiunto. I ricorrenti premettevano: che il de cuius, soggetto fragile affetto da cardiopatia ischemica cronica, svolgeva le mansioni di vigile urbano presso il Comune di occupandosi, precisamente, di CP_1 viabilità semaforica sulla strada mediante l'utilizzo di scooter, di messo notificatore nonché addetto alle mansioni di vigilanza notturna;
che durante il periodo pandemico, il Comune di CP_1 con nota prot.2969 del 19.5.2020 predisponeva il servizio del personale con bicicletta;
che tale ordine di servizio veniva contestato dal de cuius che lamentava il proprio Parte_3 stato di salute nonché l'emergenza sanitaria;
che il Comandante della Polizia Municipale, con nota prot. 3275 del 3.6.2020, evidenziava la necessità dell'utilizzo della bicicletta con pedalata assistita per esigenze di impatto ambientale sottolineando che lo stato di salute del sarebbe stato Pt_3 vagliato dal settore competente;
che in data 30.9.2020 il Pt_3 all'esito di tampone antigenico, risultava positivo al coronavirus
SARS – Co V2 e veniva ricoverato presso il nosocomio di Nola, in data 2.10.2020 veniva trasferito presso il presidio ospedaliero di
OS e in data 12.10.2020 giungeva in rianimazione dove decedeva il 20.10.2020.
Ciò premesso, asserito che il contagio da Covid-19 è stato equiparato all'infortunio sul lavoro, che, a norma dell'art.2087
pag. 2/26 c.c. l'imprenditore deve dotare i lavoratori di tutti gli strumenti necessari affinché possano svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza nonché adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale degli stessi, che, nel caso di specie, non era stata applicata la normativa vigente e quella dettata dalle disposizioni emergenziali che prevedevano la misura del lavoro agile, gli istanti chiedevano al
Tribunale adito l'accertamento ed il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni iure proprio (ossia l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali) patiti nella loro sfera personale a seguito della morte del congiunto nonché dei danni iure hereditatis ovvero del cosiddetto danno biologico terminale concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, con vittoria di spese.
Si costituiva il eccependo preliminarmente la Controparte_1 carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti per mancanza di documentazione idonea a provare la qualità di eredi di
(eccezione reiterata a seguito della riassunzione Parte_3 anche rispetto alla;
eccepiva poi la mancanza di Parte_4 deduzione e prova in ordine all'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa ed il contagio;
inoltre deduceva che
[...]
espletava la funzione di vigile prevalentemente Parte_3 all'esterno e sporadicamente in ufficio evidenziando, pertanto, la circostanza che il predetto non entrava a stretto e costante contatto con il pubblico e che, durante l'epidemia, il non Pt_3 avrebbe potuto svolgere le proprie funzioni in modalità agile o in ufficio atteso che si occupava di controllare la circolazione e la sicurezza stradale nonché le aperture degli esercizi commerciali considerate le restrizioni imposte dai vari DPCM.
pag. 3/26 Il Tribunale di Nola rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
In via preliminare il Giudice rilevava il difetto di legittimazione attiva non avendo i ricorrenti depositato alcuna documentazione idonea a provare la qualità di eredi del de cuius limitandosi, nel corpo del ricorso in riassunzione, ad affermare genericamente di essere figli del e, con loro, inizialmente, Pt_3 anche la moglie poi deceduta nelle more del giudizio. Ad abundantiam il Tribunale osservava che nel ricorso introduttivo non era stato indicato e descritto alcun episodio in cui il de cuius avesse potuto contrarre il covid in Parte_3 occasione di lavoro per cui la richiesta di risarcimento danni non era suffragata da nessuna indicazione in fatto che ricollegasse il contagio all'attività lavorativa svolta per il Comune di CP_1
Sotto il profilo processuale il Giudice, citando pronunce della
Suprema Corte a supporto, dichiarava inammissibile la richiesta tardivamente avanzata da parte del procuratore costituito per parte ricorrente di depositare in corso di causa nuovi documenti ed addirittura di indicare nuovi elementi di fatto.
Propongono appello, anche nella indicata qualità di eredi,
e evidenziando che al ricorso di primo grado Parte_1 Parte_2 avevano allegato ricca documentazione per dimostrare che il
[...]
aveva svolto fino alla data del decesso servizio presso Parte_3 la Polizia Municipale del Comune di e che, durante il CP_1 servizio, aveva adempiuto i propri compiti, oltre ad aver contratto la malattia in ragione del servizio;
che nel corpo del ricorso venivano specificate le mansioni poste in essere dal
, la normativa vigente inapplicata dal Comune di il Pt_3 CP_1 grado di parentela dei ricorrenti anche in ragione della richiesta risarcitoria ben specificata secondo la giurisprudenza applicabile pag. 4/26 al caso concreto;
di aver depositato a sostegno delle richieste: iscrizione eredi con documenti\scheda di morte.pdf; Pt_3 iscrizione eredi con documenti\esito positivo covid .pdf; Pt_3 iscrizione eredi russo con documenti\cartella clinica i parte
(1).pdf; iscrizione eredi russo con documenti\cartella clinica ii parte (1).pdf; iscrizione eredi con documenti\cartella
Pt_3 clinica iii parte.pdf; iscrizione eredi con
Pt_3 documenti\lettera inail del 13.08.2021.pdf; iscrizione eredi
Pt_3 con documenti\opposizione all inail.pdf; iscrizione eredi
Pt_3 con documenti\rapporto informativo.pdf; iscrizione eredi con
Pt_3 documenti\richiesta accredito tfr.pdf; iscrizione eredi con
Pt_3 documenti\richiesta per il riconoscimento della infermità da causa di servizio.pdf; iscrizione eredi con documenti\risposta a
Pt_3 nota 2969.2020.pdf; iscrizione eredi con documenti\risposta
Pt_3 polizia municipale alla nota 2992.2020.pdf.
Gli appellanti rilevano che con memorie depositate, a seguito della costituzione in giudizio del a seguito della CP_1 interruzione e riassunzione del giudizio per morte della
, l'avv. Nicotera esponeva le deduzioni avverso le difese Parte_4 della resistente depositando tutta la documentazione a sostegno delle proprie controdeduzioni;
che all'udienza fissata per la comparizione delle parti presenziavano personalmente i ricorrenti che, dinanzi al Giudice, asserivano la propria qualità di eredi dichiarando di essere i figli del de cuius e della Parte_4
Gli appellanti evidenziano che la produzione di documenti, successiva al deposito del ricorso, poteva essere giustificata, in primo luogo dall'evolversi della vicenda processuale, successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione;
che nel caso di specie vi era addirittura una relazione a firma del segretario comunale che avvalorava la tesi secondo cui il Pt_3
pag. 5/26 aveva contratto il virus durante l'espletamento del proprio lavoro;
che la stessa controparte aveva introdotto termini e questioni nuove, come dedotto anche in udienza a seguito della discussione.
In ordine alla questione della legittimazione attiva gli appellanti rilevano che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è, quindi, rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo;
solo la legittimazione va verificata in base alla prospettazione della domanda, mentre l'appartenenza del diritto controverso riguarda la fondatezza della domanda, pur non essendo il giudice di primo grado tenuto ad attivare i poteri istruttori di indagine;
la questione era stata sottoposta al contraddittorio delle parti, poiché la carenza di titolarità era stata sollevata dalla resistente ed era stata oggetto di una eccezione di parte ed i ricorrenti erano ancora in termini per articolare le prove necessarie a dimostrare invece la qualità rivendicata, assolvendo così all'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda;
essi non si erano limitati a dichiararsi eredi del , ma avevano specificato da quale Pt_3 titolo derivasse detta qualità ed agli atti del processo risultavano comunque altre produzioni, mai contestate dal Comune, come la richiesta del t.f.r., cui attribuire valenza indiziaria della qualità di legittimari;
che era stato depositato, a seguito dell'eccezione spiegata, lo stato di famiglia.
La statuizione del Giudice secondo cui era inammissibile la produzione di nuovi documenti eseguita alla prima udienza di discussione è errata in quanto il Giudice aveva omesso di analizzare i passaggi fondamentali che hanno scandito le udienze pag. 6/26 ed il contraddittorio avvenuto con il resistente e, soprattutto, la documentazione depositata dalla controparte che, oltre ad introdurre argomenti e documenti nuovi, aveva introdotto e fatto argomento di prova discusso tra le parti sia il dies di inizio e contagio della malattia sia la circostanza che il fosse in Pt_3 servizio.
In ordine al nesso causale e all'avvenuto contagio durante l'espletamento delle funzioni lavorative, gli appellanti rilevano che va e andava ritenuto che per alcune categorie professionali ad elevato rischio, come nel caso di specie, vi è una presunzione semplice di contagio d'origine professionale con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei datori di lavoro;
che il era a conoscenza della origine lavorativa del CP_1 contagio (cfr. comunicato proveniente dal Comune di sul CP_1 paziente 0); che parte della documentazione oltre a confutare le avverse asserzioni era giunta nella loro disponibilità solo successivamente all'introduzione del giudizio e nel corso dello stesso e che alcuni provvedimenti erano addirittura successivi all'introduzione del giudizio, ma che sin dall'introduzione del giudizio vi erano i documenti che attestavano le circostanze in fatto richiamate nel ricorso a sostegno della domanda.
Sostengono gli appellanti che i documenti dovevano essere ammessi in quanto rientravano nell'ipotesi contemplata dalla giurisprudenza secondo cui è ammessa la produzione di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio e che, quindi, la mancata ammissione del materiale probatorio aveva costituito una grave pag. 7/26 violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, impedendo di fornire adeguata prova del nesso causale tra la morte del e il contagio da COVID-19 durante Pt_3
l'espletamento del servizio.
Aggiungono altresì gli appellanti che l'Ente comunale, a fronte delle allegazioni in fatto, aveva posto in essere una difesa fondata su generiche asserzioni di aver agito correttamente introducendo tra l'altro nel processo l'argomento secondo cui il aveva avuto un comportamento scorretto, ma senza fornirne Pt_3 alcuna prova;
che avevano contestato a verbale di prima udienza i fatti rilevanti allegati dal convenuto;
che proprio a fronte degli argomenti di prova e delle eccezioni e deduzioni dell'Ente convenuto, depositavano eccepivano e controdeducevano avendone possibilità solo attraverso il deposito successivo alla costituzione stessa avvalorando ogni singola deduzione;
che l'amministrazione convenuta aveva prodotto una difesa che non aveva adeguatamente contraddetto gli elementi probatori presentati da essi ricorrenti, contestando il nesso causale tra il contagio e l'attività lavorativa, ma senza offrire elementi adeguati che dimostrassero con certezza che il contagio non fosse avvenuto sul posto di lavoro, mentre essi avevano presentato documentazione, sia tecnica che testimoniale, che avrebbe potuto validamente supportare la tesi prospettata nel ricorso.
Censurano la sentenza anche per il mancato esercizio da parte del
Giudice di prime cure dei poteri di ufficio ex art. 421 c.p.c. e la mancata ammissione delle prove testimoniali che avrebbero dimostrato quanto dedotto nel ricorso e cioè che il contagio da
COVID era avvenuto in occasione di lavoro, reiterando in questa sede le richieste istruttorie.
pag. 8/26 Chiedono conclusivamente di “accogliere l'appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata, riconoscendo la legittimazione degli appellanti come eredi di Parte_3 ammettere i documenti successivamente prodotti, ritenendoli rilevanti e idonei a provare la legittimazione dell'erede nonché il risarcimento come domandato nel giudizio di primo grado e ammettere le prove come articolate e reiterate in maniera specifica nel presente atto e per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Nola - sezione lavoro – n. 2017/2024 pubbl. il
24/10/2024 RG n. 1961/2022 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2024 notificata il 25 Ottobre 2024 e, in ogni caso, previa ricostruzione del fatto storico e della documentazione depositata in atti in ragione dell'ammissibilità dei documenti, come specificato nel presente atto di appello e indicato nelle memorie a seguito della costituzione del Controparte_1 ammettendo le prove anche orali e la ctu non ammessa nel corso del giudizio di primo grado, così provvedere: a) accertare e dichiarare che gli istanti, a seguito degli eventi descritti in ricorso, hanno diritto al riconoscimento del danno iure proprio, ovverosia quel danno (l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali) direttamente patiti nella propria sfera personale a seguito della morte del congiunto;
b) al riconoscimento del danno iure ereditatis il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno a bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno peculiare improntato alla fattispecie "danno morale -terminale", ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, sofferto dai ricorrenti come conseguenza del decesso
pag. 9/26 del loro congiunto, ciascuno per il proprio titolo, iure proprio
e/o iure hereditatis, nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o nella somma maggiore o diversa che sarà ritenuta di giustizia, ritenuta nel caso di specie non determinabile tranne che per la misura indicata nel ricorso come indicativa;
c) somme da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale via via rivalutato, dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese e compenso di lite, del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
Replica il in questo grado: Controparte_1
-che con la costituzione in primo grado aveva eccepito, in via del tutto preliminare, da un lato la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti che non avevano affatto dimostrato la loro qualità di eredi del Sig. e dall'altro la inammissibilità Parte_3 dei documenti (cartelle cliniche) tardivamente depositati in data
27 e 28 aprile 2022, successivamente al deposito del ricorso in data 8.4.2022,
-che il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della ricorrente e successivamente riassunto dalla nuova Parte_4 procuratrice dei Sigg.ri e con ricorso Parte_2 Parte_1 depositato in data 14.2.2023 al quale, così come già avvenuto per il ricorso introduttivo in merito alla dichiarata qualità di eredi del Sig. non risultava allegato alcun documento Parte_3 attestante la qualità di eredi della Sig.ra , Parte_4
-che esso si (ri)costituiva in giudizio con nuova memoria, CP_1 eccependo in via preliminare, quindi, la carenza di legittimazione attiva dei Sigg.ri e anche in Parte_2 Parte_1 relazione alla dichiarata qualità di eredi della Sig.ra Parte_4
, rinnovando quella già formulata in relazione al Sig.
[...] Pt_3
pag. 10/26 , riformulando, per il resto, tutte le eccezioni ed Parte_3 argomentazioni difensive già svolte con la memoria di costituzione sul ricorso originario,
-che in data 16.6.2023, a pochi giorni dalla udienza di discussione e senza alcuna autorizzazione del Giudice né tantomeno il deposito di una preventiva istanza autorizzatoria e senza neppure avvisare la difesa di esso , i ricorrenti CP_1 producevano del tutto irritualmente una memoria difensiva e depositavano tardivamente una enorme mole di documentazione, quasi interamente di formazione antecedente al deposito del ricorso introduttivo,
-che all'udienza del 27.6.2023 esso si opponeva al tardivo CP_1 deposito ed alle nuove deduzioni ex adverso formulate, di modo che il Giudice gli concedeva termine sino al 30.12.2023 per il deposito di note sul tema specifico della tardività e termine ai ricorrenti sino a 10 giorni prima della udienza del 16.1.2024 per osservazioni sul punto,
-che nelle note autorizzate esso evidenziava e comprovava, CP_1 innanzitutto, che la quasi totalità dei documenti irritualmente e tardivamente depositati dai ricorrenti a corredo delle memorie non autorizzate del 16.6.2023 era di formazione antecedente al deposito del ricorso introduttivo, così come palesemente tardive, irrituali ed inammissibili si appalesavano addirittura le nuove deduzioni con le quali controparte intendeva comprovare il nesso causale e che, successivamente al riconoscimento da parte dell' , in data 3.7.2023, del nesso di causalità del contagio CP_2
e della attivazione del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, erano stati acquisiti documenti di pubblica provenienza che attestavano circostanze non riferite dai ricorrenti, ovvero che il de cuius in malattia Parte_3
pag. 11/26 dal 18.9.2020 e già positivo al Covid dal 21.9.2020, veniva prelevato dall'autoambulanza non già presso la propria residenza famigliare ove avrebbe dovuto trovarsi in quarantena, bensì presso altro appartamento in cui risiedeva altro soggetto di sesso femminile, così ipotizzandosi una occasione di contagio in ambito extralavorativo,
-che la statuizione del Tribunale sul difetto di legittimazione è corretta ed incensurabile atteso che la prova in giudizio della qualità di erede del de cuius doveva essere assolta esclusivamente attraverso gli atti dello stato civile ab origine, risultando inammissibile il certificato di stato di famiglia integrale del
16.5.2022 prodotto per la prima volta in prossimità della udienza di discussione,
-che il profilo di carenza di legittimazione attiva è duplice: il primo, relativo alla mancata prova di eredi del de cuius Parte_3
da parte degli originari ricorrenti
[...] Parte_2 [...]
e il secondo, relativo alla mancata Parte_1 Parte_4 prova di eredi della ricorrente da parte dei Parte_4
Sigg.ri e odierni appellanti, che Parte_2 Parte_1 hanno riassunto il giudizio di primo grado a seguito della interruzione dichiarata in conseguenza del decesso in corso di causa della predetta , Parte_4
-che la produzione della cartella clinica in data 27 e 28 aprile
2022 era tardiva in quanto il ricorso era stato depositato in data
8.4.2022,
-che era tardivo il deposito di documenti in data 16.6.2023
(ridepositati a corredo delle memorie del 5.1.2024) addirittura accompagnati da una memoria non autorizzata contenente nuove deduzioni difensive circa la prova del nesso di causalità,
pag. 12/26 -che i documenti tardivamente depositati dai ricorrenti in data
16.6.2023 erano quasi tutti di epoca antecedente alla introduzione del giudizio di primo grado (anno 2020 docc. 1, 2, 3, 4),
-che allorquando il processo era stato riassunto esso CP_1
si era (ri)costituito in giudizio depositando memoria
[...] difensiva identica a quella depositata a fronte del ricorso originario e producendo gli stessi documenti allegati alla originaria memoria di costituzione per cui non sussisteva alcuna esigenza o necessità difensiva di replica degli istanti,
-che era irrituale il deposito della memoria integrativa da parte dei ricorrenti in data 16.6.2023, posto che non era stata autorizzata dal Tribunale,
-che con le note di trattazione scritta depositate dai ricorrenti il 14.10.2024 erano stati prodotti documenti ulteriori rispetto a quelli a corredo del ricorso introduttivo e delle stesse note non autorizzate del 16.6.2023,
-che, al netto del verbale della Commissione Medica del 16.7.2024
(effettivamente di formazione successiva alla introduzione del ricorso ed alle note autorizzate), gli altri documenti irritualmente ed inammissibilmente prodotti da controparte non avevano alcun valore probatorio,
-che non vi è prova del nesso causale tra il contagio e la prestazione lavorativa,
-che le cause ed il luogo del contagio rimangono ignote, così come ignote rimangono le cause del decesso (dalla scheda di morte
Istat, compilata dal medico competente, non emerge una correlazione tra il virus e la dipartita),
pag. 13/26 -che esso Ente comunale ha posto in essere, nel pieno rispetto della normativa vigente e di quella cd. emergenziale, tutte le azioni a tutela dell'igiene e sicurezza sul lavoro, mentre è il sig. che, nei giorni prossimi all'ipotizzato Parte_3 contagio, sovente non ha osservato con rigore le precauzioni impostegli (oltre che ben note) quali l'uso della mascherina o dei guanti, tanto da essere stato destinatario di molteplici richiami verbali da parte del suo Comandante,
-che secondo le tardive ed inammissibili deduzioni dei ricorrenti il loro compianto congiunto avrebbe contratto il virus nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 in occasione del servizio presso i seggi elettorali, quando lo stesso si trovava in malattia sin dal 18.9.2020 e con prognosi sino a tutto l'1.10.2020, come emergeva dal certificato di malattia telematico prodotto,
-che l'onere della prova della “occasione di lavoro” (art. 42, comma 2, del d.l. “Cura Italia” n. 18/2020), ossia della concreta sussistenza del nesso causale tra infezione da Covid 19 e ambiente di lavoro è a carico integrale del lavoratore,
-che la responsabilità gravante sul datore di lavoro non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva,
-che, fatta eccezione per alcune categorie di lavoratori come personale medico-sanitario, personale addetto ad attività di front-office etc, non esiste una presunzione di origine professionale, di riconducibilità causale della contrazione dell'infezione al luogo di lavoro.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna pag. 14/26 udienza (art.82 disp. att. cpc), come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'appello è infondato e va rigettato avendo il Giudice di primo grado applicato correttamente le regole processuali proprie del rito lavoro.
Nella sentenza si legge “Preliminarmente, ed in termini assorbenti, è da rilevarsi, il difetto di legittimazione attiva.
Invero, i ricorrenti non depositavano alcuna documentazione idonea
a provare la qualità di eredi del de cuius limitandosi, nel corpo del ricorso in riassunzione, ad affermare genericamente di essere figli del e, con loro, inizialmente, anche la moglie poi Pt_3 deceduta nelle more del giudizio. Deve inoltre rilevarsi, ad abundantiam, che nel ricorso introduttivo non è stato indicato e descritto alcun episodio in cui il de cuius abbia Parte_3 potuto contrarre il covid in occasione di lavoro. Di conseguenza la richiesta di risarcimento danni non è suffragata da nessuna indicazione in fatto che ricolleghi il contagio all'attività lavorativa svolta per il Comune di . (…) Inammissibile è la CP_1 richiesta tardivamente avanzata da parte del procuratore costituito per parte ricorrente di depositare in corso di causa nuovi documenti ed addirittura di indicare nuovi elementi di fatto. In merito a tale questione giuridica, la Suprema Corte ha affermato che “Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e
l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, il giudice ne può ammettere la produzione, ai
pag. 15/26 sensi dell'art. 421 cpc e, in appello, ai sensi dell'art.437
c.p.c., secondo una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove ritenga tali mezzi di prova comunque ammissibili, perché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere” (Sez. L, Sentenza n. 14820 del 15/07/2015). Si legga, inoltre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020. “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, quale caratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte …”.”.
Nel ricorso introduttivo di primo grado (e nell'identico ricorso in riassunzione) in relazione ai fatti allegati si legge:
-che il de cuius svolgeva attività di vigile Parte_3 urbano presso il Comune di , CP_1
-che il de cuius soffriva di cardiopatia ischemica cronica e che nel 2019 aveva subito un infarto,
-che tali patologie erano note al Comune datore di lavoro,
-che con nota prot. 2969 del 19.5.2020 il di , CP_1 CP_1 durante la pandemia, provvedeva a porre in essere una disposizione di servizio con la quale veniva predisposto il servizio in bicicletta del personale, contestata dal , Parte_3
pag. 16/26 -che il de cuius, nonostante fosse soggetto fragile, si spostava per svolgere le sue funzioni dalla propria abitazione,
-che il servizio svolto dal presso il Comune di Pt_3 CP_1 consisteva anche in prestazioni di viabilità semaforica sulla strada ove è ubicato il Comune stesso (SS7 bis) ed il servizio veniva effettuato in scooter,
-che inoltre il era anche messo notificatore e addetto alle Pt_3 mansioni di vigilanza notturna,
-che il 30.09.2020 il veniva portato presso il presidio Pt_3 ospedaliero di Nola “Santa Maria della Pietà” e risultava positivo al coronavirus SARS –Co V2, il 2.10.2020 trasferito presso il presidio ospedaliero di OS, il 12.10.2020 ricoverato in rianimazione dove è deceduto il 20.10.2020.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto (“a seguito degli eventi descritti in ricorso”) i ricorrenti chiedevano il riconoscimento del danno iure proprio, ovverosia quel danno (l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali) direttamente patito nella propria sfera personale a seguito della morte del congiunto e del danno iure ereditatis (danno biologico terminale, danno morale terminale).
Sotto il profilo delle richieste istruttorie i ricorrenti articolavano prova in ordine a fatti successivi alla positività al
Covid.
Così ritrascritto l'oggettivo contenuto del ricorso è evidente la piena correttezza della motivazione del GL in ordine alla assenza di indicazione e descrizione di un qualunque episodio in cui il de cuius abbia potuto contrarre il covid in occasione Parte_3 di lavoro, essendosi i ricorrenti limitati esclusivamente a descrivere le ordinarie mansioni espletate dal Anche nella Pt_3
pag. 17/26 capitolazione delle prove orali, come già accennato, si articolano circostanze a decorrere, temporalmente, dall'accertamento della positività al tampone (circa lo stato emotivo del ovvero Pt_3 circostanze relative ai legami familiari del con moglie, Pt_3 figli e nipoti.
Né era possibile, come pretendono gli appellanti, l'acquisizione dei documenti depositati tardivamente.
La Suprema Corte (ordinanza 2 novembre 2020, n.24198) ha affermato, con principi perfettamente attinenti al caso in esame, che:
-è opportuno rammentare quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un. 17/6/2004
n.11353); costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n.11353/2004 cit., cui acide, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n.8202),
-né, per superare la ontologica carenza dell'atto introduttivo del giudizio, può ritenersi che il mero deposito di documenti anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, possa pag. 18/26 supplire alla mancata definizione della causa petendi, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte,
-in altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (art.111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3
e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso,
-dai principi innanzi enunciati, si evince infatti che i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata – come è opportuno ribadire ancora una volta – dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art.416, 3 comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 17/4/2002 n. 5526),
-da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non pag. 19/26 allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. ex aliis, Cass. 24/2/2003 n.2802,
Cass. S.U. n.11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n.25148).
Principi affermati anche da più recente pronuncia (Corte di
Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 27700 depositata il 25 ottobre 2024): “
5. Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, posto che i principi della domanda e della disponibilità del processo (artt. 99, 112 c.p.c. e
2697 c.c.) richiedono la puntuale (e tempestiva) allegazione dei fatti costitutivi della domanda (cfr. da ultimo Cass. n.
25148/2017; cfr. altresì Cass. n. 21032/2008), onere di allegazione che non va confuso con la fase (logicamente successiva
e distinta rispetto a quella della introduzione dei fatti del giudizio) dell'accertamento delle circostanze costitutive dei diritti fatti valere”.
Pertanto, in questo caso il difetto genetico di compiuta allegazione dei fatti su cui si fondava la pretesa dei ricorrenti, anche laddove non vi fosse stata alcuna specifica contestazione da parte del resistente, non avrebbe potuto comportare alcun CP_1 positivo riscontro alla pretesa azionata in giudizio, neppure alla luce della successiva documentazione prodotta (tardivamente) in quanto la stessa non era ricollegabile in alcun modo alle pag. 20/26 allegazioni introduttive in cui, si ripete, nulla si diceva in ordine a possibili episodi di contagio, a quali potevano essere state le specifiche mansioni che avevano esposto il de cuius al contagio, a quali giorni o periodi temprali era riferibile il contagio, ma descrivendosi genericamente le mansioni tutte svolte dal de cuius.
Peraltro c'è da rilevare come le tardive produzioni documentali dei ricorrenti fossero costituite da documenti tutti preesistenti al ricorso (al di là del provvedimento ma estraneo al CP_2 rapporto oggetto di contenzioso), alcuni evidentemente estratti da canali social (cfr. facebook), donde l'impossibilità processuale di acquisirli stante l'intervenuta decadenza e la non ricorrenza delle ipotesi di successiva formazione ovvero di replica alle contestazioni della parte resistente.
Né, come preteso in appello, potevano essere acquisiti d'ufficio i documenti tardivamente depositati in quanto la accertata carenza in termini di allegazioni ostava alla applicabilità dell'art.421 cpc (e dell'art.437 cpc in questa sede), non potendosi colmare le carenze assertive di cui al ricorso e, di conseguenza, dovendosi valutare del tutto tardive le allegazioni documentali effettuate.
Ed infatti i poteri ex art.421 cpc (ed in questo grado ex art.437
c.p.c.) invocati presuppongono, per il loro legittimo esercizio, una incertezza che non sia genetica/originaria e non possono supplire ad una indeterminatezza/vaghezza delle allegazioni attoree;
i “nuovi documenti“ o la “integrazione dei documenti” sollecitati dagli appellanti di certo non possono comprendere quanto in origine del tutto mancante. Deve, in ogni caso, qui essere confermato che il limite all'esercizio dei poteri istruttori del giudice deve necessariamente rinvenirsi nella rituale allegazione dei fatti ad opera della parte, stante la pag. 21/26 necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova.
Ha ripetutamente affermato la Suprema Corte che l'esercizio dei poteri istruttori del giudice non è discrezionale ove sussistano ragionevoli probabilità di accertare attraverso essi la verità, al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli, mentre il limite a detto esercizio deve rinvenirsi nella rituale allegazione dei fatti ad opera della parte, stante la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova (cfr. in tali sensi Cass.,
Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass., sez. lav., n.
21410/2019; Cass. n. 25434/2019.).
In altri termini i pur ampi poteri officiosi del Giudice del lavoro, non possono essere dilatati fino a richiedere che il
Giudice supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale ritualmente e tempestivamente acquisito agli atti di causa.
Al riguardo deve pure richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice
(ex artt. 421 e 437 c.p.c.), anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza (così
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, (ud. 07/05/2019, dep.
09/03/2020), n.6634).
Il rito del lavoro è certamente caratterizzato, grazie ai poteri officiosi del giudice ex artt.421 e 437 c.p.c., dal contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della predetta verità materiale (Cass. SU 11353/04 e pag. 22/26 22305/07) e dal fine di garantire una tutela differenziata ai diritti in esso azionati, in ragione della loro natura (Cass. SU
8202/05; Cass. 2577/09; Cass. 14696/07; Cass. 27286/06; Cass.
23882/06). Ciò in linea con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e art. 6 CEDU.
Ma come ha ben chiarito la Suprema Corte, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto
l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, quale caratteristica precipua del rito speciale, consente
l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini (v.
22628/2019, nonché Cass. n. 15899/2011, n. 17102/2009 sulla discrezionalità, nel rito del lavoro, dell'esercizio di poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., come tale sottratto al sindacato di legittimità, non diretto a sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime… (da ultimo
Cass. sez. lav., n.23162/2023).
Nel caso in esame le allegazioni ben più che scarne del ricorso introduttivo e la genetica carenza assoluta di allegazione documentale, correttamente, hanno impedito l'esercizio dei poteri istruttori da parte del primo giudice, il quale giustamente pag. 23/26 rilevava la irritualità della documentazione prodotta solo in occasione delle note di trattazione scritta.
In altri termini nella presente sede ci si trova in una fase certamente anteriore a quella della verifica dell'esistenza di una pista probatoria perché, come già detto, mancano le deduzioni in fatto che potrebbero dare luogo alla prova, così come era già in primo grado.
Dunque, in mancanza di sufficienti allegazioni, e di una pista probatoria, la prova richiesta in questa sede oltre che palesemente tardiva, non sarebbe neppure da valutarsi in termini di indispensabilità, ove, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte è “ prova nuova indispensabile……quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/01/2023, n.401).
Tanto più che anche la prova orale articolata in ricorso non riguardava alcun aspetto della attività lavorativa del
[...]
, ma come sopra precisato aspetti successivi al contagio Parte_3
o circostanze relative ai rapporti familiari.
Le suesposte motivazioni valgono anche con riferimento alla questione della legittimazione attiva atteso che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il pag. 24/26 riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione.
Nel caso di specie a fronte della specifica contestazione di parte resistente nella memoria di costituzione (anche quella successiva alla riassunzione rispetto alla posizione di eredi della
) i ricorrenti hanno prodotto lo stato di famiglia Parte_4 tardivamente solo con le note depositate il 16.6.23, allorquando si era già celebrata la prima udienza del 24.1.23 (cfr. ordinanza
Cassazione Sez. 3 n.25860 del 27/09/2024).
L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento sotto alcuno dei profili denunciati.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 4.996,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pag. 25/26 pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 16.10.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 16.10.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3059/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.2017/2024 pubblicata il 24/10/2024
TRA
e in proprio e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
e rappresentati e difesi Parte_3 Parte_4 dall'avv.to Annalisa Nicotera
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Funeroli
APPELLATO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.04.2022 presso il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro gli attuali appellanti (unitamente a poi deceduta in corso di causa con successiva Parte_4 riassunzione da parte degli altri ricorrenti attualmente appellanti), in proprio e quali eredi di Parte_3 assumevano di aver diritto al risarcimento dei danni iure proprio
e iure hereditatis per effetto del decesso del loro congiunto. I ricorrenti premettevano: che il de cuius, soggetto fragile affetto da cardiopatia ischemica cronica, svolgeva le mansioni di vigile urbano presso il Comune di occupandosi, precisamente, di CP_1 viabilità semaforica sulla strada mediante l'utilizzo di scooter, di messo notificatore nonché addetto alle mansioni di vigilanza notturna;
che durante il periodo pandemico, il Comune di CP_1 con nota prot.2969 del 19.5.2020 predisponeva il servizio del personale con bicicletta;
che tale ordine di servizio veniva contestato dal de cuius che lamentava il proprio Parte_3 stato di salute nonché l'emergenza sanitaria;
che il Comandante della Polizia Municipale, con nota prot. 3275 del 3.6.2020, evidenziava la necessità dell'utilizzo della bicicletta con pedalata assistita per esigenze di impatto ambientale sottolineando che lo stato di salute del sarebbe stato Pt_3 vagliato dal settore competente;
che in data 30.9.2020 il Pt_3 all'esito di tampone antigenico, risultava positivo al coronavirus
SARS – Co V2 e veniva ricoverato presso il nosocomio di Nola, in data 2.10.2020 veniva trasferito presso il presidio ospedaliero di
OS e in data 12.10.2020 giungeva in rianimazione dove decedeva il 20.10.2020.
Ciò premesso, asserito che il contagio da Covid-19 è stato equiparato all'infortunio sul lavoro, che, a norma dell'art.2087
pag. 2/26 c.c. l'imprenditore deve dotare i lavoratori di tutti gli strumenti necessari affinché possano svolgere il proprio lavoro in totale sicurezza nonché adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale degli stessi, che, nel caso di specie, non era stata applicata la normativa vigente e quella dettata dalle disposizioni emergenziali che prevedevano la misura del lavoro agile, gli istanti chiedevano al
Tribunale adito l'accertamento ed il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni iure proprio (ossia l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali) patiti nella loro sfera personale a seguito della morte del congiunto nonché dei danni iure hereditatis ovvero del cosiddetto danno biologico terminale concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, con vittoria di spese.
Si costituiva il eccependo preliminarmente la Controparte_1 carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti per mancanza di documentazione idonea a provare la qualità di eredi di
(eccezione reiterata a seguito della riassunzione Parte_3 anche rispetto alla;
eccepiva poi la mancanza di Parte_4 deduzione e prova in ordine all'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa ed il contagio;
inoltre deduceva che
[...]
espletava la funzione di vigile prevalentemente Parte_3 all'esterno e sporadicamente in ufficio evidenziando, pertanto, la circostanza che il predetto non entrava a stretto e costante contatto con il pubblico e che, durante l'epidemia, il non Pt_3 avrebbe potuto svolgere le proprie funzioni in modalità agile o in ufficio atteso che si occupava di controllare la circolazione e la sicurezza stradale nonché le aperture degli esercizi commerciali considerate le restrizioni imposte dai vari DPCM.
pag. 3/26 Il Tribunale di Nola rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
In via preliminare il Giudice rilevava il difetto di legittimazione attiva non avendo i ricorrenti depositato alcuna documentazione idonea a provare la qualità di eredi del de cuius limitandosi, nel corpo del ricorso in riassunzione, ad affermare genericamente di essere figli del e, con loro, inizialmente, Pt_3 anche la moglie poi deceduta nelle more del giudizio. Ad abundantiam il Tribunale osservava che nel ricorso introduttivo non era stato indicato e descritto alcun episodio in cui il de cuius avesse potuto contrarre il covid in Parte_3 occasione di lavoro per cui la richiesta di risarcimento danni non era suffragata da nessuna indicazione in fatto che ricollegasse il contagio all'attività lavorativa svolta per il Comune di CP_1
Sotto il profilo processuale il Giudice, citando pronunce della
Suprema Corte a supporto, dichiarava inammissibile la richiesta tardivamente avanzata da parte del procuratore costituito per parte ricorrente di depositare in corso di causa nuovi documenti ed addirittura di indicare nuovi elementi di fatto.
Propongono appello, anche nella indicata qualità di eredi,
e evidenziando che al ricorso di primo grado Parte_1 Parte_2 avevano allegato ricca documentazione per dimostrare che il
[...]
aveva svolto fino alla data del decesso servizio presso Parte_3 la Polizia Municipale del Comune di e che, durante il CP_1 servizio, aveva adempiuto i propri compiti, oltre ad aver contratto la malattia in ragione del servizio;
che nel corpo del ricorso venivano specificate le mansioni poste in essere dal
, la normativa vigente inapplicata dal Comune di il Pt_3 CP_1 grado di parentela dei ricorrenti anche in ragione della richiesta risarcitoria ben specificata secondo la giurisprudenza applicabile pag. 4/26 al caso concreto;
di aver depositato a sostegno delle richieste: iscrizione eredi con documenti\scheda di morte.pdf; Pt_3 iscrizione eredi con documenti\esito positivo covid .pdf; Pt_3 iscrizione eredi russo con documenti\cartella clinica i parte
(1).pdf; iscrizione eredi russo con documenti\cartella clinica ii parte (1).pdf; iscrizione eredi con documenti\cartella
Pt_3 clinica iii parte.pdf; iscrizione eredi con
Pt_3 documenti\lettera inail del 13.08.2021.pdf; iscrizione eredi
Pt_3 con documenti\opposizione all inail.pdf; iscrizione eredi
Pt_3 con documenti\rapporto informativo.pdf; iscrizione eredi con
Pt_3 documenti\richiesta accredito tfr.pdf; iscrizione eredi con
Pt_3 documenti\richiesta per il riconoscimento della infermità da causa di servizio.pdf; iscrizione eredi con documenti\risposta a
Pt_3 nota 2969.2020.pdf; iscrizione eredi con documenti\risposta
Pt_3 polizia municipale alla nota 2992.2020.pdf.
Gli appellanti rilevano che con memorie depositate, a seguito della costituzione in giudizio del a seguito della CP_1 interruzione e riassunzione del giudizio per morte della
, l'avv. Nicotera esponeva le deduzioni avverso le difese Parte_4 della resistente depositando tutta la documentazione a sostegno delle proprie controdeduzioni;
che all'udienza fissata per la comparizione delle parti presenziavano personalmente i ricorrenti che, dinanzi al Giudice, asserivano la propria qualità di eredi dichiarando di essere i figli del de cuius e della Parte_4
Gli appellanti evidenziano che la produzione di documenti, successiva al deposito del ricorso, poteva essere giustificata, in primo luogo dall'evolversi della vicenda processuale, successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione;
che nel caso di specie vi era addirittura una relazione a firma del segretario comunale che avvalorava la tesi secondo cui il Pt_3
pag. 5/26 aveva contratto il virus durante l'espletamento del proprio lavoro;
che la stessa controparte aveva introdotto termini e questioni nuove, come dedotto anche in udienza a seguito della discussione.
In ordine alla questione della legittimazione attiva gli appellanti rilevano che il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è, quindi, rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo;
solo la legittimazione va verificata in base alla prospettazione della domanda, mentre l'appartenenza del diritto controverso riguarda la fondatezza della domanda, pur non essendo il giudice di primo grado tenuto ad attivare i poteri istruttori di indagine;
la questione era stata sottoposta al contraddittorio delle parti, poiché la carenza di titolarità era stata sollevata dalla resistente ed era stata oggetto di una eccezione di parte ed i ricorrenti erano ancora in termini per articolare le prove necessarie a dimostrare invece la qualità rivendicata, assolvendo così all'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda;
essi non si erano limitati a dichiararsi eredi del , ma avevano specificato da quale Pt_3 titolo derivasse detta qualità ed agli atti del processo risultavano comunque altre produzioni, mai contestate dal Comune, come la richiesta del t.f.r., cui attribuire valenza indiziaria della qualità di legittimari;
che era stato depositato, a seguito dell'eccezione spiegata, lo stato di famiglia.
La statuizione del Giudice secondo cui era inammissibile la produzione di nuovi documenti eseguita alla prima udienza di discussione è errata in quanto il Giudice aveva omesso di analizzare i passaggi fondamentali che hanno scandito le udienze pag. 6/26 ed il contraddittorio avvenuto con il resistente e, soprattutto, la documentazione depositata dalla controparte che, oltre ad introdurre argomenti e documenti nuovi, aveva introdotto e fatto argomento di prova discusso tra le parti sia il dies di inizio e contagio della malattia sia la circostanza che il fosse in Pt_3 servizio.
In ordine al nesso causale e all'avvenuto contagio durante l'espletamento delle funzioni lavorative, gli appellanti rilevano che va e andava ritenuto che per alcune categorie professionali ad elevato rischio, come nel caso di specie, vi è una presunzione semplice di contagio d'origine professionale con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dei datori di lavoro;
che il era a conoscenza della origine lavorativa del CP_1 contagio (cfr. comunicato proveniente dal Comune di sul CP_1 paziente 0); che parte della documentazione oltre a confutare le avverse asserzioni era giunta nella loro disponibilità solo successivamente all'introduzione del giudizio e nel corso dello stesso e che alcuni provvedimenti erano addirittura successivi all'introduzione del giudizio, ma che sin dall'introduzione del giudizio vi erano i documenti che attestavano le circostanze in fatto richiamate nel ricorso a sostegno della domanda.
Sostengono gli appellanti che i documenti dovevano essere ammessi in quanto rientravano nell'ipotesi contemplata dalla giurisprudenza secondo cui è ammessa la produzione di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio e che, quindi, la mancata ammissione del materiale probatorio aveva costituito una grave pag. 7/26 violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, impedendo di fornire adeguata prova del nesso causale tra la morte del e il contagio da COVID-19 durante Pt_3
l'espletamento del servizio.
Aggiungono altresì gli appellanti che l'Ente comunale, a fronte delle allegazioni in fatto, aveva posto in essere una difesa fondata su generiche asserzioni di aver agito correttamente introducendo tra l'altro nel processo l'argomento secondo cui il aveva avuto un comportamento scorretto, ma senza fornirne Pt_3 alcuna prova;
che avevano contestato a verbale di prima udienza i fatti rilevanti allegati dal convenuto;
che proprio a fronte degli argomenti di prova e delle eccezioni e deduzioni dell'Ente convenuto, depositavano eccepivano e controdeducevano avendone possibilità solo attraverso il deposito successivo alla costituzione stessa avvalorando ogni singola deduzione;
che l'amministrazione convenuta aveva prodotto una difesa che non aveva adeguatamente contraddetto gli elementi probatori presentati da essi ricorrenti, contestando il nesso causale tra il contagio e l'attività lavorativa, ma senza offrire elementi adeguati che dimostrassero con certezza che il contagio non fosse avvenuto sul posto di lavoro, mentre essi avevano presentato documentazione, sia tecnica che testimoniale, che avrebbe potuto validamente supportare la tesi prospettata nel ricorso.
Censurano la sentenza anche per il mancato esercizio da parte del
Giudice di prime cure dei poteri di ufficio ex art. 421 c.p.c. e la mancata ammissione delle prove testimoniali che avrebbero dimostrato quanto dedotto nel ricorso e cioè che il contagio da
COVID era avvenuto in occasione di lavoro, reiterando in questa sede le richieste istruttorie.
pag. 8/26 Chiedono conclusivamente di “accogliere l'appello e, per
l'effetto, riformare la sentenza impugnata, riconoscendo la legittimazione degli appellanti come eredi di Parte_3 ammettere i documenti successivamente prodotti, ritenendoli rilevanti e idonei a provare la legittimazione dell'erede nonché il risarcimento come domandato nel giudizio di primo grado e ammettere le prove come articolate e reiterate in maniera specifica nel presente atto e per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Nola - sezione lavoro – n. 2017/2024 pubbl. il
24/10/2024 RG n. 1961/2022 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2024 notificata il 25 Ottobre 2024 e, in ogni caso, previa ricostruzione del fatto storico e della documentazione depositata in atti in ragione dell'ammissibilità dei documenti, come specificato nel presente atto di appello e indicato nelle memorie a seguito della costituzione del Controparte_1 ammettendo le prove anche orali e la ctu non ammessa nel corso del giudizio di primo grado, così provvedere: a) accertare e dichiarare che gli istanti, a seguito degli eventi descritti in ricorso, hanno diritto al riconoscimento del danno iure proprio, ovverosia quel danno (l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali) direttamente patiti nella propria sfera personale a seguito della morte del congiunto;
b) al riconoscimento del danno iure ereditatis il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno a bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno peculiare improntato alla fattispecie "danno morale -terminale", ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, sofferto dai ricorrenti come conseguenza del decesso
pag. 9/26 del loro congiunto, ciascuno per il proprio titolo, iure proprio
e/o iure hereditatis, nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o nella somma maggiore o diversa che sarà ritenuta di giustizia, ritenuta nel caso di specie non determinabile tranne che per la misura indicata nel ricorso come indicativa;
c) somme da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale via via rivalutato, dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese e compenso di lite, del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
Replica il in questo grado: Controparte_1
-che con la costituzione in primo grado aveva eccepito, in via del tutto preliminare, da un lato la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti che non avevano affatto dimostrato la loro qualità di eredi del Sig. e dall'altro la inammissibilità Parte_3 dei documenti (cartelle cliniche) tardivamente depositati in data
27 e 28 aprile 2022, successivamente al deposito del ricorso in data 8.4.2022,
-che il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della ricorrente e successivamente riassunto dalla nuova Parte_4 procuratrice dei Sigg.ri e con ricorso Parte_2 Parte_1 depositato in data 14.2.2023 al quale, così come già avvenuto per il ricorso introduttivo in merito alla dichiarata qualità di eredi del Sig. non risultava allegato alcun documento Parte_3 attestante la qualità di eredi della Sig.ra , Parte_4
-che esso si (ri)costituiva in giudizio con nuova memoria, CP_1 eccependo in via preliminare, quindi, la carenza di legittimazione attiva dei Sigg.ri e anche in Parte_2 Parte_1 relazione alla dichiarata qualità di eredi della Sig.ra Parte_4
, rinnovando quella già formulata in relazione al Sig.
[...] Pt_3
pag. 10/26 , riformulando, per il resto, tutte le eccezioni ed Parte_3 argomentazioni difensive già svolte con la memoria di costituzione sul ricorso originario,
-che in data 16.6.2023, a pochi giorni dalla udienza di discussione e senza alcuna autorizzazione del Giudice né tantomeno il deposito di una preventiva istanza autorizzatoria e senza neppure avvisare la difesa di esso , i ricorrenti CP_1 producevano del tutto irritualmente una memoria difensiva e depositavano tardivamente una enorme mole di documentazione, quasi interamente di formazione antecedente al deposito del ricorso introduttivo,
-che all'udienza del 27.6.2023 esso si opponeva al tardivo CP_1 deposito ed alle nuove deduzioni ex adverso formulate, di modo che il Giudice gli concedeva termine sino al 30.12.2023 per il deposito di note sul tema specifico della tardività e termine ai ricorrenti sino a 10 giorni prima della udienza del 16.1.2024 per osservazioni sul punto,
-che nelle note autorizzate esso evidenziava e comprovava, CP_1 innanzitutto, che la quasi totalità dei documenti irritualmente e tardivamente depositati dai ricorrenti a corredo delle memorie non autorizzate del 16.6.2023 era di formazione antecedente al deposito del ricorso introduttivo, così come palesemente tardive, irrituali ed inammissibili si appalesavano addirittura le nuove deduzioni con le quali controparte intendeva comprovare il nesso causale e che, successivamente al riconoscimento da parte dell' , in data 3.7.2023, del nesso di causalità del contagio CP_2
e della attivazione del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, erano stati acquisiti documenti di pubblica provenienza che attestavano circostanze non riferite dai ricorrenti, ovvero che il de cuius in malattia Parte_3
pag. 11/26 dal 18.9.2020 e già positivo al Covid dal 21.9.2020, veniva prelevato dall'autoambulanza non già presso la propria residenza famigliare ove avrebbe dovuto trovarsi in quarantena, bensì presso altro appartamento in cui risiedeva altro soggetto di sesso femminile, così ipotizzandosi una occasione di contagio in ambito extralavorativo,
-che la statuizione del Tribunale sul difetto di legittimazione è corretta ed incensurabile atteso che la prova in giudizio della qualità di erede del de cuius doveva essere assolta esclusivamente attraverso gli atti dello stato civile ab origine, risultando inammissibile il certificato di stato di famiglia integrale del
16.5.2022 prodotto per la prima volta in prossimità della udienza di discussione,
-che il profilo di carenza di legittimazione attiva è duplice: il primo, relativo alla mancata prova di eredi del de cuius Parte_3
da parte degli originari ricorrenti
[...] Parte_2 [...]
e il secondo, relativo alla mancata Parte_1 Parte_4 prova di eredi della ricorrente da parte dei Parte_4
Sigg.ri e odierni appellanti, che Parte_2 Parte_1 hanno riassunto il giudizio di primo grado a seguito della interruzione dichiarata in conseguenza del decesso in corso di causa della predetta , Parte_4
-che la produzione della cartella clinica in data 27 e 28 aprile
2022 era tardiva in quanto il ricorso era stato depositato in data
8.4.2022,
-che era tardivo il deposito di documenti in data 16.6.2023
(ridepositati a corredo delle memorie del 5.1.2024) addirittura accompagnati da una memoria non autorizzata contenente nuove deduzioni difensive circa la prova del nesso di causalità,
pag. 12/26 -che i documenti tardivamente depositati dai ricorrenti in data
16.6.2023 erano quasi tutti di epoca antecedente alla introduzione del giudizio di primo grado (anno 2020 docc. 1, 2, 3, 4),
-che allorquando il processo era stato riassunto esso CP_1
si era (ri)costituito in giudizio depositando memoria
[...] difensiva identica a quella depositata a fronte del ricorso originario e producendo gli stessi documenti allegati alla originaria memoria di costituzione per cui non sussisteva alcuna esigenza o necessità difensiva di replica degli istanti,
-che era irrituale il deposito della memoria integrativa da parte dei ricorrenti in data 16.6.2023, posto che non era stata autorizzata dal Tribunale,
-che con le note di trattazione scritta depositate dai ricorrenti il 14.10.2024 erano stati prodotti documenti ulteriori rispetto a quelli a corredo del ricorso introduttivo e delle stesse note non autorizzate del 16.6.2023,
-che, al netto del verbale della Commissione Medica del 16.7.2024
(effettivamente di formazione successiva alla introduzione del ricorso ed alle note autorizzate), gli altri documenti irritualmente ed inammissibilmente prodotti da controparte non avevano alcun valore probatorio,
-che non vi è prova del nesso causale tra il contagio e la prestazione lavorativa,
-che le cause ed il luogo del contagio rimangono ignote, così come ignote rimangono le cause del decesso (dalla scheda di morte
Istat, compilata dal medico competente, non emerge una correlazione tra il virus e la dipartita),
pag. 13/26 -che esso Ente comunale ha posto in essere, nel pieno rispetto della normativa vigente e di quella cd. emergenziale, tutte le azioni a tutela dell'igiene e sicurezza sul lavoro, mentre è il sig. che, nei giorni prossimi all'ipotizzato Parte_3 contagio, sovente non ha osservato con rigore le precauzioni impostegli (oltre che ben note) quali l'uso della mascherina o dei guanti, tanto da essere stato destinatario di molteplici richiami verbali da parte del suo Comandante,
-che secondo le tardive ed inammissibili deduzioni dei ricorrenti il loro compianto congiunto avrebbe contratto il virus nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 in occasione del servizio presso i seggi elettorali, quando lo stesso si trovava in malattia sin dal 18.9.2020 e con prognosi sino a tutto l'1.10.2020, come emergeva dal certificato di malattia telematico prodotto,
-che l'onere della prova della “occasione di lavoro” (art. 42, comma 2, del d.l. “Cura Italia” n. 18/2020), ossia della concreta sussistenza del nesso causale tra infezione da Covid 19 e ambiente di lavoro è a carico integrale del lavoratore,
-che la responsabilità gravante sul datore di lavoro non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva,
-che, fatta eccezione per alcune categorie di lavoratori come personale medico-sanitario, personale addetto ad attività di front-office etc, non esiste una presunzione di origine professionale, di riconducibilità causale della contrazione dell'infezione al luogo di lavoro.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna pag. 14/26 udienza (art.82 disp. att. cpc), come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'appello è infondato e va rigettato avendo il Giudice di primo grado applicato correttamente le regole processuali proprie del rito lavoro.
Nella sentenza si legge “Preliminarmente, ed in termini assorbenti, è da rilevarsi, il difetto di legittimazione attiva.
Invero, i ricorrenti non depositavano alcuna documentazione idonea
a provare la qualità di eredi del de cuius limitandosi, nel corpo del ricorso in riassunzione, ad affermare genericamente di essere figli del e, con loro, inizialmente, anche la moglie poi Pt_3 deceduta nelle more del giudizio. Deve inoltre rilevarsi, ad abundantiam, che nel ricorso introduttivo non è stato indicato e descritto alcun episodio in cui il de cuius abbia Parte_3 potuto contrarre il covid in occasione di lavoro. Di conseguenza la richiesta di risarcimento danni non è suffragata da nessuna indicazione in fatto che ricolleghi il contagio all'attività lavorativa svolta per il Comune di . (…) Inammissibile è la CP_1 richiesta tardivamente avanzata da parte del procuratore costituito per parte ricorrente di depositare in corso di causa nuovi documenti ed addirittura di indicare nuovi elementi di fatto. In merito a tale questione giuridica, la Suprema Corte ha affermato che “Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e
l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale, sicché, il giudice ne può ammettere la produzione, ai
pag. 15/26 sensi dell'art. 421 cpc e, in appello, ai sensi dell'art.437
c.p.c., secondo una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove ritenga tali mezzi di prova comunque ammissibili, perché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere” (Sez. L, Sentenza n. 14820 del 15/07/2015). Si legga, inoltre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020. “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, quale caratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte …”.”.
Nel ricorso introduttivo di primo grado (e nell'identico ricorso in riassunzione) in relazione ai fatti allegati si legge:
-che il de cuius svolgeva attività di vigile Parte_3 urbano presso il Comune di , CP_1
-che il de cuius soffriva di cardiopatia ischemica cronica e che nel 2019 aveva subito un infarto,
-che tali patologie erano note al Comune datore di lavoro,
-che con nota prot. 2969 del 19.5.2020 il di , CP_1 CP_1 durante la pandemia, provvedeva a porre in essere una disposizione di servizio con la quale veniva predisposto il servizio in bicicletta del personale, contestata dal , Parte_3
pag. 16/26 -che il de cuius, nonostante fosse soggetto fragile, si spostava per svolgere le sue funzioni dalla propria abitazione,
-che il servizio svolto dal presso il Comune di Pt_3 CP_1 consisteva anche in prestazioni di viabilità semaforica sulla strada ove è ubicato il Comune stesso (SS7 bis) ed il servizio veniva effettuato in scooter,
-che inoltre il era anche messo notificatore e addetto alle Pt_3 mansioni di vigilanza notturna,
-che il 30.09.2020 il veniva portato presso il presidio Pt_3 ospedaliero di Nola “Santa Maria della Pietà” e risultava positivo al coronavirus SARS –Co V2, il 2.10.2020 trasferito presso il presidio ospedaliero di OS, il 12.10.2020 ricoverato in rianimazione dove è deceduto il 20.10.2020.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto (“a seguito degli eventi descritti in ricorso”) i ricorrenti chiedevano il riconoscimento del danno iure proprio, ovverosia quel danno (l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali) direttamente patito nella propria sfera personale a seguito della morte del congiunto e del danno iure ereditatis (danno biologico terminale, danno morale terminale).
Sotto il profilo delle richieste istruttorie i ricorrenti articolavano prova in ordine a fatti successivi alla positività al
Covid.
Così ritrascritto l'oggettivo contenuto del ricorso è evidente la piena correttezza della motivazione del GL in ordine alla assenza di indicazione e descrizione di un qualunque episodio in cui il de cuius abbia potuto contrarre il covid in occasione Parte_3 di lavoro, essendosi i ricorrenti limitati esclusivamente a descrivere le ordinarie mansioni espletate dal Anche nella Pt_3
pag. 17/26 capitolazione delle prove orali, come già accennato, si articolano circostanze a decorrere, temporalmente, dall'accertamento della positività al tampone (circa lo stato emotivo del ovvero Pt_3 circostanze relative ai legami familiari del con moglie, Pt_3 figli e nipoti.
Né era possibile, come pretendono gli appellanti, l'acquisizione dei documenti depositati tardivamente.
La Suprema Corte (ordinanza 2 novembre 2020, n.24198) ha affermato, con principi perfettamente attinenti al caso in esame, che:
-è opportuno rammentare quanto affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un. 17/6/2004
n.11353); costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un. n.11353/2004 cit., cui acide, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n.8202),
-né, per superare la ontologica carenza dell'atto introduttivo del giudizio, può ritenersi che il mero deposito di documenti anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, possa pag. 18/26 supplire alla mancata definizione della causa petendi, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte,
-in altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (art.111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3
e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso,
-dai principi innanzi enunciati, si evince infatti che i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata – come è opportuno ribadire ancora una volta – dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art.416, 3 comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 17/4/2002 n. 5526),
-da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non pag. 19/26 allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. ex aliis, Cass. 24/2/2003 n.2802,
Cass. S.U. n.11353/2004 cit., Cass. 24/10/2017 n.25148).
Principi affermati anche da più recente pronuncia (Corte di
Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 27700 depositata il 25 ottobre 2024): “
5. Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo, posto che i principi della domanda e della disponibilità del processo (artt. 99, 112 c.p.c. e
2697 c.c.) richiedono la puntuale (e tempestiva) allegazione dei fatti costitutivi della domanda (cfr. da ultimo Cass. n.
25148/2017; cfr. altresì Cass. n. 21032/2008), onere di allegazione che non va confuso con la fase (logicamente successiva
e distinta rispetto a quella della introduzione dei fatti del giudizio) dell'accertamento delle circostanze costitutive dei diritti fatti valere”.
Pertanto, in questo caso il difetto genetico di compiuta allegazione dei fatti su cui si fondava la pretesa dei ricorrenti, anche laddove non vi fosse stata alcuna specifica contestazione da parte del resistente, non avrebbe potuto comportare alcun CP_1 positivo riscontro alla pretesa azionata in giudizio, neppure alla luce della successiva documentazione prodotta (tardivamente) in quanto la stessa non era ricollegabile in alcun modo alle pag. 20/26 allegazioni introduttive in cui, si ripete, nulla si diceva in ordine a possibili episodi di contagio, a quali potevano essere state le specifiche mansioni che avevano esposto il de cuius al contagio, a quali giorni o periodi temprali era riferibile il contagio, ma descrivendosi genericamente le mansioni tutte svolte dal de cuius.
Peraltro c'è da rilevare come le tardive produzioni documentali dei ricorrenti fossero costituite da documenti tutti preesistenti al ricorso (al di là del provvedimento ma estraneo al CP_2 rapporto oggetto di contenzioso), alcuni evidentemente estratti da canali social (cfr. facebook), donde l'impossibilità processuale di acquisirli stante l'intervenuta decadenza e la non ricorrenza delle ipotesi di successiva formazione ovvero di replica alle contestazioni della parte resistente.
Né, come preteso in appello, potevano essere acquisiti d'ufficio i documenti tardivamente depositati in quanto la accertata carenza in termini di allegazioni ostava alla applicabilità dell'art.421 cpc (e dell'art.437 cpc in questa sede), non potendosi colmare le carenze assertive di cui al ricorso e, di conseguenza, dovendosi valutare del tutto tardive le allegazioni documentali effettuate.
Ed infatti i poteri ex art.421 cpc (ed in questo grado ex art.437
c.p.c.) invocati presuppongono, per il loro legittimo esercizio, una incertezza che non sia genetica/originaria e non possono supplire ad una indeterminatezza/vaghezza delle allegazioni attoree;
i “nuovi documenti“ o la “integrazione dei documenti” sollecitati dagli appellanti di certo non possono comprendere quanto in origine del tutto mancante. Deve, in ogni caso, qui essere confermato che il limite all'esercizio dei poteri istruttori del giudice deve necessariamente rinvenirsi nella rituale allegazione dei fatti ad opera della parte, stante la pag. 21/26 necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova.
Ha ripetutamente affermato la Suprema Corte che l'esercizio dei poteri istruttori del giudice non è discrezionale ove sussistano ragionevoli probabilità di accertare attraverso essi la verità, al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli, mentre il limite a detto esercizio deve rinvenirsi nella rituale allegazione dei fatti ad opera della parte, stante la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova (cfr. in tali sensi Cass.,
Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass., sez. lav., n.
21410/2019; Cass. n. 25434/2019.).
In altri termini i pur ampi poteri officiosi del Giudice del lavoro, non possono essere dilatati fino a richiedere che il
Giudice supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale ritualmente e tempestivamente acquisito agli atti di causa.
Al riguardo deve pure richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice
(ex artt. 421 e 437 c.p.c.), anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza (così
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, (ud. 07/05/2019, dep.
09/03/2020), n.6634).
Il rito del lavoro è certamente caratterizzato, grazie ai poteri officiosi del giudice ex artt.421 e 437 c.p.c., dal contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della predetta verità materiale (Cass. SU 11353/04 e pag. 22/26 22305/07) e dal fine di garantire una tutela differenziata ai diritti in esso azionati, in ragione della loro natura (Cass. SU
8202/05; Cass. 2577/09; Cass. 14696/07; Cass. 27286/06; Cass.
23882/06). Ciò in linea con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e art. 6 CEDU.
Ma come ha ben chiarito la Suprema Corte, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto
l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, quale caratteristica precipua del rito speciale, consente
l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini (v.
22628/2019, nonché Cass. n. 15899/2011, n. 17102/2009 sulla discrezionalità, nel rito del lavoro, dell'esercizio di poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., come tale sottratto al sindacato di legittimità, non diretto a sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime… (da ultimo
Cass. sez. lav., n.23162/2023).
Nel caso in esame le allegazioni ben più che scarne del ricorso introduttivo e la genetica carenza assoluta di allegazione documentale, correttamente, hanno impedito l'esercizio dei poteri istruttori da parte del primo giudice, il quale giustamente pag. 23/26 rilevava la irritualità della documentazione prodotta solo in occasione delle note di trattazione scritta.
In altri termini nella presente sede ci si trova in una fase certamente anteriore a quella della verifica dell'esistenza di una pista probatoria perché, come già detto, mancano le deduzioni in fatto che potrebbero dare luogo alla prova, così come era già in primo grado.
Dunque, in mancanza di sufficienti allegazioni, e di una pista probatoria, la prova richiesta in questa sede oltre che palesemente tardiva, non sarebbe neppure da valutarsi in termini di indispensabilità, ove, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte è “ prova nuova indispensabile……quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/01/2023, n.401).
Tanto più che anche la prova orale articolata in ricorso non riguardava alcun aspetto della attività lavorativa del
[...]
, ma come sopra precisato aspetti successivi al contagio Parte_3
o circostanze relative ai rapporti familiari.
Le suesposte motivazioni valgono anche con riferimento alla questione della legittimazione attiva atteso che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il pag. 24/26 riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione.
Nel caso di specie a fronte della specifica contestazione di parte resistente nella memoria di costituzione (anche quella successiva alla riassunzione rispetto alla posizione di eredi della
) i ricorrenti hanno prodotto lo stato di famiglia Parte_4 tardivamente solo con le note depositate il 16.6.23, allorquando si era già celebrata la prima udienza del 24.1.23 (cfr. ordinanza
Cassazione Sez. 3 n.25860 del 27/09/2024).
L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento sotto alcuno dei profili denunciati.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 4.996,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 D.P.R. 115/2002, per il pag. 25/26 pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis D.P.R. n.115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 16.10.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 26/26