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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa OV NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n. R.G. 700/2025, promossa da:
, e , tutte domiciliate in Genova, via di Brera 2/12, Parte_1 Parte_2 Parte_3
presso e nello studio dell'avv. Andrea Mamone che le rappresenta e difende per mandato depositati nel fascicolo telematico;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del pro tempore e Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Lorenzo Calvi, Controparte_3
delegato dal dirigente dell' dott.ssa , legalmente Controparte_3 CP_4
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38; -convenuto -
Conclusioni per le ricorrenti: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: 1) Previa disapplicazione dell'art 1 commi 121, 122 e 124 della legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM
23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c.
1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla
Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022, ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di
€.500,00= per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale;
o in subordine previa, ove necessario, sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da 121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso, ed in ogni caso previa la disapplicazione di qualsiasi norma in contrasto con i principi sopra esposti, e/o l'espletamento di qualsiasi attività meglio vista
e/o ritenuta, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, nella loro qualità di docenti assunte a tempo determinato, a fruire della somma di €.500,00= per ogni anno scolastico (elencato nelle superiori premesse del presente atto) di cui all'art. 1 c. 121 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto; 2) condannare parte convenuta ad assegnare alle ricorrenti la Carta del docente con accredito della somma di €.500,00= per ogni anno scolastico per cui spetta il diritto e, pertanto, in complessivi €.1.000,00= spettanti alla GN
, in complessivi €.500,00= spettanti alla GN e in complessivi euro Parte_3 Parte_2
3.500,00= spettanti alla GN . 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre spese Parte_1
generali ed accessori come per legge.”.
Con Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, nel caso di soccombenza del
, comunque riconoscere la dazione della “Carta elettronica del docente” e non, genericamente, CP_1
una somma di denaro. In ogni caso con vittoria di sese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente 25.02.2025, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1 Cont Cont
“ ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
quanto a Parte_3
- a.s. 2019/2020: dal 20.9.2019 al 31.8.2020, Supplenza annuale;
- a.s. 2020/2021: dal 21.10.2020 al 30.06.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
quanto a Parte_2
- a.s. 2024/2025: dal 06.09.2024 al 30.06.2025, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
quanto a Parte_1
- a.s. 2018/2019: dal 3.10.2018 al 30.06.2019, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2019/2020: dal 30.9.2019 al 30.6.2020, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2020/2021: dal 23.9.2020 al 30.6.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2021/2022: dal 06.09.2021 al 31.8.2022, Supplenza annuale;
- a.s. 2022/2023: dal 01.9.2022 al 31.8.2023, Supplenza annuale;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2024/2025: dal 06.09.2024 al 30.6.2025 ,Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
Le ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto Cont identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Con L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida della ricorrente del Parte_1
20.9.2023, doc. 14 del ricorso.
Cont Poste tali premesse, l e ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato. Con Il si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, da ritenersi infondato perché non esiste, in capo ai “supplenti”, il diritto al riconoscimento della carta elettronica e dei relativi importi, in ragione:
- della limitata durata dei contratti, che non riguardano interi anni scolastici;
- dell'impossibilità per il giudice, di “… indicare, discrezionalmente, quando un insegnante non di ruolo diverrebbe titolare del beneficio in tema, individuando un certo quantitativo di giorni prestati di lavoro o di ore settimanali ovvero basandosi su di un altro criterio";
- delle differenti mansioni svolte dai “precari”, atteso che solo i docenti di ruolo “partecipano non solo alle lezioni, preparandole e svolgendone tutte le attività prodromiche ma, ulteriormente, … contribuiscono al benessere della collettività scolastica, organizzando l'intero a.s., partecipando alle riunioni con i colleghi e gli incontri con i genitori degli alunni, operando attività didattiche di supporto e sostegno agli alunni in difficoltà e molte altre attività strumentali alla lezione frontale, poi somministrata ai minori”;
- del fatto che i “supplenti” “non sottostanno all'obbligo di legge [di formazione] di cui al comma
124” della l. 107/2015;
- della natura “premiale” del beneficio, diretto a compensare i maggiori contributi e sforzi compiuti dai docenti di ruolo.
- degli indebiti vantaggi che deriverebbero ai docenti a termine, dalla frequentazione, grazie ai fondi erogati tramite la carta, di “corsi di perfezionamento”, atteso che detta frequentazione CP_6
consente l'acquisizione di un punteggio rilevante ai fini delle graduatorie d'istituto.
In subordine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto che l'eventuale condanna relativa al “beneficio” con finalità formative, abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Con Il ha, inoltre, eccepito la prescrizione delle pretese vantate dalle ricorrenti.
Con Il , infine, in relazione alle domande presentate dalla ricorrente a eccepito che le Parte_1
medesime domande sarebbero già state formulate dalla medesima dinanzi a questo Tribunale, pur non conoscendo l'esito della prima vertenza instaurata dalla ricorrente. La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E', altresì, pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione delle ricorrenti, di non avere percepito la carta, Cont sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss.
e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale le ricorrenti non erano, nel periodo oggetto di causa. Cont In merito alla questione sollevata dal in riferimento alla ricorrente va evidenziato Parte_1 quanto segue. Cont La medesima aveva effettivamente già intrapreso un'azione contro il dinanzi codesto Tribunale per l'attribuzione della Carta docente per alcune annualità sovrapponibili a quelle oggi richieste, ma la causa, a seguito dell'irregolarità della notifica e della mancata comparizione delle parti alle udienze successive, è stata cancellata dal ruolo ed estinta, come desumibile dal verbale in data 6.11.2024, esibito in udienza dal legale della ricorrente in data odierna.
Ciò premesso, come noto, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo non estingue l'azione, che dunque, nel caso di specie, rispettati i termini di prescrizione, può essere accolta.
E' pacifico, infine, che le ricorrenti non siano “uscite dal sistema scolastico”, atteso che tutte le ricorrenti hanno assunto nuove supplenze al termine delle attività didattiche, come risulta dai rispettivi stati matricolari Cont allegati alla memoria difensiva depositata dal .
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le la sentenza n. 163/2024 pubbl. il
06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al
31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
- “… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
- “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
- “semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
- potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se
“… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
Cont
2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo Cont scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, le parti ricorrenti risultano ad oggi presenti nel “sistema scolastico”, atteso che tutte le ricorrenti hanno assunto nuove supplenze al termine delle attività didattiche. Con 3. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal , deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della S.C.
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (ovvero dal primo giorno della supplenza).
Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa.
Deve, tuttavia, precisarsi che, se l'azione di adempimento si sia prescritta durante la permanenza del rapporto, nessun ristoro può essere chiesto.
3.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta.
Per gli aa.ss. successivi a quello 2015/2016, d'interesse nel presente giudizio, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
“
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”.
E secondo il successivo art. 6: “
3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi…”.
Dunque, tenendo conto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
(art. 2935 c.c.), per le somme relative agli aa.ss. dal 2017/2018 in poi, dal 1° settembre di ogni anno, ovvero, non trovandosi ancora, i docenti, in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.
Quanto alla ricorrente , nessuna prescrizione può dirsi compiuta in quanto la medesima ha Pt_2 richiesto somme per la sola annualità 2024/2025.
Quanto alla ricorrente la medesima ha invocato, nella specie, quale atto interruttivo della Parte_1
Con prescrizione, la diffida inviata al , il 20.9.2023 doc. 14 del ricorso. Si tratta effettivamente di atto di costituzione in mora, con efficacia interruttiva della prescrizione.
Pertanto, nulla è prescritto, poiché il primo a.s. per il quale la ricorrente ha chiesto l'importo a titolo
“carta docente” è il 2018/2019 ove il giorno dal quale il diritto poteva essere fatto valere era il 3.10.2018
(primo giorno di servizio reso nell'a.s. 2018/2019).
Quanto alla ricorrente in ragione dell'assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione Pt_3
antecedente a notifica del ricorso de quo avvenuta in data 11.9.2025, risulta prescritta l'annualità scolastica
2019/2020, durante la quale la ricorrente ha iniziato a lavorare dal 20.9.2019, mentre non risulta prescritta l'annualità 2020/2021, in quanto la ricorrente ha iniziato a lavorare dal 20.10.2020.
4.Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta:
- per la prof.ssa in relazione all'a.s. 2020/2021, per un totale di 1 annualità; Parte_3
- per la prof.ssa in relazione all'a.s. 2024/2025 per un totale di 1 annualità; Parte_2
- per la prof.ssa in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 7 annualità. Con Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio delle ricorrenti e ella carta Pt_2 Parte_1
docente per l'a.s. 2024/2025.
Infatti, alla data della domanda giudiziale del 25.02.2025, la medesime avevano già intrapreso, entrambe dal 6.9.2024, le “supplenze”, conferita al 30.6.2025 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
4. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale) e Con poste a carico del , in base alla soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara prescritto il diritto della ricorrente ad usufruire della medesima Parte_4 prestazione, in relazione all'anno scolastico 2019/2020;
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro
500,00 per ogni anno scolastico relazione agli aa.ss:
quanto alla prof.ssa : per il solo anno scolastico 2020/2021 e, quindi, per complessivi Parte_4
euro 500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.ssa : per il solo anno scolastico 2024/2025, e, quindi, per complessivi euro Parte_2
500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.ssa 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 7 annualità e, quindi, per complessivi euro 3.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, ad assegnare alle ricorrenti sopraindicati la “carta elettronica per l'aggiornamento e CP_2
la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 1.100,00 per onorari, oltre rimborso del C.U. per tutte le ricorrenti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Genova, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
OV NE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa OV NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n. R.G. 700/2025, promossa da:
, e , tutte domiciliate in Genova, via di Brera 2/12, Parte_1 Parte_2 Parte_3
presso e nello studio dell'avv. Andrea Mamone che le rappresenta e difende per mandato depositati nel fascicolo telematico;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del pro tempore e Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. Lorenzo Calvi, Controparte_3
delegato dal dirigente dell' dott.ssa , legalmente Controparte_3 CP_4
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38; -convenuto -
Conclusioni per le ricorrenti: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis: 1) Previa disapplicazione dell'art 1 commi 121, 122 e 124 della legge 107/2015, dell'art 2 del DPCM
23/9/2015 E ART 3 DPCM 28/11/2016 per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 c.
1 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dalla
Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 18.05.2022, ove escludenti i docenti assunti a tempo determinato dal riconoscimento delle somme aggiuntive non costituenti retribuzione accessoria o reddito imponibile di
€.500,00= per anno scolastico, previsto per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato quale contributo alla loro formazione professionale;
o in subordine previa, ove necessario, sollevazione di questione di costituzionalità dell'art. 1 commi da 121 a 124 l. 107/2015 per violazione degli art. 3, 35 e 97 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Corte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso, ed in ogni caso previa la disapplicazione di qualsiasi norma in contrasto con i principi sopra esposti, e/o l'espletamento di qualsiasi attività meglio vista
e/o ritenuta, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, nella loro qualità di docenti assunte a tempo determinato, a fruire della somma di €.500,00= per ogni anno scolastico (elencato nelle superiori premesse del presente atto) di cui all'art. 1 c. 121 l. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto; 2) condannare parte convenuta ad assegnare alle ricorrenti la Carta del docente con accredito della somma di €.500,00= per ogni anno scolastico per cui spetta il diritto e, pertanto, in complessivi €.1.000,00= spettanti alla GN
, in complessivi €.500,00= spettanti alla GN e in complessivi euro Parte_3 Parte_2
3.500,00= spettanti alla GN . 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre spese Parte_1
generali ed accessori come per legge.”.
Con Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso e, nel caso di soccombenza del
, comunque riconoscere la dazione della “Carta elettronica del docente” e non, genericamente, CP_1
una somma di denaro. In ogni caso con vittoria di sese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente 25.02.2025, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1 Cont Cont
“ ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
quanto a Parte_3
- a.s. 2019/2020: dal 20.9.2019 al 31.8.2020, Supplenza annuale;
- a.s. 2020/2021: dal 21.10.2020 al 30.06.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
quanto a Parte_2
- a.s. 2024/2025: dal 06.09.2024 al 30.06.2025, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
quanto a Parte_1
- a.s. 2018/2019: dal 3.10.2018 al 30.06.2019, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2019/2020: dal 30.9.2019 al 30.6.2020, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2020/2021: dal 23.9.2020 al 30.6.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2021/2022: dal 06.09.2021 al 31.8.2022, Supplenza annuale;
- a.s. 2022/2023: dal 01.9.2022 al 31.8.2023, Supplenza annuale;
- a.s. 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2024/2025: dal 06.09.2024 al 30.6.2025 ,Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
Le ricorrenti, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto Cont identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Con L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida della ricorrente del Parte_1
20.9.2023, doc. 14 del ricorso.
Cont Poste tali premesse, l e ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato. Con Il si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, da ritenersi infondato perché non esiste, in capo ai “supplenti”, il diritto al riconoscimento della carta elettronica e dei relativi importi, in ragione:
- della limitata durata dei contratti, che non riguardano interi anni scolastici;
- dell'impossibilità per il giudice, di “… indicare, discrezionalmente, quando un insegnante non di ruolo diverrebbe titolare del beneficio in tema, individuando un certo quantitativo di giorni prestati di lavoro o di ore settimanali ovvero basandosi su di un altro criterio";
- delle differenti mansioni svolte dai “precari”, atteso che solo i docenti di ruolo “partecipano non solo alle lezioni, preparandole e svolgendone tutte le attività prodromiche ma, ulteriormente, … contribuiscono al benessere della collettività scolastica, organizzando l'intero a.s., partecipando alle riunioni con i colleghi e gli incontri con i genitori degli alunni, operando attività didattiche di supporto e sostegno agli alunni in difficoltà e molte altre attività strumentali alla lezione frontale, poi somministrata ai minori”;
- del fatto che i “supplenti” “non sottostanno all'obbligo di legge [di formazione] di cui al comma
124” della l. 107/2015;
- della natura “premiale” del beneficio, diretto a compensare i maggiori contributi e sforzi compiuti dai docenti di ruolo.
- degli indebiti vantaggi che deriverebbero ai docenti a termine, dalla frequentazione, grazie ai fondi erogati tramite la carta, di “corsi di perfezionamento”, atteso che detta frequentazione CP_6
consente l'acquisizione di un punteggio rilevante ai fini delle graduatorie d'istituto.
In subordine, l'Amministrazione convenuta ha chiesto che l'eventuale condanna relativa al “beneficio” con finalità formative, abbia ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro.
Con Il ha, inoltre, eccepito la prescrizione delle pretese vantate dalle ricorrenti.
Con Il , infine, in relazione alle domande presentate dalla ricorrente a eccepito che le Parte_1
medesime domande sarebbero già state formulate dalla medesima dinanzi a questo Tribunale, pur non conoscendo l'esito della prima vertenza instaurata dalla ricorrente. La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E', altresì, pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione delle ricorrenti, di non avere percepito la carta, Cont sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss.
e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale le ricorrenti non erano, nel periodo oggetto di causa. Cont In merito alla questione sollevata dal in riferimento alla ricorrente va evidenziato Parte_1 quanto segue. Cont La medesima aveva effettivamente già intrapreso un'azione contro il dinanzi codesto Tribunale per l'attribuzione della Carta docente per alcune annualità sovrapponibili a quelle oggi richieste, ma la causa, a seguito dell'irregolarità della notifica e della mancata comparizione delle parti alle udienze successive, è stata cancellata dal ruolo ed estinta, come desumibile dal verbale in data 6.11.2024, esibito in udienza dal legale della ricorrente in data odierna.
Ciò premesso, come noto, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo non estingue l'azione, che dunque, nel caso di specie, rispettati i termini di prescrizione, può essere accolta.
E' pacifico, infine, che le ricorrenti non siano “uscite dal sistema scolastico”, atteso che tutte le ricorrenti hanno assunto nuove supplenze al termine delle attività didattiche, come risulta dai rispettivi stati matricolari Cont allegati alla memoria difensiva depositata dal .
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le la sentenza n. 163/2024 pubbl. il
06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
- l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al
31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
- “… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
- “in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
- “semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
- potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se
“… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
Cont
2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo Cont scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo
l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, le parti ricorrenti risultano ad oggi presenti nel “sistema scolastico”, atteso che tutte le ricorrenti hanno assunto nuove supplenze al termine delle attività didattiche. Con 3. A fronte dell'eccezione di prescrizione proposta dal , deve osservarsi che la disciplina in materia di prescrizione varia a seconda della forma di tutela ammessa, come ancora indicato nella decisione della S.C.
Trova applicazione, dunque, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per l'adempimento in forma specifica;
con decorrenza dal primo momento in cui il diritto poteva essere esercitato, cioè dalla data di apertura delle registrazioni o, se successiva, dalla data di “conferimento degli incarichi” (ovvero dal primo giorno della supplenza).
Vige, invece, quella decennale, per l'azione risarcitoria (a fronte d'inadempimento contrattuale), con decorrenza dalla cessazione dal servizio, come sopra intesa.
Deve, tuttavia, precisarsi che, se l'azione di adempimento si sia prescritta durante la permanenza del rapporto, nessun ristoro può essere chiesto.
3.1. Quanto al dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione d'adempimento, occorre guardare alla disciplina attuativa della carta.
Per gli aa.ss. successivi a quello 2015/2016, d'interesse nel presente giudizio, prevede l'art. 5 del d.P.C.M. 28.11.2016, che:
“
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta per un importo nominale pari a 500 euro per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6”.
E secondo il successivo art. 6: “
3. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l'acquisto dei seguenti beni e servizi…”.
Dunque, tenendo conto che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
(art. 2935 c.c.), per le somme relative agli aa.ss. dal 2017/2018 in poi, dal 1° settembre di ogni anno, ovvero, non trovandosi ancora, i docenti, in servizio a tale data, dal primo giorno di servizio reso nell'a.s.
Quanto alla ricorrente , nessuna prescrizione può dirsi compiuta in quanto la medesima ha Pt_2 richiesto somme per la sola annualità 2024/2025.
Quanto alla ricorrente la medesima ha invocato, nella specie, quale atto interruttivo della Parte_1
Con prescrizione, la diffida inviata al , il 20.9.2023 doc. 14 del ricorso. Si tratta effettivamente di atto di costituzione in mora, con efficacia interruttiva della prescrizione.
Pertanto, nulla è prescritto, poiché il primo a.s. per il quale la ricorrente ha chiesto l'importo a titolo
“carta docente” è il 2018/2019 ove il giorno dal quale il diritto poteva essere fatto valere era il 3.10.2018
(primo giorno di servizio reso nell'a.s. 2018/2019).
Quanto alla ricorrente in ragione dell'assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione Pt_3
antecedente a notifica del ricorso de quo avvenuta in data 11.9.2025, risulta prescritta l'annualità scolastica
2019/2020, durante la quale la ricorrente ha iniziato a lavorare dal 20.9.2019, mentre non risulta prescritta l'annualità 2020/2021, in quanto la ricorrente ha iniziato a lavorare dal 20.10.2020.
4.Conclusivamente, la domanda principale di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta:
- per la prof.ssa in relazione all'a.s. 2020/2021, per un totale di 1 annualità; Parte_3
- per la prof.ssa in relazione all'a.s. 2024/2025 per un totale di 1 annualità; Parte_2
- per la prof.ssa in relazione agli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 7 annualità. Con Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio delle ricorrenti e ella carta Pt_2 Parte_1
docente per l'a.s. 2024/2025.
Infatti, alla data della domanda giudiziale del 25.02.2025, la medesime avevano già intrapreso, entrambe dal 6.9.2024, le “supplenze”, conferita al 30.6.2025 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
4. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale) e Con poste a carico del , in base alla soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara prescritto il diritto della ricorrente ad usufruire della medesima Parte_4 prestazione, in relazione all'anno scolastico 2019/2020;
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro
500,00 per ogni anno scolastico relazione agli aa.ss:
quanto alla prof.ssa : per il solo anno scolastico 2020/2021 e, quindi, per complessivi Parte_4
euro 500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.ssa : per il solo anno scolastico 2024/2025, e, quindi, per complessivi euro Parte_2
500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
quanto alla prof.ssa 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
2023/2024 e 2024/2025 per un totale di 7 annualità e, quindi, per complessivi euro 3.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, ad assegnare alle ricorrenti sopraindicati la “carta elettronica per l'aggiornamento e CP_2
la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 1.100,00 per onorari, oltre rimborso del C.U. per tutte le ricorrenti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Genova, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
OV NE