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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/10/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 231/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Armando Chirumbolo, presso lo studio del quale in Lamezia Terme (CZ), via Giosuè Carducci n. 10, è elettivamente domiciliata APPELLANTE CONTRO
e per essa Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ) P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto: 1) - in via principale e nel merito, accogliere per l'unico motivo dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare, in parte qua, la Sentenza n. 975/2024 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Varese – II Sezione civile, - G.I. dott. Giacomo Puricelli - depositata in Cancelleria in data 18.11.2024, pubblicata in pari data nell'ambito del Giudizio R.G. 2277/2023 del Tribunale di Varese, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha compensato integralmente le spese di lite;
2) - per l'effetto, in riforma parziale dell'appellata Sentenza, condannare La Società in persona del suo Legale rappr.nte p.t., con sede legale in Conegliano Controparte_1
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa Controparte_2 in persona del suo legale rappr.nte p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, del giudizio CP_3 di primo grado e del presente giudizio di Appello, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario”.
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale la parte ha concluso come in atti, e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione convenne in giudizio e il di lei figlio Controparte_1 Parte_1
affinché venisse dichiarata la simulazione assoluta o, in CP_4 subordine, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto, stipulato in data 31.05.2023, con il quale la prima aveva donato al secondo la proprietà di un appartamento sito in Falerna (CZ), Contrada Marinella, e l'appezzamento di un terreno sito in Lamezia Terme (CZ), Località Crupio, ambedue meglio descritti in atti. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice espose che:
- con contratto di mutuo, garantito da ipoteca di primo grado su un immobile, stipulato in data 27.09.2005, aveva Controparte_5 concesso alla figlia della convenuta, un finanziamento di € CP_6
108.000,00;
pagina 2 di 7 - il rogito notarile attestava che garantiva le obbligazioni Parte_1 della figlia verso la banca e nascenti dal contratto di mutuo, costituendosi a tal fine fideiussore;
- in seguito al mancato pagamento di quattro rate del piano di ammortamento previsto nel contratto “per complessivi euro 3.057 scadute dal 27/07/2011 al 27/10/2011”, con lettera raccomanda del 03.11.2011, la banca aveva comunicato alla mutuataria e, in qualità di fideiussore, a la Parte_1 risoluzione del contratto di conto corrente di cui era titolare CP_6 dichiarando quest'ultima decaduta dal beneficio del termine con riferimento alle obbligazioni riguardanti il mutuo e conseguentemente intimando alle debitrici il pagamento di € 10,63, oltre interessi dalla data della raccomandata, relativo al saldo del suddetto conto corrente, nonché di € 91.045,25 , “oltre interessi ordinari e moratori dal 03/11/2011 residuo capitale del sopraccitato finanziamento”, per il mutuo;
- con contratto di cessione di crediti in blocco, stipulato nel luglio 2018, aveva acquistato il credito relativo al mutuo, con le Controparte_1 garanzie allo stesso connesse;
- l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo era stato oggetto di una procedura esecutiva a esito della quale non era stata ottenuta una somma sufficiente a estinguere il credito di parte attrice;
- in data 7.04.2023, aveva notificato a Controparte_1 Parte_1 atto di precetto, intimandole il pagamento del residuo credito connesso al mutuo garantito dalla fideiussione;
- in seguito alla notifica del precetto, i convenuti avevano stipulato la donazione impugnata, atto con il quale si era spogliata di Parte_1 tutti gli immobili di sua proprietà. Si costituì nel giudizio la , preliminarmente disconoscendo la firma Pt_1 apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale veniva notificato l'atto di precetto ed eccependo in ogni caso la nullità della clausola della fideiussione che consentiva alla creditrice di agire nei confronti della garante senza dover osservare i termini di cui all'art. 1957 c.c. In particolare, la clausola in questione sarebbe stata conforme al modello predisposto nell'ambito di un'intesa tra banche lesiva della normativa a tutela della concorrenza, con la conseguenza che tanto l'intesa quanto la clausola dovevano intendersi nulle.
pagina 3 di 7 Parte convenuta concluse dunque sostenendo che, stante la nullità della clausola, l'attrice era decaduta dal diritto di ottenere il pagamento da parte del fideiussore. Dichiarata la contumacia di le deduzioni svolte da CP_4
furono tempestivamente avversate dall'attrice Parte_1 CP_1
ad avviso della quale la clausola con la quale la convenuta si era obbligata
[...]
a pagare alla creditrice quanto ad essa spettante “a semplice richiesta scritta” avrebbe qualificato l'obbligazione assunta dalla garante come connessa ad un contratto autonomo di garanzia e non già a una semplice fideiussione, con conseguente inapplicabilità, in ogni caso, dell'art. 1957 c.c. Con sentenza n. 975/2024, pubblicata in data 18.11.2024, il Tribunale di Varese, ritenuta non condivisibile la tesi attorea ora richiamata e rilevata, all'opposto, la nullità della clausola per vessatorietà ai sensi dell'art. 1469 bis, primo e secondo comma, n. 18, c.c., applicabile ratione temporis, rigettò le domande proposte da per intervenuta estinzione, ex art. 1957 c.c., del debito Controparte_1 fideiussorio contratto dalla convenuta . Parte_1
In ragione della difficoltà delle questioni esaminate, il primo Giudice compensò integralmente le spese di lite tra le parti.
* Avverso la summenzionata sentenza ha proposto gravame . Parte_1
Dichiarata la contumacia di e discussa la causa oralmente Controparte_7 innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
* Motivi di appello. L'impugnazione è affidata a un unico motivo di appello, con il quale parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, limitandosi a evocare la “difficoltà delle questione trattate”, senza tuttavia ulteriormente motivare sul punto. Ad avviso di parte appellante, detta statuizione si porrebbe in palese contrasto con il criterio della soccombenza sancito all'art. 91 c.p.c., né soccorrerebbero, nel caso di specie, le ipotesi derogatorie di cui al successivo art. 92 c.p.c., che attribuiscono al giudice la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza o,
pagina 4 di 7 ancora, a esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Invero, nessuna di tali circostanze avrebbe avuto ingresso nel giudizio de quo, come del resto riconosciuto dallo stesso primo Giudice, il quale, pronunciandosi sulla questione relativa alla nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., avrebbe precisato di avvalersi delle conclusioni raggiunte sul punto da un ormai pluridecennale orientamento della giurisprudenza di legittimità, avallato altresì dalle Sezioni Unite delle Suprema Corte.
* L'opinione della Corte. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento. Invero, sebbene il potere di disporre la compensazione delle spese di lite ricada nell'alveo della discrezionalità del giudice, esso non può risolversi in un mero arbitrio e, qualora esercitato, deve essere sorretto da adeguata motivazione, la quale dia conto della ricorrenza, nel caso di specie, di una delle ipotesi derogatorie del principio di soccombenza tipizzate dal legislatore all'art. 92 c.p.c. (cfr., in questo senso, Cass., Sez. un., 30.07.2008, n. 20598). Segnatamente, tale ultima disposizione attribuisce al giudice il potere di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite tra le parti qualora vi sia soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ipotesi alle quali deve aggiungersi, a seguito della sentenza 19.04.2018, n. 77 della Corte Costituzionale, quella relativa alla sussistenza, pur in presenza di soccombenza totale, di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, da ricondursi evidentemente alla ratio della previsione normativa e fermo in ogni caso l'obbligo di adeguata motivazione sul punto (Cass. Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755). Così ricostruito il perimetro applicativo dell'art. 92 c.p.c., appare manifesto che l'ipotesi, peraltro non ulteriormente motivata, di “difficoltà delle questioni trattate”, evocata dal primo Giudice, non valga a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non essendo una simile circostanza contemplata tra le ipotesi derogatorie al principio di soccombenza previste dall'ordinamento. Nel caso di specie, difettano, all'opposto, tutti i presupposti cui l'art. 92 c.p.c. subordina l'attribuzione al giudice del potere di compensazione delle spese di lite: difetta il presupposto della soccombenza reciproca, atteso che l'esito del giudizio di prime cure ha visto la soccombenza totale dell'attrice CP_1 pagina 5 di 7 difetta altresì il presupposto dell'assoluta novità della questione trattata, CP_1 insieme con il presupposto relativo al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate, essendo del resto il primo Giudice a riconoscere di essersi potuto giovare, nel risolvere la controversia de qua, delle “conclusioni raggiunte sul punto dalla Cassazione da svariati decenni e confermate anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte” (cfr. sentenza gravata, p. 8); difettano, infine, i requisiti della gravità e dell'eccezionalità, cui la Corte Costituzionale ha affidato l'ulteriore e residuale ipotesi di compensazione. Alla luce delle ragioni ora esposte, l'appello deve essere accolto, sicché, in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere Controparte_1 condannata a rifondere in favore di le spese di lite del primo Parte_1 grado di giudizio, liquidate ex d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo del valore della controversia e dei parametri medi, con una riduzione dell'importo stabilito per la fase decisionale, tenuto conto della preminente oralità della stessa, in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Armando Chirumbolo.
* Preso atto che, con delibera del 23.01.2025, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha ammesso l'appellante al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, vista la soccombenza integrale dell'appellata contumace nel presente grado di giudizio, quest'ultima Controparte_1 deve essere condannata ex art. 133 d.lgs. n. 113 del 2002 al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del grado di appello, liquidate ex d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della controversia (determinato in ragione dell'ammontare delle spese di lite del primo grado) e all'attività difensiva concretamente espletata, in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. Parte_1
975/2024 così dispone: 1. in parziale riforma della sentenza gravata, condanna alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese di lite del primo grado di Parte_1
pagina 6 di 7 giudizio, liquidate in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Armando Chirumbolo;
2. conferma nel resto la sentenza n. 975/2024 del Tribunale di Varese pubblicata in data 18.11.2024;
3. condanna lla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese Controparte_1 del grado, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 24 settembre 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Margherita Monte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 231/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Armando Chirumbolo, presso lo studio del quale in Lamezia Terme (CZ), via Giosuè Carducci n. 10, è elettivamente domiciliata APPELLANTE CONTRO
e per essa Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ) P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto: 1) - in via principale e nel merito, accogliere per l'unico motivo dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, annullare, in parte qua, la Sentenza n. 975/2024 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Varese – II Sezione civile, - G.I. dott. Giacomo Puricelli - depositata in Cancelleria in data 18.11.2024, pubblicata in pari data nell'ambito del Giudizio R.G. 2277/2023 del Tribunale di Varese, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha compensato integralmente le spese di lite;
2) - per l'effetto, in riforma parziale dell'appellata Sentenza, condannare La Società in persona del suo Legale rappr.nte p.t., con sede legale in Conegliano Controparte_1
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa Controparte_2 in persona del suo legale rappr.nte p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, del giudizio CP_3 di primo grado e del presente giudizio di Appello, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario”.
All'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 350 bis c.p.c., nella quale la parte ha concluso come in atti, e della odierna camera di consiglio espone le seguenti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione convenne in giudizio e il di lei figlio Controparte_1 Parte_1
affinché venisse dichiarata la simulazione assoluta o, in CP_4 subordine, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. del contratto, stipulato in data 31.05.2023, con il quale la prima aveva donato al secondo la proprietà di un appartamento sito in Falerna (CZ), Contrada Marinella, e l'appezzamento di un terreno sito in Lamezia Terme (CZ), Località Crupio, ambedue meglio descritti in atti. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice espose che:
- con contratto di mutuo, garantito da ipoteca di primo grado su un immobile, stipulato in data 27.09.2005, aveva Controparte_5 concesso alla figlia della convenuta, un finanziamento di € CP_6
108.000,00;
pagina 2 di 7 - il rogito notarile attestava che garantiva le obbligazioni Parte_1 della figlia verso la banca e nascenti dal contratto di mutuo, costituendosi a tal fine fideiussore;
- in seguito al mancato pagamento di quattro rate del piano di ammortamento previsto nel contratto “per complessivi euro 3.057 scadute dal 27/07/2011 al 27/10/2011”, con lettera raccomanda del 03.11.2011, la banca aveva comunicato alla mutuataria e, in qualità di fideiussore, a la Parte_1 risoluzione del contratto di conto corrente di cui era titolare CP_6 dichiarando quest'ultima decaduta dal beneficio del termine con riferimento alle obbligazioni riguardanti il mutuo e conseguentemente intimando alle debitrici il pagamento di € 10,63, oltre interessi dalla data della raccomandata, relativo al saldo del suddetto conto corrente, nonché di € 91.045,25 , “oltre interessi ordinari e moratori dal 03/11/2011 residuo capitale del sopraccitato finanziamento”, per il mutuo;
- con contratto di cessione di crediti in blocco, stipulato nel luglio 2018, aveva acquistato il credito relativo al mutuo, con le Controparte_1 garanzie allo stesso connesse;
- l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo era stato oggetto di una procedura esecutiva a esito della quale non era stata ottenuta una somma sufficiente a estinguere il credito di parte attrice;
- in data 7.04.2023, aveva notificato a Controparte_1 Parte_1 atto di precetto, intimandole il pagamento del residuo credito connesso al mutuo garantito dalla fideiussione;
- in seguito alla notifica del precetto, i convenuti avevano stipulato la donazione impugnata, atto con il quale si era spogliata di Parte_1 tutti gli immobili di sua proprietà. Si costituì nel giudizio la , preliminarmente disconoscendo la firma Pt_1 apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale veniva notificato l'atto di precetto ed eccependo in ogni caso la nullità della clausola della fideiussione che consentiva alla creditrice di agire nei confronti della garante senza dover osservare i termini di cui all'art. 1957 c.c. In particolare, la clausola in questione sarebbe stata conforme al modello predisposto nell'ambito di un'intesa tra banche lesiva della normativa a tutela della concorrenza, con la conseguenza che tanto l'intesa quanto la clausola dovevano intendersi nulle.
pagina 3 di 7 Parte convenuta concluse dunque sostenendo che, stante la nullità della clausola, l'attrice era decaduta dal diritto di ottenere il pagamento da parte del fideiussore. Dichiarata la contumacia di le deduzioni svolte da CP_4
furono tempestivamente avversate dall'attrice Parte_1 CP_1
ad avviso della quale la clausola con la quale la convenuta si era obbligata
[...]
a pagare alla creditrice quanto ad essa spettante “a semplice richiesta scritta” avrebbe qualificato l'obbligazione assunta dalla garante come connessa ad un contratto autonomo di garanzia e non già a una semplice fideiussione, con conseguente inapplicabilità, in ogni caso, dell'art. 1957 c.c. Con sentenza n. 975/2024, pubblicata in data 18.11.2024, il Tribunale di Varese, ritenuta non condivisibile la tesi attorea ora richiamata e rilevata, all'opposto, la nullità della clausola per vessatorietà ai sensi dell'art. 1469 bis, primo e secondo comma, n. 18, c.c., applicabile ratione temporis, rigettò le domande proposte da per intervenuta estinzione, ex art. 1957 c.c., del debito Controparte_1 fideiussorio contratto dalla convenuta . Parte_1
In ragione della difficoltà delle questioni esaminate, il primo Giudice compensò integralmente le spese di lite tra le parti.
* Avverso la summenzionata sentenza ha proposto gravame . Parte_1
Dichiarata la contumacia di e discussa la causa oralmente Controparte_7 innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis cpc, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
* Motivi di appello. L'impugnazione è affidata a un unico motivo di appello, con il quale parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, limitandosi a evocare la “difficoltà delle questione trattate”, senza tuttavia ulteriormente motivare sul punto. Ad avviso di parte appellante, detta statuizione si porrebbe in palese contrasto con il criterio della soccombenza sancito all'art. 91 c.p.c., né soccorrerebbero, nel caso di specie, le ipotesi derogatorie di cui al successivo art. 92 c.p.c., che attribuiscono al giudice la facoltà di disporre la compensazione delle spese di lite, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza o,
pagina 4 di 7 ancora, a esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Invero, nessuna di tali circostanze avrebbe avuto ingresso nel giudizio de quo, come del resto riconosciuto dallo stesso primo Giudice, il quale, pronunciandosi sulla questione relativa alla nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., avrebbe precisato di avvalersi delle conclusioni raggiunte sul punto da un ormai pluridecennale orientamento della giurisprudenza di legittimità, avallato altresì dalle Sezioni Unite delle Suprema Corte.
* L'opinione della Corte. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento. Invero, sebbene il potere di disporre la compensazione delle spese di lite ricada nell'alveo della discrezionalità del giudice, esso non può risolversi in un mero arbitrio e, qualora esercitato, deve essere sorretto da adeguata motivazione, la quale dia conto della ricorrenza, nel caso di specie, di una delle ipotesi derogatorie del principio di soccombenza tipizzate dal legislatore all'art. 92 c.p.c. (cfr., in questo senso, Cass., Sez. un., 30.07.2008, n. 20598). Segnatamente, tale ultima disposizione attribuisce al giudice il potere di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite tra le parti qualora vi sia soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ipotesi alle quali deve aggiungersi, a seguito della sentenza 19.04.2018, n. 77 della Corte Costituzionale, quella relativa alla sussistenza, pur in presenza di soccombenza totale, di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, da ricondursi evidentemente alla ratio della previsione normativa e fermo in ogni caso l'obbligo di adeguata motivazione sul punto (Cass. Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755). Così ricostruito il perimetro applicativo dell'art. 92 c.p.c., appare manifesto che l'ipotesi, peraltro non ulteriormente motivata, di “difficoltà delle questioni trattate”, evocata dal primo Giudice, non valga a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non essendo una simile circostanza contemplata tra le ipotesi derogatorie al principio di soccombenza previste dall'ordinamento. Nel caso di specie, difettano, all'opposto, tutti i presupposti cui l'art. 92 c.p.c. subordina l'attribuzione al giudice del potere di compensazione delle spese di lite: difetta il presupposto della soccombenza reciproca, atteso che l'esito del giudizio di prime cure ha visto la soccombenza totale dell'attrice CP_1 pagina 5 di 7 difetta altresì il presupposto dell'assoluta novità della questione trattata, CP_1 insieme con il presupposto relativo al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate, essendo del resto il primo Giudice a riconoscere di essersi potuto giovare, nel risolvere la controversia de qua, delle “conclusioni raggiunte sul punto dalla Cassazione da svariati decenni e confermate anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte” (cfr. sentenza gravata, p. 8); difettano, infine, i requisiti della gravità e dell'eccezionalità, cui la Corte Costituzionale ha affidato l'ulteriore e residuale ipotesi di compensazione. Alla luce delle ragioni ora esposte, l'appello deve essere accolto, sicché, in parziale riforma della sentenza gravata, deve essere Controparte_1 condannata a rifondere in favore di le spese di lite del primo Parte_1 grado di giudizio, liquidate ex d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo del valore della controversia e dei parametri medi, con una riduzione dell'importo stabilito per la fase decisionale, tenuto conto della preminente oralità della stessa, in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Armando Chirumbolo.
* Preso atto che, con delibera del 23.01.2025, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha ammesso l'appellante al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, vista la soccombenza integrale dell'appellata contumace nel presente grado di giudizio, quest'ultima Controparte_1 deve essere condannata ex art. 133 d.lgs. n. 113 del 2002 al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite del grado di appello, liquidate ex d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della controversia (determinato in ragione dell'ammontare delle spese di lite del primo grado) e all'attività difensiva concretamente espletata, in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. Parte_1
975/2024 così dispone: 1. in parziale riforma della sentenza gravata, condanna alla Controparte_1 rifusione in favore di delle spese di lite del primo grado di Parte_1
pagina 6 di 7 giudizio, liquidate in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Armando Chirumbolo;
2. conferma nel resto la sentenza n. 975/2024 del Tribunale di Varese pubblicata in data 18.11.2024;
3. condanna lla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese Controparte_1 del grado, liquidate in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 24 settembre 2025 La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Margherita Monte
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