TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12139 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 1.5.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10801 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
Parte_1
(CF con sede in Napoli alla Via M Pietravalle (80131), P.IVA_1
in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ads
PEC: telefax: P.IVA_2 Email_1
0815525515), presso cui per legge domicilia, alla via Diaz n. 11.
sentenza proc. n. 10801/22 r.g. pag. 1 ATTORE
E
(C.F./P.Iva ), con sede in Brusciano CP_1 P.IVA_3
(NA) alla Via Camillo Cucca n. 63 in persona del legale rappresentante pro tempore.
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
ha stipulato in data 04/02/2020 con l' con sede Controparte_2
a Brusciano (NA) il contratto prot. n. 891 per lo svolgimento di un viaggio d'istruzione destinato alle classi V della scuola, da svolgersi a
Praga in due periodi: dal 14 al 18 marzo 2020 e e dal 18 al 22 marzo
2020;
come acconto sul corrispettivo del citato contratto l' versava Pt_1
con mandato n. 25 all'agenzia in indirizzo la somma di euro
10.337,50;
a causa dell'insorgere dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19, a seguito dell'emanazione del DPCM del 25.02.2020 (che al punto b) dell'art. 1 recita: “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41,
sentenza proc. n. 10801/22 r.g. pag. 2 comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera”), l'Istituto scolastico comunicava di volersi avvalere del recesso previsto per legge;
l'agenzia offriva un voucher con emissione in data 18 Controparte_1
aprile 2020 (scadenza 18 aprile 2021) del valore di € 10.337,50;
deduceva che, trattandosi di viaggio di istruzione organizzato per alunni che, appartenendo alle classi V della scuola primaria dell'Istituto scolastico odierno attore, al termine dell'anno scolastico
2019/2020 avrebbero concluso il percorso formativo, si trovava nell'impossibilità di usufruire del detto voucher;
Co chiedeva quindi condannarsi l'Agenzia viaggi “ alla CP_1
restituzione in favore del predetto Istituto della somma di € 10.337,50 oltre interessi legali dalla data di prima richiesta di restituzione del
21.4.20 e fino al soddisfo, con vittoria di spese.
Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che quanto dedotto dall'attore è documentalmente provato.
Il recesso dal contratto suddetto è giustificato dalla citata normativa emergenziale.
Tale normativa è stata poi recepita dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 nella quale si è prevista sentenza proc. n. 10801/22 r.g. pag. 3 l'introduzione, a seguito dell'art. 88, di un art. 88 bis, il cui comma 8 così dispone: “8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi,
sentenza proc. n. 10801/22 r.g. pag. 4 visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni”.
Ne consegue che l'emissione di un voucher non è da considerarsi satisfattiva del credito vantato dall'attore.
In conclusione la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.337,50 oltre interessi legali dal
21.4.20, data della costituzione in mora.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 27.4.22, CP_1
così provvede:
1. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.337,50 oltre interessi legali dal 21.4.20;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.387 per onorario ed euro 264 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 22.12.25.
IL GIUDICE
sentenza proc. n. 10801/22 r.g. pag. 5 (dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 10801/22 r.g. pag. 6