Art. 2.
Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 8.950 miliardi di lire, dei quali 1.835 miliardi saranno destinati al rifinanziamento di opere gia' in precedenza programmate, 4.200 miliardi al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti, 250 miliardi agli alloggi di cui al successivo articolo 14, 315 miliardi al completamento del quadruplicamento della linea Roma-Firenze ivi compresa la revisione prezzi, 150 miliardi per le navi traghetto destinate al servizio ferroviario, 2.000 miliardi per il riclassamento e la protezione della sede ferroviaria, 200 miliardi da destinare al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria compresa nei territori dell'Italia meridionale ed insulare di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . (1) ((2)) I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:
a) 750 miliardi di lire per l'anno 1980;
b) 1.300 miliardi di lire per l'anno 1981;
c) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1982;
d) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1983;
e) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1984;
f) 1.650 miliardi di lire per l'anno 1985.
Per il proseguimento del programma di ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503 , nonche' per il rifinanziamento delle forniture in precedenza programmate e le esigenze specifiche di mezzi di trazione connesse all'elettrificazione a corrente monofase 25 kv delle linee ferroviarie dello Stato della rete sarda, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' inoltre autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza del complessivo importo di 3.500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli di bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:
1) 500 miliardi di lire per l'anno 1981;
2) 600 miliardi di lire per l'anno 1982;
3) 700 miliardi di lire per l'anno 1983;
4) 800 miliardi di lire per l'anno 1984;
5) 900 miliardi di lire per l'anno 1985. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 aprile 1983, n. 130 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che: "Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17 , vengono, pertanto, elevati, rispettivamente, da 8.950 a 13.550 miliardi di lire, per gli impianti fissi, e da 3.500 a 5.300 miliardi di lire per il materiale rotabile". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 dicembre 1984, n. 887 , ha disposto (con l'art. 8, comma 17) che: "Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17 , sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile".
Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 8.950 miliardi di lire, dei quali 1.835 miliardi saranno destinati al rifinanziamento di opere gia' in precedenza programmate, 4.200 miliardi al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti, 250 miliardi agli alloggi di cui al successivo articolo 14, 315 miliardi al completamento del quadruplicamento della linea Roma-Firenze ivi compresa la revisione prezzi, 150 miliardi per le navi traghetto destinate al servizio ferroviario, 2.000 miliardi per il riclassamento e la protezione della sede ferroviaria, 200 miliardi da destinare al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria compresa nei territori dell'Italia meridionale ed insulare di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . (1) ((2)) I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:
a) 750 miliardi di lire per l'anno 1980;
b) 1.300 miliardi di lire per l'anno 1981;
c) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1982;
d) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1983;
e) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1984;
f) 1.650 miliardi di lire per l'anno 1985.
Per il proseguimento del programma di ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503 , nonche' per il rifinanziamento delle forniture in precedenza programmate e le esigenze specifiche di mezzi di trazione connesse all'elettrificazione a corrente monofase 25 kv delle linee ferroviarie dello Stato della rete sarda, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' inoltre autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza del complessivo importo di 3.500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli di bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:
1) 500 miliardi di lire per l'anno 1981;
2) 600 miliardi di lire per l'anno 1982;
3) 700 miliardi di lire per l'anno 1983;
4) 800 miliardi di lire per l'anno 1984;
5) 900 miliardi di lire per l'anno 1985. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 aprile 1983, n. 130 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che: "Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17 , vengono, pertanto, elevati, rispettivamente, da 8.950 a 13.550 miliardi di lire, per gli impianti fissi, e da 3.500 a 5.300 miliardi di lire per il materiale rotabile". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 dicembre 1984, n. 887 , ha disposto (con l'art. 8, comma 17) che: "Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17 , sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile".