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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il giudice dott.ssa Federica Girfatti
All'esito della camera di consiglio ha pronunziato ex art. 281 duodecies c.p.c.
e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 06.11.2024 al n. 5537/2024
R.G.,
avente ad oggetto:
azione di nullità/annullamento accordo di negoziazione assistita ex art. 6 legge
2014 n. 132
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1
come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1
difeso come in atti;
RESISTENTE
PM in sede
TERZO CHIAMATO
1 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.06.2025 da intendersi sul punto integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda proposta da parte ricorrente al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 17.12.2024 relativo alla regolamentazione della separazione personale tra i coniugi omologata dalla
Procura in sede. Parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 6 co 1 dlgs
162 del 2014 che prescrive la presenza di almeno due difensori e per avere parte ricorrente sottoscritto un accordo dal contenuto diverso da quello pattuito. Si costituiva in giudizio il resistente il quale contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto, vinte le spese di lite.
Tanto brevemente premesso in fatto, la domanda si è rivelata infondata e non può essere accolta. In effetti le parti e Parte_2 Controparte_1
sono stati difesi da due avvocati, l'avv.to Anna Guastaferro la signora, è
l'avv.to Gennaro Lettieri il resistente, sposati e esercitanti l'attività
professionale in Volla al Viale Vesuvio 37.
ritiene il tribunale che la circostanza in base alla quale i due CP_2
avvocati svolgano l'attività nello stesso stabile non determina automaticamente un conflitto di interessi idoneo a fare ritenere che le parti siano state assistite, in fondo, da un unico legale.
Dagli atti emerge che l'avv.to Lettieri ha costituito una società professionale con l'avv.to Gennaro Lettieri ed con studio principale in Portici Controparte_3
2 al Corso Garibaldi 179. In Volla risulta che l'avv.to Lettieri ha solo uno studio secondario. Inoltre, dalla targa prodotta dal resistente emerge che l'avv.to
Guastaferro esercita l'attività in Volla solo con l'avv.to Antonio Guastaferro.
Non vi è pertanto prova della circostanza che i predetti avv.to Lettieri e
Guastaferro svolgano attività professionale in modo continuativo e non occasionale. Né rileva la circostanza che gli avvocati siano coniugati posto che questi si trovano in regime di separazione dei beni, di talchè non si ravvisa alcun conflitto di interessi tale da fare ritenere violata la ratio della norma di cui all'art. 6 sopra citata che vuole tutelare ciascuna delle parti dell'accordo da una adeguata assistenza tecnica. La domanda di nullità va pertanto rigettata
Circa la domanda di annullamento del contratto per avere sottoscritto la ricorrente, peraltro pare dopo essersene avveduta, accordi diversi da quelli originariamente pattuiti, la stessa è rimasta priva di ogni sostegno probatorio.
Inoltre e ad abundantiam, non si comprende di cosa si dolga la ricorrente e in cosa sia stata pregiudicata dalle pattuizione negoziali, tra l'altro ritenute conformi dal PM, né prova i propri assunti (ossia che i beni immobili sarebbero stati acquistati con proprio denaro) né spiega come ciò avrebbe dovuto incidere su una diversa regolamentazione degli aspetti patrimoniali (peraltro nella negoziazione si prevedono impegni a trasferire) e, quindi, in che modo l'accordo sarebbe pregiudizievole o incongruo nei propri confronti.
Anche la domanda di annullamento va, per tal via rigetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2024 (minimi per la fase di trattazione non essendosi svolta attività istruttoria), della causa dal valore indeterminabile a complessità bassa e dell'assenza di questioni giuridiche di speciale difficoltà.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunziando ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal resistente che liquida in euro 4699,10 per compensi oltre rimborso IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie nella misura del 15%;
Così deciso in data 14.05.2025
Il giudice
Dott.ssa Federica Girfatti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il giudice dott.ssa Federica Girfatti
All'esito della camera di consiglio ha pronunziato ex art. 281 duodecies c.p.c.
e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 06.11.2024 al n. 5537/2024
R.G.,
avente ad oggetto:
azione di nullità/annullamento accordo di negoziazione assistita ex art. 6 legge
2014 n. 132
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1
come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1
difeso come in atti;
RESISTENTE
PM in sede
TERZO CHIAMATO
1 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.06.2025 da intendersi sul punto integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda proposta da parte ricorrente al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o annullamento dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 17.12.2024 relativo alla regolamentazione della separazione personale tra i coniugi omologata dalla
Procura in sede. Parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 6 co 1 dlgs
162 del 2014 che prescrive la presenza di almeno due difensori e per avere parte ricorrente sottoscritto un accordo dal contenuto diverso da quello pattuito. Si costituiva in giudizio il resistente il quale contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto, vinte le spese di lite.
Tanto brevemente premesso in fatto, la domanda si è rivelata infondata e non può essere accolta. In effetti le parti e Parte_2 Controparte_1
sono stati difesi da due avvocati, l'avv.to Anna Guastaferro la signora, è
l'avv.to Gennaro Lettieri il resistente, sposati e esercitanti l'attività
professionale in Volla al Viale Vesuvio 37.
ritiene il tribunale che la circostanza in base alla quale i due CP_2
avvocati svolgano l'attività nello stesso stabile non determina automaticamente un conflitto di interessi idoneo a fare ritenere che le parti siano state assistite, in fondo, da un unico legale.
Dagli atti emerge che l'avv.to Lettieri ha costituito una società professionale con l'avv.to Gennaro Lettieri ed con studio principale in Portici Controparte_3
2 al Corso Garibaldi 179. In Volla risulta che l'avv.to Lettieri ha solo uno studio secondario. Inoltre, dalla targa prodotta dal resistente emerge che l'avv.to
Guastaferro esercita l'attività in Volla solo con l'avv.to Antonio Guastaferro.
Non vi è pertanto prova della circostanza che i predetti avv.to Lettieri e
Guastaferro svolgano attività professionale in modo continuativo e non occasionale. Né rileva la circostanza che gli avvocati siano coniugati posto che questi si trovano in regime di separazione dei beni, di talchè non si ravvisa alcun conflitto di interessi tale da fare ritenere violata la ratio della norma di cui all'art. 6 sopra citata che vuole tutelare ciascuna delle parti dell'accordo da una adeguata assistenza tecnica. La domanda di nullità va pertanto rigettata
Circa la domanda di annullamento del contratto per avere sottoscritto la ricorrente, peraltro pare dopo essersene avveduta, accordi diversi da quelli originariamente pattuiti, la stessa è rimasta priva di ogni sostegno probatorio.
Inoltre e ad abundantiam, non si comprende di cosa si dolga la ricorrente e in cosa sia stata pregiudicata dalle pattuizione negoziali, tra l'altro ritenute conformi dal PM, né prova i propri assunti (ossia che i beni immobili sarebbero stati acquistati con proprio denaro) né spiega come ciò avrebbe dovuto incidere su una diversa regolamentazione degli aspetti patrimoniali (peraltro nella negoziazione si prevedono impegni a trasferire) e, quindi, in che modo l'accordo sarebbe pregiudizievole o incongruo nei propri confronti.
Anche la domanda di annullamento va, per tal via rigetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2024 (minimi per la fase di trattazione non essendosi svolta attività istruttoria), della causa dal valore indeterminabile a complessità bassa e dell'assenza di questioni giuridiche di speciale difficoltà.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunziando ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dal resistente che liquida in euro 4699,10 per compensi oltre rimborso IVA se dovuta, CPA, spese forfettarie nella misura del 15%;
Così deciso in data 14.05.2025
Il giudice
Dott.ssa Federica Girfatti
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