CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4072/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'8.4.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 28.2.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale,
vertente tra:
1
1 in persona del suo legale rapp.te CF TR
, quale incorporante P.IVA_1 Controparte_2
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo di Torre Argentina
n. 11, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
CF CP_3 C.F._1
CF già quali soci di Controparte_4 C.F._2
, società CA dal registro Controparte_5
delle imprese in data 5.11.2020
rappresentati e difesi, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall' Avv. Giovanni Ciano, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo
, elett.te dom.ti Email_1
presso il suo studio in Roma via D. Chelini n. 3
APPELLATI
2 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n.
309/2020 pubblicata il 9.7.2020.
Conclusioni:
l'appellante ha concluso come da memoria conclusionale depositata il 20.03.2025:
“in via preliminare, chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello
Voglia dichiarare la carenza di legittimazione dei sigg.
[...]
e - in qualità di ex soci della società CP_3 Controparte_4
CA - a costituirsi nel Controparte_5
presente giudizio di appello, in assenza di un espresso atto traslativo in loro favore del credito in contestazione. Nel merito, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni come rassegnate con l'atto di citazione in appello notificato in data il
9.7.2020, che di seguito si trascrivono: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, revocare annullare e riformare in parte qua la Sentenza n. 309/2020 del Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione
Civile, depositata in data 9.7.2020, comunicata il 13.7.2020 e non notificata, resa a definizione del giudizio inter partes avente R.G.
n. 206/2016. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello principale: nel merito, rigettare integralmente la domanda di Controparte_5
, o in subordine dei suoi ex soci, ed accogliere la
[...]
domanda dell'appellante formulata in primo grado e che si
3 ripropone nei limiti dei motivi di gravame, e quindi: In via
preliminare di merito: rigettare le domande dell'appellato per decorso del termine decennale di prescrizione, per tutto il periodo anteriore al 29.2.2006 perché non affidato, ex artt. 2935 e 2946
c.c. In ogni caso: i) per il rapporto n. 3133303-3, accertare e dichiarare che la prescrizione del diritto di accertamento e di ripetizione opera per l'intero periodo;
ii) per il rapporto n.
101478-2, accertare e dichiarare che la prescrizione del diritto di accertamento e di ripetizione opera per il periodo
29.8.2005/29.2.2006; iii) per il rapporto n. 3003447-4, accertare
e dichiarare che la prescrizione del diritto di accertamento e di ripetizione opera per il periodo 25.9.1991/29.2.2006; con ogni pronunzia presupposta e conseguente. Nel merito, salvo gravame, rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria delle spese del primo
e del secondo grado, spese generali 15% ed accessori legali”; gli appellati hanno concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.02.2025:
“piaccia all'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via principale e nel merito, per tutti i motivi di cui in premessa, rigettare integralmente
l'appello proposto dalla in persona del Parte_1
4 Legale Rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provato;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 309/2020 pubblicata in data
09/07/2020 dal Tribunale Civile di Rieti, Giudice Dott. Gianluca
Morabito, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 206/2016. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge”.
Svolgimento del Processo
Nel valido contraddittorio delle parti, la società Controparte_5
convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti
[...]
la banca ( d'ora in poi anche: banca) e, TR
premesso che, per quanto ancora rileva ai fini dell'appello: essa aveva stipulato con la banca poi fusa in CP_6 [...]
i seguenti contratti: Controparte_7
conto corrente ordinario n. 101478-2 del 29.8.2005, chiuso il
23.11.2009;
conto corrente ordinario n. 3003447-4 del 25.9.1991, chiuso il
30.9.2009;
conto corrente ordinario n. 3133303-3 del 3.1.1985, chiuso il
31.12.2005;
5 ha lamentato la previsione di interessi usurari;
di commissioni di massimo scoperto;
l'illegittima applicazione di spese ed oneri bancari nel corso dei predetti rapporti negoziali.
Tutto ciò premesso, chiese:
la dichiarazione di nullità, anche parziale, dei contratti e la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 68.946,96, oltre interessi moratori, nonché al risarcimento del danno, con vittoria delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la banca contestò diffusamente la domanda.
La causa fu istruita con c.t.u. contabile.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza impugnata nel presente giudizio,
ha così provveduto, per quanto rileva ai fini dell'appello: ha parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, condividendo l'accertamento del c.t.u., secondo il quale in ciascuno dei tre contratti litigiosi fosse pattuito un affidamento di fatto e ritenendo quindi ripristinatorie e non solutorie le rimesse riferite a tali affidamenti;
ha dichiarato nulla la clausola con la quale erano stati convenuti interessi “uso su piazza”, nei contratti rispettivamente aventi numeri 3003447-4 e 3133303-3;
6 ha rideterminato i rapporti di dare/avere scomputando gli addebiti illegittimi e tenendo conto degli importi non ripetibili perché il relativo diritto si era prescritto.
Ha pertanto accertato, per tutti i tre contratti, la nullità delle clausole disciplinanti interessi anatocistici, convenzionali tramite il rinvio “uso su piazza”, nonché commissioni di massimo scoperto, condannando la banca al pagamento della somma di euro
63.345,92 in favore della società attrice, oltre interessi e spese processuali.
Con la citazione notificata a controparte il 28.7.2020, la banca ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi: violazione degli artt. 1842, 2697, 2935 e 2946 c.c., nonché dell'art. 117 t.u.b.
Erroneamente il Tribunale, accedendo alla c.t.u., aveva ritenuto in parte ripristinatorie alcune rimesse eseguite sui conti correnti,
ritenendo che essi contenessero anche la disciplina di fidi di fatto, pur in assenza dell'espressa pattuizione dell'apertura di credito, desunte:
quanto al conto corrente n. 101478-2, dalla distinzione nei primi “ scalari” tra fido ordinario e scoperto, che consentiva di desumere l'affidamento per euro 230.000;
7 quanto al conto corrente n. 3133303-3 dall'avvenuto l'affidamento per euro 75.439; quanto al conto corrente n. 3133303-3 dall'avvenuto l'affidamento per euro 75.439; viceversa, l'affidamento bancario poteva ritenersi provato unicamente in presenza di contratto avente forma scritta, senza possibilità di desumerlo da indiretti elementi di prova, cosicchè non potevano configurarsi rimesse ripristinatorie, né interessi calcolati al tasso sostitutivo, bensì unicamente quelli pattuiti nel conto corrente;
violazione degli artt. 2935, 2946 e 2697 c.c., in quanto il Tribunale, pur avendo accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, tuttavia l'aveva in diritto respinta, costringendo pertanto la banca a dover proporre specifico motivo di appello;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in quanto la sentenza, nel condividere la c.t.u., aveva deciso sulla base di estratti conto parziali ed illeggibili, nonché di “ scalari” manchevoli di alcuni periodi, specificamente indicati in appello,
nonostante parte attrice fosse onerata della loro produzione integrale.
Concluse pertanto come in epigrafe.
8 Si sono costituiti in appello i signori ed CP_3 CP_4
quali soci della società originaria attrice, CA dal
[...]
registro imprese in data 5.11.2020, contestando l'appello con argomentazioni adesive alla sentenza impugnata e concludendo, da ultimo, come in epigrafe.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
28.2.2025.
È stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Pregiudizialmente, l'appellante, in memoria conclusionale, ha eccepito la carenza di legittimazione dei sig.ri e , soci CP_3 CP_4
della CA . Controparte_5
L'eccezione, attinente a questione inerente alla legittimazione ad agire o a contraddire ed in quanto tale rilevabile anche d'ufficio, è
infondata.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso in cui, a causa già iniziata, intervenga la cancellazione della società parte in giudizio dal registro delle imprese, ha affermato il principio per cui
9 nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex 110 c.p.c., ai soci (Cass. S.U.
6070/2013; nello stesso senso, cfr. Cass. del 2021 n. 5605).
Nel caso di specie, la cancellazione della società dal registro delle imprese è avvenuta in data 5.11.2020, e dunque in un momento successivo all'instaurazione del giudizio di appello, avvenuta il
28.07.2020, il principio pronunciato dalla S.C. deve ritenersi pienamente applicabile;
di conseguenza, gli odierni appellati sono legittimati passivi.
2.Il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui, con riferimento al rapporto n. 101478-2, aperto in data 5.8.2005 (cfr. il contratto in atti) ha ritenuto esistente un'apertura di credito, nella forma del c.d.
“ fido di fatto”, sebbene in mancanza di forma scritta, è infondato.
2.1.Il fido di fatto è un'apertura di credito non pattuita per iscritto,
ma comunque convenuta tra le parti, anche per fatti concludenti;
non è invece ravvisabile quando gli sconfinamenti siano avvenuti per “ mera tolleranza”: cfr. Cass. del 2022 n. 19844.
Se l'apertura di credito sia accertata, è accertata anche la misura dell'affidamento ( così la giurisprudenza ora citata).
10 L'onere della sua prova spetta al correntista, ma il Giudice è tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un siffatto contratto.
Più specificamente la S.C. (cfr. Cass. n. 5364/2024), pur ribadendo la necessità della forma scritta per le aperture di credito, ha altresì valorizzato l'art. 117 II comma t.u.b., laddove dispone che il
C.I.C.R. possa prevedere, “ per motivate ragioni tecniche”, la stipula di contratti non in forma scritta, soprattutto quando essi si riferiscano ad operazioni e servizi già convenuti per iscritto.
Ha quindi concluso che fosse disciplinata, in tale cornice, un'attenuazione del principio della forma scritta ed ha ritenuto che da vari indici rivelatori ( in quella fattispecie consistite in una serie di previsioni contrattuali nel caso di “ scoperto”, pur in assenza dell'indicazione dell'importo affidato) il Giudice può trarre la conclusione che un affidamento sia intercorso tra le parti.
Nel caso di specie, la ha concesso credito alla correntista, al CP_8
di fuori ed indipendentemente dalla stipula di alcuna apertura di credito per iscritto, che pertanto nessuna delle parti avrebbe potuto produrre.
La sola previsione, nel conto corrente, del tasso di interesse per sconfinamento non è stata accompagnata dalla previsione tra le parti dell'ammontare della somma che la banca avrebbe messo a disposizione, ex artt. 1842 sgg. c.c. Quindi, non può ritenersi
11 pattuita un'apertura di credito, a condizioni redatte per iscritto ed ai tassi contenuti nel contratto di conto corrente. Anche la giurisprudenza la quale ha ritenuto ammissibile la pattuizione dell'apertura di credito all'interno del contratto di conto corrente ( cfr. Cass. n. 2463 del 29.01.2019), ha ribadito che perlomeno quest'ultimo dovesse essere stipulato per iscritto, senza tuttavia aver mai ritenuto che potessero essere derogate, in tal caso, le norme civilistiche. In particolare, anche nel caso di apertura di credito contenuta in un conto corrente, ex artt. 117 primo e quarto comma T.U.B. in relazione all'art. 117 II comma T.U.B., in ossequio alla delibera CICR del 4.3.2003, il cliente deve conoscere e convenire sull'importo messo a disposizione;
quindi, laddove è previsto, come nella specie, un dato tasso di interesse nel caso di sconfinamento, se autorizzato, il cliente deve essere messo in condizione di autorizzare lo sconfinamento, sino ad una data misura e solo in tal caso il tasso così convenuto può trovare applicazione.
2.2.Sulla scorta di quanto sopra riportato, deve ritenersi, invece, che nel caso oggetto di causa il rapporto di apertura di credito in conto corrente sia iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sull'ammontare della somma che la banca aveva messo a disposizione.
12 Che nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad un fido di fatto e non ad un mero “scoperto” di conto corrente avvenuto per mera tolleranza, si desume da molteplici indici: sin dai primi riassunti “scalari” si trae l'affidamento per euro
230.000, individuabile nella distinzione tra “fido ord” e “ scoperto”; dal prospetto relativo ad presso la centrale rischi, prodotto CP_5
dalla medesima società ed inerente alle segnalazioni eseguite proprio dalla banca ( nella sua originaria denominazione, ) CP_6
emerge l'esistenza di importi “ accordati”, tra cui anche l'importo di euro 230.000 ( all. 12 alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c.
depositata il 23.1.2017).
2.3.Qualora, come nel caso di specie, ci si trovi in assenza di prova scritta in ordine all'accettazione da parte del correntista dei tassi di interesse ultra legali applicati in costanza di affidamento ed in ragione della apertura di credito concessa, gli interessi applicati devono essere sostituiti con quelli legali, ex art. 117 T.U.B.
Quindi, del tutto correttamente il c.t.u. ha sostituito al tasso di interesse passivo previsto dal contratto di conto corrente 101478-
2, il tasso sostitutivo ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993.
Analoghe considerazioni vanno svolte anche per gli altri conti litigiosi, dovendosi così condividere le osservazioni del primo
13 Giudice anche in relazione alle ritenute aperture di credito “ di fatto”, inerenti ai restanti due contratti litigiosi, in narrativa riassunti, in quanto dai documenti contabili prodotti in atti è stato possibile risalire all'importo affidato quale in concreto messo a disposizione dalla banca in ciascuno dei conti.
3.Il secondo motivo d'appello, con cui viene censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha stabilito che, in caso di formulazione generica dell'eccezione di prescrizione, il giudice non può individuare d'ufficio i versamenti solutori, è infondato.
Il Tribunale, nella prima parte della sentenza, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la prescrizione, nel caso di conti affidati, decorre dalla loro rispettiva chiusura, perché i singoli versamenti non hanno natura di adempimento, di pagamento, ma di ripristino della provvista,
riportandosi di seguito alla c.t.u., che aveva ricostruito i rapporti di dare/avere sulla base della natura affidata dei tre conti litigiosi.
Il primo Giudice, in tale passaggio motivazionale, ha in concreto stabilito l'irripetibilità degli importi risalenti al periodo antecedente al 28.02.2006, cioè al decennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo del giudizio e corrisposti dalla correntista a titolo di interessi debitori extra fido e commissioni di massimo scoperto extra-fido per intervenuta prescrizione.
14 In tal modo il Tribunale, ha accolto l'eccezione di prescrizione,
come ammesso dalla stessa banca, senza onerarla di provare le singole rimesse solutorie, per quanto attiene ai pagamenti di natura solutoria eseguiti anteriormente al decennio dalla citazione;
l'eccezione non può accogliersi quanto alle rimesse ripristinatorie, alla luce delle ritenute aperture di credito “di fatto” già su esaminate.
4.Il terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, laddove ha condiviso le risultanze della c.t.u., nonostante questa si fosse basata su estratti conto in parte illeggibili, parziali, nonché su “scalari” anch'essi parziali, è infondato.
A tal proposito, infatti, occorre ricordare che il c.t.u. ha espressamente qualificato i documenti depositati quali idonei a rispondere ai quesiti allo stesso posti;
solo in relazione al quesito sub) 2, egli ha evidenziato l'illeggibilità di alcuni estratti conto;
tuttavia, nonostante ciò, ha ritenuto comunque possibile procedere ai ricalcoli tramite i riassunti scalari prodotti (pag. 15 della prima c.t.u.).
Peraltro, la giurisprudenza più recente, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ritiene che sia necessario, al fine
15 dell'accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito, che l'attrice depositi tutti gli estratti conto.
Infatti, la Suprema Corte dal 2018 ha mutato il proprio orientamento in tema di prova dei rapporti di dare/avere originati da contratti bancari, non solo distinguendo l'onere probatorio spettante rispettivamente alla banca ed al correntista, ma anche non escludendo che, a date condizioni, anche estratti conto o scalari parziali possano condurre ad accertare i rapporti di dare/avere,
quando ne sia possibile il raccordo.
Brevemente, si è infatti osservato ( Cass. del 2019 n. 11543) che:
quando ad agire è il correntista, possono utilizzarsi prove che consentano di provare il saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti estratti conto e che, per il periodo non documentato, consentano di stabilire che il debito sia inesistente o inferiore a quello risultante dai primi estratti documentati o che nello stesso periodo sia maturato un credito;
“diversamente, “ si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”; nel caso di domande contrapposte della banca e del correntista ed in presenza di estratti conto parziali, il primo dei quali esponga il saldo iniziale a debito del cliente, può procedersi al calcolo del dare/avere ricorrendo al principio del c.d. “saldo zero” solo quando
16 manchino elementi che consentano di ricostruire il saldo nel periodo non documentato o allegazioni che consentano di ritenere pacifico un dato credito o debito nel periodo non documentato (
Cass. del 2020 n. 23852 e successive conformi, sino a Cass. del
2024 n. 11735);
“in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante
a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto,
con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi
17 documentazione riguardante uno o più periodi intermedi,
azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:
b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei
periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non
18 dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente
documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo: Cass. del 2024 n.
1763.
Ne deriva che, da un canto, il Giudice di merito non potrà
respingere la domanda sol perché ci si trovi in presenza di produzioni parziali di estratti conto;
d'altro canto, in appello l'appellante non può dolersi genericamente di ciò, ma è tenuto a prendere specifica posizione in ordine alla corretta o meno ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti operata dal primo Giudice, avuto riguardo ai principi giurisprudenziali ora richiamati;
circostanza che nella specie è mancata.
Conclusivamente, l'appello è infondato e va respinto.
5.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
19 Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata nei confronti dei sig.ri ed CP_3 [...]
nella qualità in epigrafe indicata: CP_4
respinge l'appello; conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore solidale degli appellati,
liquidate in euro 10.000 per onorari oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 08.04.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
20 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 4072/2020, riservata in decisione all'udienza collegiale dell'8.4.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 28.2.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale,
vertente tra:
1
1 in persona del suo legale rapp.te CF TR
, quale incorporante P.IVA_1 Controparte_2
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo di Torre Argentina
n. 11, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
CF CP_3 C.F._1
CF già quali soci di Controparte_4 C.F._2
, società CA dal registro Controparte_5
delle imprese in data 5.11.2020
rappresentati e difesi, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall' Avv. Giovanni Ciano, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo
, elett.te dom.ti Email_1
presso il suo studio in Roma via D. Chelini n. 3
APPELLATI
2 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n.
309/2020 pubblicata il 9.7.2020.
Conclusioni:
l'appellante ha concluso come da memoria conclusionale depositata il 20.03.2025:
“in via preliminare, chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello
Voglia dichiarare la carenza di legittimazione dei sigg.
[...]
e - in qualità di ex soci della società CP_3 Controparte_4
CA - a costituirsi nel Controparte_5
presente giudizio di appello, in assenza di un espresso atto traslativo in loro favore del credito in contestazione. Nel merito, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni come rassegnate con l'atto di citazione in appello notificato in data il
9.7.2020, che di seguito si trascrivono: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, revocare annullare e riformare in parte qua la Sentenza n. 309/2020 del Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione
Civile, depositata in data 9.7.2020, comunicata il 13.7.2020 e non notificata, resa a definizione del giudizio inter partes avente R.G.
n. 206/2016. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello principale: nel merito, rigettare integralmente la domanda di Controparte_5
, o in subordine dei suoi ex soci, ed accogliere la
[...]
domanda dell'appellante formulata in primo grado e che si
3 ripropone nei limiti dei motivi di gravame, e quindi: In via
preliminare di merito: rigettare le domande dell'appellato per decorso del termine decennale di prescrizione, per tutto il periodo anteriore al 29.2.2006 perché non affidato, ex artt. 2935 e 2946
c.c. In ogni caso: i) per il rapporto n. 3133303-3, accertare e dichiarare che la prescrizione del diritto di accertamento e di ripetizione opera per l'intero periodo;
ii) per il rapporto n.
101478-2, accertare e dichiarare che la prescrizione del diritto di accertamento e di ripetizione opera per il periodo
29.8.2005/29.2.2006; iii) per il rapporto n. 3003447-4, accertare
e dichiarare che la prescrizione del diritto di accertamento e di ripetizione opera per il periodo 25.9.1991/29.2.2006; con ogni pronunzia presupposta e conseguente. Nel merito, salvo gravame, rigettare tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria delle spese del primo
e del secondo grado, spese generali 15% ed accessori legali”; gli appellati hanno concluso come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.02.2025:
“piaccia all'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via principale e nel merito, per tutti i motivi di cui in premessa, rigettare integralmente
l'appello proposto dalla in persona del Parte_1
4 Legale Rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provato;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 309/2020 pubblicata in data
09/07/2020 dal Tribunale Civile di Rieti, Giudice Dott. Gianluca
Morabito, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 206/2016. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge”.
Svolgimento del Processo
Nel valido contraddittorio delle parti, la società Controparte_5
convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti
[...]
la banca ( d'ora in poi anche: banca) e, TR
premesso che, per quanto ancora rileva ai fini dell'appello: essa aveva stipulato con la banca poi fusa in CP_6 [...]
i seguenti contratti: Controparte_7
conto corrente ordinario n. 101478-2 del 29.8.2005, chiuso il
23.11.2009;
conto corrente ordinario n. 3003447-4 del 25.9.1991, chiuso il
30.9.2009;
conto corrente ordinario n. 3133303-3 del 3.1.1985, chiuso il
31.12.2005;
5 ha lamentato la previsione di interessi usurari;
di commissioni di massimo scoperto;
l'illegittima applicazione di spese ed oneri bancari nel corso dei predetti rapporti negoziali.
Tutto ciò premesso, chiese:
la dichiarazione di nullità, anche parziale, dei contratti e la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di euro 68.946,96, oltre interessi moratori, nonché al risarcimento del danno, con vittoria delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la banca contestò diffusamente la domanda.
La causa fu istruita con c.t.u. contabile.
Il Tribunale di Rieti, con sentenza impugnata nel presente giudizio,
ha così provveduto, per quanto rileva ai fini dell'appello: ha parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, condividendo l'accertamento del c.t.u., secondo il quale in ciascuno dei tre contratti litigiosi fosse pattuito un affidamento di fatto e ritenendo quindi ripristinatorie e non solutorie le rimesse riferite a tali affidamenti;
ha dichiarato nulla la clausola con la quale erano stati convenuti interessi “uso su piazza”, nei contratti rispettivamente aventi numeri 3003447-4 e 3133303-3;
6 ha rideterminato i rapporti di dare/avere scomputando gli addebiti illegittimi e tenendo conto degli importi non ripetibili perché il relativo diritto si era prescritto.
Ha pertanto accertato, per tutti i tre contratti, la nullità delle clausole disciplinanti interessi anatocistici, convenzionali tramite il rinvio “uso su piazza”, nonché commissioni di massimo scoperto, condannando la banca al pagamento della somma di euro
63.345,92 in favore della società attrice, oltre interessi e spese processuali.
Con la citazione notificata a controparte il 28.7.2020, la banca ha proposto appello avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi: violazione degli artt. 1842, 2697, 2935 e 2946 c.c., nonché dell'art. 117 t.u.b.
Erroneamente il Tribunale, accedendo alla c.t.u., aveva ritenuto in parte ripristinatorie alcune rimesse eseguite sui conti correnti,
ritenendo che essi contenessero anche la disciplina di fidi di fatto, pur in assenza dell'espressa pattuizione dell'apertura di credito, desunte:
quanto al conto corrente n. 101478-2, dalla distinzione nei primi “ scalari” tra fido ordinario e scoperto, che consentiva di desumere l'affidamento per euro 230.000;
7 quanto al conto corrente n. 3133303-3 dall'avvenuto l'affidamento per euro 75.439; quanto al conto corrente n. 3133303-3 dall'avvenuto l'affidamento per euro 75.439; viceversa, l'affidamento bancario poteva ritenersi provato unicamente in presenza di contratto avente forma scritta, senza possibilità di desumerlo da indiretti elementi di prova, cosicchè non potevano configurarsi rimesse ripristinatorie, né interessi calcolati al tasso sostitutivo, bensì unicamente quelli pattuiti nel conto corrente;
violazione degli artt. 2935, 2946 e 2697 c.c., in quanto il Tribunale, pur avendo accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, tuttavia l'aveva in diritto respinta, costringendo pertanto la banca a dover proporre specifico motivo di appello;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., in quanto la sentenza, nel condividere la c.t.u., aveva deciso sulla base di estratti conto parziali ed illeggibili, nonché di “ scalari” manchevoli di alcuni periodi, specificamente indicati in appello,
nonostante parte attrice fosse onerata della loro produzione integrale.
Concluse pertanto come in epigrafe.
8 Si sono costituiti in appello i signori ed CP_3 CP_4
quali soci della società originaria attrice, CA dal
[...]
registro imprese in data 5.11.2020, contestando l'appello con argomentazioni adesive alla sentenza impugnata e concludendo, da ultimo, come in epigrafe.
Fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c., essa è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti ex art. 127 ter c.p.c. come da decreto di questa Corte del
28.2.2025.
È stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
1.Pregiudizialmente, l'appellante, in memoria conclusionale, ha eccepito la carenza di legittimazione dei sig.ri e , soci CP_3 CP_4
della CA . Controparte_5
L'eccezione, attinente a questione inerente alla legittimazione ad agire o a contraddire ed in quanto tale rilevabile anche d'ufficio, è
infondata.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso in cui, a causa già iniziata, intervenga la cancellazione della società parte in giudizio dal registro delle imprese, ha affermato il principio per cui
9 nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex 110 c.p.c., ai soci (Cass. S.U.
6070/2013; nello stesso senso, cfr. Cass. del 2021 n. 5605).
Nel caso di specie, la cancellazione della società dal registro delle imprese è avvenuta in data 5.11.2020, e dunque in un momento successivo all'instaurazione del giudizio di appello, avvenuta il
28.07.2020, il principio pronunciato dalla S.C. deve ritenersi pienamente applicabile;
di conseguenza, gli odierni appellati sono legittimati passivi.
2.Il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui, con riferimento al rapporto n. 101478-2, aperto in data 5.8.2005 (cfr. il contratto in atti) ha ritenuto esistente un'apertura di credito, nella forma del c.d.
“ fido di fatto”, sebbene in mancanza di forma scritta, è infondato.
2.1.Il fido di fatto è un'apertura di credito non pattuita per iscritto,
ma comunque convenuta tra le parti, anche per fatti concludenti;
non è invece ravvisabile quando gli sconfinamenti siano avvenuti per “ mera tolleranza”: cfr. Cass. del 2022 n. 19844.
Se l'apertura di credito sia accertata, è accertata anche la misura dell'affidamento ( così la giurisprudenza ora citata).
10 L'onere della sua prova spetta al correntista, ma il Giudice è tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un siffatto contratto.
Più specificamente la S.C. (cfr. Cass. n. 5364/2024), pur ribadendo la necessità della forma scritta per le aperture di credito, ha altresì valorizzato l'art. 117 II comma t.u.b., laddove dispone che il
C.I.C.R. possa prevedere, “ per motivate ragioni tecniche”, la stipula di contratti non in forma scritta, soprattutto quando essi si riferiscano ad operazioni e servizi già convenuti per iscritto.
Ha quindi concluso che fosse disciplinata, in tale cornice, un'attenuazione del principio della forma scritta ed ha ritenuto che da vari indici rivelatori ( in quella fattispecie consistite in una serie di previsioni contrattuali nel caso di “ scoperto”, pur in assenza dell'indicazione dell'importo affidato) il Giudice può trarre la conclusione che un affidamento sia intercorso tra le parti.
Nel caso di specie, la ha concesso credito alla correntista, al CP_8
di fuori ed indipendentemente dalla stipula di alcuna apertura di credito per iscritto, che pertanto nessuna delle parti avrebbe potuto produrre.
La sola previsione, nel conto corrente, del tasso di interesse per sconfinamento non è stata accompagnata dalla previsione tra le parti dell'ammontare della somma che la banca avrebbe messo a disposizione, ex artt. 1842 sgg. c.c. Quindi, non può ritenersi
11 pattuita un'apertura di credito, a condizioni redatte per iscritto ed ai tassi contenuti nel contratto di conto corrente. Anche la giurisprudenza la quale ha ritenuto ammissibile la pattuizione dell'apertura di credito all'interno del contratto di conto corrente ( cfr. Cass. n. 2463 del 29.01.2019), ha ribadito che perlomeno quest'ultimo dovesse essere stipulato per iscritto, senza tuttavia aver mai ritenuto che potessero essere derogate, in tal caso, le norme civilistiche. In particolare, anche nel caso di apertura di credito contenuta in un conto corrente, ex artt. 117 primo e quarto comma T.U.B. in relazione all'art. 117 II comma T.U.B., in ossequio alla delibera CICR del 4.3.2003, il cliente deve conoscere e convenire sull'importo messo a disposizione;
quindi, laddove è previsto, come nella specie, un dato tasso di interesse nel caso di sconfinamento, se autorizzato, il cliente deve essere messo in condizione di autorizzare lo sconfinamento, sino ad una data misura e solo in tal caso il tasso così convenuto può trovare applicazione.
2.2.Sulla scorta di quanto sopra riportato, deve ritenersi, invece, che nel caso oggetto di causa il rapporto di apertura di credito in conto corrente sia iniziato e proseguito in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sull'ammontare della somma che la banca aveva messo a disposizione.
12 Che nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad un fido di fatto e non ad un mero “scoperto” di conto corrente avvenuto per mera tolleranza, si desume da molteplici indici: sin dai primi riassunti “scalari” si trae l'affidamento per euro
230.000, individuabile nella distinzione tra “fido ord” e “ scoperto”; dal prospetto relativo ad presso la centrale rischi, prodotto CP_5
dalla medesima società ed inerente alle segnalazioni eseguite proprio dalla banca ( nella sua originaria denominazione, ) CP_6
emerge l'esistenza di importi “ accordati”, tra cui anche l'importo di euro 230.000 ( all. 12 alla memoria di replica ex art. 183 c.p.c.
depositata il 23.1.2017).
2.3.Qualora, come nel caso di specie, ci si trovi in assenza di prova scritta in ordine all'accettazione da parte del correntista dei tassi di interesse ultra legali applicati in costanza di affidamento ed in ragione della apertura di credito concessa, gli interessi applicati devono essere sostituiti con quelli legali, ex art. 117 T.U.B.
Quindi, del tutto correttamente il c.t.u. ha sostituito al tasso di interesse passivo previsto dal contratto di conto corrente 101478-
2, il tasso sostitutivo ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993.
Analoghe considerazioni vanno svolte anche per gli altri conti litigiosi, dovendosi così condividere le osservazioni del primo
13 Giudice anche in relazione alle ritenute aperture di credito “ di fatto”, inerenti ai restanti due contratti litigiosi, in narrativa riassunti, in quanto dai documenti contabili prodotti in atti è stato possibile risalire all'importo affidato quale in concreto messo a disposizione dalla banca in ciascuno dei conti.
3.Il secondo motivo d'appello, con cui viene censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha stabilito che, in caso di formulazione generica dell'eccezione di prescrizione, il giudice non può individuare d'ufficio i versamenti solutori, è infondato.
Il Tribunale, nella prima parte della sentenza, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la prescrizione, nel caso di conti affidati, decorre dalla loro rispettiva chiusura, perché i singoli versamenti non hanno natura di adempimento, di pagamento, ma di ripristino della provvista,
riportandosi di seguito alla c.t.u., che aveva ricostruito i rapporti di dare/avere sulla base della natura affidata dei tre conti litigiosi.
Il primo Giudice, in tale passaggio motivazionale, ha in concreto stabilito l'irripetibilità degli importi risalenti al periodo antecedente al 28.02.2006, cioè al decennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo del giudizio e corrisposti dalla correntista a titolo di interessi debitori extra fido e commissioni di massimo scoperto extra-fido per intervenuta prescrizione.
14 In tal modo il Tribunale, ha accolto l'eccezione di prescrizione,
come ammesso dalla stessa banca, senza onerarla di provare le singole rimesse solutorie, per quanto attiene ai pagamenti di natura solutoria eseguiti anteriormente al decennio dalla citazione;
l'eccezione non può accogliersi quanto alle rimesse ripristinatorie, alla luce delle ritenute aperture di credito “di fatto” già su esaminate.
4.Il terzo motivo d'appello, con il quale l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, laddove ha condiviso le risultanze della c.t.u., nonostante questa si fosse basata su estratti conto in parte illeggibili, parziali, nonché su “scalari” anch'essi parziali, è infondato.
A tal proposito, infatti, occorre ricordare che il c.t.u. ha espressamente qualificato i documenti depositati quali idonei a rispondere ai quesiti allo stesso posti;
solo in relazione al quesito sub) 2, egli ha evidenziato l'illeggibilità di alcuni estratti conto;
tuttavia, nonostante ciò, ha ritenuto comunque possibile procedere ai ricalcoli tramite i riassunti scalari prodotti (pag. 15 della prima c.t.u.).
Peraltro, la giurisprudenza più recente, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ritiene che sia necessario, al fine
15 dell'accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito, che l'attrice depositi tutti gli estratti conto.
Infatti, la Suprema Corte dal 2018 ha mutato il proprio orientamento in tema di prova dei rapporti di dare/avere originati da contratti bancari, non solo distinguendo l'onere probatorio spettante rispettivamente alla banca ed al correntista, ma anche non escludendo che, a date condizioni, anche estratti conto o scalari parziali possano condurre ad accertare i rapporti di dare/avere,
quando ne sia possibile il raccordo.
Brevemente, si è infatti osservato ( Cass. del 2019 n. 11543) che:
quando ad agire è il correntista, possono utilizzarsi prove che consentano di provare il saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti estratti conto e che, per il periodo non documentato, consentano di stabilire che il debito sia inesistente o inferiore a quello risultante dai primi estratti documentati o che nello stesso periodo sia maturato un credito;
“diversamente, “ si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”; nel caso di domande contrapposte della banca e del correntista ed in presenza di estratti conto parziali, il primo dei quali esponga il saldo iniziale a debito del cliente, può procedersi al calcolo del dare/avere ricorrendo al principio del c.d. “saldo zero” solo quando
16 manchino elementi che consentano di ricostruire il saldo nel periodo non documentato o allegazioni che consentano di ritenere pacifico un dato credito o debito nel periodo non documentato (
Cass. del 2020 n. 23852 e successive conformi, sino a Cass. del
2024 n. 11735);
“in tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante
a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto,
con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi
17 documentazione riguardante uno o più periodi intermedi,
azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:
b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei
periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non
18 dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente
documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo: Cass. del 2024 n.
1763.
Ne deriva che, da un canto, il Giudice di merito non potrà
respingere la domanda sol perché ci si trovi in presenza di produzioni parziali di estratti conto;
d'altro canto, in appello l'appellante non può dolersi genericamente di ciò, ma è tenuto a prendere specifica posizione in ordine alla corretta o meno ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti operata dal primo Giudice, avuto riguardo ai principi giurisprudenziali ora richiamati;
circostanza che nella specie è mancata.
Conclusivamente, l'appello è infondato e va respinto.
5.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
19 Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G, se dovuto ( Cass. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
in epigrafe indicata nei confronti dei sig.ri ed CP_3 [...]
nella qualità in epigrafe indicata: CP_4
respinge l'appello; conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore solidale degli appellati,
liquidate in euro 10.000 per onorari oltre spese generali;
dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Roma, 08.04.2025.
Il Presidente Relatore
Gianna Maria Zannella
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