Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13573
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Sentenza 3 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XIII Civile, in persona del giudice monocratico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un soggetto fisico, attore, nei confronti di una compagnia assicurativa, convenuta, e di un altro soggetto fisico, anch'egli convenuto, dichiarato contumace. L'attore ha convenuto in giudizio i convenuti esponendo che, mentre percorreva in motociclo la via Tuscolana, era stato investito da un'autovettura Smart condotta dal convenuto persona fisica, il quale, senza segnalazione, aveva effettuato una manovra di svolta a destra immettendosi in viale Giulio Agricola, tagliandogli la strada. A seguito dell'incidente, l'attore lamentava danni materiali al mezzo e danni alla persona, per i quali la compagnia assicurativa aveva corrisposto acconti, ritenuti insufficienti e non giustificati nel loro ammontare, in particolare per l'applicazione di un concorso di colpa del 50%. L'attore chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni subiti e subendi, quantificati in € 166.905,22 per danni alla persona e € 2.896,17 per danni patrimoniali al motociclo, detratti gli acconti ricevuti, o in subordine, nella somma ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU. La compagnia assicurativa convenuta contestava la dinamica del sinistro, invocando l'applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c. e la sussistenza di un concorso di colpa, ritenendo le pretese attoree eccessive e prive di riscontro probatorio, e concludendo per il rigetto della domanda o, in subordine, per la liquidazione del danno nella sua effettiva entità, tenuto conto delle somme già corrisposte.

Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Smart nella causazione del sinistro, ritenendo provata la manovra imprudente di spostamento a destra in prossimità dell'intersezione, che aveva tagliato la strada al motociclo sopraggiungente, rendendo inevitabile l'urto. La ricostruzione è stata ritenuta non contraddetta dalle dichiarazioni testimoniali, giudicate imprecise, generiche, contraddittorie con le risultanze oggettive e, soprattutto, inattendibili, dato che gli agenti intervenuti non avevano reperito testimoni oculari e il convenuto non aveva menzionato la loro presenza. Pertanto, il Tribunale ha condannato in solido il conducente del veicolo Smart e la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni occorsi all'attore. Per quanto concerne il danno alla persona, le risultanze della documentazione medica e della relazione di parte attrice divergevano da quelle del fiduciario della compagnia assicurativa, e le consulenze di parte erano reciprocamente contestate. Di conseguenza, il Tribunale ha disposto l'espletamento di una CTU medico-legale per la quantificazione del danno alla persona, rinviando la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva e provvedendo con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13573
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 13573
    Data del deposito : 3 ottobre 2025

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