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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13573 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 6475/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 6475/2021 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SA), località Fratta 42, rappresentato e difeso dall'avv. Loreto Zozzaro del
Foto di NE (C.F. , presso il cui studio in C.F._2
NO (SA) alla via Diaz snc. elegge domicilio come da procura rilasciata su foglio separato da intendersi materialmente congiunto all'atto introduttivo;
- Attore - nei confronti di corrente in Bologna, Via Controparte_1
Stalingrado, 45, P. IVA , in persona del legale rapresentante P.IVA_1
pro tempore, giusta procura speciale del 26.05.20 in autentica Notaio di Bologna, ai nn. 93925/10524 di rep/racc, Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma al Piazzale delle Belle Arti 3, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Scalise (cod. fisc. ), dal C.F._3
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su separato atto, PEC: Email_1
- Convenuta-
Nonché
, contumace - Convenuto - CP_2
***
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale;
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.5.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
e CP_2
Esponeva l'attore che la sera del 19.7.2019, mentre a bordo del suo scooter
Honda SH 300 tg. DN73918 percorreva, sulla corsia di destra a margine della carreggiata, la via Tuscolana in direzione Cinecittà, era affiancato sulla propria sinistra dalla vettura Smart tg. EC701VF, condotta da CP_2
il quale, giunto all'incrocio con viale Giulio Agricola, nonostante si
[...]
trovasse sulla corsia di sinistra rispetto a quella da lui impegnata, senza azionare alcun indicatore di direzione, svoltava improvvisamente a destra per immettersi su viale Giulio Agricola, tagliandogli la strada ed investendolo, senza che egli potesse far nulla per arrestare la propria corsa stante l'imprevedibilità della manovra;
- a seguito della caduta, riportava danni materiali al mezzo nonché danni alla persona, tanto che veniva trasportato a mezzo di autoambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata per le cure necessarie;
- la corrispondeva a titolo di offerta risarcitoria per le lesioni, CP_1
soltanto in data 6.3.2020, l'importo di € 15.000,00, applicando un concorso di colpa del 50%;
- ritenuta insufficiente la somma e non giustificata l'attribuzione di responsabilità concorsuale, l'offerta era accettata dal soltanto come Pt_1
acconto sul maggior avere;
- la compagnia offriva altresì, il 20.11.2019, per il danno al mezzo, l'importo di € 1.100,00, anch'esso accettato a titolo di acconto perché ritenuto non congruo in relazione al danno effettivamente subìto, peraltro decurtato in forza dell'asserito concorso di colpa;
- a nulla valevano le ulteriori richieste di risarcimento danni.
Così concludeva l'attore:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione: nel merito: accertare e dichiarare, per tutto quanto narrato in premessa, la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro accaduto il 19.7.2019 in Roma alla via Tuscolana intersezione con viale Giulio Agricola, a carico del sig. quale conducente dell'autovettura Smart tg. CP_2
EC701VF e per l'effetto, condannare lo stesso in solido con la
[...]
in persona del legale rappr. P.t., quale compagnia obbligata ai CP_3
fini della R.C.A., al risarcimento integrale di tutti i danni subiti e subendi dal sig. da liquidarsi nella somma di € 166.905,22 per danni Parte_1
alla persona da cui deve essere detratto l'acconto di € 15.000,00, ed € 2.896,17 per danni patrimoniali al motociclo da cui deve essere detratto
l'acconto ricevuto pari ad € 1.100,00 o, in subordine, nella somma che si riterrà di Giustizia quantificata dall'eventuale nomina di C.T.U. qualora la consulenza di parte allegata dovesse essere oggetto di contestazione.
Con la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nessuno si costituiva per che era dichiarato contumace CP_2
all'udienza del 4.5.2022.
Si costituiva, invece, la contestando ed Controparte_1
impugnando tutto quanto ex adverso asserito, dedotto e prodotto, in quanto privo del necessario riscontro probatorio in ordine alla esclusiva responsabilità dei convenuti, contestando, alla luce delle evidenze probatorie acquisite, la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione, dovendosi invocare nella fattispecie l'applicazione dell'art. 2054
2° comma c.c., non risultando superata, in ragione delle contrastanti versioni dei fatti, la relativa presunzione di corresponsabilità, contestando anche il quantum della pretesa attorea, essendo le avverse pretese risarcitorie ictu oculi del tutto eccessive, ultronee e sproporzionate rispetto all'effettivo danno patito, oltre che prive di oggettivo riscontro, rivestendo la consulenza di parte un valore probatorio pressochè nullo, così come confermato dalla
S.C., che ritiene le perizie di parte semplici allegazioni difensive di carattere tecnico, prive di autonomo valore probatorio, rilevando la congruità ed esaustività dell'offerta risarcitoria effettuata dalla compagnia ante causa, a riprova della volontà transattiva della evidenziando come Controparte_4
il preventivo di riparazione del motoveicolo, a sua volta, non rivesta alcuna valenza probatoria, e così infine concludendo: “Piaccia all'Ill. mo Tribunale adìto, disattesa ogni avversa richiesta, domanda, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di un concorso di colpa tra le parti coinvolte ai sensi dell'art.
2054 2° co.c.c. e, per l'effetto, dichiarare satisfattive le somme già corrisposte al Sig. da in via ulteriormente Parte_1 CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, liquidare il danno solo nella sua oggettiva e comprovata entità, con esclusione di ogni richiesta non dovuta né provata e tenuto conto delle somme già corrisposte al Sig. da Con vittoria delle Parte_1 CP_1
spese competenze ed onorari di giudizio, oltre per spese generali, IVA e
CPA nelle misure di legge”.
Nel corso dell'istruzione era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di polizia locale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa dieci minuti dal fatto, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro che CP_2
ha visto coinvolto l'odierno attore, per aver il convenuto effettuato, mentre si trovava a percorrere, alla guida della propria autovettura Smart tg.
EC701VF, la via Tuscolana in direzione via Giulio Agricola, una imprudente manovra di spostamento a destra, in prossimità dell'intersezione con via Giulio Agricola, proprio mentre sopraggiungeva, sulla corsia di destra, il motociclo Honda SH 300 tg. DN73918 di proprietà e condotto da il quale, trovandosi innanzi il mezzo che gli tagliava la strada, Parte_1
nulla poteva fare per evitare l'urto, che si verificava fra la parte anteriore del mezzo a due ruote e la parte anteriore laterale destra del veicolo Smart.
La ricostruzione che precede non risulta in alcun modo contraddetta dalle dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalle parti e regolarmente escussi, le quali, da un lato, sono risultate imprecise, generiche e talvolta contraddette dalle emergenze oggettivamente acquisite agli atti (cfr., ad esempio, la dichiarazione resa dal teste il quale ha riferito che l'urto Testimone_1
riguardò la parte laterale posteriore destra della Smart e non già quella anteriore), ma soprattutto, devono ritenersi totalmente inattendibili, considerato che, al loro arrivo sul luogo del sinistro a brevissima distanza dal fatto, gli agenti non reperivano testimoni oculari e, ciò che più rileva, il convenuto, ancora presente sul luogo del fatto, nel rendere spontanee dichiarazioni, non faceva alcun cenno alla presenza di testimoni, alcuni dei quali suoi conoscenti o, addirittura, parenti (il conoscente , Parte_2
la zia ). Testimone_2
Ne consegue che i convenuti proprietario e conducente del CP_2
veicolo Smart e la vanno condannati in Controparte_1
solido a risarcire il danno occorso all'attore.
Quanto al danno occorso alla persona dell'attore, giova rilevare che parte attrice ha versato in atti la relativa documentazione medica e una relazione di parte, le cui risultanze divergono notevolmente da quelle del fiduciario della compagnia assicurativa, sulla scorta delle quali la predetta compagnia ha formulato offerta risarcitoria, accettata dalla parte soltanto a titolo di acconto sul maggior avere, ritenendola non satisfattiva.
E' necessario pertanto disporre ctu medico legale al fine di quantificare il danno alla persona occorso all'attore a causa dell'evento dannoso lamentato
(avendo peraltro parte attrice formulato richiesta di ctu medico legale volta all'accertamento del quantum debeatur e risultando le consulenze di parte reciprocamente contestate).
Pertanto, si provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza, rinviando la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale adìto, non definitivamente pronunciando:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_2
sinistro avvenuto in data 19.7.2019 a Roma, via Tuscolana e, per l'effetto, condanna e la in solido, al CP_2 Controparte_1
risarcimento dei danni occorsi a;
Parte_1
- provvede con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa ai fini della quantificazione del danno occorso alla persona dell'attore.
Così deciso in Roma il 3.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XIII Civile
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 6475/2021 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(SA), località Fratta 42, rappresentato e difeso dall'avv. Loreto Zozzaro del
Foto di NE (C.F. , presso il cui studio in C.F._2
NO (SA) alla via Diaz snc. elegge domicilio come da procura rilasciata su foglio separato da intendersi materialmente congiunto all'atto introduttivo;
- Attore - nei confronti di corrente in Bologna, Via Controparte_1
Stalingrado, 45, P. IVA , in persona del legale rapresentante P.IVA_1
pro tempore, giusta procura speciale del 26.05.20 in autentica Notaio di Bologna, ai nn. 93925/10524 di rep/racc, Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma al Piazzale delle Belle Arti 3, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Scalise (cod. fisc. ), dal C.F._3
quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su separato atto, PEC: Email_1
- Convenuta-
Nonché
, contumace - Convenuto - CP_2
***
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale;
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.5.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1
e CP_2
Esponeva l'attore che la sera del 19.7.2019, mentre a bordo del suo scooter
Honda SH 300 tg. DN73918 percorreva, sulla corsia di destra a margine della carreggiata, la via Tuscolana in direzione Cinecittà, era affiancato sulla propria sinistra dalla vettura Smart tg. EC701VF, condotta da CP_2
il quale, giunto all'incrocio con viale Giulio Agricola, nonostante si
[...]
trovasse sulla corsia di sinistra rispetto a quella da lui impegnata, senza azionare alcun indicatore di direzione, svoltava improvvisamente a destra per immettersi su viale Giulio Agricola, tagliandogli la strada ed investendolo, senza che egli potesse far nulla per arrestare la propria corsa stante l'imprevedibilità della manovra;
- a seguito della caduta, riportava danni materiali al mezzo nonché danni alla persona, tanto che veniva trasportato a mezzo di autoambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata per le cure necessarie;
- la corrispondeva a titolo di offerta risarcitoria per le lesioni, CP_1
soltanto in data 6.3.2020, l'importo di € 15.000,00, applicando un concorso di colpa del 50%;
- ritenuta insufficiente la somma e non giustificata l'attribuzione di responsabilità concorsuale, l'offerta era accettata dal soltanto come Pt_1
acconto sul maggior avere;
- la compagnia offriva altresì, il 20.11.2019, per il danno al mezzo, l'importo di € 1.100,00, anch'esso accettato a titolo di acconto perché ritenuto non congruo in relazione al danno effettivamente subìto, peraltro decurtato in forza dell'asserito concorso di colpa;
- a nulla valevano le ulteriori richieste di risarcimento danni.
Così concludeva l'attore:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione: nel merito: accertare e dichiarare, per tutto quanto narrato in premessa, la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro accaduto il 19.7.2019 in Roma alla via Tuscolana intersezione con viale Giulio Agricola, a carico del sig. quale conducente dell'autovettura Smart tg. CP_2
EC701VF e per l'effetto, condannare lo stesso in solido con la
[...]
in persona del legale rappr. P.t., quale compagnia obbligata ai CP_3
fini della R.C.A., al risarcimento integrale di tutti i danni subiti e subendi dal sig. da liquidarsi nella somma di € 166.905,22 per danni Parte_1
alla persona da cui deve essere detratto l'acconto di € 15.000,00, ed € 2.896,17 per danni patrimoniali al motociclo da cui deve essere detratto
l'acconto ricevuto pari ad € 1.100,00 o, in subordine, nella somma che si riterrà di Giustizia quantificata dall'eventuale nomina di C.T.U. qualora la consulenza di parte allegata dovesse essere oggetto di contestazione.
Con la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Nessuno si costituiva per che era dichiarato contumace CP_2
all'udienza del 4.5.2022.
Si costituiva, invece, la contestando ed Controparte_1
impugnando tutto quanto ex adverso asserito, dedotto e prodotto, in quanto privo del necessario riscontro probatorio in ordine alla esclusiva responsabilità dei convenuti, contestando, alla luce delle evidenze probatorie acquisite, la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto di citazione, dovendosi invocare nella fattispecie l'applicazione dell'art. 2054
2° comma c.c., non risultando superata, in ragione delle contrastanti versioni dei fatti, la relativa presunzione di corresponsabilità, contestando anche il quantum della pretesa attorea, essendo le avverse pretese risarcitorie ictu oculi del tutto eccessive, ultronee e sproporzionate rispetto all'effettivo danno patito, oltre che prive di oggettivo riscontro, rivestendo la consulenza di parte un valore probatorio pressochè nullo, così come confermato dalla
S.C., che ritiene le perizie di parte semplici allegazioni difensive di carattere tecnico, prive di autonomo valore probatorio, rilevando la congruità ed esaustività dell'offerta risarcitoria effettuata dalla compagnia ante causa, a riprova della volontà transattiva della evidenziando come Controparte_4
il preventivo di riparazione del motoveicolo, a sua volta, non rivesta alcuna valenza probatoria, e così infine concludendo: “Piaccia all'Ill. mo Tribunale adìto, disattesa ogni avversa richiesta, domanda, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, accertare e dichiarare la sussistenza di un concorso di colpa tra le parti coinvolte ai sensi dell'art.
2054 2° co.c.c. e, per l'effetto, dichiarare satisfattive le somme già corrisposte al Sig. da in via ulteriormente Parte_1 CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, liquidare il danno solo nella sua oggettiva e comprovata entità, con esclusione di ogni richiesta non dovuta né provata e tenuto conto delle somme già corrisposte al Sig. da Con vittoria delle Parte_1 CP_1
spese competenze ed onorari di giudizio, oltre per spese generali, IVA e
CPA nelle misure di legge”.
Nel corso dell'istruzione era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di polizia locale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa dieci minuti dal fatto, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro che CP_2
ha visto coinvolto l'odierno attore, per aver il convenuto effettuato, mentre si trovava a percorrere, alla guida della propria autovettura Smart tg.
EC701VF, la via Tuscolana in direzione via Giulio Agricola, una imprudente manovra di spostamento a destra, in prossimità dell'intersezione con via Giulio Agricola, proprio mentre sopraggiungeva, sulla corsia di destra, il motociclo Honda SH 300 tg. DN73918 di proprietà e condotto da il quale, trovandosi innanzi il mezzo che gli tagliava la strada, Parte_1
nulla poteva fare per evitare l'urto, che si verificava fra la parte anteriore del mezzo a due ruote e la parte anteriore laterale destra del veicolo Smart.
La ricostruzione che precede non risulta in alcun modo contraddetta dalle dichiarazioni rese dai testimoni indotti dalle parti e regolarmente escussi, le quali, da un lato, sono risultate imprecise, generiche e talvolta contraddette dalle emergenze oggettivamente acquisite agli atti (cfr., ad esempio, la dichiarazione resa dal teste il quale ha riferito che l'urto Testimone_1
riguardò la parte laterale posteriore destra della Smart e non già quella anteriore), ma soprattutto, devono ritenersi totalmente inattendibili, considerato che, al loro arrivo sul luogo del sinistro a brevissima distanza dal fatto, gli agenti non reperivano testimoni oculari e, ciò che più rileva, il convenuto, ancora presente sul luogo del fatto, nel rendere spontanee dichiarazioni, non faceva alcun cenno alla presenza di testimoni, alcuni dei quali suoi conoscenti o, addirittura, parenti (il conoscente , Parte_2
la zia ). Testimone_2
Ne consegue che i convenuti proprietario e conducente del CP_2
veicolo Smart e la vanno condannati in Controparte_1
solido a risarcire il danno occorso all'attore.
Quanto al danno occorso alla persona dell'attore, giova rilevare che parte attrice ha versato in atti la relativa documentazione medica e una relazione di parte, le cui risultanze divergono notevolmente da quelle del fiduciario della compagnia assicurativa, sulla scorta delle quali la predetta compagnia ha formulato offerta risarcitoria, accettata dalla parte soltanto a titolo di acconto sul maggior avere, ritenendola non satisfattiva.
E' necessario pertanto disporre ctu medico legale al fine di quantificare il danno alla persona occorso all'attore a causa dell'evento dannoso lamentato
(avendo peraltro parte attrice formulato richiesta di ctu medico legale volta all'accertamento del quantum debeatur e risultando le consulenze di parte reciprocamente contestate).
Pertanto, si provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza, rinviando la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale adìto, non definitivamente pronunciando:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_2
sinistro avvenuto in data 19.7.2019 a Roma, via Tuscolana e, per l'effetto, condanna e la in solido, al CP_2 Controparte_1
risarcimento dei danni occorsi a;
Parte_1
- provvede con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa ai fini della quantificazione del danno occorso alla persona dell'attore.
Così deciso in Roma il 3.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo