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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/08/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 666/2021
promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Enna alla via Paolo Lo Manto n. 4 presso lo studio dell'avv.to Mauro Di Natale (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
OPPONENTI
CONTRO
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale con Controparte_2 sede legale in Verona, alla Via Flavio Gioia, n. 39, (C.F./P.IVA ), difesa dall'avv. Elena P.IVA_2
Frascino (C.F. ), del Foro di Benevento, giusta procura in atti, ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Lana, sito in Via G. Falcone, n. 5 - 93012 - Gela (CL).
OPPOSTA
E CON L'INTERVENTO DI
pagina 1 di 15 nipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, (codice fiscale ed Controparte_3
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. ), in persona P.IVA_3
dell'Amministratore Unico, (già 130 ) Controparte_4 Controparte_4
con unico socio, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4 (codice fiscale , P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino (C.F. ), giusta procura in atti, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Lana, sito in Via G. Falcone, n. 5 -
93012 - Gela (CL).
-TERZO INTERVENUTO-
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 26/11/2024, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori, e precisamente:
-l'avv. Mauro Di Natale per gli opponenti: “Tanto premesso, ritenute positivamente ed affermativamente tutte le deduzioni e conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, alla memoria 183 comma 6° n. 2 c.p.c., alle note di trattazione scritta al cui contenuto ci si riporta integralmente, reieterata la contestazione del contenuto della comparsa di costituzione della CP_3
e la sua legittimazione ad agire, nonché la corretta procedibilità del giudizio, i sigg.
[...] CP_5
, a mezzo del sottoscritto procuratore, all'udienza del 12/03/2024 insistono nelle richieste
[...]
istruttorie articolate negli atti di causa ed in particolare nel contenuto della memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. e nell'ammissione della chiesta CTU, chiedendo la revoca dell'ordinanza del
19/01/2023, con cui il G.I. ha ritenuto di non dover disporre la c.t.u. chiesta dagli opponenti (ritenuto che, in considerazione della sua natura documentale, la causa appare matura per la decisione). In via subordinata precisa le conclusioni come in tutti i propri atti, verbali e note di trattazione scritta e chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”;
- l'Avv. ELENA FRASCINO per il terzo intervenuto “La si riporta alla propria Controparte_3 comparsa d'intervento in sostituzione nonché alla comparsa di costituzione e risposta della - CP_1
che fa propria - e, in virtù di tutto quanto prodotto, dedotto, eccepito e richiesto - nonché in considerazione della documentazione allegata -, chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi
pagina 2 di 15 rassegnate. La anche in tale sede, impugna e contesta tutto quanto ex adverso Controparte_3 prodotto, dedotto eccepito e richiesto, chiedendone l'integrale rigetto. La conclude Controparte_3 come da propria comparsa d'intervento in sostituzione che richiama la comparsa di costituzione e risposta di ed insiste per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni ivi rassegnate, Controparte_1 da aversi qui, per brevità, per integralmente ripetute e trascritte, e chiede che l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia introitare la causa a sentenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio la società , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
87/2021, emesso dal Tribunale di Enna in data 05/03/2021, notificato in data 06/04/2021, all'esito del procedimento identificato al R.G. n. 160/2021, con il quale è stato ingiunto agli odierni opponenti, il pagamento, in favore di , della somma di € 24.592,30 a titolo di capitale, interessi di CP_1
mora maturati dalla data di risoluzione al 13/12/2016, oltre interessi di mora maturandi dalla cessione fino al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione liquidate in €
540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15 % IVA e CPA come per legge.
A fondamento della pretesa creditoria, l'opposta ha dedotto il finanziamento personale erogato dalla
OM Banca S.p.a. per l'importo di €. 30.000,00, successivamente volturato a sofferenza, con il numero di sofferenza NDG 0322115363, e quindi ceduto alla (prima cessionaria), che in CP_6
seguito lo avrebbe trasferito alla (seconda cessionaria), come da pubblicazione Controparte_7
della G.U. Parte Seconda n. 140 del 28.11.2013 (cfr. all.4 fascicolo monitorio).
In data 01.08.2015, la con un ulteriore contratto di cessione, cedeva a Controparte_7 CP_8
(terza cessionaria) il credito detenuto nei confronti degli odierni opponenti;
infine, in data
[...]
13/12/2016 la procedeva alla cessione del credito alla , che in data Controparte_8 CP_1
25/01/2017 avrebbe notificato ai debitori l'avvenuta cessione per compiuta giacenza.
A sostegno dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno eccepito in via preliminare: i)
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
ii) la carenza di legittimazione attiva della;
nel merito iii) il disconoscimento ex art. 2712 c.c. della CP_1 copia di richiesta personale e di apertura di linea di credito prodotta da controparte; iv) l'inesistenza pagina 3 di 15 del credito ingiunto per mancata prova della conclusione del contratto di prestito e della erogazione della somma oggetto di ingiunzione;
v) la nullità, inefficacia e invalidità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione all'opponente degli estratti conto;
vi) l'illegittimità e la nullità dell'asserito finanziamento per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto - nullità del saggio degli interessi ultralegali e dei costi connessi al rapporto;
vii) l'inesistenza e/o erroneità del credito ingiunto per violazione del dell'art. 50 del testo unico bancario – mancanza di prova del credito ingiunto;
viii) l' inesistenza e/o erroneità del credito ingiunto per violazione del tasso soglia di cui alla legge 108/1996 e dei decreti ministeriali applicativi;
ix) l' erronea e illegittima indicazione del t.a.e.g. per il mancato calcolo della polizza assicurativa con conseguente nullità della clausola e rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei bot, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del tub;
x) la mancanza di prova della quantificazione della somma oggetto di ingiunzione e richiesta di somme non dovute;
xi) la nullità delle clausole vessatorie inserite nella richiesta prestito personale e di apertura di linea di credito
(decadenza beneficio termine ed interessi di mora, penale per inadempimento o ritardato pagamento ecc......); xii) l'estinzione di una eventuale obbligazione di garanzia ove fosse sussistente del Parte_2
[...]
Alla luce delle superiori difese, parte opponente ha chiesto “in via preliminare - dire e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2020; - dire e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , per CP_1
i motivi suesposti;
nel merito - dire e dichiarare non utilizzabile tutta la documentazione prodotta da parte della in quanto disconosciuta, ai sensi dell'art. 2712 c.c.; - dire e dichiarare, CP_1
l'inesistenza del credito ingiunto per mancanza di prova sulla conclusione del contratto di prestito e sulla erogazione della somma oggetto di ingiunzione;
- dire e dichiarare, la nullità, l'inefficacia e l' invalidità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione all'opponente degli estratti conto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'asserito finanziamento per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, nonché la nullità del saggio degli interessi ultralegali e dei costi connessi al rapporto. - dire e dichiarare l'inesistenza e/o erroneità del credito ingiunto per violazione del dell'art. 50 del testo unico bancario e conseguente mancanza di prova del credito ingiunto;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'erroneità del credito ingiunto per violazione del tasso soglia di cui alla legge 108/1996 e dei decreti ministeriali applicativi e la mancanza di prova della quantificazione della somma oggetto di ingiunzione per la richiesta di somme non dovute;
- accertare e dichiarare l'erronea ed illegittima indicazione del t.a.e.g. per il mancato
pagina 4 di 15 calcolo della polizza assicurativa con conseguente nullità della clausola e rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei bot, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del tub;
- dire e dichiarare, per i motivi suesposti, la nullità delle clausole vessatorie inserite nella richiesta prestito personale e di apertura di linea di credito, quali la decadenza beneficio termine ed interessi di mora, penale per inadempimento o ritardato pagamento ecc......; - accertare e dichiarare in relazione alla posizione di la sua estraneità alla richiesta di finanziamento di cui si tratta ed in ogni caso ritenere Parte_2
l'estinzione di ogni eventuale obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. - per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 87/2021, R.G. 160/2021, emesso in data 05/03/2021, dal G. U. del
Tribunale di Enna – dott. Vacirca e notificato il 06/04/2021. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Con riserva di modificare e precisare la domanda e le conclusioni e depositare documenti e richiedere ulteriori mezzi istruttori ex art. 183 co. 6° c.p.c”.
In data 07 febbraio 2022, si è costituita in giudizio l'odierna opposta contestando il contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande di parte opponente con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, celebrata in data 8 febbraio 2022 il Giudice Istruttore, ha concesso un breve rinvio al 7.04.2022, con salvezza dei diritti di prima udienza, al fine di consentire a parte opponente di prendere posizione sulla comparsa di costituzione di parte opposta.
In data 04 aprile 2022, si è costituita in giudizio la società quale Controparte_9
cessionaria della società , in forza del contratto di cessione del credito del 3.3.2022, CP_1
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 17.3.2022, la quale facendo proprie tutte le eccezioni, difese e richieste avanzate dalla sua cedente , ha chiesto “in via principale e nel CP_1
merito - accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della opposizione ex adverso proposta;
- in conseguenza e per
l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 87 anno 2021 del Tribunale Ordinario di Enna, così condannando controparte al pagamento della somma di 24.592,30 euro, oltre interessi e spese come ingiunti dal
pagina 5 di 15 Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 24.592,30 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso - condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo n° 87 anno 2021 del
Tribunale Ordinario di Enna – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge.”.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 7.04.2022, l'odierna opposta, alla luce dell'intervenuta cessione del credito alla società , ha chiesto di disporre, ex art. 111 comma 3 c.p.c., Controparte_3
l'estromissione dal giudizio della società Controparte_1
Celebratasi l'udienza del 7.04.2022, il Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevando a tal fine che “l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto presuppone l'esistenza di una situazione probatoria tale da fare apparire fondata, allo stato degli atti, la domanda del creditore, e dall'altro canto la probabile infondatezza delle eccezioni dell'opponente;
ritenuto che
, allo stato, non si rientra nelle ipotesi sopra considerate, alla luce soprattutto di quanto esposto dall'opposta con riferimento al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, ma anche di quanto esposto dall'opponente in ordine a la cui posizione Parte_2 contrattuale di “garante” del coniuge necessita di un ulteriore approfondimento nel Parte_1 merito;
”; nel corpo della medesima ordinanza il Giudice ha dato atto dell'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 28/2010, da parte dell'odierna opposta, ha inoltre assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 15 novembre 2022.
All'esito della predetta udienza, il Giudice istruttore, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, ha ritenuto non necessario disporre la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 marzo 2024, in seguito differita all'udienza del 26 novembre 2024.
pagina 6 di 15 Con ordinanza del 24 gennaio 2025, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per conclusionali e repliche, in seguito depositate da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi la fondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
• SULL'ESTROMISSIONE DELLA CP_1
Preliminarmente, deve respingersi la richiesta di estromissione della dalla stessa CP_1 formulata in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 7.04.2022, all'esito della costituzione della terza intervenuta Controparte_9
Sul punto si evidenzia che in caso di alienazione del diritto controverso l'intervento dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento e con il consenso delle altre parti (cfr. art. 111, comma 3°, c.p.c.).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto sostanziale controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti ex art. 2909 c.c. In tale ipotesi, ai fini della estromissione dal processo dell'alienante, occorre la richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore»
(Cass. civ., sez. III, 2.5.2003, n, 8052) e, altresì, che “L'estromissione di cui al terzo comma dell'art.
111 cod. proc. civ. è possibile, sempre che risulti agli atti il consenso delle altre parti in causa […]”
(Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 10215 del 04/05/2007).
Nel caso di specie la richiesta di estromissione della non risulta essere stata accettata CP_1
dalle altre parti, sicché la stessa non può essere accolta.
•SULL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DEL
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, come previamente rilevato in seno al verbale di causa del 07.04.2022,
pagina 7 di 15 parte opposta, in seno alla comparsa di costituzione e risposta, ha dato atto dell'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 28/2010, depositando il verbale negativo dell'esito della mediazione. (all. 5 comparsa di costituzione e risposta).
•SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SULLA CP_1
TITOLARITA' ED ESISTENZA DEL CREDITO
Con il primo motivo di censura gli opponenti contestano ed eccepiscono il difetto di legittimazione attiva in capo alla società , eccezione ripresa nei confronti della società CP_1 Controparte_3
terza intervenuta.
Il motivo è fondato.
Orbene, in tema di disciplina della cessione in blocco dei crediti, l'art. 58 del T.U.B. prevede che la notificazione della cessione di cui all'art. 1264 c.c. sia sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Dalla lettura della predetta norma non si evince, invero, l'obbligo di inserire nella pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale l'elenco specifico dei crediti ceduti, quanto piuttosto l'onere di fornire indicazioni per categorie di tali rapporti così da poter individuare senza incertezze il perimetro di cessione.
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 58 del T.U.B. si è ritenuto, in un primo momento, che fosse sufficiente l'indicazione di requisiti di minima determinatezza del credito ceduto, requisiti che ricorrevano laddove la Gazzetta avesse indicato i criteri idonei ad individuare senza incertezze, i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione.
In presenza di tali elementi, la prova della titolarità del credito e della conseguente legittimazione attiva in capo al cessionario, si riteneva raggiunta.
Tuttavia, nel corso degli anni, varie pronunce, di merito e soprattutto di legittimità hanno introdotto degli elementi integrativi sul punto, stabilendo il principio per il quale “il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione”, tuttavia “…una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. n. 2780/2019).
pagina 8 di 15 La Corte di Cassazione si è quindi sempre più orientata a sostenere il principio per il quale la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto ma, se non individua il contratto di cessione consentendo di verificare l'inclusione nel relativo perimetro del singolo credito azionato o contestato, non ha efficacia probatoria circa la titolarità dello stesso.
Tale interpretazione è stata ribadita sempre dalla Suprema Corte secondo la quale: “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n.
5617/2020).
In conseguenza di quanto sopra, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a porre in essere le forme pubblicitarie prevista dall'art. 58 TUB, dovrà fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n. 24798/2020).
Da ultimo la Suprema Corte nella sentenza n. 28790 del giorno 08/11/2024 ha rilevato che “risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il
pagina 9 di 15 principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023).”
Orbene, nel caso di specie parte opponente in seno all'atto introduttivo del presente giudizio ha contestato l'esistenza delle plurime cessioni che si sono susseguite unitamente all'inclusione del credito, contestato nel presente giudizio, nel novero di quelli oggetto delle diverse cessioni di crediti
“Infatti, non è stata fornita prova che tutte le asserite cessioni di credito tra i diversi soggetti citati ex adverso, tra l'altro non tutte provate, abbiano, comunque, riguardato il rapporto di finanziamento in
pagina 10 di 15 oggetto (ove tale finanziamento fosse stato veramente concesso ed effettivamente erogato agli odierni opponenti, per quanto si dirà appresso).” (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo); inoltre, gli odierni opponenti hanno contestato l'esistenza stessa della sottoscrizione del contratto di finanziamento “La domanda di finanziamento prodotta da controparte quale doc. 3, sarebbe stata sottoscritta a Catania il 14/06/2005 e risulta essere intestata solo alla sig.ra Pt_1
, la quale viene indicata come coniugata con il sig. (firma del coniuge del cliente).
[...] Parte_2
Ebbene, è evidente come tale richiesta non rappresenti certamente un contratto, ma una mera domanda di finanziamento, che non si è assolutamente perfezionato nei modi e nei termini di legge e comunque previsti dalla proposta di finanziamento, né tantomeno è stata fornita prova che la
OM S.p.A. abbia eseguito la sua prestazione e, pertanto, si eccepisce, ai sensi dell'art. 1460 cc.c., l'inadempimento da parte della OM alla sua obbligazione di versamento della somma concessa in prestito, ove la controparte dovesse provare l'esistenza di un eventuale accordo contrattuale valido tra le parti. Il documento prodotto (che si ribadisce non è un contratto), tra l'altro,
è privo delle condizioni generali di contratto (che anche ove ritenute presenti – essendo stato prodotto sempre in copia un foglio con la dizione condizioni generali - di cui si disconosce la conformità ex art.
2712 c.c. - non risultano essere state sottoscritte dagli opponenti) e di conseguenza ricorre l'ipotesi di nullità, per evidente violazione dell'art. 117 e 125 bis TUB. Inoltre, non vi è alcun elemento che possa collegare la domanda di finanziamento prodotto da controparte quale doc. 3) ed il riepilogo contabile del rapporto indicato con il numero 20098697712412 prodotto quale doc. 10). In ogni caso a nulla rileverebbe, in tali ipotesi, anche la prova (non presente) della erogazione della somma finanziata, non essendo tale circostanza idonea a convalidare un negozio nullo per inesistenza ab origine dell'accordo delle parti, trattandosi di una manifestazione di volontà contrattuale del solo cliente rivolta alla banca
e non di un rapporto contrattuale. Non si rinviene nella documentazione prodotta dall'opposta, che si ripete è una mera proposta negoziale, una sottoscrizione della OM od una accettazione della proposta da parte di quest'ultima.”
Orbene, dall'analisi della documentazione versata in atti, si rileva che secondo quanto prospettato da parte opposta, si sarebbero susseguite diverse cessioni la prima delle quali avrebbe visto coinvolte la
OM (società che avrebbe erogato il prestito) e la società . CP_6
Della predetta cessione c'è traccia nell'avviso della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 28.11.2013 (all. 4 fascicolo monitorio) in cui a rettifica dei contratti di cessione conclusi da con la Controparte_7
pagina 11 di 15 rispettivamente in data 29.04.2013, 27.06.2013 e 19.09.2013, si afferma “Il criterio a) CP_6 contenuto nella lista di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, foglio delle inserzioni, n. 52 del 4 maggio 2013 è modificato come segue: a) sono stati ceduti pro soluto da
OM a ai sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in data 16.04.2013 CP_6
efficace in data 29.04.2013 e i cui relativi debitori sono stati o saranno notificati per iscritto da CP_6 dell'avvenuta cessione”, analoga rettifica veniva prevista anche per i contratti di cessione stipulati tra
OM e , efficaci a partire dal 27.06.2013 e 19.09.2013. CP_6
Orbene, in nessuna parte di tale pubblicazione in G.U. si riesce a comprendere quali siano stati i
“relativi debitori” riferibili ai singoli atti di cessione, invero, nel corpo del predetto avviso si specifica che i “debitori sono stati o saranno notificati per iscritto da dell'avvenuta cessione”, CP_6
comunicazione non allegata agli atti di causa.
Né dalla documentazione in atti emerge che la predetta cessione sia stata comprensiva della posizione debitoria degli opponenti;
all'opposto, la stessa società ha depositato un estratto conto CP_1
della FINDOMESTIC datato 21/12/2015 (doc. 10 fascicolo monitorio) con indicazione della dicitura
“A norma dell'Art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n° 385 si certifica che il presente estratto conto è conforme alle scritture contabili e che il credito è vero e liquido”, con ciò confermando che la posizione degli opponenti non era stata oggetto di cessione e che il credito era ancora nella titolarità della OM.
Le diverse cessioni che si sono susseguite non individuano quindi analiticamente i crediti ceduti, né consentono in alcun modo di ritenere che vi siano elementi univoci tali da potere ricomprendere nelle dette cessioni il credito azionato.
A ciò si aggiunga, che la cessione dalla OM alla è avvenuta nell'anno 2013, mentre CP_6
l'asserito finanziamento sarebbe stato erogato nel corso del 2015.
Inoltre, l'opposta ha allegato agli atti una domanda di finanziamento del 14.06.2015 sulla CP_1
quale è riportato a mano il numero 4016704 (all. 4 fascicolo monitorio), mentre nel corpo dell'estratto conto della banca OM è inserito il n. 20098697712412, non vi è dunque agli atti alcun elemento che possa collegare la domanda di finanziamento prodotta dall'opposta con l'estratto conto della banca OM del dicembre 2015 (all. 10 fascicolo monitorio).
pagina 12 di 15 Nessun contratto, nessuna prova della dazione della somma indicata nella domanda di finanziamento del 14.06.2015, sulla quale è riportato a mano il numero 4016704, viene fornita dall'opposta, e, ciò nonostante, l'ulteriore e specifica eccezione sollevata dagli opponenti relativa alla stipula del contratto e della dazione della somma “né tantomeno è stata fornita prova che la OM S.p.A. abbia eseguito la sua prestazione e, pertanto, si eccepisce, ai sensi dell'art. 1460 cc.c., l'inadempimento da parte della OM alla sua obbligazione di versamento della somma concessa in prestito” ( cfr pag. 4 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Alla luce delle superiori considerazioni parte opposta non solo non ha provato la titolarità del proprio credito ma finanche l'esistenza stessa del finanziamento e ciò in violazione del riparto degli oneri probatori.
Giova sul punto ricordare che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;
Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che sull'opposta grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto, spettando invece all'opponente, convenuto in senso sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421), onere, come sopra rappresentato non assolto dall'opposta nel caso a mani.
pagina 13 di 15 Alla luce della superiore motivazione ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n.
147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dagli opponenti in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Si osserva, infine, che, intervenendo nel presente giudizio essa ne è Controparte_9
divenuta parte.
La cessionaria della ha posto in essere i presupposti necessari, non solo perché nei propri CP_1
confronti la presente sentenza produca i suoi effetti sostanziali (ciò che, per costante giurisprudenza avviene a prescindere dall'intervento o meno del cessionario nel processo ai sensi dell'art. 111, comma
3 c.p.c.), ma, altresì, i suoi effetti processuali (o di rito).
Ne consegue che, come affermato costantemente in giurisprudenza, la condanna alle spese sancita al punto precedente, spiega effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso, in tal senso può argomentarsi, con ragionamento a contrario da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 21107 del 31/10/2005: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti.
Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto, detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo”; con principio successivamente fatto proprio da Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 27/01/2014; Sez.
2 - Ordinanza n. 12663 del 25/06/2020 e Sez.
1 - Sentenza n. 9264 del 06/04/2021).
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.a.c. 666/2021:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
) e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2021, emesso dal Tribunale C.F._2
di Enna in data 05/03/2021, notificato in data 06/04/2021, all'esito del procedimento identificato al
R.G. n. 160/2021;
- CONDANNA (P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2
alla refusione delle spese processuali in favore di nata a [...] il
[...] Parte_1
22/04/1977 e residente a [...]in. (C.F.: ) e Parte_3 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), che liquida in € Parte_2 C.F._2
849,00 (€ 460,00 fasi di studio, € 389,00 fase introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute;
- CONDANNA unipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, Controparte_3
(codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.
), in persona dell'Amministratore Unico, (già P.IVA_3 Controparte_4 [...]
con unico socio alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_10
nata a [...] il [...] e residente a [...]in. c.da (C.F.: Parte_1 Parte_3
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), che liquida in € 1.691,00 (€ 840,00 fase istruttoria, € 851,00 fase C.F._2
decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute.
Così deciso in Enna, in data 02 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 666/2021
promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Enna alla via Paolo Lo Manto n. 4 presso lo studio dell'avv.to Mauro Di Natale (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
OPPONENTI
CONTRO
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale con Controparte_2 sede legale in Verona, alla Via Flavio Gioia, n. 39, (C.F./P.IVA ), difesa dall'avv. Elena P.IVA_2
Frascino (C.F. ), del Foro di Benevento, giusta procura in atti, ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Lana, sito in Via G. Falcone, n. 5 - 93012 - Gela (CL).
OPPOSTA
E CON L'INTERVENTO DI
pagina 1 di 15 nipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, (codice fiscale ed Controparte_3
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. ), in persona P.IVA_3
dell'Amministratore Unico, (già 130 ) Controparte_4 Controparte_4
con unico socio, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4 (codice fiscale , P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino (C.F. ), giusta procura in atti, ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Lana, sito in Via G. Falcone, n. 5 -
93012 - Gela (CL).
-TERZO INTERVENUTO-
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 26/11/2024, trattata con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, in via telematica, dai rispettivi procuratori, e precisamente:
-l'avv. Mauro Di Natale per gli opponenti: “Tanto premesso, ritenute positivamente ed affermativamente tutte le deduzioni e conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, alla memoria 183 comma 6° n. 2 c.p.c., alle note di trattazione scritta al cui contenuto ci si riporta integralmente, reieterata la contestazione del contenuto della comparsa di costituzione della CP_3
e la sua legittimazione ad agire, nonché la corretta procedibilità del giudizio, i sigg.
[...] CP_5
, a mezzo del sottoscritto procuratore, all'udienza del 12/03/2024 insistono nelle richieste
[...]
istruttorie articolate negli atti di causa ed in particolare nel contenuto della memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. e nell'ammissione della chiesta CTU, chiedendo la revoca dell'ordinanza del
19/01/2023, con cui il G.I. ha ritenuto di non dover disporre la c.t.u. chiesta dagli opponenti (ritenuto che, in considerazione della sua natura documentale, la causa appare matura per la decisione). In via subordinata precisa le conclusioni come in tutti i propri atti, verbali e note di trattazione scritta e chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”;
- l'Avv. ELENA FRASCINO per il terzo intervenuto “La si riporta alla propria Controparte_3 comparsa d'intervento in sostituzione nonché alla comparsa di costituzione e risposta della - CP_1
che fa propria - e, in virtù di tutto quanto prodotto, dedotto, eccepito e richiesto - nonché in considerazione della documentazione allegata -, chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi
pagina 2 di 15 rassegnate. La anche in tale sede, impugna e contesta tutto quanto ex adverso Controparte_3 prodotto, dedotto eccepito e richiesto, chiedendone l'integrale rigetto. La conclude Controparte_3 come da propria comparsa d'intervento in sostituzione che richiama la comparsa di costituzione e risposta di ed insiste per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni ivi rassegnate, Controparte_1 da aversi qui, per brevità, per integralmente ripetute e trascritte, e chiede che l'Ill.mo Tribunale adito
Voglia introitare la causa a sentenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio la società , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. CP_1
87/2021, emesso dal Tribunale di Enna in data 05/03/2021, notificato in data 06/04/2021, all'esito del procedimento identificato al R.G. n. 160/2021, con il quale è stato ingiunto agli odierni opponenti, il pagamento, in favore di , della somma di € 24.592,30 a titolo di capitale, interessi di CP_1
mora maturati dalla data di risoluzione al 13/12/2016, oltre interessi di mora maturandi dalla cessione fino al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione liquidate in €
540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali al 15 % IVA e CPA come per legge.
A fondamento della pretesa creditoria, l'opposta ha dedotto il finanziamento personale erogato dalla
OM Banca S.p.a. per l'importo di €. 30.000,00, successivamente volturato a sofferenza, con il numero di sofferenza NDG 0322115363, e quindi ceduto alla (prima cessionaria), che in CP_6
seguito lo avrebbe trasferito alla (seconda cessionaria), come da pubblicazione Controparte_7
della G.U. Parte Seconda n. 140 del 28.11.2013 (cfr. all.4 fascicolo monitorio).
In data 01.08.2015, la con un ulteriore contratto di cessione, cedeva a Controparte_7 CP_8
(terza cessionaria) il credito detenuto nei confronti degli odierni opponenti;
infine, in data
[...]
13/12/2016 la procedeva alla cessione del credito alla , che in data Controparte_8 CP_1
25/01/2017 avrebbe notificato ai debitori l'avvenuta cessione per compiuta giacenza.
A sostegno dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno eccepito in via preliminare: i)
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
ii) la carenza di legittimazione attiva della;
nel merito iii) il disconoscimento ex art. 2712 c.c. della CP_1 copia di richiesta personale e di apertura di linea di credito prodotta da controparte; iv) l'inesistenza pagina 3 di 15 del credito ingiunto per mancata prova della conclusione del contratto di prestito e della erogazione della somma oggetto di ingiunzione;
v) la nullità, inefficacia e invalidità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione all'opponente degli estratti conto;
vi) l'illegittimità e la nullità dell'asserito finanziamento per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto - nullità del saggio degli interessi ultralegali e dei costi connessi al rapporto;
vii) l'inesistenza e/o erroneità del credito ingiunto per violazione del dell'art. 50 del testo unico bancario – mancanza di prova del credito ingiunto;
viii) l' inesistenza e/o erroneità del credito ingiunto per violazione del tasso soglia di cui alla legge 108/1996 e dei decreti ministeriali applicativi;
ix) l' erronea e illegittima indicazione del t.a.e.g. per il mancato calcolo della polizza assicurativa con conseguente nullità della clausola e rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei bot, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del tub;
x) la mancanza di prova della quantificazione della somma oggetto di ingiunzione e richiesta di somme non dovute;
xi) la nullità delle clausole vessatorie inserite nella richiesta prestito personale e di apertura di linea di credito
(decadenza beneficio termine ed interessi di mora, penale per inadempimento o ritardato pagamento ecc......); xii) l'estinzione di una eventuale obbligazione di garanzia ove fosse sussistente del Parte_2
[...]
Alla luce delle superiori difese, parte opponente ha chiesto “in via preliminare - dire e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2020; - dire e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , per CP_1
i motivi suesposti;
nel merito - dire e dichiarare non utilizzabile tutta la documentazione prodotta da parte della in quanto disconosciuta, ai sensi dell'art. 2712 c.c.; - dire e dichiarare, CP_1
l'inesistenza del credito ingiunto per mancanza di prova sulla conclusione del contratto di prestito e sulla erogazione della somma oggetto di ingiunzione;
- dire e dichiarare, la nullità, l'inefficacia e l' invalidità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione all'opponente degli estratti conto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'asserito finanziamento per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, nonché la nullità del saggio degli interessi ultralegali e dei costi connessi al rapporto. - dire e dichiarare l'inesistenza e/o erroneità del credito ingiunto per violazione del dell'art. 50 del testo unico bancario e conseguente mancanza di prova del credito ingiunto;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'erroneità del credito ingiunto per violazione del tasso soglia di cui alla legge 108/1996 e dei decreti ministeriali applicativi e la mancanza di prova della quantificazione della somma oggetto di ingiunzione per la richiesta di somme non dovute;
- accertare e dichiarare l'erronea ed illegittima indicazione del t.a.e.g. per il mancato
pagina 4 di 15 calcolo della polizza assicurativa con conseguente nullità della clausola e rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei bot, così come statuito dall'art. 117 e 125- bis del tub;
- dire e dichiarare, per i motivi suesposti, la nullità delle clausole vessatorie inserite nella richiesta prestito personale e di apertura di linea di credito, quali la decadenza beneficio termine ed interessi di mora, penale per inadempimento o ritardato pagamento ecc......; - accertare e dichiarare in relazione alla posizione di la sua estraneità alla richiesta di finanziamento di cui si tratta ed in ogni caso ritenere Parte_2
l'estinzione di ogni eventuale obbligazione di garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. - per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 87/2021, R.G. 160/2021, emesso in data 05/03/2021, dal G. U. del
Tribunale di Enna – dott. Vacirca e notificato il 06/04/2021. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Con riserva di modificare e precisare la domanda e le conclusioni e depositare documenti e richiedere ulteriori mezzi istruttori ex art. 183 co. 6° c.p.c”.
In data 07 febbraio 2022, si è costituita in giudizio l'odierna opposta contestando il contenuto dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande di parte opponente con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza, celebrata in data 8 febbraio 2022 il Giudice Istruttore, ha concesso un breve rinvio al 7.04.2022, con salvezza dei diritti di prima udienza, al fine di consentire a parte opponente di prendere posizione sulla comparsa di costituzione di parte opposta.
In data 04 aprile 2022, si è costituita in giudizio la società quale Controparte_9
cessionaria della società , in forza del contratto di cessione del credito del 3.3.2022, CP_1
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 17.3.2022, la quale facendo proprie tutte le eccezioni, difese e richieste avanzate dalla sua cedente , ha chiesto “in via principale e nel CP_1
merito - accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della opposizione ex adverso proposta;
- in conseguenza e per
l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 87 anno 2021 del Tribunale Ordinario di Enna, così condannando controparte al pagamento della somma di 24.592,30 euro, oltre interessi e spese come ingiunti dal
pagina 5 di 15 Giudice nel suddetto decreto;
in via subordinata - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 24.592,30 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in ogni caso - condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo n° 87 anno 2021 del
Tribunale Ordinario di Enna – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge.”.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 7.04.2022, l'odierna opposta, alla luce dell'intervenuta cessione del credito alla società , ha chiesto di disporre, ex art. 111 comma 3 c.p.c., Controparte_3
l'estromissione dal giudizio della società Controparte_1
Celebratasi l'udienza del 7.04.2022, il Giudice Istruttore ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevando a tal fine che “l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto presuppone l'esistenza di una situazione probatoria tale da fare apparire fondata, allo stato degli atti, la domanda del creditore, e dall'altro canto la probabile infondatezza delle eccezioni dell'opponente;
ritenuto che
, allo stato, non si rientra nelle ipotesi sopra considerate, alla luce soprattutto di quanto esposto dall'opposta con riferimento al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, ma anche di quanto esposto dall'opponente in ordine a la cui posizione Parte_2 contrattuale di “garante” del coniuge necessita di un ulteriore approfondimento nel Parte_1 merito;
”; nel corpo della medesima ordinanza il Giudice ha dato atto dell'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 28/2010, da parte dell'odierna opposta, ha inoltre assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 15 novembre 2022.
All'esito della predetta udienza, il Giudice istruttore, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, ha ritenuto non necessario disporre la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 marzo 2024, in seguito differita all'udienza del 26 novembre 2024.
pagina 6 di 15 Con ordinanza del 24 gennaio 2025, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza predetta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per conclusionali e repliche, in seguito depositate da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze di causa, deve affermarsi la fondatezza della proposta opposizione la quale, pertanto, deve essere rigettata nei termini di cui alla motivazione che segue.
• SULL'ESTROMISSIONE DELLA CP_1
Preliminarmente, deve respingersi la richiesta di estromissione della dalla stessa CP_1 formulata in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 7.04.2022, all'esito della costituzione della terza intervenuta Controparte_9
Sul punto si evidenzia che in caso di alienazione del diritto controverso l'intervento dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento e con il consenso delle altre parti (cfr. art. 111, comma 3°, c.p.c.).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto sostanziale controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti ex art. 2909 c.c. In tale ipotesi, ai fini della estromissione dal processo dell'alienante, occorre la richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore»
(Cass. civ., sez. III, 2.5.2003, n, 8052) e, altresì, che “L'estromissione di cui al terzo comma dell'art.
111 cod. proc. civ. è possibile, sempre che risulti agli atti il consenso delle altre parti in causa […]”
(Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 10215 del 04/05/2007).
Nel caso di specie la richiesta di estromissione della non risulta essere stata accettata CP_1
dalle altre parti, sicché la stessa non può essere accolta.
•SULL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCATO ESPERIMENTO DEL
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, come previamente rilevato in seno al verbale di causa del 07.04.2022,
pagina 7 di 15 parte opposta, in seno alla comparsa di costituzione e risposta, ha dato atto dell'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 28/2010, depositando il verbale negativo dell'esito della mediazione. (all. 5 comparsa di costituzione e risposta).
•SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA SULLA CP_1
TITOLARITA' ED ESISTENZA DEL CREDITO
Con il primo motivo di censura gli opponenti contestano ed eccepiscono il difetto di legittimazione attiva in capo alla società , eccezione ripresa nei confronti della società CP_1 Controparte_3
terza intervenuta.
Il motivo è fondato.
Orbene, in tema di disciplina della cessione in blocco dei crediti, l'art. 58 del T.U.B. prevede che la notificazione della cessione di cui all'art. 1264 c.c. sia sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Dalla lettura della predetta norma non si evince, invero, l'obbligo di inserire nella pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale l'elenco specifico dei crediti ceduti, quanto piuttosto l'onere di fornire indicazioni per categorie di tali rapporti così da poter individuare senza incertezze il perimetro di cessione.
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 58 del T.U.B. si è ritenuto, in un primo momento, che fosse sufficiente l'indicazione di requisiti di minima determinatezza del credito ceduto, requisiti che ricorrevano laddove la Gazzetta avesse indicato i criteri idonei ad individuare senza incertezze, i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione.
In presenza di tali elementi, la prova della titolarità del credito e della conseguente legittimazione attiva in capo al cessionario, si riteneva raggiunta.
Tuttavia, nel corso degli anni, varie pronunce, di merito e soprattutto di legittimità hanno introdotto degli elementi integrativi sul punto, stabilendo il principio per il quale “il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione”, tuttavia “…una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. n. 2780/2019).
pagina 8 di 15 La Corte di Cassazione si è quindi sempre più orientata a sostenere il principio per il quale la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto ma, se non individua il contratto di cessione consentendo di verificare l'inclusione nel relativo perimetro del singolo credito azionato o contestato, non ha efficacia probatoria circa la titolarità dello stesso.
Tale interpretazione è stata ribadita sempre dalla Suprema Corte secondo la quale: “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n.
5617/2020).
In conseguenza di quanto sopra, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a porre in essere le forme pubblicitarie prevista dall'art. 58 TUB, dovrà fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n. 24798/2020).
Da ultimo la Suprema Corte nella sentenza n. 28790 del giorno 08/11/2024 ha rilevato che “risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il
pagina 9 di 15 principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023).”
Orbene, nel caso di specie parte opponente in seno all'atto introduttivo del presente giudizio ha contestato l'esistenza delle plurime cessioni che si sono susseguite unitamente all'inclusione del credito, contestato nel presente giudizio, nel novero di quelli oggetto delle diverse cessioni di crediti
“Infatti, non è stata fornita prova che tutte le asserite cessioni di credito tra i diversi soggetti citati ex adverso, tra l'altro non tutte provate, abbiano, comunque, riguardato il rapporto di finanziamento in
pagina 10 di 15 oggetto (ove tale finanziamento fosse stato veramente concesso ed effettivamente erogato agli odierni opponenti, per quanto si dirà appresso).” (cfr. pag. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo); inoltre, gli odierni opponenti hanno contestato l'esistenza stessa della sottoscrizione del contratto di finanziamento “La domanda di finanziamento prodotta da controparte quale doc. 3, sarebbe stata sottoscritta a Catania il 14/06/2005 e risulta essere intestata solo alla sig.ra Pt_1
, la quale viene indicata come coniugata con il sig. (firma del coniuge del cliente).
[...] Parte_2
Ebbene, è evidente come tale richiesta non rappresenti certamente un contratto, ma una mera domanda di finanziamento, che non si è assolutamente perfezionato nei modi e nei termini di legge e comunque previsti dalla proposta di finanziamento, né tantomeno è stata fornita prova che la
OM S.p.A. abbia eseguito la sua prestazione e, pertanto, si eccepisce, ai sensi dell'art. 1460 cc.c., l'inadempimento da parte della OM alla sua obbligazione di versamento della somma concessa in prestito, ove la controparte dovesse provare l'esistenza di un eventuale accordo contrattuale valido tra le parti. Il documento prodotto (che si ribadisce non è un contratto), tra l'altro,
è privo delle condizioni generali di contratto (che anche ove ritenute presenti – essendo stato prodotto sempre in copia un foglio con la dizione condizioni generali - di cui si disconosce la conformità ex art.
2712 c.c. - non risultano essere state sottoscritte dagli opponenti) e di conseguenza ricorre l'ipotesi di nullità, per evidente violazione dell'art. 117 e 125 bis TUB. Inoltre, non vi è alcun elemento che possa collegare la domanda di finanziamento prodotto da controparte quale doc. 3) ed il riepilogo contabile del rapporto indicato con il numero 20098697712412 prodotto quale doc. 10). In ogni caso a nulla rileverebbe, in tali ipotesi, anche la prova (non presente) della erogazione della somma finanziata, non essendo tale circostanza idonea a convalidare un negozio nullo per inesistenza ab origine dell'accordo delle parti, trattandosi di una manifestazione di volontà contrattuale del solo cliente rivolta alla banca
e non di un rapporto contrattuale. Non si rinviene nella documentazione prodotta dall'opposta, che si ripete è una mera proposta negoziale, una sottoscrizione della OM od una accettazione della proposta da parte di quest'ultima.”
Orbene, dall'analisi della documentazione versata in atti, si rileva che secondo quanto prospettato da parte opposta, si sarebbero susseguite diverse cessioni la prima delle quali avrebbe visto coinvolte la
OM (società che avrebbe erogato il prestito) e la società . CP_6
Della predetta cessione c'è traccia nell'avviso della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 28.11.2013 (all. 4 fascicolo monitorio) in cui a rettifica dei contratti di cessione conclusi da con la Controparte_7
pagina 11 di 15 rispettivamente in data 29.04.2013, 27.06.2013 e 19.09.2013, si afferma “Il criterio a) CP_6 contenuto nella lista di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, foglio delle inserzioni, n. 52 del 4 maggio 2013 è modificato come segue: a) sono stati ceduti pro soluto da
OM a ai sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in data 16.04.2013 CP_6
efficace in data 29.04.2013 e i cui relativi debitori sono stati o saranno notificati per iscritto da CP_6 dell'avvenuta cessione”, analoga rettifica veniva prevista anche per i contratti di cessione stipulati tra
OM e , efficaci a partire dal 27.06.2013 e 19.09.2013. CP_6
Orbene, in nessuna parte di tale pubblicazione in G.U. si riesce a comprendere quali siano stati i
“relativi debitori” riferibili ai singoli atti di cessione, invero, nel corpo del predetto avviso si specifica che i “debitori sono stati o saranno notificati per iscritto da dell'avvenuta cessione”, CP_6
comunicazione non allegata agli atti di causa.
Né dalla documentazione in atti emerge che la predetta cessione sia stata comprensiva della posizione debitoria degli opponenti;
all'opposto, la stessa società ha depositato un estratto conto CP_1
della FINDOMESTIC datato 21/12/2015 (doc. 10 fascicolo monitorio) con indicazione della dicitura
“A norma dell'Art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n° 385 si certifica che il presente estratto conto è conforme alle scritture contabili e che il credito è vero e liquido”, con ciò confermando che la posizione degli opponenti non era stata oggetto di cessione e che il credito era ancora nella titolarità della OM.
Le diverse cessioni che si sono susseguite non individuano quindi analiticamente i crediti ceduti, né consentono in alcun modo di ritenere che vi siano elementi univoci tali da potere ricomprendere nelle dette cessioni il credito azionato.
A ciò si aggiunga, che la cessione dalla OM alla è avvenuta nell'anno 2013, mentre CP_6
l'asserito finanziamento sarebbe stato erogato nel corso del 2015.
Inoltre, l'opposta ha allegato agli atti una domanda di finanziamento del 14.06.2015 sulla CP_1
quale è riportato a mano il numero 4016704 (all. 4 fascicolo monitorio), mentre nel corpo dell'estratto conto della banca OM è inserito il n. 20098697712412, non vi è dunque agli atti alcun elemento che possa collegare la domanda di finanziamento prodotta dall'opposta con l'estratto conto della banca OM del dicembre 2015 (all. 10 fascicolo monitorio).
pagina 12 di 15 Nessun contratto, nessuna prova della dazione della somma indicata nella domanda di finanziamento del 14.06.2015, sulla quale è riportato a mano il numero 4016704, viene fornita dall'opposta, e, ciò nonostante, l'ulteriore e specifica eccezione sollevata dagli opponenti relativa alla stipula del contratto e della dazione della somma “né tantomeno è stata fornita prova che la OM S.p.A. abbia eseguito la sua prestazione e, pertanto, si eccepisce, ai sensi dell'art. 1460 cc.c., l'inadempimento da parte della OM alla sua obbligazione di versamento della somma concessa in prestito” ( cfr pag. 4 atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo).
Alla luce delle superiori considerazioni parte opposta non solo non ha provato la titolarità del proprio credito ma finanche l'esistenza stessa del finanziamento e ciò in violazione del riparto degli oneri probatori.
Giova sul punto ricordare che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;
Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'efficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Ne consegue che sull'opposta grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto, spettando invece all'opponente, convenuto in senso sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421), onere, come sopra rappresentato non assolto dall'opposta nel caso a mani.
pagina 13 di 15 Alla luce della superiore motivazione ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita.
• SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n.
147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi al valore della causa dichiarato dagli opponenti in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Si osserva, infine, che, intervenendo nel presente giudizio essa ne è Controparte_9
divenuta parte.
La cessionaria della ha posto in essere i presupposti necessari, non solo perché nei propri CP_1
confronti la presente sentenza produca i suoi effetti sostanziali (ciò che, per costante giurisprudenza avviene a prescindere dall'intervento o meno del cessionario nel processo ai sensi dell'art. 111, comma
3 c.p.c.), ma, altresì, i suoi effetti processuali (o di rito).
Ne consegue che, come affermato costantemente in giurisprudenza, la condanna alle spese sancita al punto precedente, spiega effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso, in tal senso può argomentarsi, con ragionamento a contrario da Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 21107 del 31/10/2005: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti.
Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto, detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo”; con principio successivamente fatto proprio da Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 27/01/2014; Sez.
2 - Ordinanza n. 12663 del 25/06/2020 e Sez.
1 - Sentenza n. 9264 del 06/04/2021).
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.a.c. 666/2021:
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
) e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 87/2021, emesso dal Tribunale C.F._2
di Enna in data 05/03/2021, notificato in data 06/04/2021, all'esito del procedimento identificato al
R.G. n. 160/2021;
- CONDANNA (P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentata dalla procuratrice speciale Controparte_2
alla refusione delle spese processuali in favore di nata a [...] il
[...] Parte_1
22/04/1977 e residente a [...]in. (C.F.: ) e Parte_3 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), che liquida in € Parte_2 C.F._2
849,00 (€ 460,00 fasi di studio, € 389,00 fase introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute;
- CONDANNA unipersonale, con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, Controparte_3
(codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.
), in persona dell'Amministratore Unico, (già P.IVA_3 Controparte_4 [...]
con unico socio alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_10
nata a [...] il [...] e residente a [...]in. c.da (C.F.: Parte_1 Parte_3
) e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), che liquida in € 1.691,00 (€ 840,00 fase istruttoria, € 851,00 fase C.F._2
decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed Iva come per legge e se dovute.
Così deciso in Enna, in data 02 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15