Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 1681/2024 e SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
***
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al Giudice dott. Francesco Vigorito, sono comparsi per (già Parte_1 Parte_1
l'Avv. Stefano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Capuani in sostituzione dell'Avv. Lucia Massaro e l'Avv. Giovina Memeo per l'Avv. Leonardo Controparte_1
Roscioni in sostituzione dell'Avv. Massimiliano Bianchi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ai fini della decisione.
I difensori delle parti si riportano alle conclusioni già indicate in atti.
Il Giudice dott. Francesco Vigorito trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Francesco Vigorito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1681/2024 R.G. tra
(P.IVA: ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Civitavecchia (RM) alla Via Achille
Montanucci – n. 47/A,
(cod. fisc.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...],
(cod. fisc.: ) nato ad [...] il 4 settembre Parte_2 CodiceFiscale_2
1963 e residente in [...],
(cod. fisc.: ) nata a [...]( PG) l'11 marzo 1962 e Parte_3 CodiceFiscale_3 residente in [...], cod. fisc.: ) nata a [...] il 30 giugno Parte_4 CodiceFiscale_4
1976 e residente in [...] rappresentati e difesi degli Avv.ti Lucia Massaro (cod. fisc.: ) e Giovina CodiceFiscale_5
Memeo (cod. fisc.: ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio CodiceFiscale_6 in Andria (BT) alla Piazza Umberto I – n. 40, indirizzo PEC:
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- OPPONENTI –
e
Controparte_2
2
[...] (cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in P.IVA_2
Conegliano (TV) alla Via Alfieri – n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Bianchi
(cod. fisc.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino alla C.F._7 via Campana – n. 36, indirizzo PEC: Email_3
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per l'opponente:
“Voglia l'ill.mo tribunale adìto, contrariis reiectis, accogliere la presente domanda e, per l'effetto: 1) in via preliminare
e pregiudiziale, avuto riguardo alla pendenza del procedimento ex art. 40 c.c.i.i. (p.u. n.14- 1/2025) come da documentazione in atti, nonché, da ultimo, del decreto 29.04.2025 di proroga delle concesse misure di protezione e cautelari in favore della società agricola opponente, adottare i provvedimenti opportuni conseguenti alle citate statuizioni del tribunale fallimetare. 2) disporre in ogni caso la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
2) nel merito dichiarare che gli opponenti nulla devono per il titolo azionato da controparte opposta e per le motivazioni in narrativa e che conseguentemente va dichiarata l'inefficacia del precetto opposto, con vittoria di spese
e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge.”
Per l'opposta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via preliminare: rigettare come inammissibile la richiesta di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. formulata dalla e dai Controparte_3 signori ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con atto di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 c.p.c. notificato in data 11 luglio 2024, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito: respingere comunque integralmente siccome infondate, per i motivi di cui in narrativa, le domande tutte formulate dalla e dai signori Controparte_3 Parte_1
d on atto di opposizione all'esecuzione Parte_2 Parte_3 Parte_4 ex art. 615 c.p.c. notificato in data 11 luglio 2024, per i motivi di cui in narrativa, mandando assolta
[...]
unipersonale e, per essa, da ogni avversa pretesa Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
e confermando il diritto della conchiudente a procedere esecutivamente in forza di titolo esecutivo costituito da sentenza
n. 1506/2023 del Tribunale di Civitavecchia ed atto di precetto notificato in data 20/27 giugno 2024; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2024 la Parte_1
nonchè ed
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
i opponevano all'atto di precetto spedito per la notificazione in data 20 Parte_4 giugno 2024 a mezzo del servizio postale intimante il pagamento della somma di € 473.396,54 di cui alla sentenza n. 1506/2023 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 27 dicembre 2023 che confermava il decreto ingiuntivo n. 255/2020 del 27 febbraio 2020 emesso dal Tribunale di
Civitavecchia, oltre interessi, spese delle procedura di ingiunzione, competenze, oneri e accessori di legge.
Gli opponenti rappresentavano quale motivo di opposizione l'aver proposto appello avverso alla sentenza n. 1506/2023 del Tribunale di Civitavecchia.
Si costituiva l'opposta deducendo l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto con l'atto di opposizione all'esecuzione non possono farsi valere vizi riguardanti la fondatezza del provvedimento azionato quale titolo esecutivo giudiziale a meno che non riguardino fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo.
Con successivo scritto difensivo del 6 marzo 2025 gli opponenti depositavano il decreto del 5 marzo 2025 emesso nell'ambito del procedimenti unitario n. 14 – 1/2025 della sezione fallimentare del Tribunale di Civitavecchia con il quale veniva disposto “che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società (c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_3 in Civitavecchia (RM), via delle Vigne, 10, e della società agricola (c.f. Controparte_5
) con sede in Civitavecchia (RM), via delle Vigne, 10; né sui beni e sui diritti con i quali viene P.IVA_1 esercitata l'attività di impresa per il termine di mesi due – ossia sessanta giorni – decorrenti dal 06.02.2025 data di pubblicazione della domanda e delle misure protettive nel registro delle imprese”.
Con memoria conclusionale del 5 maggio 2025 la
[...]
faceva rilevare che la Corte d'Appello di Controparte_2
Roma, con sentenza n. 1564/2025 pubblicata l'11 marzo 2025 allegata in atti aveva rigettato l'appello proposto dalle controparti avverso la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo giudiziale (sent. n. n. 1506/2023 del Tribunale di Civitavecchia).
Con note conclusionali del 5 maggio 2025 le parti opponenti depositavano il decreto del 28 aprile
2025 emesso nell'ambito del procedimento unitario n. 14 – 1/2025 della sezione fallimentare del
Tribunale di Civitavecchia con il quale venivano prorogate “le misure protettive concesse con il decreto del
05.03.2025” reso dell'ambito del medesimo procedimento unitario della sezione fallimentare del
Tribunale “per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 7 aprile 2025 data di scadenza delle misure protettive concesse con il detto decreto del 05.03.2025 del Giudice relatore” e rappresentavano che era stata “altresì
4 presentanta al competente Tribunale di Civitavecchia – sezione fallimentare - istanza di estensione delle concesse misure di protezione e cautelari alle posizioni dei sigg.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 quali fideiussori, e che, in merito, pende idoneo giudizio con udienza di comparizione parti per il prossimo
[...]
22.05.2025 ( R.G.14-1/2025)” chiedendo al Tribunale adito di voler adottare i provvedimenti più opportuni in rito.
2. Esecuzione fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale
Nel caso in esame gli opponenti deducevano quale motivo di opposizione all'esecuzione la pendenza dell'appello avverso la sentenza del giudice di primo grado costituente il titolo esecutivo di formazione giudiziale posto a fondamento dell'atto di precetto notificato. Le parti opponenti proponevano anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione il motivo di ricorso riguardante la formazione del provvedimento giudiziale posto alla base dell'esecuzione.
Il principio di diritto applicabile nel caso di specie è quello in base al quale in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, se non per fatti sopravvenuti che nel caso in esame non sono stati dedotti. In tal senso si è espressa in maniera più volte, in maniera conforme, la Corte di cassazione
(si cfr., ad esempio, la recente Cass. civ., sez. III, sent. n. 2785 del 2025): “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato d'ufficio
l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla banca cessionaria del ramo di azienda di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa, con cui era dedotta l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza posta in esecuzione, in quanto pronunciata nei confronti della cedente dopo l'apertura della procedura concorsuale nei suoi confronti)”.
Pertanto, con riferimento a tale motivo l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
3. L'incidenza del decreto che dispone le misure protettive
Con riferimento ai decreti del 5 marzo 2025 e del 28 aprile 2025 emessi nell'ambito del procedimento unitario n. 14 – 1/2025 della sezione fallimentare del Tribunale di Civitavecchia depositati dalle parti opponenti con i quali veniva disposta e prorogata la sospensione delle azioni
5 esecutive e cautelari sul patrimonio della società Parte_1
(cod. fisc.: ) e sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di
[...] P.IVA_1 impresa “per la durata di sessanta giorni decorrenti dal 7 aprile 2025” è opportuno premettere che la sospensione così disposta non incide sulla validità degli atti esecutivi già compiuti non integrando un provvedimento di revoca del titolo medesimo e della sua efficacia esecutiva.
Il decreto di sospensione delle azioni esecutive, emesso nell'ambito di una procedura concorsuale, si limita a rimandare temporaneamente l'attuazione forzata del titolo esecutivo e non incide direttamente sulla validità del titolo stesso.
La sospensione ha effetto solo per la durata stabilita nel decreto stesso.
Nel caso di specie, inoltre, nella procedura esecutiva sono presenti altri debitori rispetto ai quali non è stata disposta la sospensione dell'esecuzione forzata.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione ha ad oggetto l'accertamento del diritto del soggetto precettante di agire esecutivamente sui beni del debitore.
Nel caso in esame la sussistenza di tale diritto in base al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto non può essere messo in discussione in quanto l'unico motivo di opposizione legato alla pendenza dell'impugnazione avverso il titolo esecutivo giudiziario è superato dal rigetto dell'appello.
Resta da valutare in che modo incide nel giudizio di opposizione all'esecuzione l'adozione delle misure protettive e specificamente dei provvedimenti della sezione fallimentare del Tribunale di
Civitavecchia con i quali, per il disposto dell'art. 54 ss. c.c.i.i., veniva disposta e prorogata la sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società
[...]
(cod. fisc.: ). Parte_1 P.IVA_1
La sospensione non incide certamente sul diritto di agire esecutivamente nei confronti dei soggetti diversi dalla società a favore della quale la sospensione è stata disposta. Pertanto rispetto a loro l'opposizione all'esecuzione non può che essere rigettata.
Con riguardo alla società non vi è dubbio, invece, che l'adozione delle misure comporta il divieto di iniziare e proseguire le azioni esecutive in corso.
Questo divieto fa sì che il processo esecutivo, già pendente, entri in uno stato di quiescenza temporanea.
Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'intervenuta sospensione dei processi esecutivi individuali e l'improcedibilità temporanea assimilabile alla sospensione, da adottarsi ai sensi dell'art. 623 c.p.c., con provvedimento impugnabile con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c.
Si tratterebbe, quindi, di una sospensione “esterna” dell'esecuzione in corso, una sospensione ex art. 623 c.p.c. che viene dichiarata dal Giudice dell'esecuzione sulla base del provvedimento
6 adottato dal Tribunale in sede concorsuale.
Nel caso di adozione di una misura protettiva prima dell'intimazione del precetto il creditore non sarebbe legittimato ad intimarlo trattandosi di un atto prodromico ad una azione esecutiva che non può essere iniziata.
Nell'ipotesi che ricorre nel caso in esame in cui il precetto è stato legittimamente intimato e la misura protettiva ha inciso sull'esecuzione in corso provocandone la sospensione, deve valutarsi se nella opposizione esecutiva si debba tener conto della sopravvenuta improcedibilità (che, peraltro, può essere anche solo temporanea) dell'esecuzione o se il giudice dell'opposizione esecutiva debba limitarsi a valutare se il creditore abbia in astratto il diritto di agire esecutivamente senza tener conto delle vicende sopravvenute che hanno provocato l'improcedibilità temporanea dell'esecuzione.
Ritiene questo Giudice che si debba preferire quest'ultima soluzione in quanto la vicenda esterna riguarda l'esecuzione in corso e opera non sul diritto ad agire esecutivamente ma sulla procedibilità dell'esecuzione avente ad oggetto l'immobile specificamente oggetto della misura protettiva.
Nel caso in esame gli opponenti hanno contestato l'esistenza del credito ed il diritto di agire esecutivamente per il titolo posto a base del precetto ed hanno chiesto dichiararsi l'inefficacia del precetto stesso e, tuttavia, i motivi posti a fondamento della domanda, legati alla intervenuta impugnazione del titolo esecutivo giudiziario, sono infondati cosicché non può che rigettarsi l'opposizione.
Il creditore ha quindi il diritto ad agire esecutivamente e solo in sede esecutiva e non in sede di opposizione all'esecuzione tale diritto deve essere contemperato con le limitazioni poste dalle misure protettive che provocano una sospensione ex lege ed un temporaneo stato di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono de iure e provvisoriamente la destinazione liquidatoria;
pertanto non possono essere compiuti atti propulsivi direttamente o indirettamente propedeutici all'espletamento della vendita forzata ma ciò non incide sul diritto astratto del creditore di agire esecutivamente per il credito indicato in atto di precetto.
4. Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 in relazione al valore della controversia a favore di
[...]
. Controparte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1681/2024
7 R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna (cod. fisc.: ), Parte_1 P.IVA_1 ed in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in € 11.229,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore di Controparte_2
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[...]
Civitavecchia 4 giugno 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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