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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 1850/2019 e 219/2020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Di Novi e Parte_1
Anna Di Novi
-RICORRENTE-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella
-RESISTENTE -
oggetto: contributi previdenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 16.11.2019, parte ricorrente in epigrafe si opponeva alla richiesta di pagamento di € 112.066,00 inviatale dall'odierna resistente in data 02.08.2019, avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2009-2016.
Eccepiva la prescrizione dei contributi afferenti alle annualità 2009-2013 in mancanza di atti interruttivi e, quanto alle annualità 2014-2016 chiedeva la riduzione del 50%
1
considerato che
era titolare di pensione di invalidità a decorrere da luglio 1994. Con successivo ricorso del 10.02.2020, iscritto al n. R.G. 219/2020, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 90/2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di i medesimi contributi previdenziali per gli anni 2009- CP_1
2016 con relative sanzioni e interessi di cui al procedimento n. R.G. 1850/2019 e per il medesimo ammontare, eccependo, innanzitutto, l'inefficacia del decreto per omessa notifica dello stesso nei termini di legge.
Si è costituita in entrambi i giudizi , che, preliminarmente, eccepiva CP_1
l'interruzione della prescrizione dei crediti vantati e, nel merito, insisteva per la fondatezza delle proprie pretese;
proponeva, dunque, domanda riconvenzionale volta all'accertamento del suo credito nei confronti del ricorrente e alla condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 112.066,00, per contributi soggettivi, integrativi, oltre interessi e sanzioni, relativi al periodo 2009-2016.
È stata acquisita la documentazione offerta dalle parti;
è stata dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 90/2019; è stata disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. R.G. 219/2020. La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso principale deve essere rigettato con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
Non è contestato dal che, in relazione alle annualità contributive 2009-2010- Parte_1
2011-2012-2013-2014-2015-2016, esso si rendeva moroso nel pagamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità oltre ad interessi e sanzioni nei confronti di
, il tutto come analiticamente specificato nell'attestazione del credito CP_1
rilasciata dalla resistente, con cui certificava il proprio credito all'esito delle verifiche contabili (cfr. all. 16 memoria di costituzione).
Tanto precisato, parte ricorrente, quanto alle annualità 2009-2013, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali rivendicati da in questa sede. CP_1
2 Tale eccezione è infondata, considerato che parte resistente ha dedotto e provato di aver inviato al ricorrente, tramite PEC, diverse missive che hanno validamente interrotto l'eccepita prescrizione quinquennale (all.ti 20 e 21 memoria costituzione, ovvero racc.te del 19/03/2013; all. 24 memoria costituzione, ovvero lettera racc.ta del 19/06/2014; all.
26 memoria costituzione, ovvero lettera racc.ta del 17/07/2017; all. 27 memoria di costituzione ovvero lettera racc.ta del 17/07/2017; all. 28 memoria di costituzione, ovvero lettera racc.ta del 3/07/2019).
Quanto alle annualità 2014-2016, è infondata l'ulteriore censura avanzata dalla parte ricorrente, volta ad ottenere una riduzione del 50% dell'aliquota previdenziale, in quanto titolare di pensione di invalidità a decorrere dal 1994.
Orbene, tale beneficio, contemplato dal Regolamento Generale di Previdenza
(cfr. all. 15 memoria di costituzione) agli artt. 4.3 “E' comunque dovuto, CP_1
da tutti gli iscritti ad , il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella CP_1
A allegata. Dal 1° gennaio 2013 tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva. […]” e 5.3 “E' in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad , il contributo integrativo minimo. Dal 1° gennaio 2013 tale CP_1
contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero della pensione contributiva.”, è riconosciuto esclusivamente a coloro che risultano titolari di pensione erogata da e non da altri enti previdenziali come nel caso di specie (in CP_1
particolare, il ricorrente risulta titolare di pensione cat. IOCTPS – invalidità dipendenti dello Stato;
cfr. estratto conto versato in atti dal ). CP_2 Parte_1
Ne consegue l'infondatezza della domanda.
In definitiva, dunque, non sussistendo altra contestazione in ordine all' an o al quantum preteso di per le causali di cui alla memoria di costituzione, CP_1 Parte_1
deve essere condannato a corrispondere ad , per le causali
[...] CP_1
di cui alla memoria di costituzione, la somma pari ad € 112.066,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia
3 (scaglione da € 52.001 a 260.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avvocato di parte resistente Giuseppe Mazzarella.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 90/2019;
2) Rigetta il ricorso principale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente, condanna a Parte_1
corrispondere ad , per le causali di cui alla memoria di costituzione, la CP_1
somma pari ad € 112.066,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in € 4.201,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa CP_1
come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Giuseppe Mazzarella dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 25.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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