Ordinanza collegiale 9 settembre 2021
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2021
Sentenza 28 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 09/09/2021, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00888/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e-OMISSIS-, in persona del -OMISSIS- pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione:
A) del provvedimento del -OMISSIS-, ricevuto dal difensore con Pec in pari data, con cui, “ in riferimento all'istanza di revoca di provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi ”, riteneva non ve ne fossero i presupposti, di fatto rigettandola.
B) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché successivo e di ogni atto rilevante ai fini del decidere, compresa per quanto occorra la relazione istruttoria dei -OMISSIS-ad oggi mai notificata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Ritenuto pertanto necessario acquisire una puntuale e documentata relazione sui fatti di causa;
Ritenuto altresì che - allo stato - non sussistono i presupposti per l’accoglimento, nelle more, della richiesta misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima) assegna alla -OMISSIS-il termine di 20 giorni per provvedere al deposito della richiesta relazione e fissa la camera di consiglio del 20 ottobre per il prosieguo della trattazione.
Questa ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente, Estensore
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.