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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2024, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8407/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI Parte_1 C.F._1 CLAUDIA e dell'avv. MARCACCI MICHELA ( ) PIAZZA MONS. A. C.F._2
SMERALDI N. 4 40046 PORRETTA TERME, elettivamente domiciliato in PIAZZA MONS.
presso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.06.2024 (nato a [...], BO, il Parte_1
05.10.1959) si rivolgeva al Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (nata a [...], BO, il 15.02.1961) e la conferma delle CP_1 condizioni di separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Camugnano (BO), il giorno 09.07.1983, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1983.
Dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 09.12.1983) e (Bologna, 13.08.1999), Per_1 Per_2 oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. pagina 1 di 3 Con convenzione di negoziazione assistita – datata 06.09.2021 – veniva concluso l'accordo di separazione personale tra i coniugi.
Ad oggi, il ricorrente domanda, oltre alla pronuncia sul vincolo, anche la conferma delle condizioni di separazione in punto di mantenimento della sig.ra ovvero chiedendo che venga posto a suo CP_1 carico l'onere di versare assegno divorzile nell'interesse della signora.
La convenuta, tuttavia, nonostante la ritualità della notifica, ricevuta a mani dalla stessa in data
28.06.2024 (come da allegati), non si costituiva né compariva in udienza e il Giudice ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 22.10.2024, pertanto, sentito personalmente il ricorrente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della convenuta, rilevata la semplicità della causa, nonché la superfluità di qualsiasi ulteriore attività istruttoria, il Giudice invitava l'avvocato di parte a discutere la causa.
L'avv. Cattani concludeva per l'accoglimento integrale del ricorso.
****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale tra i coniugi è stata raggiunta mediante accordo di negoziazione assistita, siglato in data 06.09.2021, e sono trascorsi ben più di sei mesi dall'apposizione del nulla-osta del PM, avvenuta in data 30.10.2021, senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi e dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della convenuta.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
L'unica altra determinazione, data la indipendenza economica dei figli della coppia, attiene alla richiesta del ricorrente di pagare l'assegno di divorzio nell'interesse della convenuta: il ricorrente, infatti, nelle conclusioni del ricorso chiede la conferma di detto versamento – già previsto quale mantenimento in sede di separazione.
Ebbene, il Collegio, pur prendendo atto della disponibilità del sig. a versare una somma alla Pt_1 convenuta a titolo di assegno divorzile, dichiara il non luogo a provvedere in merito, rilevata l'assenza della domanda da parte della diretta interessata, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, nonché tenuto conto che la convenuta non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso, parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale.
****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], BO, il 05.10.1959) Parte_1
e pagina 2 di 3 (nata a [...], BO, il 15.02.1961) CP_1 unitisi in matrimonio a Camugnano (BO), il giorno 09.07.1983, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1983.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Camugnano (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda del ricorrente di versare l'assegno divorzile alla convenuta.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.11.2024.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8407/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATTANI Parte_1 C.F._1 CLAUDIA e dell'avv. MARCACCI MICHELA ( ) PIAZZA MONS. A. C.F._2
SMERALDI N. 4 40046 PORRETTA TERME, elettivamente domiciliato in PIAZZA MONS.
presso il difensore avv. CATTANI CLAUDIA Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.06.2024 (nato a [...], BO, il Parte_1
05.10.1959) si rivolgeva al Tribunale per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (nata a [...], BO, il 15.02.1961) e la conferma delle CP_1 condizioni di separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Camugnano (BO), il giorno 09.07.1983, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1983.
Dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 09.12.1983) e (Bologna, 13.08.1999), Per_1 Per_2 oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. pagina 1 di 3 Con convenzione di negoziazione assistita – datata 06.09.2021 – veniva concluso l'accordo di separazione personale tra i coniugi.
Ad oggi, il ricorrente domanda, oltre alla pronuncia sul vincolo, anche la conferma delle condizioni di separazione in punto di mantenimento della sig.ra ovvero chiedendo che venga posto a suo CP_1 carico l'onere di versare assegno divorzile nell'interesse della signora.
La convenuta, tuttavia, nonostante la ritualità della notifica, ricevuta a mani dalla stessa in data
28.06.2024 (come da allegati), non si costituiva né compariva in udienza e il Giudice ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 22.10.2024, pertanto, sentito personalmente il ricorrente, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della convenuta, rilevata la semplicità della causa, nonché la superfluità di qualsiasi ulteriore attività istruttoria, il Giudice invitava l'avvocato di parte a discutere la causa.
L'avv. Cattani concludeva per l'accoglimento integrale del ricorso.
****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero, la separazione personale tra i coniugi è stata raggiunta mediante accordo di negoziazione assistita, siglato in data 06.09.2021, e sono trascorsi ben più di sei mesi dall'apposizione del nulla-osta del PM, avvenuta in data 30.10.2021, senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi e dalla impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della convenuta.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
L'unica altra determinazione, data la indipendenza economica dei figli della coppia, attiene alla richiesta del ricorrente di pagare l'assegno di divorzio nell'interesse della convenuta: il ricorrente, infatti, nelle conclusioni del ricorso chiede la conferma di detto versamento – già previsto quale mantenimento in sede di separazione.
Ebbene, il Collegio, pur prendendo atto della disponibilità del sig. a versare una somma alla Pt_1 convenuta a titolo di assegno divorzile, dichiara il non luogo a provvedere in merito, rilevata l'assenza della domanda da parte della diretta interessata, in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
In virtù della natura e dei termini della presente decisione, nonché tenuto conto che la convenuta non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso, parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale.
****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], BO, il 05.10.1959) Parte_1
e pagina 2 di 3 (nata a [...], BO, il 15.02.1961) CP_1 unitisi in matrimonio a Camugnano (BO), il giorno 09.07.1983, con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1983.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Camugnano (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda del ricorrente di versare l'assegno divorzile alla convenuta.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 20.11.2024.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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