CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.329/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2003/2023 del Tribunale di Taranto, pendente tra
e in persona del legale rappresentante p.t., domiciliati in Parte_1 Controparte_1
Taranto presso l'Avv. Alfredo Lovelli dal quale sono rappresentati e difesi;
appellanti e
domiciliato in Taranto presso l'Avv. Mario Roccaforte dalla quale Controparte_2
è rappresentato e difeso;
appellato
e Controparte_3 Controparte_4
convenuti contumaci
All'udienza del 16.05.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note scritte alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
, premesso di essere proprietario del terreno in agro di Taranto – Talsano, Controparte_2
Strada per Leporano n.67 (in catasto al fg. 310 p.lla 65), con ricorso ex art.702 bis c.p.c. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto (odierno appellante) affinché il Parte_1
tribunale (1) ordinasse al di rimuovere la sbarra metallica orizzontale, dotata di sistemi Pt_1
di apertura e controllo a distanza, dallo stesso realizzata sulla proprietà del , in CP_2
carenza di autorizzazione e anche in violazione di norme amministrative, tanto che nelle more gli era pervenuto ordine di ripristino del 21.06.2019 dello stato dei luoghi da parte del Comune
, pena la demolizione a cura dello stesso Ente, (2) fissasse per il la condanna CP_5 Pt_1 ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, (3) accertasse che il non vantava alcun Pt_1 diritto di servitù di passaggio sul fondo del ricorrente, (4) vietasse l'ingresso del sul fondo Pt_1
del ricorrente e (5) lo condannasse al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
Precisava il di aver già spiegato azione possessoria per la rimozione del manufatto, CP_2
che la stessa si era conclusa con il rigetto della domanda (anche in sede di reclamo) per aver l'autorità giudiziaria ritenuto di inquadrare la questione nell'ambito della disciplina delle azioni a difesa della proprietà, di aver pertanto adito il Tribunale introducendo il giudizio de quo.
Costituitosi, il rappresentava che: 1) a carico del fondo di proprietà del già Pt_1 CP_2
gravava, in virtù di atto pubblico del 23.4.2007 per notar , una servitù di Persona_1
passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno larga 5 metri corrente sul lato est del fondo, a favore dei proprietari dei terreni confinanti appartenenti ad (poi Controparte_6
dichiarata fallita nel 2011) e;
2) che per l'esercizio della servitù era stata ivi Parte_2
autorizzata la realizzazione di “uno o più cancelli di accesso, muniti di colonne di delimitazione”, 3) con scrittura privata del 19.11.2007 i proprietari del fondo servente (coniugi e avevano autorizzato i proprietari dei fondi dominanti a realizzare, a CP_2 CP_7 loro cura e spese, l'accesso carrabile dalla strada provinciale n.50; 4) che sul fondo di proprietà di dal gennaio 2016, ha avuto sede la “Edilizia , Controparte_6 Controparte_8
amministrata dalla sorella dell'appellante, , e che l'appellante, col consenso Persona_2
della proprietaria ( ) dell'altro fondo dominante, al fine di meglio tutelare la Parte_2
proprietà della società della sorella, aveva installato un cancello, in sostituzione della sbarra metallica preesistente, 5) che per le rimostranze del aveva eliminato il cancello e CP_2
ripristinato la preesistente sbarra metallica, dotata di apertura elettrica e di telecamera di sorveglianza. Il concludeva per il rigetto delle domande attoree. Pt_1
Istruito il giudizio con prove documentali, rimessa sul ruolo la causa per disporre ex art.102 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi dominanti, cioè la
(subentrata a seguito del fallimento di nella proprietà del CP_1 Controparte_6
fondo dominante già di quest'ultima), e (aventi causa Controparte_9 Controparte_3
della , come risulta dalle visure dei RR.II. prodotte dal ), dato che la Parte_2 CP_2
rimozione della sbarra metallica avrebbe comportato la modifica dello stato dei luoghi anche nei confronti dei proprietari dei fondi dominanti, interveniva la sostenendo la CP_1
irrilevanza dell'installazione del cancello ad opera del per la sanabilità amministrativa Pt_1 dell'opera e comunque per l'assenza di pregiudizio in danno del , dato che la CP_2
realizzazione del cancello già prevista a favore dei proprietari dei fondi dominanti e che il Pt_1
aveva realizzato l'opera opere per conto e nell'interesse di questi ultimi. Rimanevano contumaci i convenuti e CP_3 CP_9
Con sentenza n. 2003/2023 pubblicata il 31.08.2023 il Tribunale, accogliendo parzialmente le domande attoree, condannava alla rimozione della sbarra metallica con ogni Parte_1 dispositivo alla stessa collegato, rigettava ogni altra domanda del , condannava il CP_2
a rifondere il 70% delle spese processuali al;
dichiarava compensate le spese Pt_1 CP_2
tra il e il per il restante 30% e le compensava per intero tra le altre parti CP_2 Pt_1
costituite. Riteneva il tribunale che il non era legittimato a predisporre le opere di Pt_1
conservazione della servitù, in difetto della qualità di proprietario di uno dei fondi dominanti e di autorizzazione da parte dei titolari della servitù all'installazione dell'opera.
Con atto di citazione notificato il 6.10.2023 e la hanno appellato la Parte_1 CP_10
sentenza.
Con il primo motivo di appello il e la allegano la violazione e/o l'erronea Pt_1 CP_1
applicazione alla fattispecie in esame del combinato disposto di cui agli artt. 100 c.pc. e 833
c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale ordinando la rimozione della sbarra pur in assenza di un interesse del a tale pronuncia, dato che la sbarra, se pur realizzata da soggetto (il CP_2
) non avente titolo, comunque avrebbe potuto essere realizzata e reinstallata dalla Pt_1 CP_10
[... e dai proprietari dell'altro fondo dominante, in virtù della previsione nell'atto costitutivo della servitù del loro diritto di installare cancelli di accesso. Aggiungono pertanto gli appellanti che l'azione del avrebbe natura emulativa e costituirebbe un abuso del diritto da CP_2
parte del . CP_2
Con il secondo motivo di appello la e il allegano l'erronea valutazione delle CP_1 Pt_1
risultanze istruttorie da parte del tribunale per non aver il giudice di primo grado considerato che, come accertato anche a mezzo degli informatori nel precedente giudizio possessorio instaurato dal , la sbarra metallica era preesistente (dal 2008), che il , nel CP_2 Pt_1
dicembre 2016, aveva solo sostituito la sbarra metallica con un cancello e che per le rimostranze del aveva poi solo ripristinato la sbarra preesistente. CP_2
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti allegano la falsa applicazione dello art. 5 L
20.03.1865 n.2248 all. E in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo l'impossibilità di procedere alla disapplicazione dell'ordinanza del Dirigente dello Ufficio Tecnico del Comune
del 21.06.2019, con la quale la Amministrazione ordinava il ripristino dello stato dei CP_5 luoghi, pena la demolizione a cura dell'Ente medesimo.
Si è costituito il invocando il rigetto del gravame perché inammissibile Controparte_2
ed infondato, deducendo nello specifico 1) la carenza di interesse della proprietaria CP_10
del fondo dominante a far data dal 14.01.2021, a stare in giudizio ed ancor più a proporre appello, risalendo l'installazione del manufatto di cui si ordinava la rimozione all'anno 2016;
2) il comportamento illecito del , sostanziatosi nella violazione dell'altrui proprietà; 3) la Pt_1 legittimità dell'ordinanza del Comune di Taranto del 21.06.2019 e la sua definitività non essendo stato impugnato. Premesso brevemente in rito che la sentenza del Tribunale di Taranto non è stata appellata dal nella parte in cui sono state rigettate le altre domande attoree (quella per la condanna CP_2
ex art. 614 bis c.p.c. del al pagamento della somma giornaliera di € 50,00 per ogni giorno Pt_1 di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, quella per l'accertamento della non titolarità da parte del di alcun diritto di passaggio sul fondo del ricorrente, quella per Pt_1 vietare al l'ingresso sul fondo del e quella per la condanna del al Pt_1 CP_2 Pt_1
risarcimento dei danni) diverse da quella di condanna del alla rimozione della sbarra, Pt_1
sulle stesse si è formato il giudicato.
Sempre in rito, si ritiene che la al contrario di quanto dedotto dal , avesse CP_1 CP_2
ed abbia interesse a proporre appello, così come aveva interesse a costituirsi in primo grado.
Succeduta infatti nella proprietà del fondo dominante di avendo con lo Controparte_6
acquisto della proprietà del detto fondo acquistato anche la servitù di passaggio sul fondo servente di proprietà del e la facoltà prevista nell'atto costitutivo della servitù di CP_2
apporre cancelli, la aveva ed ha interesse al mantenimento delle opere poste in essere CP_1 per l'esercizio della richiamata servitù, opere tra quali rientra la sbarra metallica oggetto della domanda di rimozione accolta in primo grado.
Dall'eventuale esecuzione della sentenza, con rimozione della sbarra, deriverebbe peraltro un pregiudizio in capo alla società, dato che si vedrebbe onerata dai costi necessari per il ripristino della sbarra preesistente e legittimamente apposta in virtù di quanto previsto nell'atto costitutivo della servitù.
Ciò chiarito, si ritiene l'appello fondato.
Come infatti rilevato con il secondo motivo di appello, l'atto costitutivo del 23.04.2007 di costituzione della servitù di passaggio sul fondo del prevedeva la facoltà di installare CP_2 cancelli e tale facoltà sicuramente è stata acquisita dalla con l'acquisto del fondo CP_1
dominante (già dell' e del diritto di servitù. Controparte_6
Dalle risultanze del procedimento possessorio (v. provvedimento monocratico e collegiale di reclamo in atti) e nello specifico dalle informative ivi rese dagli informatori è risultato che la sbarra sul fondo servente del esisteva già dal 2008. CP_2
Dalle informative ivi rese dall'agente della Polizia Locale risulta che il , Testimone_1 Pt_1
in effetti, dopo aver eliminato la sbarra ed apposto in sua sostituzione un cancello, ha rimosso detto cancello e ripristinato la sbarra orizzontale.
Se questa è stata la condotta del , posto la aveva ed ha la facoltà di apporre e Pt_1 CP_1
mantenere la sbarra, non può il pretenderne la rimozione. CP_2 Né si può argomentare in senso contrario dall'ordinanza del Comune di Taranto del 21.06.2019 con cui è stato ordinato al , ai sensi dell'art. 31 D.P.R.
6.06.2001 n.380, di ripristinare lo Pt_1
stato dei luoghi.
Emessa infatti nei confronti del solo (e non anche nei confronti del proprietario del fondo Pt_1 come imponeva l'art. 31 suddetto), essa non è vincolante per la né per il , CP_1 CP_2 nella cui proprietà si dovrebbe eseguire, non essendo stata l'ingiunzione di demolizione emessa nei confronti della e del . CP_1 CP_2
L'ordinanza non attiene ai rapporti di natura privatistica tra il e le altre parti del CP_2
giudizio e non è vincolante nei confronti del titolare della servitù (la e del CP_1
proprietario ) del fondo servente. CP_2
Né, a giudizio di questa Corte, nell'ambito della controversia rileva la legittimità o meno della detta ordinanza perché la titolarità in capo alla del diritto di servitù e della facoltà di CP_1 tenere la sbarra non dipende dalla legittimità dell'atto amministrativo dell'ente locale. Ed esclusa tale rilevanza, non si pone questione di disapplicazione dell'atto amministrativo.
Peraltro, pur a volere in via ipotetica ammettere l'esercizio del potere di cui all'art. 5 L
20.03.1865 n.2248 all. E, l'atto appare illegittimo. La PA ha inteso infatti esercitare i poteri di cui all'art. 31 DPR n.380/2001, ivi previsti per gli interventi soggetti a permesso di costruire, per un'opera (il ripristino di una sbarra metallica) la cui esecuzione non è subordinata a permesso di costruire, ma rientra nelle attività libere (art. 6 DPR n. 380/2021), non avendo per le sue dimensioni un impatto rilevante sull'assetto edilizio (in tal senso per il caso analogo di realizzazione di cancelli in ferro, cfr. TAR Campania, Salerno, 21.10.2022 n. 2775, TAR
Basilicata 9.03.2020 n. 192, TAR Basilicata 17.11.2014 n. 789, TAR Sardegna 3.07.2024 n.
555).
Il diritto di servitù spettante alla sul fondo del e la facoltà delle stessa di CP_1 CP_2
realizzare e mantenere la sbarra metallica al servizio del passaggio sul fondo del CP_2 comportano, in conclusione, il rigetto della domanda del diretta all'eliminazione CP_2
della sbarra.
Restano assorbiti ogni altra questione e ogni altro motivo di appello.
Le spese del doppio grado di giudizio, da liquidare nella misura prossima ai parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n.55 perché la causa non ha comportato la trattazione di questioni di diritto complesse, da incrementare ex art. 4 c. II DM 10.03.2014 n.55 per la difesa di due parti e commisurate a tre fasi nel giudizio di appello in quanto non consta avere le parti posto in essere in appello alcuna delle attività (della fase istruttoria) di cui all'art. 4 c. V lettera c) DM
10.03.2014 n. 55, seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.), con conseguente obbligo di rimborso a carico del e a favore degli appellanti, con distrazione a favore dell'avv. Alfredo CP_2
Lovelli che ne ha fatto istanza (v. comparsa conclusionale).
Nulle per spese di lite nei confronti delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello alla sentenza n.2003/2023 del Tribunale di Taranto proposto da e Parte_1
da nei confronti di con atto di citazione notificato il 6.10.2023, CP_1 Controparte_2
così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di con il ricorso ex art. Controparte_2 Parte_1
702 bis c.p.c. depositato il 17.01.2017;
2) condanna a rimborsare alla e le spese di Controparte_2 CP_1 Parte_1
lite del doppio grado di giudizio, liquidate quello di primo grado in € 3.300,05 per compensi
(compresa la maggiorazione del 30%) oltre rimborso spese forfettarie (15,00%), CAP ed IVA come per legge, quelle di secondo grado in € 407,98 per spese non imponibili ed € 2.600,00
(compresa la maggiorazione del 30%) oltre rimborso spese forfettarie (15,00%), CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Alfredo Lovelli per entrambi i gradi di giudizio;
3) nulla per spese di lite nei confronti di e . Controparte_9 Controparte_3
Così deciso in Taranto il 28.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)