Versione
16 maggio 2004
16 maggio 2004
Art. 1. 1. Il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 , recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentario • 1
- 1. La Consulta sul "caso Carnevale". La sentenza n. 284 del 2005.Costituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 19 luglio 2005 · 3.3085563
[…] del decreto legge n. 66 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 126 del 2004, «nella parte in cui prevedono che il CSM debba, senza procedere ad alcuna valutazione, riammettere in servizio il magistrato prosciolto in sede penale con una formula piena dopo che questi sia volontariamente cessato, […]
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Giurisprudenza • 6
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/11/2020, n. 7350Provvedimento: […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- rigetto istanza di prolungamento del rapporto di impiego·
- ricostruzione della carriera militare·
- motivazione della sentenza·
- principio di sinteticità delle motivazioni·
- procedimento penale e sospensione dal servizio·
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- art. 3, commi 57 e 57-bis, legge 24 dicembre 2003, n. 350