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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1311/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1311/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Rosti;
appellante
e
(C.F.: ), n.q. di titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta artigiana (P.I.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti P.IVA_1
Amedeo Valente e Alessia Petrone;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 343/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 03.05.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) Annullare e riformare in toto, l'impugnata sentenza perché ingiusta ed erronea per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
2) Per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 71/2014 emesso
1 il 04.03.2014, dal Tribunale di Paola, Dott.ssa S. Trabalza e notificato in data
17.03.2014, e revocarlo in quanto privo dei requisiti minimi di certezza, esigibilità
e liquidità richiesti dalla legge;
3) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra alla Azienda Artigiana RA DR a Parte_1
nessun titolo;
4) Adottare qualunque altro provvedimento ritenuto di Giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 5) Condannare l'Azienda Artigiana RA
DR al pagamento di spese competenze ed onorario del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva, e cap come per legge”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 342 c. p. c., l'appello proposto dalla SI.ra , per le ragioni indicate in atto;
dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. NEL
MERITO, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado n.
347/2018 resa dal Tribunale di Paola, nella persona del Giudice Dott.ssa Marta
Sodano, depositata in data 03.05.2018, oggetto del presente gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Respingere le domande svolte dall'attore appellante contro il SI. DR RA nella qualità in atti, per le motivazioni esposte in narrativa;
Con condanna dell'attrice appellante, in ogni caso, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. DR RA, in qualità di titolare dell'omonima ditta artigiana, depositava ricorso monitorio presso il Tribunale di Paola, chiedendo e ottenendo decreto ingiuntivo n. 71/2014 per la somma di €5.490,00 oltre interessi, in virtù dei lavori eseguiti presso l'abitazione della SI.ra ed elencati nella Parte_1
fattura n. 32 del 18.11.2013.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione la committente, lamentando l'inesistenza e l'incertezza del credito nel suo ammontare, in quanto i lavori di cui l'opposto pretendeva il pagamento erano stati eseguiti da altra e diversa ditta il cui titolare era il SI. Rilevando, pertanto, che la fattura emessa, Persona_1 sufficiente all'ottenimento del decreto ingiuntivo, non costituiva idonea prova nel
2 giudizio di opposizione, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la ditta RA in persona del suo titolare, che eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione proposta. In particolare, deduceva l'avvenuta fornitura di materiali e l'esecuzione dei lavori commissionati ad eccezione della pavimentazione del terrazzo e della rasatura con stucco bianco e tinteggiatura delle pareti del vano cucina. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata la fase istruttoria con l'assunzione di prova orale e c.t.u. tecnica, il
Tribunale con sentenza n. 343/2018 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, mentre poneva a carico dell'opposta le spese di c.t.u..
Il giudice di prime cure riteneva che la prova testimoniale espletata avesse dato conferma dell'esecuzione dei lavori oggetto di causa da parte della ditta RA.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.01.2019, sulla base dei seguenti motivi: “1)Contraddittorietà Parte_1 dell'iter logico di valutazione delle circostanze di fatto e di diritto che emergono dagli atti e dai verbali della causa di Prime Cure;
2) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado, in violazione dell'art. 116 cpc;
3) Assenza di prova dell'an e del quantum”. Deduceva l'appellante che la sentenza impugnata fondava le proprie statuizioni unicamente sul dato probatorio offerto dalla fattura, oggetto di allegazione nella fase monitoria, e sulle discutibili testimonianze sull'an della pretesa, mentre era del tutto assente ogni prova, anche generica, sul quantum, il che non avrebbe permesso la conferma del decreto ingiuntivo, siccome carente dei requisiti per tale pronuncia. Il Tribunale aveva violato il limite imposto dall'art. 2721 cc., che stabilisce il divieto della prova testimoniale per la dimostrazione dell'esistenza di contratti aventi valore superiore ad €2,58 ed inoltre aveva ritenuto affidabili le testimonianze di nonostante le numerose dimenticanze Persona_2
e di , mentre aveva illogicamente ritenuto inaffidabile la Persona_3
testimonianza della sol perché figlia dell'opponente. Il primo giudice aveva Tes_1
poi completamente ignorato le prove documentali allegate in atti e costituite da documentazione ammnistrativa attestante che altra ditta ( ) aveva effettuato Per_1 interventi presso l'abitazione della , le relative fatture per l'opera prestata Parte_1
dal , e le fatture dei fornitori pagate direttamente dalla sig.ra . Per_1 Parte_1
3 Si costituiva con comparsa depositata in data 31.10.2018 RA DR il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342
e 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 28.12.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'11.12.2018, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
27.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU. 27199/2017).
2.2. Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi
4 fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale sarebbe incorso innanzitutto nella violazione del limite imposto dall'art. 2721 cc., che stabilisce il divieto della prova testimoniale per la dimostrazione dell'esistenza di contratti aventi valore superiore ad €2,58. Inoltre avrebbe desunto la prova del contratto esclusivamente dalle lacunose e contraddittorie prove testimoniali di dipendenti, parenti ed amici del
RA ed avrebbe immotivatamente escluso l'attendibilità della figlia della
[...]
. CP_2
Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 2721 c.c. deve rilevarsene la inammissibilità.
Se si muove, infatti, dalla premessa che i limiti di ammissibilità della prova testimoniale, ex art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva
(Cass. n. 3956/18; n. 18971/22), costituiva onere dell'odierna appellante dimostrare
- ciò che, nella specie, non risulta avvenuto - di aver formulato l'eccezione senza ritardo;
di talché, in assenza di tale dimostrazione, il motivo va ritenuto inammissibile.
5 Passando all'esame della doglianza involgente l'errata valutazione delle prove, occorre premettere che secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte
(tra le più recenti Cass. n. 5560/21), la valutazione delle risultanze istruttorie si sottrae a qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c. commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del
2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità
e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019). Nell'ambito di tale apprezzamento delle risultanze istruttorie, e per quanto concerne, in particolare, la prova testimoniale, l'insussistenza
(per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. se non esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse, neppure consente al giudice di merito una
6 aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (cfr. Cass. n. 20802 del 2011; Cass. n. 17630 del 2010; Cass.
n. 98 del 2019).
In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito e, nella specie, vanno confermati in quanto coerenti con le risultanze istruttorie.
Come riportato in sentenza, il teste ha dichiarato “avremmo Persona_2
dovuto eseguire i lavori elencati al capitolo uno della memoria 183 II temine di parte opposta, che mi viene letto. Ed abbiamo eseguito i lavori di cui al capitolo 2 della memoria 183 II termine che mi si legge. Ricordo che dovevamo svolgere la posa in opera del pavimento del terrazzo, avendo già applicato i gocciolatoi intorno al perimetro esterno del terrazzo, allorquando la SI.ra e il SI. RA Parte_1
ebbero una discussione a seguito della quale non abbiamo più lavorato ed io e gli altri operai siamo stati impiegati altrove dalla ditta RA la quale riconsegnava il cantiere alla signora. Ed ancora preciso che i lavori di cui al cap. II sono stati effettivamente svolti da noi operai ivi compresa l'applicazione di guaina impermeabilizzata su terrazzo, ricordo anzi che sono state eseguite due passate di guaina così come si è provveduto alla realizzazione di due muretti […]. Abbiamo anche realizzato un nuovo vano cucina. Preciso che abbiamo abbattuto una parete che divideva due stanze, poi abbiamo rifinito con un travetto in cemento come architrave per unificare l'ambiente. Abbiamo fatto le tracce per gli impianti sia elettrico che idraulico. Abbiamo poi coperto le tracce e intonacato e rosato”. Al piano di sotto abbiamo rivestito un muretto, all'esterno, con pietra a vista. Preciso che la SI.ra era sempre presente, spesso anche lei mi spiegava i lavori Parte_1
da realizzare. Posso riferire che i rapporti sono cessati perché la SI.ra Parte_1
non era contenta dei lavori realizzati, ricordo che quando avevamo finito ha cominciato a lamentarsi” (cfr. verbale di udienza del 9.07.2015).
Le dichiarazioni del teste hanno trovato conferma in quelle rese dal teste Per_2
il quale ha riferito “quando abbiamo lavorato presso l'abitazione Persona_3
della SI.ra abbiamo effettivamente svolto i lavori elencati nei Parte_1
capitoli n. 2 della memoria di parte opposta che mi si legge e di cui ai punti a), b),
c) d), e), f) e g). ricordo che a un certo punto la sig.ra ci ha mandato via Parte_1
e, conseguentemente non abbiamo potuto eseguire gli ulteriori interventi come
7 meglio precisato al capitolo 1 della memoria di parte opposta. Riguardo al terrazzo posso precisare che la ditta RA ha eseguito i lavori di smantellamento del pavimento del terrazzo, posa in opera di piano in sabbia e cemento con applicazione di guaina impermeabilizzante, non ha invece pavimentato il terrazzo perché, per come ho precisato, la sig.ra ci ha mandato via (cfr. verbale di udienza del
13.10.2015). Il teste ha inoltre precisato gli ulteriori lavori afferenti la creazione di un vano cucina nuovo nel quale hanno realizzato l'impianto elettrico e quello idraulico e lo smantellamento delle ringhiere al posto delle quali sono stati realizzati dei muretti.
Ancora, a conferma dell'esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta opposta, sovvengono le dichiarazioni del teste il quale, sentito all'udienza del Testimone_2
3.11.2015 ha affermato “il sig. RA mi ha chiesto di poter prelevare le ringhiere del terrazzo della predetta abitazione e nel mese di giugno 2013 mi sono recato sul posto per caricare le ringhiere sul mio camion. In tale circostanza ho visto il sig.
RA con due operai che lavoravano sul predetto terrazzo, lo stavano smantellando ed avevano già tolto le ringhiere perché dovevano realizzare dei muretti. Preciso di essermi recato due volte sul posto. La seconda volta ho caricato
l'ultimo pezzo di ringhiera. In tale occasione ho visto che i muretti e il massetto sul pavimento erano già stati realizzati. Gli operai che ho visto li conosco e sono il fratello del SI. RA, e ”. Persona_3 Persona_2
Quanto alle dichiarazioni rese dalla figlia dell'opponente, , la Testimone_3
scarsa attendibilità delle stesse si fonda, non tanto sul rapporto che la lega alla parte, quanto piuttosto sul fatto che non hanno trovato conferma nelle deposizioni degli altri testi. Lo stesso teste , titolare della ditta che a dire dell'opponente Per_1
avrebbe realizzato tutti i lavori, non ha negato che siano stati realizzati dei lavori precedentemente al suo intervento, limitandosi a riferire di non ricordare una serie di circostanze. In particolare, come riportato in sentenza, il teste ha riferito: “non ricordo se c'erano degli altri muretti;
non ricordo se il terrazzo fosse stato già impermeabilizzato;
in un vano adiacente il terrazzo abbiamo proceduto ad aggiungere alcuni punti luce e sostituire alcuni fili. Non ricordo se in questa stanza vi erano lavori svolti da poco”.
Il giudice di prime cure ha anche esaminato le osservazioni sulla credibilità dei testi formulate dall'odierna appellante, statuendo che “Non valgono ad inficiare le dichiarazioni dei testi di parte opposta le osservazioni generiche e meramente
8 presuntive formulate da parte opponente, tanto più che il teste non risulta Per_2
essere più alle dipendenze del RA né può ritenersi che la sua dichiarazione sia condizionata da una speranza di riassunzione (come sostenuto dall'opponente in comparsa conclusionale), riducendosi tale considerazione ad una mera illazione non suffragata da ulteriori elementi” (pag. 4 della sentenza).
Non risponde, poi, al vero l'assunto dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato la documentazione amministrativa da essa depositata. A pag. 4 della sentenza si legge infatti: “Ancora non rileva ai fini del presente giudizio la prodotta s.c.i.a., produttiva di effetti nei confronti della p.a. e nei confronti dei terzi interessati, ma non certo rilevante al fine di stabilire l'esecuzione delle opere da parte della ditta RA”.
3.2. Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante denuncia la mancanza di prova dell'an e del quantum della pretesa azionata in monitorio. Osserva che “Non vi è prova, infatti, di un contratto (come potrebbe d'altronde), né vi è prova di un calcolo che possa desumersi aliunde, dai tariffari vigenti, dagli usi commerciali o da altra fonte
indiretta. Si sottolinea che anche la CTU, disattesa perfino dal Giudice per la sua inadeguatezza ed “inutilità” ha però quantificato opere per 3.700,00 euro circa, smentendo le pretese attoree. Senza considerare che il contratto di appalto cui il
Tribunale riconduce la fattispecie di causa presuppone l'organizzazione di mezzi propri, di cui la ditta opposta non ha offerto alcuna prova neppure generica. A ciò si aggiunga come la condanna alla somma recata in fattura contrasti con la documentazione prodotta proprio dal RA. La ditta appellata, infatti, ha fatto un preventivo di €.
4.200,00 circa, per tutti i lavori, successivamente, nei propri atti asserisce di non aver completato i lavori, tuttavia pretende 4.500,00 euro oltre iva per un numero inferiore di lavori”.
Anche tale motivo è infondato.
Sulla scorta delle illustrate emergenze istruttorie risulta provato il diritto al corrispettivo vantato dall'appellato, avendo i testi confermato l'esecuzione dei lavori descritti in fattura.
In ordine al quantum debeatur, l'opposto nel giudizio di primo grado ha prodotto le fatture relative all'acquisto dei materiali utilizzati per la esecuzione dei lavori e il compio metrico relativo ai lavori svolti, elaborato sulla base dei prezzi di mercato.
Rispetto a tali elementi non risultano formulate specifiche contestazioni da parte dell'appellante. Né a diversa conclusione potrebbe addivenirsi sulla scorta della c.t.u.
9 espletata in primo grado avendo essa determinato solo l'importo dei lavori, senza considerare i costi per l'acquisto dei materiali e per lo smaltimento degli inerti.
Quanto al preventivo richiamato dall'appellante basta osservare che non vi è coincidenza tra le voci in esso indicate e i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta.
In conclusione, per le argomentazioni svolte, l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 22.01.2019, nei confronti di DR Parte_2
RA, in qualità di titolare dell'omonima ditta artigiana, avverso la sentenza del
Tribunale di Paola n. 343/2018 pubblicata il 03.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado che liquida in euro 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Amedeo Valente e Alessia Petrone, dichiaratisi antistatari.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1311/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Rosti;
appellante
e
(C.F.: ), n.q. di titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima ditta artigiana (P.I.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti P.IVA_1
Amedeo Valente e Alessia Petrone;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 343/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 03.05.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) Annullare e riformare in toto, l'impugnata sentenza perché ingiusta ed erronea per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
2) Per
l'effetto accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 71/2014 emesso
1 il 04.03.2014, dal Tribunale di Paola, Dott.ssa S. Trabalza e notificato in data
17.03.2014, e revocarlo in quanto privo dei requisiti minimi di certezza, esigibilità
e liquidità richiesti dalla legge;
3) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra alla Azienda Artigiana RA DR a Parte_1
nessun titolo;
4) Adottare qualunque altro provvedimento ritenuto di Giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 5) Condannare l'Azienda Artigiana RA
DR al pagamento di spese competenze ed onorario del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva, e cap come per legge”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: dichiarare inammissibile, per violazione dell'art. 342 c. p. c., l'appello proposto dalla SI.ra , per le ragioni indicate in atto;
dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. NEL
MERITO, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado n.
347/2018 resa dal Tribunale di Paola, nella persona del Giudice Dott.ssa Marta
Sodano, depositata in data 03.05.2018, oggetto del presente gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Respingere le domande svolte dall'attore appellante contro il SI. DR RA nella qualità in atti, per le motivazioni esposte in narrativa;
Con condanna dell'attrice appellante, in ogni caso, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. DR RA, in qualità di titolare dell'omonima ditta artigiana, depositava ricorso monitorio presso il Tribunale di Paola, chiedendo e ottenendo decreto ingiuntivo n. 71/2014 per la somma di €5.490,00 oltre interessi, in virtù dei lavori eseguiti presso l'abitazione della SI.ra ed elencati nella Parte_1
fattura n. 32 del 18.11.2013.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione la committente, lamentando l'inesistenza e l'incertezza del credito nel suo ammontare, in quanto i lavori di cui l'opposto pretendeva il pagamento erano stati eseguiti da altra e diversa ditta il cui titolare era il SI. Rilevando, pertanto, che la fattura emessa, Persona_1 sufficiente all'ottenimento del decreto ingiuntivo, non costituiva idonea prova nel
2 giudizio di opposizione, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la ditta RA in persona del suo titolare, che eccepiva l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione proposta. In particolare, deduceva l'avvenuta fornitura di materiali e l'esecuzione dei lavori commissionati ad eccezione della pavimentazione del terrazzo e della rasatura con stucco bianco e tinteggiatura delle pareti del vano cucina. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletata la fase istruttoria con l'assunzione di prova orale e c.t.u. tecnica, il
Tribunale con sentenza n. 343/2018 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite, mentre poneva a carico dell'opposta le spese di c.t.u..
Il giudice di prime cure riteneva che la prova testimoniale espletata avesse dato conferma dell'esecuzione dei lavori oggetto di causa da parte della ditta RA.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.01.2019, sulla base dei seguenti motivi: “1)Contraddittorietà Parte_1 dell'iter logico di valutazione delle circostanze di fatto e di diritto che emergono dagli atti e dai verbali della causa di Prime Cure;
2) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie di primo grado, in violazione dell'art. 116 cpc;
3) Assenza di prova dell'an e del quantum”. Deduceva l'appellante che la sentenza impugnata fondava le proprie statuizioni unicamente sul dato probatorio offerto dalla fattura, oggetto di allegazione nella fase monitoria, e sulle discutibili testimonianze sull'an della pretesa, mentre era del tutto assente ogni prova, anche generica, sul quantum, il che non avrebbe permesso la conferma del decreto ingiuntivo, siccome carente dei requisiti per tale pronuncia. Il Tribunale aveva violato il limite imposto dall'art. 2721 cc., che stabilisce il divieto della prova testimoniale per la dimostrazione dell'esistenza di contratti aventi valore superiore ad €2,58 ed inoltre aveva ritenuto affidabili le testimonianze di nonostante le numerose dimenticanze Persona_2
e di , mentre aveva illogicamente ritenuto inaffidabile la Persona_3
testimonianza della sol perché figlia dell'opponente. Il primo giudice aveva Tes_1
poi completamente ignorato le prove documentali allegate in atti e costituite da documentazione ammnistrativa attestante che altra ditta ( ) aveva effettuato Per_1 interventi presso l'abitazione della , le relative fatture per l'opera prestata Parte_1
dal , e le fatture dei fornitori pagate direttamente dalla sig.ra . Per_1 Parte_1
3 Si costituiva con comparsa depositata in data 31.10.2018 RA DR il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342
e 348 bis c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 28.12.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'11.12.2018, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
27.04.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 04.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le questioni preliminari
2.1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che "l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. SS.UU. 27199/2017).
2.2. Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi
4 fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale sarebbe incorso innanzitutto nella violazione del limite imposto dall'art. 2721 cc., che stabilisce il divieto della prova testimoniale per la dimostrazione dell'esistenza di contratti aventi valore superiore ad €2,58. Inoltre avrebbe desunto la prova del contratto esclusivamente dalle lacunose e contraddittorie prove testimoniali di dipendenti, parenti ed amici del
RA ed avrebbe immotivatamente escluso l'attendibilità della figlia della
[...]
. CP_2
Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 2721 c.c. deve rilevarsene la inammissibilità.
Se si muove, infatti, dalla premessa che i limiti di ammissibilità della prova testimoniale, ex art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva
(Cass. n. 3956/18; n. 18971/22), costituiva onere dell'odierna appellante dimostrare
- ciò che, nella specie, non risulta avvenuto - di aver formulato l'eccezione senza ritardo;
di talché, in assenza di tale dimostrazione, il motivo va ritenuto inammissibile.
5 Passando all'esame della doglianza involgente l'errata valutazione delle prove, occorre premettere che secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte
(tra le più recenti Cass. n. 5560/21), la valutazione delle risultanze istruttorie si sottrae a qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c. commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del
2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità
e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019). Nell'ambito di tale apprezzamento delle risultanze istruttorie, e per quanto concerne, in particolare, la prova testimoniale, l'insussistenza
(per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. se non esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse, neppure consente al giudice di merito una
6 aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma (cfr. Cass. n. 20802 del 2011; Cass. n. 17630 del 2010; Cass.
n. 98 del 2019).
In definitiva, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito e, nella specie, vanno confermati in quanto coerenti con le risultanze istruttorie.
Come riportato in sentenza, il teste ha dichiarato “avremmo Persona_2
dovuto eseguire i lavori elencati al capitolo uno della memoria 183 II temine di parte opposta, che mi viene letto. Ed abbiamo eseguito i lavori di cui al capitolo 2 della memoria 183 II termine che mi si legge. Ricordo che dovevamo svolgere la posa in opera del pavimento del terrazzo, avendo già applicato i gocciolatoi intorno al perimetro esterno del terrazzo, allorquando la SI.ra e il SI. RA Parte_1
ebbero una discussione a seguito della quale non abbiamo più lavorato ed io e gli altri operai siamo stati impiegati altrove dalla ditta RA la quale riconsegnava il cantiere alla signora. Ed ancora preciso che i lavori di cui al cap. II sono stati effettivamente svolti da noi operai ivi compresa l'applicazione di guaina impermeabilizzata su terrazzo, ricordo anzi che sono state eseguite due passate di guaina così come si è provveduto alla realizzazione di due muretti […]. Abbiamo anche realizzato un nuovo vano cucina. Preciso che abbiamo abbattuto una parete che divideva due stanze, poi abbiamo rifinito con un travetto in cemento come architrave per unificare l'ambiente. Abbiamo fatto le tracce per gli impianti sia elettrico che idraulico. Abbiamo poi coperto le tracce e intonacato e rosato”. Al piano di sotto abbiamo rivestito un muretto, all'esterno, con pietra a vista. Preciso che la SI.ra era sempre presente, spesso anche lei mi spiegava i lavori Parte_1
da realizzare. Posso riferire che i rapporti sono cessati perché la SI.ra Parte_1
non era contenta dei lavori realizzati, ricordo che quando avevamo finito ha cominciato a lamentarsi” (cfr. verbale di udienza del 9.07.2015).
Le dichiarazioni del teste hanno trovato conferma in quelle rese dal teste Per_2
il quale ha riferito “quando abbiamo lavorato presso l'abitazione Persona_3
della SI.ra abbiamo effettivamente svolto i lavori elencati nei Parte_1
capitoli n. 2 della memoria di parte opposta che mi si legge e di cui ai punti a), b),
c) d), e), f) e g). ricordo che a un certo punto la sig.ra ci ha mandato via Parte_1
e, conseguentemente non abbiamo potuto eseguire gli ulteriori interventi come
7 meglio precisato al capitolo 1 della memoria di parte opposta. Riguardo al terrazzo posso precisare che la ditta RA ha eseguito i lavori di smantellamento del pavimento del terrazzo, posa in opera di piano in sabbia e cemento con applicazione di guaina impermeabilizzante, non ha invece pavimentato il terrazzo perché, per come ho precisato, la sig.ra ci ha mandato via (cfr. verbale di udienza del
13.10.2015). Il teste ha inoltre precisato gli ulteriori lavori afferenti la creazione di un vano cucina nuovo nel quale hanno realizzato l'impianto elettrico e quello idraulico e lo smantellamento delle ringhiere al posto delle quali sono stati realizzati dei muretti.
Ancora, a conferma dell'esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta opposta, sovvengono le dichiarazioni del teste il quale, sentito all'udienza del Testimone_2
3.11.2015 ha affermato “il sig. RA mi ha chiesto di poter prelevare le ringhiere del terrazzo della predetta abitazione e nel mese di giugno 2013 mi sono recato sul posto per caricare le ringhiere sul mio camion. In tale circostanza ho visto il sig.
RA con due operai che lavoravano sul predetto terrazzo, lo stavano smantellando ed avevano già tolto le ringhiere perché dovevano realizzare dei muretti. Preciso di essermi recato due volte sul posto. La seconda volta ho caricato
l'ultimo pezzo di ringhiera. In tale occasione ho visto che i muretti e il massetto sul pavimento erano già stati realizzati. Gli operai che ho visto li conosco e sono il fratello del SI. RA, e ”. Persona_3 Persona_2
Quanto alle dichiarazioni rese dalla figlia dell'opponente, , la Testimone_3
scarsa attendibilità delle stesse si fonda, non tanto sul rapporto che la lega alla parte, quanto piuttosto sul fatto che non hanno trovato conferma nelle deposizioni degli altri testi. Lo stesso teste , titolare della ditta che a dire dell'opponente Per_1
avrebbe realizzato tutti i lavori, non ha negato che siano stati realizzati dei lavori precedentemente al suo intervento, limitandosi a riferire di non ricordare una serie di circostanze. In particolare, come riportato in sentenza, il teste ha riferito: “non ricordo se c'erano degli altri muretti;
non ricordo se il terrazzo fosse stato già impermeabilizzato;
in un vano adiacente il terrazzo abbiamo proceduto ad aggiungere alcuni punti luce e sostituire alcuni fili. Non ricordo se in questa stanza vi erano lavori svolti da poco”.
Il giudice di prime cure ha anche esaminato le osservazioni sulla credibilità dei testi formulate dall'odierna appellante, statuendo che “Non valgono ad inficiare le dichiarazioni dei testi di parte opposta le osservazioni generiche e meramente
8 presuntive formulate da parte opponente, tanto più che il teste non risulta Per_2
essere più alle dipendenze del RA né può ritenersi che la sua dichiarazione sia condizionata da una speranza di riassunzione (come sostenuto dall'opponente in comparsa conclusionale), riducendosi tale considerazione ad una mera illazione non suffragata da ulteriori elementi” (pag. 4 della sentenza).
Non risponde, poi, al vero l'assunto dell'appellante secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato la documentazione amministrativa da essa depositata. A pag. 4 della sentenza si legge infatti: “Ancora non rileva ai fini del presente giudizio la prodotta s.c.i.a., produttiva di effetti nei confronti della p.a. e nei confronti dei terzi interessati, ma non certo rilevante al fine di stabilire l'esecuzione delle opere da parte della ditta RA”.
3.2. Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante denuncia la mancanza di prova dell'an e del quantum della pretesa azionata in monitorio. Osserva che “Non vi è prova, infatti, di un contratto (come potrebbe d'altronde), né vi è prova di un calcolo che possa desumersi aliunde, dai tariffari vigenti, dagli usi commerciali o da altra fonte
indiretta. Si sottolinea che anche la CTU, disattesa perfino dal Giudice per la sua inadeguatezza ed “inutilità” ha però quantificato opere per 3.700,00 euro circa, smentendo le pretese attoree. Senza considerare che il contratto di appalto cui il
Tribunale riconduce la fattispecie di causa presuppone l'organizzazione di mezzi propri, di cui la ditta opposta non ha offerto alcuna prova neppure generica. A ciò si aggiunga come la condanna alla somma recata in fattura contrasti con la documentazione prodotta proprio dal RA. La ditta appellata, infatti, ha fatto un preventivo di €.
4.200,00 circa, per tutti i lavori, successivamente, nei propri atti asserisce di non aver completato i lavori, tuttavia pretende 4.500,00 euro oltre iva per un numero inferiore di lavori”.
Anche tale motivo è infondato.
Sulla scorta delle illustrate emergenze istruttorie risulta provato il diritto al corrispettivo vantato dall'appellato, avendo i testi confermato l'esecuzione dei lavori descritti in fattura.
In ordine al quantum debeatur, l'opposto nel giudizio di primo grado ha prodotto le fatture relative all'acquisto dei materiali utilizzati per la esecuzione dei lavori e il compio metrico relativo ai lavori svolti, elaborato sulla base dei prezzi di mercato.
Rispetto a tali elementi non risultano formulate specifiche contestazioni da parte dell'appellante. Né a diversa conclusione potrebbe addivenirsi sulla scorta della c.t.u.
9 espletata in primo grado avendo essa determinato solo l'importo dei lavori, senza considerare i costi per l'acquisto dei materiali e per lo smaltimento degli inerti.
Quanto al preventivo richiamato dall'appellante basta osservare che non vi è coincidenza tra le voci in esso indicate e i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta.
In conclusione, per le argomentazioni svolte, l'appello va respinto confermando la sentenza impugnata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 22.01.2019, nei confronti di DR Parte_2
RA, in qualità di titolare dell'omonima ditta artigiana, avverso la sentenza del
Tribunale di Paola n. 343/2018 pubblicata il 03.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado che liquida in euro 1.923,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Amedeo Valente e Alessia Petrone, dichiaratisi antistatari.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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