CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 610/2024 R.G.C., trattenuta in decisione all'udienza di p.c., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 07.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), con decorrenza dal 10.01.2025 scaduti il giorno
31.03.2025, vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'impresa individuale FERRAMENTA Parte_1
CIAVARELLA, elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Garibaldi n. 62, presso e nello studio dell'avv. Francesco Camerini che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo
Marra, lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione ex art. 392 c.p.c.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale Controparte_1 ON
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco De Cristofaro del foro di Padova, Maria Carlotta Balatroni del foro di Treviso e Stefano Recchioni del Foro di
L'Aquila, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei predetti procuratori, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in riassunzione.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza n. 7903/2024 della
Corte di Cassazione pubblicata il 22.03.2024 – vendita cose mobili.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, in sede di rinvio, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di ZA n. 255/2016, pubblicata in data 15.03.2016
e non notificata e, per l'effetto,
A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della , ora ON CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni assunte
[...]
con contratto di concessione di vendita del giugno 2000 nonché ai principi di cui agli articoli
1175 e 1375 c.c.;
B) condannare la (già società in Controparte_1 ON
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti subiti dalla ditta appellante, da quantificare in complessivi Euro 105.320,245 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
C) accertare e dichiarare la (già società Controparte_1 ON
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne la parte appellante di tutti i danni e pregiudizi che dovessero derivarle a seguito di azioni da parte di terzi in ragione dei fatti di cui è causa e, conseguentemente,
D) condannare la (già società in Controparte_1 ON
persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso di quanto parte appellante ha dovuto corrisponderle in esecuzione della sentenza di primo grado;
E) condannare infine la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, secondo soccombenza, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità, oltre maggiorazione forfettaria 15% cap ed iva come per legge”.
In sede di comparsa conclusionale parte appellante ha dichiarato di non insistere per
l'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti C-D delle conclusioni dell'atto di appello, in quanto il punto C) ha formato oggetto della statuizione di cui al punto n. 20 della sentenza di codesta Corte 1107/2020, mentre relativamente al punto D l'appellante non ha proceduto ad alcun pagamento a favore dell'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata.”
Per la convenuta in riassunzione:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'appello di L'Aquila, contrariis reiectis, Nel merito: rigettare integralmente la domanda attrice di risarcimento per inadempimento contrattuale per il fantasmagorico importo di € 105.320,24, sulla scorta delle contestazioni già mosse dalla con riguardo agli elementi costitutivi al nesso di Controparte_1
causalità ed al danno-conseguenza, nonché sulla scorta delle acquisizioni probatorie in atti
e del deserto probatorio in cui è incorsa la stessa attrice;
Sulle spese di tutti i gradi di giudizio: con integrale vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio, compreso il presente grado, ed ovviamente comprese le spese di C.T.P. e di
C.T.U., in conformità all'esito finale dello stesso (secondo Cass., sez. un., 8.11.2022, n.
32906).
Sulle spese, in via conseguenziale: condannare altresì la Ferramenta Ciavarella alla restituzione a favore della ex art. 389 c.p.c., te con sé l'ordine alla Controparte_1
restituzione a favore della ex art. 389 c.p.c., di tutto quanto corrisposto a ON
titolo di sorte capitale ed interessi, nonché a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza d'appello ora annullata, con interessi dalla data del versamento sino al saldo.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 255/2016 resa all'esito del giudizio n. 1530/2010 –promosso da Parte_1
nei confronti del (onde sentire: 1) condannare la convenuta a risarcire
[...] ON
i danni patiti a cagione dell'inadempimento al contratto stipulato nel giugno del 2000, quantificati in €
105.320,245; 2) condannare la controparte a tenerla indenne dalle azioni eventualmente proposte dai terzi in ragione dei fatti di causa) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree– il Tribunale di ZA così statuiva: “1) Rigetta le domande proposte da;
2) Spese di lite come in parte motiva. 3) Pone le Parte_1 spese di CTU definitivamente a carico della ”. Parte_1
1.1 Il Tribunale dava atto che a sostegno delle domande l'attore aveva allegato: - di aver stipulato con il nel giugno del 2000, un contratto di ON
concessione di vendita, con il quale la controparte si era impegnata a fornire periodicamente vernici e colori contro il pagamento del prezzo, riconoscendo all'attore diritto di esclusiva nel territorio del Comune di Celano;
- di aver svolto due volte l'anno campagne pubblicitarie di tali prodotti, organizzando altresì corsi per imbianchini;
- che nel maggio 2009 era venuto a conoscenza della violazione del diritto di esclusiva da parte della convenuta, avendo quest'ultima iniziato a fornire tali prodotti anche alla Bricocolor di Mascitti Enzo, operante in
Celano; - che dal giugno 2009 controparte aveva sospeso l'invio dei prodotti richiesti;
- che, in conseguenza di tali condotte, aveva subito danni consistenti: 1) nella mancata percezione degli utili ricavabili dalle vendite;
2) nei costi per acquistare attrezzature necessarie per vendere prodotti analoghi, quali un tintometro;
3) nelle spese per i corsi svolti presso la clientela per l'insegnamento dell'uso dei prodotti della convenuta;
4) nel danno all'immagine e nella perdita di clientela.
1.2. Dava inoltre atto che si era costituita tempestivamente la convenuta, contestando le allegazioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda sui seguenti rilievi: - nel contratto intercorso tra le parti era inclusa una clausola che prevedeva a carico dell'attore l'obbligo di svolgere attività promozionale dei prodotti forniti e di raggiungere comunque un minimo di volume di acquisto annuo, individuato nel 5% di crescita costante di quest'ultimo; - a far data dall'anno 2004 tale ultima obbligazione non era stata rispettata dalla controparte, sicché essa esponente aveva legittimamente interrotto nel 2009 i rapporti commerciali con l'attore.
1.3. Ciò detto, rigettava la domanda di parte attrice ritenendola infondata.
1.3.1. In particolare, qualificata la domanda attorea come azione da risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ad opera della convenuta per non avere questa adempiuto alla propria obbligazione (di fornire periodicamente beni -vernici e colori- e di rispettare il diritto di esclusiva dell'attore) rilevava come, alla luce dei principi che regolano il riparto dell' onere della prova, sarebbe spettato a parte convenuta dare prova di aver correttamente eseguito la propria obbligazione.
Spiegava tuttavia come, nel caso di specie, parte convenuta avesse dedotto nel merito di aver legittimamente rifiutato di adempiere, in ragione del correlativo inadempimento della controparte all'obbligazione di acquisto di un minimo quantitativo pattiziamente determinato, formulando perciò una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
1.3.2. Rilevava, quanto al contenuto dell'accordo ripassato tra le parti ed alle obbligazioni reciprocamente assunte, che agli atti non si rinveniva una produzione documentale idonea a rappresentare l'accordo stipulato tra le parti, e che, tuttavia, poteva ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza e della consistenza del contratto de quo in virtù delle comuni allegazioni delle parti, che concordavano sulla stipula di un contratto (da entrambe qualificato come contratto di somministrazione, contenente previsione dell'impegno della convenuta a somministrare tinte e vernici periodicamente contro il pagamento di un prezzo e con diritto di esclusiva del somministrato), nonché delle risultanze delle prove testimoniali che, con riferimento all'unico contrasto rinvenibile con riferimento alla pattuizione della clausola relativa all'obbligo di promozione e di acquisto di un quantitativo minimo (una quantità maggiore del 5% rispetto a quella dell'anno precedente), avevano consentito di accertare la presenza di tale clausola.
1.3.3 Disattendeva l'eccezione di incapacità a testimoniare dei desti addotti dalla convenuta, sollevata da parte attrice, evidenziando che non erano emersi profili di inattendibilità ed anzi l'oggetto di tali deposizioni aveva trovato conforto sia nelle allegazioni attoree che nella prassi commerciale cristallizzata del tipo di somministrazione disegnato dall'ultimo comma dell'art. 1568 c.c..
Il Tribunale rilevava che era stato lo stesso attore ad allegare di aver sempre svolto a sue spese attività di promozione dei prodotti somministrati ed spiegava come fosse prassi negoziale quella di prevedere, quale corrispettivo del riconoscimento del diritto di esclusiva al somministrato, un correlativo obbligo di quest'ultimo di promuovere i prodotti forniti e acquistarne un quantitativo minimo, come desumibile anche dalla lettura dell'ultimo comma dell'art..1568 c.c. (che aveva tipizzato tale clausola proprio in ragione della sua diffusione sociale).
1.3.4. Passando poi ad esaminare le risultanze probatorie alla luce del criterio di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale rilevava che l'attore non aveva fornito prova in ordine al rispetto dell'obbligazione di acquisto dei quantitativi minimi di cui all'accordo de quo, mentre le prove orali raccolte ne avevano confermato il consistente decremento (da 6.657 nel 2007
a 4494 litri nel 2009), con la conseguenza che rispetto a tale obbligazione l'attore si era reso certamente inadempiente.
Di contro nell'esaminare se, a fronte di tale inadempimento, fosse conforme a buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c. l'interruzione dei rapporti attuata da parte convenuta nel 2009
(attraverso la mancata fornitura della merce e violazione del diritto di esclusiva), il Tribunale, previa disamina dell'istituto previsto e disciplinato dall'art. 1460 c.c. e degli arresti giurisprudenziali ad esso riferiti, aderiva al prevalente orientamento giurisprudenziale che richiedeva una valutazione comparativa del comportamento delle parti con riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto;
orientamento recante, come corollario in materia di somministrazione, la necessità che l'eccezione de quo fosse fondata su un fatto legittimante la risoluzione ex art. 1564 c.c..
Sottolineava che, alla luce di tale disposizione, era infatti necessario che: i) l'inadempimento avesse notevole importanza rispetto all'interesse contrattuale di controparte;
ii)
l'inadempimento fosse tale da pregiudicare l'affidamento di controparte circa la corretta prosecuzione del rapporto contrattuale.
Con riferimento al caso in esame il Tribunale rilevava la ravvisabilità del secondo requisito, alla luce dell'ampio arco temporale durante il quale si era protratta la condotta inadempiente dell'attore e della sua consistenza (ben 3 anni e per notevoli quantitativi di merce). Riteneva altresì sussistente il primo requisito, in virtù della funzione concretamente perseguita dall'accordo stipulato dalle parti, apparendo evidente che, al mancato rispetto dell'obbligo di ordinativi minimi della merce per un così ampio lasso di tempo, corrispondesse l'impossibilità per il somministrante non solo di incrementare la propria utilità marginale, ma addirittura di mantenere quella pregressa.
1.3.5 Riteneva in definitiva la fondatezza l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta e, pertanto, infondata l'azione di risarcimento del danno da inadempimento formulata dall'attore, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
2. Con sentenza n. 1107/2020 pubblicata in data 4.08.2020 la Corte di Appello di L'Aquila decidendo sull'appello proposto da così statuiva: Parte_1
“1) In parziale accoglimento dell'appello, condanna la società ON
in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla impresa
[...] individuale la somma di € 105.320,00; 2) Controparte_3
Rigetta le altre domande;
3) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato i due terzi delle spese del doppio grado che di seguito si determinano per l'intero in complessivi € 13.430 per il primo grado ed in complessivi € 9.515 per il grado
d'appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.”
2.1. Il gravame era stato proposto da (quale titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale Ferramenta Ciavarella) sulla scorta di plurimi motivi di appello con i quali aveva denunciato: 1) Violazione degli artt. 1362 e segg.ti c.c.: errata qualificazione del contratto dedotto in giudizio con conseguente erronea individuazione delle rispettive obbligazioni gravanti sulle parti: inesistenza dell'inadempimento contrattuale imputato all'attore- appellante. Omessa, distorta e parziale valutazione del materiale probatorio acquisito. 2)
Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 1375 c.c.: inesistenza dell'inadempimento della parte attrice: errata valutazione delle prove in ordine all'adempimento dell'attore ed all'inadempimento della società convenuta. 3) Rilievi sulla prova dell'inadempimento di parte convenuta/appellata e dei danni conseguenti. 4) Rilievi sulla condanna al pagamento delle spese legali.
2.2 Nel giudizio di appello si era costituito il chiedendo il rigetto ON dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese di lite.
2.3 La Corte riteneva l'appello parzialmente fondato.
2.3.1. Rilevava in primo luogo, in punto di qualificazione del contratto, come non vi fosse ragione per qualificare il contratto come contratto di somministrazione. 2.3.2. In punto di ricostruzione del contenuto delle obbligazioni contrattuali, rilevava che, mentre incontroversa risultava l'esistenza di un patto di esclusiva (trattandosi di circostanza ammessa dalla convenuta, oltre che emergente dalla documentazione proveniente da quest'ultima) e parimenti incontroversa fosse l'assunzione di un obbligo del concessionario di fare attività di promozione, privo di specifico riscontro documentale risultava il contenuto delle altre obbligazioni ed in particolare di quella relativa ai contenuti dell'incremento e ai criteri ai quali la verifica avrebbe dovuto improntarsi.
2.3.3. Evidenziava pertanto che, mentre l'attrice aveva dato prova dei propri assunti, essendo pacifica la violazione del patto di esclusiva, privo di prova adeguata risultava il contrapposto inadempimento dedotto dalla convenuta.
Spiegava di essere tenuta a verificare, seguendo la sequenza delle censure formulate, innanzitutto la prova del contenuto delle obbligazioni che la convenuta assumeva essere state violate da parte attrice e al riguardo, in assenza di riscontro documentale di quanto sostenuto dalla convenuta (con riferimento alla sussistenza del patto di incremento fissato in termini percentuali al 5% annuo, riguardando il volume degli acquisti, senza altre specificazioni), non vi era prova adeguata in atti, atteso che le dichiarazioni testimoniali che sembravano confermarlo erano inattendibili e neppure significative, mancando una adeguata prova, a monte, del contenuto dell'accordo.
Ciò per tre ragioni essenziali: - perché, nonostante le oscillazioni di volume di acquisti e di fatturato che, secondo la convenuta, si erano manifestate dal 2002, non vi era stata alcuna iniziativa di recesso né altre doglianze in ordine al mancato rispetto dell'obiettivo asseritamente pattuito (ed anzi nel 2004 la convenuta aveva dichiarato la sua piena soddisfazione per il rapporto in essere, come da documentazione agli atti), per cui l'eventuale mancato raggiungimento di tale obiettivo non poteva ritenersi intollerabile e grave;
- perché neppure nel 2009, quando nel luglio veniva documentata per la prima volta una doglianza relativa al decremento di attività da parte della quest'ultima ON
aveva contestato la violazione di tale specifica clausola, limitandosi invece a valorizzare la affermata diminuzione quale ragione della riduzione dello sconto praticato;
- perché i riscontri testimoniali non erano credibili, né attendibili e significativi rispetto al fatto da provare, attesa la formulazione dei capitoli di prova sul punto.
2.3.4. Riteneva quindi che, in mancanza di qualsiasi allegazione specifica sui criteri di determinazione del volume di affari, non poteva neppure escludersi la rilevanza del fatturato complessivo, mantenutosi nel corso di dieci anni tra gli € 20.000,00 e gli € 30.000,00 (e nell'anno 2009, in cui il rapporto andava in crisi, era arrivato a più di € 15.000,00 in meno di dodici mesi), contraddicendo la tesi che esso fosse improntato all' obbligo di incremento posto a sostegno dell'eccezione di inadempimento, mentre era provato che, a fronte dell'affermato decremento degli obiettivi, nel maggio-giugno 2009 la stessa società convenuta, lungi dal recedere, aveva proposto una revisione unilaterale dello sconto ed aveva già affidato la concessione di vendita ad altro rivenditore nel comune di Celano.
2.3.5. Evidenziava peraltro che era rimasta priva di riscontro la tesi della convenuta secondo cui, a fronte dell'affermato decremento degli ordini di acquisto, la concedente aveva comunicato nel maggio 2009 il proprio recesso, posto che non vi era di esso alcuna traccia nelle missive allegate, né nella documentazione indicata nell'indice delle produzioni della convenuta, essendovi invece traccia del contrario, posto che la comunicazione di una revisione dello sconto applicato risultava comunicata nel mese di luglio, a conferma che invece il rapporto era ancora in essere.
2.3.6. In definitiva, facendo applicazione dei criteri giurisprudenziali in tema di onere della prova in caso di inadempimento contrattuale, concludeva che parte attrice aveva dato prova di un inadempimento grave al patto di esclusiva oltre che della ingiustificata interruzione della fornitura, mentre la convenuta non aveva dimostrato l'esistenza dello specifico contenuto della prestazione che assumeva essere rimasta inadempiuta da parte dell'attore, per cui la relativa eccezione era infondata.
2.3.7. Con riferimento all'esistenza della prova dell'entità del risarcimento dovuto, la Corte rilevava che l'unica contestazione mossa sul punto dalla convenuta in primo grado, relativa alla confutazione della tesi attorea secondo cui la merce immagazzinata e non ritirata era inutilizzabile in assenza delle paste per sviluppare i colori, non era stata reiterata in appello e doveva pertanto intendersi abbandonata.
2.3.8. In ordine al quantum, riteneva che nessun'altra contestazione attinente alla prova dei danni, come analiticamente illustrati dall'appellante, fosse stata svolta dalla società appellata, con la conseguenza che doveva essere riconosciuta la prova del diritto ad ottenere l'intero risarcimento richiesto, compendiato nelle conclusioni esposte alle lettere A)
e B), senza interessi legali in quanto non richiesti, mentre andavano dichiarate inammissibili per difetto di interesse (che, ex art. 100 c.p.c., doveva essere concreto ed attuale) le domande qualificate genericamente di manleva di cui alla lettera C) in quanto riferite a fatti di cui non vi era specifica allegazione in atti e riferite ad eventi futuri il cui verificarsi era, peraltro, del tutto imprevedibile.
3. Con Ordinanza n. 7903/2024 pubblicata il 22.03.2024, la Corte di Cassazione decidendo sul ricorso proposto da così statuiva: “accoglie il ricorso. Cassa Controparte_1 l'impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione”.
3.1 Il ricorso era stato proposto sulla scorta di tre motivi: 1) Violazione dell'art. 346 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto abbandonata la contestazione relativa alla dedotta inutilizzabilità della merce immagazzinata e non svolta alcuna contestazione con riferimento alla prova dei danni (in particolare, sosteneva la società ricorrente che il giudice a quo aveva deciso in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'onere della riproposizione non si applica all'appellato vittorioso in primo grado con riguardo alle questioni di diritto o quelle rimaste assorbite, per cui il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere le censure relative al quantum implicitamente già comprese nella sua richiesta del rigetto dell'impugnazione, perché chi ha già contestato in primo grado sia l'an che il quantum non ha l'onere di riproporre dette contestazioni, non trattandosi di eccezioni, ma di mere difese secondo quanto chiarito da Cass.
SS.UU. n. 7940/2019). 2) Violazione dell'art. 115 1° comma ultima parte c.p.c., in relazione all'art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., e degli artt. 1218 e 1223 c.c. in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. (in particolare, la ricorrente censurava la parte del provvedimento in cui la Corte di Appello aveva ritenuto suscettibile di semplificazione probatoria tramite il principio della non contestazione la questione della determinazione e della quantificazione dei danni, sostenendo invece che tale principio non operava con riferimento al diritto al risarcimento del danno il cui accertamento, che richiedeva un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio, aveva carattere valutativo secondo quanto chiarito da Cass. n. 21460/2019 e Cass. n.
19181/2019). 3) Violazione dell'art. 115 1° comma ultima parte c.p.c. in relazione all'art. 360
1° comma n. 4 c.p.c.. (in particolare la ricorrente denunciava che il principio di non contestazione era stato erroneamente applicato dalla Corte di Appello, anche perché esso riguardava fatti allegati conosciuti o almeno noti da chi era gravato dell'onere di contestarli e non a circostanze che avevano riguardato esclusivamente la parte che le deduceva e che erano estranee alla sfera della conoscenza e conoscibilità della parte convenuta (quali il danno alla immagine commerciale e al danno emergente correlato alle spese non ammortizzabili); ed inoltre perché la non contestazione non precludeva al giudice di raffrontare il fatto non contestato con le risultanze istruttorie e dare la prevalenza a queste ultime, ove difformi. Nel caso di specie, riteneva la ricorrente che tutte le circostanze indicate dall'appellante risultavano smentite dalle acquisizioni circostanziali su cui si era basata la CTU, dalle prove documentali e dalle acquisizioni fattuali circa il volume d'affari del rapporto inter partes).
3.2 , nella qualità di titolare dell'impresa Ferramenta Ciavarella, si era Parte_1
costituito con controricorso.
3.3 La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi formulati dalla ricorrente, spiegando: - con riferimento al primo motivo: doversi dare seguito al principio secondo cui "il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa dell'attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest'ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell'insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio" (Cass. 1/06/1989 n. 2671 e successiva giurisprudenza conforme); - con riferimento al secondo e terzo motivo, congiuntamente trattati: che il principio di non contestazione può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. 13/09/2016, n. 17966) e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 cod.civ. e la cui verificazione spetta al giudice (cfr. Cass. 14/07/2023, n. 20329 e già tra le pronunce massimate Cass. 19/08/2019, n. 21460); che tale principio rileva diversamente, a seconda che risulti riferibile a fatti giuridici costitutivi della fattispecie non conoscibili di ufficio o a circostanze di rilievo istruttorio al di fuori del dominio esclusivo dell'autonomia delle parti su cui è necessario un controllo probatorio, rispetto alle quali peraltro l'atteggiamento difensivo del convenuto ed i suoi eventuali mutamenti rilevano solo come "argomenti", da valutarsi, nel concorso delle ulteriori risultanze istruttorie, ai fini della formazione del convincimento del giudice;
che, in ogni caso, il principio di non contestazione “non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l'art. 115, 1° comma, cod. proc. civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario”.
Su tali considerazioni, la Suprema Corte ha concluso ritenendo che avesse errato la Corte territoriale ad accordare il risarcimento del danno nella misura richiesta dalla Ferramenta
Ciavarella, applicando il principio di non contestazione. 4. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 22.06.2024 , in qualità Parte_1 di titolare dell'impresa individuale Ferramenta Ciavarella, ha introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Cassazione,
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, poi modificate in sede di comparsa conclusionale con rinuncia a quelle di cui ai punti C e D.
5. Nel presente giudizio di rinvio si è costituita la (già Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda attrice di risarcimento per ON inadempimento contrattuale per l'importo di € 105.320,24, sulla scorta delle contestazioni da essa già mosse con riguardo agli elementi costitutivi al nesso di causalità ed al danno- conseguenza, nonché sulla scorta delle acquisizioni probatorie in atti e del deserto probatorio in cui era incorsa la stessa parte attrice, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio e condanna dell'appellante alla restituzione in suo favore, ex art. 389
c.p.c., di tutto quanto corrisposto a titolo di sorte capitale, interessi e spese di lite, in esecuzione della sentenza di appello ora annullata, con interessi dalla data di versamento al saldo.
6. L'udienza del 7.01.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta secondo l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D. Lvo n. 149 del 2022.
All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data 9.01.2025 la causa è stata subito assunta in decisione (rientrando tra quelle indicate come a trattazione prioritaria nel programma di gestione in fase di attuazione) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella loro massima estensione, in quanto soggetta, quale giudizio di rinvio, al rito ante riforma Cartabia.
7. Premette il Collegio come, per effetto della cassazione della sentenza n. 1107/2020 di questa Corte territoriale, occorra in questa sede procedere al riesame dell'appello - limitatamente al terzo motivo di gravame- proposto dall'odierno attore in riassunzione avverso la sentenza di primo grado n. 255/2016, alla luce di quanto statuito dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio n. 7903/2024.
7.1 Va invero subito chiarito che non tutti i capi della sentenza di appello sono stati oggetto del ricorso per cassazione, per cui i capi decisori della stessa non impugnati sono passati in giudicato e fanno stato tra le parti.
Il riferimento è ai capi decisori di cui ai nn. da 9 a 18 della sentenza di appello, con cui è stato statuito che: - il contratto ripassato tra le parti va qualificato quale contratto di concessione di vendita;
- risultano dimostrati in giudizio l'esistenza del patto di esclusiva e l' obbligo in capo al cessionario di svolgere attività di promozione dei prodotti della concedente, mentre difetta la dimostrazione del contenuto di altre obbligazioni, in particolare quella relativa ai contenuti dell'incremento annuo degli acquisti e ai criteri ai quali la verifica avrebbe dovuto improntarsi;
- parte attrice ha fornito dimostrazione dei propri assunti in punto di denunciato inadempimento della controparte, con riferimento alla violazione del patto di esclusiva ed alla ingiustificata interruzione dei rapporti contrattuali;
- non risulta invece dimostrata la violazione dell'obbligo di incremento nei termini percentuali del 5% annuo da parte dell'attore, sicché l'eccezione di inadempimento formulata dalla convenuta
è infondata.
Il riferimento è inoltre al capo di cui al n. 20 della sentenza di appello nella parte cui dichiara inammissibili le domande “qualificate genericamente di manleva di cui alla lettera C) in quanto riferite a fatti di cui non v'è specifica allegazione in atti e riferite ad eventi futuri il cui verificarsi è, pertanto, del tutto imprevedibile (“…a tenere indenne da danni e pregiudizi che dovessero derivarle a causa di azioni da parte di terzi in ragione dei fatti per cui è causa”)”
Essendo tali capi decisori passati in giudicato, le conclusioni di cui alle lettere A) e C) dell'atto di citazione in riassunzione (erroneamente riproposte dall'attore in riassunzione con l'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, poi abbandonate in sede di comparsa conclusionale, ove risultano rettificate le conclusioni di cui alla lettera A e abbandonate quelle di cui alle lettere C) e D)) si rivelano inammissibili.
7.2. Una volta chiarito che la sentenza di questa Corte n. 1107/2020 è passata in giudicato nella parte in cui ha accertato l'inadempimento contrattuale della odierna convenuta in riassunzione, per avere la stessa violato il patto di esclusiva e per avere interrotto ingiustificatamente il rapporto contrattuale, occorre in questa sede riesaminare il terzo motivo dell'appello originario, nella parte in cui l'appellante, premettendo che il primo giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento sul rilievo della fondatezza dell'eccezione di inadempimento avversaria, ha reiterato la domanda risarcitoria avanzata in primo grado.
Tale riesame andrà compiuto alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte, tenuto conto delle contestazioni formulate in primo grado dalla convenuta e delle emergenze processuali istruttorie disponibili.
7.3. Giova subito dare atto che la domanda risarcitoria risulta formulata dall'attore in riassunzione in relazione al danno emergente ed al lucro cessante che deduce essere derivati dall'inadempimento della convenuta.
Tali danni sono stati così dettagliati:
A) danno emergente: 1 - €. 11.800,00 oltre IVA per dotarsi di attrezzature sostitutive del tintometro fornito nel 2000 dal , divenuto inutilizzabile a causa dell'interruzione delle vendite dei prodotti CP_2 [...]
siccome incompatibile con altri prodotti di marchio diverso;
CP_2
2 - € 10.000,00 per le spese di pubblicità (pacifiche e mai contestate) necessarie alla promozione dei prodotti della inclusa l'organizzazione di corsi teorico ON
pratici (docc.ti nn. 97, 98, 99, 100, 101 -107 allegati all'atto di citazione);
B) lucro cessante, stimato nelle seguenti voci:
3 - € 15.520,545 pari alla mancata percezione dell'utile del 50% sulle forniture già ordinate e mai consegnate dal dal mese di agosto al mese di ottobre 2009, dovuto allo CP_2
sviamento della clientela costretta ad acquistare altrove i detti prodotti già CP_2
ordinati presso la ferramenta Ciavarella;
4 - € 18.000,00 pari al costo dei prodotti rimasti giacenti nel magazzino della Ferramenta perché inutilizzabili a causa della carenza del materiale necessario (es. paste coloranti) alla realizzazione del prodotto finale richiesto dalla clientela nonostante le vane promesse di ritiro da parte del;
CP_2
5 - € 50.000,00 pari alla perdita di fatturato complessivamente stimabile nell'anno 2009 a decorrere dalla cessazione della fornitura dei materiali nonché al danno ON
all'immagine subito nei confronti della propria clientela.
E così, per il complessivo importo di € 105.320,24, eventualmente passibile — quanto al lucro cessante— anche di valutazione in via equitativa (Cass. civ., sez. III, n. 15478/2014;
n. 7896/2002; n. 2228/2012; sez. IV, n. 25590/2014).
7.4. A fronte di tale richiesta, la convenuta in primo grado aveva rilevato che: assolutamente fantasiosa si rivelava la perdita economica di € 15.520,245 per mancata vendita di prodotti ordinati e mai consegnati (tanto più che dall'esame della documentazione emergevano ordini inevasi per complessivi € 8.432,57 al nello dell'IVA); - il nuovo tintometro del prezzo di € 11.800,00, che l'attrice deduceva di essere stata tenuta ad acquistare, non solo non era necessario (ben potendo essere utilizzato quello fornitole dal ) ma era ON
più sofisticato e costoso rispetto a quello a suo tempo fornito dalla - le ON
spese non più ammortizzabili che la convenuta addebitava alla convenuta erano in realtà tutte ammortizzate da anni;
- risibile era il preteso danno di immagine e di sviamento della clientela, al pari della loro quantificazione;
- inveritiera era la circostanza che le vernici immagazzinate non fossero vendibili in assenza delle paste per sviluppare i colori. 7.5. Ciò detto va subito rilevata l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata in relazione al dedotto danno emergente asseritamente riconducibile alle condotte inadempienti della convenuta.
7.5.1. L'esborso di € 11.800,00 oltre IVA per l'acquisto di un nuovo tintometro appare, in realtà, ingiustificata e non necessaria, posto che, come accertato in primo grado dal CTU
Ing. e condiviso anche dal C.T.P. del Ciavarella, Ing. il Persona_1 Persona_2 tintometro fornito dalla ben poteva “essere utilizzato con paste Controparte_1 coloranti e vernici base di altre aziende seguendo le “ricette” fornite dalle aziende stesse, fornendo i risultati previsti dalle mazzette dei colori delle aziende stesse”.
Le conclusioni del C.T.U. (unico legittimato ad esprimere valutazioni tecniche) non possono ritenersi smentite dalle dichiarazioni rese dai testi, chiamati ad esprimere inammissibili valutazioni tecniche, le quali risultano contrastate anche dall'adesione del CTP di parte attrice alle valutazioni espresse dal CTU avendo egli ritenuto “ovviamente condivisibile la determinazione del CTU in risposta al quesito”.
7.5.2. L'esborso di €. 10.000,00, per spese di pubblicità finalizzata alla promozione dei prodotti della e per spese di organizzazione di corsi teorico-pratici, Controparte_1 non risulta riconducibile, quanto a queste ultime, agli obblighi assunti dall'attore in riassunzione con il contratto di concessione di vendita ripassato tra le parti;
inoltre, dalla documentazione prodotta dall'attore a sostegno della pretesa di rimborso, emerge che si tratta in parte di costi sostenuti nell'anno 2006 per l'acquisto di spazi pubblicitari (pertanto ampiamente ammortizzati), in parte di costi (€ 3.300,00 oltre IVA) sostenuti nel maggio
2010 (dunque ben dopo la cessazione del rapporto commerciale con la convenuta in riassunzione) per manifesti pubblicitari, noleggio fonica ed altro, in parte si tratta di note di addebito emesse dalla convenuta in riassunzione dal 2003 al 2008 per spese relative alla partecipazione di addetti di parte attrice a stage tecnici (e non la loro organizzazione, come sostenuto dall'attore), ivi comprese delle spese di ristorante non autorizzate.
7.5.3. Attesa la natura del danno emergente, definito come danno attuale ed immediato che si realizza con la diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito o dall'inadempimento, è evidente che, in assenza di prova della sussistenza di un nesso causale tra i pretesi danni e la condotta della convenuta, la richiesta avanzata a tale titolo dall'attore in riassunzione non può trovare accoglimento.
7.6 Con riferimento al dedotto lucro cessante, la pretesa attorea si rivela solo in minima parte fondata e risulta meritevole di accoglimento nei limiti che saranno di seguito precisati. 7.6.1. La richiesta di pagamento a titolo risarcitorio dell'importo di € 15.520,54, invocato da parte attrice con riferimento alla mancata percezione dell'utile del 50% sulle forniture ordinate e non consegnate dalla convenuta dal mese di agosto al mese di ottobre 2009, è priva di riscontro probatorio.
Va invero in primo luogo evidenziato che i prodotti ordinati e non consegnati dall'agosto all'ottobre 2009 ammontano, secondo quanto evincibile dal documento n. 95 di parte attrice, ad € 8.622,37 al netto dell'IVA.
Ora, se può ritenersi dimostrata l'esistenza di un danno da mancato guadagno per mancata rivendita di prodotti ordinati e non consegnati, non può essere condivisa la quantificazione operata dall'attrice in riassunzione, atteso che non risulta in alcun modo dimostrato che la stessa applicasse sui prodotti forniti dalla controparte un ricarico del 50%.
Il danno da mancato guadagno derivante dalla mancata consegna ad opera della controparte di prodotti che, ove consegnati, sarebbero stati ricommercializzati dalla attrice
(come dimostrato dai reiterati solleciti inviati dalla appellante alla appellata, atti a manifestare la necessità ed urgenza dei rifornimenti richiesti), può essere equitativamente liquidato, applicando i parametri rilevabili dagli studi di settore dell'agenzia delle entrate, nella misura del 15% del prezzo praticato dal fornitore, il che consente di quantificare il danno in disamina nella misura di € 1.293,00.
7.6.2. La pretesa risarcitoria si rivela del tutto infondata con riferimento all'importo di €
18.000,00, pari al valore dei prodotti immagazzinati e rimasti invenduti asseritamente a causa della mancata fornitura delle “paste” da parte della convenuta.
Dalla C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio è emerso invero che la inutilizzabilità di tali prodotti è riconducibile unicamente alla loro vetustà, per cui “non è più garantita l'integrità di componenti delle vernici stesse e quindi non possono essere più utilizzate né con paste del , né con paste fornite da altre aziende”. CP_2 CP_2
7.6.3. Quanto infine alla richiesta dell'importo di € 50.000,00, preteso dall'attore in riassunzione con riferimento alla dedotta perdita di fatturato complessivamente stimabile nell'anno 2009 a decorrere dalla cessazione della fornitura dei materiali ON
nonché al danno all'immagine subito nei confronti della propria clientela, si rileva che -se il danno da mancato guadagno relativamente all'anno 2009, può essere equitativamente liquidato nella misura di € 1.293,00 come già sopra detto, non essendo state dimostrate ulteriori perdite di fatturato- riconoscibile è inoltre il solo danno all'immagine della ditta attrice. Risulta invero dimostrato che i prodotti ordinati dall'agosto all'ottobre 2009 dall'attrice alla convenuta non furono mai consegnati da quest'ultima (con ingiustificata interruzione del rapporto contrattuale), nonostante i numerosissimi fax di sollecito, inviati quasi quotidianamente (dall'agosto al novembre 2009) ognuno contenente segnalazione dell'urgenza della consegna.
La prolungata indisponibilità presso la rivendita dell'attrice dei prodotti ordinati, con conseguente necessità per i clienti di rivolgersi altrove per reperire i prodotti stessi, ha inevitabilmente ingenerato nella clientela il convincimento di inaffidabilità della ditta attrice, con conseguente lesione della sua immagine commerciale.
Ciò risulta confermato dalle risultanze della prova testimoniale espletata sul capitolo di parte attrice “vero che, dal mese di giugno 2009, avendo lavori in corso per i quali era necessario disporre di prodotti della , non trovandoli più presso la Ferramenta ON
Ciavarella, mi sono rivolto ad altri rivenditori presso i quali, per comodità, ho acquistato anche altri prodotti di diversa natura che in precedenza acquistato dalla Ciavarella”
Invero: - il teste , escusso all'udienza del 13.03.2013, ha confermato il Testimone_1
capitolo, riferendo che stava ultimando un cantiere a Celano con utilizzo dei prodotti
[...]
acquistati dalla Ciavarella e che, non trovandoli più presso la rivendita di quest'ultimo, CP_2
fu costretto ad acquistarli presso altri rivenditori, peraltro incorrendo in disguidi con il committente a causa dei ritardi nei lavori;
- il teste anch'egli escusso Testimone_2 all'udienza del 13.03.2013, ha confermato il capito di prova, riferendo che stava eseguendo un lavoro presso un privato a Celano con prodotti e, non trovandoli più presso CP_2
la Ciavarella, fu costretto ad acquistarli presso altri;
- il teste , escusso Testimone_3 all'udienza del 26.02.2014, ha confermato il capitolo di prova dichiarando “si è vero, mi sono dovuto rivolgere ad altri fornitori, in quanto avevo un lavoro in corso ed avevo necessità di completarlo”.
Tale voce di danno, da liquidarsi necessariamente in via equitativa, può essere quantificata
-tenuto conto del significativo periodo (agosto-novembre) di attesa della consegna dei prodotti da parte dell'attrice per il rifornimento alla clientela e di attesa di quest'ultima per il conseguimento della disponibilità dei prodotti (attesa poi andata delusa per essere stati gli ordini definitivamente disattesi dalla fornitrice) nonché della natura e consistenza dell'attività commerciale (vendita al dettaglio) della attrice, svolta in un contesto circoscritto con clientela abituale legata da rapporto fiduciario con l'attrice- nella misura di complessivi €
10.000,00. 7.7 In definitiva la domanda risarcitoria attorea può essere accolta limitatamente all'importo di € 11.293,00.
8. Venendo al regolamento delle spese di lite, si rileva che, tenuto conto dell'esito decisorio, le spese del primo grado di giudizio, dell'originario atto di appello, del giudizio di legittimità
e del presente giudizio di rinvio vanno compensate nella misura di 9/10, mentre l'appellata deve essere condannata al pagamento del residuo 1/10 delle spese, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi e con esclusione, per l'originario atto di appello e per il presente giudizio di rinvio, della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. In accoglimento della domanda restitutoria avanzata dalla convenuta in riassunzione,
l'attore in riassunzione deve essere condannato alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto in forza della sentenza di appello cassata per sorte capitale, interessi e spese legali,
e quanto invece a lui spettante in forza della presente sentenza per quei medesimi titoli, il tutto con gli interessi legali dal dì del pagamento a quello della restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ON la convenuta in riassunzione al pagamento, in favore dell'attore in riassunzione, a titolo risarcitorio, del complessivo importo di € 11.293,00;
2) DICHIARA compensate tra le parti nella misura di 9/10 le spese del primo grado di giudizio, dell'originario giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio e ON la convenuta in riassunzione al pagamento del residuo 1/9 delle spese che liquida, nell'intero: quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 13.430,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto all'originario atto di appello, in complessivi
€ 9.515,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 7.665,00 per competenze, oltre a rimborso spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi € 11.156,00, di cui € 1.165,50 per esborsi ed € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) ON l'attore in riassunzione a restituire alla convenuta in riassunzione la differenza tra quanto ricevuto, in forza della sentenza di appello cassata, per sorte capitale, interessi e spese legali quanto invece a lui spettante per i medesimi titoli in forza della presente sentenza, con gli interessi legali dal dì del pagamento a quello della restituzione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.05.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 610/2024 R.G.C., trattenuta in decisione all'udienza di p.c., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 07.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), con decorrenza dal 10.01.2025 scaduti il giorno
31.03.2025, vertente
TRA
, in qualità di titolare dell'impresa individuale FERRAMENTA Parte_1
CIAVARELLA, elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Garibaldi n. 62, presso e nello studio dell'avv. Francesco Camerini che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo
Marra, lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione ex art. 392 c.p.c.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale Controparte_1 ON
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco De Cristofaro del foro di Padova, Maria Carlotta Balatroni del foro di Treviso e Stefano Recchioni del Foro di
L'Aquila, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei predetti procuratori, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in riassunzione.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
APPELLATA OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'Ordinanza n. 7903/2024 della
Corte di Cassazione pubblicata il 22.03.2024 – vendita cose mobili.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore in riassunzione:
“Voglia la Corte di Appello di L'Aquila, in sede di rinvio, respinta ogni contraria istanza, in riforma della sentenza del Tribunale di ZA n. 255/2016, pubblicata in data 15.03.2016
e non notificata e, per l'effetto,
A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della , ora ON CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni assunte
[...]
con contratto di concessione di vendita del giugno 2000 nonché ai principi di cui agli articoli
1175 e 1375 c.c.;
B) condannare la (già società in Controparte_1 ON
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti subiti dalla ditta appellante, da quantificare in complessivi Euro 105.320,245 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
C) accertare e dichiarare la (già società Controparte_1 ON
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne la parte appellante di tutti i danni e pregiudizi che dovessero derivarle a seguito di azioni da parte di terzi in ragione dei fatti di cui è causa e, conseguentemente,
D) condannare la (già società in Controparte_1 ON
persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso di quanto parte appellante ha dovuto corrisponderle in esecuzione della sentenza di primo grado;
E) condannare infine la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, secondo soccombenza, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità, oltre maggiorazione forfettaria 15% cap ed iva come per legge”.
In sede di comparsa conclusionale parte appellante ha dichiarato di non insistere per
l'accoglimento delle conclusioni di cui ai punti C-D delle conclusioni dell'atto di appello, in quanto il punto C) ha formato oggetto della statuizione di cui al punto n. 20 della sentenza di codesta Corte 1107/2020, mentre relativamente al punto D l'appellante non ha proceduto ad alcun pagamento a favore dell'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata.”
Per la convenuta in riassunzione:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'appello di L'Aquila, contrariis reiectis, Nel merito: rigettare integralmente la domanda attrice di risarcimento per inadempimento contrattuale per il fantasmagorico importo di € 105.320,24, sulla scorta delle contestazioni già mosse dalla con riguardo agli elementi costitutivi al nesso di Controparte_1
causalità ed al danno-conseguenza, nonché sulla scorta delle acquisizioni probatorie in atti
e del deserto probatorio in cui è incorsa la stessa attrice;
Sulle spese di tutti i gradi di giudizio: con integrale vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio, compreso il presente grado, ed ovviamente comprese le spese di C.T.P. e di
C.T.U., in conformità all'esito finale dello stesso (secondo Cass., sez. un., 8.11.2022, n.
32906).
Sulle spese, in via conseguenziale: condannare altresì la Ferramenta Ciavarella alla restituzione a favore della ex art. 389 c.p.c., te con sé l'ordine alla Controparte_1
restituzione a favore della ex art. 389 c.p.c., di tutto quanto corrisposto a ON
titolo di sorte capitale ed interessi, nonché a titolo di spese di lite, in esecuzione della sentenza d'appello ora annullata, con interessi dalla data del versamento sino al saldo.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 255/2016 resa all'esito del giudizio n. 1530/2010 –promosso da Parte_1
nei confronti del (onde sentire: 1) condannare la convenuta a risarcire
[...] ON
i danni patiti a cagione dell'inadempimento al contratto stipulato nel giugno del 2000, quantificati in €
105.320,245; 2) condannare la controparte a tenerla indenne dalle azioni eventualmente proposte dai terzi in ragione dei fatti di causa) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree– il Tribunale di ZA così statuiva: “1) Rigetta le domande proposte da;
2) Spese di lite come in parte motiva. 3) Pone le Parte_1 spese di CTU definitivamente a carico della ”. Parte_1
1.1 Il Tribunale dava atto che a sostegno delle domande l'attore aveva allegato: - di aver stipulato con il nel giugno del 2000, un contratto di ON
concessione di vendita, con il quale la controparte si era impegnata a fornire periodicamente vernici e colori contro il pagamento del prezzo, riconoscendo all'attore diritto di esclusiva nel territorio del Comune di Celano;
- di aver svolto due volte l'anno campagne pubblicitarie di tali prodotti, organizzando altresì corsi per imbianchini;
- che nel maggio 2009 era venuto a conoscenza della violazione del diritto di esclusiva da parte della convenuta, avendo quest'ultima iniziato a fornire tali prodotti anche alla Bricocolor di Mascitti Enzo, operante in
Celano; - che dal giugno 2009 controparte aveva sospeso l'invio dei prodotti richiesti;
- che, in conseguenza di tali condotte, aveva subito danni consistenti: 1) nella mancata percezione degli utili ricavabili dalle vendite;
2) nei costi per acquistare attrezzature necessarie per vendere prodotti analoghi, quali un tintometro;
3) nelle spese per i corsi svolti presso la clientela per l'insegnamento dell'uso dei prodotti della convenuta;
4) nel danno all'immagine e nella perdita di clientela.
1.2. Dava inoltre atto che si era costituita tempestivamente la convenuta, contestando le allegazioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda sui seguenti rilievi: - nel contratto intercorso tra le parti era inclusa una clausola che prevedeva a carico dell'attore l'obbligo di svolgere attività promozionale dei prodotti forniti e di raggiungere comunque un minimo di volume di acquisto annuo, individuato nel 5% di crescita costante di quest'ultimo; - a far data dall'anno 2004 tale ultima obbligazione non era stata rispettata dalla controparte, sicché essa esponente aveva legittimamente interrotto nel 2009 i rapporti commerciali con l'attore.
1.3. Ciò detto, rigettava la domanda di parte attrice ritenendola infondata.
1.3.1. In particolare, qualificata la domanda attorea come azione da risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ad opera della convenuta per non avere questa adempiuto alla propria obbligazione (di fornire periodicamente beni -vernici e colori- e di rispettare il diritto di esclusiva dell'attore) rilevava come, alla luce dei principi che regolano il riparto dell' onere della prova, sarebbe spettato a parte convenuta dare prova di aver correttamente eseguito la propria obbligazione.
Spiegava tuttavia come, nel caso di specie, parte convenuta avesse dedotto nel merito di aver legittimamente rifiutato di adempiere, in ragione del correlativo inadempimento della controparte all'obbligazione di acquisto di un minimo quantitativo pattiziamente determinato, formulando perciò una eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
1.3.2. Rilevava, quanto al contenuto dell'accordo ripassato tra le parti ed alle obbligazioni reciprocamente assunte, che agli atti non si rinveniva una produzione documentale idonea a rappresentare l'accordo stipulato tra le parti, e che, tuttavia, poteva ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza e della consistenza del contratto de quo in virtù delle comuni allegazioni delle parti, che concordavano sulla stipula di un contratto (da entrambe qualificato come contratto di somministrazione, contenente previsione dell'impegno della convenuta a somministrare tinte e vernici periodicamente contro il pagamento di un prezzo e con diritto di esclusiva del somministrato), nonché delle risultanze delle prove testimoniali che, con riferimento all'unico contrasto rinvenibile con riferimento alla pattuizione della clausola relativa all'obbligo di promozione e di acquisto di un quantitativo minimo (una quantità maggiore del 5% rispetto a quella dell'anno precedente), avevano consentito di accertare la presenza di tale clausola.
1.3.3 Disattendeva l'eccezione di incapacità a testimoniare dei desti addotti dalla convenuta, sollevata da parte attrice, evidenziando che non erano emersi profili di inattendibilità ed anzi l'oggetto di tali deposizioni aveva trovato conforto sia nelle allegazioni attoree che nella prassi commerciale cristallizzata del tipo di somministrazione disegnato dall'ultimo comma dell'art. 1568 c.c..
Il Tribunale rilevava che era stato lo stesso attore ad allegare di aver sempre svolto a sue spese attività di promozione dei prodotti somministrati ed spiegava come fosse prassi negoziale quella di prevedere, quale corrispettivo del riconoscimento del diritto di esclusiva al somministrato, un correlativo obbligo di quest'ultimo di promuovere i prodotti forniti e acquistarne un quantitativo minimo, come desumibile anche dalla lettura dell'ultimo comma dell'art..1568 c.c. (che aveva tipizzato tale clausola proprio in ragione della sua diffusione sociale).
1.3.4. Passando poi ad esaminare le risultanze probatorie alla luce del criterio di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale rilevava che l'attore non aveva fornito prova in ordine al rispetto dell'obbligazione di acquisto dei quantitativi minimi di cui all'accordo de quo, mentre le prove orali raccolte ne avevano confermato il consistente decremento (da 6.657 nel 2007
a 4494 litri nel 2009), con la conseguenza che rispetto a tale obbligazione l'attore si era reso certamente inadempiente.
Di contro nell'esaminare se, a fronte di tale inadempimento, fosse conforme a buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c. l'interruzione dei rapporti attuata da parte convenuta nel 2009
(attraverso la mancata fornitura della merce e violazione del diritto di esclusiva), il Tribunale, previa disamina dell'istituto previsto e disciplinato dall'art. 1460 c.c. e degli arresti giurisprudenziali ad esso riferiti, aderiva al prevalente orientamento giurisprudenziale che richiedeva una valutazione comparativa del comportamento delle parti con riferimento non solo all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche ai rapporti di causalità e proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto;
orientamento recante, come corollario in materia di somministrazione, la necessità che l'eccezione de quo fosse fondata su un fatto legittimante la risoluzione ex art. 1564 c.c..
Sottolineava che, alla luce di tale disposizione, era infatti necessario che: i) l'inadempimento avesse notevole importanza rispetto all'interesse contrattuale di controparte;
ii)
l'inadempimento fosse tale da pregiudicare l'affidamento di controparte circa la corretta prosecuzione del rapporto contrattuale.
Con riferimento al caso in esame il Tribunale rilevava la ravvisabilità del secondo requisito, alla luce dell'ampio arco temporale durante il quale si era protratta la condotta inadempiente dell'attore e della sua consistenza (ben 3 anni e per notevoli quantitativi di merce). Riteneva altresì sussistente il primo requisito, in virtù della funzione concretamente perseguita dall'accordo stipulato dalle parti, apparendo evidente che, al mancato rispetto dell'obbligo di ordinativi minimi della merce per un così ampio lasso di tempo, corrispondesse l'impossibilità per il somministrante non solo di incrementare la propria utilità marginale, ma addirittura di mantenere quella pregressa.
1.3.5 Riteneva in definitiva la fondatezza l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta e, pertanto, infondata l'azione di risarcimento del danno da inadempimento formulata dall'attore, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
2. Con sentenza n. 1107/2020 pubblicata in data 4.08.2020 la Corte di Appello di L'Aquila decidendo sull'appello proposto da così statuiva: Parte_1
“1) In parziale accoglimento dell'appello, condanna la società ON
in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla impresa
[...] individuale la somma di € 105.320,00; 2) Controparte_3
Rigetta le altre domande;
3) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato i due terzi delle spese del doppio grado che di seguito si determinano per l'intero in complessivi € 13.430 per il primo grado ed in complessivi € 9.515 per il grado
d'appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali.”
2.1. Il gravame era stato proposto da (quale titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale Ferramenta Ciavarella) sulla scorta di plurimi motivi di appello con i quali aveva denunciato: 1) Violazione degli artt. 1362 e segg.ti c.c.: errata qualificazione del contratto dedotto in giudizio con conseguente erronea individuazione delle rispettive obbligazioni gravanti sulle parti: inesistenza dell'inadempimento contrattuale imputato all'attore- appellante. Omessa, distorta e parziale valutazione del materiale probatorio acquisito. 2)
Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 1375 c.c.: inesistenza dell'inadempimento della parte attrice: errata valutazione delle prove in ordine all'adempimento dell'attore ed all'inadempimento della società convenuta. 3) Rilievi sulla prova dell'inadempimento di parte convenuta/appellata e dei danni conseguenti. 4) Rilievi sulla condanna al pagamento delle spese legali.
2.2 Nel giudizio di appello si era costituito il chiedendo il rigetto ON dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese di lite.
2.3 La Corte riteneva l'appello parzialmente fondato.
2.3.1. Rilevava in primo luogo, in punto di qualificazione del contratto, come non vi fosse ragione per qualificare il contratto come contratto di somministrazione. 2.3.2. In punto di ricostruzione del contenuto delle obbligazioni contrattuali, rilevava che, mentre incontroversa risultava l'esistenza di un patto di esclusiva (trattandosi di circostanza ammessa dalla convenuta, oltre che emergente dalla documentazione proveniente da quest'ultima) e parimenti incontroversa fosse l'assunzione di un obbligo del concessionario di fare attività di promozione, privo di specifico riscontro documentale risultava il contenuto delle altre obbligazioni ed in particolare di quella relativa ai contenuti dell'incremento e ai criteri ai quali la verifica avrebbe dovuto improntarsi.
2.3.3. Evidenziava pertanto che, mentre l'attrice aveva dato prova dei propri assunti, essendo pacifica la violazione del patto di esclusiva, privo di prova adeguata risultava il contrapposto inadempimento dedotto dalla convenuta.
Spiegava di essere tenuta a verificare, seguendo la sequenza delle censure formulate, innanzitutto la prova del contenuto delle obbligazioni che la convenuta assumeva essere state violate da parte attrice e al riguardo, in assenza di riscontro documentale di quanto sostenuto dalla convenuta (con riferimento alla sussistenza del patto di incremento fissato in termini percentuali al 5% annuo, riguardando il volume degli acquisti, senza altre specificazioni), non vi era prova adeguata in atti, atteso che le dichiarazioni testimoniali che sembravano confermarlo erano inattendibili e neppure significative, mancando una adeguata prova, a monte, del contenuto dell'accordo.
Ciò per tre ragioni essenziali: - perché, nonostante le oscillazioni di volume di acquisti e di fatturato che, secondo la convenuta, si erano manifestate dal 2002, non vi era stata alcuna iniziativa di recesso né altre doglianze in ordine al mancato rispetto dell'obiettivo asseritamente pattuito (ed anzi nel 2004 la convenuta aveva dichiarato la sua piena soddisfazione per il rapporto in essere, come da documentazione agli atti), per cui l'eventuale mancato raggiungimento di tale obiettivo non poteva ritenersi intollerabile e grave;
- perché neppure nel 2009, quando nel luglio veniva documentata per la prima volta una doglianza relativa al decremento di attività da parte della quest'ultima ON
aveva contestato la violazione di tale specifica clausola, limitandosi invece a valorizzare la affermata diminuzione quale ragione della riduzione dello sconto praticato;
- perché i riscontri testimoniali non erano credibili, né attendibili e significativi rispetto al fatto da provare, attesa la formulazione dei capitoli di prova sul punto.
2.3.4. Riteneva quindi che, in mancanza di qualsiasi allegazione specifica sui criteri di determinazione del volume di affari, non poteva neppure escludersi la rilevanza del fatturato complessivo, mantenutosi nel corso di dieci anni tra gli € 20.000,00 e gli € 30.000,00 (e nell'anno 2009, in cui il rapporto andava in crisi, era arrivato a più di € 15.000,00 in meno di dodici mesi), contraddicendo la tesi che esso fosse improntato all' obbligo di incremento posto a sostegno dell'eccezione di inadempimento, mentre era provato che, a fronte dell'affermato decremento degli obiettivi, nel maggio-giugno 2009 la stessa società convenuta, lungi dal recedere, aveva proposto una revisione unilaterale dello sconto ed aveva già affidato la concessione di vendita ad altro rivenditore nel comune di Celano.
2.3.5. Evidenziava peraltro che era rimasta priva di riscontro la tesi della convenuta secondo cui, a fronte dell'affermato decremento degli ordini di acquisto, la concedente aveva comunicato nel maggio 2009 il proprio recesso, posto che non vi era di esso alcuna traccia nelle missive allegate, né nella documentazione indicata nell'indice delle produzioni della convenuta, essendovi invece traccia del contrario, posto che la comunicazione di una revisione dello sconto applicato risultava comunicata nel mese di luglio, a conferma che invece il rapporto era ancora in essere.
2.3.6. In definitiva, facendo applicazione dei criteri giurisprudenziali in tema di onere della prova in caso di inadempimento contrattuale, concludeva che parte attrice aveva dato prova di un inadempimento grave al patto di esclusiva oltre che della ingiustificata interruzione della fornitura, mentre la convenuta non aveva dimostrato l'esistenza dello specifico contenuto della prestazione che assumeva essere rimasta inadempiuta da parte dell'attore, per cui la relativa eccezione era infondata.
2.3.7. Con riferimento all'esistenza della prova dell'entità del risarcimento dovuto, la Corte rilevava che l'unica contestazione mossa sul punto dalla convenuta in primo grado, relativa alla confutazione della tesi attorea secondo cui la merce immagazzinata e non ritirata era inutilizzabile in assenza delle paste per sviluppare i colori, non era stata reiterata in appello e doveva pertanto intendersi abbandonata.
2.3.8. In ordine al quantum, riteneva che nessun'altra contestazione attinente alla prova dei danni, come analiticamente illustrati dall'appellante, fosse stata svolta dalla società appellata, con la conseguenza che doveva essere riconosciuta la prova del diritto ad ottenere l'intero risarcimento richiesto, compendiato nelle conclusioni esposte alle lettere A)
e B), senza interessi legali in quanto non richiesti, mentre andavano dichiarate inammissibili per difetto di interesse (che, ex art. 100 c.p.c., doveva essere concreto ed attuale) le domande qualificate genericamente di manleva di cui alla lettera C) in quanto riferite a fatti di cui non vi era specifica allegazione in atti e riferite ad eventi futuri il cui verificarsi era, peraltro, del tutto imprevedibile.
3. Con Ordinanza n. 7903/2024 pubblicata il 22.03.2024, la Corte di Cassazione decidendo sul ricorso proposto da così statuiva: “accoglie il ricorso. Cassa Controparte_1 l'impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione”.
3.1 Il ricorso era stato proposto sulla scorta di tre motivi: 1) Violazione dell'art. 346 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto abbandonata la contestazione relativa alla dedotta inutilizzabilità della merce immagazzinata e non svolta alcuna contestazione con riferimento alla prova dei danni (in particolare, sosteneva la società ricorrente che il giudice a quo aveva deciso in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'onere della riproposizione non si applica all'appellato vittorioso in primo grado con riguardo alle questioni di diritto o quelle rimaste assorbite, per cui il giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere le censure relative al quantum implicitamente già comprese nella sua richiesta del rigetto dell'impugnazione, perché chi ha già contestato in primo grado sia l'an che il quantum non ha l'onere di riproporre dette contestazioni, non trattandosi di eccezioni, ma di mere difese secondo quanto chiarito da Cass.
SS.UU. n. 7940/2019). 2) Violazione dell'art. 115 1° comma ultima parte c.p.c., in relazione all'art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., e degli artt. 1218 e 1223 c.c. in relazione all'art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. (in particolare, la ricorrente censurava la parte del provvedimento in cui la Corte di Appello aveva ritenuto suscettibile di semplificazione probatoria tramite il principio della non contestazione la questione della determinazione e della quantificazione dei danni, sostenendo invece che tale principio non operava con riferimento al diritto al risarcimento del danno il cui accertamento, che richiedeva un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio, aveva carattere valutativo secondo quanto chiarito da Cass. n. 21460/2019 e Cass. n.
19181/2019). 3) Violazione dell'art. 115 1° comma ultima parte c.p.c. in relazione all'art. 360
1° comma n. 4 c.p.c.. (in particolare la ricorrente denunciava che il principio di non contestazione era stato erroneamente applicato dalla Corte di Appello, anche perché esso riguardava fatti allegati conosciuti o almeno noti da chi era gravato dell'onere di contestarli e non a circostanze che avevano riguardato esclusivamente la parte che le deduceva e che erano estranee alla sfera della conoscenza e conoscibilità della parte convenuta (quali il danno alla immagine commerciale e al danno emergente correlato alle spese non ammortizzabili); ed inoltre perché la non contestazione non precludeva al giudice di raffrontare il fatto non contestato con le risultanze istruttorie e dare la prevalenza a queste ultime, ove difformi. Nel caso di specie, riteneva la ricorrente che tutte le circostanze indicate dall'appellante risultavano smentite dalle acquisizioni circostanziali su cui si era basata la CTU, dalle prove documentali e dalle acquisizioni fattuali circa il volume d'affari del rapporto inter partes).
3.2 , nella qualità di titolare dell'impresa Ferramenta Ciavarella, si era Parte_1
costituito con controricorso.
3.3 La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi formulati dalla ricorrente, spiegando: - con riferimento al primo motivo: doversi dare seguito al principio secondo cui "il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa dell'attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest'ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell'insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio" (Cass. 1/06/1989 n. 2671 e successiva giurisprudenza conforme); - con riferimento al secondo e terzo motivo, congiuntamente trattati: che il principio di non contestazione può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. 13/09/2016, n. 17966) e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 cod.civ. e la cui verificazione spetta al giudice (cfr. Cass. 14/07/2023, n. 20329 e già tra le pronunce massimate Cass. 19/08/2019, n. 21460); che tale principio rileva diversamente, a seconda che risulti riferibile a fatti giuridici costitutivi della fattispecie non conoscibili di ufficio o a circostanze di rilievo istruttorio al di fuori del dominio esclusivo dell'autonomia delle parti su cui è necessario un controllo probatorio, rispetto alle quali peraltro l'atteggiamento difensivo del convenuto ed i suoi eventuali mutamenti rilevano solo come "argomenti", da valutarsi, nel concorso delle ulteriori risultanze istruttorie, ai fini della formazione del convincimento del giudice;
che, in ogni caso, il principio di non contestazione “non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l'art. 115, 1° comma, cod. proc. civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario”.
Su tali considerazioni, la Suprema Corte ha concluso ritenendo che avesse errato la Corte territoriale ad accordare il risarcimento del danno nella misura richiesta dalla Ferramenta
Ciavarella, applicando il principio di non contestazione. 4. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 22.06.2024 , in qualità Parte_1 di titolare dell'impresa individuale Ferramenta Ciavarella, ha introdotto il presente giudizio di rinvio chiedendo, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Cassazione,
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, poi modificate in sede di comparsa conclusionale con rinuncia a quelle di cui ai punti C e D.
5. Nel presente giudizio di rinvio si è costituita la (già Controparte_1 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda attrice di risarcimento per ON inadempimento contrattuale per l'importo di € 105.320,24, sulla scorta delle contestazioni da essa già mosse con riguardo agli elementi costitutivi al nesso di causalità ed al danno- conseguenza, nonché sulla scorta delle acquisizioni probatorie in atti e del deserto probatorio in cui era incorsa la stessa parte attrice, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio e condanna dell'appellante alla restituzione in suo favore, ex art. 389
c.p.c., di tutto quanto corrisposto a titolo di sorte capitale, interessi e spese di lite, in esecuzione della sentenza di appello ora annullata, con interessi dalla data di versamento al saldo.
6. L'udienza del 7.01.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta secondo l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D. Lvo n. 149 del 2022.
All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data 9.01.2025 la causa è stata subito assunta in decisione (rientrando tra quelle indicate come a trattazione prioritaria nel programma di gestione in fase di attuazione) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella loro massima estensione, in quanto soggetta, quale giudizio di rinvio, al rito ante riforma Cartabia.
7. Premette il Collegio come, per effetto della cassazione della sentenza n. 1107/2020 di questa Corte territoriale, occorra in questa sede procedere al riesame dell'appello - limitatamente al terzo motivo di gravame- proposto dall'odierno attore in riassunzione avverso la sentenza di primo grado n. 255/2016, alla luce di quanto statuito dalla Suprema
Corte nell'ordinanza di rinvio n. 7903/2024.
7.1 Va invero subito chiarito che non tutti i capi della sentenza di appello sono stati oggetto del ricorso per cassazione, per cui i capi decisori della stessa non impugnati sono passati in giudicato e fanno stato tra le parti.
Il riferimento è ai capi decisori di cui ai nn. da 9 a 18 della sentenza di appello, con cui è stato statuito che: - il contratto ripassato tra le parti va qualificato quale contratto di concessione di vendita;
- risultano dimostrati in giudizio l'esistenza del patto di esclusiva e l' obbligo in capo al cessionario di svolgere attività di promozione dei prodotti della concedente, mentre difetta la dimostrazione del contenuto di altre obbligazioni, in particolare quella relativa ai contenuti dell'incremento annuo degli acquisti e ai criteri ai quali la verifica avrebbe dovuto improntarsi;
- parte attrice ha fornito dimostrazione dei propri assunti in punto di denunciato inadempimento della controparte, con riferimento alla violazione del patto di esclusiva ed alla ingiustificata interruzione dei rapporti contrattuali;
- non risulta invece dimostrata la violazione dell'obbligo di incremento nei termini percentuali del 5% annuo da parte dell'attore, sicché l'eccezione di inadempimento formulata dalla convenuta
è infondata.
Il riferimento è inoltre al capo di cui al n. 20 della sentenza di appello nella parte cui dichiara inammissibili le domande “qualificate genericamente di manleva di cui alla lettera C) in quanto riferite a fatti di cui non v'è specifica allegazione in atti e riferite ad eventi futuri il cui verificarsi è, pertanto, del tutto imprevedibile (“…a tenere indenne da danni e pregiudizi che dovessero derivarle a causa di azioni da parte di terzi in ragione dei fatti per cui è causa”)”
Essendo tali capi decisori passati in giudicato, le conclusioni di cui alle lettere A) e C) dell'atto di citazione in riassunzione (erroneamente riproposte dall'attore in riassunzione con l'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio, poi abbandonate in sede di comparsa conclusionale, ove risultano rettificate le conclusioni di cui alla lettera A e abbandonate quelle di cui alle lettere C) e D)) si rivelano inammissibili.
7.2. Una volta chiarito che la sentenza di questa Corte n. 1107/2020 è passata in giudicato nella parte in cui ha accertato l'inadempimento contrattuale della odierna convenuta in riassunzione, per avere la stessa violato il patto di esclusiva e per avere interrotto ingiustificatamente il rapporto contrattuale, occorre in questa sede riesaminare il terzo motivo dell'appello originario, nella parte in cui l'appellante, premettendo che il primo giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento sul rilievo della fondatezza dell'eccezione di inadempimento avversaria, ha reiterato la domanda risarcitoria avanzata in primo grado.
Tale riesame andrà compiuto alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte, tenuto conto delle contestazioni formulate in primo grado dalla convenuta e delle emergenze processuali istruttorie disponibili.
7.3. Giova subito dare atto che la domanda risarcitoria risulta formulata dall'attore in riassunzione in relazione al danno emergente ed al lucro cessante che deduce essere derivati dall'inadempimento della convenuta.
Tali danni sono stati così dettagliati:
A) danno emergente: 1 - €. 11.800,00 oltre IVA per dotarsi di attrezzature sostitutive del tintometro fornito nel 2000 dal , divenuto inutilizzabile a causa dell'interruzione delle vendite dei prodotti CP_2 [...]
siccome incompatibile con altri prodotti di marchio diverso;
CP_2
2 - € 10.000,00 per le spese di pubblicità (pacifiche e mai contestate) necessarie alla promozione dei prodotti della inclusa l'organizzazione di corsi teorico ON
pratici (docc.ti nn. 97, 98, 99, 100, 101 -107 allegati all'atto di citazione);
B) lucro cessante, stimato nelle seguenti voci:
3 - € 15.520,545 pari alla mancata percezione dell'utile del 50% sulle forniture già ordinate e mai consegnate dal dal mese di agosto al mese di ottobre 2009, dovuto allo CP_2
sviamento della clientela costretta ad acquistare altrove i detti prodotti già CP_2
ordinati presso la ferramenta Ciavarella;
4 - € 18.000,00 pari al costo dei prodotti rimasti giacenti nel magazzino della Ferramenta perché inutilizzabili a causa della carenza del materiale necessario (es. paste coloranti) alla realizzazione del prodotto finale richiesto dalla clientela nonostante le vane promesse di ritiro da parte del;
CP_2
5 - € 50.000,00 pari alla perdita di fatturato complessivamente stimabile nell'anno 2009 a decorrere dalla cessazione della fornitura dei materiali nonché al danno ON
all'immagine subito nei confronti della propria clientela.
E così, per il complessivo importo di € 105.320,24, eventualmente passibile — quanto al lucro cessante— anche di valutazione in via equitativa (Cass. civ., sez. III, n. 15478/2014;
n. 7896/2002; n. 2228/2012; sez. IV, n. 25590/2014).
7.4. A fronte di tale richiesta, la convenuta in primo grado aveva rilevato che: assolutamente fantasiosa si rivelava la perdita economica di € 15.520,245 per mancata vendita di prodotti ordinati e mai consegnati (tanto più che dall'esame della documentazione emergevano ordini inevasi per complessivi € 8.432,57 al nello dell'IVA); - il nuovo tintometro del prezzo di € 11.800,00, che l'attrice deduceva di essere stata tenuta ad acquistare, non solo non era necessario (ben potendo essere utilizzato quello fornitole dal ) ma era ON
più sofisticato e costoso rispetto a quello a suo tempo fornito dalla - le ON
spese non più ammortizzabili che la convenuta addebitava alla convenuta erano in realtà tutte ammortizzate da anni;
- risibile era il preteso danno di immagine e di sviamento della clientela, al pari della loro quantificazione;
- inveritiera era la circostanza che le vernici immagazzinate non fossero vendibili in assenza delle paste per sviluppare i colori. 7.5. Ciò detto va subito rilevata l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata in relazione al dedotto danno emergente asseritamente riconducibile alle condotte inadempienti della convenuta.
7.5.1. L'esborso di € 11.800,00 oltre IVA per l'acquisto di un nuovo tintometro appare, in realtà, ingiustificata e non necessaria, posto che, come accertato in primo grado dal CTU
Ing. e condiviso anche dal C.T.P. del Ciavarella, Ing. il Persona_1 Persona_2 tintometro fornito dalla ben poteva “essere utilizzato con paste Controparte_1 coloranti e vernici base di altre aziende seguendo le “ricette” fornite dalle aziende stesse, fornendo i risultati previsti dalle mazzette dei colori delle aziende stesse”.
Le conclusioni del C.T.U. (unico legittimato ad esprimere valutazioni tecniche) non possono ritenersi smentite dalle dichiarazioni rese dai testi, chiamati ad esprimere inammissibili valutazioni tecniche, le quali risultano contrastate anche dall'adesione del CTP di parte attrice alle valutazioni espresse dal CTU avendo egli ritenuto “ovviamente condivisibile la determinazione del CTU in risposta al quesito”.
7.5.2. L'esborso di €. 10.000,00, per spese di pubblicità finalizzata alla promozione dei prodotti della e per spese di organizzazione di corsi teorico-pratici, Controparte_1 non risulta riconducibile, quanto a queste ultime, agli obblighi assunti dall'attore in riassunzione con il contratto di concessione di vendita ripassato tra le parti;
inoltre, dalla documentazione prodotta dall'attore a sostegno della pretesa di rimborso, emerge che si tratta in parte di costi sostenuti nell'anno 2006 per l'acquisto di spazi pubblicitari (pertanto ampiamente ammortizzati), in parte di costi (€ 3.300,00 oltre IVA) sostenuti nel maggio
2010 (dunque ben dopo la cessazione del rapporto commerciale con la convenuta in riassunzione) per manifesti pubblicitari, noleggio fonica ed altro, in parte si tratta di note di addebito emesse dalla convenuta in riassunzione dal 2003 al 2008 per spese relative alla partecipazione di addetti di parte attrice a stage tecnici (e non la loro organizzazione, come sostenuto dall'attore), ivi comprese delle spese di ristorante non autorizzate.
7.5.3. Attesa la natura del danno emergente, definito come danno attuale ed immediato che si realizza con la diminuzione patrimoniale provocata dall'illecito o dall'inadempimento, è evidente che, in assenza di prova della sussistenza di un nesso causale tra i pretesi danni e la condotta della convenuta, la richiesta avanzata a tale titolo dall'attore in riassunzione non può trovare accoglimento.
7.6 Con riferimento al dedotto lucro cessante, la pretesa attorea si rivela solo in minima parte fondata e risulta meritevole di accoglimento nei limiti che saranno di seguito precisati. 7.6.1. La richiesta di pagamento a titolo risarcitorio dell'importo di € 15.520,54, invocato da parte attrice con riferimento alla mancata percezione dell'utile del 50% sulle forniture ordinate e non consegnate dalla convenuta dal mese di agosto al mese di ottobre 2009, è priva di riscontro probatorio.
Va invero in primo luogo evidenziato che i prodotti ordinati e non consegnati dall'agosto all'ottobre 2009 ammontano, secondo quanto evincibile dal documento n. 95 di parte attrice, ad € 8.622,37 al netto dell'IVA.
Ora, se può ritenersi dimostrata l'esistenza di un danno da mancato guadagno per mancata rivendita di prodotti ordinati e non consegnati, non può essere condivisa la quantificazione operata dall'attrice in riassunzione, atteso che non risulta in alcun modo dimostrato che la stessa applicasse sui prodotti forniti dalla controparte un ricarico del 50%.
Il danno da mancato guadagno derivante dalla mancata consegna ad opera della controparte di prodotti che, ove consegnati, sarebbero stati ricommercializzati dalla attrice
(come dimostrato dai reiterati solleciti inviati dalla appellante alla appellata, atti a manifestare la necessità ed urgenza dei rifornimenti richiesti), può essere equitativamente liquidato, applicando i parametri rilevabili dagli studi di settore dell'agenzia delle entrate, nella misura del 15% del prezzo praticato dal fornitore, il che consente di quantificare il danno in disamina nella misura di € 1.293,00.
7.6.2. La pretesa risarcitoria si rivela del tutto infondata con riferimento all'importo di €
18.000,00, pari al valore dei prodotti immagazzinati e rimasti invenduti asseritamente a causa della mancata fornitura delle “paste” da parte della convenuta.
Dalla C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio è emerso invero che la inutilizzabilità di tali prodotti è riconducibile unicamente alla loro vetustà, per cui “non è più garantita l'integrità di componenti delle vernici stesse e quindi non possono essere più utilizzate né con paste del , né con paste fornite da altre aziende”. CP_2 CP_2
7.6.3. Quanto infine alla richiesta dell'importo di € 50.000,00, preteso dall'attore in riassunzione con riferimento alla dedotta perdita di fatturato complessivamente stimabile nell'anno 2009 a decorrere dalla cessazione della fornitura dei materiali ON
nonché al danno all'immagine subito nei confronti della propria clientela, si rileva che -se il danno da mancato guadagno relativamente all'anno 2009, può essere equitativamente liquidato nella misura di € 1.293,00 come già sopra detto, non essendo state dimostrate ulteriori perdite di fatturato- riconoscibile è inoltre il solo danno all'immagine della ditta attrice. Risulta invero dimostrato che i prodotti ordinati dall'agosto all'ottobre 2009 dall'attrice alla convenuta non furono mai consegnati da quest'ultima (con ingiustificata interruzione del rapporto contrattuale), nonostante i numerosissimi fax di sollecito, inviati quasi quotidianamente (dall'agosto al novembre 2009) ognuno contenente segnalazione dell'urgenza della consegna.
La prolungata indisponibilità presso la rivendita dell'attrice dei prodotti ordinati, con conseguente necessità per i clienti di rivolgersi altrove per reperire i prodotti stessi, ha inevitabilmente ingenerato nella clientela il convincimento di inaffidabilità della ditta attrice, con conseguente lesione della sua immagine commerciale.
Ciò risulta confermato dalle risultanze della prova testimoniale espletata sul capitolo di parte attrice “vero che, dal mese di giugno 2009, avendo lavori in corso per i quali era necessario disporre di prodotti della , non trovandoli più presso la Ferramenta ON
Ciavarella, mi sono rivolto ad altri rivenditori presso i quali, per comodità, ho acquistato anche altri prodotti di diversa natura che in precedenza acquistato dalla Ciavarella”
Invero: - il teste , escusso all'udienza del 13.03.2013, ha confermato il Testimone_1
capitolo, riferendo che stava ultimando un cantiere a Celano con utilizzo dei prodotti
[...]
acquistati dalla Ciavarella e che, non trovandoli più presso la rivendita di quest'ultimo, CP_2
fu costretto ad acquistarli presso altri rivenditori, peraltro incorrendo in disguidi con il committente a causa dei ritardi nei lavori;
- il teste anch'egli escusso Testimone_2 all'udienza del 13.03.2013, ha confermato il capito di prova, riferendo che stava eseguendo un lavoro presso un privato a Celano con prodotti e, non trovandoli più presso CP_2
la Ciavarella, fu costretto ad acquistarli presso altri;
- il teste , escusso Testimone_3 all'udienza del 26.02.2014, ha confermato il capitolo di prova dichiarando “si è vero, mi sono dovuto rivolgere ad altri fornitori, in quanto avevo un lavoro in corso ed avevo necessità di completarlo”.
Tale voce di danno, da liquidarsi necessariamente in via equitativa, può essere quantificata
-tenuto conto del significativo periodo (agosto-novembre) di attesa della consegna dei prodotti da parte dell'attrice per il rifornimento alla clientela e di attesa di quest'ultima per il conseguimento della disponibilità dei prodotti (attesa poi andata delusa per essere stati gli ordini definitivamente disattesi dalla fornitrice) nonché della natura e consistenza dell'attività commerciale (vendita al dettaglio) della attrice, svolta in un contesto circoscritto con clientela abituale legata da rapporto fiduciario con l'attrice- nella misura di complessivi €
10.000,00. 7.7 In definitiva la domanda risarcitoria attorea può essere accolta limitatamente all'importo di € 11.293,00.
8. Venendo al regolamento delle spese di lite, si rileva che, tenuto conto dell'esito decisorio, le spese del primo grado di giudizio, dell'originario atto di appello, del giudizio di legittimità
e del presente giudizio di rinvio vanno compensate nella misura di 9/10, mentre l'appellata deve essere condannata al pagamento del residuo 1/10 delle spese, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi e con esclusione, per l'originario atto di appello e per il presente giudizio di rinvio, della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. In accoglimento della domanda restitutoria avanzata dalla convenuta in riassunzione,
l'attore in riassunzione deve essere condannato alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto in forza della sentenza di appello cassata per sorte capitale, interessi e spese legali,
e quanto invece a lui spettante in forza della presente sentenza per quei medesimi titoli, il tutto con gli interessi legali dal dì del pagamento a quello della restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ON la convenuta in riassunzione al pagamento, in favore dell'attore in riassunzione, a titolo risarcitorio, del complessivo importo di € 11.293,00;
2) DICHIARA compensate tra le parti nella misura di 9/10 le spese del primo grado di giudizio, dell'originario giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio e ON la convenuta in riassunzione al pagamento del residuo 1/9 delle spese che liquida, nell'intero: quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 13.430,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto all'originario atto di appello, in complessivi
€ 9.515,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge;
quanto al giudizio di legittimità, in complessivi € 7.665,00 per competenze, oltre a rimborso spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi € 11.156,00, di cui € 1.165,50 per esborsi ed € 9.991,00 per competenze, oltre a rimborso spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) ON l'attore in riassunzione a restituire alla convenuta in riassunzione la differenza tra quanto ricevuto, in forza della sentenza di appello cassata, per sorte capitale, interessi e spese legali quanto invece a lui spettante per i medesimi titoli in forza della presente sentenza, con gli interessi legali dal dì del pagamento a quello della restituzione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.05.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)