TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7344 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, alla pubblica udienza del 23 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 14420/2025 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rico Di Parte_1
Gennaro, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come nell'atto introduttivo e nel verbale dell'odierna udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto introduttivo depositato il 17/4/2025, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo: - di essere stato suo dipendente, quale operaio saldatore inquadrato al V livello del CCNL di settore, dall'1/2/2024 al 24/1/2025,
- di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo e di aver impugnato il licenziamento con missiva del 12/3/2025,
- che altri dipendenti svolgevano le sue stesse mansioni,
- che al momento del licenziamento percepiva una retribuzione mensile di
€ 1.640,23,
- che la società convenuta occupava formalmente 12 dipendenti, ma di fatto aveva 15 lavoratori,
- che il datore di lavoro non aveva posto in essere iniziative intese alla conservazione del suo posto di lavoro, eventualmente impiegandolo in diverse mansioni,
- che non era stata operata alcuna riorganizzazione aziendale, né alcuna riduzione del personale. Tanto premesso, ritenendo l'illegittimità del licenziamento, parte ricorrente rassegnava le seguenti testuali conclusioni:
“1) accertare e dichiarare nullo/inefficace/l'illegittimo il licenziamento del 24.1.2025 comunicato al ricorrente per insussistenza del fatto materiale.
2) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento ai sensi dell'art. 18, 1° comma, l. n. 300 del 1970 per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per l'effetto ordinare la reintegra nel posto di lavoro ex art 18, 4° comma l. n. 300 del 1970 e al risarcimento del danno subito dalla ricorrente stabilendo un'indennità in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad €. 1640,21 per 13 mensilità oltre rateo ferie e TFR maturata dal giorno del licenziamento;
3) in via subordinata, ove non si ritenga raggiunto il requisito numerico, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento, ordinare alla convenuta, la riassunzione immediata della ricorrente (ai sensi dell'art. 8 L. 15.7.1966 n. 604, come modificato dall'art. 2 L. 11.05.1990 n. 108) o, in alternativa, condannare la convenuta, in p.lr.p.t., al pagamento di un indennizzo secondo quanto stabilito dalla norma indicata in misura non inferiore a n. 12 mensilità, per l'anzianità di servizio di retribuzione da calcolare sulla base di €. 1640,21 per 13 mensilità o nella diversa somma stabilita dal Giudice. Rivalutazione ed interessi come per legge ex art. 429 c.p.c.”, oltre alle spese di lite e agli onorari da distrarsi. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, ometteva di costituirsi in giudizio la la quale, pertanto, deve qui Controparte_1 essere dichiarata contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti allegati all'atto introduttivo, non avendo parte ricorrente articolato istanze istruttorie ammissibili e rilevanti ai fini della decisione. Udita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
2 2. L'odierno ricorrente ha agito in giudizio per impugnare il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro Controparte_1
Come noto, costituisce principio interpretativo del tutto assodato in giurisprudenza quello secondo cui la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento - operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso - ha carattere generale, e vale quindi per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass., Sez. L, n. 18283 del 13/08/2009). È soltanto alla luce della causale indicata nella lettera di recesso che, pertanto, va affrontata la legittimità o meno dell'atto espulsivo, non potendo trovare ingresso, al fine di sorreggere il provvedimento datoriale, circostanze diverse. 2.1 Nel caso in esame, emerge in atti che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta quale lavoratore dipendente dall'1/2/2024 al 24/1/2025, allorquando è stato licenziato con missiva in pari data, giacché “… a seguito di una riorganizzazione aziendale si è reso necessario procedere a una riduzione del personale che coinvolge la Sua posizione lavorativa. Dopo un'attenta valutazione, abbiamo constatato che non vi è la possibilità di individuare, all'interno dell'azienda, un'altra collocazione che possa adeguatamente sfruttare le Sue competenze.
Per questi motivi
, siamo costretti a procedere con il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo…”. Non vi è dubbio, pertanto, che quello intimato al lavoratore odierno ricorrente sia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
3. E' noto che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive “compete al giudice
- che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7474 del 14/05/2012). Invero, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, “senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore
3 lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24235 del 30/11/2010). In ogni caso, le ragioni poste a fondamento del licenziamento, sia che si traducano in una soppressione del reparto o dell'attività cui era addetto il lavoratore, sia che siano motivate da un riassetto organizzativo per una più razionale ed economica gestione dell'azienda - anche finalizzata all'incremento degli utili -, comportano, comunque, che il datore di lavoro sia tenuto a provare, oltre l'obiettivo verificarsi della situazione dedotta, anche l'incidenza causale sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore, eventualmente sotto il profilo dell'impossibilità di utilizzare altrimenti il suo impegno lavorativo. Cosicché, infine, nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la soppressione del posto al quale il lavoratore era addetto e l'impossibilità di ricollocarlo nell'ambito della struttura aziendale con mansioni compatibili con la qualifica rivestita (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 21514 del 22/10/2015). La Corte di Legittimità, approfondendo il tema di indagine, ha quindi affermato che "è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 10699 del 03/05/2017). Ancora più di recente la Suprema Corte ha ribadito che, secondo il proprio ormai consolidato orientamento (Cass. n. 25201/16, Cass. n.10699/17, Cass. n.24882/17), ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo piuttosto sufficiente “che le addotte ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo che richiede la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo tale scelta imprenditoriale sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; tuttavia, se il giudice accerti, in concreto, l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva indicata, la cui prova grava sul datore di lavoro, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta" (cfr.
4 Cassazione, Sezione Lavoro, n. 752 del 12/01/2023 e, in termini, già Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4672 del 18/2/2019).
4. Nel caso in esame, tuttavia, l'omessa costituzione in giudizio della parte datoriale le ha impedito di dimostrare - come era suo Controparte_1 onere - la sussistenza del giustificato motivo addotto a motivazione del licenziamento, a ciò non essendo certamente sufficienti le indimostrate motivazioni addotte nella lettera di recesso, né le annotazioni in visura camerale, dalle quali, a fronte di uno stato di regolare attività aziendale, si evince unicamente la riduzione di una unità di personale a decorrere dal III trimestre dell'anno 2024. Tanto basta per ritenere fondata l'impugnativa del licenziamento, posto che il lavoratore ha contestato la sussistenza della dedotta riorganizzazione aziendale, deducendo come l'unica posizione soppressa sia stata la sua, non essendosi registrati ulteriori recessi. Di conseguenza, non resta che reputare illegittimo il licenziamento, per carenza di prova del motivo organizzativo addotto.
5. Avendo, tuttavia, parte ricorrente invocato la tutela reintegratoria piena prevista dall'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, su di lei incombeva l'onere di dimostrare direttamente in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato, come previsto dalla norma. Invero, con l'avverbio “direttamente”, l'articolo 3, comma 2, citato comporta un'inversione dell'ordinario sistema di riparto dell'onere di prova, di talché incombe sul lavoratore, che abbia invocato la tutela reintegratoria, l'onere di dimostrare in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestatogli, mediante un accertamento specifico, e non meramente quale effetto della mancata o incompleta prova degli elementi costitutivi del recesso offerti da parte datoriale. Nel caso in esame, tuttavia, la parte ricorrente non ha articolato mezzi di prova orale, né offerto documentazione dalla quale si evinca direttamente l'insussistenza della dedotta riorganizzazione aziendale. Senza necessità di esaminare gli effetti della recente pronuncia della Corte
Costituzionale n. 128/2024, invocata in ricorso, deve conseguentemente respingersi il capo di domanda con il quale il ricorrente ha domandato, in via principale, la propria reintegrazione nel posto di lavoro, per essere mancata la prova diretta in giudizio della insussistenza del fatto materiale contestato.
6. In punto di conseguenze, è necessario verificare, preliminarmente, la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18, della Legge n. 300/1970, dedotti in ricorso, ma non dimostrati. In tema di riparto dell'onere della prova, il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che, ai fini dell'applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, sono fatti
5 costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento, esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. L'assolvimento di un siffatto onere probatorio consente a quest'ultimo di dimostrare, ex art. 1218 c.c., che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della disponibilità dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa (Cass., Sez. Lavoro, 9867 del 19/4/2017). 6.1 Nel caso di specie, dalla visura camerale prodotta in allegato all'atto introduttivo si evince che la convenuta occupasse, prima del licenziamento, 12 lavoratori dipendenti. Parte ricorrente ha, tuttavia, dedotto che, di fatto, il numero dei lavoratori effettivamente occupati fosse pari a 15, mancando, tuttavia, di elencare quelli ulteriori, nonché di circostanziare la propria generica deduzione e, finanche, di offrire mezzi di prova utili a dimostrare l'esistenza di una più ampia organizzazione aziendale.
Non è articolata, invero, prova testimoniale diretta, risultando a tal fine del tutto insufficiente l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta contumace in ordine alle generiche deduzioni esposte ai paragrafi 11 e 12 delle premesse in fatto del ricorso. 6.2 Di talché, in ragione dell'anno di assunzione del ricorrente e delle dimensioni aziendali della come documentate nella Controparte_1 visura camerale in atti, la fattispecie rientra in quella prevista dall'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, a mente del quale “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (…) il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità”, da dimezzarsi ai sensi dell'articolo 9 D.Lgs. 23/2015 e da quantificarsi anche in considerazione della sentenza n. 194 dell'8/11/2018 della Corte Costituzionale. Invero, l'articolo 9 citato stabilisce che “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4,
6 comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità”. Mentre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 dell'8/11/2018, dopo avere osservato che “il denunciato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui determina l'indennità in un «importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», non realizza un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell'impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall'altro. Con il prevedere una tutela economica che può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, la disposizione censurata comprime l'interesse del lavoratore in misura eccessiva, al punto da risultare incompatibile con il principio di ragionevolezza. Il legislatore finisce così per tradire la finalità primaria della tutela risarcitoria, che consiste nel prevedere una compensazione adeguata del pregiudizio subito dal lavoratore ingiustamente licenziato”, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, “limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», stabilendo che, piuttosto, “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”. Nel caso concreto, in relazione alla durata annuale del rapporto, all'età anagrafica del lavoratore ricorrente, già all'atto della assunzione, alle ridotte dimensioni aziendali e all'organico complessivo, si stima equo determinare l'indennità risarcitoria nella misura minima di 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
6.3 All'importo capitale del risarcimento del danno da licenziamento, trattandosi di credito da lavoro, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da computarsi sul capitale via via annualmente rivalutato (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429 c.p.c.. Il principio contenuto nell'articolo predetto in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione, infatti, anche nel caso di crediti liquidati a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita
7 dall'ingiustificato recesso della controparte (cfr. per tutte, Cass., sez. lav., n. 11235 del 21/5/2014).
7. Conclusivamente, pertanto, senza necessità di esaminare le pur generiche deduzioni inerenti la pretesa avvenuta violazione dell'obbligo di repechage, il ricorso deve essere accolto, limitatamente al capo di domanda subordinato, con accertamento della illegittimità del licenziamento, per carenza di prova del giustificato motivo addotto. Non raggiungendo la parte datoriale il requisito dimensionale previsto dall'articolo 18 Legge n. 300/1970, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento e il datore di lavoro condannato al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Udita la discussione di parte ricorrente in udienza, definitivamente pronunciando, nella contumacia della dichiara estinto il Controparte_1 rapporto di lavoro alla data del licenziamento, e condanna la CP_1
a pagare al ricorrente una indennità, non assoggettata a contribuzione
[...] previdenziale, di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, secondo l'inquadramento nel V livello operaio del C.C.N.L. Metalmeccanico Artigianato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna la a rifondere al ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 3.689, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 23 giugno 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio mirato dott. Simone Petrilli.
8