Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/06/2025, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02839/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2839 del 2022, proposto dal sig. ZO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. 2 del 1° febbraio.2022 di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine demolitorio, notificata in data 17 marzo 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato l’11 maggio 2022, il sig. ZO AR impugnava l'ordinanza dirigenziale del Comune di Boscoreale n. 2 del 1° febbraio 2022, recante l'irrogazione, nei confronti del ricorrente, della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione prot. n. 42540 del 7 luglio 2018;
- l'ordinanza di demolizione era stata emessa ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per colpire l'avvenuta edificazione di opere edilizie realizzate senza titolo autorizzativo, così descritte:
“ • Platea di fondazione in calcestruzzo fuoriuscente dal piano di campagna di cm. 20 ed occupante una superficie di circa mq. 150.
• In elevazione, muratura perimetrale in blocchi con copertura con struttura di travi in legno con soprastante tavolato. Soprastante il tavolato risulta apposto telo in plastica. Intonaco bianco esterno. Il realizzato è con copertura adoppia falda con altezza ai lati di mt. 3,30 e al colmo mt. 4,00. Detto manufatto occupa una superficie di circa mq. 100 pari a mc. 365.
• Internamente il manufatto risulta completo delle tramezzature, intonaco bianco pavimenti e rivestimenti, igienici, impianto elettrico funzionante sprovvisto delle placchette. Infissi esterni, infissi interni nella zona letto e bagno. Nei vari locali risultano posizionati arredo (cucina letto salotto con camino).
• Esternamente si evidenzia la realizzazione di:
• Sul lato est muratura di confine in calcestruzzo di mi. 18,40 fuoriuscente dal piano di campagna di cm. 30, con soprastanti pali in ferro e rete di altezza mt. 1,20;
• Nella zona centrale muratura in calcestruzzo di lunghezza mt. 13,50 e altezza cm. 40;
• Sempre sul confine est altra muratura in calcestruzzo di lunghezza mi. 60,00 altezza cm. 40 con soprastante recinzione con pali in ferro e rete metallica di altezza mt. 1,80;
• Nella zona di ingresso muratura in calcestruzzo di lunghezza mi. 29,00 fuoriuscente dal piano di campagna di cm. 40 con soprastante rete metallica intervallata da cancello di ingresso in ferro di larghezza mt. 4,70;
• Le opere relative al fabbricato realizzato ed alla muratura a e b insistono sulla particella 1193 mentre la muratura di recinzione di cui alla lettera c e il cancello di ingresso di cui alla lettera d insistono sulla particella 469 ”;
- giunta, infine, l’udienza straordinaria del 17 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
Rilevato che le censure articolate in gravame possono essere così riassunte:
a) l'amministrazione comunale avrebbe irrogato la sanzione pecuniaria mediante un atto non riconducibile, anche quanto all'autorità competente, all'esercizio dei poteri di accertamento e riscossione previsti dal regio decreto n. 639/1910 o dall'art. 43 del d.P.R. n. 380/2001;
b) l'ordinanza irrogativa non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle prerogative partecipative garantite dall'art. 7 della legge n. 241/1990;
c) essendo pendente, al momento dell'emissione della citata ordinanza di demolizione, il sequestro penale sulle opere incise dalla stessa, la conseguente sanzione pecuniaria si presenterebbe carente del suo presupposto di legittimità: infatti, essa non avrebbe potuto essere comminata per nullità del pregresso ordine demolitorio, il quale era privo di un elemento essenziale dell'atto, consistente nella possibilità giuridica dell'oggetto del comando, impedita, appunto, dalla sussistenza del sequestro penale. Inoltre, la sanzione pecuniaria sarebbe stata comunque irrogata in difetto della condizione di inottemperanza prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, dal momento che, per effetto del suddetto sequestro penale, “ il ricorrente non aveva la materiale disponibilità dell'immobile al fine di poter dare attuazione al comando imposto con l'ordinanza amministrativa di demolizione ”;
Considerato che le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) nella ipotesi, qual è quella sollevata nel primo motivo di ricorso, di incompetenza relativa, afferente al rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia, è a carico della parte che la eccepisce l'onere di fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere (come nel caso di incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio), ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto (Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 15 luglio 2020 n. 15043). Sennonché, nella fattispecie il ricorrente si limita ad eccepire il difetto di incompetenza relativa ma non dimostra puntualmente alcunché al riguardo, rendendo evidentemente la doglianza inaccoglibile (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 8 gennaio 2024, n. 141);
bb) è improprio il richiamo all'esercizio dei poteri di accertamento e riscossione previsti dal regio decreto n. 639/1910 o dall'art. 43 del d.P.R. n. 380/2001, ossia alla tematica dell'ingiunzione fiscale o della riscossione attraverso ruolo, giacché nella presente fattispecie l'amministrazione comunale si è limitata a determinare ed irrogare la sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di inottemperanza all'ingiunzione demolitoria, demandando l'eventuale riscossione coattiva ad una fase successiva nel caso di mancato adempimento da parte dell'onerato nel termine assegnato di trenta giorni. Difatti, nella parte finale della seconda pagina della gravata ordinanza si legge il seguente avvertimento: “ Trascorso inutilmente il termine sopra stabilito, si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta, mediante iscrizione del debito a ruolo in unica soluzione, secondo le norme vigenti, come previsto dall'art. 43 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod .”. Tanto esclude in radice che possa essere invocata nello specifico l'applicabilità delle procedure amministrative finalizzate alla materiale riscossione delle entrate comunali;
cc) giova osservare che la comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell'adozione degli atti, come quello di specie, aventi finalità repressive degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l'apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall'applicabilità dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990 (orientamento consolidato: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021 n. 6823; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2568 e 25 giugno 2013 n. 3471; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2016 n. 2338; TAR Lazio Roma, Sez. I, 22 aprile 2016 n. 4720);
dd) infine, quand’anche si volesse condividere l’orientamento inaugurato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2337 del 17 maggio 2017, dell’inapplicabilità delle sanzioni previste per l’inottemperanza a ordini di demolizione di manufatti abusivi nelle ipotesi in cui l’immobile sia sottoposto a sequestro penale, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito alcun valido elemento di prova in direzione della perdurante sussistenza del sequestro preventivo fino al momento dell'emissione dell'ordinanza di demolizione e, comunque, fino all'intervenuto accertamento di inottemperanza - prova che risulta senz’altro nella sua disponibilità ai sensi dell’art. 2697 del c.c. -, il che non consente di appurare l'effettiva incidenza del segmento penale sulla fattispecie;
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo il provvedimento impugnato a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato;
- non vi è luogo a pronuncia in ordine al regime delle spese processuali, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO