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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23542/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23542/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AZZURRA BEDDINI presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. MARCO BORNO presso il cui studio ha eletto CP_1
domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ In via Istruttoria: ammettere la documentazione allegata e quella già depositata in atti (contratto di locazione)
Nel merito:
pagina 1 di 8 pronunciare la separazione dei coniugi e , con addebito di Parte_1 CP_1
responsabilità al marito, con ogni provvedimento conseguente, determinando quali condizioni di separazione:
- disporre il versamento a favore della SI.ra ed a carico del SI. Parte_1 CP_1
dell'assegno di € 700,00 mensili, o quella somma che sarà ritenuta dal Tribunale, annualmente rivalutabile secondo variazioni ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della IG . Parte_1
Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
Per parte convenuta:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in primis con riferimento alla richiesta di addebito avanzata dalla moglie, attesa l'intervenienda modifica delle condizioni familiari dell'esponente, il quale -entro la fine del mese di gennaio 2024- diventerà padre di una Bimba, con necessità quindi di provvedere alle eSIenze del nuovo nucleo familiare, in primis della nascitura, ribadito come ad oggi l'attrice svolga una propria attività lavorativa, con percepimento di proprio reddito mensile continuativo, nel merito pronunciare la separazione dei coniugi, e , respingendo la richiesta di Parte_1 CP_1
addebito formulata dalla moglie, essendo la medesima istanza priva di fondamento in fatto ed in diritto;
- assegnare la casa coniugale, in locazione, alla moglie che di fatto già la occupa,
- disporre che l'instante non debba corrispondere alcunchè alla moglie , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento, avendo la medesima capacità e professionalità specifiche, atte a garantirle mezzi di sostentamento in proprio;
in subordine,
- disporre che l'instante contribuisca al mantenimento della moglie corrispondendo un importo mensile non superiore ad euro 250,00, per diciotto mensilità (termine da far decorrere
pagina 2 di 8 dall'incardinamento della presente vertenza), così avendosi dato il tempo alla stessa, in possesso di titolo di infermiera professionale, di reperire un'occupazione lavorativa stabile;
in ulteriore subordine
- confermare le statuizioni, in punto contributo economico del marito alla moglie, contenute nel provvedimento interinale reso dall'Ill.mo Presidente del Tribunale adito;
in via istruttoria
- ammettere le prove documentali in atti e quelle per testimoni, con i nominativi già agli atti, sui capi di prova dedotti ai punti dal n.2 al n.34 (compresi) della comparsa di costituzione e risposta
23.02.2023, nonché su quelli che ci si riserva di dedurre nei termini di Legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in VILLANOVA DEL Parte_1 CP_1
BATTISTA (AV) in data 10/10/1987.
Dal matrimonio sono nate due figlie: , il 04/12/1987 e il 25/02/1999, maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 12/12/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 24/02/2023 si costituiva in giudizio il SI. , il quale non si opponeva alla CP_1
domanda di separazione, contestando per il resto le richieste della SI.ra . Parte_1
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 07/03/2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
In data 06/04/2023 il Tribunale disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 03/04/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i pagina 3 di 8 coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del 13.08.2024.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da non possa trovare accoglimento. Parte_1
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, conf. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
pagina 4 di 8 Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che nel 2019 la ricorrente abbia scoperto la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge con un'altra donna. Risulta altresì provato che la SInora
nel medesimo periodo, venuta a conoscenza di un carcinoma alla prostata per cui il marito Parte_1
doveva subire un intervento, anche su richiesta della figlia, restava accanto al SI. . CP_1
Successivamente all'intervento, nei primi mesi dell'anno 2020, la ricorrente si trasferiva a stare, per qualche tempo, a casa della figlia, per poi fare ritorno presso la casa coniugale. Da quel momento il comportamento del convenuto diveniva, secondo le allegazioni della ricorrente, “più freddo e intollerante nei confronti delle sue richieste di chiarimenti rispetto ai sospetti di prosecuzione della relazione adulterina. Inoltre il marito si mostrava sempre più violento nei comportamenti, sino a giungere a rompere oggetti in casa, a scaraventare una scala contro i muri ed a minacciare la moglie con una sbarra di ferro, oltre a proferire minacce di ammazzarla e fare una strage” (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale). Per tali fatti la ricorrente procedeva a sporgere la denuncia (doc. 6 di parte ricorrente) che veniva poi ritirata per intercessione delle figlie.
Dopo la presentazione della denuncia in data 28.06.2020, nonostante le insistenze del marito e le scuse dello stesso per i comportamenti pregressi, la SInora non faceva più rientro presso la casa Parte_1
coniugale.
Ciò detto, deve rilevarsi come i tradimenti, seppur ammessi dal SI. , non possano essere la causa CP_1
della separazione. Come si legge nella denuncia sporta dalla ricorrente in data 28.06.2025, nonché nell'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida di misura cautelare del Gip in data 30.06.2025, la SInora ha riferito che i problemi col marito cominciavano già nel 1999, quando Parte_1
quest'ultimo aveva iniziato ad essere più aggressivo nei suoi confronti, spesso urlandole contro. “Con il
pagina 5 di 8 passare del tempo i litigi erano diventati sempre più frequenti, tanto che, per un certo periodo, suo marito si era allontanato dall'abitazione famigliare, per andare a lavorare in Toscana. In un'altra occasione, invece, era stata lei ad allontanarlo, dopo aver scoperto che l'uomo aveva una relazione extraconiugale” e ancora “in quegli anni inoltre si sono verificati episodi nei quali mio marito spaccava oggetti presenti in casa quali ad esempio armadi o tv, oltre sferrare pugni contro il muro perché scoprivo le sue bugie o tradimenti” (pag. 2 dell'ordinanza Gip e pag. 1 della querela del
28.06.2020).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che la crisi matrimoniale fosse già presente da anni e che l'affectio maritalis fosse già venuta meno allorquando, nel 2019, la ricorrente scopriva la relazione extraconiugale del marito. Deve dunque escludersi che i tradimenti siano la causa della separazione.
Quanto alle violenze ed alle minacce allegate dalla ricorrente e oggetto della denuncia del 28.06.2020, il Collegio rileva come le stesse siano sfornite di prova.
In primo luogo, deve evidenziarsi come la denuncia querela (che in ogni caso non potrebbe essere, di per sé, ritenuta sufficiente a provare l'assunto, in quanto atto di parte) sia stata ritirata dalla stessa ricorrente. A ciò si aggiunga come l'ordinanza di rigetto della convalida di misura cautelare abbia escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p., evidenziando come “la relazione tra la persona offesa e l'indagato, lungi dall'essere definita come una relazione maltrattante, è in una fase di crisi, legata da un lato alle ansie e tensioni dello stesso CP_1
per le proprie condizioni di salute, e dall'altro alla gelosia della moglie, certamente fondata in generale ma non nella fase in cui vive attualmente l'indagato. Ciò crea tensioni e incomprensioni tra i coniugi, che affrontano le difficoltà personali e di coppia in maniera poco empatica e tendenzialmente conflittuale”.
Nell'ambito del presente giudizio non sono stati formulati capi di prova sul punto.
Infine, ma non meno rilevante, deve evidenziarsi come nei messaggi prodotti ed inviati dalla stessa ricorrente il 12.7.2020 (quindi a distanza di soli 15 giorni dalla denuncia querela-doc. 7 di parte ricorrente) non vi è traccia di accuse di violenza nei confronti del marito. Alle ore 15:07 del 12 luglio
2020 la SInora scriveva: “accetterò di vederti se dimostrerai quello che hai promesso. Parte_1
Come le mie figlie avrebbero voluto solo 2 genitori normali, anche io non ho mai chiesto nulla di più
pagina 6 di 8 che un marito normale ed una famiglia normale ed unita. Senza bugie, tradimenti, abusi psicologici che hanno portato tutta la famiglia a stare male solo grazie a questi comportamenti”.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente di addebito della separazione in capo al marito deve essere rigettata.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle eSIenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
All'epoca dell'ordinanza presidenziale (6.04.2023), parte ricorrente aveva dichiarato di essere priva di occupazione ed aveva risparmi per poco più di 5000 euro. Il convenuto aveva avuto redditi da lavoro dipendente in passato ed aveva dichiarato, per l'ultimo anno, un reddito lordo di euro 20.615,00.
Attualmente, i redditi di entrambe le parti sono migliorati.
La ricorrente risulta occupata con contratto a tempo indeterminato e reddito mensile netto di circa
1200-1300 euro. Ha un conto corrente con un saldo attivo, al 31.03.2025, di euro 17.720,80. Vive in casa in locazione con un canone di euro 460 mensili (comprensivo di spese).
pagina 7 di 8 Anche il convenuto ha incrementato i propri redditi. Come si evince dalla relazione della Guardia di finanza, la nuova ditta individuale “KCR-CNC di ER O” è passata da un volume di affari/ricavi di euro 21000 nel 2021 ad uno di euro 95630 nel 2024.
Alla luce di ciò, valutata anche la durata del matrimonio (33 anni), e pur considerata la nascita di un nuovo figlio per il SI. , il Collegio ritiene di confermare l'assegno periodico per il mantenimento CP_1
della SInora già stabilito dalla Corte d'Appello nella somma di € 500,00, oltre Parte_1
rivalutazione ad oggi maturata e maturanda.
Assegnazione della casa coniugale
Parte convenuta ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla SInora . In assenza dei Parte_1
presupposti di legge e quindi, della convivenza della ricorrente con figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
RIGETTA la domanda di addebito in capo al SI. formulata dalla ricorrente. CP_1
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di euro 500,00, oltre rivalutazione ad oggi maturata e annualmente maturanda secondo indice
Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal convenuto.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 25.07.2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Il Giudice estensore
Dott. Isabella Messina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23542/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. AZZURRA BEDDINI presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. MARCO BORNO presso il cui studio ha eletto CP_1
domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ In via Istruttoria: ammettere la documentazione allegata e quella già depositata in atti (contratto di locazione)
Nel merito:
pagina 1 di 8 pronunciare la separazione dei coniugi e , con addebito di Parte_1 CP_1
responsabilità al marito, con ogni provvedimento conseguente, determinando quali condizioni di separazione:
- disporre il versamento a favore della SI.ra ed a carico del SI. Parte_1 CP_1
dell'assegno di € 700,00 mensili, o quella somma che sarà ritenuta dal Tribunale, annualmente rivalutabile secondo variazioni ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della IG . Parte_1
Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
Per parte convenuta:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in primis con riferimento alla richiesta di addebito avanzata dalla moglie, attesa l'intervenienda modifica delle condizioni familiari dell'esponente, il quale -entro la fine del mese di gennaio 2024- diventerà padre di una Bimba, con necessità quindi di provvedere alle eSIenze del nuovo nucleo familiare, in primis della nascitura, ribadito come ad oggi l'attrice svolga una propria attività lavorativa, con percepimento di proprio reddito mensile continuativo, nel merito pronunciare la separazione dei coniugi, e , respingendo la richiesta di Parte_1 CP_1
addebito formulata dalla moglie, essendo la medesima istanza priva di fondamento in fatto ed in diritto;
- assegnare la casa coniugale, in locazione, alla moglie che di fatto già la occupa,
- disporre che l'instante non debba corrispondere alcunchè alla moglie , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento, avendo la medesima capacità e professionalità specifiche, atte a garantirle mezzi di sostentamento in proprio;
in subordine,
- disporre che l'instante contribuisca al mantenimento della moglie corrispondendo un importo mensile non superiore ad euro 250,00, per diciotto mensilità (termine da far decorrere
pagina 2 di 8 dall'incardinamento della presente vertenza), così avendosi dato il tempo alla stessa, in possesso di titolo di infermiera professionale, di reperire un'occupazione lavorativa stabile;
in ulteriore subordine
- confermare le statuizioni, in punto contributo economico del marito alla moglie, contenute nel provvedimento interinale reso dall'Ill.mo Presidente del Tribunale adito;
in via istruttoria
- ammettere le prove documentali in atti e quelle per testimoni, con i nominativi già agli atti, sui capi di prova dedotti ai punti dal n.2 al n.34 (compresi) della comparsa di costituzione e risposta
23.02.2023, nonché su quelli che ci si riserva di dedurre nei termini di Legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in VILLANOVA DEL Parte_1 CP_1
BATTISTA (AV) in data 10/10/1987.
Dal matrimonio sono nate due figlie: , il 04/12/1987 e il 25/02/1999, maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 12/12/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
In data 24/02/2023 si costituiva in giudizio il SI. , il quale non si opponeva alla CP_1
domanda di separazione, contestando per il resto le richieste della SI.ra . Parte_1
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 07/03/2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
In data 06/04/2023 il Tribunale disponeva in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e all'udienza del 03/04/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i pagina 3 di 8 coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.I. con l'ordinanza del 13.08.2024.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da non possa trovare accoglimento. Parte_1
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, conf. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
pagina 4 di 8 Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che nel 2019 la ricorrente abbia scoperto la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge con un'altra donna. Risulta altresì provato che la SInora
nel medesimo periodo, venuta a conoscenza di un carcinoma alla prostata per cui il marito Parte_1
doveva subire un intervento, anche su richiesta della figlia, restava accanto al SI. . CP_1
Successivamente all'intervento, nei primi mesi dell'anno 2020, la ricorrente si trasferiva a stare, per qualche tempo, a casa della figlia, per poi fare ritorno presso la casa coniugale. Da quel momento il comportamento del convenuto diveniva, secondo le allegazioni della ricorrente, “più freddo e intollerante nei confronti delle sue richieste di chiarimenti rispetto ai sospetti di prosecuzione della relazione adulterina. Inoltre il marito si mostrava sempre più violento nei comportamenti, sino a giungere a rompere oggetti in casa, a scaraventare una scala contro i muri ed a minacciare la moglie con una sbarra di ferro, oltre a proferire minacce di ammazzarla e fare una strage” (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale). Per tali fatti la ricorrente procedeva a sporgere la denuncia (doc. 6 di parte ricorrente) che veniva poi ritirata per intercessione delle figlie.
Dopo la presentazione della denuncia in data 28.06.2020, nonostante le insistenze del marito e le scuse dello stesso per i comportamenti pregressi, la SInora non faceva più rientro presso la casa Parte_1
coniugale.
Ciò detto, deve rilevarsi come i tradimenti, seppur ammessi dal SI. , non possano essere la causa CP_1
della separazione. Come si legge nella denuncia sporta dalla ricorrente in data 28.06.2025, nonché nell'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida di misura cautelare del Gip in data 30.06.2025, la SInora ha riferito che i problemi col marito cominciavano già nel 1999, quando Parte_1
quest'ultimo aveva iniziato ad essere più aggressivo nei suoi confronti, spesso urlandole contro. “Con il
pagina 5 di 8 passare del tempo i litigi erano diventati sempre più frequenti, tanto che, per un certo periodo, suo marito si era allontanato dall'abitazione famigliare, per andare a lavorare in Toscana. In un'altra occasione, invece, era stata lei ad allontanarlo, dopo aver scoperto che l'uomo aveva una relazione extraconiugale” e ancora “in quegli anni inoltre si sono verificati episodi nei quali mio marito spaccava oggetti presenti in casa quali ad esempio armadi o tv, oltre sferrare pugni contro il muro perché scoprivo le sue bugie o tradimenti” (pag. 2 dell'ordinanza Gip e pag. 1 della querela del
28.06.2020).
Alla luce di ciò, deve ritenersi che la crisi matrimoniale fosse già presente da anni e che l'affectio maritalis fosse già venuta meno allorquando, nel 2019, la ricorrente scopriva la relazione extraconiugale del marito. Deve dunque escludersi che i tradimenti siano la causa della separazione.
Quanto alle violenze ed alle minacce allegate dalla ricorrente e oggetto della denuncia del 28.06.2020, il Collegio rileva come le stesse siano sfornite di prova.
In primo luogo, deve evidenziarsi come la denuncia querela (che in ogni caso non potrebbe essere, di per sé, ritenuta sufficiente a provare l'assunto, in quanto atto di parte) sia stata ritirata dalla stessa ricorrente. A ciò si aggiunga come l'ordinanza di rigetto della convalida di misura cautelare abbia escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p., evidenziando come “la relazione tra la persona offesa e l'indagato, lungi dall'essere definita come una relazione maltrattante, è in una fase di crisi, legata da un lato alle ansie e tensioni dello stesso CP_1
per le proprie condizioni di salute, e dall'altro alla gelosia della moglie, certamente fondata in generale ma non nella fase in cui vive attualmente l'indagato. Ciò crea tensioni e incomprensioni tra i coniugi, che affrontano le difficoltà personali e di coppia in maniera poco empatica e tendenzialmente conflittuale”.
Nell'ambito del presente giudizio non sono stati formulati capi di prova sul punto.
Infine, ma non meno rilevante, deve evidenziarsi come nei messaggi prodotti ed inviati dalla stessa ricorrente il 12.7.2020 (quindi a distanza di soli 15 giorni dalla denuncia querela-doc. 7 di parte ricorrente) non vi è traccia di accuse di violenza nei confronti del marito. Alle ore 15:07 del 12 luglio
2020 la SInora scriveva: “accetterò di vederti se dimostrerai quello che hai promesso. Parte_1
Come le mie figlie avrebbero voluto solo 2 genitori normali, anche io non ho mai chiesto nulla di più
pagina 6 di 8 che un marito normale ed una famiglia normale ed unita. Senza bugie, tradimenti, abusi psicologici che hanno portato tutta la famiglia a stare male solo grazie a questi comportamenti”.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente di addebito della separazione in capo al marito deve essere rigettata.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle eSIenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
All'epoca dell'ordinanza presidenziale (6.04.2023), parte ricorrente aveva dichiarato di essere priva di occupazione ed aveva risparmi per poco più di 5000 euro. Il convenuto aveva avuto redditi da lavoro dipendente in passato ed aveva dichiarato, per l'ultimo anno, un reddito lordo di euro 20.615,00.
Attualmente, i redditi di entrambe le parti sono migliorati.
La ricorrente risulta occupata con contratto a tempo indeterminato e reddito mensile netto di circa
1200-1300 euro. Ha un conto corrente con un saldo attivo, al 31.03.2025, di euro 17.720,80. Vive in casa in locazione con un canone di euro 460 mensili (comprensivo di spese).
pagina 7 di 8 Anche il convenuto ha incrementato i propri redditi. Come si evince dalla relazione della Guardia di finanza, la nuova ditta individuale “KCR-CNC di ER O” è passata da un volume di affari/ricavi di euro 21000 nel 2021 ad uno di euro 95630 nel 2024.
Alla luce di ciò, valutata anche la durata del matrimonio (33 anni), e pur considerata la nascita di un nuovo figlio per il SI. , il Collegio ritiene di confermare l'assegno periodico per il mantenimento CP_1
della SInora già stabilito dalla Corte d'Appello nella somma di € 500,00, oltre Parte_1
rivalutazione ad oggi maturata e maturanda.
Assegnazione della casa coniugale
Parte convenuta ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla SInora . In assenza dei Parte_1
presupposti di legge e quindi, della convivenza della ricorrente con figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la domanda deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
RIGETTA la domanda di addebito in capo al SI. formulata dalla ricorrente. CP_1
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di euro 500,00, oltre rivalutazione ad oggi maturata e annualmente maturanda secondo indice
Istat, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge.
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal convenuto.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 25.07.2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Il Giudice estensore
Dott. Isabella Messina
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