Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 4942/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel./Est. dott. Alessandro Di tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g.v.g. 4942/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
TORTORELLI GIULIA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
TORTORELLI GIULIA.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: [accoglimento delle seguenti] “CONCLUSIONI:
1. è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente ed avrà residenza prevalente con la madre presso la residenza precedentemente adibita a residenza familiare, sita in Ancona alla Via Rovereto n. 39.
Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale di dovranno essere assunte di comune accordo Per_1
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio.
2. La casa familiare, di esclusiva proprietà della SI.ra , rimarrà assegnata alla Parte_2
medesima che vi continuerà a vivere in via prevalente con il figlio Per_1
- 1 -
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé nei tempi e con le modalità di seguito Pt_1 Per_1
indicate: durante la settimana, nelle giornate del lunedì e del mercoledì; in particolare, il lunedì dall'uscita di scuola di sino alle ore 20,15 quando verrà riportato a casa dalla mamma dopo aver Per_1
cenato presso il padre, ed il mercoledì sempre dall'uscita del bambino dalla scuola sino alle ore
18,00, con l'impegno della SI.ra di andare a riprenderlo nell'orario suddetto. Pt_2
Nel week end, terrà, inoltre, con sé il figlio a settimane alterne dall'uscita di scuole del venerdì sino alla domenica, riportandolo dalla madre alle ore 18 nel periodo scolastico ed alle ore 20 nel periodo estivo.
Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, trascorrerà la Vigilia di Natale, il giorno di Natale ed il Per_1
giorno di Santo Stefano 2024 con la sig.ra ; la vigilia di Capodanno, il Primo dell'anno Parte_2
e l'Epifania 2024 con il padre , e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i Pt_1
genitori. È in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con il figlio durante le vacanze natalizie, dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore il giorno di Pasqua o di
Pasquetta, ad anni alternati tra loro, a cominciare da Pasqua 2025 con il sig. Latini e Pasquetta
2025 con la sig.ra Rimane ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente il Pt_2
figlio almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza del medesimo con l'altro.
Durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, periodo che dovrà essere concordato entro il mese di giugno.
Il figlio salvo diverso accordo tra i genitori, festeggerà il proprio compleanno ed il Per_1 proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro, in caso di loro assenza nei tempi di rispettiva permanenza con il minore, dove e con chi si trova Per_1
4. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo Pt_1 Pt_2
di contributo ordinario al mantenimento del figlio, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ancona. Per_1
La SI.ra si impegna a prendersi carico in via esclusiva sia delle spese riferite all'attività Pt_2
sportiva, che di quelle scolastiche relative alla mensa (intera fattura mensile) di Per_1
5. L'Assegno Unico per il figlio a carico sarà percepito al 100% dalla SI.ra Parte_2 senza la necessità di ulteriore consenso da parte del SI. che si dichiara sin d'ora disponibile Pt_1
a rilasciarlo qualora richiesto.
- 2 - I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio Per_1
Si confermano le produzioni documentali già in atti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che hanno Parte_1 Parte_2
intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio (in data 17/01/2018), si Per_1 sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse del figlio minore.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole in data 10.12.2024.
4. Ciò posto, si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del precitato figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Non è invece consentito indagare sulle ragioni della crisi familiare, sull'addebitabilità all'una o all'altra parte della fine della relazione sentimentale, sulle motivazioni dell'allontanamento, né è consentito esprimere giudizi sullo stile di vita o la condotta di ciascun genitore, salvo che ciò non coinvolga direttamente i minori.
Ciò posto, rileva il Tribunale che le condizioni concordate relative al figlio minore, che prevedono l'affidamento condiviso della stesso con collocamento prevalente presso la madre e la corresponsione da parte del padre di un contributo per il mantenimento, appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore, posto che il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dello stesso.
Le condizioni pattuite possono pertanto essere recepite dal Collegio.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- 3 - PRENDE atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
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