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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7834/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Alessandro Ieva;
e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra;
all'udienza del 25.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze della convenuta sin dal 16.12.2018, con qualifica di infermiere;
di aver svolto la propria attività lavorativa presso il P.T.E. 118 di Casamassima;
che l'attività lavorativa settimanale è articolata sulla base di tre turni consecutivi secondo la disposizione oraria 07:00- 14:00, 14:00-21:00 e 21:00-07:00 successiva pausa per “smonto notte”, riposo compensativo e ripresa del turno normale per un ammontare di 36 ore settimanali;
che secondo la previsione dell'art. 86 comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21.5.2018), in ragione delle mansioni e dei turni di servizio effettuati, ha ricevuto un'indennità giornaliera, detta appunto indennità di turno, che mira a compensare la gravosità dei turni e che non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi;
che ha percepito l'indennità di
1 turno per tutti i giorni lavorati;
che, tuttavia, tali indennità avrebbero dovuto essere corrisposte anche durante il periodo di ferie annuali, nella quali alla parte ricorrente avrebbe dovuto essere assicurato lo stesso livello retributivo ordinariamente riconosciuto al periodo lavorato affinché potesse godere pienamente delle ferie (e recuperare le energie psicofisiche), ai sensi dell'art. 7, n. 1, della Direttiva 2003/88/CE (“ferie annuali retribuite”) e come imposto dalla giurisprudenza europea (ex multis, Corte di Giustizia UE sent. 16.03.2006 cause riunite C-131/04 e C-257/04); di avere, invece, nel corso degli anni, per tutte le giornate in cui ha goduto delle ferie percepito una retribuzione inferiore al dovuto, non essendo state calcolate le citate indennità, che invece avrebbero dovuto essere percepite per ogni giorno di presenza in servizio e nei giorni di riposo compensativo;
che l'esclusione delle citate indennità dal calcolo della retribuzione dovuta per ciascun giorno di ferie goduto confligge con la “nozione europea di retribuzione”; che l'importo dell'indennità di turno, inizialmente pari ad Euro 4,49 al giorno, a decorrere dall'1 gennaio 2023, è stato ridotto ad Euro 2,07 al giorno dal c.c.n.l. comparto sanità 2019-2021– agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<1)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 32 giorni annui o in altro limite che dovesse essere ritenuto di giustizia, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno e dell'indennità notturna;
2)per l'effetto condannare la in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in al lungomare CP_1 Starita numero 6, a corrispondere, per il futuro del rapporto di lavoro, le dovute indennità di turno e indennità per lavoro notturno;
3) condannare la in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in al lungomare CP_1 Starita numero 6, altresì, al pagamento in favore del ricorrente delle indennità di cui al punto precedente (quale differenza retributiva) pari ad 840,28 euro (secondo il calcolo indicato) o ad altra somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, nei limiti della prescrizione quinquennale;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario>>.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
2 Nel merito, con riferimento alla prima posta indicata dalla parte ricorrente, non è in contestazione tra le parti che la parte ricorrente, nel periodo per cui è ricorso, ha svolto il proprio lavoro articolato su tre turni ed è parimenti pacifico che la parte ricorrente abbia sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, una indennità giornaliera appunto denominata “di turno”, disciplinata all'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023 ad oggi), disciplina che, tuttavia, esclude tale indennità per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Non sono neanche in contestazione (e peraltro sono documentati) gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva per l'indennità di turno come innanzi indicate.
Orbene, in relazione alla posta in argomento vanno condivise le ragioni esposte da altri colleghi di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi.
In particolare, nella sentenza n. 3797/24 del Tribunale di Bari testualmente si legge che: “Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno. Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n. 23366). Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione. A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge). Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli
3 Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_1 ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_3 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del Per_2 13 dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_3 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, CP_3 e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
4 Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza AM e altri cit., punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) Per_2 che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia. Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C- 514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha
5 osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo. Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali. La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Dunque, analizzando la voce retributiva oggetto di domanda, può affermarsi come essa sia effettivamente diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare, tenuto conto in particolare dei disagi correlati ad una predeterminata articolazione dei turni.
6 Peraltro, questa stessa voce retributiva, durante i periodi di lavoro effettivo, è stata erogata in modo fisso e continuativo. Piuttosto, procedendo all'individuazione del meccanismo di accertamento della spettanza delle differenze retributive, è indispensabile, come visto, limitare il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali…”.
Ne deriva il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento, in relazione ai periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, di una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno.
Con riferimento specifico al periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2024 (interessato dalla domanda di condanna specifica) va osservato che è pacifico che i giorni di ferie fruiti dalla parte ricorrente nel periodo 1.01.2020- 31.12.2022 siano stati 64 (con conseguente spettanza, per il titolo in argomento, sempre in relazione al frangente in esame della somma di Euro 282,87 e cioè: 4,49 x 63) mentre è pacifico che i giorni di ferie fruiti dalla parte ricorrente nel periodo 1.01.2023-31.12.2024 siano stati 64 (con conseguente spettanza, per il titolo in argomento, sempre in relazione al frangente in esame della somma di Euro 132,48 e cioè: 2,07 x 64). Cont A fronte di tanto, poiché l' ha tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, tale eccezione deve essere ritenuta fondata limitatamente al periodo anteriore al quinquennio prima della notifica del ricorso introduttivo (avvenuta in data 12.05.2025). Orbene, poiché nel periodo anteriore al 11.05.2020 risultano goduti due giorni di ferie, la retribuzione di tali ultimi due giorni di ferie deve essere espunta dalla presente condanna (con conseguente spettanza, per il titolo in argomento, in relazione al frangente 1.01.2020-31.12.2022 della minore somma di Euro 273,89 e cioè: 4,49 x 61).
Con riferimento, poi, alla seconda posta indicata dalla parte ricorrente (e cioè all'indennità per lavoro notturno) va ancora evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno
7 con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione.
Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro notturno non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro notturno citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
8 In ragione di quanto innanzi, in parziale accoglimento della domanda, l' deve essere condannata alla CP_2 corresponsione dell'importo complessivo di Euro 406,37 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese sono compensate integralmente in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto:
2. condanna l' al pagamento, in relazione ai CP_2 periodi di ferie annuali e nei limiti di 4 settimane, di una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno;
3. condanna l' al pagamento, dell'importo CP_2 complessivo di Euro 406,37 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
4. compensa le spese di lite.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Alessandro Ieva;
e in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Faretra;
all'udienza del 25.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze della convenuta sin dal 16.12.2018, con qualifica di infermiere;
di aver svolto la propria attività lavorativa presso il P.T.E. 118 di Casamassima;
che l'attività lavorativa settimanale è articolata sulla base di tre turni consecutivi secondo la disposizione oraria 07:00- 14:00, 14:00-21:00 e 21:00-07:00 successiva pausa per “smonto notte”, riposo compensativo e ripresa del turno normale per un ammontare di 36 ore settimanali;
che secondo la previsione dell'art. 86 comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21.5.2018), in ragione delle mansioni e dei turni di servizio effettuati, ha ricevuto un'indennità giornaliera, detta appunto indennità di turno, che mira a compensare la gravosità dei turni e che non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi;
che ha percepito l'indennità di
1 turno per tutti i giorni lavorati;
che, tuttavia, tali indennità avrebbero dovuto essere corrisposte anche durante il periodo di ferie annuali, nella quali alla parte ricorrente avrebbe dovuto essere assicurato lo stesso livello retributivo ordinariamente riconosciuto al periodo lavorato affinché potesse godere pienamente delle ferie (e recuperare le energie psicofisiche), ai sensi dell'art. 7, n. 1, della Direttiva 2003/88/CE (“ferie annuali retribuite”) e come imposto dalla giurisprudenza europea (ex multis, Corte di Giustizia UE sent. 16.03.2006 cause riunite C-131/04 e C-257/04); di avere, invece, nel corso degli anni, per tutte le giornate in cui ha goduto delle ferie percepito una retribuzione inferiore al dovuto, non essendo state calcolate le citate indennità, che invece avrebbero dovuto essere percepite per ogni giorno di presenza in servizio e nei giorni di riposo compensativo;
che l'esclusione delle citate indennità dal calcolo della retribuzione dovuta per ciascun giorno di ferie goduto confligge con la “nozione europea di retribuzione”; che l'importo dell'indennità di turno, inizialmente pari ad Euro 4,49 al giorno, a decorrere dall'1 gennaio 2023, è stato ridotto ad Euro 2,07 al giorno dal c.c.n.l. comparto sanità 2019-2021– agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<1)Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 32 giorni annui o in altro limite che dovesse essere ritenuto di giustizia, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno e dell'indennità notturna;
2)per l'effetto condannare la in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in al lungomare CP_1 Starita numero 6, a corrispondere, per il futuro del rapporto di lavoro, le dovute indennità di turno e indennità per lavoro notturno;
3) condannare la in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, con sede in al lungomare CP_1 Starita numero 6, altresì, al pagamento in favore del ricorrente delle indennità di cui al punto precedente (quale differenza retributiva) pari ad 840,28 euro (secondo il calcolo indicato) o ad altra somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, nei limiti della prescrizione quinquennale;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario>>.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
2 Nel merito, con riferimento alla prima posta indicata dalla parte ricorrente, non è in contestazione tra le parti che la parte ricorrente, nel periodo per cui è ricorso, ha svolto il proprio lavoro articolato su tre turni ed è parimenti pacifico che la parte ricorrente abbia sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, una indennità giornaliera appunto denominata “di turno”, disciplinata all'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL 2019-2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023 ad oggi), disciplina che, tuttavia, esclude tale indennità per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Non sono neanche in contestazione (e peraltro sono documentati) gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva per l'indennità di turno come innanzi indicate.
Orbene, in relazione alla posta in argomento vanno condivise le ragioni esposte da altri colleghi di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi.
In particolare, nella sentenza n. 3797/24 del Tribunale di Bari testualmente si legge che: “Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno. Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n. 23366). Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione. A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge). Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli
3 Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”). Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_1 ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009,
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_3 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del Per_2 13 dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_3 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, CP_3 e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
4 Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza AM e altri cit., punto 23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali. Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) Per_2 che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia. Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C- 514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha
5 osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo. Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali. La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Dunque, analizzando la voce retributiva oggetto di domanda, può affermarsi come essa sia effettivamente diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare, tenuto conto in particolare dei disagi correlati ad una predeterminata articolazione dei turni.
6 Peraltro, questa stessa voce retributiva, durante i periodi di lavoro effettivo, è stata erogata in modo fisso e continuativo. Piuttosto, procedendo all'individuazione del meccanismo di accertamento della spettanza delle differenze retributive, è indispensabile, come visto, limitare il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali…”.
Ne deriva il diritto della parte ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento, in relazione ai periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, di una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno.
Con riferimento specifico al periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2024 (interessato dalla domanda di condanna specifica) va osservato che è pacifico che i giorni di ferie fruiti dalla parte ricorrente nel periodo 1.01.2020- 31.12.2022 siano stati 64 (con conseguente spettanza, per il titolo in argomento, sempre in relazione al frangente in esame della somma di Euro 282,87 e cioè: 4,49 x 63) mentre è pacifico che i giorni di ferie fruiti dalla parte ricorrente nel periodo 1.01.2023-31.12.2024 siano stati 64 (con conseguente spettanza, per il titolo in argomento, sempre in relazione al frangente in esame della somma di Euro 132,48 e cioè: 2,07 x 64). Cont A fronte di tanto, poiché l' ha tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, tale eccezione deve essere ritenuta fondata limitatamente al periodo anteriore al quinquennio prima della notifica del ricorso introduttivo (avvenuta in data 12.05.2025). Orbene, poiché nel periodo anteriore al 11.05.2020 risultano goduti due giorni di ferie, la retribuzione di tali ultimi due giorni di ferie deve essere espunta dalla presente condanna (con conseguente spettanza, per il titolo in argomento, in relazione al frangente 1.01.2020-31.12.2022 della minore somma di Euro 273,89 e cioè: 4,49 x 61).
Con riferimento, poi, alla seconda posta indicata dalla parte ricorrente (e cioè all'indennità per lavoro notturno) va ancora evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno
7 con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione.
Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro notturno non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Il lavoro notturno citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
8 In ragione di quanto innanzi, in parziale accoglimento della domanda, l' deve essere condannata alla CP_2 corresponsione dell'importo complessivo di Euro 406,37 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese sono compensate integralmente in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, rigettata ogni diversa istanza così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto:
2. condanna l' al pagamento, in relazione ai CP_2 periodi di ferie annuali e nei limiti di 4 settimane, di una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno;
3. condanna l' al pagamento, dell'importo CP_2 complessivo di Euro 406,37 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni posta sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
4. compensa le spese di lite.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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