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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2019 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA ROSSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bagnoli del Trigno (IS), Piazza Umberto I n. 18/20;
ATTORE
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROBERTO DANESI DE LUCA, con domicilio eletto presso la casella pec del difensore;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2 CP_1
a) accertare e dichiarare che l'attore ha subito un danno iatrogeno quantificabile nella misura del
25/30%; Tribunale di Teramo
b) accertare e dichiarare che il danno iatrogeno subito dal ricorrente, così come descritto nell'atto introduttivo è riconducibile alla condotta ed alla responsabilità della struttura sanitaria e dei medici che lo hanno operato il giorno del 3.2.2006 nell' Ospedale di S. Omero e, per l'effetto,
c) condannare l' , in persona del suo legale NTroparte_3 rappresentante pro-tempore, C.F. e P. Iva , corrente in alla Via P.IVA_1 CP_1
Circonvallazione Ragusa 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1228 c.c., al risarcimento del danno c.d. iatrogeno, pari, nel complesso, ad € 660.000,00, patiti dal ricorrente a fronte ed a seguito dei dedotti inadempimenti e salva diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria dall'intervento chirurgico del 3.2.2006 all'effettivo risarcimento.
d) Vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
- il Sig. in data 3.2.2006 alle ore 3.43 del mattino, a Parte_1 seguito di un sinistro stradale, era stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero (TE) con diagnosi di “… frattura-lussazione di gomito dx con vasta ferita lacero-contusa braccio ed avambraccio con ampia emorragia…”;
- il paziente presentava anche una lesione completa del nervo mediano, ulnare e dell'arteria omerale nonché un polso radiale iposfigmico sicché, dopo essere stato visitato al Pronto Soccorso, alle ore 5.30, era stato trasferito al reparto di
Ortopedia ed ivi aveva subito intervento di riduzione ed osteosintesi al braccio dx;
- eseguito l'intervento ortopedico, il paziente era stato trasferito presso il reparto di chirurgia vascolare dell'Ospedale di dove, con diagnosi di CP_1
“trauma arto superiore dx con ischemia acuta”, intorno alle ore 12.00 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “by-pass omero-omerale”, con seguente descrizione: “paziente con vasta ferita lacero contusa del braccio destro già suturata in altra sede dove è stata trattata la frattura del gomito con osteosintesi”; era stato inoltre indicato che non si era potuto procedere nell'immediato alla ricostruzione del nervo lesionato a causa della grave condizione post-ischemica in cui si trovava l'arto;
- il Sig. era stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva del Pt_1
P.O. di per poi essere nuovamente trasferito in data 8.2.2006 presso CP_1
l' , fino al 21.2.2006; NTroparte_4
- in data 26.5.2006 il paziente era stato ricoverato presso il reparto di
Neurochirurgia dell'Ospedale di per la ricostruzione del nervo mediano;
nel CP_1
2 Tribunale di Teramo
corso dell'intervento erano stati rilevati evidenti esiti di una sindrome compartimentale sviluppatasi a livello della loggia anteriore dell'avambraccio con muscoli che apparivano “pallidi, fibrotici e con esiti di liquefazione”;
- a seguito del sinistro stradale, il sig. aveva avviato una Pt_1 trattativa con la compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nell'incidente e di questo responsabile e gli era stato riconosciuto un danno biologico permanente del
50%, quantificato in termini monetari in circa € 370.000,00.
Alla luce di tali premesse, l'attore ha contestato specifici addebiti in capo alla e CP_5 segnatamente:
1) a carico dei sanitari del nosocomio del S. Omero che lo ebbero in cura la mattina del 3.2.2006 (primo ricovero subitaneo al sinistro), un comportamento omissivo rappresentato dalla scelta di sottoporre il paziente solo ad intervento chirurgico ortopedico, senza praticare anche la pronta ricostruzione dell'arteria omerale mediante disposizione di urgente intervento chirurgico vascolare: laddove l'intervento vascolare di ricostruzione dell'arteria omerale fosse stato infatti tempestivamente condotto, con ripristino immediato del flusso sanguigno, il processo necrotico si sarebbe certamente evitato e l'integrità dell'organo muscolare salvaguardata;
2) l'omessa informazione al paziente sulle conseguenze che sarebbero derivate a carico dell'apparato muscolare del suo braccio destro in caso di omesso intervento urgente vascolare.
I danni che erano derivati dai lamentati inadempimenti erano consistiti nella perdita totale della funzionalità del braccio destro e, di conseguenza, della capacità lavorativa, con grave compromissione di ogni attività della vita quotidiana. Le sequele della lamentata malpractice sarebbero, a dire dell'attore, valutabili in termini medico legali nella misura dell'85% di invalidità permanente, di cui il
25/30% circa da considerare da un punto di vista iatrogeno come differenziale rispetto ai postumi del sinistro stradale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 luglio 2019, si è costituita in giudizio la , contestando la domanda attorea. CP_5
L' ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto invocato NTroparte_3 dall'attore, limitatamente a quanto preteso in conseguenza della lamentata omissione di preventiva acquisizione di adeguato consenso informato, stante l'avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione al momento della notificazione dell'atto di citazione. Infatti, nè la raccomandata di messa in mora né il ricorso ex art. 696-bis, contenevano alcun riferimento alla presunta omissione di informativa, ex adverso lamentata, quindi, solo in questa sede per la prima volta.
3 Tribunale di Teramo
NTr Quanto al merito della vicenda descritta nell'atto di citazione, la ha declinato ogni responsabilità, affermando che le conseguenze nefaste lamentate dall'attore erano tutte da ricondursi al sinistro stradale a seguito del quale si era reso necessario l'intervento dei sanitari: tali erano le risultanze della ctu espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, nel cui ambito il consulente NT aveva escluso qualsivoglia responsabilità in capo alla e aveva evidenziato come il paziente fosse giunto presso l'ospedale di Sant'Omero in condizioni già molto gravi e fortemente compromesse;
NT secondo la quindi, anche se il paziente fosse stato trattato immediatamente dal chirurgo vascolare non si sarebbe pervenuti a esiti differenti.
NT In ogni caso, la ha evidenziato che l'attore, in sede di operazioni peritali svoltesi nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, “Riferisce di essere stato risarcito integralmente, con riconoscimento di un danno biologico di natura permanente pari al 50%, dalla compagnia di assicurazione intervenuta in ambito di responsabilità civile auto”: ciò dimostrerebbe che l'attore era già stato integralmente risarcito dalla compagnia e che l'eventuale accoglimento della domanda rappresenterebbe una indebita locupletazione.
NT Sulla scorta di tali premesse, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO disporre ex art. 8 L. 24/2017 e 183- bis c.p.c. la conversione del rito da ordinario a sommario ex art. 702-bis;
sempre IN VIA PRELIMINARE DI RITO di ordinare a parte attrice l'attivazione di procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2Ø1Ø, n. 28, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità ex art. 8, co. 2, L. 24/2Ø17 relativamente alla questione della lamentata carenza del consenso informato;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO accertare e dichiarare l'estinzione del diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice relativamente alla questione della lamentata carenza del consenso informato per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.;
IN VIA PRINCIPALE accertare e ritenere sulla scorta della documentazione clinica in atti e della
C.T.U. espletata ex art. 696-bis (previa acquisizione dell'intero fascicolo telematico come individuato in narrativa) l'assenza di qualsivoglia nesso di causa, sia materiale che giuridico, tra gli eventi ex adverso lamentati in termini di danno e le condotte riferibili alla convenuta nonché la conformità di tali condotte alle regole dell'arte medica;
con conseguente rigetto degli addebiti e delle domande di parte attrice, siccome del tutto destituiti di fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provati.
IN VIA SUBORDINATA e per l'ipotesi non creduta che l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso formulata, e quindi nella ipotesi che dovesse ritenersi la sussistenza di una condotta antidoverosa dei sanitari di questa nei termini CP_5 prospettati dall'attore nel rispetto delle preclusioni assertive cui siano riconducibili eventuali danni, il Giudicante voglia accertare l'esatta entità di quelli risarcibili (da limitarsi al maggior danno
4 Tribunale di Teramo
iatrogeno) realmente subìti dall'attore e strettamente riconducibili alla condotta censurata, previo accertamento dell'esistenza e graduazione del nesso eziologico anche con riguardo all' apporto causale della condotta di terzi;
voglia all'esito accertare altresì se tali danni siano stati integralmente risarciti da terzi e, nel caso, comunque rigettare le domande dell'attore al fine di evitare una indebita locupletazione in favore di questi;
per tale ipotesi la comparente dichiara espressamente di volersi avvalere della transazione conclusa tra l'Assicuratore per la R.C. auto del responsabile solidale e parte attrice.”
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione delle parti il tribunale ha assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
fallito il tentativo di mediazione, la causa, all'esito di una istruttoria esclusivamente documentale, è stata trattenuta in decisione e con ordinanza dell'11 febbraio 2024 è stata rimessa sul ruolo, ritenuta la necessità di disporre nuovamente ctu volta ad acclarare l'entità del danno biologico residuato all'attore e l'eventuale responsabilità dell'azienda sanitaria.
Espletata la ctu, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio
2025, con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali, e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in tesi correlato al mancato consenso informato in occasione degli interventi posti in essere nell'ospedale si Sant'Omero nell'immediatezza del sinistro stradale in cui si era trovato coinvolto l'attore; la responsabilità risarcitoria da inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria va imputata ai sanitari dell'Ospedale e direttamente a quest'ultima struttura alla luce dei costanti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali la responsabilità dell'ente gestore del servizio sanitario, al pari del medico dipendente ospedaliero, deve qualificarsi contrattuale, conseguendone l'applicazione della prescrizione decennale.
Nel caso di specie, il fatto lesivo risale al 3 febbraio 2006, data dell'incidente, e la domanda è stata proposta per la prima volta nel 2019, con l'introduzione di questo giudizio, evidenziandosi come lo specifico profilo afferente alla mancanza del consenso informato non era stata proposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, esperito nel 2015 (cfr. ricorso ex art. 696 bis c.p.c., allegato alla NT comparsa di costituzione e risposta della . Deve pertanto ritenersi che il relativo diritto, da reputarsi autonomo rispetto al risarcimento del danno biologico già invocato in sede di accertamento tecnico preventivo, sia prescritto.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno biologico differenziale, si osserva quanto segue.
5 Tribunale di Teramo
L'attore lamenta, essenzialmente, l'inadempimento della consistente nell'aver CP_5 omesso di provvedere, prontamente, ad un intervento di chirurgia vascolare nell'immediatezza del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in data 3 febbraio 2006, al cui esito aveva riportato gravi lesioni al braccio destro. Infatti, il paziente, giunto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sant'Omero, era stato immediatamente sottoposto ad un intervento di osteosintesi al braccio destro e, nelle successive ore, riscontrato durante l'intervento un grave danno vascolare, era stato trasferito all'ospedale civile di dove era stato poi sottoposto ad un intervento chirurgico di “by pass omero omerale”. CP_1
Secondo la prospettazione dell'attore, il ritardo con cui era stato praticato l'intervento di ricostruzione vascolare aveva aggravato il danno già provocato dal sinistro stradale e, segnatamente, aveva causato la necrosi del muscolo del braccio, che aveva perso del tutto la sua funzionalità.
Ciò posto in punto di fatto, è adesso opportuno riepilogare i principi di diritto pertinenti nel caso di specie, con particolare riferimento agli oneri probatori gravanti sulle parti.
L'azione del paziente nei confronti della struttura sanitaria ha pacificamente natura contrattuale, e ciò anche per i fatti avvenuti prima della l. n. 24/2017, che ha espressamente sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (cfr. art. 7 l. n. 24/2017).
Gli oneri probatori gravanti sul paziente danneggiato sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è sì eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante
l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore” (Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n. 28992).
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Il danneggiato, dunque, deve allegare l'inadempimento specifico della struttura - o del sanitario, il che è lo stesso dal momento che la struttura risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui
(cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28987) - provare l'aggravamento o l'insorgenza della patologia (danno evento) ed il nesso causale tra questo e la condotta del debitore.
La struttura deve, invece, provare o l'adempimento, ossia l'aver rispettato tutte le leges artis, o che l'inadempimento è dipeso da cause alla stessa non imputabili.
Per quanto poi concerne, specificamente, la modalità di accertamento del nesso di causa, è sufficiente osservare che le regole che presiedono tale giudizio sono quelle elaborate in materia penalistica (artt. 40 e 41 c.p.): condicio sine qua non - ci si deve cioè chiedere se, eliminando una certa condotta, che si assume fattore causale dell'evento, quest'ultimo, per come concretamente verificatosi
(hic et nunc), avrebbe ugualmente avuto luogo, conducendo tale indagine in base alla probabilità statistica e logica (per cui anche un fattore causale che causa l'evento in una bassa percentuale di casi può essere ritenuto causa dell'evento laddove siano da escludere gli altri possibili fattori causali alternativi) - e principio di equivalenza causale, per cui il fatto che più concause abbiano concorso nel determinismo dell'evento non esclude il rapporto di causalità tra ciascuna di esse e l'evento stesso.
La differenza tra causalità civile e penale è rappresentata dal fatto che, nel presente ambito civile, non occorre raggiungere la certezza “processuale” o “probabilistica” in ordine al nesso eziologico, ma
è sufficiente che possa affermarsi che è più probabile che non che la condotta abbia causato l'evento
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/01/2008, n. 581).
Nel caso di specie, inoltre, rileva il c.d. danno iatrogeno – species del danno biologico – che può essere definito come un danno disfunzionale che si inserisce in una situazione in parte già compromessa da una patologia pregressa, rispetto alla quale si determina un incremento differenziale del pregiudizio.
Il danno iatrogeno, quindi si caratterizza per il particolare iter causale dal quale origina, verificandosi all'esito di una precisa catena causale di eventi: una lesione alla salute di un soggetto;
un intervento sanitario che abbia il fine di curare la patologia;
l'errore (colpevole) del medico (o di altro operatore sanitario); l'aggravamento o la mancata guarigione del danneggiato dalla lesione iniziale.
Con riguardo alla quantificazione del danno iatrogeno, in sede di liquidazione, non potrà comunque non tenersi conto di quegli effetti che si sarebbero realizzati comunque, in ragione della patologia originaria, e a prescindere dalla condotta non corretta ed illecita del sanitario, dovendosi individuare la corretta metodologia di liquidazione del quantum risarcitorio giacché il danno iatrogeno si caratterizza per essere un'ipotesi di danno differenziale.
Sul punto si sono confrontate, sia in dottrina, sia, in particolare, in giurisprudenza, diverse teorie di calcolo del risarcimento del danno.
7 Tribunale di Teramo
Nella prassi, accade sovente che il danno venga valutato, prima dai consulenti tecnici e poi dai giudici, in termini percentuali di invalidità permanente.
Pertanto, in un primo momento viene computata l'invalidità totale del danneggiato, così come cagionata dall'intera sequenza di accadimenti, comprensiva cioè – come si è visto – di (almeno) due eventi di danno. Poi, in un secondo momento, viene calcolata per sottrazione la percentuale di invalidità riferibile al solo danno iatrogeno.
Sempre in ordine alla quantificazione del danno, la Corte di Cassazione (Sent. n. 6341 del
19.03.2014) si è espressa circa il calcolo differenziale, valorizzando non tanto il raffronto delle percentuali di invalidità quanto dei valori monetari corrispondenti a tali gradi percentuali, secondo le tabelle di riferimento.
Scelta che pare corretta, in quanto favorisce il metodo che garantisce il maggior rispetto del principio di equità, così come espresso dalle tabelle di liquidazione del danno biologico anche considerato che, proprio i giudici di legittimità, in tema di utilizzo delle tabelle milanesi ai fini della liquidazione del risarcimento di tale danno, hanno chiarito che queste ultime garantiscono equità sia a livello intrinseco – relativamente al caso concreto – sia a livello estrinseco, su scala nazionale
(Tribunale di Enna, sent. 72/2021).
Posto quanto sopra, è inoltre opportuno ribadire che “la consulenza tecnica d'ufficio, che di norma non è mezzo di prova, lo diventa allorché la prova del danno, come quello alla salute, sia impossibile od estremamente difficile a fornirsi con i mezzi ordinari” (Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 9249/2015), sicché, il Tribunale intende far proprie le risultanze del già menzionato elaborato peritale, non avendo ravvisato motivi per discostarsene, in particolare non sono state riscontrate incongruenze e/o illogicità.
Ebbene, il Collegio peritale nominato all'esito della rimessione della causa in istruttoria ha NT effettivamente riscontrato una responsabilità in capo alla convenuta.
Nello specifico, premesso che “i postumi attualmente presenti nel sono compatibili con gli Pt_1 esiti post-traumatici della pregressa lesione della arteria radiale, del nervo mediano e del nervo ulnare nonché della frattura dell'olecrano destro”, i ctu nominati hanno appurato che “pur nella consapevolezza della gravità delle lesioni anatomiche riportate con l'incidente, non si può tuttavia non mettere in evidenza come la condotta terapeutica dei sanitari dell'Ospedale di S. Omero non abbia assolutamente rispettato quelle che sono le “linee guida” oramai da tutti accettate e validate per tale tipo di lesioni. In presenza di un danno di un tronco vascolare arterioso il trattamento in urgenza va indirizzato per l'approccio della lesione arteriosa che necessita di un intervento rapido al fine di prevenire il danno ischemico ai tessuti conseguente al mancato afflusso di sangue […] Ancora, non è possibile operare un paziente di sintesi senza la certezza che non vi sia una lesione vascolare e tantomeno non è possibile affidarsi al solo dato obiettivo clinico di presenza di battito della arteria radiale (“polso radiale iposfigmico ma presente”) laddove era sufficiente l'esecuzione di un doppler. L'emergenza era rappresentata difatti dal danno vascolare e non dalla lesione fratturativa e/o
8 Tribunale di Teramo
nervosa. […] Il trasferimento a per successivo intervento avveniva solo alle ore 12:00 del CP_1 medesimo giorno a distanza di oltre 6 ore circa dal primo intervento, per concludersi alle ore 18.30 (il paziente andava immediatamente inviato a senza esitazione laddove un ritardo di svariate ore CP_1 per sutura della arteria omerale non poteva che comportare problematiche rilevanti per il danno ischemico prolungato sui muscoli della loggia anteriore del braccio).
In definitiva, i consulenti hanno appurato che “la diagnosi iniziale non è stata corretta nè tempestiva, per inadeguato timing e inadeguata multidisciplinarietà dell'approccio, pur rilevando la indiscutibile gravità del quadro clinico all'ingresso”, “la condotta terapeutica dei sanitari dell'Ospedale S. Omero non ha assolutamente rispettato quelle che sono le “linee guida” oramai da tutti accettate e validate per tale tipo di lesioni”.
Secondo il collegio peritale, quindi, la condotta imperita del personale sanitario di Sant'Omero avrebbe causato al paziente un danno differenziale ulteriore rispetto a quello che sarebbe residuato dal sinistro ove fosse stato tempestivamente e correttamente eseguito un intervento di chirurgia vascolare, come suggerito delle linee guida in materia;
infatti, i ctu hanno affermato che “gli esiti verosimilmente attesi di una grave politrauma con lesione della arteria radiale, del nervo mediano e del nervo ulnare nonché di frattura dell'olecrano destro in arto all'epoca dominante, con riferimento alla tipologia di menomazione possono essere stimati in via teorica in misura pari al 30% laddove lo stato attuale può essere stimato nella misura del 50% (percentuale omnicomprensiva del danno come da valutazione già acclarata e condivisa dagli scriventi dalla Compagnia). Il danno che ne è derivato in relazione al maggior grado menomante provocato da malpractice è quantificabile nella misura percentuale di riduzione della validità psicofisica del 20% (venti per cento). Tale valutazione va considerata, sotto il profilo risarcitorio, come la differenza economica tra il 50% ed il 30%, teoricamente atteso in situazioni consimili”.
Tuttavia, nel corso delle operazioni peritali nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, l'attore ha riferito “… di essere stato risarcito integralmente, con riconoscimento di un danno biologico di natura permanente pari al 50%, dalla compagnia di assicurazione intervenuta in ambito di responsabilità civile auto” (p. 10/25 della consulenza a firma del perito nella sezione Per_1
“ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA”).
Alla stregua di tali dichiarazioni, al punto n. 18 dell'atto di citazione, il ha dedotto di aver Pt_1 avviato trattativa stragiudiziale con la compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro del
3.2.2006, a seguito della quale veniva riconosciuto “un danno biologico conseguente all'incidente del 50% di IP, con quantificazione, al netto delle spese, di circa 370.000,00”.
In ordine al risarcimento funzionale al ristoro del danno biologico, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU, per la liquidazione del danno biologico ritiene questo giudice, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (in tal
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senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione, come sopra già premesso, delle "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di IL (aggiornate da ultimo al 2024, dovendo liquidarsi il danno, debito di valore, all'attualità e non essendo state ancora introdotte le tabelle di legge per le lesioni macropermanenti), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, anche in considerazione del fatto che le dette Tabelle di IL tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale e, dunque, anche del lamentato danno esistenziale.
Ebbene, sulla scorta di quanto rilevato dal CTU, che ha quantificato il danno biologico permanente nella percentuale del 50%, di cui il 20% generato dalla malpractise, considerata l'età dell'attore al momento dell'intervento dei sanitari (23 anni), in applicazione delle suindicate Tabelle meneghine l'importo spettante all'attore a titolo di danno biologico permanente è pari ad € 329.380,00.
A tale importo non può applicarsi l'aumento previsto dalle tabelle per il danno morale (da sofferenza soggettiva), non avendo, esso attore, nulla allegato in tal senso.
Ne deriva che, avendo l'attore conseguito un integrale risarcimento dalla compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, un eventuale accoglimento della domanda rappresenterebbe una ingiustificata duplicazione risarcitoria, che non ha ragion d'essere nel nostro ordinamento, in cui il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma solo in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, in quando l'ordinamento non consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Del resto l'attore, avendo sin dal principio reso nota la circostanza dell'avvenuto risarcimento da parte della compagnia, avrebbe dovuto – in ogni caso – produrre in atti documentazione attestante gli importi effettivamente conseguiti, onde consentire al tribunale un corretto calcolo del danno differenziale, ove sussistente.
Anche in relazione alla perdita della capacità lavorativa specifica, nel corso della ctu è emerso che l'attore è stato riconosciuto invalido civile dall'INPS, e come tale è senz'altro titolare di pensione di invalidità.
Le argomentazioni spese dalla difesa attorea sul punto, che negli scritti conclusivi ha rimarcato la natura solidale della responsabilità in commento sono fuorvianti, non essendo in questa sede in discussione tale aspetto, bensì il fatto che l'attore ha già ricevuto un risarcimento integrale da parte della compagnia.
Ne deriva il rigetto della domanda.
10 Tribunale di Teramo
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la particolare ed indiscussa complessità dell'accertamento di carattere tecnico/scientifico, che ha condotto alla verifica della sussistenza della responsabilità della convenuta, induce il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti perché siano integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno invece poste, alla luce della integrale soccombenza di parte attrice - la quale ha oltretutto richiesto l'accertamento tecnico - definitivamente e per l'intero a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1052/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio;
- pone definitivamente ed integralmente a carico di parte attrice le spese di
CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Teramo, il giorno 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2019 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA ROSSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bagnoli del Trigno (IS), Piazza Umberto I n. 18/20;
ATTORE
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROBERTO DANESI DE LUCA, con domicilio eletto presso la casella pec del difensore;
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2 CP_1
a) accertare e dichiarare che l'attore ha subito un danno iatrogeno quantificabile nella misura del
25/30%; Tribunale di Teramo
b) accertare e dichiarare che il danno iatrogeno subito dal ricorrente, così come descritto nell'atto introduttivo è riconducibile alla condotta ed alla responsabilità della struttura sanitaria e dei medici che lo hanno operato il giorno del 3.2.2006 nell' Ospedale di S. Omero e, per l'effetto,
c) condannare l' , in persona del suo legale NTroparte_3 rappresentante pro-tempore, C.F. e P. Iva , corrente in alla Via P.IVA_1 CP_1
Circonvallazione Ragusa 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 1228 c.c., al risarcimento del danno c.d. iatrogeno, pari, nel complesso, ad € 660.000,00, patiti dal ricorrente a fronte ed a seguito dei dedotti inadempimenti e salva diversa somma, maggiore o minore, che verrà riconosciuta in corso di causa, oltre interesse e rivalutazione monetaria dall'intervento chirurgico del 3.2.2006 all'effettivo risarcimento.
d) Vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore.
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come di seguito:
- il Sig. in data 3.2.2006 alle ore 3.43 del mattino, a Parte_1 seguito di un sinistro stradale, era stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero (TE) con diagnosi di “… frattura-lussazione di gomito dx con vasta ferita lacero-contusa braccio ed avambraccio con ampia emorragia…”;
- il paziente presentava anche una lesione completa del nervo mediano, ulnare e dell'arteria omerale nonché un polso radiale iposfigmico sicché, dopo essere stato visitato al Pronto Soccorso, alle ore 5.30, era stato trasferito al reparto di
Ortopedia ed ivi aveva subito intervento di riduzione ed osteosintesi al braccio dx;
- eseguito l'intervento ortopedico, il paziente era stato trasferito presso il reparto di chirurgia vascolare dell'Ospedale di dove, con diagnosi di CP_1
“trauma arto superiore dx con ischemia acuta”, intorno alle ore 12.00 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “by-pass omero-omerale”, con seguente descrizione: “paziente con vasta ferita lacero contusa del braccio destro già suturata in altra sede dove è stata trattata la frattura del gomito con osteosintesi”; era stato inoltre indicato che non si era potuto procedere nell'immediato alla ricostruzione del nervo lesionato a causa della grave condizione post-ischemica in cui si trovava l'arto;
- il Sig. era stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva del Pt_1
P.O. di per poi essere nuovamente trasferito in data 8.2.2006 presso CP_1
l' , fino al 21.2.2006; NTroparte_4
- in data 26.5.2006 il paziente era stato ricoverato presso il reparto di
Neurochirurgia dell'Ospedale di per la ricostruzione del nervo mediano;
nel CP_1
2 Tribunale di Teramo
corso dell'intervento erano stati rilevati evidenti esiti di una sindrome compartimentale sviluppatasi a livello della loggia anteriore dell'avambraccio con muscoli che apparivano “pallidi, fibrotici e con esiti di liquefazione”;
- a seguito del sinistro stradale, il sig. aveva avviato una Pt_1 trattativa con la compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nell'incidente e di questo responsabile e gli era stato riconosciuto un danno biologico permanente del
50%, quantificato in termini monetari in circa € 370.000,00.
Alla luce di tali premesse, l'attore ha contestato specifici addebiti in capo alla e CP_5 segnatamente:
1) a carico dei sanitari del nosocomio del S. Omero che lo ebbero in cura la mattina del 3.2.2006 (primo ricovero subitaneo al sinistro), un comportamento omissivo rappresentato dalla scelta di sottoporre il paziente solo ad intervento chirurgico ortopedico, senza praticare anche la pronta ricostruzione dell'arteria omerale mediante disposizione di urgente intervento chirurgico vascolare: laddove l'intervento vascolare di ricostruzione dell'arteria omerale fosse stato infatti tempestivamente condotto, con ripristino immediato del flusso sanguigno, il processo necrotico si sarebbe certamente evitato e l'integrità dell'organo muscolare salvaguardata;
2) l'omessa informazione al paziente sulle conseguenze che sarebbero derivate a carico dell'apparato muscolare del suo braccio destro in caso di omesso intervento urgente vascolare.
I danni che erano derivati dai lamentati inadempimenti erano consistiti nella perdita totale della funzionalità del braccio destro e, di conseguenza, della capacità lavorativa, con grave compromissione di ogni attività della vita quotidiana. Le sequele della lamentata malpractice sarebbero, a dire dell'attore, valutabili in termini medico legali nella misura dell'85% di invalidità permanente, di cui il
25/30% circa da considerare da un punto di vista iatrogeno come differenziale rispetto ai postumi del sinistro stradale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 luglio 2019, si è costituita in giudizio la , contestando la domanda attorea. CP_5
L' ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto invocato NTroparte_3 dall'attore, limitatamente a quanto preteso in conseguenza della lamentata omissione di preventiva acquisizione di adeguato consenso informato, stante l'avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione al momento della notificazione dell'atto di citazione. Infatti, nè la raccomandata di messa in mora né il ricorso ex art. 696-bis, contenevano alcun riferimento alla presunta omissione di informativa, ex adverso lamentata, quindi, solo in questa sede per la prima volta.
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NTr Quanto al merito della vicenda descritta nell'atto di citazione, la ha declinato ogni responsabilità, affermando che le conseguenze nefaste lamentate dall'attore erano tutte da ricondursi al sinistro stradale a seguito del quale si era reso necessario l'intervento dei sanitari: tali erano le risultanze della ctu espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, nel cui ambito il consulente NT aveva escluso qualsivoglia responsabilità in capo alla e aveva evidenziato come il paziente fosse giunto presso l'ospedale di Sant'Omero in condizioni già molto gravi e fortemente compromesse;
NT secondo la quindi, anche se il paziente fosse stato trattato immediatamente dal chirurgo vascolare non si sarebbe pervenuti a esiti differenti.
NT In ogni caso, la ha evidenziato che l'attore, in sede di operazioni peritali svoltesi nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, “Riferisce di essere stato risarcito integralmente, con riconoscimento di un danno biologico di natura permanente pari al 50%, dalla compagnia di assicurazione intervenuta in ambito di responsabilità civile auto”: ciò dimostrerebbe che l'attore era già stato integralmente risarcito dalla compagnia e che l'eventuale accoglimento della domanda rappresenterebbe una indebita locupletazione.
NT Sulla scorta di tali premesse, la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO disporre ex art. 8 L. 24/2017 e 183- bis c.p.c. la conversione del rito da ordinario a sommario ex art. 702-bis;
sempre IN VIA PRELIMINARE DI RITO di ordinare a parte attrice l'attivazione di procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2Ø1Ø, n. 28, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità ex art. 8, co. 2, L. 24/2Ø17 relativamente alla questione della lamentata carenza del consenso informato;
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO accertare e dichiarare l'estinzione del diritto al risarcimento del danno invocato da parte attrice relativamente alla questione della lamentata carenza del consenso informato per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.;
IN VIA PRINCIPALE accertare e ritenere sulla scorta della documentazione clinica in atti e della
C.T.U. espletata ex art. 696-bis (previa acquisizione dell'intero fascicolo telematico come individuato in narrativa) l'assenza di qualsivoglia nesso di causa, sia materiale che giuridico, tra gli eventi ex adverso lamentati in termini di danno e le condotte riferibili alla convenuta nonché la conformità di tali condotte alle regole dell'arte medica;
con conseguente rigetto degli addebiti e delle domande di parte attrice, siccome del tutto destituiti di fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provati.
IN VIA SUBORDINATA e per l'ipotesi non creduta che l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso formulata, e quindi nella ipotesi che dovesse ritenersi la sussistenza di una condotta antidoverosa dei sanitari di questa nei termini CP_5 prospettati dall'attore nel rispetto delle preclusioni assertive cui siano riconducibili eventuali danni, il Giudicante voglia accertare l'esatta entità di quelli risarcibili (da limitarsi al maggior danno
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iatrogeno) realmente subìti dall'attore e strettamente riconducibili alla condotta censurata, previo accertamento dell'esistenza e graduazione del nesso eziologico anche con riguardo all' apporto causale della condotta di terzi;
voglia all'esito accertare altresì se tali danni siano stati integralmente risarciti da terzi e, nel caso, comunque rigettare le domande dell'attore al fine di evitare una indebita locupletazione in favore di questi;
per tale ipotesi la comparente dichiara espressamente di volersi avvalere della transazione conclusa tra l'Assicuratore per la R.C. auto del responsabile solidale e parte attrice.”
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione delle parti il tribunale ha assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione;
fallito il tentativo di mediazione, la causa, all'esito di una istruttoria esclusivamente documentale, è stata trattenuta in decisione e con ordinanza dell'11 febbraio 2024 è stata rimessa sul ruolo, ritenuta la necessità di disporre nuovamente ctu volta ad acclarare l'entità del danno biologico residuato all'attore e l'eventuale responsabilità dell'azienda sanitaria.
Espletata la ctu, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 28 gennaio
2025, con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali, e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in tesi correlato al mancato consenso informato in occasione degli interventi posti in essere nell'ospedale si Sant'Omero nell'immediatezza del sinistro stradale in cui si era trovato coinvolto l'attore; la responsabilità risarcitoria da inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria va imputata ai sanitari dell'Ospedale e direttamente a quest'ultima struttura alla luce dei costanti e condivisibili orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali la responsabilità dell'ente gestore del servizio sanitario, al pari del medico dipendente ospedaliero, deve qualificarsi contrattuale, conseguendone l'applicazione della prescrizione decennale.
Nel caso di specie, il fatto lesivo risale al 3 febbraio 2006, data dell'incidente, e la domanda è stata proposta per la prima volta nel 2019, con l'introduzione di questo giudizio, evidenziandosi come lo specifico profilo afferente alla mancanza del consenso informato non era stata proposta nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, esperito nel 2015 (cfr. ricorso ex art. 696 bis c.p.c., allegato alla NT comparsa di costituzione e risposta della . Deve pertanto ritenersi che il relativo diritto, da reputarsi autonomo rispetto al risarcimento del danno biologico già invocato in sede di accertamento tecnico preventivo, sia prescritto.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento del danno biologico differenziale, si osserva quanto segue.
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L'attore lamenta, essenzialmente, l'inadempimento della consistente nell'aver CP_5 omesso di provvedere, prontamente, ad un intervento di chirurgia vascolare nell'immediatezza del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in data 3 febbraio 2006, al cui esito aveva riportato gravi lesioni al braccio destro. Infatti, il paziente, giunto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sant'Omero, era stato immediatamente sottoposto ad un intervento di osteosintesi al braccio destro e, nelle successive ore, riscontrato durante l'intervento un grave danno vascolare, era stato trasferito all'ospedale civile di dove era stato poi sottoposto ad un intervento chirurgico di “by pass omero omerale”. CP_1
Secondo la prospettazione dell'attore, il ritardo con cui era stato praticato l'intervento di ricostruzione vascolare aveva aggravato il danno già provocato dal sinistro stradale e, segnatamente, aveva causato la necrosi del muscolo del braccio, che aveva perso del tutto la sua funzionalità.
Ciò posto in punto di fatto, è adesso opportuno riepilogare i principi di diritto pertinenti nel caso di specie, con particolare riferimento agli oneri probatori gravanti sulle parti.
L'azione del paziente nei confronti della struttura sanitaria ha pacificamente natura contrattuale, e ciò anche per i fatti avvenuti prima della l. n. 24/2017, che ha espressamente sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (cfr. art. 7 l. n. 24/2017).
Gli oneri probatori gravanti sul paziente danneggiato sono stati delineati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è sì eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante
l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore” (Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n. 28992).
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Il danneggiato, dunque, deve allegare l'inadempimento specifico della struttura - o del sanitario, il che è lo stesso dal momento che la struttura risponde per fatto proprio dell'operato dei medici di cui si avvale per eseguire la propria prestazione, non trattandosi di responsabilità per fatto altrui
(cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28987) - provare l'aggravamento o l'insorgenza della patologia (danno evento) ed il nesso causale tra questo e la condotta del debitore.
La struttura deve, invece, provare o l'adempimento, ossia l'aver rispettato tutte le leges artis, o che l'inadempimento è dipeso da cause alla stessa non imputabili.
Per quanto poi concerne, specificamente, la modalità di accertamento del nesso di causa, è sufficiente osservare che le regole che presiedono tale giudizio sono quelle elaborate in materia penalistica (artt. 40 e 41 c.p.): condicio sine qua non - ci si deve cioè chiedere se, eliminando una certa condotta, che si assume fattore causale dell'evento, quest'ultimo, per come concretamente verificatosi
(hic et nunc), avrebbe ugualmente avuto luogo, conducendo tale indagine in base alla probabilità statistica e logica (per cui anche un fattore causale che causa l'evento in una bassa percentuale di casi può essere ritenuto causa dell'evento laddove siano da escludere gli altri possibili fattori causali alternativi) - e principio di equivalenza causale, per cui il fatto che più concause abbiano concorso nel determinismo dell'evento non esclude il rapporto di causalità tra ciascuna di esse e l'evento stesso.
La differenza tra causalità civile e penale è rappresentata dal fatto che, nel presente ambito civile, non occorre raggiungere la certezza “processuale” o “probabilistica” in ordine al nesso eziologico, ma
è sufficiente che possa affermarsi che è più probabile che non che la condotta abbia causato l'evento
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/01/2008, n. 581).
Nel caso di specie, inoltre, rileva il c.d. danno iatrogeno – species del danno biologico – che può essere definito come un danno disfunzionale che si inserisce in una situazione in parte già compromessa da una patologia pregressa, rispetto alla quale si determina un incremento differenziale del pregiudizio.
Il danno iatrogeno, quindi si caratterizza per il particolare iter causale dal quale origina, verificandosi all'esito di una precisa catena causale di eventi: una lesione alla salute di un soggetto;
un intervento sanitario che abbia il fine di curare la patologia;
l'errore (colpevole) del medico (o di altro operatore sanitario); l'aggravamento o la mancata guarigione del danneggiato dalla lesione iniziale.
Con riguardo alla quantificazione del danno iatrogeno, in sede di liquidazione, non potrà comunque non tenersi conto di quegli effetti che si sarebbero realizzati comunque, in ragione della patologia originaria, e a prescindere dalla condotta non corretta ed illecita del sanitario, dovendosi individuare la corretta metodologia di liquidazione del quantum risarcitorio giacché il danno iatrogeno si caratterizza per essere un'ipotesi di danno differenziale.
Sul punto si sono confrontate, sia in dottrina, sia, in particolare, in giurisprudenza, diverse teorie di calcolo del risarcimento del danno.
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Nella prassi, accade sovente che il danno venga valutato, prima dai consulenti tecnici e poi dai giudici, in termini percentuali di invalidità permanente.
Pertanto, in un primo momento viene computata l'invalidità totale del danneggiato, così come cagionata dall'intera sequenza di accadimenti, comprensiva cioè – come si è visto – di (almeno) due eventi di danno. Poi, in un secondo momento, viene calcolata per sottrazione la percentuale di invalidità riferibile al solo danno iatrogeno.
Sempre in ordine alla quantificazione del danno, la Corte di Cassazione (Sent. n. 6341 del
19.03.2014) si è espressa circa il calcolo differenziale, valorizzando non tanto il raffronto delle percentuali di invalidità quanto dei valori monetari corrispondenti a tali gradi percentuali, secondo le tabelle di riferimento.
Scelta che pare corretta, in quanto favorisce il metodo che garantisce il maggior rispetto del principio di equità, così come espresso dalle tabelle di liquidazione del danno biologico anche considerato che, proprio i giudici di legittimità, in tema di utilizzo delle tabelle milanesi ai fini della liquidazione del risarcimento di tale danno, hanno chiarito che queste ultime garantiscono equità sia a livello intrinseco – relativamente al caso concreto – sia a livello estrinseco, su scala nazionale
(Tribunale di Enna, sent. 72/2021).
Posto quanto sopra, è inoltre opportuno ribadire che “la consulenza tecnica d'ufficio, che di norma non è mezzo di prova, lo diventa allorché la prova del danno, come quello alla salute, sia impossibile od estremamente difficile a fornirsi con i mezzi ordinari” (Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 9249/2015), sicché, il Tribunale intende far proprie le risultanze del già menzionato elaborato peritale, non avendo ravvisato motivi per discostarsene, in particolare non sono state riscontrate incongruenze e/o illogicità.
Ebbene, il Collegio peritale nominato all'esito della rimessione della causa in istruttoria ha NT effettivamente riscontrato una responsabilità in capo alla convenuta.
Nello specifico, premesso che “i postumi attualmente presenti nel sono compatibili con gli Pt_1 esiti post-traumatici della pregressa lesione della arteria radiale, del nervo mediano e del nervo ulnare nonché della frattura dell'olecrano destro”, i ctu nominati hanno appurato che “pur nella consapevolezza della gravità delle lesioni anatomiche riportate con l'incidente, non si può tuttavia non mettere in evidenza come la condotta terapeutica dei sanitari dell'Ospedale di S. Omero non abbia assolutamente rispettato quelle che sono le “linee guida” oramai da tutti accettate e validate per tale tipo di lesioni. In presenza di un danno di un tronco vascolare arterioso il trattamento in urgenza va indirizzato per l'approccio della lesione arteriosa che necessita di un intervento rapido al fine di prevenire il danno ischemico ai tessuti conseguente al mancato afflusso di sangue […] Ancora, non è possibile operare un paziente di sintesi senza la certezza che non vi sia una lesione vascolare e tantomeno non è possibile affidarsi al solo dato obiettivo clinico di presenza di battito della arteria radiale (“polso radiale iposfigmico ma presente”) laddove era sufficiente l'esecuzione di un doppler. L'emergenza era rappresentata difatti dal danno vascolare e non dalla lesione fratturativa e/o
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nervosa. […] Il trasferimento a per successivo intervento avveniva solo alle ore 12:00 del CP_1 medesimo giorno a distanza di oltre 6 ore circa dal primo intervento, per concludersi alle ore 18.30 (il paziente andava immediatamente inviato a senza esitazione laddove un ritardo di svariate ore CP_1 per sutura della arteria omerale non poteva che comportare problematiche rilevanti per il danno ischemico prolungato sui muscoli della loggia anteriore del braccio).
In definitiva, i consulenti hanno appurato che “la diagnosi iniziale non è stata corretta nè tempestiva, per inadeguato timing e inadeguata multidisciplinarietà dell'approccio, pur rilevando la indiscutibile gravità del quadro clinico all'ingresso”, “la condotta terapeutica dei sanitari dell'Ospedale S. Omero non ha assolutamente rispettato quelle che sono le “linee guida” oramai da tutti accettate e validate per tale tipo di lesioni”.
Secondo il collegio peritale, quindi, la condotta imperita del personale sanitario di Sant'Omero avrebbe causato al paziente un danno differenziale ulteriore rispetto a quello che sarebbe residuato dal sinistro ove fosse stato tempestivamente e correttamente eseguito un intervento di chirurgia vascolare, come suggerito delle linee guida in materia;
infatti, i ctu hanno affermato che “gli esiti verosimilmente attesi di una grave politrauma con lesione della arteria radiale, del nervo mediano e del nervo ulnare nonché di frattura dell'olecrano destro in arto all'epoca dominante, con riferimento alla tipologia di menomazione possono essere stimati in via teorica in misura pari al 30% laddove lo stato attuale può essere stimato nella misura del 50% (percentuale omnicomprensiva del danno come da valutazione già acclarata e condivisa dagli scriventi dalla Compagnia). Il danno che ne è derivato in relazione al maggior grado menomante provocato da malpractice è quantificabile nella misura percentuale di riduzione della validità psicofisica del 20% (venti per cento). Tale valutazione va considerata, sotto il profilo risarcitorio, come la differenza economica tra il 50% ed il 30%, teoricamente atteso in situazioni consimili”.
Tuttavia, nel corso delle operazioni peritali nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, l'attore ha riferito “… di essere stato risarcito integralmente, con riconoscimento di un danno biologico di natura permanente pari al 50%, dalla compagnia di assicurazione intervenuta in ambito di responsabilità civile auto” (p. 10/25 della consulenza a firma del perito nella sezione Per_1
“ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA”).
Alla stregua di tali dichiarazioni, al punto n. 18 dell'atto di citazione, il ha dedotto di aver Pt_1 avviato trattativa stragiudiziale con la compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro del
3.2.2006, a seguito della quale veniva riconosciuto “un danno biologico conseguente all'incidente del 50% di IP, con quantificazione, al netto delle spese, di circa 370.000,00”.
In ordine al risarcimento funzionale al ristoro del danno biologico, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU, per la liquidazione del danno biologico ritiene questo giudice, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (in tal
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senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione, come sopra già premesso, delle "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di IL (aggiornate da ultimo al 2024, dovendo liquidarsi il danno, debito di valore, all'attualità e non essendo state ancora introdotte le tabelle di legge per le lesioni macropermanenti), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, anche in considerazione del fatto che le dette Tabelle di IL tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale e, dunque, anche del lamentato danno esistenziale.
Ebbene, sulla scorta di quanto rilevato dal CTU, che ha quantificato il danno biologico permanente nella percentuale del 50%, di cui il 20% generato dalla malpractise, considerata l'età dell'attore al momento dell'intervento dei sanitari (23 anni), in applicazione delle suindicate Tabelle meneghine l'importo spettante all'attore a titolo di danno biologico permanente è pari ad € 329.380,00.
A tale importo non può applicarsi l'aumento previsto dalle tabelle per il danno morale (da sofferenza soggettiva), non avendo, esso attore, nulla allegato in tal senso.
Ne deriva che, avendo l'attore conseguito un integrale risarcimento dalla compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, un eventuale accoglimento della domanda rappresenterebbe una ingiustificata duplicazione risarcitoria, che non ha ragion d'essere nel nostro ordinamento, in cui il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma solo in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, in quando l'ordinamento non consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Del resto l'attore, avendo sin dal principio reso nota la circostanza dell'avvenuto risarcimento da parte della compagnia, avrebbe dovuto – in ogni caso – produrre in atti documentazione attestante gli importi effettivamente conseguiti, onde consentire al tribunale un corretto calcolo del danno differenziale, ove sussistente.
Anche in relazione alla perdita della capacità lavorativa specifica, nel corso della ctu è emerso che l'attore è stato riconosciuto invalido civile dall'INPS, e come tale è senz'altro titolare di pensione di invalidità.
Le argomentazioni spese dalla difesa attorea sul punto, che negli scritti conclusivi ha rimarcato la natura solidale della responsabilità in commento sono fuorvianti, non essendo in questa sede in discussione tale aspetto, bensì il fatto che l'attore ha già ricevuto un risarcimento integrale da parte della compagnia.
Ne deriva il rigetto della domanda.
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Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la particolare ed indiscussa complessità dell'accertamento di carattere tecnico/scientifico, che ha condotto alla verifica della sussistenza della responsabilità della convenuta, induce il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti perché siano integralmente compensate le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno invece poste, alla luce della integrale soccombenza di parte attrice - la quale ha oltretutto richiesto l'accertamento tecnico - definitivamente e per l'intero a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1052/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio;
- pone definitivamente ed integralmente a carico di parte attrice le spese di
CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Teramo, il giorno 20 maggio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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